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    Revisori legali, formazione 2026-2028: obblighi e crediti formativi nella circolare MEF

    Il MEF nel comunicato stampa che accompagna la Circolare n. 15/2026 specifica che vengono fornite agli iscritti al registro dei revisori legali le istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio 2026 – 2028. 

    Le indicazioni operative fornite confermano quanto stabilito nella precedente circolare con particolare riferimento:

    • agli obblighi formativi stabiliti per i revisori legali abilitati all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito delle modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 introdotte dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. 

    Ulteriori indicazioni utili per l'applicazione della circolare sono contenute nelle F.A.Q. periodicamente aggiornate

    In sintesi, i revisori devono acquisire almeno 20 crediti annui, di cui 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale; per i revisori della sostenibilità il minimo sale a 25 crediti. 

    Leggi anche Quali sono le modalità di formazione previste per i revisori legali nel triennio 2026-2028?

    Formazione revisori legali 2026-2028: le nuove istruzioni MEF

    Con la Circolare n. 15 del 7 settembre 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato interviene sulla formazione continua dei revisori legali per il triennio 2026-2028, aggiornando le istruzioni operative per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

    Le indicazioni interessano i revisori iscritti al Registro e tengono conto anche delle novità che riguardano i professionisti abilitati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

    Non cambia, però, l’intero impianto della formazione continua: accanto alle novità, diverse regole fondamentali restano confermate.

    La Circolare MEF n. 15/2026 richiama anche le conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua, che costituisce una fattispecie sanzionabile ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 39/2010, secondo il procedimento disciplinato dal D.M. MEF 8 luglio 2021, n. 135.

    Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa è graduato in relazione alla violazione e comprende, tra le misure applicabili, avvertimento, censura e sanzioni amministrative pecuniarie, fino alle misure più incisive previste dall’art. 24 del d.lgs. 39/2010.

    Per il revisore diventa quindi essenziale verificare non soltanto di avere frequentato i corsi necessari, ma che i crediti richiesti per ciascuna annualità risultino correttamente acquisiti e comunicati. Il rispetto dell’obbligo viene infatti sottoposto a verifica da parte del Ministero secondo le modalità previste dalla disciplina della revisione legale.

    Vediamo quindi cosa cambia dal 2026 e cosa resta invariato, con particolare attenzione agli adempimenti che i professionisti devono tenere sotto controllo.

    Revisori legali, formazione 2026-2028: cosa cambia e cosa resta invariato

    La Circolare n. 15 detta le istruzioni relative al nuovo triennio formativo 2026-2028, intervenendo sulle modalità attraverso le quali i revisori possono assolvere l’obbligo di formazione continua.

    Uno degli aspetti da evidenziare riguarda la presenza, nel nuovo quadro formativo, delle competenze connesse alla rendicontazione di sostenibilità, conseguenza dell’evoluzione normativa che ha interessato la revisione legale dopo l’attuazione della disciplina europea sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

    Le nuove istruzioni riguardano inoltre i canali formativi, le procedure per gli enti che erogano la formazione e il riconoscimento dell’attività formativa svolta attraverso determinati soggetti.

    Cosa cambia con la Circolare MEF n. 15/2026La formazione per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

    La novità più significativa del nuovo quadro riguarda i revisori abilitati anche all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    La disciplina introdotta dal d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che ha recepito la direttiva CSRD, ha infatti ampliato le competenze richieste ai professionisti che operano in questo ambito.

    Per questi revisori, la formazione deve quindi coprire non soltanto le materie tradizionalmente caratterizzanti la revisione legale, ma anche quelle specificamente riferite all’attestazione della sostenibilità.

    Per i professionisti interessati diventa pertanto essenziale verificare come devono essere distribuiti i crediti tra revisione legale e sostenibilità, senza limitarsi al conteggio complessivo delle ore frequentate.

    Aggiornati i canali per assolvere l’obbligo formativo

    La Circolare n. 15 aggiorna inoltre le istruzioni relative ai canali attraverso i quali è possibile svolgere la formazione continua.

    Il punto è rilevante dal punto di vista operativo: il professionista non deve verificare soltanto di aver frequentato un determinato numero di corsi, ma anche che la formazione seguita sia riconoscibile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dal MEF.

    Il sistema di formazione continua per i revisori legali si articola in tre diversi canali di formazione:

    1. formazione erogata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, mediante una piattaforma di formazione a distanza (FAD);
    2. partecipazione a corsi formativi organizzati da enti pubblici e privati accreditati presso il MEF;
    3. formazione fruita dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità – prevista dagli Albi professionali di appartenenza – e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di società di revisione, che erogano formazione riconosciuta come equivalente dal MEF.

    Indicazioni per l’accreditamento degli enti formatori

    Le novità non riguardano esclusivamente i revisori. La circolare contiene anche indicazioni relative al procedimento di accreditamento degli enti formatori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Si tratta di un passaggio importante per garantire che l’offerta formativa utilizzata dai revisori sia coerente con il programma annuale e con i requisiti previsti dal sistema della formazione continua.

    Il riconoscimento della formazione di Albi e società di revisione

    Le nuove istruzioni affrontano anche il tema dell’equivalenza della formazione erogata dagli Albi professionali e dalle società di revisione.

    È un aspetto particolarmente rilevante per i professionisti iscritti anche ad altri Ordini, che possono trovarsi a seguire attività formative valide contemporaneamente per più obblighi professionali.

    Cosa resta invariato per i revisori legali nel 2026-2028

    L’aggiornamento delle istruzioni non comporta un azzeramento delle regole già conosciute dai revisori. L’impianto fondamentale dell’obbligo di formazione continua resta confermato.

    Per il revisore legale continua ad assumere particolare importanza il rispetto dell’obbligo formativo per ciascuna annualità e la corretta acquisizione dei crediti nelle materie caratterizzanti.

    In altri termini, il nuovo triennio non deve essere interpretato come un unico periodo entro il quale raggiungere indistintamente il numero complessivo di crediti: il rispetto dell’obbligo va verificato anno per anno.

    Crediti formativi: attenzione alla singola annualità

    Resta quindi centrale la scadenza del 31 dicembre di ciascun anno.

    Questo significa che il revisore deve programmare la propria formazione verificando periodicamente i crediti maturati e le materie nelle quali sono stati acquisiti, senza rinviare il controllo alla conclusione del triennio 2026-2028.

    Particolare attenzione va inoltre riservata all'eventuale utilizzo di crediti eccedenti rispetto al fabbisogno della singola annualità: il sistema richiede infatti il rispetto autonomo degli obblighi previsti per ogni anno.

    Formazione revisori 2026-2028: novità e conferme in sintesi

    Tema Cosa prevede il nuovo triennio
    Obbligo di formazione continua Confermato
    Verifica dell’obbligo per ciascuna annualità Confermata
    Materie caratterizzanti la revisione legale Confermate
    Rendicontazione di sostenibilità Disciplina formativa specifica per gli abilitati
    Canali attraverso cui svolgere la formazione Istruzioni aggiornate
    Accreditamento degli enti formatori Indicazioni operative aggiornate
    Formazione erogata dagli Albi professionali Regolata ai fini dell’equivalenza
    Formazione delle società di revisione Regolata ai fini dell’equivalenza

    FAQ sulla formazione dei revisori legali 2026-2028

    La Circolare MEF n. 15 cambia l’obbligo di formazione dei revisori legali?
    La circolare aggiorna le istruzioni per il triennio 2026-2028, ma mantiene diversi elementi fondamentali del sistema della formazione continua. Le principali novità riguardano, tra l’altro, la formazione collegata alla rendicontazione di sostenibilità e le modalità di erogazione e riconoscimento della formazione.

    Le nuove regole riguardano anche la rendicontazione di sostenibilità?
    Sì. Le istruzioni considerano anche gli obblighi dei revisori abilitati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, in attuazione del nuovo quadro normativo.

    È sufficiente verificare i crediti alla fine del triennio 2026-2028?
    No. L’obbligo formativo deve essere verificato con riferimento alle singole annualità. È quindi opportuno controllare già nel 2026 i crediti acquisiti e le relative materie.

    I revisori legali possono maturare crediti formativi svolgendo attività di docenza?

    Sì. Come chiarito dalla circolare MEF n. 15 del 7 settembre 2026, i revisori legali che svolgono attività di docenza nell’ambito di corsi erogati da enti formatori accreditati dal Ministero, Albi professionali o società di revisione possono acquisire crediti validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua.

    È riconosciuto un credito formativo per ogni ora di docenza impartita, nella materia oggetto del corso, fino a un massimo di cinque crediti.

    Nel corso del triennio formativo, tuttavia, la reiterata docenza nel medesimo corso non consente di maturare ulteriori crediti formativi.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese asilo nido nel 730/2026: quanto si può detrarre per ogni figlio

    Le Entrate hanno pubblicato le maxi guide 2026 con tutte le regole di detraibilità e deducibilità per le dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2025.

    Che si tratti di 730 o modello Redditi PF le Entrate hanno pubblicato tutti i chiarimenti per orientare professionisti, CAF e cittadini che predispongono le dichiarazioni.

    Vediamo come si detraggono le spese per gli asili sostenute nel 2025.

    Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido

    Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido da indicate nel 703/2025 al (Rigo E8/E10, cod. 33) sono detraibili al 19%.

    Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati. 

    Ai fini della detraibilità della spesa, pertanto, rilevano l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido e non anche l’età e il compimento degli anni del minore.
    In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono.

    Attenzione al fatto che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

    • la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido
    • il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 dagli assistenti domiciliari definiti Tagesmutter (c.d. “mamma di giorno”).  

    Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

    Attezione al fatto che la detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c,d. “Bonus asilo nido”, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

    Detraibilità spese asili: limiti da ricordare

    L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio fiscalmente a carico che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. 

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2026 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2026 (punti da 701 a 706) con il codice 33. 

    La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
    Dall’anno d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico, sulla base delle indicazioni fornite dalle entrate.

    Detraibilità spese asili: attenzione ai documenti

    Anche per le spese dell'asilo, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute dai genitori spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
    Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.
    In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

  • Locazione immobili

    Affitti brevi, stretta UE in arrivo: quando Comuni e Regioni potranno limitarli

    La bozza dell’Affordable Housing Act introduce una definizione europea delle aree sotto stress abitativo e apre alla possibilità per autorità nazionali, regionali e locali di limitare gli affitti brevi e, a determinate condizioni, anche l’acquisto o l’utilizzo di immobili non destinati ad abitazione principale. 

    Nessun divieto automatico in tutta Europa: le restrizioni dovranno essere motivate, proporzionate e circoscritte alle zone realmente in difficoltà.

    Ieri il commissario europeo per la Casa, Dan Jørgensen, ha presentato ufficialmente la bozza di regolamento Ue che punta a fornire a Comuni e autorità locali una cornice normativa europea per introdurre, nelle aree caratterizzate da forte stress abitativo, limitazioni agli affitti brevi, fino alla possibilità di sospenderli, e misure sul mercato immobiliare. 

    Secondo stime ufficiali riferite ai dati del Dipartimento delle Finanze e dei valori immobiliari 2026 dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, diverse grandi città italiane supererebbero già il principale parametro individuato dalla Commissione, ossia un rapporto tra prezzi medi di acquisto delle abitazioni e redditi medi superiore a 8 e tra queste figuarno:

    • Milano registra il valore più elevato, vicino a 12, 
    • Firenze (circa 10), 
    • Bologna (9), 
    • Napoli (poco meno di 9)
    •  e Roma, anch’essa sopra la soglia; 
    • Torino e Genova si attestano invece intorno a 7 e Palermo sotto 6. 

    Affitti brevi, cosa prevede la bozza del nuovo regolamento UE

    La novità più rilevante del Regolamento UE è contenuta nell’articolo 5.

    Il testo stabilisce che un’autorità competente può adottare misure che restringano l’accesso o la prestazione di servizi di locazione breve in immobili residenziali diversi dall’abitazione principale dell’host.

    La definizione di autorità competente è volutamente ampia: 

    l’articolo 4 comprende infatti autorità nazionali, regionali o locali alle quali l’ordinamento dello Stato membro attribuisca il potere di applicare queste disposizioni.

    Per l’Italia significa che il futuro regolamento potrebbe offrire una cornice europea anche a provvedimenti adottati, secondo le rispettive competenze, non solo dallo Stato ma anche dalle amministrazioni territoriali.

    Non si tratta, però, di un’autorizzazione generalizzata a bloccare le locazioni turistiche.

    Per utilizzare questi poteri dovrà essere rispettata una serie precisa di condizioni previste dagli articoli da 6 a 10 della bozza.

    Quando una zona diventa “area sotto stress abitativo”

    La vera chiave del nuovo sistema è l’articolo 6, che stabilisce come individuare le aree sotto stress abitativo.

    Il primo indicatore è il cosiddetto price-to-income ratio, cioè il rapporto tra:

    • prezzo medio di transazione di un’abitazione nell’area / reddito disponibile mediano della popolazione della stessa area.

    Secondo la versione della bozza attualmente disponibile, questo rapporto deve essere pari o superiore a 8.

    In altre parole, il prezzo medio di acquisto di un’abitazione deve essere almeno otto volte il reddito disponibile mediano, ma la soglia di 8, da sola, non basta.

    Il rapporto tra prezzi immobiliari e redditi deve anche essere aumentato nei dieci anni precedenti.

    Infine, deve risultare improbabile che la situazione di stress abitativo possa attenuarsi nei tre anni successivi, sulla base dell’analisi di tre fattori: 

    1. andamento della popolazione, 
    2. offerta di abitazioni
    3. domanda di abitazioni.

    Le valutazioni dovranno poggiare su dati oggettivi, trasparenti e verificabili. 

    La bozza consente espressamente di utilizzare, quando opportuno, anche le informazioni raccolte attraverso il Regolamento UE 2024/1028 sugli affitti brevi.

    La soglia di 8, inoltre, non sarebbe necessariamente immutabile: l'articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di modificarla in futuro mediante atti delegati quando sviluppi oggettivi, documentati statisticamente, lo giustifichino.

    Non potrà essere dichiarata sotto stress un’intera città senza necessità

    Un altro elemento importante è contenuto nell’articolo 7.

    La zona sottoposta alle restrizioni deve essere circoscritta a quanto effettivamente necessario per proteggere disponibilità e accessibilità economica delle abitazioni.

    La bozza consente di individuare come area sotto stress, ad esempio, un quartiere, un Comune, un’area metropolitana, un’area urbana funzionale, un’agglomerazione o anche soltanto una parte di queste zone.

    Questo significa che le limitazioni non dovrebbero poter essere estese automaticamente a territori molto ampi quando il problema riguarda soltanto specifiche aree.

    Il principio seguito dal testo è quello della territorialità e della proporzionalità dell’intervento.

    Comuni e Regioni potranno vietare gli affitti brevi?

    La bozza non contiene una norma che dica semplicemente che “i Comuni possono vietare gli affitti brevi”.

    L’articolo 5 utilizza una formulazione più ampia e tecnicamente diversa: consente alle autorità competenti di adottare misure restrittive sull’accesso o sulla prestazione dei servizi di locazione breve negli immobili residenziali diversi dalla residenza principale dell’host.

    Nei considerando vengono richiamati diversi tipi di interventi già utilizzati o valutati nei Paesi europei: requisiti relativi alla residenza principale, regole sull’uso degli immobili, autorizzazioni e registrazioni, nonché limitazioni quantitative o territoriali sull’uso non principale delle abitazioni e sulle locazioni brevi.

    La norma potrebbe quindi offrire una base europea per misure molto diverse tra loro.

    Il punto essenziale è però che ogni restrizione dovrà superare i test previsti dal regolamento. Non basterà dichiarare genericamente che gli affitti turistici sono troppi.

    Stress abitativo e limitazione affitti brevi

    L’articolo 9 introduce un requisito particolarmente importante.

    Per adottare una misura contro gli affitti brevi, l’autorità dovrà essere in grado di dimostrare che, nell’area interessata, la loro presenza ha prodotto un effetto negativo sulla disponibilità o sull’accessibilità economica delle abitazioni per almeno i tre anni precedenti all’adozione della misura.

    È quindi previsto un vero onere probatorio.

    Non sarà sufficiente una scelta esclusivamente politica: serviranno dati che colleghino il fenomeno delle locazioni brevi alla pressione sul mercato abitativo locale.

    A questo si aggiunge il principio di proporzionalità dell’articolo 10.

    La misura non dovrà andare oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo e l’autorità dovrà valutare se esista una soluzione meno restrittiva capace di produrre risultati equivalenti.

    Per gli affitti brevi, inoltre, gli interventi dovranno essere calibrati sulle forme di attività che, per dimensione, frequenza o carattere commerciale, risultano maggiormente idonee a sottrarre abitazioni alla locazione residenziale di lungo periodo.

    È un passaggio rilevante perché evidenzia che il regolamento punta soprattutto sulle attività che incidono stabilmente sullo stock abitativo, più che sulla locazione occasionale.

    La casa principale dell’host è esclusa dalle restrizioni, nella bozza c’è una tutela molto netta che merita particolare attenzione.

    L’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che le autorità competenti non possono imporre, sulla base di questo regolamento, restrizioni alle locazioni brevi effettuate dall’host nella propria residenza principale.

    Anche i considerando spiegano la ratio della scelta: secondo il testo, affittare temporaneamente l'abitazione principale in genere non sottrae stabilmente una casa al mercato residenziale di lungo periodo e va quindi distinto dall'utilizzo turistico di immobili che non costituiscono la residenza principale del proprietario.

    È una distinzione importante per proprietari e gestori.

    La stretta delineata dalla bozza riguarda quindi soprattutto seconde case e immobili utilizzati in maniera strutturale per affitti brevi, mentre viene prevista una salvaguardia minima per chi affitta la propria abitazione principale.

    Non solo affitti brevi: possibili limiti anche su acquisto e utilizzo degli immobili Il secondo fronte aperto dalla proposta è ancora più delicato.

    L’articolo 5 prevede che le autorità competenti possano adottare anche misure che restringono l’acquisto o l’utilizzo di terreni e immobili residenziali non acquistati o utilizzati come abitazione principale, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia occupato dal proprietario o da un'altra persona.

    È opportuno, però, evitare di tradurre automaticamente questa disposizione come un generico “blocco delle vendite delle seconde case”.

    Il testo parla tecnicamente di restrizioni all’acquisizione o all’utilizzo e richiede sempre il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

    I considerando sono ancora più espliciti: quando una misura riguarda acquisto o utilizzo di immobili, le autorità dovrebbero valutare, quando appropriato, soluzioni meno restrittive rispetto a un divieto assoluto, come limiti quantitativi, salvaguardie per situazioni già esistenti, eccezioni per evitare conseguenze eccessivamente gravose o incentivi fiscali.

    Si attendono notizie ufficiali di Bruxelles sulla definitiva approvazione del Regolamento che poi potrà essere direttamente attuato dai paesi menbri e già Bologna segna il passo con lo studio di un proprio regolamento attuativo delle novità.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Canone RAI imprese nel Redditi PF 2026: chi deve indicarlo e dove

    Nel modello Redditi PF 2026 gli imprenditori devono compilare la casella dedicata al canone RAI in presenza di radio o TV nei locali dell’attività: ecco i codici da usare e quando compilare i righi RS41 e RS42. 

    Il Modello redditi Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 30 aprile al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 30 ottobre 2026 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Vediamo chi compila la casella Canone Rai Imprese.

    Canone Rai imprese: istruzione per il Modello Redditi PF 2026

    La casella Canone RAI deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa e che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. 

    Invece va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

    Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS41 e/o RS42 del quadro RS.

    Il Prospetto RAI imprese deve essere compilato dalle società o imprese che abbiano detenuto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione o che detengano per la prima volta nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458 (art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
    Il contribuente deve compilare un rigo per ogni singolo abbonamento alla Rai, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse.
    A tal fine indicare nei righi da RS41 a RS42:

    • nella colonna 1, la denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l’intestatario dell’abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
    • nella colonna 2, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
    • nelle colonne da 3 a 7, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
    • nella colonna 8 (“Categoria”), la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento, avendo cura di indicare una delle seguenti lettere:
      • “A” – CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);
      • “B” – CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
      • CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
      • “D” – CATEGORIAD (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici); 
      • “E” – CATEGORIA E (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 – di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421;
    • nella colonna 9, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell’anno successivo a quello oggetto della presente dichiarazione

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: prossima rata entro il 30 settembre

    Entro il 30 settembre scade il pagamento della seconda rata per la rottamazione quinquies.

    Riepiloghiamo tutte le regole della nuova definizione agevolata.

    Leggi anche Rottamazione quinquies, cosa succede se salti una rata: quando si decade davvero?      

    Rottamazione quienquies: come pagare

    Una volta presentata la domanda la Riscossione ha reso disponibili la Comunicazione delle somme dovute con:

    • l'esito di accoglimento o rigetto,
    • il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, 
    • gli importi da versare e le scadenze.

    In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

    • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
    • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
    • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

    Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

    Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

    Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

    Rottamazione quinquies: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

    La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

    Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

    Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

    Rottamazione quinquies: a cosa prestare attenzione

    La novità di questa definizione agevolata è che chi non ha versato la prima rata entro il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non fuoriuscirà subito dal perimetro della pace fiscale.

    La decadenza dalla rottamazione quinquies arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.

    Occorre però fare attenziona al fatto che chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies e non comincia a versare le somme dovute o smette di farlo ha conseguenze serie.

    Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto sono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata. 

    Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.

    Si ricorda, infine che per l’ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

    Regole Rottamazione quinquies
    Decadenza Immediata dopo l’unica rata, dopo due mancati pagamenti o con l’ultima rata in caso di piano rateale
    Tolleranza Solo per la rata unica e per l’ultima rata:

    • entro il 5 agosto chi paga la rata unica
    • entro il 31 luglio chi ha rateizzato
    Rateizzazione futura Esclusa

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Concessioni demaniali, elenco commercialisti: piattaforma attiva, numerose le domande

    Il CNDCEC ha attivato la procedura telematica per l’acquisizione delle disponibilità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili allo svolgimento delle perizie asseverate previste dall’art. 1, comma 9, del D.L. n. 131/2024, finalizzate alla determinazione dell’indennizzo dovuto dal nuovo concessionario subentrante al concessionario uscente nelle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

    Concessioni demaniali: candidature online dal 4 settembre

    La nuova procedura telematica sarà accessibile attraverso l’Area Riservata del portale commercialisti.it.

    Potranno candidarsi gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interessati a rendersi disponibili per gli incarichi relativi alle perizie asseverate previste dal decreto-legge n. 131/2024.

    L’accesso all’Area Riservata dovrà avvenire mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Una volta autenticato, il professionista dovrà seguire il percorso:

    • Servizi per gli Iscritti → Istanze Online

    La trasmissione della candidatura consentirà l’inserimento nell’elenco istituito dal Consiglio Nazionale per la gestione delle procedure di individuazione dei professionisti da inserire nelle cinquine.

    Elenchi regionali e sorteggio: come saranno scelti i professionisti

    Un aspetto centrale chiarito dal CNDCEC riguarda la natura dell’elenco. 

    L’inserimento non dà origine a una graduatoria e non attribuisce al commercialista alcun diritto al conferimento dell’incarico.

    L’elenco ha infatti una funzione esclusivamente organizzativa e sarà strutturato su base territoriale regionale.

    Il Presidente del Consiglio Nazionale potrà attingere ai nominativi presenti nell’elenco, mediante sorteggio, per formare le cinquine di professionisti da sottoporre ai Comuni e agli altri enti concedenti che ne facciano richiesta.

    La selezione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio Nazionale e tenendo conto della base territoriale.

    L’Informativa precisa inoltre che dovrà essere assicurata, ove possibile, la presenza nelle cinquine di almeno un professionista di età inferiore a 43 anni e la disponibilità potrà essere revocata

    L’elenco dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, per questo motivo, il professionista che, dopo essersi candidato, non intenda più mantenere la propria disponibilità potrà procedere alla revoca attraverso la stessa procedura telematica presente nell’Area Riservata.

    La revoca comporterà l’esclusione del commercialista dalle successive estrazioni e dalle consultazioni effettuate per predisporre le cinquine.

    Compensi per le perizie: accordo tra amministrazione e professionista

    L’Informativa n. 107/2026 interviene anche sulla questione dei compensi spettanti ai professionisti incaricati delle perizie asseverate.

    Le indicazioni formulate dal Consiglio Nazionale hanno carattere tecnico-professionale e non vincolante.

    Secondo il CNDCEC, per la quantificazione degli onorari è opportuno che le Amministrazioni comunali procedano ai sensi dell’articolo 2233 del Codice civile, definendo il compenso con il professionista.

    Nella determinazione dell’onorario dovranno essere presi in considerazione i criteri di proporzionalità e adeguatezza, valutando in particolare:

    • la complessità dell’incarico;
    • il valore economico del bene oggetto della stima;
    • il grado di responsabilità assunto dal professionista.

    Come riferimento potranno essere considerati anche i parametri rinvenibili nella prassi professionale e, in via orientativa, i compensi previsti per le consulenze tecniche.

    Pagamento dell’onorario: almeno il 50% nella polizza fideiussoria

    Particolare attenzione viene dedicata anche alle garanzie per il pagamento delle prestazioni professionali.

    Secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale, l’incarico dovrebbe essere espressamente conferito dal concessionario uscente al professionista individuato, indicando il compenso pattuito.

    Il CNDCEC prevede inoltre l’opportunità che una quota pari ad almeno il 50% dell’onorario sia ricompresa nella polizza fideiussoria posta a garanzia del pagamento delle competenze del professionista.

    Si tratta di una delle indicazioni operative destinate a orientare la gestione degli incarichi in vista dell’applicazione della disciplina sulle concessioni demaniali.

    Cinquine dei commercialisti: preferibile una richiesta per ogni concessione

    Il Consiglio Nazionale fornisce indicazioni anche ai Comuni e agli altri enti concedenti sulle modalità con cui richiedere le cinquine di professionisti.

    La soluzione ritenuta preferibile è quella di formulare richieste riferite a singole concessioni.

    Gli enti potranno tuttavia procedere anche per gruppi, a condizione che si tratti di concessioni omogenee per caratteristiche dimensionali e modalità di fruizione.

    In questo caso dovrà essere indicato anche quanti provvedimenti concessori saranno assegnati a ciascun professionista individuato.

    In arrivo le Linee guida con il Ministero delle Infrastrutture

    Il quadro operativo non è ancora definitivo, il Consiglio Nazionale ha infatti comunicato che è in corso un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di criteri applicativi uniformi.

    Il confronto riguarda anche la predisposizione di uno schema tipo di bando, destinato a rinviare alle future Linee guida per fornire criteri applicativi uniformi ai professionisti incaricati della redazione delle perizie asseverate.

    Le Linee guida saranno oggetto di una separata delibera di approvazione, una volta concluso il confronto con il Ministero.

    Per i commercialisti interessati, il primo appuntamento operativo è quindi con la procedura telematica annunciata dal CNDCEC: da settembre le manifestazioni di disponibilità potranno essere presentate attraverso l’Area Riservata di commercialisti.it.