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730/2024: come si indica il social bonus
Il social bonus, comparso nel Modello 730 dell'anno scorso e da indicare anche quest'anno relativamente al residuo, è un credito d'imposta riconosciuto in favore di:
- persone fisiche,
- imprese,
- enti e società,
per le erogazioni agli ETS a sostegno del recupero di immobili inutilizzati e beni confiscati alla criminalità.
Attenzione al fatto che, l'ammontare di credito spettante varia a seconda del soggetto che ha effettuato l'erogazione liberali.
Vediamo come i contribuenti persone fisiche devono indicarlo nella prossima dichiarazione.
Social bonus: come indicarlo nel Modello 730/2024
Come specificato anche nelle istruzioni al modello, per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo.
L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo del contribuente. Il social bonus va indicato negli altri crediti del Quadro G del 730

Dettagliatamente, nel QUADRO G, al RIGO G 15 occorre indicare:
- il codice "11" per il credito d’imposta per social bonus.
Viene evidenziato che, il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Le erogazioni liberali vanno effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano
la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.Le istruzioni al modello 730/2024 evidenzianche che, per l’anno d’imposta 2023 non risultano progetti approvati dal menzionato Ministero e di conseguenza non è possibile fruire del social bonus.
Ti cosigliamo di leggere anche: Social bonus erogazioni ETS: cosa riguarda e come richiederlo per tutti i dettagli su questo bonus.
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730/2024: fissate le regole per i controlli
Con il Provvedimento n 267777 del 17 giugno l'ADE Agenzia delle Entrate pubblica le regole per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi (Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).
In particolare, gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.Ricordiamo che il richiamato art 5 prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
Allegati: -
730/2024: detraibilità premi assicurativi rischi calamitosi
Nel Modello 730/2024 è andocora possibile detratte le spese per assicurazioni per unità immobilieri residenziali e loro pertinenze.
Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre in dichiarazione un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per assicurazioni aventi per oggetto unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.
La detrazione non spetta invece se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
Vediamo il riepilogo delle regole per questa detrazione
Modello 730/2024: detraibilità dei premi assicurativi per rischi calamitosi
La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.
La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.
Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.
La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.
In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.
Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Premi assicurativi per rischi calamitosi: dove indicarli nel 730/2024:
Nel Modello 730, i premi assicurativi in oggetto, vanno indicati, ai fini della detrazione, nel Quadro E ai righi da E8 a E10
Nel dettaglio, i premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi vanno indicati con il codice "43"

Premi assicurativi per rischi calamitosi: FAQ delle entrate
L'agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata in data 29.05.2023, il cui chiarimento si presume ancora valido, rispondeva al quesito di un contribuente che domandava se si possa continuare a detrarre al 19% le spese sostenute per la polizza rischi calamitosi su quello che era il proprio immobile e non lo è più.
Nel dettaglio, veniva chiesto se un soggetto beneficiario della detrazione al 19% delle spese sostenute per il pagamento del premio assicurativo per rischi legati ad eventi calamitosi su immobile di proprietà, possa ugualmente fruirne quando l'immobile viene donato al proprio figlio.
La Circolare n 24/2022 ha chiarito che la detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene e non alla persona.
Pertanto la risposta al quesito specifica l'agenzia è affermativa e al contempo ricorda anche i limiti di detraibilità. -
730/2024: la detrazione per le spese di colonnine di ricarica
Le spese sostenute per l’istallazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche sono oggetto di detrazione d’imposta nelle dichiarazioni dei redditi.
Vediamo le istruzioni per il modello 730/2024.
Detrazione spese colonnine ricarica auto elettriche nel 730/2024
Nel Modello 730/2024 tali spese vanno indicate nel rigo E56 e spetta una detrazione del 50%.

In dettaglio, nel rigo E56 occorre indicare:
- nella colonna 1, il codice che identifica la spesa, nel caso delle spese per le colonnine di ricarica è il codice "2" (di seguito meglio dettagliato);
- nella colonna 2, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella colonna 3, la spesa sostenuta;
- nella colonna 4, se in colonna 2 è indicato l’anno 2023 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’, ‘4’ o ‘5’, indicare il codice ‘1’ se si applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, indicare il codice ‘2’, se si applica la percentuale di detrazione del 90 per cento;
- nella colonna 5, se in colonna 2 è indicato l’anno 2022 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ o il codice ‘4’ o il codice ‘5’, indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023.
Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023.
L’opzione si intende esercitata con l’indicazione del numero ‘1’ in questa colonna e dell’anno ‘2022’ nella colonna ‘2’
Come specificato nelle istruzioni al modello, per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica il codice da indicare in colonna 1 è il codice "2".
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere
strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.
Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.
Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Per quanto riguarda le spese per le colonnine, legate al superbonus, si rimanda nel dettaglio delle istruzioni al Modello 730/2024.
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Bonus acqua potabile: come indicarlo nel 730/2024
Il bonus acqua potabile è una agevolazione per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.
A tal fine è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:
- filtraggio
- mineralizzazione
- raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare,
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche,
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo tramite il servizio web.
Leggi anche Bonus acqua potabile 2023: domande entro il 28.02
Bonus acqua potabile 2024: come indicarlo nel Modello 730
Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2024)riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
Nel caso di utilizzo in dichiarazione il bonus acqua potabile va indicato nel Quadro G Crediti di imposta del Modello 730

Come specificato nelle istruzioni al modello, il bonus acqua potabile 2023 va indicato nel RIGO G15 con il codice "10"
indicando l’importo del credito spettante ottenuto applicando alle spese sostenute la percentuale prevista.
In particolare, in merito alla suddetta percentuale sul sito delle entrate viene specificato che:
"per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 6,45% dell’importo richiesto. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare spettante tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia." (Aggiornamento sul sito ADE del 25 marzo 2024)
Bonus acqua potabile 2024: la documentazione da conservare
Con la Circolare n 15/2023 è stato chiarito che il contribuente deve conservare ed esibire:
- la fattura o il documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito
- e la Comunicazione, con la relativa ricevuta di accettazione, inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 16 giugno 2021.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Il credito di imposta in esame spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
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Modello 730/2024: guida al prospetto familiari a carico
Il Modello 730/2024 contiene come ogni anno il prospetto "familiari a carico"

Nel prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per:
- il coniuge,
- i figli o gli altri familiari a carico,
o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Modello 730/2024: quali sono i familiari a carico
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Attenzione al fatto che nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
Se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Modello 730/2024: le detrazioni per i familiari a carico
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più.
Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.
Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.
Modello 730/2024: compilare il prospetto figli a carico
Nel prospetto familiari a carico, i righi da 2 a 5 vanno compilati come segue.
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio:
- Colonna 1: barrare la casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo.
- Colonna 2: barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.
- Colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’.
- Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico. Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.
- Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (‘12’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2023). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2023, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto indicare ‘5’.
- Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.
- Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
- Colonna 10 (n. mesi detrazione figli 21 anni o più): indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2023. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2002 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2023, indicare ‘5’. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2023, questa colonna non va compilata.
Infine nella Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.
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730/2024: aggiornamento modello e istruzioni al 19 aprile
In data 19 aprile le Entrate hanno pubblicato un file di aggiornamento del Modello 730/2024 e delle relative istruzioni.
In merito al Modello 730/2024 l'Agenzia specifica chesi tratta solo delle due seguenti:
- a) Nella colonna 4 del rigo G15, dopo la parola “Rata” è inserito “/Spesa”;
- b) La colonna 2 del rigo K3 è denominata “Numero” e la colonna 3 “Provincia Ufficio Agenzia entrate”.
Vediamo di seguito il dettaglio delle modifiche che hanno interessato le istruzioni alla compilazione.
730/2024: aggiornamento delle istruzioni al 19.04
Aggiornamento del modello 730/2024 e delle relative istruzioni (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 28 febbraio 2024)
Per le istruzioni si evidenziano le seguenti modifiche:- a) a pag. 13, nell’avviso inserito nel paragrafo “5. Rettifica del modello 730”, è infine aggiunto il periodo “, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2)”;
- b) a pag. 41, nell’avviso, dopo la frase “Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti”, nella parte tra parentesi, “o 4” è sostituito da “, 4, 8 o 9”;
c) a pag. 43, a metà pagina, dopo il periodo “In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente” è eliminato l’inciso “, avendo cura di indicare in colonna 1 del primo modulo la somma di tutti i redditi del settore turistico indicati nelle Certificazioni Uniche in cui è compilato solo il punto 651”; - d) a pag. 48, al codice 7 nelle istruzioni relative alla colonna 3 (tipo di reddito), dopo “Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro” prima delle parole “e non” è apposto un punto e tali parole sono sostituite con “Vanno sempre riportati se”; inoltre, dopo “sono indicati redditi in questo rigo con i codici 11, 12 e/o 13” è aggiunto “, nel rigo D3 con codice 5 e nei righi da C1 a C3 con codice 8”; e) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 dei righi da E41 a E43 al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
- f) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 7 dei righi da E41 a E43:
- a) al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
- b) al secondo rigo, dopo le parole “fruire della detrazione”, è eliminato il punto;
- c) prima di “colonna 8” è aggiunto “Se in colonna 2 sono indicati i codici 10 e 11, se le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici 10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice 1”;
- g) a pag. 81, nel paragrafo “SEZIONE III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione”, al terzo rigo, dopo le parole “Per le spese sostenute dal 2014 al” ‘2023’ è sostituito con ‘2022’;
- h) a pag. 87, nel paragrafo “Bonus facciate influente dal punto di vista termico”, alla penultima riga, “dal 1° gennaio” è sostituito con “nel”;
- i) a pag. 94, nella parte relativa alla compilazione del rigo F2:
- a) in colonna 5, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
- b) della colonna 6, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
- j) a pag. 102, nel paragrafo “SEZIONE VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36”:
- a) dopo “31 dicembre 2023” è inserito “o entro il 31 dicembre 2024 purché entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione”
- b) nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 “Credito anno 2023” al primo rigo, dopo le parole “maturato nel 2023.” è eliminato il periodo “L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa”; al secondo rigo le parole “dal 1° gennaio 2024” sono sostituite con le parole “nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18”; al terzo rigo, dopo le parole “data di presentazione della dichiarazione.” è inserito il seguente periodo “Negli anzidetti casi, l'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa. Si precisa che il credito d'imposta maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18 va utilizzato nel 2025”;
- k) a pag. 104, nelle istruzioni:
- a) al codice 10, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate” le parole “da adottarsi entro il 2 aprile 2024” sono sostituite con “22 marzo 2024”;
- b) al codice 12, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate” le parole “11 ottobre 2022” sono sostituite con “24 marzo 2023”;
- c) al codice 13, dopo le parole “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia” sono inserite le seguenti “5 aprile 2023”;
- l) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, al terzo punto elenco sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole “(pari al 50% delle spese sostenute)” è eliminata la parola “sostenute”;
- b) dopo la parola “percentuale” è inserito “del 6,45%”;
- c) dopo le parole “Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”, la frase “da emanarsi entro il 31 marzo 2024” è sostituita con “22 marzo 2024.”
- d) subito dopo il punto è inserito il periodo “L'importo del credito d'imposta fruibile è visualizzabile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.”;
- m) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, alla fine del quinto punto elenco, la parola “maggio” è sostituita con “aprile”;
- n) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 4 del rigo G15, nella parte in grassetto tra parentesi, dopo la parola “Rata” è inserita “/spesa”; dopo le parole “(bonifica ambientale).” è inserito il seguente periodo “Se in colonna 1 è indicato il codice '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022”;
- o) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 del rigo G15, dopo le parole “‘14’ (fondazioni ITS Academy),” è eliminato il termine “e”;
- p) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 1, la parola “RL” è sostituita con “D, rigo D4 codici 5 e 8”;
- q) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 3, dopo la parola “RT” sono inserite le parole “(quadro aggiuntivo)”;
- r) a pag. 110, nel paragrafo “SEZIONE IV – Versamenti e residui Imposta cripto-attività”, la frase “l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023” è sostituita con “il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1727 e l’anno 2023 e l’imposta dovuta.”.
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Semplificazioni dichiarazioni 2024: l’Agenzia delle Entrate chiarisce
Pubblicata l'11 aprile 2024 la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 in merito alle novità nei modelli dichiarativi introdotti dal cd. Decreto Adempimenti tributari (D. Lgs 1/2024 "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari"). In una guida di 32 pagine vengono forniti chiarimenti in merito a:
- semplificazioni per le persone fisiche non titolari di partita IVA
- semplificazioni per i titolari di partita IVA
- Semplificazioni per i sostituti d'imposta
- Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione.
Dichiarazioni 2024: semplificazioni per le persone fisiche non titolari di partita IVA
Per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:
- una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
- l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.
- possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva.
- possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio
Semplificazioni titolari partita IVA nella dichiarazione dei redditi 2024
Per quanto riguarda i titolari di partita IVA, i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi in commento includono:
- modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis.
- Estensione anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, della dichiarazione dei redditi precompilata.
Semplificazioni per i sostituti d’imposta
Per quanto riguarda i sostituti d'imposta il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito a:
- l'eliminazione della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio. Resta fermo l’obbligo di invio della CU relativamente ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno d’imposta 2023, assolto entro il 18 marzo 2024
- Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta
Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione
Revisionati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni
- in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap,
- inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.
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Spese sanitarie 730/2024 per familiari non a carico con patologie esenti
Nella dichiarazione dei redditi 2024, le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie.
La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui. Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello REDDITI di quest’ultimo.
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare.
La detrazione per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU (punti da 341 a 352) con il codice 2.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate la documentazione da controllare e conservare per le spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico sono le seguenti:
1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o REDDITI:
- Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
- Modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia,
- Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.
2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto:
- Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
- Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione,
- Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.
Si ricorda che, in entrambi i casi, se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
Per i dati che devono essere riportati sullo scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche (natura, qualità, eccetera).
Dove indicare le spese per familiari non a carico con patologie esentiModello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (rigo RP2) 730/2024: sezione I del quadro E (rigo E2) -
Bonus mobili: la detraibilità nel 730/2024
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).
La Legge di bilancio 2022 ha previsto:
- l’estensione del beneficio anche alle spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024,
- e la riduzione del massimale di spesa agevolabile che, per l’anno 2022, non deve essere superiore a 10.000 euro,
- inoltre ha modificato i riferimenti in termini di classi energetiche, prevedendo che:
- per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Fino al periodo di imposta 2021, detti grandi elettrodomestici dovevano essere di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Bonus mobili: la detraibilità nel 730/2024
Il bonus mobili va indicato nel Quadro E del Modello 730/2024 nel rigo E57

Nelle colonne 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata.
Nelle colonne 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023, 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.
Ad esempio, se nel 2014 sono state sostenute spese per l’arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare ‘10’ nella colonna 1 “Numero rata” e 10.000 nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”.
In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del ModelloBonus mobili: condizioni per la detraibilità nel 730/2024
La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.
È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 8.000 euro.
La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.
I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo ca so, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.