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IMU 2024: l’acconto entro il 17 giugno
Domani 16 giugno che è domenica scade il termine ordinario per il versamento dell'acconto IMU 2024.
Il termine ultimo per il pagamento slitta pertanto a lunedi 17 giugno.
Ricordiamo che le regole generali per l'applicazione dell'IMU sono contenute nei commi da 738 a 770 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e sono valide anche per l'anno 2024.
A partire dal 2025, invece, grazie al decreto 7 luglio 2023 “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potronna diversificare le aliquote” e il Comune potrà fissare proprie aliquote, diverse quindi da quelle di legge per le seguenti categorie di immobili:- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).
IMU 2024: i presupposti
Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.
L'IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato e in particolare, l'IMU 2024 è dovuta dai:
- proprietari;
oppure in alternativa dai:
- titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto.
Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso) Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente.
Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. In proposito leggi I coniugi con residenze diverse: il punto in vista dell'acconto IMU del 16 giugno 2022.
IMU 2024: acconto entro il 17 giugno poichè il 16 è domenica
Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:
- base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
- aliquota prevista.
Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile.
A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
IMU 2024: le aliquote
Per il 2024 le aliquote IMU possono essere così riepilogate:
- 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
- 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
IMU 2024: come si paga
L'IMU è dovuta in due rate, saldo e acconto.
Per il versamento dell'acconto si devono effettuare i calcoli in base all'aliquota in vigore nell'anno precedente.
C'è comunque la possibilità di optare per l'aliquota stabilita per l'anno in corso quando è più conveniente, pagando in un'unica soluzione:
- la prima (di acconto) entro il 16 giugno, che essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno,
- la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,
- oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Il versamento è effettuato con:
- il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
- la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
- l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
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IMU 2024: immobili assimilati all’abitazione principale che non pagano
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. L'abitazione principale non è soggetta all'IMU.
Il prossimo 17 giugno, poichè il girono 16, termine ordinario, cade di domenica, scade il pagamento dell'acconto IMU 2024, vediamo chi altro non la paga.
Immobili assimilati all’abitazione principale che non scontano l’IMU 2024
L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
Inoltre, sono assimilate per legge all’abitazione principale, e quindi non pagano l'acconto IMU 2024, e l'IMU in genrale, le seguenti fattispecie:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
E' bene sottolineare che il Comune, al di fuori delle ipotesi di assimilazioni, ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse.
Infine si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro titolo.
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Esenzione IMU 2024: regole per abitazioni parzialmente locate
Entro il 17 giugno, poichè il giorno 16 è domenica, occorre versare l'acconto IMU 2024.
Tra i casi di esenzione del versamento IMU 2024 vi è quello delle abitazioni principali locate parzialmente.
Accade di frequenti che un proprietario affitti una o più stanze a studenti e forestieri pur abitando appunto nell'immobile che è abitazione principale. Vediamo quando si ha diritto alla esenzione IMU per gli immobili locati parzialmente.
IMU 2024: le regole per abitazioni parzialmente locate
Il MEF con una FAQ ha affermato che le abitazioni principali locate non scontano l'IMU.
La FAQ, anche se datata, è stata confermata dalla CTR Abruzzo con la sentenza del 25 gennaio 2022.
La FAQ del MEF del 2013 replicava al seguente quesito:
"Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013? "
La replica del MEF affermava che, anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
La sentenza 2022 della CTR d'Abruzzo ha sancito una massima secondo la quale, al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene.
Viene inoltre precisato che, secondo l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/94), la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione IMU non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso.
Quindi è possibile affittare parzialmente, non integralmente, l'immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore.
Viena ulteriormente precisato che la locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione.
In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni IRPEF compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'IMU.
La CTR ricorda infine che la Cassazione con sentenza n. 19989 del 2018 ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.
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Saldo IMU 2023: chiarimenti MEF per chi deve pagare entro il 29.02
Il MEF con un comunicato stampa del 12 gennaio chiarisce i termini dell'eventuale conguaglio IMU 2023 dovuto in base alle novità della legge di bilancio 2024.
Il Ministero informa del fatto che in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
Tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023.Mediante apposita nota, viene data evidenza dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
Esclusivamente in riferimento all’IMU, il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l'imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Leggi anche Conguaglio IMU 2024: chi lo pagherà per approfondimento sulla norma della legge di bilancio 2024.
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IMU immobili collabenti: chiarimenti MEF su imponbilità o meno
Con Risoluzione n 4 del 16 novembre 2023 il MEF pubblica risposte a specifici quesiti sulla applicabilità dell'IMU a:
- fabbricati collabenti,
- fabbricati rurali strumentali,
- conduzione associata di terreni.
Immobili collabenti: delibere comunali che li classificano imponibili IMU
Nel dettaglio, è stato chiesto un parere sulla legittimità della pretesa, da parte di diversi Comuni, del pagamento dell’IMU sui fabbricati collabenti (cat. catastale F/2), considerati ai fini del tributo alla stregua dei terreni fabbricabili.
A parere degli istanti verrebbe assunta dai comuni in questione: "una valutazione errata circa l'applicazione del presupposto del tributo anche dopo le modifiche apportate a norma dell'art. 1, c. 741 della L. n.160/2019, ove per fabbricato “s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale".
Nel quesito viene osservato che: “i fabbricati collabenti, sia pure privi di rendita in ragione del loro stato di immobili in disuso per il loro elevato grado di inutilizzabilità (fabbricati fatiscenti, ruderi, ecc.), e pertanto privi di autonomia funzionale e reddituale, non per questo perdono lo loro fisionomia di beni immobili iscritti al Catasto edilizio urbano, con propria categoria catastale (F/2), insuscettibili di essere qualificati quali terreni/aree edificabili ai fini IMU attesa la loro natura di fabbricati che insistono su un'area già edificata. Di conseguenza, tali fabbricati non assumono una propria rilevanza ai fini dell'imposizione in quanto privi di rendita per mancanza di quell'autonomia reddituale che si riflette sulla carenza di base imponibile”.
IMU immobili collabenti: chiarimenti MEF sull'imponbilità
Al riguardo, il MEF con il primo chiarimento fornito dalla Risoluzione in oggetto precisa che la soluzione adottata dai Comuni riportata nel quesito non può ritenersi giuridicamente valida, vediamo il perchè?.
Si evidenzia che i fabbricati collabenti sono beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita.
In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante.
La principale ragione dell’iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria è connessa alle ragioni civilistiche dell’esatta individuazione dei cespiti (e dell’intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito, individuazione che non può prescindere da quanto risulta al catasto, come previsto dalla disciplina dell’IMU.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato e sulla base della lettura dell’art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019 è possibile pervenire alle seguenti conclusioni:
- 1. i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione;
- 2. i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”.
Il MEF evidenziare che anche la giurisprudenza di legittimità è dello stesso avviso.
Nella massima tratta dalla sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 riguardante l’ICI (ma le medesime osservazioni possono essere mutuate anche per l’IMU) si legge che il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.
Questo orientamento è stato inoltre ribadito dal medesimo Giudice sia nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019, sia nell’ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020, in cui, proprio in merito all’IMU, è stato autorevolmente ribadito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (in tema di I.C.I.: Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8620)
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