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Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata
Viene pubblicato il Provvedimento n 354629 del 4 ottobre reso disponbile il giorno 5 con le regole per la comunicazione dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023. Il Decreto MEF del 29 marzo 2023, ricordiamolo, è stato pubblicato in GU n 83 del 7 aprile.
I dati vanno inviati entro il 16 marzo di ciascun anno.
Attenzione al fatto che, le comunicazioni sono effettuate:
- in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
- e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
Spese trasporto pubblico: regole per la precompilata
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate,
- gli enti pubblici
- o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
I soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese disposti nell'anno precedente, on l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta.
Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Nelle comunicazioni vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
Le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
Per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni sono state stabilite con Provvedimento n 354629 del 4 ottobre delle Entrate sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
In sintesi i soggetti interessati effettuano le comunicazioni, utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. I file contenenti le comunicazioni sono controllati utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Spese trasporto pubblico: opposizione all'invio
Il provvedimento sottoliena anche la possibilità di opporsi all'invio di questi dati.
Nel dettaglio, l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale viene manifestata con le seguenti modalità:
- a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta;
- b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesafino al termine di cui al punto 4.1 del provvedimento; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo:
- opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.
Spese trasporto pubblico: detraibili al 19%
Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta la detrazione in dichiarazione al 19% su un costo annuo massimo di 250 euro.
L’agevolazione riguarda:
- sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico,
- sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.
Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento.
Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o soggetto fiscalmente a carico.
In caso di figlio a cario, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.
Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Allegati: - in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
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Modello 730/2023: il Quadro L redditi prodotti a Campione d’Italia
A decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
Attenzione al fatto che. si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
Per godere della agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2023 nel modo usuale e successivamente indicherà nel
quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.Modello 730/2023: i redditi prodotti a Campine d'Italia
Dall’anno d’imposta 2020 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per
cento per dieci periodi d’imposta.È bene specificare che, come riportato dalle istruzioni al modello, l’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento UE n 1407/2013 della Commissione e i soggetti che per i quali l’agevolazione costituisce aiuto di stato per essere legittimati alla sua fruizione non possono utilizzare il modello 730 ma devono compilare il prospetto aiuti di stato presente nel Modello Redditi PF.
I redditi prodotti a Campione d’Italia nel modello 730/2023 sono indicati nel "Quadro L" ulteriori dati.
Come si compila il Quadro L del Modello 730/2023
Nel Rigo L1 ci sono i redditi prodotti in euro Campione d’Italia.
Nel dettaglio, nella Colonna 1 occorre indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro:
- "1" per i redditi dominicali,
- "2" per i redditi agrari,
- “3” per redditi da fabbricati,
- “6” per redditi diversi di cui al quadro D-
Nella Colonna 2 occorre indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.
Nel Rigo L2 Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia
Nel dettaglio, nella Colonna 1 indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri:
- "1" per i redditi dominicali,
- "2" per i redditi agrari,
- “3” per redditi da fabbricati,
- “4” per i redditi da lavoro dipendente, pensone e assimilati (punto 12 della certificaizone unica 2021),
- “5” per redditi diversi di cui al quadro D,
Colonna 2 indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.
Allegati: -
Erogazioni liberali ai partiti politici: regole di detraibilità 2023
Nel modello 73072023 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici.
Condizione per la detraibilità è che essi risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art.4 del d.l. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13.
Le regole per la detraiblità nel modello 730.
Erogazioni a favore dei partiti politici: detraibilità nel 730/2023
La detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate, pure mediante donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge di stabilità 2015).
L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio.
La detrazione non compete per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari in quanto privi di una loro rappresentanza in Parlamento (Risoluzione 30.05.2008 n. 220/E).
Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.4).
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:
- il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art.4 del d.l. n. 149 del 2013;
- il versamento di tali erogazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal d.lgs. n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (Risoluzione 03.12.2014 n. 108/E).
La detrazione spetta anche se il versamento è effettuato sui conti correnti intestati alle articolazioni regionali e provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale.
Modello 730/2023: detraibilità delle erogazioni ai partiti
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art 4 del d.l. n. 149 del 2013, la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
Attenzione al fatto che la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti
Modello 730/2023: le erogazioni ai partiti dove si indicano
Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici suddetti vanno indicate nel quadro E ai righi da E8 a E10 con il codice "62".
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.
Inoltre ricordiamo che sempre con il modello 730/2023 il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto.
Attenzione la scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.
L’elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” in Appendice (dopo l’elenco dei codici catastali comunali).
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Spese mediche disabili: cosa è deducibile e cosa no
Nelle Circolare n 15 del 19 giugno le Entrate hanno fornito chiarimenti sui principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023 e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022
Nello specifico vediamo, le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità che vanno indicati nel rigo E25 Sezione II del Modello 730/2023.
Nella Circolare n 15 viene ricordato che sono interamente deducibili dal reddito complessivo:
- le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali)
- e di assistenza specifica
sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Spese mediche disabili: chi è considerato disabile
E' bene ricordare che sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).
I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).Spese mediche disabili: la deduzione nel modello 730/2023
Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.
Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).
Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2).
Sono deducibili anche le spese sostenute per:
- le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia
- a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
- e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).
Attenzione al fatto che, tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Inoltre, trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.
ATTENZIONE
A seguito di vari chiarimenti forniti dal Ministero della salute, NON sono deducibili:
- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
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Modello 730/2023: sostituito di imposta, pagamenti e rimborsi
Il Modello 730/2023 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre (per quest'anno 2 ottobre) Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Modello 730/2023: chi lo può presentare
Possono utilizzare il modello 730 ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); - persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730
- precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate.
Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Possono utilizzare il modello 730 ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Modello 730/2023: rimborsi e pagamenti
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi
all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
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Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti
ATTENZIONE: aggiornamento dell'11 maggio. Con la pubblicazione in GU n 108 del 10 maggio del DL n 51/2023 si posticipa al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazione 2024) l'invio telematico delle schede relative all'8, al 5, al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione cartacea per il periodo di imposta 2022. Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato.
Il sostituto acquisisce anche la scheda contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef secondo le disposizioni indicate dallo specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’art. 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dematerializzazione delle schede relative alle scelte.
Da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.
La legge di conversione del cd. Decreto “Semplificazioni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto 2022 ha introdotto novità per i sostituti d'imposta in merito ai dati delle scelte dei contribuenti su 8, 5,e 2 per mille.
In particolare, viene prevista la "Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta" che semplifica gli adempimenti di compliance a carico dei sostituti d’imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati sostituiti per la presentazione della dichiarazione dei redditi Modello 730.
In pratica si consente la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.
Sostanzialmente si potrà procedere con invio telematico anziché consegna della copia cartacea da parte dei sostituti d'imposta.
Le attuali disposizioni prevedono che:
- i dipendenti presentino in busta chiusa al datore di lavoro la scheda cartacea relativa alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef;
- i datori di lavoro consegnano le buste a un ufficio postale o a un soggetto incaricato che provvedono alla trasmissione telematica dei dati all’Amministrazione finanziaria.
Con questa modifica si permette di procedere all'invio digitale e quindi di ridurre i rischi di:
- errori di trascrizione delle scelte espresse dai contribuenti nelle schede cartacee da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria;
- mancata o tardiva presentazione del 730 all’Agenzia delle entrate in assenza della consegna della busta al datore di lavoro (ad esempio, per disguidi postali o altri errori materiali).
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Modello 730/2023: compilazione del quadro B per immobili inagibili
In linea generale, gli immobili vanno dichiarati nel Quadro B del Modello 730/2023.
Va però prestata attenzione al fatto che, nel caso in cui essi siano inagibili si ha il diritto di aggiornare la rendita catastale.
In particolare, nei casi di inagibilità per:
- accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti),
- obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione),
è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale.
Immobili inagibili: la procedura catastale per variazione di destinazione
Per attivare la procedura è necessario inoltrare ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, nel modello 730/2'23 devono indicare:
- il codice "3" nella colonna 7 "CASI PARTICOLARI" del quadro B
- dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.
Attenzione al fatto che, se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di queste unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
Inoltre, l'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se:- l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante:
- la distruzione,
- ovvero l’inagibilità totale o parziale del fabbricato.
In generale, nella colonna 7 casi particolari va indicato:
- "1" se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità. In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
- ‘3’ se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita. In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”.
Come specificato nelle istruzioni al modello 730/2023, nel caso in cui l’evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2022 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile:
- uno per il periodo antecedente alla data della calamità,
- ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell’immobile)
indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.
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Videochiamata con le Entrate: servizi rapidi dall’Agenzia
Il servizio di videochiamata con l'Agenzia delle entrate consente di dialogare “in diretta” con i funzionari dell’Agenzia delle entrate e ricevere assistenza in modalità semplificata, tramite videochiamata, direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet, senza bisogno di spostarsi da casa.
L'assistenza in videochiamata riguarda servizi come:
- dichiarazioni dei redditi
- rimborsi,
- registrazione di un contratto di affitto
- duplicato della tessera sanitaria.
Videochiamata con le Entrate: come si accede
La videochiamata può essere attivata:
- direttamente dall’utente
- su iniziativa dell’ufficio, tramite e-mail, se utile per chiudere una pratica in maniera semplice e veloce (per esempio, in caso di approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).
Per procedere alla videochiamata, occorre prima accettare le condizioni di svolgimento del servizio, indicate in una e-mail inviata all’utente dall’Agenzia delle entrate.
In entrambi i casi, il funzionario dell’Agenzia delle entrate che svolge la videochiamata invia, il giorno prima dell’appuntamento, via e-mail, il link per l’accesso alla videochiamata.
Videochiamata con le Entrate: fissa l'appuntamento
Per fissare direttamente un appuntamento di videochiamata con un funzionario delle Entrate occorre andare nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia:
- Home > Servizio di videochiamata >
- Prenota un appuntamento
- o tramite l’App “AgenziaEntrate”.
Una volta effettuato l’accesso, basta selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora.
È possibile richiedere un appuntamento sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto), sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.
Videochiamata con le Entrate: i servizi disponibili
In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini:
- “Atti e successioni” (area Registro)
- “Dichiarazioni e rimborsi” (area Imposte dirette)
- “Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria” (area Identificazione).
Le videochiamate si tengono sulle piattaforme indicate sull’Informativa al trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e dei requisiti di sicurezza richiesti dalle Entrate. Il trattamento dei dati personali avviene sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto delle norme in materia.
Attenzione al fatto che, precisa l'agenzia, per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, i funzionari si impegnano a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiedono agli utenti di fare altrettanto.
Per procedere con la videochiamata è necessario prima aver letto e accettato l’informativa a tutela della privacy e le condizioni di svolgimento del servizio.
Videochiamata con le Entrate: la delega a persone di fiducia
In data 17 aprile le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 130859 con il quale modificano una prassi precedente relativa alla possibilità di delegare persone di fiducia ai servizi on line offerti dalla stessa agenzia.
In particolare, si prevedono ulteriori facilitazioni, anche tramite videochiamata, per chi volesse delegare una persona di fiducia ad accedere on line al proprio posto ai numerosi servizi offerti, tra i quali la consultazione della Dichiarazione Precompilata 2023 per l'anno d'imposta 2022.
Per tutti i dettagli delle novità previste dal provvedimento del 17 aprile si legga anche: Servizi on-line delle Entrate: dal 20 aprile nuovo modello per delegare persone di fiducia.
Attenzione al fatto che anche la Riscossione, leggi Videochiamata con Agenzia Riscossione: a luglio il servizio in 15 Regioni, dispone per i propri utenti del medesimo servizio.
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Dichiarazioni precompilate: accesso dei professionisti fino al 10.11
In tema di dichiarazioni precompilate, secondo quanto stabilito dal Provvedimento ADE n 173218 del 19 maggio 2022 recante regole per l'accesso alla dichiarazione da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, è bene ricordare che fino al 10 novembre, previa apposita richiesta tramite file o via web, è consentito l’accesso a:
a) dichiarazione dei redditi precompilata;
b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.
Si sottolinea che, essendo il termine di presentazione del 730 precompilato il 30 settembre, data già trascorsa, l’accesso ai suddetti documenti dovrebbe essere già avvenuto, ma esistono casi residui, es Redditi PF 2022 a credito, in cui l’accesso viene effettuato negli ultimi giorni, dato anche il termine di invio della dichiarazione al 30 novembre 2022.
Per tutti i dettagli sulle precompilate: accedi all'area dedicata del sito delle Entrate.
L’accesso ai documenti è consentito effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.
Nella richiesta tramite file, Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti,
Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate
Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia un file, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.
Se la richiesta è andata a buon, sempre entro 3 giorni, il professionista può accedere ai documenti richiesti tramite file.
Modalità di accesso dichiarazione precompilata da parte del contribuente
Ricordiamo che il contribuente accede direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
- Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale;
- Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline);
- Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.
Modalità di accesso dichiarazione precompilata da parte del professionista
Inoltre, è possibile che:
- il CAF,
- il professionista abilitato
- e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico.
In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità su indicate è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.
La delega per l’accesso ai documenti contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
- data di conferimento della delega;
- indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata di cui al punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b)
Si ricorda inoltre che le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del delegante.
L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai documenti anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate che:
- i sostituti d’imposta,
- i CAF
- i professionisti abilitati
devono trasmettere tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta.
Leggi anche Dichiarazione 730/2022: da oggi modifiche e invio della precompilata
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Dichiarazioni fiscali: la conservazione fino al termine per l’accertamento
Con Risposta a interpello n 217 del 26 aprile 2022 le Entrate forniscono un riepilogo delle regole per la sottoscrizione e conservazione:
- delle dichiarazioni fiscali trasmesse
- e degli altri documenti
L'istante svolge la funzione di intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (ai sensi dell'art. 3, comma 3 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322).
In particolare egli:
- rilascia al cliente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione al momento dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, sottoscrivendo altresì il riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica presente nel frontespizio dei vari modelli dichiarativi;
- procede alla compilazione della dichiarazione su modello conforme mediante software;
- sottoscrive la dichiarazione esclusivamente attraverso la procedura di autenticazione del file telematico mediante apposizione della firma elettronica basata sul certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
- trasmette la dichiarazione attraverso i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e verifica l'esito della trasmissione attraverso la consultazione della ricevuta resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (nell'area riservata all'Istante);
- entro i trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione, condivide con il cliente la copia in formato .pdf della dichiarazione trasmessa, per mezzo posta elettronica ordinaria ovvero posta ordinaria, e la copia in formato .pdf della comunicazione di ricezione della dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- conserva la copia della dichiarazione in formato cartaceo, completa della sottoscrizione riportata sul riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica presente nel frontespizio
Ciò premesso l'istante chiede chiarimenti sugli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.
Le Entrate chiariscono che non può che confermarsi quanto già indicato in precedenza con diversi documenti di prassi e sottolinea:
- l'assenza di un obbligo, in capo all'intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie;
- la circostanza che le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, e qualora si tratti di documenti informatici, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale" ed i relativi decreti attuativi. Tra questi si ricorda il decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto".
Il rispetto delle disposizioni del richiamato DM 17 giugno 2014 specifica l'agenzia non riguarda solo le dichiarazioni dei redditi e le relative copie ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all'Agenzia delle entrate e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione.
A mero titolo esemplificativo si enunciano i seguenti:
- il c.d. "esterometro",
- le c.d. "dichiarazioni d'intento",
- i modelli di pagamento unificato F24,
- i modelli di variazione dei dati IVA, ecc.)
- ed altri che possono rientrare nella normale attività degli intermediari ad esempio le liquidazioni periodiche IVA.
In merito alla conservazione le Entrate ricordano che i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse «per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» e in proposito va evidenziato che il relativo termine non può essere inteso in maniera statica, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma come "termine per l'accertamento" del periodo d'imposta di riferimento.
Infine, si evidenzia che, non solo esso troverà applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi ma, altresì, per l'intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative ad esempio quelle di tipo emergenziale.
Infine si riporta quanto chiarito da altri documenti di prassi dalla agenzia: “la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario … gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d'imposta conservare l'originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale o "C.A.D."). Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile qualunque procedura che si conformi ai principi espressi”.
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