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    Formazione commercialisti: richiesta contributo CDC entro il 30 settembre

    Con Bando 2022 la cassa Dottori Commercialisti ha messo  a disposizione 3 milioni di euro per il sostegno ai propri iscritti nella formazione professionale continua.

    Si possono richiedere fino al 30 settembre p.v. i  rimborsi fino al 50% dei costi sostenuti (100% per gli under 35) per le attività che danno diritto a crediti formativi  per il 2022. 

    Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda 

    Contributi formazione commercialisti: requisiti di reddito 

    Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021),  un reddito imponibile non superiore a:

     Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;

    • Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;

    • Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;

    • Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;

    • Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;

    • Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;

    • Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

    In presenza di figli con disabilità il limite reddituale  è pari a  Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore  Commercialista portatore di handicap), maggiorato del

    •  40% per ogni ulteriore componente e del
    • 60% per ogni ulteriore figlio disabile

    Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative  non deve essere inferiore a Euro 200, al netto di IVA.

    Importo ed erogazione del contributo 

    L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle  attività formative indicate nel Bando. QUI IL TESTO  

    Per coloro che al 31.12.2021 non avevano compiuto  35 anni l’importo del contributo arriva al  100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.

    Il contributo erogato comunque non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.

    I contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate sulla base di una graduatoria formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati nel 2022 . A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla  minore età del concorrente.

    Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

    Modalità e scadenza per la presentazione della domanda

    La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023 

    Vanno allegati i seguenti documenti e autocertificazioni:

    a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. con il modulo presente all'interno del servizio online

    b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente 

    c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;

    d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;

    e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia

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    Bando 2023 esame revisori legali: domande entro il 28.09

    Con un avviso del 29 agosto il MEF informa del fatto che è stato pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023 il Bando per esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

    A tal fine, è stata predisposta un’apposita applicazione informatica sul sito istituzionale del MEF accessibile fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

    Attenzione al fatto che il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 28 settembre 2023.

    Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: i requisiti

    I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

    Ai fini della regolarità della domanda, si ricorda che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame. 

    Attenzione al fatto che, la sola presentazione della relazione finale non consente la partecipazione all’esame se non accompagnata dall’attestazione di compiuto tirocinio che potrà essere disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, per le relazioni del terzo anno di tirocinio presentate dal mese luglio 2023,  anche in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame. 

    Bando 2023 esame revisori legali: il contributo da versare

    Ai fini della partecipazione allìesame, il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame nella misura di euro 100,00 (articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63)

    Egli dovrà assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

    Entrambi i pagamenti dovranno essere assolti direttamente nella fase di presentazione del modulo di iscrizione, selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA». 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: le prove

    Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

    In particolare, il MEF ricorda che le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

    Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse. 

    Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame. 

    La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore. 

    La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 ottobre 2023, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

    Allegati:
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    Delegati alle Vendite: il CNDCEC specifica chi può iscriversi

    Con il Pronto ordini n 69 del 25 luglio il CNDCEC risponde ad un quesito da parte di un Ordine territoriale chiarendo che la funzione di delegato alle operazione di vendita nelle esecuzioni immobiliari può essere svolta dagli iscritti alla sezione A dell'albo e non alla B come richiesto dal quesito.

    Vediamo il perchè.

    Il CNDCEC specifica che le disposizioni del d.l. n. 104/2020 non precisano le competenze tecniche e professionali richieste ai redattori della perizia di stima.

    Per quanto attiene al delegato alle vendite, si osserva che in diverse disposizioni normative si fa riferimento anche ai requisiti di professionalità che lo stesso deve possedere. 

    L’art. 534- bis c.p.c. e l’art. 591 – bis c.p.c. specificano che le operazioni di vendita possono essere delegate a un notaio o a un avvocato ovvero a un commercialista iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

    Tale ultima disposizione, come è noto, precisa, al comma 3, che possono ottenere l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali. 

    Secondo quanto previsto nell’art. 179-ter, comma quinto, disp. att. c.p.c., i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: 

    a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; 

    b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; 

    c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. 

    La specifica formazione di cui sopra può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. 

    Con riferimento alle competenze specialistiche richieste ai professionisti che intendono iscriversi nell’elenco è doveroso evidenziare, che l’art. 179 – ter disp. att. c.p.c. annovera gli avvocati specialisti in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144: questi ultimi vantano il diritto di chiedere l’inclusione nell’elenco senza necessità di dimostrare lo svolgimento dei dieci incarichi di delega o la partecipazione in modo continuativo e proficuo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. 

    Ciò posto, le disposizioni recate dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. devono essere coordinate con quelle recate dall’art. 1 del d.lgs. 139/2005. Puntualizzando quanto previsto nell’art. 1, comma 1 e nel comma 2, dove si menzionano attività per cui gli iscritti all’albo vantano competenze tecniche generali, il comma 3, lett. i), della medesima disposizione riconosce ai soli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo la competenza tecnica per il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell’esecuzione. 

    La previsione ha una sua coerenza, dal momento che l’attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all’iscritto al nostro albo, all’avvocato e al notaio. 

    Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito, tra l’altro, una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale. 

    Pertanto, vista la necessità di garantire che i professionisti che si rendono disponibili ad assumere tali incarichi, pur nella consapevolezza della diversità degli ordinamenti professionali che regolano le rispettive professioni, possano vantare quantomeno titoli di studio di base uniformi, viste le responsabilizzanti funzioni che discendono dall’essere ausiliari del giudice delegato nella vendita dei beni oggetto di espropriazione, considerate le previsioni recate dall’art. 179-ter disp. att. c. p.c. in ordine alle modalità di documentazione delle competenze tecniche dei professionisti che chiedono l’iscrizione nell’elenco dei delegati, cui si sottraggono gli avvocati specialisti nella materia dell’esecuzione forzata, andando in tal modo ad avvalorare la tesi che nella delega alle vendite nell’ambito del processo esecutivo è comunque opportuno che i professionisti siano in possesso di adeguate competenze di base acquisite a seguito di percorsi formativi specializzanti e considerato quanto disposto dall’art. 1, comma 3, lett. i) del d.lgs. n. 139/2005,

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    Commercialisti: proroga al 22 settembre invio dati del personale all’Ordini

    Con l'Informativa n 97 del 17 luglio il CNDCEC informa gli ordini della proroga dal 22 luglio al 22 settembre dell'invio dati 2022 alla Corte dei Conti a loro carico.

    L’adempimento, originariamente fissato al 22 luglio, (ex art. 60 comma 2 del DLgs. 165/2001) per l’invio dei dati del conto annuale 2022 è prorogato al 22 settembre 2023.

    Si precisa che, l'informativa in oggetto segue la precedente n 91 del 5 luglio della quale si richiama sinteticamente il contenuto.

    L’art. 20 del D.L. 22/04/2023, n. 44 (convertito in legge dalla L. 21/06/2023, n. 74, in G.U. 22/04/2023, n. 95), al comma 3-quinquies, ha modificato l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, con l’inserimento di un periodo volto a prevedere l’applicabilità agli Ordini e ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa dell’obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo (obbligo previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2). 

    Si ricorda che l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, prevede altresì che gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguino, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

    A sua volta, l’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche presentino, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale. 

    Si rammenta che per il citato adempimento, sin dall’annualità 2018, nella Circolare Mef – RGS n.15 del 16/05/2019 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018, gli Ordini professionali risultavano tra gli enti tenuti ad effettuarlo, pure in assenza di una espressa previsione normativa (vedasi informativa n. 48 del 29 maggio 2019 e n. 51 del 14 giugno 2019). 

    Le indicazioni per procedere all’adempimento sono contenute nella circolare MEF – RGS: Circolare dell'8 giugno 2023, n. 23 e relativo allegato Allegato 2022.

    Si informava infine che da informazioni acquisite, il termine per l’invio dei dati, 22 luglio 2023, potrebbe, per gli Ordini professionali, essere prorogato. 

    La proroga viene appunto comunicata con l'informativa n 97 del 17 luglio.

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    Tirocinio Revisore legale: la relazione annuale secondo le linee guida 2023

    Il MEF ha pubblicato con determina della Ragioneria Generale dello Stato le nuove Linee Guida 2023 per lo svolgimento del tirocinio da revisore contabile. 

    Il documento, viene specificato, sostituisce le precedenti indicazioni datate 2018.

    Come evidenziato dall'introduzione al documento, è ancora significativa la percentuale di tirocini e di relative relazioni che non sono considerate soddisfacenti e che danno luogo all’adozione di provvedimenti di prolungamento del periodo triennale di tirocinio, di qui l'aggiornamento in chiave evolutiva delle precedenti istruzioni.

    Le linee guida costituiscono un ulteriore strumento di ausilio e orientamento per il corretto svolgimento del tirocinio triennale necessario, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera c), del D.lgs. 39/2010, per l’iscrizione al registro dei revisori legali.

    La relazione annuale nel Tirocinio del Revisore legale:  linee guida 2023

    Al termine di ciascun anno di tirocinio, nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione legale, l’aspirante revisore legale è tenuto a redigere un’apposita relazione, secondo il modello-tipo allegato alle Linee guida 2023, modulo TR-04. 

    La relazione annuale: 

    • è sottoscritta anche dal soggetto presso il quale il tirocinio è svolto, in quanto parte essenziale del “patto” formativo professionale; 
    • riporta gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale cui il tirocinante ha partecipato; 
    • è presentata all’Amministrazione vigilante affinché sia consentito, in via amministrativa, un controllo sostanziale sull’attività svolta. 

    La Commissione centrale per i revisori legali, alla quale spetta la valutazione della relazione annuale ed il parere in merito al rilascio del provvedimento di fine tirocinio, al fine di uniformare i giudizi a degli opportuni standard, ha individuato una serie di criteri attraverso i quali poter ritenere una relazione soddisfacente. 

    La relazione annuale deve:

    • illustrare il compimento di attività strettamente inerenti la revisione legale, 
    • descritte in modo dettagliato e preciso,
    • in base alle quali la Commissione centrale potrà formare il proprio convincimento sull’effettiva e adeguata partecipazione del tirocinante all’attività di revisione legale condotta dal dominus. 

    Le linee guida appunto forniscono una elencazione dei criteri da rispettare nella redazione della relazione, e degli indici più significativi di relazione soddisfacente, corredata da taluni esempi di relazione insufficiente, al fine di disincentivare la diffusione di “bad practice” nella presentazione delle relazioni e di consentire a un maggior numero di tirocinanti di adeguarsi per tempo al corretto svolgimento dell’attività di tirocinio.

    Sono da ritenersi insufficienti le relazioni che indicano: 

    a) esclusivamente attività non pertinenti alla revisione legale; 

    b) prevalentemente attività parzialmente pertinenti.

    Esempi di insufficienza come da esempio delle Linee Guida MEF

    Attenzione al fatto che nella relazione:

    • NON devono essere riportate attività diverse da quelle tipiche della revisione legale,
    • e qualora indicate NON saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione centrale.

    Sono da ritenersi insufficienti le relazioni contenenti attività di revisione legale descritte in modo generico e che si limitano a riportare l’elenco delle attività di revisione legale senza fornire ulteriori elementi di dettaglio.

    La relazione deve essere originale e non deve presentare un contenuto ripetitivo di altre relazioni o documenti di diverso tipo, anche circolanti per via informatica.

    A tal proposito, è opportuno richiamare l’attenzione sulle sanzioni previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, a carico del tirocinante, del revisore o della società di revisione legale, in caso di dichiarazioni mendaci. 

    Per un esempio di relazione sufficiente si rimanda alla consultazione delle linee guida 2023 alla parte IV.

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    Commercialisti e Legalità: protocollo con l’Arma dei Carabinieri

    Con una notizia pubblicata sul sito del CNDCEC datata 6 luglio si informa della firma di un protocollo tra i Commercialisti e l'Arma dei Carabinieri a tema Legalità.

    Nel dettaglio, cresce e si rafforza il ruolo dei commercialisti quali garanti della legalità, anche grazie alla collaborazione avviata nei mesi scorsi con l’Arma dei Carabinieri e con l’ ANBSC (Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati).

    Il Consiglio nazionale della categoria professionale ha recentemente sottoscritto due protocolli d’intesa, i cui contenuti sono stati illustrati a Roma nel corso dell’Assemblea dei 132 Ordini territoriali della professione, ospitata nella sede della Scuola Ufficiali Carabinieri.

    La collaborazione con i Carabinieri si estrinsecherà anzitutto attraverso l’interscambio formativo, sia a livello centrale che a livello territoriale, sui temi:

    • dell’amministrazione giudiziaria dei beni, 
    • della normativa fiscale e societaria,
    • della redazione e lettura dei bilanci di esercizio, 
    • del contrasto al riciclaggio ed autoriciclaggio. 

    Il Consiglio Nazionale dei commercialisti assume l’impegno a organizzare seminari formativi con l’intervento di propri qualificati rappresentanti, l’Arma dei Carabinieri metterà a disposizione proprie strutture per lo svolgimento degli incontri assicurando la partecipazione del proprio personale delle Organizzazioni funzionali, di quelle territoriali ed anche di quelle speciali e ambientali. 

    Di seguito le dichiarazioni delle parti interessate dalla colloborazione per incentivare la Legalità sul territorio nazionale.

    Elbano De Nuccio ha dichiarato: “I commercialisti sono tutti i giorni in prima linea sul fronte della legalità come curatori, custodi di beni pignorati, delegati alle vendite, amministratori giudiziari di beni sequestrati, ma anche come revisori legali o come membri di organi di controllo. La sempre più stretta collaborazione con importanti articolazioni dello Stato, di cui questi due protocolli sono esempi molto significativi, consentirà di accrescere il contributo del nostro impegno e delle nostre competenze. Ma favorirà anche la percezione del ruolo della professione a presidio della legalità e di quello che di più e meglio i commercialisti potrebbero fare se messi nelle condizioni di farlo, ad esempio con un più adeguato bilanciamento tra compiti, remunerazione delle funzioni e responsabilità patrimoniali e personali ad esse connesse”.

    Il Generale Claudio Domizi ha dichiarato: “L’incontro odierno tra l’Arma dei Carabinieri e l’Ordine dei Commercialisti è l’espressione viva della ferma volontà di fare squadra tra protagonisti che rivestono importanti ruoli di responsabilità nel panorama sociale. Mettendo in rete le diverse esperienze, condividendo gli sforzi e combinando le diverse professionalità e le peculiari sensibilità è possibile arginare efficacemente pervasivi fenomeni e dinamiche criminali e così agevolare la crescita della società. È importante irradiare questo messaggio soprattutto verso i giovani, anche quei giovani come gli Ufficiali in formazione in questa Scuola, che dovranno orientarsi ad esercitare le funzioni di Comandanti animati da questo stesso spirito”.

    Il Prefetto Bruno Corda ha sottolineato che:Il protocollo d’intesa siglato di recente tra l’ANBSC e il Consiglio nazionale dei commercialisti stabilisce un’interazione tra il personale dell’Agenzia e i dottori commercialisti, amministratori giudiziari prima, coadiutori poi, capace di rendere possibile una collaborazione ancora più stretta, finalizzata ad assicurare un servizio sempre migliore nella gestione e destinazione dei beni confiscati “.

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    Formazione revisori 2023: aggiornate materie

    Con Informativa n. 18 del 13 febbraio il CNDCEC informa che con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 21513 del 6 febbraio 2023 è stato adottato il programma annuale di formazione 2023 (leggi l'approfondimento: Formazioni revisori legali: il MEF pubblica il programma 2023).

    Conseguentemente, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC,
    In particolare, in linea con l’aggiornamento al programma MEF, sono state classificate “non caratterizzanti” anche le materie CNDCEC:

    • “C.7 bis – Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, 
    • “C.7.1 – Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”, 
    • “C.7.3 – Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche”, 
    • “C.7.7 – Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”, 
    • “C.7.9 – La revisione negli enti locali e negli enti pubblici”, 
    • “D.4.19 – La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi” 
    • “D.7.2 – Imposte dirette, reddito d’impresa, IVA e IRAP”.

    Sii evidenzio che il nuovo programma di formazione dei revisori legali introduce, seppur con un limite al numero di crediti conseguibili annualmente, le seguenti aree tematiche:

    • Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali);
    • Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali);
    • Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali).

    Nel corso delle prossime settimane saranno apportate le necessarie modifiche al portale FPC. 

    Infine si precisa che gli aggiornamenti riguarderanno le posizioni formative degli Iscritti anche in relazione ai corsi che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento.