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    Procedimento disciplinare Commercialisti: la prescrizione in caso di processo penale

    Con il Pronto Ordini n 54 del 3 agosto il CNDCEC replica ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione del procedimento disciplinare per un iscritto nel caso di processo penale in corso.

    Nel dettaglio il quesito chiedeva un’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale. 

    Il CNDCEC evidenzia che, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

    I dettagli del quesito.

    Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, si chiedeva se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale. 

    Il CNDCEC ricorda che l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che 

    L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.

    Lìart. 20 al 3° comma, stabilisce inoltre che  Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.

    Inoltre, si evidenzia che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, ma con due orientamenti differenti:

    1. uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020;
    2. un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

    Tnato premesso il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

    Concludendo il Consiglio suggerisce che, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

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    Bando 2023 esame revisori legali: domande entro il 28.09

    Con un avviso del 29 agosto il MEF informa del fatto che è stato pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023 il Bando per esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

    A tal fine, è stata predisposta un’apposita applicazione informatica sul sito istituzionale del MEF accessibile fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

    Attenzione al fatto che il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 28 settembre 2023.

    Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: i requisiti

    I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

    Ai fini della regolarità della domanda, si ricorda che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame. 

    Attenzione al fatto che, la sola presentazione della relazione finale non consente la partecipazione all’esame se non accompagnata dall’attestazione di compiuto tirocinio che potrà essere disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, per le relazioni del terzo anno di tirocinio presentate dal mese luglio 2023,  anche in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame. 

    Bando 2023 esame revisori legali: il contributo da versare

    Ai fini della partecipazione allìesame, il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame nella misura di euro 100,00 (articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63)

    Egli dovrà assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

    Entrambi i pagamenti dovranno essere assolti direttamente nella fase di presentazione del modulo di iscrizione, selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA». 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: le prove

    Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

    In particolare, il MEF ricorda che le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

    Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse. 

    Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame. 

    La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore. 

    La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 ottobre 2023, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

    Allegati:
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    Tirocinio Revisore legale: la relazione annuale secondo le linee guida 2023

    Il MEF ha pubblicato con determina della Ragioneria Generale dello Stato le nuove Linee Guida 2023 per lo svolgimento del tirocinio da revisore contabile. 

    Il documento, viene specificato, sostituisce le precedenti indicazioni datate 2018.

    Come evidenziato dall'introduzione al documento, è ancora significativa la percentuale di tirocini e di relative relazioni che non sono considerate soddisfacenti e che danno luogo all’adozione di provvedimenti di prolungamento del periodo triennale di tirocinio, di qui l'aggiornamento in chiave evolutiva delle precedenti istruzioni.

    Le linee guida costituiscono un ulteriore strumento di ausilio e orientamento per il corretto svolgimento del tirocinio triennale necessario, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera c), del D.lgs. 39/2010, per l’iscrizione al registro dei revisori legali.

    La relazione annuale nel Tirocinio del Revisore legale:  linee guida 2023

    Al termine di ciascun anno di tirocinio, nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione legale, l’aspirante revisore legale è tenuto a redigere un’apposita relazione, secondo il modello-tipo allegato alle Linee guida 2023, modulo TR-04. 

    La relazione annuale: 

    • è sottoscritta anche dal soggetto presso il quale il tirocinio è svolto, in quanto parte essenziale del “patto” formativo professionale; 
    • riporta gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale cui il tirocinante ha partecipato; 
    • è presentata all’Amministrazione vigilante affinché sia consentito, in via amministrativa, un controllo sostanziale sull’attività svolta. 

    La Commissione centrale per i revisori legali, alla quale spetta la valutazione della relazione annuale ed il parere in merito al rilascio del provvedimento di fine tirocinio, al fine di uniformare i giudizi a degli opportuni standard, ha individuato una serie di criteri attraverso i quali poter ritenere una relazione soddisfacente. 

    La relazione annuale deve:

    • illustrare il compimento di attività strettamente inerenti la revisione legale, 
    • descritte in modo dettagliato e preciso,
    • in base alle quali la Commissione centrale potrà formare il proprio convincimento sull’effettiva e adeguata partecipazione del tirocinante all’attività di revisione legale condotta dal dominus. 

    Le linee guida appunto forniscono una elencazione dei criteri da rispettare nella redazione della relazione, e degli indici più significativi di relazione soddisfacente, corredata da taluni esempi di relazione insufficiente, al fine di disincentivare la diffusione di “bad practice” nella presentazione delle relazioni e di consentire a un maggior numero di tirocinanti di adeguarsi per tempo al corretto svolgimento dell’attività di tirocinio.

    Sono da ritenersi insufficienti le relazioni che indicano: 

    a) esclusivamente attività non pertinenti alla revisione legale; 

    b) prevalentemente attività parzialmente pertinenti.

    Esempi di insufficienza come da esempio delle Linee Guida MEF

    Attenzione al fatto che nella relazione:

    • NON devono essere riportate attività diverse da quelle tipiche della revisione legale,
    • e qualora indicate NON saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione centrale.

    Sono da ritenersi insufficienti le relazioni contenenti attività di revisione legale descritte in modo generico e che si limitano a riportare l’elenco delle attività di revisione legale senza fornire ulteriori elementi di dettaglio.

    La relazione deve essere originale e non deve presentare un contenuto ripetitivo di altre relazioni o documenti di diverso tipo, anche circolanti per via informatica.

    A tal proposito, è opportuno richiamare l’attenzione sulle sanzioni previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, a carico del tirocinante, del revisore o della società di revisione legale, in caso di dichiarazioni mendaci. 

    Per un esempio di relazione sufficiente si rimanda alla consultazione delle linee guida 2023 alla parte IV.