• Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2027: flat tax e giovani tra le anticipazioni di Giorgetti

    Prime indicazioni sulla Legge di Bilancio 2027 dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: possibile ampliamento della flat tax per le partite IVA e tassazione agevolata degli aumenti di stipendio, con particolare attenzione ai giovani. 

    Sul tavolo anche pensioni a 64 anni e risorse dalle banche.

    Prende forma il cantiere della Legge di Bilancio 2027 e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, arrivano le prime indicazioni sulle misure fiscali che potrebbero entrare nella prossima manovra.

    Intervenendo l’8 settembre ad un convegno il titolare del MEF ha affrontato alcuni dei dossier sui quali è in corso il confronto in vista della manovra: dall’ampliamento della flat tax per le partite IVA alla tassazione agevolata degli aumenti salariali, fino al capitolo pensioni.

    Si tratta, è bene precisarlo, di ipotesi e linee di intervento ancora da tradurre in misure concrete. Il percorso della Legge di Bilancio è infatti ancora in una fase preliminare e sarà soprattutto il nodo delle risorse disponibili a determinare quali proposte potranno trovare effettivamente spazio.

    Le dichiarazioni di Giorgetti consentono di delineare alcune delle possibili direttrici fiscali della prossima Legge di Bilancio, ma il quadro è ancora lontano dall’essere definitivo.

    Già alla fine di agosto si evidenziava come tra le proposte avanzate dai partiti di maggioranza figurassero anche l’estensione dell’aliquota IRPEF del 33 per cento ai redditi fino a 60.000 euro, la detassazione delle tredicesime e una flat tax incrementale. A queste si aggiungono ora le indicazioni arrivate direttamente dal ministro su forfettari e aumenti salariali. A determinare il perimetro effettivo degli interventi saranno però le coperture.

    Leggi anche Bonus fiscali e incentivi  assunzioni 2027: quali saranno davvero confermati 

    Flat tax, Giorgetti apre all’aumento della soglia per le partite IVA

    Una delle indicazioni di maggiore interesse fiscale riguarda il regime forfettario.

    Giorgetti ha parlato della possibilità di innalzare ulteriormente il limite di reddito per l’applicazione della flat tax, oggi fissato a 85.000 euro.

    Tra gli obiettivi vi è da tempo quello di portare la soglia a 100.000 euro, mantenendo l’imposta sostitutiva del 15 per cento per le partite IVA che rispettano i requisiti previsti dal regime.

    La strada, tuttavia, non appare immediata. Come riportato dall'ANSA, presente al convegno, Giorgetti ha richiamato la necessità di superare il limite europeo, da lui giudicato ingiustificato, sottolineando quindi la necessità di un confronto con Bruxelles.

    L’eventuale passaggio da 85.000 a 100.000 euro non può quindi essere considerato, allo stato attuale, una misura già acquisita alla Legge di Bilancio 2027. È piuttosto una delle ipotesi sulle quali il Governo potrebbe lavorare nei prossimi mesi, anche alla luce dei vincoli europei.

    Tassazione agevolata per gli aumenti di stipendio, focus sui giovani

    Un secondo fronte riguarda il costo del lavoro e la tassazione degli incrementi salariali.

    Secondo quanto dichiarato dal ministro, si potrebbe intervenire attraverso un vantaggio fiscale collegato agli aumenti di stipendio riconosciuti dalle imprese, con un’attenzione particolare ai lavoratori più giovani.

    Giorgetti ha prospettato una “tassazione agevolata, una sorta di flat tax” sugli aumenti salariali, da costruire in parallelo alla disponibilità delle imprese ad aumentare le retribuzioni.

    L’obiettivo sarebbe duplice: recuperare parte del potere d’acquisto eroso dall’inflazione e rendere più conveniente per i giovani lavorare in Italia, contrastando almeno in parte il fenomeno della fuga di professionalità verso l’estero.

    Il riferimento fatto dal ministro è anche agli interventi già adottati con la precedente manovra sul fronte della fiscalità legata ai rinnovi contrattuali. 

    L’idea per il 2027 sarebbe quindi quella di proseguire lungo la strada della leva fiscale per favorire l’incremento delle retribuzioni.

    Anche in questo caso, però, mancano ancora i dettagli essenziali: aliquota dell’eventuale imposta sostitutiva, soglie reddituali, platea dei beneficiari e modalità di applicazione dovranno essere definite nel corso della costruzione della manovra.

    Banche ed extraprofitti: Giorgetti frena sul contributo del 5 per cento

    Più prudente la posizione del ministro sul possibile nuovo contributo a carico delle banche.

    La proposta prevede un contributo del 5 per cento a fronte degli utili realizzati dal settore, con l’obiettivo politico di recuperare 2-3 miliardi di euro da destinare al sostegno di famiglie e imprese e ad altre misure.

    Giorgetti non ha tuttavia fatto propria esplicitamente questa soluzione.

    Interpellato sul tema, il ministro ha spostato l’attenzione sulla concorrenza nel sistema bancario, osservando che una maggiore competizione può contribuire a ridurre rendite di posizione ed extraprofitti a beneficio della collettività.

    Il tema delle banche resta quindi uno dei nodi politici della futura manovra, anche alla luce delle differenti posizioni presenti all’interno della maggioranza.

  • Accertamento e controlli

    Credito d’imposta pignorato: se l’Agenzia lo nega decide il giudice ordinario

    Con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026 le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono il riparto di giurisdizione quando, nell’ambito di un pignoramento presso terzi, l’Agenzia delle Entrate contesta l’esistenza di un credito d’imposta. L’accertamento necessario alla procedura esecutiva spetta al giudice ordinario, mentre il contribuente può impugnare la dichiarazione negativa dell’Amministrazione davanti al giudice tributario.

    Credito d’imposta pignorato: cosa ha deciso la Cassazione

    Chi decide se un credito d’imposta sottoposto a pignoramento esiste davvero quando l’Agenzia delle Entrate, chiamata come terzo pignorato, rende una dichiarazione negativa?

    A rispondere sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026, intervenuta sul delicato confine tra giurisdizione ordinaria e tributaria.

    Secondo la Suprema Corte, l’accertamento dell’obbligo del terzo previsto dagli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile appartiene al giudice ordinario, anche quando il credito oggetto dell’esecuzione è un credito tributario vantato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

    La ragione sta nella natura dell’accertamento: il giudice dell’esecuzione verifica l’esistenza del credito esclusivamente per stabilire se esso possa essere assoggettato al pignoramento in corso.

    Il caso: l’Agenzia delle Entrate rende una dichiarazione negativa

    La controversia nasce nell’ambito di un pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito d’imposta vantato dal debitore esecutato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

    L’Agenzia delle Entrate, in qualità di terzo pignorato, aveva dichiarato che il credito non sussisteva.

    Da qui il problema: la contestazione di tale dichiarazione deve essere decisa dal giudice dell’esecuzione oppure dal giudice tributario?

    Le Sezioni Unite scelgono la prima soluzione per quanto riguarda la procedura esecutiva.

    A seguito delle modifiche apportate negli anni agli articoli 548 e 549 c.p.c., infatti, l’accertamento dell’obbligo del terzo costituisce oggi un subprocedimento interno all’esecuzione forzata.

    Perché decide il giudice ordinario

    Il punto centrale della pronuncia è rappresentato dagli effetti dell’accertamento.

    La decisione del giudice dell’esecuzione non stabilisce in via definitiva se il contribuente abbia o meno diritto al credito fiscale.

    Serve soltanto a verificare, nell’ambito di quella specifica procedura, se il credito possa essere pignorato.

    In altri termini, l'accertamento non produce un giudicato generale sull’esistenza o sull’ammontare del credito vantato nei confronti dell’Agenzia.

    Per questo motivo, secondo le Sezioni Unite, non si invade la giurisdizione tributaria: il giudice ordinario compie un accertamento funzionale alla sola esecuzione.

    La dichiarazione negativa dell’Agenzia può però essere impugnata

    La pronuncia contiene una precisazione particolarmente importante per il contribuente.

    La dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato conserva infatti la natura di atto espressivo del potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria.

    Il debitore esecutato può quindi contestarla davanti al giudice tributario, rispettando i termini previsti dalla legge.

    Si vengono così a creare due piani distinti:

    • davanti al giudice ordinario si stabilisce se il credito possa essere utilizzato nella specifica procedura esecutiva;
    • davanti al giudice tributario il contribuente può contestare nel merito il diniego dell’Agenzia sull’esistenza del credito fiscale.

    È questo il passaggio più rilevante dell’ordinanza n. 24845/2026.

    Pignoramento dei crediti fiscali: cosa cambia in pratica

    La decisione delle Sezioni Unite chiarisce quindi un problema operativo non secondario.

    Quando il creditore pignora presso l’Agenzia delle Entrate un credito fiscale spettante al proprio debitore e l’Amministrazione rende una dichiarazione negativa, non è necessario interrompere la procedura esecutiva in attesa di una pronuncia del giudice tributario.

    Il giudice dell’esecuzione può accertare incidentalmente l’esistenza del credito ai fini del pignoramento.

    La sua decisione, tuttavia, vale soltanto nell’ambito dell’esecuzione e non determina definitivamente il rapporto tributario tra contribuente e Fisco.

    In sintesi, con l’ordinanza n. 24845/2026 la Cassazione stabilisce che, nell’espropriazione presso terzi avente ad oggetto un credito tributario: l’accertamento dell’obbligo del terzo compete al giudice ordinario perché è interno alla procedura esecutiva e produce effetti limitati a quella procedura.

    Resta invece ferma la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario contro la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate. 

    La Corte di Cassazione ha classificato ufficialmente la pronuncia nella materia dell’“espropriazione presso terzi”.

    FAQ – Pignoramento dei crediti d’imposta

    Chi decide sull’esistenza di un credito d’imposta oggetto di pignoramento presso terzi?
    Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 24845/2026, l’accertamento necessario nell’ambito della procedura esecutiva spetta al giudice ordinario, anche quando il terzo pignorato è l’Agenzia delle Entrate e il credito ha natura tributaria.

    Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate dichiara che il credito d’imposta non esiste?
    La dichiarazione negativa dell’Agenzia non impedisce al giudice dell’esecuzione di verificare l’esistenza del credito ai fini del pignoramento. Il contribuente può inoltre contestare il diniego dell’Amministrazione davanti al giudice tributario.

    Bisogna rivolgersi al giudice ordinario o al giudice tributario?
    Dipende dalla finalità. Il giudice ordinario decide sull’esistenza del credito ai fini della specifica procedura esecutiva. Il giudice tributario, invece, può essere chiamato a pronunciarsi sul rapporto fiscale e sulla legittimità della posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate.

    La decisione del giudice dell’esecuzione stabilisce definitivamente che il credito d’imposta esiste?
    No. L’accertamento effettuato nell'ambito del pignoramento ha effetti limitati alla procedura esecutiva e non produce un accertamento definitivo del rapporto tributario.

    Un credito d’imposta può essere pignorato presso l’Agenzia delle Entrate?
    La natura tributaria del credito non esclude di per sé l'accertamento nell'ambito dell'espropriazione presso terzi. Proprio il caso esaminato dalle Sezioni Unite riguardava un credito fiscale vantato dal debitore esecutato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

    Il contribuente può impugnare la dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate?
    Sì. Le Sezioni Unite distinguono l'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione dalla tutela del contribuente rispetto alla posizione assunta dall'Amministrazione. Quest'ultima può essere contestata davanti al giudice tributario, nei termini applicabili.

    La causa tributaria blocca automaticamente il pignoramento?
    No. I due giudizi operano su piani differenti. L'accertamento svolto dal giudice ordinario è funzionale alla procedura esecutiva, mentre il giudizio tributario riguarda il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

    Qual è la novità dell’ordinanza n. 24845/2026?
    Le Sezioni Unite chiariscono il riparto di giurisdizione dopo le modifiche agli articoli 548 e 549 c.p.c.: l'accertamento dell'obbligo del terzo è oggi interno alla procedura esecutiva e spetta quindi al giudice ordinario, pur restando ferma la tutela davanti al giudice tributario sul rapporto fiscale.

  • Rimborso Iva

    Rimborsi fiscali come velocizzare l’accredito dell’ADE

    L'Agenzia delle Entrate nella sezione apposita del proprio sito istituzionale fornisce istruzioni dettagliate per chi ha diritto a ricevere un rimborso.

    Ci sono due modi per richiedere un rimborso al Fisco:

    • con la dichiarazione dei redditi o dichairazione Iva (modello TR), compilando gli appositi quadri. Se dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito, si può scegliere, nel quadro RX, se chiedere il rimborso o utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730. 
    • presentando apposita istanza:
      • se l’istanza è relativa alle imposte sui redditi (per esempio se, per errore, è stato duplicato un versamento) devi presentarla all’ufficio competente in base al tuo domicilio fiscale;
      • se, invece, riguarda le imposte connesse alla registrazione di atti, devi indirizzarla all’ufficio in cui è stato registrato l’atto.

    Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello Redditi PF/2026

    Quando dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito e il contribuente indica di voler ricevere il rimborso, compilando il quadro RX, l'Agenzia, eseguiti i normali controlli, rimborsa le somme dovute (in alternativa, il contribuente può utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare oppure può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo).

    Se il contribuente non esercita alcuna scelta nel quadro RX della dichiarazione dei redditi, il credito è considerato come un’eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

    In caso di mancato utilizzo del credito, il contribuente può richiederne il rimborso nella dichiarazione successiva. 

    L'Agenzia erogherà il rimborso dopo aver verificato che il credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o riportato nelle dichiarazioni successive.

    Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte al controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R n. 600 del 1973, finalizzato a verificare la correttezza dei dati ivi esposti; in seguito a tale controllo, è possibile procedere al pagamento del rimborso richiesto e risultato spettante.

    Inoltre, prima di disporne il pagamento, l’Agenzia verifica anche che il richiedente sia in grado di incassare le somme di sua spettanza (ad esempio, nel caso in cui il beneficiario del rimborso sia deceduto è necessario individuare gli eredi a cui volturare il rimborso).

    Per velocizzare l’erogazione del rimborso risultante dalla dichiarazione modello Redditi, il contribuente può comunicare all’Agenzia il codice IBAN del proprio conto corrente sul quale desidera che sia accreditato il rimborso.

    Analogamente si può procedere  per i crediti risultanti dal modello Irap.

    Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello 730/2026

    I dipendenti, i pensionati e gli altri soggetti individuati dalla norma (si rinvia alle istruzioni per la compilazione del modello 730) possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi.

    Possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti sprovvisti di sostituto d'imposta, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730. 

    In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate. Leggi anche Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano? 

    Il modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi, per i contribuenti deceduti nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e il termine di presentazione del relativo modello 730.

    I rimborsi sono erogati al netto della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione. 

    Pertanto, anche con il modello 730, il contribuente può utilizzare il suo credito per pagare, attraverso la compensazione, altre imposte dovute. 

    Il credito, non utilizzato in compensazione, verrà rimborsato dal datore di lavoro, dall'ente pensionistico o dall'Agenzia.

    L'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate o un rimborso maggiore di 4.000 euro.

    Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.

    Nel caso in cui il contribuente ritenga di vantare un rimborso derivante da elementi non inseriti nella dichiarazione presentata, può presentare un'altra dichiarazione che integri o corregga la precedente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata. 

    Nei casi in cui non sia possibile richiedere il rimborso con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può presentare un'istanza di rimborso.

    Come richiedere il rimbroso alle Entrate con l’istanza

    L'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.

    L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.

    L'istanza da compilare in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere:

    • l'indicazione dell'importo richiesto,
    • i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso 
    • i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione.

    Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.

    Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite:

    unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. 

    In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.

    In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un’altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio webConsegna documenti e istanze”, disponibile al percorso “Servizi – Istanze – Istanze e Certificati”, e ottenere la ricevuta di protocollazione.

    I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella che segue:                                                                                                                                                              

    Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere
    Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:                   

    • Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)
    • Versamenti diretti
    • Ritenute operate dal sostituto d'imposta
    • Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
    48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili) quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo
    Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:                   

    • Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, etc.)
    36 mesi dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione
    Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale) 24 mesi, in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, decreto legislativo n.  546/1992

    Attenzione al fatto che alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:

    • la domanda è accolta,  il rimborso sarà erogato con le modalità descritte di seguito (Come sono pagati i rimborsi)
    • la domanda è respinta, potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso.

    Rimborsi dalle Entrate: come sono pagati

    L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.

    A tal fine, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del conto corrente, bancario o postale (IBAN), nonché le relative variazioni, che saranno utilizzate per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.

    Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A..

    Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome può, entro il termine di validità impresso sul titolo, alternativamente:

    • versarlo sul proprio conto corrente postale o bancario;
    • presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.

    Per gli assegni vidimati presentati all’incasso, gli uffici postali provvederanno, prima di dar corso al pagamento per cassa, ad effettuare i seguenti riscontri:

    • verifica dell’avvenuta consegna del plico al beneficiario;
    • verifica dei termini di validità dell’assegno;
    • verifica dell’identità del presentatore dell’assegno;
    • controllo della puntuale coincidenza di tutti i dati dell’assegno.

    La mancata corrispondenza, anche parziale, di tali elementi comporta il rifiuto di Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento dell’assegno vidimato.

    Tuttavia, nel caso in cui l’assegno risulti intestato ad un soggetto minore, interdetto, defunto o fallito, il titolo può essere incassato anche dai soggetti titolati alla riscossione in nome e per conto dei loro rappresentati (ad esempio, tutore, erede, curatore fallimentare) che ne dimostrino la propria legittimazione mediante la presentazione di idonea documentazione.

    Per ricevere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale basta comunicare i tuoi dati all’Agenzia, utilizzando il servizio webAccredito rimborso ed altre somme su c/c”

    Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, scrivi “IBAN” nel campo “Cerca il servizio”.

    In via residuale, chi non ha le credenziali per accedere all’area riservata (SPID, CIE o CNS), può presentare la comunicazione in ufficio, prendendo un appuntamento.

    Rimborsi fiscali richiesti dagli eredi: tutto ciò che devi sapere

    Si può richiedere il rimborso intestato a una persona deceduta, tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) che si presenta in qualità di erede. Oppure si può presentare un’istanza all’ufficio territoriale.

    In particolare:      

    • se l’eredità è devoluta per legge (quando non c’è un testamento) ed è stata già presentata la dichiarazione di successione, non occorrono ulteriori adempimenti. Il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi viene erogato con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari risultanti dalla dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. L’eredità è devoluta per legge quando non c’è un testamento: gli eredi sono il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in linea retta, i fratelli e gli altri parenti fino al 6° grado
    • se i chiamati all’eredità non hanno già effettuato espressa accettazione e non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto, possono comunicarlo all’Agenzia, utilizzando il servizio web “Rimborsi intestati a contribuente deceduto”  la comunicazione di rinuncia può essere revocata;
    • negli altri casi (successione testamentaria, oppure quando la dichiarazione di successione non è stata presentata), l’ufficio territoriale dell’Agenzia competente per la lavorazione del rimborso chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.

    In ogni caso, si può presentare, in qualità di erede, un’istanza all’ufficio territorialmente competente in base all’ultimo domicilio della persona deceduta, utilizzando il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, nell’area riservata.

    Dopo aver fatto l’accesso al servizio, occorre selezionare “Richiesta rimborso” dal menu a tendina e specifica il tipo di rimborso richiesto

    I rimborsi intestati ad una persona deceduta possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) relativa al contribuente deceduto, oppure presentando un’istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

  • Contribuenti minimi

    Redditi PF 2026: novità del qualdro LM per sportivi dilettanti forfettari

    Il Modello Redditi PF 2026 porta una novità importante per gli sportivi dilettanti che operano in regime forfettario.

    Nel quadro LM debutta infatti una specifica indicazione dedicata ai compensi derivanti dal lavoro sportivo dilettantistico. Una modifica da conoscere perché incide direttamente sul modo in cui questi importi vengono considerati ai fini della tassazione e dei limiti del regime forfettario.

    Al centro della novità c'è il codice “2”, collegato alla soglia di 15.000 euro prevista per i compensi sportivi.

    Vediamo cosa significa e come deve essere compilata la dichiarazione.

    Le Entrate hanno pubblicato il Modello Redditi PF 2026 con diverse novità Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni e tra queste la casella per i soggetti forfettari che esercitano attività di lavoro in ambito sportivo.

    Sportivi dilettanti forfettari: cosa cambia nel Redditi PF 2026

    In particolare, nel Modello Redditi PF 2026 a fascicolo 3 nel quadro LM figurano le seguenti novità per i lavoratori sportivi.

    La novità interessa il quadro LM del Modello Redditi PF 2026, utilizzato anche dai contribuenti che applicano il regime forfettario.

    Per i lavoratori sportivi viene introdotta una specifica indicazione nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27.

    In questa colonna possono essere riportati due diversi codici, a seconda della tipologia di somme percepite.

    Codice “1”: quando deve essere utilizzato

    Il codice “1” riguarda alcuni componenti positivi, come le indennità di maternità, che concorrono alla formazione della base imponibile ma non vengono considerati per verificare i limiti previsti per la permanenza nel regime forfettario.

    Si tratta, in particolare, delle soglie di 85.000 e 100.000 euro previste dalla disciplina del regime forfettario.

    Codice “2”: la novità per il lavoro sportivo dilettantistico

    È soprattutto il codice “2” a interessare gli sportivi dilettanti.

    Va utilizzato per i compensi percepiti nell'ambito del lavoro sportivo dilettantistico, disciplinato dall'articolo 36, comma 6, del Dlgs 36/2021.

    Per questi compensi opera una regola particolare: fino all'importo complessivo di 15.000 euro non costituiscono reddito imponibile.

    Ma attenzione: questo non significa che i primi 15.000 euro siano irrilevanti anche per il regime forfettario. Leggi anche Redditi PF 2026: le principali novità

    La soglia dei 15.000 euro non esclude i compensi dal limite del forfettario

    Questo è uno degli aspetti più importanti della novità.

    I compensi sportivi dilettantistici, infatti, rilevano integralmente ai fini della verifica dei limiti per la permanenza nel regime forfettario, anche se fino a 15.000 euro non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

    In pratica, sono due verifiche diverse che non vanno confuse.

    Da una parte c'è la determinazione del reddito da assoggettare a imposta; dall'altra c'è il calcolo delle somme rilevanti per verificare se il contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario.

    Quanto finisce nella base imponibile

    Quando nel quadro LM viene indicato il codice “2”, i compensi riportati nella colonna 3 partecipano alla determinazione della base imponibile della colonna 5 solo per la parte che supera complessivamente i 15.000 euro.

    La soglia deve però essere verificata considerando il totale dei compensi agevolabili percepiti dal contribuente.

    Non bisogna quindi guardare esclusivamente agli importi riportati nello specifico rigo del quadro LM.

    Attenzione agli altri compensi indicati in dichiarazione

    Per verificare il superamento dei 15.000 euro devono essere considerati anche eventuali altri compensi che beneficiano della stessa agevolazione.

    Possono essere somme indicate nella medesima sezione del modello oppure riportate in altri quadri della dichiarazione, come ad esempio il quadro RC.

    È quindi necessario avere una visione complessiva dei compensi sportivi percepiti nell'anno prima di determinare la quota effettivamente imponibile.

    Come indicare i compensi nel quadro LM

    Un'ultima attenzione riguarda la compilazione materiale del modello.

    I componenti identificati con i codici specifici devono essere riportati in un rigo distinto rispetto ai normali ricavi e compensi derivanti dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

    Per gli sportivi dilettanti in regime forfettario, quindi, il Redditi PF 2026 richiede una maggiore attenzione nella separazione degli importi e nella verifica della soglia dei 15.000 euro.

    Una distinzione fondamentale soprattutto perché l'esenzione fiscale entro la soglia e il calcolo dei limiti del regime forfettario seguono regole differenti.

  • IMU e IVIE

    Canone unico, scadenze per i Comuni: il calendario degli invii entro ottobre 2026

    Canone unico, per i Comuni arrivano le scadenze da segnare in calendario. Entro il 14 ottobre 2026 devono essere trasmesse le delibere relative all’anno in corso, mentre per gli atti degli anni 2021-2025 il termine è fissato al 31 ottobre. Ecco cosa cambia e quali sono gli adempimenti previsti.

    Si avvicinano le scadenze per la trasmissione delle delibere sul canone unico da parte dei Comuni.

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha attivato, all’interno dell’applicazione “Gestione altri tributi comunali” del Portale del federalismo fiscale, la sezione dedicata al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le annualità dal 2021 al 2025.

    L’apertura della procedura si affianca agli adempimenti già previsti per il 2026 e porta con sé un calendario preciso che gli enti locali devono tenere sotto controllo.

    Le due date principali sono:

    • 14 ottobre 2026, per l’invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative al 2026;
    • 31 ottobre 2026, per l’inserimento delle delibere relative agli anni dal 2021 al 2025.

    A queste si aggiungono i termini entro i quali il Dipartimento delle Finanze provvederà alla pubblicazione degli atti.

    Scarica qui il caldendario per i Comuni

    Canone unico 2026: delibere da inviare entro il 14 ottobre

    Per il 2026, i Comuni devono trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie tramite il Portale del federalismo fiscale utilizzando l’apposita sezione dedicata al canone unico.

    Il termine da rispettare è il 14 ottobre 2026.

    Una volta ricevuti gli atti, il Dipartimento delle Finanze dovrà provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito internet entro il 28 ottobre 2026.

    Il rispetto della procedura assume particolare rilievo alla luce delle novità introdotte in materia di pubblicazione delle delibere, alle quali viene attribuita efficacia secondo le modalità previste dalla normativa.

    Scarica qui il comunicato MEF del 18 agosto.

    L’apertura della procedura per tali annualità si inserisce nel quadro delle novità introdotte dall'art 30 del decreto legislativo n. 147/2026, che ha disciplinato la pubblicazione con efficacia costitutiva, sul sito del dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni riguardanti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente noto come “canone unico”. 

    Canone Unico 2021-2025: invio delibere entro il 31 ottobre

    La novità riguarda in particolare le annualità pregresse.

    La procedura consente infatti ai Comuni di inserire sul Portale del federalismo fiscale le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative al canone unico per gli anni dal 2021 al 2025.

    Il termine per l’inserimento è fissato al 31 ottobre 2026.

    Gli atti dovranno poi essere pubblicati dal Dipartimento delle Finanze entro il 30 novembre 2026.

    La disciplina interessa il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge n. 160/2019 e operativo dal 1° gennaio 2021.

    Attenzione: si possono inviare solo delibere già approvate

    Il MEF ha chiarito un punto importante.

    La possibilità di utilizzare la nuova procedura per le annualità dal 2021 al 2025 riguarda esclusivamente deliberazioni regolamentari e tariffarie già approvate per ciascun anno di riferimento.

    Non è quindi possibile approvare nel corso del 2026 nuovi atti con effetto retroattivo sulle annualità precedenti.

    I termini ordinari per l’approvazione delle delibere riferite agli anni interessati sono infatti già scaduti.

    Delibere già inviate nel 2026: niente nuovo adempimento

    Non tutti i Comuni dovranno procedere a un nuovo caricamento.

    Il MEF ha specificato che le deliberazioni già trasmesse nel corso del 2026 tramite il Portale del federalismo fiscale, seguendo le indicazioni contenute nella circolare n. 1/DF/2026, non devono essere inviate nuovamente.

    Sarà il Ministero a provvedere d’ufficio all’inserimento degli atti nelle rispettive annualità di riferimento.

    Scarica qui il pdf del calendario.

  • Agricoltura

    Bonus gasolio agricoltura: domande entro il 30 settembre, scarica il fac simile

    Pubblicato il Decreto 24 luglio del Ministero dell'Agricoltura con le regole per il bonus gasolio agricoltura le cui domande scadono il 30 settembre prossimo.

    In proposito, AGEA soggetto gestore della misura, ha pubblicato le regole operative per accedere al contributo Scarica qui le regole operative

    Ricordiamo che il Decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.

    Si tratta del bonus carburante per le imprese agricole entra nella fase operativa. 

    L’agevolazione può riconoscere un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per gasolio e benzina, utilizzati per i mezzi impiegati nelle attività agricole e per il riscaldamento delle serre. 

    Prima dell'accesso alla misura, le imprese interessate dovrebbero quindi verificare fatture, requisiti e documentazione disponibile.

    Bonus gasolio agricolo 2026: perché è importante

    Il contributo nasce per aiutare il comparto agricolo a sostenere l’aumento dei costi energetici e dei carburanti.

    La misura riguarda l’acquisto di gasolio e benzina destinati allo svolgimento delle attività agricole

    Il credito sarà calcolato sulle spese ammissibili documentate, considerate al netto dell’IVA, entro il limite delle risorse stanziate.

    La percentuale indicata è fino al 20%: l’importo effettivamente riconosciuto potrebbe quindi dipendere anche dal numero delle richieste ammesse e dalle disponibilità finanziarie della misura.

    Bonus gasolio agricoltura: a chi spetta

    Potranno accedere all’agevolazione gli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, che:

    • possiedono un’azienda situata in Italia;
    • svolgono un livello minimo di attività agricola;
    • rispettano i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della Politica agricola comune;
    • dispongono delle fatture relative agli acquisti di carburante agevolabili.

    La gestione della misura è affidata ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ha pubblicato il fac simile per la domanda e il decreto con il via alle richieste entro il 30 settembre.

    Di seguito tutto il necessario per accedere alla agevolazione.

    Bonus gasolio agricoltura: per quali spese

    Il credito riguarda il carburante acquistato per:

    • alimentare trattori e altri mezzi utilizzati nell’attività agricola;
    • eseguire lavorazioni nei campi;
    • sostenere le attività produttive dell’azienda;
    • riscaldare le serre.

    Le spese dovranno essere comprovate da fatture d’acquisto regolarmente emesse. È quindi consigliabile separare fin da subito i documenti relativi ai carburanti agricoli da quelli riguardanti consumi personali o attività non ammesse.

    La notizia originaria indica come periodo agevolato i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Tuttavia, alcune ricostruzioni normative relative specificamente al comparto agricolo fanno riferimento al solo mese di marzo. Il dato dovrà essere confermato dal testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle istruzioni AGEA.

    Bonus gasolio agricoltura: domande entro il 30 settembre, ecco il necessario

    AGEA ha pubblicato tutte le regole per le domande del bonus gasolio agricoltura.

    In particolare, gli interessati potranno presentare la domanda (scarica qui il fac simile) entro il 30 settembre procedento come segue.

    Gli interessati per prepararsi devono:

    1. raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
    2. verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
    3. calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
    4. controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
    5. verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
    6. seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.

    Scarica qui tutte le regole e presenta la domanda

    FAQ sul bonus carburante agricoltura 2026

    A quanto ammonta il bonus carburante agricolo?

    Il contributo consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.

    La domanda può già essere presentata?

    No. Occorre attendere che AGEA comunichi le date e attivi la piattaforma telematica per l’invio delle richieste.

    Quali documenti bisogna conservare?

    È necessario conservare soprattutto le fatture d’acquisto del carburante, dalle quali devono risultare data, importo e soggetti coinvolti nell’operazione.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Concessioni demaniali, elenco commercialisti: piattaforma attiva, numerose le domande

    Il CNDCEC ha attivato la procedura telematica per l’acquisizione delle disponibilità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili allo svolgimento delle perizie asseverate previste dall’art. 1, comma 9, del D.L. n. 131/2024, finalizzate alla determinazione dell’indennizzo dovuto dal nuovo concessionario subentrante al concessionario uscente nelle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

    Concessioni demaniali: candidature online dal 4 settembre

    La nuova procedura telematica sarà accessibile attraverso l’Area Riservata del portale commercialisti.it.

    Potranno candidarsi gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interessati a rendersi disponibili per gli incarichi relativi alle perizie asseverate previste dal decreto-legge n. 131/2024.

    L’accesso all’Area Riservata dovrà avvenire mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Una volta autenticato, il professionista dovrà seguire il percorso:

    • Servizi per gli Iscritti → Istanze Online

    La trasmissione della candidatura consentirà l’inserimento nell’elenco istituito dal Consiglio Nazionale per la gestione delle procedure di individuazione dei professionisti da inserire nelle cinquine.

    Elenchi regionali e sorteggio: come saranno scelti i professionisti

    Un aspetto centrale chiarito dal CNDCEC riguarda la natura dell’elenco. 

    L’inserimento non dà origine a una graduatoria e non attribuisce al commercialista alcun diritto al conferimento dell’incarico.

    L’elenco ha infatti una funzione esclusivamente organizzativa e sarà strutturato su base territoriale regionale.

    Il Presidente del Consiglio Nazionale potrà attingere ai nominativi presenti nell’elenco, mediante sorteggio, per formare le cinquine di professionisti da sottoporre ai Comuni e agli altri enti concedenti che ne facciano richiesta.

    La selezione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio Nazionale e tenendo conto della base territoriale.

    L’Informativa precisa inoltre che dovrà essere assicurata, ove possibile, la presenza nelle cinquine di almeno un professionista di età inferiore a 43 anni e la disponibilità potrà essere revocata

    L’elenco dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, per questo motivo, il professionista che, dopo essersi candidato, non intenda più mantenere la propria disponibilità potrà procedere alla revoca attraverso la stessa procedura telematica presente nell’Area Riservata.

    La revoca comporterà l’esclusione del commercialista dalle successive estrazioni e dalle consultazioni effettuate per predisporre le cinquine.

    Compensi per le perizie: accordo tra amministrazione e professionista

    L’Informativa n. 107/2026 interviene anche sulla questione dei compensi spettanti ai professionisti incaricati delle perizie asseverate.

    Le indicazioni formulate dal Consiglio Nazionale hanno carattere tecnico-professionale e non vincolante.

    Secondo il CNDCEC, per la quantificazione degli onorari è opportuno che le Amministrazioni comunali procedano ai sensi dell’articolo 2233 del Codice civile, definendo il compenso con il professionista.

    Nella determinazione dell’onorario dovranno essere presi in considerazione i criteri di proporzionalità e adeguatezza, valutando in particolare:

    • la complessità dell’incarico;
    • il valore economico del bene oggetto della stima;
    • il grado di responsabilità assunto dal professionista.

    Come riferimento potranno essere considerati anche i parametri rinvenibili nella prassi professionale e, in via orientativa, i compensi previsti per le consulenze tecniche.

    Pagamento dell’onorario: almeno il 50% nella polizza fideiussoria

    Particolare attenzione viene dedicata anche alle garanzie per il pagamento delle prestazioni professionali.

    Secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale, l’incarico dovrebbe essere espressamente conferito dal concessionario uscente al professionista individuato, indicando il compenso pattuito.

    Il CNDCEC prevede inoltre l’opportunità che una quota pari ad almeno il 50% dell’onorario sia ricompresa nella polizza fideiussoria posta a garanzia del pagamento delle competenze del professionista.

    Si tratta di una delle indicazioni operative destinate a orientare la gestione degli incarichi in vista dell’applicazione della disciplina sulle concessioni demaniali.

    Cinquine dei commercialisti: preferibile una richiesta per ogni concessione

    Il Consiglio Nazionale fornisce indicazioni anche ai Comuni e agli altri enti concedenti sulle modalità con cui richiedere le cinquine di professionisti.

    La soluzione ritenuta preferibile è quella di formulare richieste riferite a singole concessioni.

    Gli enti potranno tuttavia procedere anche per gruppi, a condizione che si tratti di concessioni omogenee per caratteristiche dimensionali e modalità di fruizione.

    In questo caso dovrà essere indicato anche quanti provvedimenti concessori saranno assegnati a ciascun professionista individuato.

    In arrivo le Linee guida con il Ministero delle Infrastrutture

    Il quadro operativo non è ancora definitivo, il Consiglio Nazionale ha infatti comunicato che è in corso un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di criteri applicativi uniformi.

    Il confronto riguarda anche la predisposizione di uno schema tipo di bando, destinato a rinviare alle future Linee guida per fornire criteri applicativi uniformi ai professionisti incaricati della redazione delle perizie asseverate.

    Le Linee guida saranno oggetto di una separata delibera di approvazione, una volta concluso il confronto con il Ministero.

    Per i commercialisti interessati, il primo appuntamento operativo è quindi con la procedura telematica annunciata dal CNDCEC: da settembre le manifestazioni di disponibilità potranno essere presentate attraverso l’Area Riservata di commercialisti.it.