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Rilevanza del patteggiamento dei procedimenti disciplinari: chiarimenti del CNDCEC
Con il pronto ordini del 9 giugno il CNDCEC replica in merito al'impatto sui provvedimenti disciplinari della modifica dell’art. 445 comma 1-bis del c.p.p. cosiddetta riforma Cartabia, in particolare viene precisato che a seguito della riforma la sentenza di patteggiamento è equiparabile a una pronuncia di condanna soltanto in ambito penale mentre perde tale qualità al di fuori di esso.
In particolare il CNDCEC specifica che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 25 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 , n. 150, riforma Cartabia del processo penale, gli organi di disciplina, nelle decisioni disciplinari, devono dare applicazione all'articolo 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto da tale normativa, secondo il quale “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.” (art. 445, comma 1 bis, c.p.p.).
La norma è stata modificata a seguito di quanto previsto all’art. 1 comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega 134/2021 che prevedeva: “ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”.
E’ evidente, specifica il pronto ordini, la volontà di ridurre, fino a neutralizzarli, gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento: infatti prima l’inefficacia si estendeva ai “soli giudizi civili ed amministrativi” mentre ora si estende anche a quelli disciplinari e ricomprende espressamente anche quelli tributari e contabili.
Ne deriva quindi che la sentenza di patteggiamento è equiparabile ad una pronuncia di condanna esclusivamente nell’ambito penalistico sostanziale e processuale, mentre perde tale qualità al di fuori di esso.
Pertanto, l’organo disciplinare non può più, in caso di sentenza penale irrevocabile di patteggiamento, ritenere accertato/i il/i fatto/i costituenti l’illecito penale per il quale è stata comminata la condanna, neppure quando tale/i fatto/i sono i medesimi contestati in sede di apertura del procedimento disciplinare, bensì dovrà procedere ad un autonomo accertamento dei fatti contestati.
L’organo di disciplina potrà peraltro ricavare elementi istruttori dagli atti del processo celebrato dal giudice penale analogamente a quanto avviene nei casi di procedimenti penali caratterizzati dalla pronuncia di sentenze di condanna non irrevocabili successivamente annullate solo per intervento, nelle more del processo, della scadenza di termini di prescrizione del reato.
Il pronto ordini sottolinea che si raccomanda tuttavia estrema cautela dal momento che, stante la novità della norma non si è ancora formato un orientamento della giurisprudenza dal quale poter desumere regole di carattere operativo caratterizzate da un sufficiente grado di stabilità.
Si ritiene inoltre plausibile l’interpretazione secondo la quale l’art. 25, cit., non è, pur essendo contenuto nel codice di procedura penale, norma penale di miglior favore bensì norma attinente gli effetti non penali di sentenze penali.
Ne deriva che esso non ha efficacia retroattiva, né, di conseguenza, si applica retroattivamente; i provvedimenti disciplinari adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione in questione, e che non ne hanno (potuto) tenere(uto) conto, non meritano quindi di essere revocati né annullati in autotutela.
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STP che vende software: come verificare incompatibilità con l’iscrizione all’Ordine
Con il Pronto ordini n. 21/2023 il CNDCEC replica ad un quesito proposta da un ordine provinciale in merito ad una STP Società tra professionisti iscritta nella sezione speciale che vende software nell'ambito della consulenza in area privacy asserendo che la eventuale incompatibilità va verificata dallo statuto. Vediamo i dettagli.
L’Ordine istante faceva presente che una STP iscritta nella sezione speciale dell’albo professionale ha chiesto di verificare la sussistenza o meno dell’incompatibilità professionale nel caso in cui, nell’ambito della consulenza ed assistenza in area privacy e risk management (che parrebbero rientrare tra le attività di competenza del dottore commercialista, pur essendo materie di diritto dell’informatica e protezione dei dati personali e governance IT), la stessa Stp svolgesse anche, tra le altre (meglio specificate nel quesito) l’attività di distribuzione di programmi software strumentali alla consulenza che verrebbe prestata, strumenti software sia propri che di terzi (in qualità di sub licenziatario).
Detta attività commerciale, che si esplicita quindi nella fornitura di c.d. “Servizi innovativi” (in sostanza software) sarebbe comunque strumentale allo svolgimento dell’attività professionale e accessoria in quanto avrebbe un’incidenza economica prevista pari al massimo al 2% del fatturato annuo della Stp.L’ordine istante ritiene che, qualora l’attività di consulenza in materia di ambito privacy rientrasse, come sembrerebbe, nella più ampia attività di consulenza che il dottore commercialista può svolgere, la commercializzazione dei software ai clienti, pur essendo attività commerciale, sarebbe comunque da considerare strumentale e accessoria allo svolgimento dell’attività professionale e pertanto, rispettando comunque i limiti quantitativi previsti nel quesito, non incompatibile ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28.06.2005 n. 139.
L’Ordine chiede al Consiglio Nazionale un parere al riguardo.
Premesso che non viene allegata copia dello statuto della STP, ma unicamente il quesito proposto dove vengono riportate sommarie informazioni circa la compagine societaria e l’attività esercitata dalla STP, il CNDCEC replica quanto segue.
Da quanto è dato apprendere dal quesito formulato dalla stessa STP, la società può svolgere in via non prevalente attività di ingegnere, oltre a quella di Commercialista (che dovrebbe rappresentare, dunque, l’attività individuata come prevalente).Dalla stessa fonte è possibile trarre l’informazione che la STP può anche svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all’attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio.
Sembrerebbe consentito alla STP compiere operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari se e in quanto finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale.È doveroso precisare che in forza delle previsioni della legge n. 183/2011 l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali ma imprenditoriali e, logicamente, di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti.
Con il corollario che è precluso l’inserimento di attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l’esercizio dell’attività professionale come individuata nell’art. 1 del d.lgs. n. 139/2005 e delle correlate attività di consulenza.
Tutto ciò, specifica il CNDCEC comporta a livello pratico, di verificare che l’attività prestata dalla STP, per le modalità di realizzazione di eventuali servizi accessori, non si risolva in vera e propria attività commerciale, riducendo la STP in una vera e propria società di servizi che offra sul mercato prodotti complessi per la cui realizzazione si renda necessario acquisire anche prestazioni professionali dei soci e/o di terzi; prodotti che, nell’insieme considerati, non possono identificarsi con il tipico ambito delle attività professionali dedotte nell’oggetto sociale della STP, determinando, per l’effetto, l’assoggettamento della società allo statuto dell’imprenditore commerciale ( ex art. 2238 c.c.). -
Elenco esperti crisi d’impresa: come iscriversi entro il 15 giugno
Nella serata di ieri 31 maggio il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n 74 con le regole per iscriversi all'elenco degli esperti di cui all'art 13 comma 3 del Dlgs 14/2019 tenuto dalle CCII.
Nel dettaglio si tratta del Regolamento con modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili che sostituisce il precedente datato 27 ottobre 2021 relativo all'elenco esperti crisi di impresa.
Elenco esperti CCII: come iscriversi entro il 15 giugno
La domanda deve essere presentata entro il 15 giugno di ogni anno all'ordine territoriale competente. (Scarica il fac simile del CNDCEC)
Essa è corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti ed in particolare:
- l’iscrizione da almeno 5 anni nell’albo;
- almeno 2 esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- l’autocertificazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo;
- il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
- il consenso dell’interessato al trattamento dei dati.
- scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto di cui al Decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.
Elenco esperti CCII: attività istruttoria degli ordini territoriali
Si precisa che il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dati e svolge attività di istruttoria delle richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni.
L'Ordine territoriale che riceve la domanda di iscrizione verifica la completezza della stessa, la documentazione ed il possesso della necessaria formazione.
Successivamente, entro 30 giorni dalla domanda esprime esito positivo o negativo dell’attività di verifica.In caso positivo, delibera la trasmissione dei nominativi in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA dandone comunicazione agli iscritti.
Entro il 15 luglio di ciascun anno il Consiglio comunica alla CCIAA i nominativi dei professionisti che devono essere inseriti nell’elenco, nonché, per ciascun iscritto, la scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto.
L'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di eventuali provvedimenti di sospensione e di radiazione, nonché l’intervenuta cancellazione dall’Albo per la conseguente cancellazione anche dall’elenco.
La scheda sintetica, di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale 21 marzo 2023, è resa disponibile dalla Camera di Commercio su supporto informatico ed eventuali aggiornamenti dei dati saranno inseriti a cura dell’iscritto.
Anche i professionisti iscritti in occasione del primo popolamento conclusosi il 16 maggio 2022 possono procedere alla compilazione della scheda sintetica con le medesime modalità.Elenco esperti CCII: formazione
Il regolamento reca le regole per la formazione obbligatoria per un totale di 55 ore ai fini dell’iscrizione nell’elenco, secondo le indicazioni della Sezione IV del medesimo decreto dirigenziale.
Il Consiglio nazionale, gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono realizzare le attività formative valevoli per la specifica formazione degli esperti indipendenti, secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 21 marzo 2023 (Sezione IV).
Viene analiticamente individuata la formazione obbligatoria degli esperti, e viene chiarito che gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono presentare la richiesta di accreditamento dei corsi aventi le caratteristiche definite dallo stesso regolamento.Il soggetto che ha richiesto l’accreditamento è tenuto a rilasciare un attestato nominativo dal quale emerge, tra l’altro, anche il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materia riportate al comma 1 dell’art. 8.
Il Consiglio nazionale attribuisce ai singoli moduli e/o all’intero corso un CFP per ogni ora di formazione, riconoscendo l’equipollenza tra la formazione richiesta e quella obbligatoria per i commercialisti e gli esperti contabili. -
Commercialista dipendente PA: regole per iscriversi alla Sezione Speciale Albo
Con il Pronto Ordini n 44 il CNDCEC si occupa di fornire chiarimenti sulle regole per l'iscrizione nella sezione speciale.
Si replica ad un quesito di un dottore commercialista, dipendente a tempo indeterminato e pieno di un ente pubblico che domanda quanto segue.
Considerato che l’attività lavorativa esercitata è incompatibile con l’esercizio della professione e permetterebbe solo l’iscrizione nell’Elenco Speciale, l'Ordine competente per territorio chiedeva se si possa procedere alla iscrizione del professionista in base ai criteri del domicilio professionale, da ravvisarsi nel territorio in cui ricade la sede lavorativa del richiedente, anziché in base alla residenza.
Si ricorda innanzitutto che in base all’art. 34, comma 8 D.Lgs. n. 138/2005 l’iscrizione nell’Elenco Speciale di coloro che non possono esercitare la professione è subordinata ad una specifica richiesta da parte dell’interessato.
Con la conseguenza che qualora il dottore commercialista che versi in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione non abbia richiesto di iscriversi nell’Elenco Speciale ma alla Sezione A dell’Albo, la richiesta di iscrizione dovrà essere rigettata indicando il motivo di incompatibilità come previsto dall’art. 36, comma 2 D.Lgs. n. 139/2005.
Nel provvedimento di rigetto si potrà, altresì, comunicare allo stesso della possibilità di potersi iscrivere nell’Elenco Speciale presentando apposita domanda.
In linea generale, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi sia in base al requisito della residenza sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale.
La caratteristica di “prevalenza” che il luogo di esercizio dell’attività professionale deve possedere per poter essere considerato, in maniera inequivocabile, quale “domicilio professionale”, conduce a identificare il domicilio professionale come luogo fisico in cui l’attività professionale viene effettivamente svolta in maniera principale.
Considerato che il domicilio professionale è strettamente connesso con l’esercizio effettivo dell’attività professionale del dottore commercialista, nel caso di oggetto del presente quesito non può configurarsi alcun domicilio professionale in quanto il richiedente non può esercitare alcuna attività professionale propria del dottore commercialista per motivi di incompatibilità derivanti dall’essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di un ente pubblico.
Di conseguenza, l’unico criterio in base al quale potrà iscriversi nell’Elenco Speciale è quello della residenza, non potendo essere confuso il domicilio professionale con la sede lavorativa del soggetto esercente un’attività incompatibile con la professione.
Tale affermazione può subire delle deroghe nel caso di ipotesi di incompatibilità che non fossero assolute e che permettessero comunque lo svolgimento di alcune attività professionali (come ad es. i docenti universitari a tempo pieno che autorizzati possono svolgere alcune attività tipiche della professione).
In tali casi, infatti, potendo questi svolgere attività professionali e detenere così un domicilio professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale può essere richiesta anche in base al domicilio professionale.
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Bilanci previsione Comuni: in arrivo la proroga al 30 maggio
Con una nota l'IFEL Fondazione ANCI, informa del fatto che, nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali di oggi, 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell’Interno.
Attenzione al fatto che la proroga riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno.
Per effetto del decreto legge n.4/2022 (dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.
Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato dl 4/2022.
L'IFEL nella nota sottoliena che la proroga riguarda esclusivamente i termini dei bilanci di previsione e quelli collegati, e restano fissati al 30 aprile quelli relativi all’approvazione del rendiconto 2022, in base all’art. 227 del TUEL, cadendo il termine del 30 aprile in un giorno festivo, esso deve intendersi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, vale a dire al 2 maggio 2023.
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Comitato consultivo controllo qualità revisione: integrato di 3 membri
Con determina n. 80957 del 20/4/2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha integrato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli della qualità, costituito con determina n. 28368 del 17 febbraio 2023.
Ricordiamo che si tratta di componenti integrati con procedura disciplinata con avviso del 6 aprile con il quale il MEF informava del fatto che "ravvisata la necessità di integrare il Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione, al fine di ampliarne la rappresentatività rispetto alla platea dei soggetti iscritti al registro e tenuto conto dell’urgenza, il Ministero dell’economia e delle finanze intende nominare fino a tre ulteriori componenti tra esperti in possesso di comprovata esperienza in materia di revisione legale".
Con Determina del 17 febbraio il MEF ha nominato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione.
Il Comitato consultivo, composto da 15 membri, è finalizzato alla prestazione di consulenza qualificata in materia di controllo della qualità.
Fino al 30 giugno il Comitato avrà l’obiettivo di proporre criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.
In particolare, la determina specifica che al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:
- a) Analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e dagli enti sottoposti a regime intermedio;
- b) Proposte di criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell’economia e delle finanze e la Determina precisa che le comunicazioni ufficiali afferenti ai lavori del Comitato sono effettuate attraverso l’indirizzo: rgs.revisori.controlliqualita@mef.gov.it.
Allo stesso indirizzo sono inviati i contributi dei componenti del Comitato stesso.
Ricordiamo che a norma dell'art 20 del DLgs n 39/2010 sono sottoposti a verifica da parte del MEF gli iscritti nel Registro dei revisori che svolgono incarichi di revisione legale.
Il comma 1 dell'art 20 specifica che "Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'art 2409-bis o dell'art. 2477 del codice civile sono soggetti a controllo della qualità".
Il controllo riguarda anche i membri del Collegio sindacale a cui venga affidata la revisione legale.
La selezione dei soggetti da sottoporre al controllo di qualità avverrà sulla base di un’analisi del rischio e relativamente a incarichi su società che superano i limiti di quelle che lo stesso decreto definisce come piccole imprese all'art 1.
Il controllo di qualità si baserà sull'esame dei documenti di revisione selezionati con valutazione:
- della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
- della quantità e qualità delle risorse impiegate;
- dei corrispettivi della revisione;
- del sistema di controllo interno della qualità per le società di revisione.
Al termine delle verifiche il controllore dovrà redigere una relazione con gli esiti delle stesse con eventuali raccomandazioni su azioni da compiere e termini entro i quali adempiere, In caso di inosservanza il MEF irroga le sanzioni previste (art 24 del DLgs n 39/2010)
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Procedimento dell’Ordine per recupero somme dovute da Iscritti morosi
Con il pronto ordini del 18 aprile il CNDCEC risponde a quesito sul recupero delle quote dagli iscritti morosi.
In particolare, si ricorda che ai sensi dell’art.12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio dell’Ordine “stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’albo e/o nell’elenco, …”.
L’importo del contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell’Ordine, sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese (ex art. 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382)
Le norme attribuiscono al Consiglio dell’Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell’albo professionale.
Tale contributo, come stabilito dall’ordinanza 1782/2011 della Corte di Cassazione, ha natura di tassa, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.
Si ritiene che il Consiglio dell’Ordine possa, data anche la natura tributaria del contributo, nell’ambito della propria autonomia in materia di contribuzione prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento.
Con riguardo alle spese amministrative del procedimento disciplinare, si ricorda che il comma 5 dell’art 6 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito prevede che:
- “nei confronti dell'iscritto, qualora sanzionato, può essere disposto il rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento se e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine".
Pertanto, i diritti amministrativi relativi al procedimento disciplinare possono essere previsti dal Consiglio dell’Ordine solo se preventivamente determinati con apposita delibera e saranno dovuti solo se l’iscritto viene sanzionato
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Commercialisti: accordo con AMCO società di gestione crediti deteriorati
Con Informativa n. 44 del 24 marzo il CNDCEC rende nota la firma del Protocollo della durata di un anno, rinnovabile, con AMCO – Asset Management Company S.p.A in data 22 marzo.
AMCO è una società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze operante nel settore finanziario, in particolare nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati.
Con il Protocollo si riconosce ai Commercialisti di poter operare a supporto dei loro clienti, nell’ambito di incarichi giudiziari o stragiudiziali, per favorire e ottimizzare accordi di ristrutturazione debiti attraverso AMCO, prevedendo l’attivazione di una interfaccia operativa a uso esclusivo degli iscritti all’Albo.
Come da protocollo AMCO si impegna a creare un punto di accesso dedicato ai soggetti iscritti all’Ordine che, su mandato dei rispettivi clienti, intendano avvalersi dei Servizi ed a consentirne ai medesimi l’accesso attraverso le modalità tecniche descritte nell’Allegato Tecnico fornendo al CNDCEC un report periodico relativo ai dati cumulati di accesso ai Servizi per monitorare il livello di accessibilità e fruibilità degli stessi.
Accedi qui per scaricare gli allegati 1,2,3, alla Informativa del Consiglio, per ulteriori approfondimenti.
Il CNDCEC si impegna a favorire la conoscenza dei Servizi presso gli Ordini territoriali al fine di raggiungere gli iscritti ribadendo la disponibilità di tali Servizi ai soli iscritti sulla base delle informazioni formalmente risultanti dall’Albo.
Inoltre, si impegna a mettere a disposizione dei soggetti che intendano richiedere l’accesso ai Servizi il Format di Mandato e, in generale, a rendere conoscibili agli stessi i requisiti generali di accesso.
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Videochiamata con Agenzia Riscossione: a luglio il servizio in 15 Regioni
Con comunicato stampa dell'8 luglio l'Agenzia delle Riscossione comunica che si amplia il servizio di assistenza in videochiamata.
Infatti, dopo la fase sperimentale avviata lo scorso autunno in alcune città, il servizio “sportello online” è ora disponibile per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo in tutte le province delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’ Aosta, Veneto,
a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia.
Pertanto, senza la necessità di andare allo sportello, si potrà ricevere assistenza “a distanza” e dialogare in tempo reale, tramite il pc, smartphone e tablet, con un addetto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per effettuare operazioni e ricevere informazioni specifiche su cartelle, rateizzazioni, sospensioni e rimborsi.
Sportello on line in videochiamata agenzia delle riscossione: i servizi
Lo “sportello online” in videochiamata, che nei prossimi mesi sarà esteso a tutte le regioni, rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti.
L’appuntamento in videochiamata, che si prenota direttamente nell’area riservata del sito delle Entrate
consente di relazionarsi con Agenzia delle entrate-Riscossione in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico, come ad esempio informazioni, assistenza per richieste di rateizzazioni, di sospensione o di rimborso.
La piattaforma tramite cui avviene il collegamento semplifica le procedure di riconoscimento del contribuente e permette lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente.
Per agevolare l’interazione sono stati predisposti dei moduli in formato PDF editabile che possono essere utilizzati nel corso dell’appuntamento o compilati dal contribuente preventivamente.
Il servizio è attivo anche per gli intermediari fiscali abilitati che possono prenotare un appuntamento online in videochiamata per gestire una pratica dei clienti che li hanno delegati a operare su EquiPro, l’area del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione riservata ai professionisti.
Gli intermediari possono effettuare allo sportello online le stesse operazioni disponibili in area riservata.
Videochiamata agenzia delle riscossione: come prenotare
La sezione “Trova lo sportello e prenota”, presente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it
consente di scegliere tra due modalità di appuntamento:
- in presenza
- o a distanza.
Per prenotare un appuntamento online, “a distanza”, basta accedere all’Area riservata del sito utilizzando le credenziali SPID o CIE ed entrare nella pagina “Appuntamenti e contatti”.
È possibile prenotare fino ai successivi quattro giorni lavorativi, indicando data e ora tra quelle disponibili.
A seguito della prenotazione il sistema genera una email di riepilogo con tutte le informazioni utili, comprese le istruzioni per avviare la videochiamata. Il contribuente riceverà anche una successiva email di promemoria dell’appuntamento.
Nel giorno e ora scelti, bisognerà accedere all’Area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, e avviare il collegamento.
Nella stessa pagina è possibile anche cancellare l’appuntamento.
È consentito un ritardo massimo di collegamento di 10 minuti rispetto all’orario fissato, dopo i quali l’appuntamento non sarà più disponibile.
È possibile collegarsi da computer, smartphone o tablet dotati di una connessione stabile e veloce.
In alternativa allo “sportello online”, sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili, in modalità digitale, i principali servizi a cui il contribuente può accedere in completa autonomia con pochi click, come ad esempio la richiesta di rateizzazione, la presentazione di una istanza di sospensione legale della riscossione, la verifica della propria situazione debitoria e il pagamento di cartelle e avvisi, nonché tutte le modalità di contatto rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per poter inviare istanze e chiedere informazioni o assistenza specialistica.
Si ricorda, infine, che è sempre possibile prenotare un appuntamento allo sportello fisico, cioè in presenza, utilizzando il servizio “Trova lo sportello e prenota” del sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, senza necessità di pin e password.
Leggi anche Agenzia delle Entrate: attivo il servizio di videochiamata