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Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni
Il MEF informa che, come anticipato nel Comunicato del 27 settembre 2024, è stata resa disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, nell’apposita sezione denominata “Gestione IMU”, l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025.
Ricordiamo però che, con il DM 6 settembre del MEF è stato integrato il decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Attenzione al fatto che, i Comuni dovranno usare dal 1 gennaio 2025 la piattaforma preposta sul portale federalismo fiscale.
Per provvedere all'aedempimento sono anche state aggiornate le linee guida, scarica qui il file.
Riepiloghiamo le novità previste a partire dal 2025.
Aliquote IMU diversificabili dai Comuni: le regole 2025
Il Decreto MEF del 6 settembre pubblicato nella GU del 18 settembre, integra le fattispecie di diversificazione delle aliquote IMU da parte dei comuni.
In dettaglio, è approvato l'allegato A che sostituisce l'allegato A del Decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L'attuale allegato A, di cui al decreto 6 settembre, modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste.Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, attiva, per l'IMU 2025 dal 31 ottobre scorso.
Inoltre sono pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024.
I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.
L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.Attenzione al fatto che, le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Il mef ricorda, infine, che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019.
Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.
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Ai fini IMU gli uffici non possono essere considerati abitazione principale
Se ai fini del regime di esenzione dalle plusvalenze immobiliari, come visto di recente (a riguardo si veda l’articolo Ai fini fiscali anche gli uffici possono essere destinati ad abitazione principale), ciò che rileva per qualificazione di un immobile come abitazione principale è l’effettività dell’utilizzo, a prescindere dalla categoria catastale d’appartenenza dell’immobile, la stessa cosa non vale ai fini IMU.
Di tale questione si occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 9496 del 9 aprile 2024. Ciò che differenzia le valutazioni ai fini IMU dalle medesime valutazioni ai fini delle plusvalenze imponibili è ovviamente la normativa di riferimento.
Per quanto riguarda l’IMU, infatti, l’articolo 13 comma 2 del DL 201/2011 fissa il presupposto dell’IMU al possesso di un immobile ma esime dall’imposta le abitazioni (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) in cui il contribuente ha la dimora abituale e principale.
Il comma 4 della stessa norma stabilisce che il calcolo dell’IMU deve avvenire attraverso l’applicazione di specifici moltiplicatori, diversificati a seconda della categoria catastale dell’immobile, da applicarsi alle rispettive rendite catastali.
Come nota la Corte di Cassazione, ciò che caratterizza la normativa IMU, a differenza di altre situazioni fiscali similari, è il fatto che questa faccia esplicito riferimento alle categorie catastali, prevendo specifici moltiplicatori differenziati; per cui, per l’applicazione della disciplina, non si può prescindere dall’inquadrare catastalmente l’immobile.
Non è infatti un caso che le norme del TUIR che disciplinano le plusvalenze immobiliari, a differenza della normativa IMU, non nominano affatto le categorie catastali, e che, per tale motivo, la rilevanza di queste ultime, ai fini dell’applicazione della disciplina, non è la medesima.
Abitazione principale in immobile con categoria catastale A10
Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9496/2024 il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale e principale in un immobile con categoria catastale A10, un ufficio.
Come rileva la Corte, il punto centrale della questione è se per l’IMU, fermo restando l’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di esenzione prevista per l’abitazione principale, rilevi o meno la categoria catastale dell’immobile.
Secondo la Corte “rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile”, con la conseguenza “che è onere del contribuente, che richieda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento”.
Con maggiore profondità, la Corte di Cassazione rileva anche che “non è conforme al dato normativo il principio per il quale l’oggettiva destinazione del bene ad abitazione principale è sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione, non essendo quest’ultima in alcun modo correlata al classamento catastale”, in quanto “la detrazione d’imposta per l’abitazione principale presuppone il classamento nella corrispondente categoria catastale, dalla quale e solo da essa, si desumono i valori per la determinazione dell’imposta”, “non è un caso, infatti, […] che il metodo di determinazione della base imponibile è differente per gli immobili iscritti alla categoria A10, proprio in virtù della peculiare destinazione ”, “né si ritiene possa avere rilevanza che l’immobile sia comunque classificato all’interno della categoria A”.
In definitiva quindi, secondo la Corte di Cassazione, ai fini IMU, un ufficio, come tale appartenente alla categoria catasta A10, non può usufruire dell’esonero dall’imposta previsto per l’abitazione principale del contribuente, previsto dalla normativa di riferimento solo per gli immobili catastalmente considerati ad uso abitativo.
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Esenzione IMU: quando spetta nella doppia residenza dei coniugi
Con l'Ordinanza n 19684 del 2024 la Cassazione ha chiarito ulteriormente il perimetro della esenzione IMU per i coniugi che risiedono in due abitazioni differenti per motivi di lavoro.
L'ordinanza statuisce una massima di riferimento per l'accertamento della abitazione pricipale nel caso di doppia residenza dei coniugi, vediamola.
Esenzione IMU: quando spetta nella doppia residenza dei coniugi
Il MEF a seguito della Ordinanza n 19684 del 17 luglio scorso ha pubblicato la relativa massima utile ai fini dell'accertamento della abitazione principale per coniugi con doppia residenza.
In particolare, vuiene statito che il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica.
Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.
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Dichiarazione IMU ENC: invio entro il 1 luglio
Entro il 1 luglio va inviata la Dichiarazione IMU ENC enti non commerciali (il 30 giugno termine ordinario quest'anno capita di domenica).
Per le regole occorre fare riferimento al Dcreto 24 aprile del MEF (GU n 112 del 15 maggio): scarica qui il modello e le istruzioni.
Dichiarazione IMU ENC: invio telematico entro il 1 luglio 2024
In particolare l'art 1 comma 2 del decreto prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della medesima legge denominata “Dichiarazione IMU ENC”
La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:
- dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali (di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)
- che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.
Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso.
In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
A differenza della dichiarazione ordinaria IMU, la dichiarazione IMU ENC va presentata ogni anno indipendentemente da variazioni che influiscano sulla determinazione dell’IMU dovuta, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto della dichiarazione.
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Acconto IMU 2024: i pagamenti in ritardo
Il giorno 17 giugno (perchè il 16 quest'anno è caduto di domenica) è scaduto il termine per pagare l'acconto IMU 2024.
Per tutti coloro che non lo hanno versato, c'è la possibilità di ravvedersi e pagare in ritardo tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
L’istituto del ravvedimento evita i provvedimenti forzosi da parte dell'ente impositore ma il contribuente oltre all’imposta dovuta, pagherà anche una maggiorazione a titolo di:
- sanzioni,
- interessi.
Per calcolare la somma dovuta con il ravvedimento è necessario considerare i giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza del versamento.
Naturalmente più si tarda il pagamento e maggiore sarà la somma da corrispondere.
IMU 2024: versamento in ritardo dell'acconto scaduto il 17 giugno
In generale, per il mancato pagamento dell’acconto IMU 2024, se accertato a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate, si dovrà provvedere al versamento:
- dell’intera imposta dovuta;
- della sanzione ordinaria che si attesta nella misura del 30 per cento dell’importo dovuto all’origine.
I contribuenti che intendono regolarizzare il ritardo con l’istituto del ravvedimento operoso hanno a disposizione diverse opzioni.
Sono diverse le tipologie previste e dipendono dal ritardo nel pagamento, ovvero dai giorni che separano il termine per il versamento dell’imposta e la data del versamento per la regolarizzazione.
Tenendo a riferimento il termine del versamento, possiamo distinguere:
- ravvedimento super breve, con pagamento entro 14 giorni dal termine fissato, le sanzioni sono ridotte allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- ravvedimento breve, con pagamento dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,5%;
- ravvedimento medio, con pagamento oltre il 31° giorno ed entro 90 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,67%;
- ravvedimento lungo, con pagamento oltre il 91° giorno ed entro 1 anno dal termine di pagamento, le sanzioni sono ridotte al 3,75%;
Inoltre si può pagare oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine, con sanzioni ridotte al 4,29%, mentre oltre 2 anni dal termine con sanzioni ridotte al 5%
Leggi anche: Ravvedimento operoso 2024: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola per tutte le regole del ravvedimento operoso.
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IMU 2024: l’acconto entro il 17 giugno
Domani 16 giugno che è domenica scade il termine ordinario per il versamento dell'acconto IMU 2024.
Il termine ultimo per il pagamento slitta pertanto a lunedi 17 giugno.
Ricordiamo che le regole generali per l'applicazione dell'IMU sono contenute nei commi da 738 a 770 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e sono valide anche per l'anno 2024.
A partire dal 2025, invece, grazie al decreto 7 luglio 2023 “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potronna diversificare le aliquote” e il Comune potrà fissare proprie aliquote, diverse quindi da quelle di legge per le seguenti categorie di immobili:- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).
IMU 2024: i presupposti
Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.
L'IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato e in particolare, l'IMU 2024 è dovuta dai:
- proprietari;
oppure in alternativa dai:
- titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto.
Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso) Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente.
Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. In proposito leggi I coniugi con residenze diverse: il punto in vista dell'acconto IMU del 16 giugno 2022.
IMU 2024: acconto entro il 17 giugno poichè il 16 è domenica
Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:
- base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
- aliquota prevista.
Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile.
A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
IMU 2024: le aliquote
Per il 2024 le aliquote IMU possono essere così riepilogate:
- 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
- 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
IMU 2024: come si paga
L'IMU è dovuta in due rate, saldo e acconto.
Per il versamento dell'acconto si devono effettuare i calcoli in base all'aliquota in vigore nell'anno precedente.
C'è comunque la possibilità di optare per l'aliquota stabilita per l'anno in corso quando è più conveniente, pagando in un'unica soluzione:
- la prima (di acconto) entro il 16 giugno, che essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno,
- la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,
- oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Il versamento è effettuato con:
- il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
- la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
- l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
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Esenzione IMU 2024: regole per abitazioni parzialmente locate
Entro il 17 giugno, poichè il giorno 16 è domenica, occorre versare l'acconto IMU 2024.
Tra i casi di esenzione del versamento IMU 2024 vi è quello delle abitazioni principali locate parzialmente.
Accade di frequenti che un proprietario affitti una o più stanze a studenti e forestieri pur abitando appunto nell'immobile che è abitazione principale. Vediamo quando si ha diritto alla esenzione IMU per gli immobili locati parzialmente.
IMU 2024: le regole per abitazioni parzialmente locate
Il MEF con una FAQ ha affermato che le abitazioni principali locate non scontano l'IMU.
La FAQ, anche se datata, è stata confermata dalla CTR Abruzzo con la sentenza del 25 gennaio 2022.
La FAQ del MEF del 2013 replicava al seguente quesito:
"Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013? "
La replica del MEF affermava che, anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
La sentenza 2022 della CTR d'Abruzzo ha sancito una massima secondo la quale, al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene.
Viene inoltre precisato che, secondo l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/94), la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione IMU non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso.
Quindi è possibile affittare parzialmente, non integralmente, l'immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore.
Viena ulteriormente precisato che la locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione.
In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni IRPEF compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'IMU.
La CTR ricorda infine che la Cassazione con sentenza n. 19989 del 2018 ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.
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Saldo IMU 2023: chiarimenti MEF per chi deve pagare entro il 29.02
Il MEF con un comunicato stampa del 12 gennaio chiarisce i termini dell'eventuale conguaglio IMU 2023 dovuto in base alle novità della legge di bilancio 2024.
Il Ministero informa del fatto che in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
Tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023.Mediante apposita nota, viene data evidenza dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
Esclusivamente in riferimento all’IMU, il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l'imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Leggi anche Conguaglio IMU 2024: chi lo pagherà per approfondimento sulla norma della legge di bilancio 2024.
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IVIE e IVAFE: aliquote in aumento dal 2024
La bozza della Legge di bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio eleva:
- l’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – dallo 0,76 all’1,06 per cento
- l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Riepiloghiamo le norme.
IVIE: cos'è e come si paga
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero), istituita e disciplinata dall’articolo 19, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi modificata dalla legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711 della legge n. 160 del 2019). In particolare, l’imposta è dovuta dai:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per effetto della citata legge di bilancio 2020, a decorrere dal 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). L'aliquota viene elevata all'1,06% dalla legge di bilancio 2024.
Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.
In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) un ammontare pari a 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
IVAFE: cos'è e come si paga
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore, ovvero l’IVAFE.
Per effetto della già citata legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711) sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.
La base imponibile dell’IVAFE è costituita dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011).
L’IVAFE è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari (comma 20). L'aliquota ordinaria viene elevata al 4 per mille dalla legge di bilancio 2024.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa (pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall’IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.
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IMU 2023 pensionati residenti all’estero: le regole per pagare la metà
Il giorno 16 dicembre è la scadenza ordinaria del saldo IMU, ma quest'anno cadendo di sabato, il pagamento andrà effettuato entro lunedì 18.
La scadenza riguarda, tra gli altri, i pensionati residenti all'estero che godono di specifiche regole.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 48, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) si prevede che "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
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Saldo IMU 2023: imposta ridotta per i pensionati esteri
Pertanto, i pensionati residenti all'estero, ai fini della riduzione della imposta, devono rispettare i seguenti requisiti:
- l'unica abitazione non deve essere locata o data in comodato d’uso;
- l’immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti con i seguenti requisiti:
- non essere residenti nel territorio dello Stato;
- essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Ricordiamo infine che in occasione di Telefisco 2021 il dipartimento delle Finanze forniva un chiarimento in merito.
Veniva precisato che la normativa, novellata dalla legge di bilancio 2021, non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato".
Questo significa che l'agevolazione sull'IMU spetta ad esempio ad un cittadino residente estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
Per completezza di evidenzia anche che la norma prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dallo sconto IMU di cui si tratta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro.