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Borse di studio ITS Academy, niente Irpef e dichiarazione dei redditi dal 2025
L’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione fiscale: le somme erogate agli studenti degli ITS Academy non devono essere inserite nel modello 730/2026 o nel modello Redditi Persone fisiche.
Borse di studio ITS Academy, niente Irpef: non vanno indicate nel 730
Buone notizie per gli studenti degli ITS Academy che hanno ricevuto una borsa di studio nel 2025.
Le somme erogate per frequentare i percorsi di istruzione tecnologica superiore sono esenti dall’Irpef e non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi.
A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con una nuova risposta pubblicata il 30 luglio 2026 tra le FAQ dedicate al modello 730/2026 e al modello Redditi Persone fisiche 2026.
Il chiarimento riguarda le borse di studio corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori.
Borse ITS Academy: cosa cambia per gli studenti
Per l’anno d’imposta 2025, le borse di studio interessate dalla nuova disciplina sono considerate redditi esenti.
Questo significa che gli studenti beneficiari:
- non devono pagare l’Irpef sulle somme ricevute;
- non devono riportarle nel modello 730/2026;
- non devono indicarle nel modello Redditi Persone fisiche 2026;
- non devono sommarle agli altri redditi imponibili.
Il vantaggio non riguarda, quindi, soltanto l’assenza di tassazione.
Le borse di studio non concorrono neppure alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
Quali borse di studio sono esenti
L’esenzione si applica alle borse erogate agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.
Rientrano nell’agevolazione anche le borse destinate a sostenere gli stage aziendali e i tirocini formativi, che rappresentano una parte essenziale dei percorsi ITS.
La normativa prevede infatti che i tirocini e gli stage siano obbligatori per almeno il 35% del monte orario complessivo. Possono essere svolti anche all’estero ed essere sostenuti economicamente attraverso apposite borse di studio.
Sono interessate dall’esenzione le somme corrisposte:
- dallo Stato;
- dalle Regioni;
- dalle fondazioni ITS Academy;
- da altri soggetti pubblici.
La norma fa dunque riferimento sia alle borse erogate direttamente dalle fondazioni sia a quelle finanziate o corrisposte dalle amministrazioni pubbliche.
La nuova esenzione parte dal 2025
La detassazione è stata introdotta dall’articolo 10 del decreto legge n. 45 del 2025, convertito dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025. La disposizione ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 4 della legge n. 99 del 2022, stabilendo che, a partire dall’anno d’imposta 2025, le borse di studio destinate agli studenti degli ITS Academy sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La norma comprende espressamente anche le borse che sostengono gli stage aziendali e i tirocini formativi previsti nell’ambito dei corsi.
Perché il chiarimento dell’Agenzia è importante
In assenza di una specifica esenzione, le borse di studio sono generalmente ricondotte tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi.
La nuova disposizione introduce invece un’esenzione espressa per le borse collegate ai percorsi ITS Academy. Di conseguenza, le somme ricevute nel 2025 non producono reddito imponibile ai fini Irpef.
Il chiarimento dell’Agenzia elimina così i dubbi operativi in vista della compilazione delle dichiarazioni relative al 2025.
Cosa controllare nel modello 730 precompilato
Gli studenti che hanno ricevuto una borsa di studio ITS Academy nel corso del 2025 possono verificare i dati presenti nella dichiarazione precompilata.
Poiché le somme sono esenti, non devono essere indicate tra i redditi imponibili. Nel caso in cui una borsa risultasse inserita come reddito assoggettato a Irpef, sarà opportuno controllare la documentazione rilasciata dal soggetto erogatore e correggere il dato prima dell’invio della dichiarazione.
È importante, inoltre, verificare che la somma ricevuta rientri effettivamente tra le borse previste dalla legge e che sia stata erogata da uno dei soggetti ammessi alla nuova agevolazione.
Borse ITS Academy: novità e sintesi dell’agevolazione irpef
Le borse di studio ITS Academy ricevute nel 2025:
sono esenti dall’Irpef;
non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
non devono essere inserite nel modello 730/2026;
non devono essere riportate nel modello Redditi Persone fisiche 2026.
L’esenzione riguarda le borse erogate dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.
Un sostegno alla formazione tecnica superiore
La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento degli ITS Academy avviato con la legge n. 99 del 2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
Gli ITS Academy hanno il compito di formare tecnici altamente specializzati, attraverso percorsi costruiti in collaborazione con imprese, università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche.
Una parte significativa dell’attività formativa viene affidata a docenti provenienti dal mondo del lavoro, mentre stage e tirocini consentono agli studenti di acquisire competenze direttamente all’interno delle aziende.
L’esenzione fiscale delle borse di studio punta quindi a rafforzare il diritto allo studio e a ridurre i costi sostenuti dagli studenti per frequentare questi percorsi, comprese le spese per l’alloggio, gli spostamenti e le esperienze formative fuori sede o all’estero.
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Piano urbanistico scaduto: le imposte ipotecarie e catastali non fisse
Con l’Ordinanza n. 24653 del 15 agosto 2026 la Cassazione ribadisce un concetto inerente le imposte ipotecarie e catastali su cessioni di immobili in zone con piano urbanistico di recupero.
Viene ribadito che il regime fiscale di favore, che prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, richiede la contemporanea presenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi, in particolare, ai fini tributari il piano di recupero deve essere attuale.
Piano urbanistico scaduto: le imposte ipotecarie e catastali non fisse
Il contenzioso arrivato in Cassazione nasce da un avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle entrate a un notaio che aveva richiesto l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa all'atto della registrazione, di un atto di trasferimento immobiliare relativo a un immobile.
Secondo Il contribuente l’operazione rientrava nell’ambito delle agevolazioni previste dall’articolo 5 della legge n. 168/1982, norma che riconosce un trattamento fiscale di favore per i trasferimenti di immobili inseriti in determinati piani di recupero urbanistico.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che le agevolazioni continuassero a trovare applicazione nonostante la scadenza del piano di lottizzazione cui l’intervento era collegato.
La decisione era stata successivamente confermata dalla Commissione tributaria regionale secondo la quale il piano di recupero relativo al quartiere oggetto della controversia doveva considerarsi ancora efficace grazie a una deliberazione del Consiglio comunale che ne aveva confermato il valore urbanistico.
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il piano particolareggiato fosse ormai scaduto e e contestava la spettanza dell'agevolazione fiscale, trattandosi di una norma eccezionale da interpretare in modo rigoroso.
Piano urbanistico di recupero e agevolazioni fiscali: la decisione della Cassazione
La suprema Corte ha dato ragione all'Agenzia richiamando un orientamento consolidato formatosi proprio con riferimento agli interventi di recupero del quartiere oggetto della controversia.
La disposizione agevolativa richiamata prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa solo quando ricorrono due presupposti essenziali:
- l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata
- la circostanza che l'acquirente sia uno dei soggetti chiamati ad attuare il recupero.
Secondo i giudici di legittimità, l'agevolazione è strettamente collegata alla concreta attuazione del piano di recupero e può essere riconosciuta esclusivamente finché tale strumento urbanistico è efficace. Una volta intervenuta la scadenza del piano, viene meno uno dei presupposti indispensabili richiesti dalla legge e, di conseguenza, il beneficio fiscale non può essere accordato.
Si chiarisce con la medesima pronuncia che la questione relativa all'eventuale ultrattività di alcuni effetti urbanistici del piano appartiene a un diverso piano di valutazione e non incide sull'interpretazione della norma tributaria.
A livello fiscale contano soltanto la permanenza dei presupposti espressamente previsti dal legislatore, trattandosi di una disposizione agevolativa di natura eccezionale e, come tale, insuscettibile di applicazione estensiva.
Le delibere del Consiglio comunale adottate ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 457/1978 sono secondo la Cassazione, idonei ad attribuire a determinati piani particolareggiati il valore di piani di recupero, ma non hanno la capacità di far decorrere nuovamente il termine di efficacia dello strumento urbanistico né di prolungarne la durata oltre il limite decennale stabilito dalla legge.
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Credito ZES: agevolabile l’investimento avviato prima di comunicarlo, quando è possibile
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 169/2026, chiarisce l’applicazione del principio di incentivazione al credito d’imposta ZES Unica nel caso di un investimento effettuato mediante leasing nel 2026, prima dell’invio della comunicazione preventiva.
Il credito d’imposta ZES Unica può spettare anche per un investimento avviato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, purché il progetto sia stato avviato successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa e siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.
È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 169/2026 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata all’applicazione del principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
Credito ZES: Investimento in leasing effettuato prima della comunicazione necessaria
L’interpello è stato presentato da una società che svolge attività di edilizia privata e pubblica attraverso una struttura produttiva situata in un territorio agevolabile ai fini della ZES Unica.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2026 la società ha realizzato un investimento consistente nell’acquisizione, mediante un contratto di locazione finanziaria, di un bene strumentale nuovo destinato stabilmente all’attività esercitata nella struttura produttiva.
Il contratto di leasing è stato stipulato nel febbraio 2026 e nello stesso mese il bene è stato consegnato ed è entrato nella disponibilità della società.
L’investimento, quindi, è stato realizzato prima dell'apertura del periodo previsto per l'invio della comunicazione preventiva relativa al 2026.
Comunicazione preventiva dal 31 marzo al 30 maggio 2026
Per gli investimenti effettuati nel 2026, la legge di bilancio 2026 stabilisce che gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, chi ha presentato la prima comunicazione deve trasmettere, dal 3 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, n. 3882, precisa inoltre che sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014.
Il dubbio sul principio di incentivazione
Proprio da quest’ultima previsione nasce il dubbio sottoposto all’Agenzia.
La società chiede, in sostanza, se possa beneficiare del credito d’imposta per un investimento realizzato nel febbraio 2026, quindi prima della presentazione della comunicazione preventiva.
Il Regolamento UE prevede infatti, in via generale, che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se il beneficiario presenta una domanda scritta prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività.
Lo stesso articolo 6 contiene però una specifica previsione per le misure sotto forma di agevolazioni fiscali. In questo caso l’effetto di incentivazione ricorre, tra le altre condizioni, quando la misura attribuisce il diritto all’aiuto sulla base di criteri oggettivi e senza un ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro e quando la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati.
Quando si considera avviato l’investimento
L’Agenzia ricorda che, ai fini della disciplina europea, per avvio dell’investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto dell’investimento oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale circostanza si verifichi per prima.
Nel caso esaminato, il progetto risulta avviato con la stipula del contratto di leasing, avvenuta nel febbraio 2026.
L’Agenzia osserva inoltre che il credito d’imposta ZES Unica è concesso alle imprese che effettuano investimenti in possesso dei requisiti previsti e che rispettano le procedure di comunicazione.
Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate sulla base di criteri oggettivi e non è subordinato a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo temporale, inoltre, il credito d’imposta ZES Unica è stato reiterato senza soluzione di continuità e, da ultimo, la legge di bilancio 2026 lo ha previsto per gli investimenti ammissibili realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Via libera al credito ZES Unica per il caso esaminato
Alla luce della disciplina europea e delle caratteristiche dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene rispettato il principio di incentivazione nel caso sottoposto al suo esame.
Il motivo è che il progetto di investimento è stato avviato, attraverso la stipula del contratto di leasing, successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa.
Di conseguenza, secondo la risposta n. 169/2026, la società può beneficiare per il 2026 del credito d’imposta ZES Unica, anche se il contratto di leasing e la consegna del bene sono anteriori alla presentazione della comunicazione preventiva.
La conclusione resta comunque subordinata alla sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa. L’Agenzia precisa infatti che tali ulteriori requisiti non sono oggetto dell’interpello e restano fermi gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
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Casa familiare e figlio maggiorenne disabile: quando cessa il diritto di abitazione
La Cassazione n. 24382/2026 chiarisce chi può beneficiare dell'assegnazione della casa familiare quando il figlio è maggiorenne e portatore di handicap grave.
La Cassazione interviene sul rapporto tra assegnazione della casa familiare, cessazione della convivenza con il genitore assegnatario e tutela del figlio maggiorenne, anche quando sia portatore di handicap grave.
Il principio centrale è netto: il figlio non è titolare di un autonomo diritto all’assegnazione della casa familiare.
Il diritto di godimento spetta al genitore convivente con il figlio e viene meno quando viene meno tale convivenza.
La decisione assume particolare rilievo perché la Corte affronta anche l’ipotesi del figlio maggiorenne con disabilità grave, chiarendo la portata degli artt. 337-sexies e 337-septies c.c.
Figlio maggiorenne disabile e casa familiare: quando cessa il diritto al godimento dell’immobile
La controversia nasce dalla richiesta di una donna di ottenere il rilascio di un immobile di sua proprietà esclusiva, occupato dal figlio maggiorenne.
La casa era stata originariamente assegnata alla madre del ragazzo nell’ambito della separazione e l’assegnazione era stata successivamente confermata con la sentenza di divorzio.
In seguito, però, la donna aveva comunicato all’ex coniuge la volontà di trasferirsi presso un altro immobile e aveva invitato il figlio a lasciare libera l’abitazione.
Il figlio aveva continuato a occuparla, opponendosi alla richiesta di rilascio anche in considerazione delle proprie condizioni di salute e sostenendo di essere invalido al 74% e impossibilitato a svolgere attività lavorativa.
In primo grado la domanda della proprietaria era stata rigettata.
La Corte d’Appello invece, aveva accolto il gravame e ordinato al figlio di rilasciare l’immobile entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La vicenda è quindi arrivata in Cassazione.
A chi spetta l’assegnazione della casa familiare?
Secondo la Cassazione, lo scopo del provvedimento previsto dall’art. 337-sexies c.c. è assicurare la tutela della prole e la sua permanenza nell’ambiente domestico nel quale la famiglia ha vissuto.
Proprio per questa ragione, il destinatario dell’assegnazione può essere il coniuge o il convivente presso il quale sono collocati i figli, cioè il genitore che materialmente convive con loro.
L’assegnazione costituisce quindi un diritto personale di godimento attribuito al genitore nell’interesse della prole: non attribuisce direttamente al figlio un autonomo diritto sull’immobile.
Cosa succede se il genitore assegnatario lascia l’immobile?
È questo uno dei passaggi decisivi dell’ordinanza.
Nel caso esaminato, la madre aveva comunicato la volontà di trasferirsi definitivamente in un altro immobile, facendo così cessare la convivenza con il figlio, ormai maggiorenne.
La Cassazione ritiene corretta la conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello: la rinuncia del genitore assegnatario al godimento dell’immobile determina il venir meno del titolo che legittima l’assegnazione della casa familiare.
Il figlio che rimane da solo nell’abitazione non può quindi fondare la propria permanenza sul precedente provvedimento di assegnazione disposto a favore del genitore.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’assegnazione della casa familiare è funzionalmente collegata alla conservazione dell’habitat domestico del nucleo formato da genitore e figlio.
Il figlio maggiorenne può avere un autonomo diritto sulla casa familiare?
La risposta fornita dalla Cassazione è negativa. Il figlio maggiorenne che continui a occupare l’immobile dopo che il genitore assegnatario ha cessato di abitarvi non acquista per questo un autonomo titolo di detenzione.
Nel caso concreto, la Corte rileva inoltre che non erano state riconosciute ragioni sufficienti per attribuire al figlio un diritto sull’immobile precedentemente assegnato alla madre.
La questione dell’abitazione deve inoltre essere distinta da quella del mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Nella vicenda esaminata, infatti, la domanda proposta nei confronti del padre per ottenere un contributo economico al mantenimento era stata respinta in ragione della permanenza di una capacità lavorativa, qualificata dalla decisione come generica e specifica. La Cassazione precisa pertanto che da tale situazione non deriva un diritto del figlio a detenere l’immobile precedentemente attribuito alla madre.
Figlio maggiorenne con handicap grave: cosa prevede l’art. 337-septies c.c.
La pronuncia affronta espressamente anche la situazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave.
L’art. 337-septies, secondo comma, c.c. prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste a tutela dei figli minori.
Ma questo, chiarisce la Cassazione, non significa che l’assegnazione della casa familiare possa essere effettuata direttamente a favore del figlio.
Anche in questa situazione, il titolare del diritto di godimento resta il genitore che convive con il figlio e che assume l’impegno di cura e assistenza.
La Corte formula quindi un principio particolarmente rilevante: anche nel caso di figlio maggiorenne con disabilità grave giudizialmente accertata, la richiesta di assegnazione della casa per abitarvi con il figlio spetta esclusivamente al genitore convivente e non al figlio stesso.
La disabilità grave deve essere accertata
L’ordinanza contiene un’ulteriore precisazione da non trascurare. Nel valutare l’applicabilità della disciplina prevista per i figli maggiorenni portatori di handicap grave, la Corte richiama l’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Nel caso concreto, la condizione di handicap grave non era stata riconosciuta in altra sede processuale, poiché non ne erano stati ritenuti sussistenti i presupposti di gravità.
La Cassazione distingue quindi la generica condizione di disabilità dalla specifica situazione di handicap grave rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 337-septies c.c.
Figlio disabile maggiorenne e diritto di abitazione in assenza dell’assegnatario
Il figlio maggiorenne può essere assegnatario della casa familiare?
Secondo la Cassazione n. 24382/2026, no. L’assegnazione prevista dall’art. 337-sexies c.c. è attribuita al genitore convivente nell’interesse della prole e non costituisce un autonomo diritto del figlio.
Se il genitore assegnatario lascia la casa, il figlio può continuare ad abitarvi?
La sola precedente assegnazione al genitore non attribuisce al figlio un autonomo titolo per continuare a godere dell’immobile una volta cessata la convivenza con il genitore assegnatario.
La regola cambia per un figlio maggiorenne con handicap grave?
No quanto alla titolarità dell’assegnazione. Secondo la Cassazione, anche nell’ipotesi contemplata dall’art. 337-septies, comma 2, c.c., l’assegnazione è effettuata al genitore convivente con il figlio, non direttamente al figlio maggiorenne.
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730 con diniego del sostituto: come avere il rimborso
Il diniego del sostituto d’imposta può bloccare il conguaglio del modello 730, ma il contribuente può intervenire. La recente guida dell’Agenzia delle Entrate indica:
- cosa fare,
- quali sono le alternative disponibili
- la data da tenere a mente: il 10 novembre 2026.
Chi ha presentato il 730 precompilato 2026 potrebbe ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al diniego del sostituto d’imposta a effettuare il conguaglio.
È una situazione che può verificarsi, ad esempio, quando nel modello è stato indicato un sostituto diverso da quello corretto oppure quando, dopo l'invio della dichiarazione, il contribuente ha cambiato o cessato il rapporto di lavoro.
La dichiarazione resta validamente presentata, ma viene meno il soggetto chiamato a effettuare le operazioni di conguaglio, cioè a trattenere le somme dovute oppure a riconoscere il rimborso spettante.
La guida “La dichiarazione precompilata 2026”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, spiega come intervenire. La soluzione passa, nei casi previsti, dal 730 integrativo di tipo 2.
Diniego del sostituto nel 730: come arriva l’avviso
Quando il sostituto d'imposta comunica il diniego, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente attraverso due canali.
Viene inviata un'e-mail all'indirizzo indicato nella dichiarazione, con l'invito ad accedere all'ultima dichiarazione presentata per consultare le comunicazioni disponibili.
Contemporaneamente, la segnalazione viene visualizzata anche tra i messaggi presenti nella prima pagina dell'area riservata dedicata alla dichiarazione precompilata.
La comunicazione non modifica automaticamente il 730: è il contribuente che deve intervenire per correggere la situazione.
Cosa fare se il sostituto d’imposta rifiuta il 730
Se l'unico problema riguarda il sostituto d'imposta, la guida indica la possibilità di presentare un 730 integrativo di tipo 2.
Le possibilità sono due.
Se il contribuente ha un nuovo sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, può indicarlo nel modello integrativo. Sarà quindi il nuovo sostituto a occuparsi delle trattenute o del rimborso.
Se invece il contribuente non ha più un sostituto d'imposta, può selezionare l'opzione “nessun sostituto”.
In quest'ultimo caso cambia anche la gestione delle somme risultanti dalla dichiarazione: se emerge un credito, il rimborso viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate; se invece emerge un debito, il contribuente deve provvedere al pagamento tramite modello F24.
730 integrativo di tipo 2: chi può presentarlo online
C'è un'altra distinzione importante, il contribuente che aveva presentato direttamente il 730 originario può trasmettere autonomamente il 730 integrativo di tipo 2 tramite l'applicazione web della dichiarazione precompilata.
Chi invece aveva presentato il modello tramite un CAF o un professionista abilitato deve rivolgersi allo stesso intermediario, portando con sé la comunicazione di diniego e i dati del sostituto corretto.
La procedura riguarda però il caso in cui sia necessario intervenire esclusivamente sull'indicazione del sostituto.
Se ci sono altri errori nel 730 cambia la procedura
La situazione è diversa quando, oltre al sostituto d'imposta, il contribuente deve correggere o completare altri dati della dichiarazione.
In questo caso non è possibile risolvere tutto attraverso il 730 integrativo di tipo 2.
Occorre utilizzare il modello Redditi, a seconda dei casi aggiuntivo, correttivo o integrativo.
Un passaggio da valutare con attenzione soprattutto quando dalla dichiarazione emerge un credito: con il modello Redditi, infatti, il credito deve essere espressamente richiesto a rimborso; in caso contrario resta indicato come credito utilizzabile in compensazione.
La data da ricordare: 10 novembre 2026
Il punto centrale per chi riceve un diniego riguarda i tempi. Secondo la guida dell'Agenzia delle Entrate, il 730 integrativo di tipo 2 può essere presentato online tramite l'applicazione della precompilata fino al 10 novembre 2026.
Entro questa data il contribuente può quindi intervenire sul sostituto, indicando quello corretto oppure scegliendo la modalità senza sostituto.
Dopo il 10 novembre 2026 questa possibilità non è più disponibile attraverso il canale semplificato del 730.
Resta la possibilità di utilizzare il modello Redditi integrativo, per il quale il termine indicato arriva fino al 31 dicembre 2031.
Cosa controllare se arriva l’e-mail dell’Agenzia delle Entrate
L'e-mail inviata dall'Agenzia assume quindi particolare importanza perché segnala la presenza di una comunicazione relativa alla dichiarazione.
Chi riceve l'avviso dovrebbe accedere alla propria area riservata e verificare l'ultima dichiarazione presentata, così da capire se il sostituto abbia comunicato il diniego.
Se il problema riguarda esclusivamente il sostituto, intervenire entro il 10 novembre 2026 permette di restare nell'ambito del modello 730 e, in presenza dei requisiti, di indicare un nuovo sostituto oppure scegliere la modalità senza sostituto.
Ignorare la comunicazione, invece, può comportare la perdita della possibilità di utilizzare il 730 integrativo di tipo 2 e rendere necessario il successivo ricorso al modello Redditi.
In sintesi: il diniego del sostituto non comporta la perdita automatica del credito risultante dal 730. È però necessario verificare tempestivamente la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e utilizzare lo strumento previsto in funzione della propria situazione, tenendo presente la scadenza del 10 novembre 2026 per il 730 integrativo di tipo 2 online.