• Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Perizie sulle concessioni demaniali: nuovi incarichi per i commercialisti, come candidarsi

    Da settembre 2026 sarà disponibile sul portale commercialisti.it la procedura telematica per raccogliere le candidature dei commercialisti disponibili a svolgere le perizie asseverate sulle concessioni demaniali marittime. Gli elenchi saranno regionali e serviranno alla formazione, mediante sorteggio, delle cinquine da trasmettere a Comuni ed enti concedenti. 

    Il CNDCEC detta anche le prime indicazioni su compensi, incarichi e garanzie di pagamento.

    Si apre la procedura per individuare i commercialisti disponibili a svolgere le perizie asseverate relative alle concessioni demaniali marittime previste dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 131/2024.

    A comunicarlo è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con l’Informativa n. 107/2026 del 5 agosto.

    A partire dal mese di settembre 2026, gli iscritti interessati potranno presentare online la propria manifestazione di disponibilità. 

    Le candidature confluiranno in un elenco organizzato su base regionale, dal quale saranno estratti i professionisti destinati a comporre le cinquine da sottoporre alle amministrazioni concedenti.

    L’Informativa contiene inoltre una serie di indicazioni tecnico-professionali non vincolanti relative, tra l’altro, alla determinazione dei compensi, alle garanzie per il pagamento degli onorari e alle modalità con cui Comuni ed enti concedenti potranno richiedere le cinquine.

    Perizie sulle concessioni demaniali: candidature online da settembre

    La nuova procedura telematica sarà accessibile attraverso l’Area Riservata del portale commercialisti.it.

    Potranno candidarsi gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interessati a rendersi disponibili per gli incarichi relativi alle perizie asseverate previste dal decreto-legge n. 131/2024.

    L’accesso all’Area Riservata dovrà avvenire mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Una volta autenticato, il professionista dovrà seguire il percorso:

    • Servizi per gli Iscritti → Istanze Online

    La trasmissione della candidatura consentirà l’inserimento nell’elenco istituito dal Consiglio Nazionale per la gestione delle procedure di individuazione dei professionisti da inserire nelle cinquine.

    Elenchi regionali e sorteggio: come saranno scelti i professionisti

    Un aspetto centrale chiarito dal CNDCEC riguarda la natura dell’elenco. L’inserimento non dà origine a una graduatoria e non attribuisce al commercialista alcun diritto al conferimento dell’incarico.

    L’elenco ha infatti una funzione esclusivamente organizzativa e sarà strutturato su base territoriale regionale.

    Il Presidente del Consiglio Nazionale potrà attingere ai nominativi presenti nell’elenco, mediante sorteggio, per formare le cinquine di professionisti da sottoporre ai Comuni e agli altri enti concedenti che ne facciano richiesta.

    La selezione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio Nazionale e tenendo conto della base territoriale.

    L’Informativa precisa inoltre che dovrà essere assicurata, ove possibile, la presenza nelle cinquine di almeno un professionista di età inferiore a 43 anni e la disponibilità potrà essere revocata

    L’elenco dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, per questo motivo, il professionista che, dopo essersi candidato, non intenda più mantenere la propria disponibilità potrà procedere alla revoca attraverso la stessa procedura telematica presente nell’Area Riservata.

    La revoca comporterà l’esclusione del commercialista dalle successive estrazioni e dalle consultazioni effettuate per predisporre le cinquine.

    Compensi per le perizie: accordo tra amministrazione e professionista

    L’Informativa n. 107/2026 interviene anche sulla questione dei compensi spettanti ai professionisti incaricati delle perizie asseverate.

    Le indicazioni formulate dal Consiglio Nazionale hanno carattere tecnico-professionale e non vincolante.

    Secondo il CNDCEC, per la quantificazione degli onorari è opportuno che le Amministrazioni comunali procedano ai sensi dell’articolo 2233 del Codice civile, definendo il compenso con il professionista.

    Nella determinazione dell’onorario dovranno essere presi in considerazione i criteri di proporzionalità e adeguatezza, valutando in particolare:

    • la complessità dell’incarico;
    • il valore economico del bene oggetto della stima;
    • il grado di responsabilità assunto dal professionista.

    Come riferimento potranno essere considerati anche i parametri rinvenibili nella prassi professionale e, in via orientativa, i compensi previsti per le consulenze tecniche.

    Pagamento dell’onorario: almeno il 50% nella polizza fideiussoria

    Particolare attenzione viene dedicata anche alle garanzie per il pagamento delle prestazioni professionali.

    Secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale, l’incarico dovrebbe essere espressamente conferito dal concessionario uscente al professionista individuato, indicando il compenso pattuito.

    Il CNDCEC prevede inoltre l’opportunità che una quota pari ad almeno il 50% dell’onorario sia ricompresa nella polizza fideiussoria posta a garanzia del pagamento delle competenze del professionista.

    Si tratta di una delle indicazioni operative destinate a orientare la gestione degli incarichi in vista dell’applicazione della disciplina sulle concessioni demaniali.

    Cinquine dei commercialisti: preferibile una richiesta per ogni concessione

    Il Consiglio Nazionale fornisce indicazioni anche ai Comuni e agli altri enti concedenti sulle modalità con cui richiedere le cinquine di professionisti.

    La soluzione ritenuta preferibile è quella di formulare richieste riferite a singole concessioni.

    Gli enti potranno tuttavia procedere anche per gruppi, a condizione che si tratti di concessioni omogenee per caratteristiche dimensionali e modalità di fruizione.

    In questo caso dovrà essere indicato anche quanti provvedimenti concessori saranno assegnati a ciascun professionista individuato.

    In arrivo le Linee guida con il Ministero delle Infrastrutture

    Il quadro operativo non è ancora definitivo, il Consiglio Nazionale ha infatti comunicato che è in corso un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di criteri applicativi uniformi.

    Il confronto riguarda anche la predisposizione di uno schema tipo di bando, destinato a rinviare alle future Linee guida per fornire criteri applicativi uniformi ai professionisti incaricati della redazione delle perizie asseverate.

    Le Linee guida saranno oggetto di una separata delibera di approvazione, una volta concluso il confronto con il Ministero.

    Per i commercialisti interessati, il primo appuntamento operativo è quindi con la procedura telematica annunciata dal CNDCEC: da settembre le manifestazioni di disponibilità potranno essere presentate attraverso l’Area Riservata di commercialisti.it.

  • IMU e IVIE

    Debiti IMU del defunto: agli eredi avvisi di accertamento solo pro quota

    L’ente locale non può notificare a ciascun coerede un accertamento contenente l’intero debito IMU del contribuente deceduto, rinviando alla fase della riscossione la ripartizione secondo le quote ereditarie.

    La responsabilità parziaria deve risultare già dall’atto impositivo. 

    È quanto stabilisce la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 2686/2026.

    In materia di IMU, ciascun erede risponde dei debiti tributari del defunto esclusivamente in proporzione alla propria quota ereditaria. 

    Di conseguenza, anche l’avviso di accertamento deve quantificare fin dall’origine la somma effettivamente dovuta dal singolo successore.

    Non è sufficiente che il Comune notifichi a tutti gli eredi un atto contenente il debito complessivo, dichiarando che, nella successiva fase esecutiva, pretenderà da ciascuno soltanto la relativa quota.

    Lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la Sentenza 4 maggio 2026 n 2686  respingendo l’appello di Roma Capitale contro la decisione con cui i giudici di primo grado avevano disposto il ricalcolo dell’IMU dovuta da un coerede.

    Il caso: accertamento IMU notificato per l’intero debito

    La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’IMU 2018 notificato al contribuente in qualità di erede della madre deceduta.

    Il ricorrente aveva contestato, tra gli altri aspetti, la quantificazione dell’imposta. 

    Dalla documentazione risultava infatti che la contribuente deceduta non possedeva l’intero immobile, come indicato nell’accertamento, ma una quota pari a 12/18, corrispondente a due terzi.

    Inoltre, il destinatario dell’avviso non era l’unico erede. Una parte delle quote faceva capo agli altri coeredi, mentre il ricorrente risultava titolare anche di una distinta quota immobiliare in proprio.

    La Corte di primo grado aveva quindi stabilito che il Comune dovesse emettere un nuovo avviso, ricalcolando:

    • l’IMU dovuta dalla contribuente deceduta sulla base della sua effettiva percentuale di possesso;
    • la parte di debito imputabile al ricorrente secondo la relativa quota ereditaria;
    • gli interessi conseguenti.

    L’eventuale IMU dovuta dal ricorrente per una quota immobiliare posseduta personalmente, e non acquisita come erede, avrebbe invece richiesto uno specifico accertamento intestato al contribuente in proprio.

    Roma Capitale aveva sostenuto la legittimità dell’accertamento notificato a ciascun erede per l’intero importo.

    Secondo l’ente, tale modalità non avrebbe prodotto un concreto pregiudizio, poiché nella successiva fase esecutiva il Comune avrebbe richiesto a ogni coerede soltanto la parte del debito corrispondente alla rispettiva quota di eredità.

    In sostanza, secondo questa impostazione, l’accertamento avrebbe potuto indicare il credito tributario complessivo nei confronti degli eredi indistintamente, mentre la ripartizione della responsabilità individuale sarebbe stata effettuata soltanto al momento della riscossione.

    La Corte laziale non ha condiviso questa ricostruzione.

    Per l’IMU gli eredi non sono obbligati in solido

    La sentenza richiama la regola generale prevista dagli articoli 752 e 1295 del Codice civile.

    In base a tali disposizioni, i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote. La morte del debitore determina inoltre la suddivisione tra gli eredi dell’obbligazione precedentemente solidale, salvo che una specifica norma disponga diversamente.

    Per alcuni tributi il legislatore ha effettivamente introdotto una deroga. L’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973 prevede la responsabilità solidale degli eredi per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del contribuente.

    Tale disciplina, tuttavia, riguarda le imposte sui redditi e non costituisce una regola generale applicabile a tutti i tributi.

    Per l’IMU manca una disposizione speciale che stabilisca la solidarietà tra gli eredi. Trova quindi applicazione la disciplina civilistica ordinaria: ciascun coerede risponde soltanto per la propria parte.

    Sul punto, la Corte laziale richiama l’ordinanza della Cassazione n. 11097 del 28 aprile 2025, secondo cui la solidarietà prevista dall’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973 ha natura sostanziale e speciale e non può essere estesa analogicamente ai tributi locali.

    La quota deve risultare già nell’avviso

    L’aspetto più rilevante della pronuncia riguarda il momento nel quale deve operare la limitazione della responsabilità.

    Secondo la Corte, il principio della responsabilità pro quota non rappresenta soltanto un limite alla riscossione. Esso incide direttamente sull’individuazione del soggetto obbligato e sulla quantificazione della pretesa tributaria.

    Il Comune non può quindi indicare nell’accertamento l’intero debito del defunto come se ogni erede fosse responsabile anche per le quote degli altri, riservandosi di correggere l’importo nella fase esecutiva.

    L’avviso costituisce infatti il titolo attraverso il quale l’amministrazione manifesta la propria pretesa. Il destinatario deve poter comprendere immediatamente:

    • per quale obbligazione viene chiamato a rispondere;
    • a quale titolo gli viene richiesto il pagamento;
    • quale quota ereditaria è stata presa in considerazione;
    • quale importo è effettivamente posto a suo carico.

    La pretesa tributaria deve pertanto essere correttamente circoscritta già al momento dell’accertamento.

    Il principio di chiarezza degli atti tributari

    La soluzione è fondata anche sul principio di chiarezza degli atti dell’amministrazione finanziaria previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.

    Un atto che attribuisce formalmente al singolo erede l’intero debito, pur con l’intenzione di riscuoterne successivamente solo una parte, non consente al destinatario di individuare con certezza l’effettiva estensione della propria obbligazione.

    L’erede non può essere costretto a ricostruire autonomamente l’importo dovuto o a confidare in una futura autolimitazione dell’ente creditore.

    Né assume rilievo il fatto che l’erede che abbia eventualmente pagato più della propria quota possa agire in regresso nei confronti degli altri coeredi. La possibilità di recuperare le somme non trasforma il pagamento per conto degli altri in un obbligo giuridico e non legittima il Comune a pretendere dal singolo l’intero debito.

    Le conseguenze operative per i Comuni

    Prima di emettere gli avvisi relativi ai debiti IMU di un contribuente deceduto, l’ente locale deve quindi:

    1. individuare gli eredi che abbiano accettato l’eredità;
    2. accertare la quota immobiliare effettivamente posseduta dal defunto;
    3. verificare le quote ereditarie attribuite ai singoli successori;
    4. calcolare separatamente il debito imputabile a ciascun erede;
    5. notificare a ogni interessato un atto che indichi esclusivamente la somma posta a suo carico.

    Occorre inoltre distinguere il debito maturato dal defunto dall’eventuale IMU dovuta direttamente dall’erede per un’autonoma quota di proprietà. Le due posizioni hanno presupposti soggettivi differenti e non possono essere confuse nello stesso accertamento senza una specifica e chiara quantificazione.

    Sanzioni tributarie non trasmissibili agli eredi

    La ripartizione pro quota riguarda l’imposta dovuta dal defunto e i relativi interessi. Diversa è la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie.

    L’articolo 8 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce infatti che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

    Di conseguenza, negli avvisi emessi dopo la morte del contribuente l’ente deve eliminare le sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal defunto. Restano invece ferme le eventuali sanzioni collegate a violazioni direttamente imputabili agli eredi successivamente all’apertura della successione.

    La Corte di giustizia tributaria ha quindi respinto l’appello del Comune e confermato la decisione di primo grado, che imponeva l’emissione di un nuovo avviso con il corretto calcolo dell’imposta.

    Il principio che emerge dalla sentenza è chiaro: in assenza di una norma speciale sulla solidarietà, il Comune non può formare un titolo per l’intero debito nei confronti di ciascun coerede.

    La responsabilità pro quota non interviene soltanto come limite alla riscossione, ma determina fin dall’origine la misura della pretesa esercitabile nei confronti del singolo erede.

  • Trust e Patrimoni

    Trust americano e beneficiario residente in Italia: i redditi da dichiarare al Fisco

    Con la Risposta a interpello n 165/2026 le Entrate replicano a dubbi su come devono essere tassati in Italia i redditi provenienti da un trust statunitense trasparente quando il beneficiario è fiscalmente residente nel nostro Paese.

    Il caso riguarda una cittadina statunitense, fiscalmente residente in Italia da diversi anni, divenuta beneficiaria di un trust americano a seguito della morte della madre, avvenuta il 20 maggio 2025

    Il trust era stato costituito in California nel 2006 dai genitori della contribuente e comprendeva sia attività finanziarie detenute presso intermediari statunitensi sia immobili situati negli Stati Uniti.

    Il punto centrale della risposta riguarda la determinazione del reddito da imputare alla beneficiaria italiana dopo che, secondo quanto rappresentato nell'istanza, il trust è diventato fiscalmente trasparente.

    Il trust dopo la morte dei disponenti

    Alla morte del padre, il patrimonio originariamente inserito nel trust era stato suddiviso in due trust derivati:

    1. il Survivor's Trust, revocabile;
    2. il Decedent's Trust, irrevocabile.

    Durante la vita della madre, quest'ultima era l'unica beneficiaria. Alla sua morte, invece, l'atto istitutivo prevedeva che il patrimonio residuo fosse diviso in parti uguali tra i tre figli, senza discrezionalità da parte dei trustee.

    La contribuente riteneva che, fino al decesso della madre, i trust dovessero essere considerati fiscalmente interposti e che soltanto successivamente fossero diventati trust trasparenti con beneficiari individuati.

    L'Agenzia non si pronuncia sulla qualificazione del trust. Poiché il quesito riguarda esclusivamente le modalità di determinazione del reddito, le Entrate assumono acriticamente quanto rappresentato dall'istante circa la natura trasparente del trust dopo la morte della madre. 

    Trust trasparente estero: il reddito è imputato al beneficiario

    Per i trust trasparenti, ricorda l'Agenzia, quando il beneficiario del reddito è individuato, i redditi conseguiti dal trust sono imputati direttamente ai beneficiari secondo le quote previste dall'atto istitutivo o, in mancanza, in parti uguali.

    Il beneficiario deve essere non soltanto identificato, ma anche titolare del diritto a pretendere dal trustee il pagamento della quota di reddito che gli viene imputata.

    Nel caso esaminato, dopo la morte della madre il patrimonio dei due trust deve essere suddiviso in parti uguali tra i tre figli. La contribuente è quindi considerata, sulla base dei presupposti assunti nell'interpello, beneficiaria individuata del trust estero dal 20 maggio 2025.

    Uno dei passaggi più rilevanti della risposta riguarda l'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR.

    La norma stabilisce che, in presenza di attribuzioni provenienti da trust esteri a beneficiari residenti in Italia, quando non sia possibile distinguere la componente reddituale da quella patrimoniale, l'intero importo percepito è considerato reddito.

    Secondo l'Agenzia, tuttavia, questa disposizione è riferita in linea di principio ai trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, ed è stata introdotta proprio per risolvere le difficoltà nel separare reddito e patrimonio nelle attribuzioni effettuate da tali strutture.

    Nel caso dell'interpello, invece, la contribuente è una beneficiaria individuata di un trust considerato trasparente.

    Di conseguenza, conclude l'Agenzia, l'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR non trova applicazione.

    Per calcolare il reddito valgono le regole fiscali USA

    È questo probabilmente il chiarimento più operativo della risposta.

    Richiamando la circolare n. 34/E del 2022, l'Agenzia ribadisce che, per determinare il reddito di un trust trasparente non residente da imputare a un beneficiario residente in Italia, bisogna fare riferimento alle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito.

    Nel caso specifico, quindi, per individuare il reddito prodotto dal trust e successivamente imputabile alla beneficiaria residente in Italia occorrerà tenere conto delle regole fiscali applicabili al trust statunitense.

    Il principio è particolarmente significativo perché l'istante proponeva invece di determinare la componente patrimoniale e quella reddituale applicando le regole italiane e assumendo, per alcuni beni, come riferimento il loro valore al momento del decesso della madre.

    L'Agenzia non condivide tale impostazione e conferma il criterio già espresso nella circolare 34/E/2022.

    Adempimenti fiscali in Italia dal 2025

    La risposta si chiude anche con un'indicazione sugli obblighi della beneficiaria.

    Poiché la contribuente viene considerata beneficiaria individuata del trust estero dal 20 maggio 2025, deve porre in essere i conseguenti adempimenti dal periodo d'imposta 2025 sulla base dei chiarimenti delle circolari 34/E/2022, 38/E/2013 sul monitoraggio e 28/E/2012 su IVIE e IVAFE.

    L'Agenzia richiama, oltre alla disciplina sulla tassazione del trust, anche le regole in materia di monitoraggio fiscale, nonché quelle relative all'IVIE, per gli immobili detenuti all'estero, e all'IVAFE, per le attività finanziarie estere.

    La risposta n. 165/2026 conferma quindi un principio rilevante per i contribuenti italiani beneficiari di trust esteri: nel trust trasparente non residente il reddito da imputare al beneficiario va determinato secondo le regole fiscali del Paese in cui il trust è stabilito, mentre la presunzione che considera reddito l'intera attribuzione quando non è possibile separare reddito e patrimonio non opera nel caso esaminato.

    Come variante ancora più “Discover” del titolo, userei anche: “Trust americano e beneficiario residente in Italia: quali redditi vanno dichiarati al Fisco”. È meno tecnico, intercetta meglio il problema concreto del lettore e lascia all'occhiello/sottotitolo il riferimento alla risposta n. 165/2026.

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    Voucher cloud PMI: domande dal 10 novembre, come prepararsi

    Con il DD 5 agosto il MIMIT ha pubblicato le regole per le domande per il voucher cloud e digitalizzazione.

    In particolare, prima di riepilogare:

    • beneficiari,
    • regole per le domande, 
    • spese ammesse,
    • elenco fornitori del bonus,

    specifichiamo che per gli interessati c'è tutto il tempo di organizzarsi visto che l'invio delle richieste è previsto per novembre 2026 con precompilazione da ottobre.

    Clicca qui per l'elenco fornitori diffuso con decreto del 29 luglio scorso.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è

    Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
    • DD 5 agosto 2026 con le regole per le domande.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è stato pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.

    Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID,
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Voucher cloud e digitalizzazione: domande dal 10 novembre

    Le domande per l’agevolazione potranno essere precompilate a partire dal 20 ottobre attraverso la procedura informatica disponibile sul portale del Ministero. 

    Lo sportello per la presentazione delle istanze, invece, aprirà il 10 novembre e resterà attivo fino al 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili. 

    Come prevede il decreto, le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate
    L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

    • a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:
      • a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
        identità elettronica;
      • a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;
      • a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;
      • a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
    • b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
      • b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;
      • b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della
      • domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
      • b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

    La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni, pena l’irricevibilità della stessa:

    a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
    b) ubicazione dell’unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;

    c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
    d) dichiarazione sull’effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l’acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera
    e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
    e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall’elenco, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4 del presente decreto;
    f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell’elenco;
    g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l’acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell’abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le
    tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell’abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto 18 luglio 2025;
    h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
    i) dichiarazione circa l’intervenuto adempimento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse: 

    a) le offerte per l’acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l’indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:

    • riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall’elenco;
    • contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l’upgrade garantito attraverso i servizi e/o prodotti ricompresi nell’offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;

    b) l’ulteriore eventuale documentazione indicata nell’area dedicata alla misura del portale.

    Il Ministero provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’area dedicata alla misura del portale del Ministero stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.