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La commutazione sanzioni non è solo per omesso versamento imposte
Con la Sentenza n 10298 del 16 aprile la Cassazione ha sancito un principio secondo il quale, la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile non si applica solo alle sanzioni per omesso versamento, ma anche a quelle derivanti dalle condotte fraudolente del terzo che maschera l'inadempimento dell'incarico ricevuto, come l'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.
Commutazione sanzioni: gli addebiti per il commercialista responsabile
La sentenza della Cassazione del 16 aprile 2024 n. 10298 riguarda la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile.
La sentenza è stata emessa in seguito a un processo penale in cui la contribuente ha denunciato il professionista per le violazioni contestate.
Dopo la conclusione del processo, la contribuente ha pagato le imposte e l'ufficio competente ha notificato al professionista gli avvisi di contestazione per il pagamento delle sanzioni.
Il professionista ha presentato ricorso sostenendo che le sanzioni commutabili riguardassero solo l'omesso versamento e che quindi le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione e altre violazioni dovessero essere pagate dalla contribuente.
La cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: La commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile prevista dall'art. 1 della l. 423 del 1995 nel ricorrere delle condizioni ivi previste, così come in generale la non punibilità del contribuente stesso ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 472/1997 ove il mancato pagamento sia addebitabile ad un terzo, anche qui ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, non riguardano solo le sanzioni conseguenti all'omesso versamento, ma altresì quelle che conseguono alle condotte poste in essere dal terzo nell'ambito del proprio comportamento fraudolento atto a mascherare l'inadempimento dell'incarico ricevuto, e in particolare ricollegate all'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.
La Cassazione ha stabilito che se la commutazione fosse stata prevista solo per le sanzioni per omesso versamento, sarebbe stata una norma inutile, poiché l'avvenuta dichiarazione è presupposta nel caso di imposte già liquidate e/o dichiarate.
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I Commercialisti annunciano il nuovo sito: tutti i nuovi servizi
Con informativa n 64 del 9 maggio il CNDCEC comunica che è on line il nuovo sito Internet del Consiglio Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili.
Il sito istituzionale cambia veste per fornire una visione organica della Professione di Commercialista, mettendo in relazione a livello nazionale e territoriale il mondo dei servizi ai Commercialisti.
Il portale dei servizi e delle iniziative per i Commercialisti si arricchirà nel corso del tempo di nuove iniziative e integrerà ulteriori servizi con l’obiettivo di semplificare l’accesso a tutte le informazioni e alle risorse utili per la Professione.
Vediamo le principali novità.
Il CNDCEC annuncia il nuovo sito internet
Il comunicato specifica che all’interno del menu principale interamente dedicato ai servizi, nel tema “Utilità per gli Iscritti” è possibile navigare attraverso la nuova sezione riservata agli Iscritti accessibile con SPID e CIE dove saranno ospitate nel tempo iniziative a favore esclusivamente degli Iscritti all’albo.
Sul sito, oltre ai servizi di base rivolti agli Ordini e agli Iscritti, sono presenti altre due tipologie specifiche di informazioni, le “Norme per la Professione” e “Albo Nazionale”.
Quest’ultima sarà a breve integrata dal Consiglio Nazionale con una interfaccia per gli Ordini territoriali in modo da consentire la gestione integrata di tutti i dati a vantaggio della sincronizzazione delle informazioni e del loro aggiornamento in tempo reale.
Nella parte alta della Homepage, nel Top Header – che è presente insieme alla barra del Menù in ogni pagina interna del sito per fornire una navigazione coerente in tutto il portale – si possono ritrovare invece i quattro temi che più identificano l’organo di vertice della Categoria.
Tra questi, la sezione “Il CNDCEC” è stata integrata con la composizione di tutti gli organismi consultivi del Consiglio Nazionale ed un richiamo alla documentazione prodotta nel mandato di riferimento interamente pubblicata anche nella sezione “CNDCEC comunica” insieme a “Sala stampa”, “Informative”, “Protocolli e convenzioni”, “Audizioni Parlamentari”, “Eventi” e documenti in “Pubblica consultazione”.
Infine, è stata creata un’apposita sezione “International Area” al fine di potenziare lo sviluppo della Professione nell’ambito della cooperazione transnazionale e la fruibilità da parte degli utenti stranieri.
Il nuovo sito dispone anche di un proprio motore di ricerca interno e sarà integrato con una chatbot basato su intelligenza artificiale
Per i siti degli Ordini territoriali è stato creato un unico menù dedicato ai servizi e ai temi che più identificano l’Ordine.
L’Ordine Albo e Formazione Utilità per gli Iscritti L’Ordine comunica CNDCEC comunica Tra le novità di maggiore rilievo, una sezione sempre al passo con le comunicazioni del Consiglio Nazionale: “CNDCEC comunica” che attraverso “Comunicati stampa”, “Informative”, “Protocolli e convenzioni”, “Audizioni parlamentari”, “Eventi” e “Documenti di studio” agevola l’Ordine nelle attività di pubblicazione delle informazioni e gli utenti che, anche navigando all’interno del sito dell’Ordine territoriale, potranno ritrovare notizie di carattere nazionale sempre aggiornate.
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Portale MEF revisori: accessibile tramite CIE
Il MEF con un comunicato del giorno 8 maggio annuncia che è nuovamente attivo, dopo il blocco temporaneo il portale per i revisori.
Gli interventi applicativi realizzati sul portale della revisione sono stati effettuati in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 33-septies, comma 4, del D.L. 179/2012 e all’articolo 17, comma 6, del D.L. 82/2021, al fine di consolidare e mettere in sicurezza l’infrastruttura tecnologica garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l’efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa del portale.
Il nuovo Portale Servizi Revisione Legale (PSRL-Cloud) pone in atto le modificazioni introdotte dall’art. 24 del D.L. 76/2020 al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, mediante un web design responsive che si adatti automaticamente al dispositivo, anche mobile, dell’utente.
Attenzione al fatto che, oltre all’adeguamento tecnologico del portale sono state introdotte due importanti novità operative, quali:
- l’accesso all’area riserva anche tramite carta d’identità elettronica (CIE);
- la gestione analitica dei dati relativi ai corrispettivi/ricavi realizzati da parte di revisori persone fisiche (riservato ai soli iscritti in Sezione A con incarichi in corso) e società di revisione legale titolari di incarichi di revisione legale. L’inserimento dei dati relativi ai corrispettivi/ricavi realizzati per l’anno 2023 è facoltativo. Non è richiesto l’inserimento dei dati sui corrispettivi/ricavi realizzati negli anni precedenti al 2023.
Sull’obbligatorietà di tali inserimenti verranno fornite in seguito specifiche indicazioni.
Per agevolare la comprensione delle modalità operative con le quali produrre il dato sopra descritto sono presenti specifiche istruzioni nell’appendice tecnica dedicata ai corrispettivi.
Interessante la guida operativa delle novità nella sezione con le istruzioni per il pagamento del contributo annuale con l'app.
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Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità
Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.
Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.
I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.
Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità
Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta.
Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari.
Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
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Nuovo Codice sanzioni Commercialisti: in vigore dal 18.04
Il nuovo regolamento con il codice delle sanzioni disciplinari dei Commercialisti, datato 17 aprile 2024, pubblicato dal CNDCEC, si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. Le norme si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’articolo 34 del decreto n. 139 del 2005 e ai tirocinanti.
Il codice consta di 29 articoli e all'art 4 reca Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari e agli articoli seguenti vengono dettagliate.
Codice sanzioni Commercialisti 2024: censura, sospensione, raziazione
L'articolo 4 prevede che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima.
A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato.
Nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, sulla quale può essere applicata l'aggravante di cui alla lett. a) dell'articolo 8.
Le sanzioni previste dal codice delle disciplinari sono:
- a) la censura;
- b) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
- c) la radiazione dall’Albo.
Agli articoli 5,6,7vengono dettagliate.
Censura.
La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo, essa si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l’assenza di precedenti dell’iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l’eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell’organo giudicante.
L’archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo all’interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti.
Sospensione dall’esercizio professionale.
La sospensione dall’esercizio professionale consiste nell’inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni.
La sospensione per un periodo non superiore a un anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3.
La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all’immagine della professione.
Radiazione dall’Albo o dall’elenco speciale.
La radiazione dall'Albo o dall’elenco, consiste nell’esclusione dall’Albo o dall’elenco speciale e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale.
La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo o nell’elenco speciale.
Il radiato dall’Albo o dall’elenco speciale può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall’articolo 57 del decreto n. 139 del 2005.
Attenzione al fatto che l'art 10 precisa che il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.
Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.
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Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile
Dal 1 aprile entra in vigore il Nuovo codice deontologico dei Commercialisti.
In particolare nella seduta del 22 febbraio il CNDCEC aveva approvato il nuovo codice per poi metterlo in consultazioni fino al 10.03.2024
A seguito delle osservazioni pervenute si pubblica la versione definitiva del nuovo regolamanto, vediamo ulteriori dettagli.
Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile
La consultazione pubblica si è conclusa in data 10 marzo e sono pervenute molte osservazioni alla casella mail dedicata da parte di Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli iscritti.
Le principali novità del Codice sono quella relative alla nuova norma sull’equo compenso e quelle relative alla pubblicità e alla comunicazione.
Il presidente nazionale Elbano de Nuccio, nel ringraziare i colleghi, ha evidenziato come l’approvazione definitiva del nuovo Codice deontologico giunge alla fine di un importante percorso di ascolto della categoria.
Sono state recepite alcune osservazioni di giovani Commercialisti relativamente al fatto che il nuovo codice non faccia distinzioni tra iscritti giovani e anziani, entrambi tenuti al rispetto reciproco.
Il consigliere nazionale Pasquale Mazza, delegato alla deontologia, ha sottolineato come le modifiche apportate dopo la pubblica consultazione lasciano inalterati i principi, ma contribuiscono a renderli più chiari e intellegibili.
Si segnala l'art 25 sull'equo compenso che recita testualmente:
1. Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista:
- a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
- b) che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.
2. Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve tenersi conto, caso per caso:
- a) del valore e natura della pratica;
- b) dell’importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) del pregio dell'opera prestata;
- g) dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.
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Formazione Revisori: le regole per il triennio 2023/2025
Con Circolare n 12 del 15 marzo il MEF fornisce istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per il triennio 2023/2025, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
La Circolare specifica le procedure per accreditarsi come ente formativo per i revisori, evidenziando che, come nei precedenti trienni, il sistema di formazione continua per i revisori legali si articola su tre diversi canali di formazione, previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ovvero:
- 1) la formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze,
- 2) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati,
- 3) il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.
Formazione Revisori 2023/2024: le novità 2024
Con la circolare n. 3 del 20/02/2020 erano state impartite le istruzioni operative in materia
di formazione continua per il triennio 2020-2022. Nell'anno formativo 2023, in mancanza di novità che rendessero necessario un adeguamento delle istruzioni operative, l'impostazione generale adottata con la suddetta circolare, ha continuato a essere pienamente applicabile.
L'anno 2024 è, invece, interessato da rilevanti novità che rendono indispensabile intervenire sulla organizzazione della formazione continua nel triennio in corso.In particolare, è prevista l’emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive”,CSRD, la quale ha apportato rilevanti modifiche, tra l'altro, alla direttiva 2006/43/CE, direttiva Audit, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, alcune delle quali avranno un sensibile impatto anche sulle disposizioni in materia di formazione continua dei revisori legali.
In considerazione di ciò, il programma formativo per l’anno 2024, adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è stato significativamente ampliato, mediante l’inserimento nel Programma annuale di aggiornamento professionale del 2024 di un apposito Gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D) denominata “Rendicontazione di sostenibilità”, articolato sulla base dell’elencazione delle materie indicate nell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva Audit, come modificata dalla direttiva CSRD.
In tal modo, si evidenzia che, nelle more del recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva CSRD con cui verrà disciplinato lo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, i revisori potranno comunque acquisire le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.
Si precisa che le istruzioni di seguito riportate non sono applicabili all’anno formativo 2023, che rimane disciplinato dalla circolare n. 3/2020.Formazione Revisori 2023/2025: gli obbligati e gli esentati
La Circolare n 12/2024 evidenzia che in via generale, si presume che gli iscritti che svolgono qualsiasi tipo di attività lavorativa (tanto più se riguardante lo svolgimento di incarichi di revisione legale o di attività cui abilita l’iscrizione al registro) siano in grado di adempiere anche agli obblighi formativi.
Coerentemente con quanto evidenziato, sono invece esentati i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e), e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione.
L’eventuale revoca della sospensione non esime gli interessati dall’assolvimento del debito formativo pregresso.
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
I revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti alla formazione a decorrere dall’anno in cui presentano la relativa istanza (anche qualora il decreto di cancellazione fosse pubblicato in G.U. l’anno successivo).Formazione Revisori 2023/2025: sanzioni per chi non adempie
La Circolare n 12/2024 chiarisce infine che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo rappresenta una delle fattispecie sanzionabili ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 39 del 2010.
Al riguardo, il Ministero procede alla ricognizione dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno di ciascun triennio.
Il regolamento disciplinante il procedimento sanzionatorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 e il MEF sta procedendo alla rilevazione dei mancati adempimenti degli obblighi formativi per le successive iniziative. -
Approvazione Bilancio Enti locali 2024/2026: termine in scadenza il 15.03
Viene publicato in GU n 303 del 30.12.2023 il Decreto dell'Interno del 22 dicembre che fa slittare al 15 marzo 2024 il termine per il bilancio di previsone degli enti locali.
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze, e ritenuto di differire al 15 marzo 2024 il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2024/2026, con il decreto in oggetto si provvede.
Nel dettaglio, con l'art 1 del decreto 22 dicembre 2023 si prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali e' differito al 15 marzo 2024.
Inoltre, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.E' bene evidenziare che nella Conferenza Stato-Città del 21 dicembre è stata deliberata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2024-2026 al 15 marzo 2024.
La richiesta di proroga, formulata a novembre dall'Anci e dall'UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid, dall'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell'erogazione delle anticipazioni per gli investimenti Pnrr con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio.La proroga coinvolge anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall'ordinamento e finora non applicati.
Va ricordato che la proroga in questione è la prima che interviene in vigenza del DM del 25 luglio 2023 che determina obblighi procedurali e tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci localiInfine la nota, evidenzia che sotto il profilo fiscale, due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:
- a) il termine per l'approvazione delle delibere TARI è stato stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno
- b) il termine per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissato in via straordinaria per il 2024 al 15 aprile 2024 per effetto del decreto delegato sul cd. "primo modulo" della riforma fiscale, relativo all'IRPEF.
Leggi: IRPEF 2024: le nuove aliquote e i nuovi termini per le addizionali
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Portale Unico Albo CTU: fac simile di autocertificazione
Con informativa n. 21 del 26 febbraio il CNDCEC pubblica il fac simile della autocertificazione utile alla iscrizione nel Portale Unico dei CTU: Scarica qui il fac-simile.
Si ricorda che, con riferimento alla procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale, gestita ai sensi di quanto previsto dall’art.16-novies d. l. n.179/2012, in modalità esclusivamente telematica attraverso il Portale nazionale dei CTU e periti, come è noto, i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione, attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale, entro il 4 marzo 2024.
Ricordiamo che a seguito della richiesta dei Commercialisti avanzata al Ministero della Giustizia in data 8 gennaio scorso, da qualche giorno, il Portale Unico consente ai richiedenti l’iscrizione di allegare un’unica autocertificazione valida per tutti i documenti per cui è prevista dalla normativa vigente (residenza, anagrafica, iscrizione all’Ordine professionale, casellario giudiziale e carichi pendenti).
A tal proposito, per facilitare gli iscritti impegnati nella compilazione delle domande di iscrizione sul Portale unico, il CNDCEC rende disponibile un modello di autocertificazione unica ex art. 46 d.p.r. n. 445/2000 che potrà essere allegata in sostituzione delle singole autocertificazioni e/o documenti richiesti.
Attenzione al fatto che, il modello di autocertificazione suggerito, ai fini del caricamento sul Portale, andrà salvato in formato PDF e debitamente sottoscritto, preferibilmente con firma digitale.Portale Unico Albo CTU: via dal 4 gennaio
Con nota n 7358/2023 del Ministero della Giustizia è stata annunciata l'operatività del Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale, per apertura del sistema e primo popolamento con indicazioni per la presentazione delle domande di iscrizione:
- all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio,
- all’albo dei periti istituiti presso ogni tribunale ordinario,
- e all’Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio.
Ricordiamo che il Ministero ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, attraverso il quale è possibile inoltrare dal 4 gennaio 2024 le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale da parte dei professionisti e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.
Ricordiamo inoltre che i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data e non oltre il 4 marzo 2024 dovranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale.
Ai sensi dell’art. 5, comma 10, del DM 103/2023, le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese:
- l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile,
- l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre,
di ciascun anno.
Rimangono libere, invece, in mancanza di norme specifiche anche di fonte secondaria, le modalità di presentazione delle domande telematiche per le nuove iscrizioni all’albo dei periti tenuto in modalità telematiche.
Allegati: -
Gestori crisi d’impresa: pagamento contributo iscrizione entro il 31.01
Con informativa del 18 gennaio il CNDCEC ricorda che il 31 gennaio scade il versamento del contributo annuo pari a 50 euro ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 8 decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75).
Le istruzioni del Ministero della Giustizia.
Albo Gestori crisi d'impresa: contributo annuo in scadenza il 31.01
L’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 stabilisce che: “Per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione”
Il successivo comma 4 del menzionato art. 8, prevede che tale contributo debba essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno e l'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.
Per procedere, secondo le istruzioni del ministero della Giustizia, occorre accedere:
- al sito: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/gestori_crisi_di_impresa_albo_iscrizione
- all’aera riservata "pagamenti" per effettuare il versamento del contributo annuo mediante PagoPA.
Lo stesso Ministero aggiunge che, effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.
Al fine di evitare di incorrere in provvedimenti di sospensione dal menzionato albo, si ricorda che il termine per effettuare il versamento di 50 euro per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ex art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è fissato al 31 gennaio 2024