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Acconto IMU 2024: i pagamenti in ritardo
Il giorno 17 giugno (perchè il 16 quest'anno è caduto di domenica) è scaduto il termine per pagare l'acconto IMU 2024.
Per tutti coloro che non lo hanno versato, c'è la possibilità di ravvedersi e pagare in ritardo tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
L’istituto del ravvedimento evita i provvedimenti forzosi da parte dell'ente impositore ma il contribuente oltre all’imposta dovuta, pagherà anche una maggiorazione a titolo di:
- sanzioni,
- interessi.
Per calcolare la somma dovuta con il ravvedimento è necessario considerare i giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza del versamento.
Naturalmente più si tarda il pagamento e maggiore sarà la somma da corrispondere.
IMU 2024: versamento in ritardo dell'acconto scaduto il 17 giugno
In generale, per il mancato pagamento dell’acconto IMU 2024, se accertato a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate, si dovrà provvedere al versamento:
- dell’intera imposta dovuta;
- della sanzione ordinaria che si attesta nella misura del 30 per cento dell’importo dovuto all’origine.
I contribuenti che intendono regolarizzare il ritardo con l’istituto del ravvedimento operoso hanno a disposizione diverse opzioni.
Sono diverse le tipologie previste e dipendono dal ritardo nel pagamento, ovvero dai giorni che separano il termine per il versamento dell’imposta e la data del versamento per la regolarizzazione.
Tenendo a riferimento il termine del versamento, possiamo distinguere:
- ravvedimento super breve, con pagamento entro 14 giorni dal termine fissato, le sanzioni sono ridotte allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- ravvedimento breve, con pagamento dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,5%;
- ravvedimento medio, con pagamento oltre il 31° giorno ed entro 90 giorni dal termine, le sanzioni sono pari all’1,67%;
- ravvedimento lungo, con pagamento oltre il 91° giorno ed entro 1 anno dal termine di pagamento, le sanzioni sono ridotte al 3,75%;
Inoltre si può pagare oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine, con sanzioni ridotte al 4,29%, mentre oltre 2 anni dal termine con sanzioni ridotte al 5%
Leggi anche: Ravvedimento operoso 2024: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola per tutte le regole del ravvedimento operoso.
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IMU 2024: l’acconto entro il 17 giugno
Domani 16 giugno che è domenica scade il termine ordinario per il versamento dell'acconto IMU 2024.
Il termine ultimo per il pagamento slitta pertanto a lunedi 17 giugno.
Ricordiamo che le regole generali per l'applicazione dell'IMU sono contenute nei commi da 738 a 770 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e sono valide anche per l'anno 2024.
A partire dal 2025, invece, grazie al decreto 7 luglio 2023 “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potronna diversificare le aliquote” e il Comune potrà fissare proprie aliquote, diverse quindi da quelle di legge per le seguenti categorie di immobili:- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).
IMU 2024: i presupposti
Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.
L'IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato e in particolare, l'IMU 2024 è dovuta dai:
- proprietari;
oppure in alternativa dai:
- titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto.
Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso) Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente.
Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. In proposito leggi I coniugi con residenze diverse: il punto in vista dell'acconto IMU del 16 giugno 2022.
IMU 2024: acconto entro il 17 giugno poichè il 16 è domenica
Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:
- base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
- aliquota prevista.
Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile.
A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
IMU 2024: le aliquote
Per il 2024 le aliquote IMU possono essere così riepilogate:
- 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
- 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
IMU 2024: come si paga
L'IMU è dovuta in due rate, saldo e acconto.
Per il versamento dell'acconto si devono effettuare i calcoli in base all'aliquota in vigore nell'anno precedente.
C'è comunque la possibilità di optare per l'aliquota stabilita per l'anno in corso quando è più conveniente, pagando in un'unica soluzione:
- la prima (di acconto) entro il 16 giugno, che essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno,
- la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,
- oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Il versamento è effettuato con:
- il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
- la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
- l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
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Esenzione IMU 2024: regole per abitazioni parzialmente locate
Entro il 17 giugno, poichè il giorno 16 è domenica, occorre versare l'acconto IMU 2024.
Tra i casi di esenzione del versamento IMU 2024 vi è quello delle abitazioni principali locate parzialmente.
Accade di frequenti che un proprietario affitti una o più stanze a studenti e forestieri pur abitando appunto nell'immobile che è abitazione principale. Vediamo quando si ha diritto alla esenzione IMU per gli immobili locati parzialmente.
IMU 2024: le regole per abitazioni parzialmente locate
Il MEF con una FAQ ha affermato che le abitazioni principali locate non scontano l'IMU.
La FAQ, anche se datata, è stata confermata dalla CTR Abruzzo con la sentenza del 25 gennaio 2022.
La FAQ del MEF del 2013 replicava al seguente quesito:
"Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013? "
La replica del MEF affermava che, anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
La sentenza 2022 della CTR d'Abruzzo ha sancito una massima secondo la quale, al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene.
Viene inoltre precisato che, secondo l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/94), la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione IMU non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso.
Quindi è possibile affittare parzialmente, non integralmente, l'immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore.
Viena ulteriormente precisato che la locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione.
In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni IRPEF compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'IMU.
La CTR ricorda infine che la Cassazione con sentenza n. 19989 del 2018 ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.
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IMU fabbricati rurali strumentali: l’aliquota ridotta o a zero
Il prossimo 17 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto IMU 2024.
In merito al pagamento della imposta, è bene ricordare che per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali il MEF con Risoluzione n 4 del 16.11.2023 ha chiarito i requisiti necessari per avere l'aliquota ridotta allo 0,1% IMU per tale tipologia di fabbricati.
IMU fabbricati rurali non strumentali: chiarimenti MEF sull'imponibilità
E' stato posto all'attenzione del MEF il fatto che alcuni comuni richiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto normativamente previsto per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1 per cento (che i comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali ai sensi dell’art. 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019.
I predetti enti richiedono la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile, una specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola e, infine, disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale.
Il MEF ha invece precisato quanto segue:
- si ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali, poiché secondo il MEF
- la sussistenza di detto carattere è attestata, in particolare, dal classamento nella categoria catastale D/10 o dall’apposizione della relativa specifica annotazione.
A tal proposito la Corte di Cassazione con la sentenza 24 agosto 2021, n. 23386, tra le altre, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato, secondo il quale l'identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’art. 13, comma 14-bis, del D. L. n. 201 del 2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali.
Inoltre, il Dipartimento delle finanze ha avuto già modo di chiarire tale orientamento nei rilievi pubblicati nel proprio sito istituzionale cui si rimanda, clicca qui per il file completo del MEF.
Allegati: -
Conguaglio IMU 2024: in cassa entro il 29.02, chi lo paga?
Entro il 29 febbraio occorre pagare, se dovuto, il conguaglio del saldo IMU 2023, senza interessi né sanzioni
Tale adempimento deriva dalla proroga sulla tempestività della pubblicazione delle delibere comunali contenenti aliquote e regolamenti 2023.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2024 ha previsto, con il comma 72 dell'art 1, una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU.
Con il comma 73 ha dettato la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta.
Vediamo in pratica come comportarsi.
Conguaglio IMU 2023: chi deve pagarlo
Secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio, si considerano tempestive le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (al posto del termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del Dipartimento finanze entro il 15 gennaio 2024 (al posto del termine ordinario del 28 ottobre 2023).
Pertanto, l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.
In sostanza se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023.Diversamente se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.
Se quanto pagato ai fini di saldo IMU entro il 18 dicembre scorso risulta minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.
Se il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Consulta qui le delibere: Dipartimento finanze. -
Saldo IMU 2023: chiarimenti MEF per chi deve pagare entro il 29.02
Il MEF con un comunicato stampa del 12 gennaio chiarisce i termini dell'eventuale conguaglio IMU 2023 dovuto in base alle novità della legge di bilancio 2024.
Il Ministero informa del fatto che in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
Tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023.Mediante apposita nota, viene data evidenza dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
Esclusivamente in riferimento all’IMU, il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l'imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Leggi anche Conguaglio IMU 2024: chi lo pagherà per approfondimento sulla norma della legge di bilancio 2024.
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IVIE e IVAFE: aliquote in aumento dal 2024
La bozza della Legge di bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio eleva:
- l’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – dallo 0,76 all’1,06 per cento
- l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Riepiloghiamo le norme.
IVIE: cos'è e come si paga
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero), istituita e disciplinata dall’articolo 19, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi modificata dalla legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711 della legge n. 160 del 2019). In particolare, l’imposta è dovuta dai:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per effetto della citata legge di bilancio 2020, a decorrere dal 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). L'aliquota viene elevata all'1,06% dalla legge di bilancio 2024.
Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.
In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) un ammontare pari a 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
IVAFE: cos'è e come si paga
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore, ovvero l’IVAFE.
Per effetto della già citata legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711) sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.
La base imponibile dell’IVAFE è costituita dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011).
L’IVAFE è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari (comma 20). L'aliquota ordinaria viene elevata al 4 per mille dalla legge di bilancio 2024.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa (pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall’IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.
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IMU 2023 pensionati residenti all’estero: le regole per pagare la metà
Il giorno 16 dicembre è la scadenza ordinaria del saldo IMU, ma quest'anno cadendo di sabato, il pagamento andrà effettuato entro lunedì 18.
La scadenza riguarda, tra gli altri, i pensionati residenti all'estero che godono di specifiche regole.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 48, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) si prevede che "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
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Saldo IMU 2023: imposta ridotta per i pensionati esteri
Pertanto, i pensionati residenti all'estero, ai fini della riduzione della imposta, devono rispettare i seguenti requisiti:
- l'unica abitazione non deve essere locata o data in comodato d’uso;
- l’immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti con i seguenti requisiti:
- non essere residenti nel territorio dello Stato;
- essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Ricordiamo infine che in occasione di Telefisco 2021 il dipartimento delle Finanze forniva un chiarimento in merito.
Veniva precisato che la normativa, novellata dalla legge di bilancio 2021, non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato".
Questo significa che l'agevolazione sull'IMU spetta ad esempio ad un cittadino residente estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
Per completezza di evidenzia anche che la norma prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dallo sconto IMU di cui si tratta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro.
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Prospetto aliquote IMU Comuni: il MEF conferma l’obbligo dal 2025
Con un comunicato MEF del 30 novembre, si conferma la proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto.
Prospetto aliquote IMU: rinvio obbligo al 2025
Il MEF ricorda che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall’anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.
Conseguentemente, l’applicazione informatica denominata “Gestione IMU” con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, aperta ai comuni all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all’entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023, resterà a disposizione dei comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l’elaborazione del Prospetto.
Attenzione al fatto che, l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto decorre solo dall’anno di imposta 2025 e, pertanto, i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.
Per l’anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall’art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l’inserimento del testo della delibera stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Ne deriva che, per l’anno 2024, non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023.
Sono, inoltre, ripubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, che sono state aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del 21 settembre 2023.
Prospetto aliquote IMU dei Comuni: le regole
Con Decreto 7 luglio 2023 pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.
Leggi anche IMU 2023: novità per le aliquote.
Nel dettaglio, con l'art 2 si prevede che le fattispecie di cui all'art.1 sono individuate nelle seguenti:
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.
L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
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Codici Tributo IMU 2020 tra conferme e novità
L’agenzia delle entrate con Risoluzione n29/E del 29 maggio ha dato istruzioni per il versamento dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019) con l’utilizzo del modello F24 precisando che restano invariati i seguenti codici tributo:
- "3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
- “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012 e 33/2013.
Ne viene istituito uno nuovo che va ad aggiungersi ai precedenti ossia:
“3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.
La stessa risoluzione conferma che restano invariati anche i codici tributo per F24 EP (Enti Pubblici) già istituiti con le ris. nn. 53/2012 e n. 33/2013:
- “350E” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “351E” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “353E” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “355E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “357E” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “358E” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
- “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
Sanzioni e interessi dovuti in caso di ravvedimento ( tanto per gli F24 quanto per gli F24 EP) vanno pagati insieme con l’imposta municipale propria.
La risoluzione chiarisce inoltre che i suddetti codici vanno indicati nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”

con le seguenti istruzioni operative:
- nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sulsito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.”
- indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
La risoluzione in oggetto ricorda che a decorrere dall’anno 2020 è abolita l’imposta unica comunale IUC eccetto le disposizioni sulla TARI. (ai sensi dell’art 1 comma 738 della Legge 160/2019) e l’IMU imposta municipale propria è disciplinata dai commi 739-783 della Legge 160/2019.
Per approfondimenti sulla nuova IMU si legga lo speciale “Nuova IMU 2020: guida al versamento del 16 giugno”
Infine, attenzione va prestata al fatto che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 214429/2020 sono state disciplinate, le modalità di versamento dell’IMU secondo quanto previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
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