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Invio Intrastat, cambia tutto: dal 14 ottobre si passa a Intr@web
Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.
Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.
Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027
Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:
- il pacchetto Intr@web versione 27000
- “Intra Online”.
Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.
Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.
La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.
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Bandi brevetti, marchi e disegni 2026: fissate le regole
Pubblicato in GU n 200 del 29 agosto il Decreto 28 luglio del MIMIT con le regole per quest'anno per i bandi autunnali ormai noti con il nome di:
- Brevetti +
- Disegni +
- Marchi +
finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.
In particolare per l'annualita' 2026, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ saranno adottati dalla competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e quindi entro il mese di settembre.
Lo stesso decreto all'articolo 2 ha previsto che gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2026 ammontano a:
- euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+,
- euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+
- euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
Ricordiamo che in liena generale:
- la misura Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della competitività delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici connessi alla valorizzazione economica dei brevetti in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la misura sarà gestita da Invitalia che svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni; - la misura Disegni+ ha come obiettivo la valorizzazione dei disegni e dei modelli delle PMI attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale. La misura sarà gestita da Unioncamere per conto del Ministero;
- la misura Marchi+ intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Si attendono i bandi 2026 per verificare se ci saranno lievi differenze con i bandi precedenti
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Affitti brevi, stretta UE in arrivo: quando Comuni e Regioni potranno limitarli
La bozza dell’Affordable Housing Act introduce una definizione europea delle aree sotto stress abitativo e apre alla possibilità per autorità nazionali, regionali e locali di limitare gli affitti brevi e, a determinate condizioni, anche l’acquisto o l’utilizzo di immobili non destinati ad abitazione principale.
Nessun divieto automatico in tutta Europa: le restrizioni dovranno essere motivate, proporzionate e circoscritte alle zone realmente in difficoltà.
Una nuova cornice europea potrebbe cambiare profondamente le regole sugli affitti brevi nelle città e nelle località dove il mercato della casa è sotto maggiore pressione.
La Commissione europea sta lavorando all’Affordable Housing Act, il nuovo intervento UE sulla crisi abitativa.
La bozza di regolamento che circola in queste ore introduce per la prima volta criteri comuni per individuare le cosiddette “aree sotto stress abitativo” e stabilisce a quali condizioni le autorità pubbliche potranno adottare misure restrittive.
Il punto centrale è che non sarà Bruxelles a vietare direttamente gli affitti brevi e non viene previsto un limite uniforme valido in tutta l’Unione europea.
Il regolamento creerebbe invece una cornice giuridica comune entro la quale Stati, Regioni e Comuni competenti potranno intervenire, anche in maniera incisiva, quando dimostrino che in una determinata zona esiste una situazione di stress abitativo e che gli affitti brevi o determinati utilizzi degli immobili contribuiscono al problema.
La bozza è però ancora un testo provvisorio. La stessa Commissione, nella pagina dedicata all’Affordable Housing Act, indica al momento che contenuto e perimetro dell’iniziativa sono ancora in fase di definizione.
Affitti brevi, cosa prevede la bozza del nuovo regolamento UE
La novità più rilevante è contenuta nell’articolo 5 della bozza.
Il testo stabilisce che un’autorità competente può adottare misure che restringano l’accesso o la prestazione di servizi di locazione breve in immobili residenziali diversi dall’abitazione principale dell’host.
La definizione di autorità competente è volutamente ampia: l’articolo 4 comprende infatti autorità nazionali, regionali o locali alle quali l’ordinamento dello Stato membro attribuisca il potere di applicare queste disposizioni.
Per l’Italia significa che il futuro regolamento potrebbe offrire una cornice europea anche a provvedimenti adottati, secondo le rispettive competenze, non solo dallo Stato ma anche dalle amministrazioni territoriali.
Non si tratta, però, di un’autorizzazione generalizzata a bloccare le locazioni turistiche.
Per utilizzare questi poteri dovrà essere rispettata una serie precisa di condizioni previste dagli articoli da 6 a 10 della bozza.
Quando una zona diventa “area sotto stress abitativo”
La vera chiave del nuovo sistema è l’articolo 6, che stabilisce come individuare le aree sotto stress abitativo.
Il primo indicatore è il cosiddetto price-to-income ratio, cioè il rapporto tra:
prezzo medio di transazione di un’abitazione nell’area / reddito disponibile mediano della popolazione della stessa area.
Secondo la versione della bozza attualmente disponibile, questo rapporto deve essere pari o superiore a 8.
In altre parole, il prezzo medio di acquisto di un’abitazione deve essere almeno otto volte il reddito disponibile mediano.
Ma la soglia di 8, da sola, non basta.
Il rapporto tra prezzi immobiliari e redditi deve anche essere aumentato nei dieci anni precedenti.
Infine, deve risultare improbabile che la situazione di stress abitativo possa attenuarsi nei tre anni successivi, sulla base dell’analisi di tre fattori: andamento della popolazione, offerta di abitazioni e domanda di abitazioni.
Le valutazioni dovranno poggiare su dati oggettivi, trasparenti e verificabili. La bozza consente espressamente di utilizzare, quando opportuno, anche le informazioni raccolte attraverso il Regolamento UE 2024/1028 sugli affitti brevi.
La soglia di 8, inoltre, non sarebbe necessariamente immutabile: l'articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di modificarla in futuro mediante atti delegati quando sviluppi oggettivi, documentati statisticamente, lo giustifichino.
Non potrà essere dichiarata sotto stress un’intera città senza necessità
Un altro elemento importante è contenuto nell’articolo 7.
La zona sottoposta alle restrizioni deve essere circoscritta a quanto effettivamente necessario per proteggere disponibilità e accessibilità economica delle abitazioni.
La bozza consente di individuare come area sotto stress, ad esempio, un quartiere, un Comune, un’area metropolitana, un’area urbana funzionale, un’agglomerazione o anche soltanto una parte di queste zone.
Questo significa che le limitazioni non dovrebbero poter essere estese automaticamente a territori molto ampi quando il problema riguarda soltanto specifiche aree.
Il principio seguito dal testo è quello della territorialità e della proporzionalità dell’intervento.
Comuni e Regioni potranno vietare gli affitti brevi?
La bozza non contiene una norma che dica semplicemente che “i Comuni possono vietare gli affitti brevi”.
L’articolo 5 utilizza una formulazione più ampia e tecnicamente diversa: consente alle autorità competenti di adottare misure restrittive sull’accesso o sulla prestazione dei servizi di locazione breve negli immobili residenziali diversi dalla residenza principale dell’host.
Nei considerando vengono richiamati diversi tipi di interventi già utilizzati o valutati nei Paesi europei: requisiti relativi alla residenza principale, regole sull’uso degli immobili, autorizzazioni e registrazioni, nonché limitazioni quantitative o territoriali sull’uso non principale delle abitazioni e sulle locazioni brevi.
La norma potrebbe quindi offrire una base europea per misure molto diverse tra loro.
Il punto essenziale è però che ogni restrizione dovrà superare i test previsti dal regolamento. Non basterà dichiarare genericamente che gli affitti turistici sono troppi.
Stress abitativo e limitazione affitti brevi
L’articolo 9 introduce un requisito particolarmente importante.
Per adottare una misura contro gli affitti brevi, l’autorità dovrà essere in grado di dimostrare che, nell’area interessata, la loro presenza ha prodotto un effetto negativo sulla disponibilità o sull’accessibilità economica delle abitazioni per almeno i tre anni precedenti all’adozione della misura.
È quindi previsto un vero onere probatorio.
Non sarà sufficiente una scelta esclusivamente politica: serviranno dati che colleghino il fenomeno delle locazioni brevi alla pressione sul mercato abitativo locale.
A questo si aggiunge il principio di proporzionalità dell’articolo 10.
La misura non dovrà andare oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo e l’autorità dovrà valutare se esista una soluzione meno restrittiva capace di produrre risultati equivalenti.
Per gli affitti brevi, inoltre, gli interventi dovranno essere calibrati sulle forme di attività che, per dimensione, frequenza o carattere commerciale, risultano maggiormente idonee a sottrarre abitazioni alla locazione residenziale di lungo periodo.
È un passaggio rilevante perché evidenzia che il regolamento punta soprattutto sulle attività che incidono stabilmente sullo stock abitativo, più che sulla locazione occasionale.
La casa principale dell’host è esclusa dalle restrizioni, nella bozza c’è una tutela molto netta che merita particolare attenzione.
L’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che le autorità competenti non possono imporre, sulla base di questo regolamento, restrizioni alle locazioni brevi effettuate dall’host nella propria residenza principale.
Anche i considerando spiegano la ratio della scelta: secondo il testo, affittare temporaneamente l'abitazione principale in genere non sottrae stabilmente una casa al mercato residenziale di lungo periodo e va quindi distinto dall'utilizzo turistico di immobili che non costituiscono la residenza principale del proprietario.
È una distinzione importante per proprietari e gestori.
La stretta delineata dalla bozza riguarda quindi soprattutto seconde case e immobili utilizzati in maniera strutturale per affitti brevi, mentre viene prevista una salvaguardia minima per chi affitta la propria abitazione principale.
Non solo affitti brevi: possibili limiti anche su acquisto e utilizzo degli immobili Il secondo fronte aperto dalla proposta è ancora più delicato.
L’articolo 5 prevede che le autorità competenti possano adottare anche misure che restringono l’acquisto o l’utilizzo di terreni e immobili residenziali non acquistati o utilizzati come abitazione principale, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia occupato dal proprietario o da un'altra persona.
È opportuno, però, evitare di tradurre automaticamente questa disposizione come un generico “blocco delle vendite delle seconde case”.
Il testo parla tecnicamente di restrizioni all’acquisizione o all’utilizzo e richiede sempre il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
I considerando sono ancora più espliciti: quando una misura riguarda acquisto o utilizzo di immobili, le autorità dovrebbero valutare, quando appropriato, soluzioni meno restrittive rispetto a un divieto assoluto, come limiti quantitativi, salvaguardie per situazioni già esistenti, eccezioni per evitare conseguenze eccessivamente gravose o incentivi fiscali.
Attenzione, cosa cambia adesso per proprietari e affitti brevi in Italia, per il momento non cambia nulla automaticamente.
Il documento che sta circolando è ancora una bozza di proposta di regolamento.
Lo conferma anche materialmente il testo, che riporta ancora data, numero della proposta e alcune date di applicazione come campi da completare.
La proposta dovrà essere formalmente presentata dalla Commissione e affrontare l’iter legislativo europeo con Parlamento europeo e Consiglio.
Ulteriori aggiormenti sul tema saranno disponibile su questo sito man mano che le fonti istituzionali UE le renderenno accessibili
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Contributi agricoltura per prodotti DOP e IGP: occhio alla scadenza del 24 settembre
Oltre 3 milioni di euro per sostenere:
- valorizzazione,
- promozione,
- formazione e ricerca
legate ai prodotti DOP e IGP.
Il decreto ministeriale Masaf del 1 luglio, pubblicato il 24 agosto, stabilisce beneficiari, attività finanziabili, intensità degli aiuti e modalità per presentare le domande.
Nuove risorse per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP.
Il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) del 1° luglio 2026 disciplina per l’annualità 2026 la concessione dei contributi destinati alle iniziative riguardanti prodotti agricoli e altri prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, oltre alle bevande spiritose contraddistinte da indicazioni geografiche.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3.011.726,01 euro e potrà essere incrementata dal Ministero con un successivo provvedimento.
Il contributo massimo concedibile è invece di 250mila euro per ciascun beneficiario.
Chi può richiedere i contributi DOP e IGP 2026
La misura non è rivolta direttamente alla generalità delle singole aziende agricole, ma possono presentare domanda:
- i Consorzi di tutela;
- gli organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
- le associazioni temporanee costituite tra uno o più dei soggetti precedenti;
- gli enti e organismi senza scopo di lucro che abbiano tra i propri soci Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf e/o associazioni di Consorzi riconosciute dal Ministero e il cui statuto preveda espressamente la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e/o dei prodotti agroalimentari DOP e IGP.
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda, inoltre, Consorzi e relativi organismi associativi non possono contemporaneamente presentare una domanda individuale e partecipare alla richiesta di un’associazione temporanea.
Sono escluse, tra gli altri soggetti indicati dal decreto, le grandi imprese, le imprese in difficoltà — salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa europea — e i destinatari di un ordine di recupero pendente relativo ad aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Quali attività sono finanziate
Il beneficio consiste in un contributo a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per realizzare iniziative di valorizzazione, anche internazionale, e di salvaguardia delle produzioni interessate.
Le domande possono comprendere una o più delle attività previste dal decreto: organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi; pubblicazioni rivolte alla sensibilizzazione del pubblico; attività dimostrative, informazione, promozione dell’innovazione, scambi interaziendali e visite presso aziende agricole; formazione professionale, seminari, conferenze e coaching; progetti di ricerca e sviluppo, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Quanto spetta: contributi fino al 90% dei costi
La percentuale finanziabile cambia in funzione della tipologia di prodotto e dell'attività realizzat:
- per fiere, pubblicazioni e attività dimostrative, informative e di promozione dell'innovazione, l'intensità dell'aiuto arriva al 50% dei costi ammissibili per gli altri prodotti agricoli e alimentari e al 70% per i prodotti agricoli,
- per formazione professionale e progetti di ricerca e sviluppo, i limiti indicati dall'articolo 3 arrivano invece al 70%
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari e al 90% per i prodotti agricoli, fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni previste dalla disciplina europea richiamata dal decreto.
In ogni caso, il contributo effettivamente concesso non può superare 250mila euro per beneficiario.
Requisiti per presentare la domanda
I richiedenti devono dimostrare di possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti adeguati alla realizzazione e gestione delle iniziative proposte, oltre a comprovare eventuali esperienze maturate o in corso nelle attività interessate dal finanziamento.
Tra gli altri requisiti richiesti figurano il pieno e libero esercizio dei propri diritti, l'assenza delle procedure concorsuali indicate dal decreto, il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e lavoro, la regolarità contributiva attestata dal DURC, la regolarità fiscale e l'assenza di contenziosi con la Pubblica Amministrazione. Devono inoltre essere state restituite eventuali somme dovute a seguito della revoca di precedenti agevolazioni pubbliche.
Il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione devono essere attestati con un'apposita dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000. In caso di associazione temporanea, la dichiarazione deve essere presentata da ciascun componente.
Come e quando presentare domanda
La richiesta deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all'Ufficio PQA I, all'indirizzo aoo.pqa@pec.masaf.gov.it, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e quindi entro la mezzanotte del 23 settembre.
Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo utile.
Per le associazioni temporanee è necessario allegare anche un protocollo d'intesa che disciplini i rapporti tra gli associati. È ammessa la domanda anche da parte di un'associazione temporanea non ancora costituita, nel rispetto delle specifiche condizioni e degli impegni previsti dal decreto.
Come vengono assegnati i contributi
Le domande sono sottoposte a valutazione e ricevono un punteggio sulla base dei criteri riportati nell'Allegato A del decreto. Per essere ammissibile, il progetto deve ottenere almeno 30 punti, rispettando anche le soglie minime stabilite per la coerenza con le finalità della misura e per la misurabilità degli obiettivi.
Le risorse vengono quindi ripartite in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie: essere giudicati idonei, precisa infatti il decreto, non garantisce automaticamente il finanziamento se le risorse disponibili non sono sufficienti.
È infine possibile ottenere, compatibilmente con le disponibilità di cassa, un anticipo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. Le attività finanziate devono essere completate entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione, salvo l'eventuale proroga prevista nei casi indicati dal provvedimento.
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Omessa dichiarazione IMU 2026: entro il 28 settembre possibile ravvedersi
Ultime settimane per regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU relativa al 2025. I contribuenti che non hanno rispettato la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 possono ricorrere al ravvedimento operoso entro il 28 settembre 2026, beneficiando della riduzione della sanzione. Superato il termine dei 90 giorni, per l’omessa dichiarazione non sarà più possibile avvalersi del ravvedimento.
Si avvicina una scadenza importante per i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU relativa all’anno 2025. Entro il 28 settembre 2026 è ancora possibile sanare spontaneamente la violazione attraverso il ravvedimento operoso.
Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione era fissato al 30 giugno 2026. La dichiarazione IMU deve infatti essere presentata, nei casi in cui sussiste l'obbligo dichiarativo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Omessa dichiarazione IMU: perché è importante il 28 settembre
Per l’omessa presentazione della dichiarazione assume particolare rilievo il limite dei 90 giorni dalla scadenza ordinaria.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 consente infatti di beneficiare del ravvedimento per l’omessa presentazione della dichiarazione quando questa viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, inoltre, il nuovo comma 2-ter dell’art. 13, introdotto dalla riforma delle sanzioni tributarie, stabilisce espressamente che la riduzione della sanzione è esclusa in caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.
Di conseguenza, considerando che il termine ordinario per la dichiarazione IMU 2025 è scaduto il 30 giugno scorso, il 28 settembre 2026 rappresenta l’ultimo giorno utile per ricorrere al ravvedimento dell’omessa dichiarazione.
Quali sanzioni si applicano
In caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU, l’art. 1, comma 775, della Legge n. 160/2019 prevede ordinariamente una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Se, invece, l’imposta è stata regolarmente versata ma è stata omessa soltanto la dichiarazione, trova applicazione la sanzione minima prevista per l’inadempimento dichiarativo.
Il ricorso al ravvedimento consente di ridurre sensibilmente l’importo dovuto.
Per la regolarizzazione effettuata entro il 28 settembre 2026, la riduzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997 porta la sanzione a un decimo del minimo.
Pertanto, in caso di omessa dichiarazione accompagnata da omesso versamento dell’IMU, la sanzione ridotta è pari al 10% dell’imposta non versata, fermo restando il minimo previsto. Se l’IMU era stata invece correttamente versata, la regolarizzazione dell’omissione dichiarativa comporta una sanzione ridotta pari a 5 euro.
Come regolarizzare l’omissione
Il contribuente che intende beneficiare del ravvedimento deve procedere entro il termine previsto alla presentazione della dichiarazione IMU omessa e al pagamento delle somme necessarie per perfezionare la regolarizzazione.
Qualora all’omissione dichiarativa si accompagni anche un mancato o insufficiente pagamento dell’imposta, occorrerà tenere distinti i due inadempimenti. Il ravvedimento relativo all’omesso versamento segue infatti regole e riduzioni proprie rispetto a quelle applicabili alla mancata presentazione della dichiarazione.
Nel calcolo complessivo potranno quindi entrare in gioco:
- l’IMU eventualmente non versata;
- gli interessi legali maturati;
- la sanzione ridotta per il versamento omesso o tardivo;
- la sanzione ridotta relativa all’omessa dichiarazione.
Per il pagamento tramite modello F24 deve essere segnalato il ricorso al ravvedimento e devono essere utilizzati i codici tributo relativi alla specifica tipologia di immobile.
Dopo il 28 settembre niente ravvedimento per l’omessa dichiarazione
La data da segnare in calendario è quindi lunedì 28 settembre 2026.
Per le dichiarazioni IMU relative al 2025 omesse alla scadenza del 30 giugno, una regolarizzazione effettuata entro tale data permette ancora di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento.
Dal 29 settembre 2026, invece, il ritardo sarà superiore a 90 giorni e la riduzione della sanzione per ravvedimento dell’omessa dichiarazione non sarà più applicabile.
È quindi opportuno verificare tempestivamente se nel corso del 2025 siano intervenute situazioni che rendevano obbligatoria la dichiarazione IMU e, in caso di omissione, procedere alla regolarizzazione prima della scadenza.
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Bonus carburanti agricoltura: domande entro il 30 settembre, scarica il fac simile
AGEA l'autorità che gestisce il bonus gasolio agricoltura ha pubblicato le regole operative per accedere al contributo con domande entro il 30 settembre. Scarica qui le regole operative
Ricordiamo che il Decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.
Si tratta il bonus carburante per le imprese agricole entra nella fase operativa.
L’agevolazione può riconoscere un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per gasolio e benzina, utilizzati per i mezzi impiegati nelle attività agricole e per il riscaldamento delle serre. Prima dell’apertura della procedura, le imprese interessate dovrebbero quindi verificare fatture, requisiti e documentazione disponibile.
Bonus carburante agricolo 2026: perché è importante
Il contributo nasce per aiutare il comparto agricolo a sostenere l’aumento dei costi energetici e dei carburanti.
La misura riguarda l’acquisto di gasolio e benzina destinati allo svolgimento delle attività agricole.
Il credito sarà calcolato sulle spese ammissibili documentate, considerate al netto dell’IVA, entro il limite delle risorse stanziate.
La percentuale indicata è fino al 20%: l’importo effettivamente riconosciuto potrebbe quindi dipendere anche dal numero delle richieste ammesse e dalle disponibilità finanziarie della misura.
Chi potrà richiedere il credito d’imposta
Potranno accedere all’agevolazione gli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, che:
- possiedono un’azienda situata in Italia;
- svolgono un livello minimo di attività agricola;
- rispettano i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della Politica agricola comune;
- dispongono delle fatture relative agli acquisti di carburante agevolabili.
La gestione della misura è affidata ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ha pubblicato il fac simile per la domanda e il decreto con il via alle richieste entro il 30 settembre.
Di seguito tutto il necessario per accedere alla agevolazione.
Quali spese possono rientrare nel bonus
Il credito riguarda il carburante acquistato per:
- alimentare trattori e altri mezzi utilizzati nell’attività agricola;
- eseguire lavorazioni nei campi;
- sostenere le attività produttive dell’azienda;
- riscaldare le serre.
Le spese dovranno essere comprovate da fatture d’acquisto regolarmente emesse. È quindi consigliabile separare fin da subito i documenti relativi ai carburanti agricoli da quelli riguardanti consumi personali o attività non ammesse.
La notizia originaria indica come periodo agevolato i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Tuttavia, alcune ricostruzioni normative relative specificamente al comparto agricolo fanno riferimento al solo mese di marzo. Il dato dovrà essere confermato dal testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle istruzioni AGEA.
Bonus gasolio agricoltura: domande entro il 30 settembre, ecco il necessario
AGEA ha pubblicato tutte le regole per le domande del bonus gasolio agricoltura.
In particolare, gli interessati potranno presentare la domanda (scarica qui il fac simile) entro il 30 settembre procedento come segue.
Gli interessati per prepararsi devono:
- raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
- verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
- calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
- controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
- verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
- seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.
Scarica qui tutte le regole e presenta la domanda
FAQ sul bonus carburante agricoltura 2026
A quanto ammonta il bonus carburante agricolo?
Il contributo consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.
La domanda può già essere presentata?
No. Occorre attendere che AGEA comunichi le date e attivi la piattaforma telematica per l’invio delle richieste.
Quali documenti bisogna conservare?
È necessario conservare soprattutto le fatture d’acquisto del carburante, dalle quali devono risultare data, importo e soggetti coinvolti nell’operazione.
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Intrastat omesso o tardivo, niente cumulo giuridico: cosa dice la Cassazione
La sanzione per l'omessa o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat deve essere applicata per ciascun elenco e, in presenza di più violazioni, non può essere rideterminata secondo il meccanismo del cumulo giuridico.
È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n 15524/2026 in una controversia relativa ad alcune irregolarità nella presentazione dei modelli Intra 2 per gli anni d'imposta dal 2008 al 2010.
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo decisivo il dato letterale dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 471/1997: la disposizione prevede infatti una sanzione “per ciascuno” degli elenchi interessati dalla violazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia è stata quindi cassata con rinvio.
Sanzioni Intrastat: il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia trae origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti di una società.
I verificatori avevano riscontrato irregolarità relative agli acquisti intracomunitari e, in particolare, all'indicazione di alcuni dati riguardanti i costi di trasporto addebitati in fattura.
La società aveva eseguito le variazioni ai fini fiscali, ma non aveva effettuato le corrispondenti rettifiche degli elenchi Intra. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi irrogato le sanzioni per le annualità 2008, 2009 e 2010.
In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto le ragioni della contribuente.
L'Amministrazione finanziaria aveva successivamente impugnato la decisione limitatamente alle sanzioni riguardanti l'omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, riconoscendo l'applicabilità delle sanzioni ma rideterminandone l'importo attraverso il cumulo giuridico.
Proprio quest'ultimo punto è arrivato all'esame della Cassazione.
Cumulo giuridico o materiale: la questione al centro del ricorso sull’Intrastat
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR sostenendo che, per le violazioni relative agli elenchi Intrastat, non fosse possibile applicare il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del d.lgs. 472/1997.
Secondo l'Amministrazione, la disciplina specifica delle violazioni Intrastat impone invece di considerare autonomamente ciascun elenco omesso o irregolarmente presentato.
La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Il punto decisivo è rappresentato dalla formulazione dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 471/1997 presa in considerazione nel giudizio.
La disposizione stabilisce, per l'omessa presentazione degli elenchi previsti dall'art. 50, comma 6, del d.l. 331/1993, oppure per la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, una sanzione riferita a ciascun elenco.
Per la Corte il dato letterale della disposizione è chiaro: l'espressione “per ciascuno di essi” indica che la sanzione deve essere riferita individualmente agli elenchi interessati dalle violazioni.
Nel caso esaminato non ricorrevano, secondo quanto riportato nell'ordinanza, né l'ipotesi della presentazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio, alla quale la norma collega una riduzione della sanzione, né quella dell'integrazione o correzione dei dati mancanti o inesatti che consente, nelle condizioni previste dalla disposizione, di evitare la sanzione.
Da qui la conclusione della Cassazione: era corretto il calcolo effettuato dall'Ufficio secondo il cumulo materiale, senza applicare il principio del cumulo giuridico utilizzato invece dal giudice regionale.
La decisione della CTR è stata pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il riesame dell'appello dell'Amministrazione finanziaria e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Violazioni formali e meramente formali: la Cassazione ribadisce la distinzione
L'ordinanza contiene anche un passaggio significativo sulla distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali.
Secondo il principio richiamato dalla Corte, sono sostanziali le violazioni che incidono sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento.
Sono invece formali quelle che, pur senza incidere direttamente su tali elementi, possono pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Diverso è il caso delle violazioni meramente formali: queste non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento e, contemporaneamente, non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo. Solo queste ultime, ricorda la Cassazione, non sono punibili per la loro inoffensività.
La valutazione deve essere effettuata considerando l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'attività di controllo.
Nel procedimento in esame, tuttavia, la natura formale e sanzionabile delle violazioni era ormai acquisita: la società non aveva impugnato la relativa statuizione ed era rimasta intimata nel giudizio di Cassazione.
Il punto sottoposto alla Suprema Corte riguardava quindi essenzialmente le modalità di calcolo delle sanzioni.
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Sponsorizzazioni Asd sono spese pubblicitarie deducibili: regole della Cassazione
La Cassazione con l'ordinanza n 21643/2026 ha stabilito che le sponsorizzazioni alle Associazioni sportive dilettantistiche sono spese pubblicitarie con presunzione legale assoluta se rispettano specifici requisiti, garantendo la piena deducibilità fino a 200.000 euro
Vediamo i fatti di causa e maggiori dettagli sulla pronuncia.
Spese pubblicitarie con presunzione legale assoluta e non di rappresentanza per le SSD e ASD
Con l'Ordinanza in oggetto è stato stabilito che le sponsorizzazioni alle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) sono spese pubblicitarie assistite da presunzione legale assoluta circa la loro natura non di rappresentanza.
In particolare, le Entrate avevano riqualificato i costi sostenuti per la sponsorizzazione di una Asd da spese di pubblicità a spese di rappresentanza ex articolo 108, comma 2, del Tuir n. 917/1986, riconoscendone solo la parziale deducibilità.
Le Corti tributarie di merito hanno escluso la correttezza di una simile riqualificazione, ma hanno confermato la parziale indeducibilità sul presupposto della scarsa effettività/antieconomicità delle prestazioni.
La società ricorrendo in Cassazione rilevava:
- la mancata considerazione della documentazione sull’effettività delle prestazioni
- la contestazione dell’eccessiva onerosità e della sovrafatturazione e pertanto la congruità del costo.
Il ricorso è stato accolto, la Cassazione ha stabilito che le spese di sponsorizzazione a favore di Asd e Ssd sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza ex articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002, se:
- il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica;
- è rispettato il limite di 200.000 euro;
- la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine/prodotti dello sponsor;
- l’associazione svolge una specifica attività promozionale.
Ricorrendo tali requisiti non vi è la possibilità di riqualificare il costo come rappresentanza né di giudizi di antieconomicità. La Corte ribadisce la distinzione tra le due tipologie:
- spese di rappresentanza sono quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa (art. 74, comma 2, ora art. 108, comma 2, del TUIR n 917/1986);
- spese di pubblicità/sponsorizzazione sono quelle sostenute per pubblicizzare prodotti, marchi e servizi o l’attività svolta, con finalità diretta di promozione commerciale.
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Comando di personale: chiarimento sull’IVA sui rimborsi
L'Agenzia delle Entrate estende al comando di personale i principi sul distacco: le somme rimborsate dalla struttura commissariale sono corrispettivo IVA.
Il comando di personale, anche quando le somme corrisposte coprono soltanto il costo della retribuzione, non sfugge più all'IVA.
Con la risposta a interpello n. 142 del 13 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i principi elaborati per il distacco e il prestito di personale, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE si estendono anche all'istituto del comando, nonostante le differenze giuridiche che lo distinguono dal distacco.
Il caso: il personale comandato presso una struttura commissariale
Il quesito è stato posto da un Commissario di Governo, istituito per l'attuazione di specifici interventi e privo di personale di ruolo proprio.
Per svolgere le proprie funzioni, la struttura commissariale utilizza esclusivamente personale proveniente da altre amministrazioni ed enti, tra cui una società di capitali (nell'interpello denominata “ALFA”), posto in posizione di comando a tempo pieno o parziale.
Dall'istruttoria è emerso che la società ALFA continua a corrispondere al proprio dipendente comandato sia la retribuzione principale sia quella accessoria, restando titolare del rapporto di lavoro per tutta la durata del comando.
Il costo complessivo, tuttavia, è per intero a carico della struttura commissariale, che lo rimborsa integralmente alla società.
La tesi del contribuente: comando diverso da distacco
Il Commissario istante ha sostenuto che le somme rimborsate dovessero restare escluse da IVA ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972, valorizzando una distinzione tra comando e distacco/prestito di personale.
Secondo questa impostazione, il legislatore, nel riformare il regime IVA con l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 131 del 2024, avrebbe utilizzato deliberatamente i termini “distacco” e “prestito”, senza mai richiamare il “comando”: nel distacco il sinallagma si realizzerebbe con il pagamento delle retribuzioni da parte dell'amministrazione distaccante nell'interesse dell'ente distaccante, mentre nel comando il personale opera nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatore, che ne sostiene interamente il costo, senza che si configuri alcuna prestazione di servizi rilevante ai sensi dell'articolo 3 del decreto IVA.
A supporto, il Commissario ha richiamato anche la circolare n. 5/E del 2025, che elenca distacco, prestito e altre forme di messa a disposizione del personale (come codatorialità e avvalimento) senza menzionare il comando.
Comando e distacco di personale: norme per l’esclusione all’imponibilità IVA
L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 prevedeva l'esclusione da IVA per i prestiti o distacchi di personale a fronte del mero rimborso del relativo costo, senza alcun margine di ricarico.
Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 16-ter del d.l. n. 131 del 2024 (convertito dalla legge n. 166/2024), in attuazione della sentenza della CGUE dell'11 marzo 2020, causa C-94/19.
La circolare n. 5/E del 2025 ha chiarito che, per effetto dell'abrogazione, anche le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate a fronte del semplice rimborso del costo diventano prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, purché ricorrano i normali presupposti previsti dalla disciplina IVA, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
L'Agenzia richiama l'articolo 1 del decreto IVA, secondo cui l'imposta si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, individuando i tre presupposti impositivi: soggettivo, oggettivo e territoriale.
Presupposto
Riscontro nel caso esaminato
Soggettivo
La società ALFA, datore di lavoro del dipendente comandato, è comunque soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto IVA
Oggettivo
Le somme rimborsate dal Commissario costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizi ex articolo 3 del decreto IVA
Territoriale
Dato per assunto nel caso di specie
Sul presupposto oggettivo, l'Agenzia richiama espressamente i principi della sentenza UE: il nesso diretto tra la messa a disposizione del personale e il pagamento sussiste quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, a prescindere dall'ammontare della somma corrisposta e anche in assenza di un margine di lucro per chi presta il personale. L'intero importo, comprensivo dell'eventuale quota di mero rimborso dei costi, costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto IVA.
L'Agenzia respinge la tesi del contribuente: la circostanza che il personale comandato presti servizio nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatore, e non della società di appartenenza, è qualificata come una “peculiarità” del comando che non impedisce di ricondurre l'istituto, sotto il profilo fiscale, ai medesimi principi elaborati per il distacco e il prestito di personale.
La prestazione onerosa si configura nel fatto stesso che la società consente l'utilizzo del proprio personale, percependo un corrispettivo pari al costo delle retribuzioni corrisposte.
In conclusione, le somme dovute dal Commissario a titolo di rimborso delle retribuzioni principali e accessorie sostenute dalla società, con riferimento agli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, costituiscono corrispettivo da assoggettare a IVA per la messa a disposizione del personale comandato.