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Bonus moda 2026, 100 milioni alle PMI: fondo perduto per investimenti
Via libera alla nuova misura MIMIT per sostenere gli investimenti delle PMI della filiera della moda. A disposizione 100 milioni di euro per programmi di sviluppo da 1 a 20 milioni, con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il 25% delle risorse è riservato alle micro e piccole imprese e il 40% agli investimenti nel Mezzogiorno. Per le domande bisogna però attendere il prossimo provvedimento ministeriale.
Arrivano 100 milioni di euro per le PMI della moda.
Con il decreto del 6 agosto 2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 10 settembre, vengono definite le regole della nuova misura destinata a sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese della filiera.
L'intervento, previsto dall'articolo 3 della legge 11 marzo 2026, n. 34, punta a rafforzare la competitività del settore sostenendo programmi di sviluppo realizzati in Italia, favorendo l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea e le aggregazioni tra imprese.
La dotazione complessiva è di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
Ma come funziona il nuovo incentivo? Vediamo chi può ottenere le agevolazioni, quali investimenti sono finanziati e quanto può essere riconosciuto alle imprese.
Bonus moda 2026, chi può richiederlo
La misura è rivolta alle piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda.
Per accedere alle agevolazioni le PMI devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgere una delle attività economiche ammesse, individuate attraverso i codici ATECO 2025 riportati nell'Allegato 1 al decreto.
Devono inoltre essere rispettati gli ulteriori requisiti previsti dal decreto ministeriale.
L'accesso non è riservato alle imprese che presentano programmi individuali. Uno degli obiettivi dell'intervento è infatti favorire anche le aggregazioni lungo la filiera.
Investimenti da 1 a 20 milioni di euro
Uno dei dati più rilevanti riguarda la dimensione dei programmi finanziabili.
Per ottenere le agevolazioni, i programmi di sviluppo devono prevedere spese ammissibili comprese tra 1 milione e 20 milioni di euro e devono essere realizzati sul territorio nazionale.
La domanda può essere presentata da una singola PMI oppure attraverso un programma congiunto.
In quest'ultimo caso devono partecipare da tre a sei imprese e il progetto riferito a ciascuna PMI non può avere un valore inferiore a 200.000 euro.
Cosa finanzia il bonus moda
Il cuore del programma deve essere costituito da un investimento produttivo.
Gli interventi possono riguardare la creazione di una nuova unità produttiva, l'ampliamento della capacità di un'unità esistente, la riconversione o la ristrutturazione di un'unità produttiva oppure l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento esistente.
Al programma possono essere affiancati anche progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, entro il limite del 40% dell'investimento complessivo previsto dal piano di sviluppo.
Spazio anche alla formazione del personale, fino al 20% dell'investimento complessivo.
Per i programmi di investimento produttivo con spese ammissibili superiori a 5 milioni di euro possono inoltre essere previsti progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Quali spese sono ammesse
Per gli investimenti produttivi possono rientrare nelle agevolazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal decreto, le spese relative a:
- suolo aziendale;
- opere murarie e infrastrutture specifiche;
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- immobilizzazioni immateriali.
Sono ammissibili anche gli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a condizione che siano destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva interessata dall'investimento.
Fondo perduto e finanziamento agevolato: quanto spetta
Le imprese possono ottenere un contributo a fondo perduto e, su richiesta, anche un finanziamento agevolato.
Quest'ultimo può essere riconosciuto in misura pari al 20% degli investimenti ammissibili.
Il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni, oltre a un periodo di preammortamento fino a tre anni.
Un limite particolarmente importante riguarda l'agevolazione complessiva: la somma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato non può superare il 75% degli investimenti complessivamente ammissibili.
Questo non significa, però, che tutte le imprese riceveranno automaticamente un'agevolazione pari al 75% della spesa.
Le intensità effettivamente riconoscibili dipendono infatti dalla tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'investimento e dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato applicabile.
25 milioni riservati alle micro e piccole imprese
Dei 100 milioni di euro disponibili, il decreto riserva il 25% delle risorse alle micro e piccole imprese.
Si tratta quindi di una quota pari a 25 milioni di euro.
Un'ulteriore riserva riguarda il Mezzogiorno.
Il 40% delle risorse, pari a 40 milioni di euro, è destinato ai programmi di investimento realizzati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Le somme eventualmente non utilizzate nell'ambito delle riserve potranno essere destinate al finanziamento delle altre domande.
Non sarà un click day: prevista una graduatoria
L'accesso alle agevolazioni avverrà mediante una procedura valutativa con formazione di una graduatoria.
Non sarà quindi il semplice ordine cronologico di presentazione delle domande a determinare l'accesso all'incentivo.
Il decreto stabilisce una serie di criteri per l'attribuzione dei punteggi e prevede anche specifiche maggiorazioni.
Tra queste rientrano quelle riconosciute per il possesso del rating di legalità, per la certificazione della parità di genere, per l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o dell'Unione europea e, nel caso dei programmi congiunti, per la partecipazione di imprese che operano in diverse fasi della catena del valore.
Una maggiorazione specifica è inoltre prevista per i piani presentati da imprese nelle quali il costo del personale, sulla base dell'ultimo bilancio approvato prima della domanda, presenta un'incidenza superiore al 15% del fatturato.
Bonus moda 2026, quando partono le domande?
È questo il passaggio che interessa maggiormente le imprese: al momento le domande non sono ancora aperte.
Il decreto ministeriale del 6 agosto definisce la disciplina dell'incentivo, ma rinvia a un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese la definizione dei termini e delle modalità per la trasmissione telematica delle istanze.
Bisognerà quindi attendere questo ulteriore atto per conoscere la data dalla quale sarà possibile presentare domanda.
Le istanze saranno trasmesse attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal soggetto gestore.
Cosa devono fare adesso le PMI interessate
In attesa dell'apertura della procedura, le imprese possono iniziare a verificare se rientrano tra i potenziali beneficiari della misura e se gli investimenti programmati rispettano le condizioni previste dal decreto.
Particolare attenzione va riservata all'attività economica esercitata, alle spese previste, alla dimensione complessiva del programma e, per chi intende presentarsi insieme ad altre imprese, ai requisiti stabiliti per i programmi congiunti.
Il passaggio decisivo sarà però il prossimo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che stabilirà quando e come presentare le domande per accedere ai 100 milioni destinati alla filiera della moda.
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E-commerce, Special Arrangement IVA: nuove istruzioni ADM per gli operatori
L’Agenzia delle Dogane detta le indicazioni per gli operatori economici che intendono aderire al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione. Scarica qui l'avviso ADM del 9 settembre.
Comunicazione preventiva, codice F49, autorizzazione DPO e garanzia globale tra gli adempimenti richiesti.
Nuove indicazioni per gli operatori economici interessati allo Special Arrangement, il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.
In relazione all’entrata in vigore della riforma dell’e-commerce dal 1° luglio 2026 e alle istruzioni contenute nella Circolare n. 17/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le indicazioni da seguire per aderire al regime speciale previsto dall’articolo 74-sexies.1 del DPR n. 633/1972.
L’avviso ADM è stato pubblicato il 9 settembre 2026 e riguarda, in particolare, le modalità di adesione e gli adempimenti necessari per operare correttamente nell’ambito dello Special Arrangement.
Vediamo quali sono le indicazioni per gli operatori.
Special Arrangement IVA: comunicazione preventiva via PEC
Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale IVA all’importazione devono innanzitutto inviare una preventiva comunicazione tramite PEC alla Direzione Dogane.
Alla comunicazione preventiva si affiancano specifici adempimenti relativi alle dichiarazioni doganali, alla dilazione di pagamento e alla garanzia.
Codice F49 obbligatorio nelle dichiarazioni doganali
Per operare nell’ambito dello Special Arrangement, nelle dichiarazioni doganali con tracciati H1, H6 o H7 deve essere obbligatoriamente utilizzato il codice di procedura aggiuntiva F49.
L’indicazione del codice costituisce quindi uno degli elementi richiesti dall’ADM per la corretta gestione delle operazioni effettuate attraverso il regime speciale.
Autorizzazione alla dilazione di pagamento DPO
Un ulteriore requisito riguarda la dilazione di pagamento (DPO).
L’operatore deve essere in possesso, oppure ottenere, un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento ai sensi dell’articolo 110, lettera c), del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Per gli operatori che non ne sono ancora titolari, l’ADM indica la necessità di presentare tempestivamente la richiesta di autorizzazione, in modo da poter gestire le specificità del flusso e-commerce.
Garanzia globale a copertura di dazio e IVA
L’utilizzo dello Special Arrangement comporta inoltre l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU).
La garanzia deve essere predisposta a copertura degli oneri doganali, vale a dire il dazio di 3 euro e l’IVA.
Anche questo rappresenta quindi un passaggio da verificare per gli operatori che intendono utilizzare il regime speciale.
Deferred Payment: il campo obbligatorio dal 1° luglio 2026
L’ADM richiama poi una specifica novità dichiarativa.
A decorrere dal 1° luglio 2026, per tutte le dichiarazioni presentate nell’ambito dello Special Arrangement è obbligatoria la valorizzazione del:
Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment.
Il campo deve contenere il riferimento alla dilazione di pagamento.
La corretta indicazione della DPO diventa pertanto parte degli adempimenti dichiarativi richiesti per le operazioni effettuate in regime F49.
Dazio di 3 euro nella base imponibile IVA
L’avviso ADM richiama inoltre due aspetti relativi alla gestione del regime F49.
In primo luogo, il dazio forfettario di 3 euro, identificato dal tributo A00, deve essere incluso nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’IVA all’importazione.
In secondo luogo, la contabilizzazione del debito avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa, ossia della “notifica IVA”, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla disciplina unionale.
Special Arrangement IVA: cosa devono verificare gli operatori
Alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, gli operatori interessati al regime speciale devono quindi prestare attenzione sia alla fase preventiva di adesione sia alla corretta gestione delle successive dichiarazioni doganali.
In particolare, occorre verificare la comunicazione preventiva alla Direzione Dogane, il possesso dell’autorizzazione DPO, la garanzia globale e la corretta compilazione delle dichiarazioni con il codice F49 e il riferimento alla dilazione di pagamento.
BOX OPERATIVO – Special Arrangement IVA: le FAQ
1. Chi deve inviare la comunicazione preventiva?
Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione devono inviare una preventiva comunicazione alla Direzione Dogane.
2. Come deve essere trasmessa la comunicazione?
La comunicazione preventiva deve essere inviata a mezzo PEC alla Direzione Dogane.
3. Quale codice deve essere utilizzato nelle dichiarazioni doganali?
Nelle dichiarazioni doganali con tracciati H1, H6 o H7 deve essere utilizzato obbligatoriamente il codice di procedura aggiuntiva F49.
4. È necessaria un’autorizzazione alla dilazione di pagamento?
Sì. Per operare nello Special Arrangement è richiesto il possesso o l’ottenimento di un’apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) ai sensi dell’articolo 110, lettera c), del CDU.
5. Cosa deve fare chi non possiede ancora la DPO?
L’ADM indica che gli operatori che non sono ancora titolari dell’autorizzazione devono presentare tempestivamente la relativa richiesta, necessaria per gestire le specificità del flusso e-commerce.
6. È richiesta una garanzia?
Sì. L’utilizzo del regime speciale comporta l’obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU) a copertura degli oneri doganali, ossia del dazio di 3 euro e dell’IVA.
7. Cosa cambia nelle dichiarazioni dal 1° luglio 2026?
Per tutte le dichiarazioni presentate in regime di Special Arrangement è diventata obbligatoria la valorizzazione del Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment.
8. Cosa deve essere indicato nel campo Deferred Payment?
Deve essere riportato il riferimento alla dilazione di pagamento.
9. Il dazio forfettario di 3 euro incide sul calcolo dell’IVA?
Sì. Nel regime F49 il dazio forfettario di 3 euro (tributo A00) deve essere incluso nella base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione.
10. Quando viene contabilizzato il debito?
La contabilizzazione avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa (“notifica IVA”), secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla disciplina unionale.
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Compensazione del credito del socio tassata allo 0,50%
La compensazione dei crediti vantati dai soci nei confronti della società, utilizzata per liberare un aumento di capitale, costituisce un negozio autonomo rispetto alla deliberazione societaria e sconta l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026.
La Corte di Cassazione torna sul trattamento fiscale delle operazioni attraverso le quali i crediti dei soci verso la società vengono utilizzati per ricostituire o aumentare il capitale sociale.
Con l’ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026, la Sezione tributaria ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riconoscendo l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50% prevista dall’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.
Aumento di capitale con i crediti dei soci: il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia nasce da un verbale di assemblea straordinaria, a fronte di perdite pari a 4.721.802 euro, la società aveva deliberato il loro ripianamento mediante l’integrale utilizzo del capitale sociale, con conseguente azzeramento, e il contestuale aumento del capitale a 4.721.802 euro.
Il nuovo capitale era stato interamente liberato mediante la compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci nei confronti della società.
Il notaio aveva autoliquidato l’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro.
L’Agenzia delle Entrate aveva invece riliquidato l'imposta applicando l’aliquota proporzionale dello 0,50%, per un importo complessivo di 23.609 euro.
I giudici tributari di primo e secondo grado avevano dato ragione ai contribuenti.
Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado infatti, le compensazioni erano «indissolubilmente funzionali» alla sottoscrizione dell’aumento di capitale e ne costituivano un’inscindibile appendice. Non potevano quindi essere considerate autonome rispetto alla deliberazione societaria.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione.
Crediti dei soci e aumento di capitale sono operazioni autonome
La Suprema Corte ribalta la conclusione dei giudici di merito.
Il punto centrale della decisione consiste nella distinzione tra l’aumento del capitale sociale, riconducibile alla volontà della società, e la compensazione del credito, riferibile invece al singolo socio.
Secondo la Cassazione, il credito utilizzato nell'operazione non deve essere qualificato come un finanziamento del socio alla società. L’atto rilevante è piuttosto la compensazione o, a seconda dei casi, la remissione totale o parziale del credito vantato dal socio nei confronti della società.
La circostanza che le due operazioni siano funzionalmente collegate e concorrano al medesimo risultato economico – incrementare o ricostituire il capitale sociale attraverso l’utilizzo dei crediti dei soci – non ne elimina l’autonomia negoziale.
Per la Corte si è infatti in presenza di un collegamento funzionale tra negozi autonomamente ascrivibili a soggetti differenti: l’aumento di capitale alla società e la compensazione o remissione del credito al singolo socio.
Imposta di registro: perché non basta versare 200 euro
Questa distinzione produce conseguenze dirette sul piano dell’imposta di registro.
L’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 disciplina gli atti societari. Secondo la Cassazione, nel relativo ambito rientrano gli atti che costituiscono espressione della volontà dell’organismo societario.
La compensazione posta in essere dal singolo socio, invece, esula dall’ambito strettamente societario, anche quando è funzionale alla realizzazione dell’aumento di capitale.
La Corte richiama sul punto il proprio precedente orientamento relativo alla rinuncia del socio al finanziamento, osservando che non è decisiva la finalità perseguita dall’operazione.
Anche quando la rinuncia serve a evitare la riduzione del capitale e a consentirne il successivo aumento, resta un atto distinto da quelli propriamente societari. Lo stesso principio, secondo l’ordinanza, vale per la compensazione.
Nel caso esaminato, la delibera stabiliva espressamente che l’aumento sarebbe stato liberato mediante compensazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili dei soci. Tale circostanza impedisce, secondo la Cassazione, di ricondurre l'intera operazione alla disciplina fiscale più favorevole prevista per gli atti societari.
Imposta di registro allo 0,5% sui crediti compensati: la decisione
Da qui l’accoglimento delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria e l’applicazione dell’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, con l’imposta proporzionale dello 0,50%.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha inoltre deciso direttamente la causa nel merito, rigettando i ricorsi originariamente proposti dai contribuenti e confermando l’atto impositivo.
Aumento di capitale con compensazione: cosa cambia per società e soci
La pronuncia assume particolare rilievo per le operazioni di ricapitalizzazione nelle quali i soci utilizzano crediti già vantati nei confronti della società.
Il collegamento della compensazione con l’aumento di capitale non è sufficiente a farla assorbire fiscalmente nell’atto societario: ai fini dell’imposta di registro occorre considerare autonomamente il negozio posto in essere dal socio.
FAQ sull’aumento di capitale con compensazione dei crediti dei soci
Quale imposta si applica all’aumento di capitale liberato con crediti dei soci?
Secondo la Cassazione, quando l’aumento di capitale viene liberato mediante compensazione dei crediti vantati dai soci verso la società, la compensazione costituisce un negozio autonomo rispetto all’aumento di capitale. Si applica quindi l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%, ai sensi dell’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.
Cosa ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 25106/2026?
Con l’ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026, la Cassazione ha stabilito che l’aumento di capitale e la compensazione dei crediti dei soci, pur essendo funzionalmente collegati, costituiscono negozi autonomi: il primo è riferibile alla società, mentre la seconda è imputabile al singolo socio.
L’imposta di registro è fissa o proporzionale?
Nel caso esaminato dalla Cassazione non è sufficiente l’imposta fissa di 200 euro applicabile all’atto societario. Sulla compensazione dei crediti dei soci trova applicazione l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%.
Perché la compensazione del credito del socio è tassata separatamente?
Perché, secondo la Cassazione, la compensazione non costituisce un atto espressione della volontà dell’organismo societario. È invece un negozio riferibile al singolo socio, distinto dall’aumento di capitale deliberato dalla società, anche quando le due operazioni perseguono un risultato economico unitario.
La compensazione diventa parte dell’atto societario se serve esclusivamente all’aumento di capitale?
No. Per la Cassazione, il fatto che la compensazione sia funzionale alla sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale non elimina l’autonomia dei due negozi. Il collegamento funzionale tra le operazioni non è quindi sufficiente per applicare alla compensazione il trattamento fiscale previsto per l’atto societario.
Il credito del socio è considerato un finanziamento alla società?
Non necessariamente. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 25106/2026, la Cassazione ha escluso che l’atto rilevante dovesse essere identificato in un finanziamento del socio. La fattispecie è stata ricondotta alla compensazione o remissione, anche parziale, del credito del socio verso la società.
Qual era il caso esaminato dalla Cassazione?
Una società, dopo aver azzerato il capitale per coprire perdite, aveva deliberato un aumento di capitale a 4.721.802 euro, interamente liberato mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili dei soci. Il notaio aveva applicato l’imposta fissa di 200 euro, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva riliquidato l’imposta applicando l’aliquota dello 0,50%.
Chi aveva ragione secondo la Cassazione?
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza favorevole ai contribuenti. La Corte ha inoltre deciso direttamente la controversia nel merito, rigettando i ricorsi originari e confermando l’atto impositivo.
Qual è la conseguenza pratica dell’ordinanza n. 25106/2026?
Nelle operazioni di ricapitalizzazione effettuate utilizzando crediti vantati dai soci verso la società occorre considerare separatamente, ai fini dell’imposta di registro, l’aumento di capitale e la compensazione del credito. La mera finalizzazione della compensazione alla ricapitalizzazione non consente di assorbirne automaticamente la tassazione in quella dell’atto societario.
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Smart & Start agevolazione imprese: la novità della polizza catastrofale
Nuove regole per Smart&Start Italia, l’incentivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy destinato alle startup innovative.
Il decreto del 13 luglio 2026 aggiorna la platea dei beneficiari, semplifica la valutazione dei progetti e interviene sul rapporto tra investimenti nel capitale e trasformazione del finanziamento in contributo a fondo perduto.
Lo sportello, intanto, resta aperto.
Con il decreto MIMIT del 13 luglio 2026, che aggiorna la disciplina di Smart&Start Italia per adeguarla alla nuova definizione di startup innovativa introdotta dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193. si intrpduce tra i requisiti da considerare per l’accesso all’incentivo il rispetto degli obblighi assicurativi contro i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Sostegno alle startup innovative (Smart & Start Italia)
Smart&Start Italia cambia veste nel 2026.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il 2 settembre 2026 il decreto ministeriale del 13 luglio 2026 che modifica la disciplina dell’incentivo dedicato alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative.
Attenzione però ai tempi: il provvedimento è già disponibile sul sito del MIMIT, ma al 10 settembre 2026 il Ministero precisa che il comunicato relativo al decreto è ancora “in corso di pubblicazione nella GURI”.
Il nuovo intervento punta soprattutto ad adeguare Smart&Start alla nuova definizione di startup innovativa introdotta dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, oltre che a semplificare l’istruttoria dei business plan e a precisare le regole sugli investimenti nel capitale di rischio utilizzabili per trasformare parte del finanziamento agevolato in fondo perduto.
La misura, istituita nel 2014, continua comunque a essere operativa: lo sportello è aperto e le domande possono essere presentate online attraverso la piattaforma di Invitalia. Anche la documentazione fornita dal MIMIT conferma che Smart&Start è destinata alla nuova imprenditorialità innovativa su tutto il territorio nazionale.
Smart&Start 2026, cosa cambia con il decreto del 13 luglio
La prima novità significativa riguarda proprio chi può accedere alla misura.
Nella versione della scheda MIMIT precedente all’aggiornamento si faceva riferimento alle startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi.
Nella scheda aggiornata dopo il decreto del luglio 2026 il Ministero indica invece come beneficiarie le startup innovative che siano micro, piccole o medie imprese e che rispettino i requisiti dell’articolo 25 del decreto-legge 179/2012 così come modificato dalla legge n. 193 del 2024.
Il cambiamento è collegato direttamente alla riforma della disciplina delle startup innovative.
La legge n. 193/2024 ha infatti modificato, tra gli altri aspetti, i requisiti per l'iscrizione e il mantenimento dello status di startup innovativa, introducendo il riferimento alla definizione europea di PMI e nuove condizioni per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Per Smart&Start diventa quindi ancora più importante verificare non soltanto l'età della società, ma l'effettivo possesso e mantenimento dello status di startup innovativa secondo la nuova disciplina.
Cambia anche il tutoraggio: fino a 36 mesi e 10.000 euro
Un'altra modifica concreta emerge dal confronto tra la precedente disciplina pubblicata dal Ministero e la scheda aggiornata. Ora i servizi di tutoraggio tecnico-gestionale sono riservati alle imprese costituite da non più di 36 mesi alla data della domanda e hanno un valore pari a 10.000 euro.
Nella precedente configurazione riportata dal MIMIT, invece, il tutoraggio era destinato alle startup costituite da non più di 12 mesi, con un valore di 15.000 euro nelle regioni del Mezzogiorno e 7.500 euro nel resto d'Italia.
Si amplia quindi la fascia temporale delle giovani imprese che possono beneficiare dell'accompagnamento tecnico e gestionale.
Business plan: procedure più semplici
Un altro capitolo del decreto riguarda la valutazione dei progetti.
Il MIMIT spiega che il decreto del 13 luglio introduce “ulteriori semplificazioni delle procedure per la valutazione dei piani di impresa”.
Restano comunque centrali i quattro elementi utilizzati da Invitalia per l'istruttoria: competenze tecniche, organizzative e gestionali del team; carattere innovativo dell'idea; sostenibilità economico-finanziaria del progetto; fattibilità tecnologica e operativa.
Sono previste inoltre premialità, tra l'altro, per i progetti sviluppati in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori, acceleratori e Digital Innovation Hub.
Più attenzione agli investitori: come funziona la conversione in fondo perduto
Il decreto interviene anche sul rapporto tra Smart&Start e gli investimenti nel capitale della startup.
La possibilità di convertire una parte del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto esiste già dal 2022. Il nuovo provvedimento del 2026, secondo il MIMIT, introduce specificazioni sugli investimenti nel capitale di rischio validi ai fini della conversione.
In base alla disciplina indicata dal Ministero, una startup beneficiaria che riceve apporti nel proprio capitale di rischio da investitori terzi oppure da soci persone fisiche può chiedere la conversione di una parte del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto.
L'importo convertibile può arrivare fino al 50% delle somme apportate dagli investitori o dai soci, fermo restando un limite massimo pari al 50% dell'intero ammontare delle agevolazioni concesse.
Chi può richiedere Smart&Start Italia nel 2026
Smart&Start è destinata alle startup innovative micro, piccole e medie, con sede legale e operativa in Italia e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Possono però presentare domanda anche le persone fisiche che non hanno ancora costituito la società. Se il progetto viene ammesso, la startup deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione.
Sono ammesse anche imprese straniere, purché si impegnino ad aprire almeno una sede operativa in Italia.
La stessa platea è indicata nella documentazione messa a disposizione dal Ministero.
Quali progetti finanzia
Il programma deve riguardare attività caratterizzate da almeno uno dei seguenti elementi:
- significativo contenuto tecnologico e innovativo;
- sviluppo di prodotti e servizi nell'economia digitale, nell'intelligenza artificiale, nella blockchain o nell'Internet of Things;
- valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica o privata, compresi gli spin-off della ricerca.
I progetti possono essere realizzati anche insieme a organismi di ricerca, incubatori, acceleratori e Digital Innovation Hub.
Quanto finanzia Smart&Start: investimenti da 100.000 a 1,5 milioni
Sono ammessi piani d'impresa compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro.
Tra le spese finanziabili rientrano impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; brevetti, marchi, licenze, certificazioni e know-how; servizi specialistici e tecnologici, compresi marketing e web marketing; personale e collaboratori impiegati nella realizzazione del progetto.
È inoltre finanziabile, nel limite del 20% delle altre spese ammissibili, una quota per il capitale circolante, che può coprire ad esempio materie prime, servizi, hosting, housing e utilizzo di beni di terzi.
Il progetto deve partire dopo la presentazione della domanda e deve essere completato entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
Finanziamento a tasso zero fino al 90%
L'agevolazione principale consiste in un finanziamento senza interessi pari all'80% delle spese ammissibili, con durata massima di dieci anni.
La copertura sale al 90% per le startup interamente costituite da donne e/o da giovani fino a 35 anni oppure, alle condizioni previste dalla disciplina, quando nella società è presente un dottore di ricerca rientrato dall'estero.
Per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il finanziamento viene restituito solo per il 70% dell'importo concesso: in sostanza il restante 30% non deve essere restituito.
La stessa agevolazione è stata estesa, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle startup localizzate nei comuni dei crateri sismici individuati dalla normativa.
Ci sono risorse Smart&Start nel 2026?
La scheda MIMIT aggiornata conferma che alla misura sono ancora associate anche risorse PNRR per 10 milioni di euro, riservate esclusivamente alle startup femminili, stanziate originariamente con il decreto interministeriale del 24 novembre 2021 e successivamente rimodulate nel 2023.
Smart&Start beneficia inoltre delle risorse del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027, assegnate alla misura per assicurare la continuità degli interventi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Al momento, tuttavia, nella documentazione MIMIT consultabile non risulta indicato un nuovo stanziamento autonomo specificamente denominato “risorse Smart&Start 2026” collegato al decreto del 13 luglio. Il decreto modifica soprattutto la disciplina della misura, mentre lo sportello continua a operare sulle disponibilità finanziarie assegnate allo strumento.
Come fare domanda
Non è prevista una scadenza unica indicata dal MIMIT: lo sportello è attualmente aperto.
La richiesta deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Smart&Start gestita da Invitalia, che cura l'istruttoria, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.
La domanda viene quindi valutata sulla base della qualità del team, dell'innovatività del progetto, della sostenibilità economico-finanziaria e della fattibilità tecnica.
Tra gli aspetti da non trascurare nel 2026 c'è anche il rispetto degli obblighi assicurativi contro gli eventi catastrofali: il MIMIT ricorda che l'adempimento è uno dei requisiti verificati ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni.
Quando entrano in vigore le nuove regole
È questo il punto da tenere sotto controllo.
Il decreto è datato 13 luglio 2026 ed è stato pubblicato sul sito del MIMIT il 2 settembre, ma il Ministero segnala che il relativo comunicato è ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per le startup interessate a presentare domanda, quindi, è opportuno distinguere tra la misura Smart&Start, che resta aperta e operativa, e le modifiche introdotte dal nuovo decreto, la cui piena efficacia va verificata alla luce della pubblicazione in Gazzetta e degli eventuali successivi aggiornamenti applicativi del MIMIT e di Invitalia.
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Sconto accise: decreto di proroga fino al 17 settembre
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.
Il Decreto n 157 del 10 settembre è stato pubblicato in GU 210/2026 ed entra in vigore dal giorno 11 settembre
Sconto accise: decreto di proroga fino al 17 settembre
In considerazione del perdurare dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il provvedimento proroga fino al 17 settembre 2026 la riduzione già in vigore di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio usato come carburante.
Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.
È inoltre prorogato il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese di autotrasporto. leggi anche
Credito d'imposta autotrasporto: domande entro il 15 settembre, istruzioni MIT
Il provvedimento introduce, infine, una semplificazione volta ad accelerare i procedimenti relativi alle attività energetiche strategiche, così da assicurare che l’esercizio di attività di interesse nazionale nel settore energetico non sia compromesso da ritardi incompatibili con le esigenze di sicurezza energetica e di continuità degli approvvigionamenti.
Nei procedimenti relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi su terraferma, quando la regione competente non si esprima sull’intesa richiesta, sono previsti l’assegnazione di un ulteriore termine per provvedere e lo svolgimento di un’apposita interlocuzione istituzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Attraverso la nomina di un commissario ad acta, il Consiglio dei Ministri potrà esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione a fronte della persistente inerzia della regione, che sarà invitata a partecipare alla relativa riunione. In tal modo si garantisce la conclusione dei procedimenti in tempi certi, a tutela della sicurezza energetica nazionale e dell’unità economica della Repubblica.
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Auto a 100 euro al mese, chi può averla: requisiti ISEE e come fare domanda
Il noleggio sociale auto a 100 euro al mese entra nella fase di preparazione, ma per presentare le domande bisognerà ancora attendere. Il programma, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da ACI, punta a consentire alle famiglie con determinati requisiti economici di utilizzare un'auto nuova con un canone agevolato.
A fare il punto sui principali dubbi è L’Automobile, magazine ACI, che ha raccolto le risposte alle domande più frequenti sulla misura:
- dai requisiti ISEE alla rottamazione,
- passando per l'apertura dello sportello telematico,
- il costo effettivo del noleggio
- e la possibilità di acquistare la vettura al termine del contratto.
Vediamo quindi come funziona il noleggio sociale, chi potrà richiederlo e quali sono le informazioni ancora da definire prima dell'apertura delle domande.
) Noleggio sociale: requisiti ISEE e auto da rottamare
Il primo punto riguarda i requisiti di accesso. Non sarà sufficiente avere un reddito basso: per partecipare al programma occorrerà rispettare contemporaneamente le condizioni previste.
In particolare, il richiedente dovrà avere un ISEE inferiore a 30.000 euro.
La formulazione è rilevante perché, secondo quanto evidenziato nelle FAQ pubblicate dal magazine ACI, un ISEE esattamente pari a 30.000 euro non rientrerebbe nella soglia.
Accanto al requisito economico è prevista la rottamazione di un'autovettura di categoria M1 omologata fino a Euro 4, immatricolata in Italia e posseduta da almeno 12 mesi.
L'auto può essere intestata direttamente al richiedente oppure a un familiare convivente. Non possono invece essere utilizzati per soddisfare il requisito della rottamazione motocicli, scooter, furgoni o veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1.
Di conseguenza, chi possiede un ISEE inferiore a 30.000 euro ma non dispone di un'automobile da rottamare con le caratteristiche richieste non potrà, sulla base delle regole attualmente previste, accedere al beneficio.
Domanda per il noleggio sociale: quando apre il portale e come funzionerà la graduatoria
È questo uno degli aspetti più attesi.
Al momento le domande non sono ancora aperte e non è stata comunicata una data ufficiale per l'avvio dello sportello telematico.
La richiesta dovrà essere presentata attraverso un portale dedicato, le cui modalità operative devono ancora essere definite.
Prima dell'apertura dello sportello dovranno inoltre essere completati gli adempimenti necessari e la procedura di gara attraverso la quale ACI acquisterà le vetture.
Un elemento particolarmente importante riguarda la formazione delle graduatorie. Secondo quanto riportato da L’Automobile sulla base delle indicazioni del MIMIT, dovrebbe essere seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, dopo la verifica del possesso dei requisiti.
Non dovrebbe quindi essere favorito automaticamente chi presenta l'ISEE più basso. A parità di rispetto delle condizioni previste, la tempestività nell'invio della richiesta potrebbe risultare determinante.
Il tema assume ancora maggiore rilievo considerando la disponibilità iniziale: il programma parte con 50 milioni di euro di risorse e circa 3.000 automobili stimate.
Attenzione l'ACI specifica che "La procedura di gara con cui l’ACI selezionerà marca e modello dovrà seguire le tempistiche previste dalle procedure di appalto europee, che richiedono diversi mesi. Le prime stime indicano che l’operatività concreta del programma, con il click day per la presentazione delle domande, potrebbe slittare più verso il 2027 che verso la fine del 2026. Anche lo sportello telematico per le domande, come già indicato nella prima fase di presentazione della misura, è ancora in via di definizione. Una volta attivo, le graduatorie seguiranno l’ordine cronologico di presentazione delle richieste: conviene quindi tenere d’occhio i canali ufficiali di Mimit e ACI per non perdere il momento giusto."
Noleggio sociale a 100 euro: cosa comprende il canone e quanti chilometri si possono fare
Il principale elemento di attrattiva della misura è il costo: il canone annunciato è pari a 100 euro al mese, IVA inclusa.
Considerando una durata minima di 36 mesi, la spesa base per tre anni sarebbe quindi pari a 3.600 euro.
Nel canone dovrebbero essere compresi alcuni dei principali costi legati alla gestione dell'automobile, tra cui bollo, assicurazione e manutenzione. Resterebbero invece a carico dell'utilizzatore carburante o energia per la ricarica, pedaggi, parcheggi ed eventuali sanzioni.
Il contratto prevede inoltre una percorrenza di 12.000 chilometri all'anno, quindi 36.000 chilometri nell'arco di tre anni.
Restano però alcuni aspetti da definire nelle condizioni contrattuali definitive, tra cui l'eventuale anticipo, le franchigie assicurative, la gestione dei danni e il costo applicato in caso di superamento del chilometraggio previsto.
Quale auto si potrà avere: modello, alimentazione e valore massimo
Chi accederà al noleggio sociale non potrà scegliere liberamente marca e modello dell'automobile, almeno nella prima fase del programma.
Sarà ACI ad acquistare le vetture tramite una gara pubblica. Il modello effettivamente disponibile dipenderà quindi dall'esito della procedura e nella fase sperimentale è prevista la fornitura di un unico modello.
Non è inoltre previsto che l'automobile debba essere necessariamente elettrica. Il veicolo dovrà essere nuovo, immatricolato in Italia, almeno Euro 6 e rispettare il limite di 135 grammi di CO2 per chilometro.
Nel rispetto di tali parametri potranno quindi rientrare differenti alimentazioni, comprese, ad esempio, benzina, GPL e ibride.
Per l'acquisto da parte di ACI è previsto un tetto di spesa di 14.800 euro più IVA per ciascun veicolo. Sarà però soltanto la gara a chiarire quale automobile verrà concretamente assegnata ai beneficiari.
Durata del noleggio e acquisto dell’auto dopo i tre anni
Il contratto avrà una durata non inferiore a 36 mesi. I tre anni costituiscono quindi la durata minima prevista dal programma.
Alla scadenza, il beneficiario non sarà necessariamente obbligato a restituire definitivamente l'automobile. È prevista infatti la possibilità di manifestare ad ACI l'interesse ad acquistare il veicolo utilizzato durante il noleggio.
La richiesta dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del contratto.
Il prezzo non sarà però stabilito al momento dell'assegnazione dell'auto e i canoni mensili già pagati non determineranno automaticamente il valore di riscatto.
Il prezzo sarà individuato sulla base delle quotazioni medie di mercato al momento della vendita, con l'applicazione di uno sconto non inferiore al 10%.
La misura resta per ora sperimentale e il programma è previsto fino al 30 giugno 2030. Prima della partenza effettiva restano soprattutto da conoscere la data di apertura delle domande, il modello scelto tramite gara, i tempi di consegna e le condizioni contrattuali di dettaglio.
Per chi è interessato al noleggio sociale sarà quindi fondamentale seguire le prossime comunicazioni ufficiali di ACI e MIMIT, soprattutto considerando che l'ordine cronologico di presentazione delle richieste potrebbe incidere sull'accesso alle circa 3.000 vetture inizialmente disponibili.
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Contributi Scuole riviste e giornali: domande dal 10 dicembre
Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato il bando 2026 per i contributi alle scuole per quotidiani, rivieste e periodici.
In particolare, le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 ed il 26 febbraio 2027, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.
Le domande partiranno dal 10 dicembre 2026 e le risorse disponibili sono pari a 2.0000.000 di euro.
Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli
Viene pubblicato il bando per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall’art. 1, comma 320 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2026/2027 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
La misura, istituita nell’anno 2020 ed ora a regime, è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.
Le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2026 al 15 marzo 2027, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 26 febbraio 2026.
Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.
Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.
Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse
Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.
Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:
- a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
- b) l’acquisto di libri;
- c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
- d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria dell’istituzione scolastica;
- e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.
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Bonus colonnine 2026, contributo dell’80%: domande in attesa
Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera delle auto per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.
In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono anche un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che regola questa agevolazione in attesa delle date per le domande.
Prepararsi al meglio con i requisiti da rispettare prima di inviare la domanda, tutte le regole nel decreto.
Bonus colonnine 2026, contributo dell’80% fino a 1.500 euro: domande in attesa
A decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM in oggetto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici:
- è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera,
- nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente.
Attenzione al fatto che il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a:
- euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025,
- 5 milioni per l’anno 2026,
- 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029
- euro 8 milioni per l’anno 2030,
a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni, resta collegato per gli ulteriori aggiornamento.
Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.
Bonus colonnine 2026: a chi spetta?
l bonus colonnine 2026 previsto dall’articolo 6 del DPCM spetta agli utenti domestici che acquistano e installano infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
In particolare, possono beneficiarne:
- le persone fisiche, per l’installazione di una colonnina o wallbox presso la propria abitazione;
- i condomìni, quando l’impianto viene installato sulle parti comuni dell’edificio.