• Dichiarazione 730

    730/2026, scadenza il 30 settembre: tutte le novità da controllare prima dell’invio

    Il modello 730/2026 va trasmesso entro il 30 settembre: dalle nuove detrazioni per familiari e spese alla stretta per i redditi oltre 75mila euro, fino ai nuovi dati presenti nella precompilata. Ecco cosa è cambiato quest’anno e cosa verificare prima dell’invio

    Si avvicina la scadenza del modello 730/2026. Per lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti che possono utilizzare la dichiarazione semplificata, il termine da segnare sul calendario è mercoledì 30 settembre 2026.

    La stagione dichiarativa di quest’anno porta con sé numerose novità, legate soprattutto alle modifiche fiscali entrate in vigore dal periodo d’imposta 2025. Rispetto alle regole illustrate con l’approvazione del modello a febbraio e con l’aggiornamento delle istruzioni del 13 aprile, l’avvio della dichiarazione precompilata ha inoltre permesso di definire alcune ulteriori novità operative.

    L’Agenzia delle Entrate conferma che il 730 precompilato è disponibile dal 30 aprile, mentre dal 14 maggio è possibile accettarlo, modificarlo e trasmetterlo. L’ultimo giorno per l’invio è il 30 settembre 2026.

    730/2026: le principali novità su redditi e detrazioni

    Il modello 730/2026 riguarda i redditi percepiti nel 2025 e recepisce le modifiche fiscali entrate in vigore proprio dallo scorso anno.

    Tra le novità più importanti resta la conferma della struttura dell’IRPEF a tre scaglioni e la rimodulazione della detrazione per i redditi di lavoro dipendente: per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro la detrazione passa da 1.880 a 1.955 euro.

    Cambiano anche le regole per i familiari a carico. La detrazione per i figli è riconosciuta, in linea generale, per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, mentre continua a spettare oltre i 30 anni in presenza di disabilità secondo i requisiti previsti dalla normativa. Per gli altri familiari, invece, la detrazione viene circoscritta essenzialmente agli ascendenti conviventi.

    Il modello recepisce inoltre le nuove misure per il lavoro dipendente: la somma che non concorre alla formazione del reddito per i titolari di redditi fino a 20.000 euro e l’ulteriore detrazione prevista per i redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro.

    Tra le altre novità già inserite nel modello figurano l’aumento a 5.000 euro del limite agevolabile, nelle condizioni previste dalla norma, per alcune somme distribuite ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili, le nuove regole fiscali per le mance nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione e l’esenzione, entro determinati limiti, delle somme corrisposte ad alcuni lavoratori assunti nel 2025 per canoni di locazione e spese relative all’abitazione.

    Detrazioni sopra 75mila euro: il nuovo limite viene calcolato dalla precompilata

    Una delle novità che può incidere maggiormente sul risultato della dichiarazione riguarda i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

    Dal periodo d’imposta 2025 è infatti previsto un limite complessivo alle spese che possono beneficiare delle detrazioni, determinato tenendo conto del reddito e della presenza di figli fiscalmente a carico.

    L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nella dichiarazione precompilata, una volta inseriti gli oneri detraibili, è la procedura di liquidazione a calcolare automaticamente il limite complessivo di spesa detraibile, evitando al contribuente di dover effettuare manualmente il calcolo.

    Si tratta quindi di uno dei punti da controllare con particolare attenzione prima dell’invio, soprattutto per chi sostiene importi elevati per spese sanitarie, immobili, istruzione o altri oneri agevolabili.

    Scuola, casa e Superbonus: cosa cambia nelle detrazioni

    Il 730/2026 porta novità anche sul fronte delle spese.

    Per le spese scolastiche, dal 2025 il limite massimo sul quale calcolare la detrazione sale a 1.000 euro per ciascun alunno o studente.

    Cambiano inoltre le percentuali delle agevolazioni per gli interventi sugli immobili. Per le spese sostenute nel 2025 relative al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica e agli interventi antisismici, la detrazione ordinaria è pari al 36%. La percentuale sale al 50% quando ricorrono le condizioni previste per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del proprietario o titolare di un diritto reale di godimento.

    Per le spese rientranti nel Superbonus sostenute nel 2025, salvo le specifiche eccezioni previste dalla disciplina, la percentuale è invece scesa al 65%.

    Sale inoltre a 1.100 euro la detrazione forfetaria riconosciuta alle persone non vedenti per le spese di mantenimento dei cani guida.

    Cripto-attività e rivalutazione di terreni e partecipazioni

    Nel 730/2026 trovano spazio anche le modifiche relative alle cripto-attività.

    Per il periodo d’imposta 2025 viene meno la precedente soglia di esenzione di 2.000 euro prevista per plusvalenze e altri proventi derivanti dalle cripto-attività. Il modello recepisce inoltre la possibilità, nei casi previsti dalla normativa, di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025.

    Diventa inoltre strutturale la possibilità di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, con l’imposta sostitutiva prevista dal 2025 nella misura del 18%.

    Le novità arrivate con la precompilata 2026

    Rispetto alle informazioni disponibili al momento dell’approvazione del modello, l’apertura della dichiarazione precompilata ha consentito all’Agenzia delle Entrate di dettagliare altri elementi utili al contribuente.

    Nella precompilata 2026 entrano infatti nuovi dati: il contributo riconosciuto per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, che non può essere cumulato con le agevolazioni fiscali indicate dall’Agenzia per la medesima spesa, e i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in eccesso da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nell’ambito dei contratti diversi dal servizio di Scambio sul Posto.

    Per i contribuenti IVA che utilizzano il regime di vantaggio o il regime forfetario, vengono inoltre messe a disposizione ulteriori informazioni relative ai contributi previdenziali per l’impresa artigiana o commerciale comunicati dall’INPS. L’Agenzia precisa comunque che i dati devono essere verificati dal contribuente e utilizzati correttamente nei quadri interessati della dichiarazione.

    Cambia anche la gestione della dichiarazione presentata per una persona deceduta: dal 2026 il servizio web per la gestione delle autorizzazioni dell’erede è utilizzabile anche dalla persona di fiducia dell’erede, purché preventivamente abilitata secondo le modalità previste dall’Agenzia.

    730/2026, aggiornati anche i controlli telematici

    Dopo l’avvio della stagione dichiarativa è arrivato anche un aggiornamento tecnico.

    L’11 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.1.0 del modulo di controllo delle dichiarazioni 730/2026.

    L'intervento ha riguardato, in particolare, il controllo dell’addizionale regionale del Piemonte per i contribuenti con più di tre figli a carico in presenza di un figlio nato nel 2025 e il controllo del calcolo delle detrazioni in presenza del codice 99 nei righi da E8 a E10.

    Non si tratta di una nuova riforma del modello, ma di un aggiornamento importante soprattutto per CAF, professionisti e intermediari che gestiscono la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

    La scadenza da ricordare è il 30 settembre 2026

    A questo punto della campagna dichiarativa, la data centrale è quindi il 30 settembre 2026, ultimo giorno utile per presentare il modello 730.

    Chi utilizza la precompilata può ancora accedere alla propria dichiarazione, controllare i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, integrare o modificare le informazioni e procedere all’invio.

    Dopo la presentazione restano comunque alcune possibilità di correzione. Il calendario ufficiale dell’Agenzia indica il 26 ottobre 2026 come ultimo giorno per presentare, tramite CAF o professionista abilitato, il 730 integrativo quando la correzione determina un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. Entro il 2 novembre 2026 è invece possibile, nei casi previsti, ricorrere al modello Redditi correttivo o aggiuntivo.

    Prima dell’invio conviene quindi verificare con attenzione non soltanto redditi e Certificazioni Uniche, ma anche familiari a carico, spese detraibili, interventi sugli immobili e tutti i nuovi dati caricati nella precompilata. Il 730/2026, infatti, è il primo modello che rende operative in dichiarazione molte delle modifiche fiscali entrate in vigore dal 2025.

     

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    Rendita catastale immobili gruppo D: come si calcola e quando si può contestare

    Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, come quelli censiti nel gruppo catastale D, la rendita catastale deve essere determinata attraverso una stima diretta riferita alla singola unità immobiliare

    La valutazione può seguire criteri differenti, scelti in funzione delle caratteristiche concrete del bene, senza che esista una gerarchia rigida tra i diversi metodi.

    A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24790, depositata il 26 agosto 2026, intervenuta su una controversia relativa alla rettifica della rendita catastale di alcuni immobili classificati in categoria D/8. 

    La pronuncia assume particolare rilievo anche sul piano del contenzioso: il contribuente che intende contestare la stima effettuata dall'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a proporre una valutazione alternativa, ma deve individuare uno specifico errore nel metodo estimativo utilizzato dall'Ufficio.

    Cosa cambia per i proprietari di immobili speciali

    L'Ordinanza n. 24790/2026 conferma quindi che, per gli immobili del gruppo D, non esiste un unico criterio obbligatorio per determinare la rendita catastale.

    L'elemento decisivo è la corretta applicazione del metodo di stima rispetto alle caratteristiche concrete dell'immobile.

    Per il contribuente che intenda contestare una rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate diventa quindi essenziale non limitarsi a indicare un valore alternativo, ma dimostrare tecnicamente perché il criterio adottato dall'Ufficio risulti errato o inadeguato nel caso concreto.

    Immobili del gruppo D: la rendita catastale si determina con stima diretta

    Il punto di partenza indicato dalla Cassazione è l’articolo 10 del R.D.L. n. 652/1939, insieme agli articoli 27 e 28 del D.P.R. n. 1142/1949.

    Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita catastale viene attribuita mediante stima diretta per ogni singola unità immobiliare, anche a seguito della proposta di rendita presentata dal contribuente attraverso la procedura DOCFA.

    La stima può essere effettuata attraverso due procedimenti:

    • procedimento diretto, basato sul reddito lordo ordinariamente ricavabile dall'immobile, dal quale devono essere sottratte le spese e le eventuali perdite;
    • procedimento indiretto, fondato sul valore del capitale fondiario, determinato sulla base del valore di mercato dell'immobile oppure del relativo costo di ricostruzione

    Valore di mercato e costo di ricostruzione: nessuna gerarchia tra i metodi

    Uno degli aspetti più significativi dell'Ordinanza n. 24790/2026 riguarda il rapporto tra i diversi criteri di valutazione.

    Secondo la Suprema Corte, i metodi reddituale, di mercato e di costo sono alternativi e non sono collocati secondo un ordine gerarchico prestabilito.

     La scelta deve quindi essere effettuata tenendo conto delle condizioni specifiche e delle caratteristiche dell'immobile da valutare.

    Quando viene utilizzato il costo di ricostruzione, inoltre, la valutazione deve considerare il deprezzamento del bene connesso allo stato dell'immobile, all'obsolescenza e al suo ciclo di vita tecnico-funzionale.

    Nel principio enunciato dalla Cassazione viene inoltre richiamata l'applicazione di un coefficiente di riduzione per i cespiti edificati anteriormente al biennio 1988-1989, salvo che venga accertato uno stato ottimale di manutenzione.

    Il caso: contestata la rendita di immobili D/8

    La controversia esaminata dalla Cassazione riguardava sei avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativi a immobili classificati nella categoria catastale D/8 e destinati ad attività per il tempo libero.

    I contribuenti avevano contestato la stima dell'Ufficio, ritenendo preferibile il criterio basato sul costo di costruzione rispetto a quello fondato sul valore di mercato.

    I giudici di merito avevano però ritenuto corretta la valutazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, era stato considerato più adeguato il criterio del valore di mercato in relazione alle caratteristiche e alla collocazione degli immobili.

    Il contribuente può rettificare il DOCFA, ma deve provare l’errore nella stima

    La Cassazione riconosce un altro principio importante: il contribuente può rettificare una precedente dichiarazione catastale, anche modificando la rendita originariamente proposta.

    Questo, tuttavia, non significa che sia sufficiente presentare una nuova valutazione economica per mettere in discussione quella adottata dall'Agenzia delle Entrate.

    Per contestare efficacemente la rendita occorre indicare uno specifico vizio o errore del criterio estimativo utilizzato dall'Ufficio.

    Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, i contribuenti si erano sostanzialmente limitati a contrapporre al valore individuato dall'Amministrazione una diversa valutazione estimativa, senza dimostrare l'erroneità tecnica del metodo adottato.

    La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, ribadendo che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione economica dell'immobile.

    Come viene calcolata la rendita catastale degli immobili del gruppo D?

    Come viene calcolata la rendita catastale degli immobili del gruppo D?

    Mediante stima diretta della singola unità immobiliare, utilizzando un procedimento reddituale oppure un procedimento basato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione.

    Il costo di ricostruzione deve sempre essere utilizzato?

    No. Secondo la Cassazione, non esiste una gerarchia tra i diversi metodi di stima. Deve essere scelto quello più adeguato alle caratteristiche dell'immobile.

    Il contribuente può contestare la rendita proposta con DOCFA?

    Sì. Una precedente dichiarazione può essere rettificata, ma per contestare la valutazione dell'Ufficio occorre dimostrare uno specifico errore nel metodo di stima, non semplicemente proporre un valore diverso.

  • PRIMO PIANO

    Invio Intrastat, cambia tutto: dal 14 ottobre si passa a Intr@web

    Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.

    Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.

    Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027

    Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:

    • il pacchetto Intr@web versione 27000 
    •  “Intra Online”.

    Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.

    Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
    Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
    Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.

    Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.

    La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.

  • Agricoltura

    Bonus carburanti agricoltura: domande entro il 30 settembre, scarica il fac simile

    AGEA l'autorità che gestisce il bonus gasolio agricoltura ha pubblicato le regole operative per accedere al contributo con domande entro il 30 settembre. Scarica qui le regole operative

    Ricordiamo che il Decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.

    Si tratta il bonus carburante per le imprese agricole entra nella fase operativa. 

    L’agevolazione può riconoscere un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per gasolio e benzina, utilizzati per i mezzi impiegati nelle attività agricole e per il riscaldamento delle serre. Prima dell’apertura della procedura, le imprese interessate dovrebbero quindi verificare fatture, requisiti e documentazione disponibile.

    Bonus carburante agricolo 2026: perché è importante

    Il contributo nasce per aiutare il comparto agricolo a sostenere l’aumento dei costi energetici e dei carburanti.

    La misura riguarda l’acquisto di gasolio e benzina destinati allo svolgimento delle attività agricole

    Il credito sarà calcolato sulle spese ammissibili documentate, considerate al netto dell’IVA, entro il limite delle risorse stanziate.

    La percentuale indicata è fino al 20%: l’importo effettivamente riconosciuto potrebbe quindi dipendere anche dal numero delle richieste ammesse e dalle disponibilità finanziarie della misura.

    Chi potrà richiedere il credito d’imposta

    Potranno accedere all’agevolazione gli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, che:

    • possiedono un’azienda situata in Italia;
    • svolgono un livello minimo di attività agricola;
    • rispettano i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della Politica agricola comune;
    • dispongono delle fatture relative agli acquisti di carburante agevolabili.

    La gestione della misura è affidata ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ha pubblicato il fac simile per la domanda e il decreto con il via alle richieste entro il 30 settembre.

    Di seguito tutto il necessario per accedere alla agevolazione.

    Quali spese possono rientrare nel bonus

    Il credito riguarda il carburante acquistato per:

    • alimentare trattori e altri mezzi utilizzati nell’attività agricola;
    • eseguire lavorazioni nei campi;
    • sostenere le attività produttive dell’azienda;
    • riscaldare le serre.

    Le spese dovranno essere comprovate da fatture d’acquisto regolarmente emesse. È quindi consigliabile separare fin da subito i documenti relativi ai carburanti agricoli da quelli riguardanti consumi personali o attività non ammesse.

    La notizia originaria indica come periodo agevolato i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Tuttavia, alcune ricostruzioni normative relative specificamente al comparto agricolo fanno riferimento al solo mese di marzo. Il dato dovrà essere confermato dal testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle istruzioni AGEA.

    Bonus gasolio agricoltura: domande entro il 30 settembre, ecco il necessario

    AGEA ha pubblicato tutte le regole per le domande del bonus gasolio agricoltura.

    In particolare, gli interessati potranno presentare la domanda (scarica qui il fac simile) entro il 30 settembre procedento come segue.

    Gli interessati per prepararsi devono:

    1. raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
    2. verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
    3. calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
    4. controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
    5. verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
    6. seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.

    Scarica qui tutte le regole e presenta la domanda

    FAQ sul bonus carburante agricoltura 2026

    A quanto ammonta il bonus carburante agricolo?

    Il contributo consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.

    La domanda può già essere presentata?

    No. Occorre attendere che AGEA comunichi le date e attivi la piattaforma telematica per l’invio delle richieste.

    Quali documenti bisogna conservare?

    È necessario conservare soprattutto le fatture d’acquisto del carburante, dalle quali devono risultare data, importo e soggetti coinvolti nell’operazione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef: cosa prevede il federalismo fiscale?

    E' stato pubblicato  nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 con Disposizioni in  materia  di  tributi  regionali  e  locali   e  di  federalismo fiscale regionale 

    Tra le novità un aritcolo che impatta sull'irpef, quindi di ampia portata, vediamo i dettagli.

    Irpef: cosa prevede il federalismo fiscale?

    L'articolo 23 prevede che "All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 1,23 per cento. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino
    ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare la suddetta aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le regioni a statuto ordinario, e fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le rregioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.» 

    Di fatto e in sintesi le Regioni potranno azzerare l’addizionale, le Regioni a Statuto ordinario avranno più margine di manovra sull’addizionale regionale IRPEF.
    La misura si inserisce nel percorso di superamento dell’IRAP e di riallineamento delle addizionali locali alla nuova IRPEF nazionale a tre scaglioni, lasciando alle Regioni la scelta se alleggerire il carico fiscale sui contribuenti.
    Si attende ora di sapere quali Regioni decideranno di avvalersi della nuova flessibilità, e con quali tempistiche. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta autotrasporto: domande entro il 15 settembre, istruzioni MIT

    Con un cominicato stampa il MIT annuncia che a partire dal giorno 1° settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026 sarà aperta la piattaforma per la presentazione delle istanze per l'ottenimento di un ristoro, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti, con veicoli di classe ambientale euro V e VI, le attività di trasporto indicate all'articolo 24 ter comma 2, lettera a) numeri 1) e 3) e lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché alla legge 11 agosto 2003, n 218 in materia di noleggio di autobus con conducente.

    Il predetto ristoro è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto dell'anno 2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tale Aiuto di Stato è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro.

    A disciplinare le regole operative è il Decreto MIT 28 agosto atteso in GU ufficiale

    Ricordiamo che è a tale proposito è stato pubblicato in GU n 167/2026 il Decreto 23 maggio del Mit con le regole attuative del bonus autotrsporto previsto da Decreto Carburanti n 64/2026 convertito in legge.

    Il Decreto Carburanti contiene misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.

    Bonus autotrasporto 2026: a chi spetta e perchè

    Il Decreto Carburanti, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

    Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. 

    Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
    Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 maggio ora pubblicato in GU n 167 del 21 luglio sono stabilite le regole operative.

    Bonus autotrasporto: al 70% della maggiore spesa per gasolio

    In dettaglio, le disposizioni decreto definiscono i criteri e  le modalità di  attuazione  della  disciplina   del  contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui  all'art.  3, del  decreto-legge  18   marzo   2026,  n.  33,  convertito,   con modificazioni,  con  la  legge  13  maggio  2026,  n.   79,   recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi  alle crisi dei mercati  internazionali»,  e  finalizzato  a  mitigare  gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo  dei carburanti con particolare riguardo alle  procedure  di  concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto,  nonche'  alla  richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

    Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui  all'art. 3, comma 1, secondo periodo, sono assegnate,  sotto  forma di  credito  d'imposta,  nella  misura massima  del  70  per  cento  della  maggiore  spesa  sostenuta   per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
    I contributi  finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del  gasolio relativamente  ad  un periodo  limitato,  sono   riconosciuti  alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione  C/2026/  2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti  di  Stato in risposta alla crisi  in  Medio  Oriente»  e,  in  particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo  dei  prezzi dell'energia  per  le imprese attive  nel  trasporto  ferroviario,  su strada e  per  vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le  condizioni  che gli aiuti di Stato  di  importo  limitato  concessi nell'ambito  del quadro  temporaneo   devono   rispettare   per   essere   considerati compatibili  con  il  mercato  interno sulla  base  dell'art.   107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
    Il  credito di imposta è cumulabile  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

    Bonus autotrasporto 2026: domande entro il 15 settembre, ecco le istruzioni MIT

    L'istanza è presentata dalle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'indirizzo: http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it, allegandovi il file_fatture redatto nel formato.xlsx, secondo il modello pubblicato unitamente al presente comunicato ed altresì disponibile sulla medesima piattaforma.

     L'accesso alla piattaforma è effettuato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante dell'impresa tramite SPID/CIE. 

    Una volta autorizzato all'accesso, lo stesso può individuare ulteriori soggetti (incaricati) autorizzati ad operare nella piattaforma per conto della medesima impresa ed identificabili mediante SPID o CIE attraverso il codice fiscale.

     Qualora il legale rappresentante dell'impresa sia privo di SPID o CIE, per il primo accesso alla piattaforma può rivolgersi al servizio di assistenza di SOGEI tramite la mail: assistenza- creditogasolio@sogei.it, per ottenere la relativa autorizzazione e permettere a un suo incaricato in possesso di SPID o CIE di accedere alla piattaforma su sua delega.

    Effettuato l'accesso, il soggetto di cui sopra registra l'impresa secondo l'anagrafica proposta dalla piattaforma, completando i dati richiesti.

    Hanno accesso alla piattaforma le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) con posizione attiva alla data del 31 luglio 2026. 

    Le imprese che non risultino attive nel REN alla data del 31 luglio 2026, ma che lo sono state nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2026, sono ammesse alla piattaforma previa richiesta presentata al servizio di assistenza SOGEI tramite la mail: assistenza-creditogasolio@sogei.it.

    Le imprese straniere aventi stabile organizzazione in Italia – e pertanto ammesse al ristoro – ma non iscritte al REN, possono presentare la medesima richiesta di assistenza, precisando la propria ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo della sede in Italia e generalità della persona fisica che si intende incaricare per accedere alla piattaforma e presentare l'istanza. In tal modo la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto potrà effettuare le verifiche necessarie per autorizzarne l'accesso.

    La piattaforma, al termine del periodo di apertura, effettua il calcolo del rimborso fiscale massimo spettante ad ogni beneficiario attraverso la formula: 0,70 [(totale colonna D del file fatture) – (totale litri acquistati nei 5 mesi) * 

    1,70087/1,22]

    In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili per l'inserimento dell'istanza in piattaforma è necessario che l'impresa sia in grado di indicare:

     – I litri di gasolio complessivamente acquistati, separatamente per ciascuno dei sei mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2026, e riferiti esclusivamente ai veicoli adibiti ad uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI ammessi a ristoro:

    i) per trasporto merci di categoria N e di massa complessiva a pieno carico maggiore od uguale a 7,5 ton;

    ii) per trasporto persone autobus di categoria M2 ed M3.

     I litri complessivi di gasolio acquistati per ciascun mese (compreso l'HVO), dovranno essere inseriti in piattaforma al momento della presentazione dell'istanza nelle apposite 6 caselle che saranno visibili a video sulla piattaforma

     – Le targhe dei veicoli in disponibilità dell'impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro. A tal fine la piattaforma mostrerà l'elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa, alla data del 31 luglio 2026.

     L'impresa dovrà semplicemente selezionare quelle dei veicoli per la cui trazione ha acquistato il gasolio. Sarà inoltre possibile inserire on line sulla piattaforma le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI (di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli di categoria N) per i quali è stato acquistato il gasolio e non presenti nell'elenco proposto in piattaforma.

     Infine, è necessario che l'impresa predisponga il file_fatture utilizzando il modello excel allegato al presente comunicato e scaricabile dalla stessa piattaforma, ivi riportando, nelle singole colonne:

     A – riferimenti fattura:

     va riportato, a seconda del caso:

     – l'identificativo SDI della fattura;

     – il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting;

    – il numero della fattura seguito dal segno e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio nel caso di acquisti effettuati all'estero,

     B – tipo fattura:

    – indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i;

    – indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno alcun identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.

     C – importo netto:

     indicare il totale della fattura, al netto dell'IVA. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".

     D – importo carburante rimborsabile netto:

     indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell'IVA, all'acquisto di gasolio acquistato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".

     E – nazione di emissione:

     indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura.

    Si riporta di seguito l'elenco dei codici ammessi, presente altresì nel Manuale utente scaricabile dalla piattaforma. (Per esempio, per fattura emessa in Austria inserire il codice di due caratteri alfabetici AT).

    AT – Austria BE – Belgio
    BG – Bulgaria CY – Cipro
    HR – Croazia DK – Danimarca
    EE – Estonia FI – Finlandia
    FR – Francia DE – Germania
    GR – Grecia IE – Irlanda
    IS – Islanda IT – Italia
    LV – Lettonia LI – Liechtenstein
    LT – Lituania LU – Lussemburgo
    MT – Malta NO – Norvegia
    NL – Paesi Bassi PL – Polonia
    PT – Portogallo CZ – Repubblica Ceca
    RO – Romania SK – Slovacchia
    SI – Slovenia ES – Spagna
    SE – Svezia HU – Ungheria

    Dopo aver inseriti i dati e caricato il file_fatture, si può procedere all'invio dell'istanza, cui verrà associato e comunicato dalla piattaforma un codice identificativo numerico.

     Una volta inviata l'istanza, è possibile, accedendo nell'area "Gestione richiesta", verificare sia lo stato dell'istanza (PRESA IN CARICO/RESPINTA/RICHIESTA ACCOLTA), il riepilogo della stessa istanza con possibilità di scaricarne il file pdf e, solo per le richieste accolte, è possibile visualizzare l'importo massimo del ristoro concedibile, calcolato dalla piattaforma secondo la formula sopra riportata.

    Nel sopra indicato periodo di apertura della piattaforma, qualora lo stato dell'istanza risultasse RESPINTA è possibile eliminarla e ripresentare una nuova istanza.

    Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell'importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento. Tali importi, effettuate le verifiche previste dalla normativa, saranno registrati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e quindi visualizzabili nella piattaforma nella sezione Gestione richiesta/Dettaglio istanza nel campo CONTRIBUTO CONCESSO.

    Le imprese la cui richiesta sia stata accolta saranno inserite negli elenchi allegati ai decreti dirigenziali di concessione secondo l'ordine di invio delle istanze e avranno accreditato il credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale consultabile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate nella sezione "crediti agevolativi". 

    Scarica qui le FAQ del MInistero dei trasporti per risolvere i tuoi dubbi