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    Commercialisti: chiarimenti su decadenza incarico CPO

    Con il pronto ordini n 30 del 22 marzo il CNDCEC risponde a dubbi sulla procedura da seguire per sostituire un componente del Comitato Pari Opportunità (CPO) che è stato cancellato nell’albo e iscritto nell’elenco speciale, In particolare, viene specificato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del Regolamento CPO, possono eletti quali componenti del Comitato Pari Opportunità:

    • gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono dell’elettorato attivo 
    • e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari.

    Il comma 2 dello stesso articolo prevede che per l’individuazione del diritto di elettorato attivo si debba fare riferimento alle disposizioni dettate ai fini dell’elezione del Consiglio dell’Ordine. 

    Pertanto, tenuto conto delle disposizioni dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 8 del Regolamento CPO, non possono eletti quali componenti del Comitato Pari opportunità coloro che siano iscritti nell’elenco speciale. 

    Ne consegue che, coloro che a seguito dell’elezione, siano stati cancellati dall’albo e iscritti nell’elenco speciale decadono dalla carica di componente del CPO, come anche espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 9 del Regolamento CPO.

    Il componente decaduto dovrà essere sostituito con il primo dei non eletti

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    Efficacia retroattiva cancellazione Ordine: chiarimenti

    Con il pronto ordini n 33 del 16 marzo si forniscono chiarimenti sulla quota annuale dovuta all'Ordine in caso di chiusura della PIVA nel mese di dicembre ed eventuale spettanza della quota annuale per l'anno successivo.

    In particolare, si chiede:

    • se la domanda di cancellazione può essere accolta con efficacia retroattiva alla data di cessazione attività e 
    • se il Consiglio dell’Ordine, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, possa deliberare un termine (ad es. 20 gennaio dell’anno successivo) entro cui l’iscritto che cessa l’attività al 31 dicembre dell’anno precedente debba presentare domanda di cancellazione per non essere assoggettato al pagamento della quota annuale di iscrizione.

    Il CNDCEC, con riguardo alle tematiche di carattere generale emergenti dal quesito, osserva che il contributo annuale di cui all’art. 12, comma 1, lett. p) dell’Ordinamento professionale è dovuto da tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno risultano iscritti nell’albo o nell’elenco speciale.

    Il pagamento della quota associativa all’Ordine è dunque dovuta per il solo fatto di essere iscritti nell’albo o nell’elenco speciale. 

    L’obbligo di pagamento della quota non è in alcun modo legato al possesso di Partita IVA che, come è noto, non rientra tra i requisiti di iscrizione nell’albo (art. 36, D.Lgs 139/2005)

    Nonostante l’utilizzo del nome ‘contributo’ la quota, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio. 

    Una volta maturato l’obbligo contributivo pertanto, anche in caso di cancellazione in corso d’anno il Consiglio ha dunque il diritto ad esigere la quota per intero.

    Tuttavia, attribuendo l’ordinamento professionale una potestà impositiva all’Ordine, il Consiglio ha facoltà di individuare e prevedere criteri e parametri sulla base dei quali eventualmente calcolare, in misura ridotta rispetto all’intero, la quota dovuta dal professionista che si cancella in corso d’anno. 

    Quanto alla decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione, come avuto modo di chiarire in precedenti riposte, si osserva che normalmente questi operano a partire dal momento dell’assunzione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale decorrono dal momento del suo perfezionamento, in questo caso dalla data di adozione della delibera. 

    Tuttavia, tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo. Infatti, in generale, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l’interessato, l’amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione

    Di conseguenza, conclude il CNDCEC, la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie dovrà essere operata dall’Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, tenendo in ogni caso in considerazione che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all’Ordine.

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    Gestori crisi sovraindebitamento: chiarimenti del CNDCEC sui corsi

    Con il pronto ordini n. 27 del 9 marzo il CNDCEC fornisce chiarimenti sui requisiti dei corsi formativi per iscrizione all'albo di cui all'art 356 del codice della crisi d'impresa.

    Nel dettaglio, viene chiarito che il corso di formazione per l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019, organizzato dal Consiglio nazionale può essere frequentato anche ai fini dell’adempimento degli obblighi formativi dei gestori della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014.

    In particolare, si specifica che il Ministero della Giustizia nel fornire precisazioni in merito ai requisiti che devono avere i corsi formativi per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 del codice della crisi ha escluso la validità dei corsi organizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi, di cui all’art. 4, DM 202/2014, che:

    • non hanno un programma conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura,
    • sono stati realizzati in assenza di una convenzione con l’Università 
    • e che non hanno una durata di almeno 40 ore.

    Nulla è stato indicato dal Ministero della Giustizia in merito al caso contrario, ovvero in merito alla possibilità di riconoscere validi i corsi formativi per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 del codice della crisi ai fini dell’assolvimento formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all’art. 4 del DM 202/2014. 

    Poiché il corso organizzato dal Consiglio Nazionale di cui all’Informativa 23/2023 citata nel quesito, soddisfa i requisiti previsti dall’art. 7 del Regolamento FPC (corso di “formazione”, di durata non inferiore alle 12 ore, avente ad oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore), per effetto delle previsioni del comma 6 dell’art. 4 del DM 202/2014, deve ritenersi valido anche per assolvere gli obblighi formativi previsti per i gestori della crisi da sovraindebitamento.

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    Liquidazione compenso CTU: chiarimenti del CNDCEC

    Con il Pronto ordini n 21 dell'8 marzo, il Consiglio dell’Ordine si esprime in tema di liquidazione degli onorari, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005, a seguito della richiesta di un iscritto che abbia svolto attività professionale di CTU nominato dal Tribunale e la cui richiesta di liquidazione delle spettanze alla detta autorità, presentata oltre il termine di cui all’art. 71 DPR n. 115/2002, sia stata rigettata. 

    Il Consiglio, al fine di rispondere al quesito preliminarmente chiarisce aspetti del procedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato. 

    L’art. 71 DPR n. 115/2002 prevede che

    •  <… le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168 > (comma 1) 
    • e < La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni … dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato > (comma 2). 

    Pertanto, al fine di poter ottenere la liquidazione delle spettanze è necessario che l’ausiliario presenti apposita domanda alla competente autorità giudiziaria ossia al magistrato titolare del procedimento in cui è stato nominato e provveda a ciò, a pena di decadenza, entro il termine di 100 giorni dal completamento delle operazioni peritali ossia dal deposito della relazione finale. 

    Viene sottolineato che, il termine indicato è previsto a pena di decadenza e, pertanto, in caso di mancato rispetto dello stesso, l’ausiliario non potrà più esercitare il diritto al compenso

    Infatti, l'art. 2966 c.c. dispone che: nel caso di specie, l’atto previsto dalla legge per impedire la decadenza consisteva nel deposito della domanda di liquidazione delle spettanze entro l’indicato termine dal completamento delle attività e, da quanto emerge dal quesito, tale attività non si è verificata. 

    Viene sottolineato che, la circostanza che l’ausiliario sia decaduto dal diritto di poter richiedere il compenso per le attività professionali preclude allo stesso di poter esercitare il detto diritto anche al di fuori del procedimento di liquidazione di cui all’art. 71 DPR n. 115/2002.

    La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, in un caso simile a quello sottoposto al Consiglio, che: “In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. civ. n. 4373/2015).

    Alla luce di tutto ciò, deve escludersi che il Consiglio dell’Ordine possa formulare un parere di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, non potendo più questo esercitare il diritto al compenso.

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    Sostenibilità e efficienza energetica: fondo perduto per i Comuni

    Con comunicato stampa del 3 marzo Invitalia informa, dell'Avviso Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica PON IC REACT EU relativo alla richiesta di contributi a fondo perduto da effettuarsi entro il 14 aprile.

    Si specifica che, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha prorogato i termini per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica CSE 2022.

    Le nuove tempistiche sono:

    • presentazione della domanda di partecipazione entro il 14 aprile 2023;
    • completamento degli interventi finanziati entro il 31 agosto 2023;
    • richiesta di accredito del contributo da parte dei Comuni beneficiari entro il 15 settembre 2023.

    Si sottolinea che l’Avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica che eventualmente includano anche interventi per:

    • la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto 
    • e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

    Avviso PON IC REACT EU: i beneficiari  

    L’Avviso è rivolto alle Amministrazioni comunali che intendano realizzare, anche tramite la produzione di energia da Fonti di Energie Rinnovabili, interventi di efficienza energetica di edifici:

    • insistenti sul territorio nazionale, di loro proprietà ed utilizzo; sono dunque esclusi immobili in detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, abitazione) da parte di terzi
    • adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati all’esercizio di attività economica intesa come qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato

    Una quota pari al 50% delle risorse è riservata agli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici situati nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

    Avviso PON IC REACT EU: cosa finanzia

    L’Avviso C.S.E. 2022 finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite MePA delle seguenti categorie di prodotti:

    • impianti fotovoltaici
    • impianti solari termici
    • impianti a pompa di calore per la climatizzazione
    • sistemi di relamping
    • chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
    • generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione

    L’Amministrazione comunale per ciascun intervento deve essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) realizzata precedentemente all’avvio della procedura di acquisto dei prodotti sopra indicati. 

    Anche l’APE può essere acquistato sul Mercato Elettronico e godere del contributo previsto dall’Avviso.

    Gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di prestazione energetica.

    Avviso PON IC REACT EU: l'agevolazione

     Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili, secondo una procedura a sportello. 

    I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili complessivamente pari a 320 milioni di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa “REACT – EU”.

    Attenzione al fatto che ogni Amministrazione comunale può presentare fino ad un massimo di 5 istanze di concessione. 

    L’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., attualmente pari ad euro 215.000,00, IVA esclusa.

    Avviso PON IC REACT EU: presenta la domanda

    L’istanza di concessione del contributo deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica denominata “CSE 2022” attiva all’indirizzo:

    L’ordine di valutazione delle istanze è cronologico, secondo la data e l’ora di presentazione delle stesse, rilevando a tal fine l’ordine di registrazione di ciascuna istanza nell’ambito della piattaforma.

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    Verifica requisiti iscrizione albo: il CNDCEC ricorda la scadenza del 31.03

    Con l'informativa n 26 del 27 febbraio con oggetto "Verifica periodica sul permanere dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" il Consiglio nazionale dei Commercialisti ricorda che l'Ordinamento prevede che gli Ordini entro il primo trimestre di ogni anno e quindi entro il 31 marzo, procedano alla revisione dell’albo, provvedendo alle occorrenti variazioni (art. 34, comma 1, D.Lgs. 139/2005). 

    Pertanto, è necessario procedere alla verifica del permanere in capo agli iscritti dei requisiti per l’iscrizione

    Sono oggetto di verifica i requisiti suscettibili di variazione nel corso del tempo quali:

    • il godimento del pieno esercizio dei diritti civili,
    • il possesso della la residenza e/o del domicilio professionale
    • nel circondario dell’Ordine, 
    • l’assenza di situazioni di incompatibilità (o, viceversa, la sua presenza in caso di iscrizione nell’elenco speciale) 
    • la condotta irreprensibile. 

    Come chiarito nelle informative precedenti le n 28/2018 e n 15/2022 alle quali si rinvia, la verifica può essere effettuata anche mediante richiesta di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/20003. 

    Inoltre viene precisato che è necessario sottoporre a verifica anche il mantenimento dei requisiti delle società tra professionisti (STP) iscritte nell’apposita sezione dell’albo. 

    Ricordando che, i requisiti richiesti per l’iscrizione delle STP sono quelli previsti dall’articolo 10, legge 183/2011 e dal D.M. 34/2013 (art. 9)4, il CNDCEC in allegato alla informativa trasmessa agli Ordini, ha inviato il modello di ausilio per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte delle STP. 

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    Formazioni revisori legali: il MEF pubblica il programma 2023

    Con Determina n. 21513 del 6 febbraio, ma pubblicata ieri giorno 9, il MEF adotta il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale per l'anno 2023 (articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

    Revisori legali: programma formazione 2023

    In particolare, nell’anno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, i revisori legali iscritti al registro sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39/2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato, e nel dettaglio:

    Materie Gruppo A: Materie caratterizzanti 

    1. Gestione del rischio e controllo interno 

    2. Principi di revisione nazionale e internazionali

    3. Disciplina della revisione legale 

    4. Deontologia professionale ed indipendenza 

    5. Tecnica professionale della revisione

    Materie Gruppo B: materie cui alle lettere da a) ad e) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010

    1. Contabilità generale 

    2. Contabilità analitica e di gestione

    3. Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 

    4. Principi contabili nazionali ed internazionali 

    5. Analisi finanziaria 

    6. Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali)

    Materie Gruppo C: materie cui alle lettere da m) a p) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010

    1. Diritto civile e commerciale 

    2. Diritto societario 

    3. Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali)

    4. Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali)

    SCARICA QUI il programma completo

    Formazione Revisori legali: novità 2023

    Viene specificato che il programma adottato per l’anno 2023 per l’aggiornamento professionale dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti pur presentando alcune novità importanti.

    Si conferma la netta prevalenza di contenuti afferenti le materie caratterizzanti la revisione legale (Gestione del rischio e controllo interno, Principi di revisione nazionale e internazionali, Disciplina della revisione legale, Deontologia professionale ed indipendenza, Tecnica professionale della revisione) rispetto alle materie non caratterizzanti. 

    Nella premessa del documento si sintetizzano inoltre le principali novità da tenere nel debito conto per la formazione quali:

    • l'approfondimento delle tematiche relative alla rendicontazione sulla sostenibilità,
    • le novità normative riguardanti il codice della crisi d’impresa e in particolare quelle risultanti dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83,
    • l’introduzione del nuovo codice italiano di etica e indipendenza dei revisori, in corso di prossima adozione
    • temi di maggior rilievo relativi alla contabilità pubblica e alla fiscalità di impresa.
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    Sostituzione componente Collegio Revisori: chiarimenti del CNDCEC

    Con il pronto Ordini 205/2023 il CNDCEC risponde a dubbi sulla sostituzione di un revisore dimissionario.

    In particolare, si forniscono chiarimenti in merito alla procedura per la sostituzione di un componente del Collegio dei Revisori, considerata la mancata accettazione dell’incarico da parte dei revisori supplenti

    Il Consiglio dei Commercialisti ricorda che ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2008, n. 139, il collegio dei revisori “è composto da tre membri effettivi e due supplenti”. 

    Viene precisato che, per la completa costituzione del collegio dei revisori è necessaria non solo la presenza dei membri effettivi, ma anche dei membri supplenti. 

    Infatti, anche se il collegio possa regolarmente adempiere alle proprie funzioni con la presenza dei membri effettivi, al fine di garantire la continuità di funzionamento dell’organo di controllo è necessario che siano disponibili anche i due sindaci supplenti.

    Nel caso di specie è necessario procedere tanto alla sostituzione del componente effettivo dimissionario, tanto a quella dei due componenti supplenti che hanno rinunciato all’incarico nel momento in cui sono stati chiamati a sostituire il componente effettivo dimissionario.

    Viene specificato che, qualora all’esito delle elezioni con cui è stato eletto il collegio dei revisori risultino dei candidati non eletti, il collegio potrà essere reintegrato con i primi candidati votati non eletti.

    Nel caso in cui non sia possibile procedere alle sostituzioni dei componenti del collegio dei revisori nei modi sopra indicati, si dovranno indire le nuove elezioni per procedere alla nomina dei componenti effettivi e/o supplenti mancanti. 

    Infine, viene specificato che i nuovi componenti, eletti per procedere alla reintegrazione del collegio, scadranno insieme ai revisori ancora in carica e le eventuali nuove elezioni dovranno svolgersi nel rispetto del regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021 con date individuate autonomamente dal Consiglio dell’Ordine.  

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    Obbligo vidimazione e bollatura verbali Consiglio, Collegio dei Revisori e Assemblee

    Con il Pronto ordini del 3 gennaio il CNDCEC si occupa di fornire chiarimenti su Vidimazione/bollatura libro verbali Consiglio, Collegio dei Revisori e Assemblee

    Come specificato dalle Sentenze del Consiglio di Stato Sez. II n 3544 del 2020 e Cons. Stato Sez. VI n. 4923 del 2021 "il verbale, in quanto atto giuridico appartenente alla categoria degli atti certificativi, è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito. Quindi il verbale è da annoverare entro la categoria degli atti amministrativi – certificativi in quanto è un documento preordinato alla descrizione di atti o fatti  giuridicamente rilevanti compiuti in presenza del soggetto verbalizzante ed ha quindi lo scopo di garantire  certezza alla descrizione degli accadimenti, documentandone l'esistenza”.

    Peraltro, “ la non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute” 
    Ciò premesso il CNDCEC ha chiarito che è possibile affermare che nell’Ordinamento della Professione di Dottore Commercialisti e di Esperto Contabile il verbale delle sedute di Consiglio e delle Assemblee è redatto e sottoscritto dal Segretario, quale pubblico ufficiale chiamato ad attestare, fedelmente e con capacità probatoria, quanto accaduto nel corso dell’adunanza.

    Infatti, l’art. 13, comma 4 dello stesso ordinamento professionale prevede che per le riunioni consiliari “Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario”. 

    Anche per l’Assemblea l’art. 18, comma 4, precisa che “Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti”.
    Risulta, pertanto, che sia proprio la Legge Professionale ad attribuire al Segretario dell’adunanza, sia essa consiliare che assembleare, la funzione di pubblico ufficiale redattore del relativo verbale.

    In questi casi, quindi, il Segretario assume una funzione certificativa che di norma è, invece, appannaggio dei soli notai.

    Peraltro, si ricorda che il Codice Civile (art. 2421) prevede solo a carico delle società l’obbligo della bollatura e della numerazione dei seguenti libri:

    • libro dei soci
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
    • libro delle obbligazioni
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
    • libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies del Codice Civile

    Non si rivengono pertanto norme che impongano alcun obbligo di “bollatura o vidimazione” dei verbali del Consiglio dell’Ordine e dell’Assemblea degli iscritti proprio perché l’Ordinamento Professionale attribuisce al Segretario dell’adunanza una funzione certificatoria, atta ad attribuire efficacia probatoria al contenuto complessivo del documento.

    Viene precisato che, nulla vieta ovviamente che ciascuna amministrazione, nella propria autonomia, possa valutare l’attivazione di livelli di certificazione maggiori rispetto a quanto stabilito dalla legge attraverso previsione  esplicita nel proprio regolamento di funzionamento.

    Con specifico riferimento al libro verbale del Collegio dei revisori è d'obbligo richiamare la Circolare vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici della Ragioneria generale dello Stato, che sul tema della verbalizzazione delle attività di verifica dell’organo di controllo puntualizza che, in linea con le disposizioni del codice civile art. 2421 – ultima comma, e quindi in analogia a quanto previsto per i verbali relativi al collegio sindacale delle società, lo stesso, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio.

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    STP: chiarimenti del CNDCEC sul potere decisionale dei soci

    Con il pronto ordini del 9 gennaio 2023, il CNDCEC risponde a dubbi sulla denominazione sociale e quorum decisionale di una STP.

    In particolare, venivano posti i seguenti quesiti: 

    1) posto che l'art. 10, comma 5, della Legge n. 183/20 11 prevede che "la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti'', tale previsione può considerarsi assolta con l'indicazione nella denominazione sociale dell'acronimo "S.T.P.?;

    2) posto che l'art. 10, comma 4, lett. b), della Legge n. 183/201 prevede che "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci''.

    Si chiede se tale norma implichi, oltre che la necessità di prevedere statutariamente che ai soci professionisti siano attribuiti almeno i due terzi dei diritti di voto complessivamente esercitabili, anche:

    • la necessità di prevedere statutariamente per le decisioni dei soci un quorum decisionale di due terzi, cioè che i soci possano adottare decisioni solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti complessivamente esercitabili (onde consentire che i voti dei soci non professionisti eventualmente esistenti possano essere determinanti nella formazione delle decisioni dei soci solo qualora siano in accordo con una parte significativa dei voti dei soci professionisti); 
    • l'impossibilità di prevedere statutariamente per le decisioni dei soci un quorum decisionale superiore ai due terzi (onde evitare che i soci non professionisti eventualmente esistenti possano bloccare le decisioni volute dai soci professionisti); si pensi ad esempio ad una STP in forma di società a responsabilità limitata che abbia tre soci, due professionisti ed uno non professionista, con uguale partecipazione al capitale ed agli utili ed uguale diritto di voto (un terzo ciascuno): ove lo statuto prevedesse per le decisioni dei soci un quorum decisionale del 70%, il socio non professionista avrebbe di fatto un diritto di veto. 

    Il CNDCEC risponde come segue: 

    • in merito al primo quesito si osserva che come precisa l’art. 10, comma 5, della legge n. 183/2001, la denominazione sociale della STP, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti. L’art. 9, comma 3, del D.M. n. 34/2013, colmando una lacuna della legge n. 183/2011, in occasione del procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo, accenna alla ragione sociale della società costituita e svolgente l’attività professionale con il modello delle società di persone.
      Ne consegue che la STP, a seconda dei casi, indicherà nell’atto costitutivo la propria ragione sociale o la propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel codice civile per il tipo societario concretamente adottato, con la necessaria e ulteriore precisazione che si tratta di società tra professionisti. In tale prospettiva, si ritiene consentito utilizzare l’acronimo STP, con l’avvertenza che, né l’indicazione per esteso di società tra professionisti, né l’acronimo STP sono sostituitivi della precisazione del tipo societario adottato.
    • in merito al secondo quesito, si precisa che la regola enunciata nell’art. 10, comma 4, lett. b), legge  n. 183/2011 impone che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci, vale a dire che, nel rispetto delle regole proprie del tipo societario scelto in sede di costituzione della STP, i soci professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi, in modo da favorire che la gestione della STP e l’assunzione delle decisioni più delicate sotto il profilo inerente all’attività professionale siano sottratte all’influenza del socio investitore o del socio per prestazioni tecniche. Pertanto, ancorché il socio non professionista non potrà mai disporre di più di un terzo dei voti, non chiarendo la legge che quello riservato ai professionisti è un quorum determinante per l’adozione delle decisioni o le deliberazioni dei soci, in alcune evenienze, il voto del socio investitore (o per prestazioni tecniche) potrebbe essere determinante per il raggiungimento del quorum previsto per l’assunzione della decisione.

    Il CNDCEC in merito al quorum richiama l’Informativa n. 60 dell’8 luglio 2019, tramite la quale, il Consiglio Nazioanale, aderendo all’impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali, ha chiarito che, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi  ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. 

    Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro  il controllo della società.
    Alla luce di tanto, nonostante la formulazione letterale del richiamato art.10 legge n. 183/2011 non consenta  di addivenire a interpretazioni univoche, considerata la ratio della disposizione di legge che è stata, come accennato, di evitare che i soci non professionisti possano influire sulle scelte strategiche della STP1, si ritiene  preferibile suggerire che, tramite previsioni di statuto, non venga “snaturato” il principio per cui il potere  decisionale resti nelle mani dei soci professionisti.