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    Commercialista residente estero: come si regola l’iscrizione all’Albo?

    Con un pronto ordini datato 27 giugno il CNDCEC replica ad un quesito con il quale si domandava se un iscritto nella seziona A dell’Albo, avente un rapporto di “lavoro esclusivo” nella città di Londra dove è in procinto di trasferire la propria residenza, possa mantenere l’iscrizione all’Albo oppure essere iscritto nell’Elenco Speciale

    Viene ricordato che ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005 ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi:

    • sia in base al requisito della residenza,
    • sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale. 

    Come illustrato nell’informativa 22/2019, esso si caratterizza principalmente per l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale (“prevalente”) delle proprie relazioni economiche professionali e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc.

    Il CNDCEC precisa che in mancanza di residenza nel territorio italiano ed in assenza anche di un “domicilio professionale” in Italia non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005.

    Inoltre, si ricorda che ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale dei non esercenti di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 139/2005 è necessaria la sussistenza di una delle ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione previste dall’art. 4 D.Lgs. 139/2005 oltre, naturalmente, il requisito alternativo della residenza o del domicilio professionale che radica la competenza dell’Ordine. 

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    Fondo Garanzia Professionisti: tutte le regole per i Commercialisti

    Con un comunicato stampa del 3 luglio la Cassa dei dottori Commercialisti informa della novità del Fondo di Garanzia per i professionisti di mediocredito.

    In particolare, vengono specificati i requisiti per averne diritto oltre all'elenco dei beneficiari per ciò attiene la categoria dei Commercialisti.

    Si informa del fatto che, con la partenza della sezione dedicata del Fondo di garanzia delle PMI, gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti potranno beneficiare di una “garanzia rafforzata” a loro dedicata. Grazie all’accordo siglato fra la Cassa Dottori Commercialisti (CDC) e la Cassa Depositi e Prestiti è operativa la Sezione del Fondo di garanzia PMI, gestito da Mediocredito Centrale, riservata gli Iscritti della CDC. La “Sezione Dottori Commercialisti” ha l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo PMI, fino all’80% dell’importo finanziato e fino al 90% dell’ammontare oggetto di riassicurazione, ove presente. 

    Fondo Garanzia professionisti: le regole per i commercialisti

    Il comunicato della CDC specifica che, possono usufruire della garanzia:

    • il singolo iscritto alla Cassa che sia in regola con il pagamento dei contributi.
    • la Società/Associazione tra professionisti, nella quale tutti i soci/associati siano iscritti alla CDC e in regola con i pagamenti dei contributi dovuti alla Cassa. Ove non tutti i soci/associati siano in regola con detto obbligo, potranno beneficiare, esclusivamente a titolo individuale, i professionisti, che siano in regola.
    • il singolo iscritto alla Cassa che sia socio/associato di una Società/Associazione tra professionisti di tipo multidisciplinare, ossia composta anche da soci/associati non iscritti alla CDC. L’iscritto potrà beneficiare a titolo individuale purché sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa.

    Fondo Garanzia Commercialisti: presenta la domanda

    Per beneficiare della garanzia rafforzata l’iscritto interessato dovrà, al momento della richiesta di finanziamento in Banca, presentare la richiesta di accesso al Fondo di garanzia PMI compilando l’Allegato 4 Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario indicando nella sezione dedicata la propria iscrizione alla CDC

    L’Allegato 4 è scaricabile sul sito del Fondo PMI al seguente indirizzo:

    Condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento è la presentazione alla Banca del certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla CDC

    Il certificato può essere richiesto attraverso il già operativo Servizio online “Certificazione Posizione Contributiva – CPC” disponibile nella sezione riservata.

    Fondo Garanzia Commercialisti: operazioni finanziarie a garanzia rafforzata

    Il comunicato della Cassa specifica che sono interessate tutte le operazioni rientranti nel perimetro di attivazione del Fondo di garanzia PMI legate allo svolgimento dell’attività professionale (es. acquisto di strumenti professionali). 

    La garanzia è richiedibile presso gli istituti bancari attivi sul territorio italiano che operano con Il Fondo di garanzia PMI.

    Fondo Garanzia professionisti: le regole generali per tutti

    Con un comunicato stampa del 28 giugno Mediocredito Centrale (MCC), gestore del Fondo di garanzia per le PMI nell’ambito della Sezione speciale istituita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), informa del fatto che:

    • ha avviato l’operatività delle Sottosezioni Professionisti, 
    • finanziate con 5,4 milioni di euro da sette casse professionali aderenti all’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP).

    In particolare, le Sottosezioni Professionisti della Sezione speciale CDP hanno l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo:

    • fino al 90% per la riassicurazione
    • fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria per la garanzia diretta.

    Viene precisato che nell’attuale contesto di applicazione della disciplina transitoria del Fondo, l’aumento riguarda tutte le operazioni di riassicurazione, che prevedono attualmente una copertura all’80%, e le operazioni di garanzia diretta che hanno una copertura al 60% (finanziamenti per liquidità a favore dei professionisti in fascia 1 e 2 del modello di rating del Fondo).

    I beneficiari della nuova operatività gestita da MCC sono

    • avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, biologi, medici, odontoiatri, consulenti del lavoro, attuari, chimici, fisici, dottori agronomi e forestali e geologi,
    • iscritti a una delle sette casse: ENPAB, ENPACL, EPAP, ENPAM, CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI, CASSA FORENSE, INARCASSA.

    Viene precisato che le Sottosezioni Professionisti sono state istituite nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e CDP.

    Sostanzialmente il professionista che si rivolge a una banca per avere un finanziamento può richiedere la garanzia del Fondo; sulla cifra richiesta dovrà fornire garanzie con risorse proprie solo per la parte non coperta (il 20% per la riassicurazione e il 10% per la garanzia diretta). 

    Francesco Minotti amministratore delegato di mediocredito ha dichiarato:

    “Con questa nuova operatività del Fondo avviamo una partnership strategica con ADEPP e quindi con il mondo dei professionisti che costituiscono un pilastro fondamentale del tessuto economico e sociale del nostro Paese. Il Fondo di garanzia si conferma uno strumento importante per agevolare l’accesso al credito, lo sviluppo e la crescita delle imprese e dei professionisti.”

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    Commercialisti/Consulenti del lavoro: firmato protocollo d’intesa sulla formazione

    Con un comunicato stampa di ieri 21 giugno il CNDCEC informa della firma del Protocollo d'intesa da parte dei Presidenti degli Ordini professionali di Commercialisti e Consulenti del lavoro a tema formazione continua obbligatoria.

    La firma è avvenuta durante l'incontro con i rappresentanti di Governo per un confronto sulla riforma fiscale, vediamo i dettagli.

    L’incontro, tenutosi presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari, organizzato dai Consigli Nazionali dei due Ordini professionali, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, è stata anche l’occasione per rimarcare l’unità tra le due Categorie, capaci di fare rete per proporre al legislatore soluzioni che possano rendere più competitivo il Paese. 

    In particolare, i consulenti del lavoro hanno espresso un giudizio globalmente positivo sul D.L. n. 48/2023 (cd. “Decreto Lavoro”), definito un provvedimento che mira alla semplificazione e dotato di visione strategica, come dimostrano le misure di inclusione sociale introdotte a tutela delle fasce deboli e incentrate su percorsi di accompagnamento al lavoro e alla formazione. 

    I Commercialisti hanno confermato il giudizio ampiamente positivo sulla Delega fiscale, vista come una decisiva opportunità di cambiamento che punta a rilanciare l’attrattività del Paese grazie ad una semplificazione e una diversa declinazione del rapporto fisco-contribuenti.

    Viene sottolineato come nella riforma fiscale si privilegi il confronto ex ante al controllo ex post, attribuendo anche un ruolo centrale alle professioni ordinistiche.

    In merito invece al Protocollo Commercialisti/Consulenti del lavoro viene specificato che con la firma le Parti s’impegnano a organizzare in cooperazione attività formative destinate agli iscritti e a dar vita a un Osservatorio per lo studio e l’analisi di aspetti legati alla normativa fiscale e giuslavoristica, con reciproco riconoscimento dei crediti.

    Soddisfazione è stata espressa da Rosario De Luca Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha affermato: “In qualità anche di Presidente del Comitato Unitario delle Professioni, non posso che essere felice di questa iniziativa. Gli Ordini professionali devono seguire un percorso unitario e realizzare iniziative condivise – come quella che ha portato alla legge sull’equo compenso e all’evento di oggi – per poter coadiuvare gli organi istituzionali sui temi di loro competenza, trasmettendo il proprio valore sociale”

    Il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio ha sottolineato in aggiunta come: “la reciprocità della formazione prevista nel protocollo punta ad agevolare i percorsi formativi dei nostri colleghi. Serve una formazione di qualità ma anche più sostenibile e conciliabile con gli impegni lavorativi”.  sottolineando inoltre che il protocollo è un esempio importante di dialogo e condivisione tra diversi Ordini professionali, che rafforza l’incisività della nostra azione comune. 

    Scarica qui il Protocollo Commercialisti/Consulenti del lavoro per ulteriori approfondimenti.

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    Rilevanza del patteggiamento dei procedimenti disciplinari: chiarimenti del CNDCEC

    Con il pronto ordini del 9 giugno il CNDCEC replica in merito al'impatto sui provvedimenti disciplinari della modifica dell’art. 445 comma 1-bis del c.p.p. cosiddetta riforma Cartabia, in particolare viene precisato che a seguito della riforma la sentenza di patteggiamento è equiparabile a una pronuncia di condanna soltanto in ambito penale mentre perde tale qualità al di fuori di esso.

    In particolare il CNDCEC specifica che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 25 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 , n. 150, riforma Cartabia del processo penalegli organi di disciplina, nelle decisioni disciplinari, devono dare applicazione all'articolo 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto da tale normativa, secondo il quale “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.” (art. 445, comma 1 bis, c.p.p.). 

    La norma è stata modificata a seguito di quanto previsto all’art. 1 comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega 134/2021 che prevedeva: “ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”.

    E’ evidente, specifica il pronto ordini, la volontà di ridurre, fino a neutralizzarli, gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento: infatti prima l’inefficacia si estendeva ai “soli giudizi civili ed amministrativi” mentre ora si estende anche a quelli disciplinari e ricomprende espressamente anche quelli tributari e contabili. 

    Ne deriva quindi che la sentenza di patteggiamento è equiparabile ad una pronuncia di condanna esclusivamente nell’ambito penalistico sostanziale e processuale, mentre perde tale qualità al di fuori di esso. 

    Pertanto, l’organo disciplinare non può più, in caso di sentenza penale irrevocabile di patteggiamento, ritenere accertato/i il/i fatto/i costituenti l’illecito penale per il quale è stata comminata la condanna, neppure quando tale/i fatto/i sono i medesimi contestati in sede di apertura del procedimento disciplinare, bensì dovrà procedere ad un autonomo accertamento dei fatti contestati.

    L’organo di disciplina potrà peraltro ricavare elementi istruttori dagli atti del processo celebrato dal giudice penale analogamente a quanto avviene nei casi di procedimenti penali caratterizzati dalla pronuncia di sentenze di condanna non irrevocabili successivamente annullate solo per intervento, nelle more del processo, della scadenza di termini di prescrizione del reato.

    Il pronto ordini sottolinea che si raccomanda tuttavia estrema cautela dal momento che, stante la novità della norma non si è ancora formato un orientamento della giurisprudenza dal quale poter desumere regole di carattere operativo caratterizzate da un sufficiente grado di stabilità. 

    Si ritiene inoltre plausibile l’interpretazione secondo la quale l’art. 25, cit., non è, pur essendo contenuto nel codice di procedura penale, norma penale di miglior favore bensì norma attinente gli effetti non penali di sentenze penali. 

    Ne deriva che esso non ha efficacia retroattiva, né, di conseguenza, si applica retroattivamente; i provvedimenti disciplinari adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione in questione, e che non ne hanno (potuto) tenere(uto) conto, non meritano quindi di essere revocati né annullati in autotutela. 

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    STP che vende software: come verificare incompatibilità con l’iscrizione all’Ordine

    Con il Pronto ordini n. 21/2023 il CNDCEC replica ad un quesito proposta da un ordine provinciale in merito ad una STP Società tra professionisti iscritta nella sezione speciale che vende software nell'ambito della consulenza in area privacy asserendo che la eventuale incompatibilità va verificata dallo statuto. Vediamo i dettagli.

    L’Ordine istante faceva presente che una STP iscritta nella sezione speciale dell’albo professionale ha chiesto di verificare la sussistenza o meno dell’incompatibilità professionale nel caso in cui, nell’ambito della consulenza ed assistenza in area privacy e risk management (che parrebbero rientrare tra le attività di competenza del dottore commercialista, pur essendo materie di diritto  dell’informatica e protezione dei dati personali e governance IT), la stessa Stp svolgesse anche, tra le altre (meglio specificate nel quesito) l’attività di distribuzione di programmi software strumentali alla consulenza che verrebbe prestata, strumenti software sia propri che di terzi (in qualità di sub licenziatario).
    Detta attività commerciale, che si esplicita quindi nella fornitura di c.d. “Servizi innovativi” (in sostanza  software) sarebbe comunque strumentale allo svolgimento dell’attività professionale e accessoria in quanto avrebbe un’incidenza economica prevista pari al massimo al 2% del fatturato annuo della Stp.

    L’ordine istante ritiene che, qualora l’attività di consulenza in materia di ambito privacy rientrasse, come sembrerebbe, nella più ampia attività di consulenza che il dottore commercialista può svolgere, la commercializzazione dei software ai clienti, pur essendo attività commerciale, sarebbe comunque da considerare strumentale e accessoria allo svolgimento dell’attività professionale e pertanto, rispettando comunque i limiti quantitativi previsti nel quesito, non incompatibile ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28.06.2005 n. 139.
    L’Ordine chiede al Consiglio Nazionale un parere al riguardo.
    Premesso che non viene allegata copia dello statuto della STP, ma unicamente il quesito proposto dove vengono riportate sommarie informazioni circa la compagine societaria e l’attività esercitata dalla STP, il CNDCEC replica quanto segue.
    Da quanto è dato apprendere dal quesito formulato dalla stessa STP, la società può svolgere in via non prevalente attività di ingegnere, oltre a quella di Commercialista (che dovrebbe rappresentare, dunque, l’attività individuata come prevalente). 

    Dalla stessa fonte è possibile trarre l’informazione che la STP può anche svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all’attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio.
    Sembrerebbe consentito alla STP compiere operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari se e in quanto finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale.

    È doveroso precisare che in forza delle previsioni della legge n. 183/2011 l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali ma imprenditoriali e, logicamente, di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti.
    Con il corollario che è precluso l’inserimento di attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l’esercizio dell’attività professionale come individuata nell’art. 1 del d.lgs. n. 139/2005 e delle correlate attività di consulenza.
    Tutto ciò, specifica il CNDCEC comporta a livello pratico, di verificare che l’attività prestata dalla STP, per le modalità di realizzazione di eventuali servizi accessori, non si risolva in vera e propria attività commerciale, riducendo la STP in una vera e propria società di servizi che offra sul mercato prodotti complessi per la cui realizzazione si renda necessario acquisire anche prestazioni professionali dei soci e/o di terzi; prodotti che, nell’insieme considerati, non possono identificarsi con il tipico ambito delle attività professionali dedotte nell’oggetto sociale della STP, determinando, per l’effetto, l’assoggettamento della società allo statuto dell’imprenditore commerciale ( ex art. 2238 c.c.).

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    Elenco esperti crisi d’impresa: come iscriversi entro il 15 giugno

    Nella serata di ieri 31 maggio il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n 74 con le regole per iscriversi all'elenco degli esperti di cui all'art 13 comma 3 del Dlgs 14/2019 tenuto dalle CCII.

    Nel dettaglio si tratta del Regolamento con modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili che sostituisce il precedente datato 27 ottobre 2021 relativo all'elenco esperti crisi di impresa.

    Elenco esperti CCII: come iscriversi entro il 15 giugno

    La domanda deve essere presentata entro il 15 giugno di ogni anno all'ordine territoriale competente. (Scarica il fac simile del CNDCEC)

    Essa è corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti ed in particolare:

    • l’iscrizione da almeno 5 anni nell’albo;
    • almeno 2 esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
    • l’autocertificazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo; 
    • il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza; 
    • il consenso dell’interessato al trattamento dei dati.
    • scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto di cui al Decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

    Elenco esperti CCII: attività istruttoria degli ordini territoriali

    Si precisa che il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dati e svolge attività di istruttoria delle richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni.

    L'Ordine territoriale che riceve la domanda di iscrizione verifica la completezza della stessa, la documentazione ed il possesso della necessaria formazione.
     Successivamente, entro 30 giorni dalla domanda esprime esito positivo o negativo dell’attività di verifica.

    In caso positivo, delibera la trasmissione dei nominativi in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA dandone comunicazione agli iscritti.

    Entro il 15 luglio di ciascun anno il Consiglio comunica alla CCIAA i nominativi dei professionisti che devono essere inseriti nell’elenco, nonché, per ciascun iscritto, la scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto.

    L'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di eventuali provvedimenti di sospensione e di radiazione, nonché l’intervenuta cancellazione dall’Albo per la conseguente cancellazione anche dall’elenco.

    La scheda sintetica, di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale 21 marzo 2023, è resa disponibile dalla Camera di Commercio su supporto informatico ed eventuali aggiornamenti dei dati saranno inseriti a cura dell’iscritto.
     Anche i professionisti iscritti in occasione del primo popolamento conclusosi il 16 maggio 2022 possono procedere alla compilazione della scheda sintetica con le medesime modalità.

    Elenco esperti CCII: formazione

    Il regolamento reca le regole per la formazione obbligatoria per un totale di 55 ore ai fini dell’iscrizione nell’elenco, secondo le indicazioni della Sezione IV del medesimo decreto dirigenziale.

    Il Consiglio nazionale, gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono realizzare le attività formative valevoli per la specifica formazione degli esperti indipendenti, secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 21 marzo 2023 (Sezione IV).
    Viene analiticamente individuata la formazione obbligatoria degli esperti, e viene chiarito che gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono presentare la richiesta di accreditamento dei corsi aventi le caratteristiche definite dallo stesso regolamento.

    Il soggetto che ha richiesto l’accreditamento è tenuto a rilasciare un attestato nominativo dal quale emerge, tra l’altro, anche il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materia riportate al comma 1 dell’art. 8.
    Il Consiglio nazionale attribuisce ai singoli moduli e/o all’intero corso un CFP per ogni ora di formazione, riconoscendo l’equipollenza tra la formazione richiesta e quella obbligatoria per i commercialisti e gli esperti contabili.

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    Bilanci previsione Comuni: in arrivo la proroga al 30 maggio

    Con una nota l'IFEL Fondazione ANCI, informa del fatto che, nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali di oggi, 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell’Interno.

    Attenzione al fatto che la proroga riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno.

    Per effetto del decreto legge n.4/2022 (dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso. 

    Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato dl 4/2022.

    L'IFEL nella nota sottoliena che la proroga riguarda esclusivamente i termini dei bilanci di previsione e quelli collegati, e restano fissati al 30 aprile quelli relativi all’approvazione del rendiconto 2022, in base all’art. 227 del TUEL, cadendo il termine del 30 aprile in un giorno festivo, esso deve intendersi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, vale a dire al 2 maggio 2023.

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    Comitato consultivo controllo qualità revisione: integrato di 3 membri

    Con determina n. 80957 del 20/4/2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha integrato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli della qualità, costituito con determina n. 28368 del 17 febbraio 2023.

    Ricordiamo che si tratta di componenti integrati con procedura disciplinata con avviso del 6 aprile con il quale il MEF informava del fatto che "ravvisata la necessità di integrare il Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione, al fine di ampliarne la rappresentatività rispetto alla platea dei soggetti iscritti al registro e tenuto conto dell’urgenza, il Ministero dell’economia e delle finanze intende nominare fino a tre ulteriori componenti tra esperti in possesso di comprovata esperienza in materia di revisione legale".

    Con Determina del 17 febbraio il MEF ha nominato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione.

    Il Comitato consultivo, composto da 15 membri, è finalizzato alla prestazione di consulenza qualificata in materia di controllo della qualità.

    Fino al 30 giugno il Comitato avrà l’obiettivo di proporre criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.

    In particolare, la determina specifica che al Comitato sono assegnati i seguenti compiti: 

    • a) Analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e dagli enti sottoposti a regime intermedio; 
    • b) Proposte di criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.

    Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell’economia e delle finanze e la Determina precisa che le comunicazioni ufficiali afferenti ai lavori del Comitato sono effettuate attraverso l’indirizzo: rgs.revisori.controlliqualita@mef.gov.it.

    Allo stesso indirizzo sono inviati i contributi dei componenti del Comitato stesso.

    Ricordiamo che a norma dell'art 20 del DLgs n 39/2010 sono sottoposti a verifica da parte del MEF gli iscritti nel Registro dei revisori che svolgono incarichi di revisione legale. 

    Il comma 1 dell'art 20 specifica che "Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi  inclusi  i componenti  del  collegio   sindacale   che esercitano la revisione legale ai sensi del  comma 2 dell'art 2409-bis o dell'art. 2477 del codice civile sono soggetti a controllo della qualità".

    Il controllo riguarda anche i membri del Collegio sindacale a cui venga affidata la revisione legale. 

    La selezione dei soggetti da sottoporre al controllo di qualità avverrà sulla base di un’analisi del rischio e relativamente a incarichi su società che superano i limiti di quelle che lo stesso decreto definisce come piccole imprese all'art 1.

    Il controllo di qualità si baserà sull'esame dei documenti di revisione selezionati con valutazione:

    • della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
    • della quantità e qualità delle risorse impiegate;
    • dei corrispettivi della revisione;
    • del sistema di controllo interno della qualità per le società di revisione.

    Al termine delle verifiche il controllore dovrà redigere una relazione con gli esiti delle stesse con eventuali raccomandazioni su azioni da compiere e termini entro i quali adempiere, In caso di inosservanza il MEF irroga le sanzioni previste (art 24 del DLgs n 39/2010)

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    Procedimento dell’Ordine per recupero somme dovute da Iscritti morosi

    Con il pronto ordini del 18 aprile il CNDCEC risponde a quesito sul recupero delle quote dagli iscritti morosi.

    In particolare, si ricorda che ai sensi dell’art.12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio dell’Ordine “stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’albo e/o nell’elenco, …”. 

    L’importo del contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell’Ordine, sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese (ex art. 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382)

    Le norme attribuiscono al Consiglio dell’Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell’albo professionale. 

    Tale contributo, come stabilito dall’ordinanza 1782/2011 della Corte di Cassazione, ha natura di tassa, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.

    Si ritiene che il Consiglio dell’Ordine possa, data anche la natura tributaria del contributo, nell’ambito della propria autonomia in materia di contribuzione prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento

    Con riguardo alle spese amministrative del procedimento disciplinare, si ricorda che il comma 5 dell’art 6 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito prevede che:

    •  “nei confronti dell'iscritto, qualora sanzionato, può essere disposto il rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento se e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine". 

    Pertanto, i diritti amministrativi relativi al procedimento disciplinare possono essere previsti dal Consiglio dell’Ordine solo se preventivamente determinati con apposita delibera e saranno dovuti solo se l’iscritto viene sanzionato

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    Commercialisti: chiarimenti su decadenza incarico CPO

    Con il pronto ordini n 30 del 22 marzo il CNDCEC risponde a dubbi sulla procedura da seguire per sostituire un componente del Comitato Pari Opportunità (CPO) che è stato cancellato nell’albo e iscritto nell’elenco speciale, In particolare, viene specificato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del Regolamento CPO, possono eletti quali componenti del Comitato Pari Opportunità:

    • gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono dell’elettorato attivo 
    • e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari.

    Il comma 2 dello stesso articolo prevede che per l’individuazione del diritto di elettorato attivo si debba fare riferimento alle disposizioni dettate ai fini dell’elezione del Consiglio dell’Ordine. 

    Pertanto, tenuto conto delle disposizioni dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 8 del Regolamento CPO, non possono eletti quali componenti del Comitato Pari opportunità coloro che siano iscritti nell’elenco speciale. 

    Ne consegue che, coloro che a seguito dell’elezione, siano stati cancellati dall’albo e iscritti nell’elenco speciale decadono dalla carica di componente del CPO, come anche espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 9 del Regolamento CPO.

    Il componente decaduto dovrà essere sostituito con il primo dei non eletti