• IMU e IVIE

    IMU 2024: l’acconto entro il 17 giugno

    Domani 16 giugno che è domenica scade il termine ordinario per il versamento dell'acconto IMU 2024.

    Il termine ultimo per il pagamento slitta pertanto a lunedi 17 giugno.

    Ricordiamo che le regole generali per l'applicazione dell'IMU sono contenute nei commi da 738 a 770 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e sono valide anche per l'anno 2024.
    A partire dal 2025, invece, grazie al decreto 7 luglio 2023 “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potronna diversificare le aliquote” e il Comune potrà fissare proprie aliquote, diverse quindi da quelle di legge per le seguenti categorie di immobili:

    • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
    • fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
    • terreni agricoli;
    • aree fabbricabili;
    • altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).

    IMU 2024: i presupposti

    Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.

    L'IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato e in particolare, l'IMU 2024 è dovuta dai:

    • proprietari;

    oppure in alternativa dai:

    • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
    • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

    Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

    Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso) Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. 

    Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. In proposito leggi I coniugi con residenze diverse: il punto in vista dell'acconto IMU del 16 giugno 2022.

    IMU 2024: acconto entro il 17 giugno poichè il 16 è domenica

    Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:

    • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
    • aliquota prevista.

    Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

    A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

    Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 

    IMU 2024: le aliquote

    Per il 2024 le aliquote IMU possono essere così riepilogate:

    • 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
    • 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
    • 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
    • 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
    • 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
    • 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

    IMU 2024: come si paga

    L'IMU è dovuta in due rate, saldo e acconto. 

    Per il versamento dell'acconto si devono effettuare i calcoli in base all'aliquota in vigore nell'anno precedente.

    C'è comunque la possibilità di optare per l'aliquota stabilita per l'anno in corso quando è più conveniente, pagando in un'unica soluzione:

    • la prima (di acconto) entro il 16 giugno, che essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno,
    • la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,
    • oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

    Il versamento è effettuato con:

    • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
    • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
    • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
  • IMU e IVIE

    IMU fabbricati rurali strumentali: l’aliquota ridotta o a zero

    Il prossimo 17 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto IMU 2024.

    In merito al pagamento della imposta, è bene ricordare che per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali il MEF con Risoluzione n 4 del 16.11.2023 ha chiarito i requisiti necessari per avere l'aliquota ridotta allo 0,1% IMU per tale tipologia di fabbricati.

    IMU fabbricati rurali non strumentali: chiarimenti MEF sull'imponibilità

    E' stato posto all'attenzione del MEF il fatto che alcuni comuni richiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto normativamente previsto per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1 per cento (che i comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali ai sensi dell’art. 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019. 

    I predetti enti richiedono la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile, una specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola e, infine, disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale. 

    Il MEF ha invece precisato quanto segue:

    • si ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali, poiché secondo il MEF
    • la sussistenza di detto carattere è attestata, in particolare, dal classamento nella categoria catastale D/10 o dall’apposizione della relativa specifica annotazione.

    A tal proposito la Corte di Cassazione con la sentenza 24 agosto 2021, n. 23386, tra le altre, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato, secondo il quale l'identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’art. 13, comma 14-bis, del D. L. n. 201 del 2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali. 

    Inoltre, il Dipartimento delle finanze ha avuto già modo di chiarire tale orientamento nei rilievi pubblicati nel proprio sito istituzionale cui si rimanda, clicca qui per il file completo del MEF.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Deducibilità IMU immobili strumentali: regole 2024

    Dall'anno d'imposta 2022 e quindi per i dichiarativi 2023 le imprese e i lavoratori autonomi possono dedurre al 100% l'IMU pagata per gli immobili strumentali.

    Ricordiamo che questa possibilità è stata introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) che ha rimodulato la deducibilità Imu sugli immobili strumentali per il solo anno 2019, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si prevedeva la deducibilità nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.

    Tale disposizione si applica anche all’IMI (imposta municipale immobiliare) della provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS (imposta immobiliare semplice) della provincia autonoma di Trento.

    Tabella di riepilogo con le percentuali di deducibilità IMU per i beni strumentali

    Deducibilità IMU % spettante
    periodo di imposta 2019 50
    periodo di imposta 2020 e 2021 60
    periodo di imposta 2022 e 2023 100

    Ricordiamo inoltre che, per il requisito della strumentalità degli immobili:

    • per le imprese si fa riferimento all’articolo 43, comma 2, del Tuir,
    • per gli imprenditori individuali, invece, si fa riferimento all’articolo 65 del Tuir, a condizione che siano indicati nell’inventario,
    • per i professionisti si considerano strumentali gli immobili «utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione» da parte del possessore.

    Deducibilità IMU 2023 nel modello redditi 2024

    Leggendo le istruzioni al Modello Redditi SC 2024 occorrerà procedere come segue: 

    • nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre indicare l’intero ammontare dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico
    • nel rigo RF55 va indicato, con il codice 99 (l'anno scorso era il codice 38), l’imposta municipale propria, dell’IMI e dell’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
  • IMU e IVIE

    IMU 2023 pensionati residenti all’estero: le regole per pagare la metà

    Il giorno 16 dicembre è la scadenza ordinaria del saldo IMU, ma quest'anno cadendo di sabato, il pagamento andrà effettuato entro lunedì 18.

    La scadenza riguarda, tra gli altri, i pensionati residenti all'estero che godono di specifiche regole.

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 48, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) si prevede che "A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

    Ti consigliamo anche Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre 

    Saldo IMU 2023: imposta ridotta per i pensionati esteri

    Pertanto, i pensionati residenti all'estero, ai fini della riduzione della imposta, devono rispettare i seguenti requisiti:

    • l'unica abitazione non deve essere locata o data in comodato d’uso;
    • l’immobile deve essere posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti con i seguenti requisiti:
      • non essere residenti nel territorio dello Stato;
      • essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
      • essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

    Ricordiamo infine che in occasione di Telefisco 2021 il dipartimento delle Finanze forniva un chiarimento in merito.

    Veniva precisato che la normativa, novellata dalla legge di bilancio 2021, non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire ma solo a "soggetti non residenti nel territorio dello Stato".

    Questo significa che l'agevolazione sull'IMU spetta ad esempio ad un cittadino residente estero e titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

    Per completezza di evidenzia anche che la norma prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dallo sconto IMU di cui si tratta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro.

  • IMU e IVIE

    Prospetto aliquote IMU Comuni: il MEF conferma l’obbligo dal 2025

    Con un comunicato MEF del 30 novembre, si conferma la proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto. 

    Prospetto aliquote IMU: rinvio obbligo al 2025

    Il MEF ricorda che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall’anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023. 

    Conseguentemente, l’applicazione informatica denominata “Gestione IMU” con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, aperta ai comuni all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all’entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023, resterà a disposizione dei comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l’elaborazione del Prospetto. 

    Attenzione al fatto che, l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto decorre solo dall’anno di imposta 2025 e, pertanto, i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.

    Per l’anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall’art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l’inserimento del testo della delibera stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

    Ne deriva che, per l’anno 2024, non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023. 

    Sono, inoltre, ripubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, che sono state aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del 21 settembre 2023. 

    Prospetto aliquote IMU dei Comuni: le regole

    Con Decreto 7 luglio 2023 pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge  27 dicembre 2019, n. 160 e stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.  

    Leggi anche IMU 2023: novità per le aliquote.

    Nel dettaglio, con l'art 2 si prevede che le fattispecie di cui all'art.1 sono individuate nelle seguenti:

    • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
    • fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
    • terreni agricoli;
    • aree fabbricabili;
    • altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

    Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza,  adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. 

    I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante  le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica  disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

    I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.
    L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche  se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2. 

    Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle  finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre

    Il saldo IMU va versato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento. In merito all'IMU 2023, cadendo però il giorno 16.12 di sabato, il termine per il versamento del saldo IMU 2023 slitta a lunedì 18 dicembre 2023.

    Il MEF ha recentemente diffuso delle indicazioni per il versamento della seconda rata IMU 2023.

    In particolare, viene specificato che il versamento della seconda rata dell’IMU per il 2023 deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2023 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2023 a condizione che: 

    • 1) la delibera sia stata approvata entro il 15 settembre 2023; 
    • 2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023.

    SCARICA qui il file completo del MEF

    ATTENZIONE in arrivo il conguaglio 2024 del saldo 2023. Per sapere che dovrà pagarlo leggi:  Saldo IMU 2023 con conguaglio: chi lo pagherà nel 2024.

    IMU 2023: le regole generali

    Le regole generali IMU dicono che l'imposta va versata in due rate di pari importo:

    • la prima di acconto entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente,
    • la seconda a saldo entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
    • oppure in un'unica soluzione entro il 16.6.

    Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare: 

    • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile); 
    • aliquota prevista.

    L'importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

    A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

    IMU 2023: come si paga

    Il versamento è effettuato con:

    • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
    • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto; 
    • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).

    Con il Modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

    CODICE TRIBUTO TIPO DI IMMOBILE  DESTINATARIO GETTITO
    3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9) COMUNE
    3913 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNE 
    3914 TERRENI  COMUNE
    3916 AREE FABBRICABILI COMUNE
    3918 ALTRI FABBRICATI COMUNE
    3925 IMMOBILI CAT. D  STATO
    3930 IMMOBILI CAT. D COMUNE

    Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

    Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

    L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

    È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

    L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

    L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

    IMU 2023: chi la paga

    Il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. 

    I principali diritti reali che assoggettano il contribuente all’ IMU, oltre al diritto di proprietà, sono: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

    È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

    Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. 

    Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

    Attenzione, sono esenti IMU le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le  relative pertinenze. 

    Sono invece soggette ad IMU, con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di € 200, le abitazioni principale di lusso, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    Ricordiamo che si considera “abitazione principale” l'immobile utilizzato  come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente

    IMU 2023: la base imponibile

    La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori: 

    CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE
    GRUPPO A (ESCLUSO A/10) 160
    CATEGORIE C/2, C/6 E C/7 160
    GRUPPO B 140
    CATEGORIE C/3, C/4 E C/5 140
    CATEGORIE A/10 E D/5  80
    GRUPPO D (ESCLUSO D/5)  65
    CATEGORIA C/1 55

    Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 

    IMU 2023: le aliquote

    Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

    • una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobli), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 
    • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento

    Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
    La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
    "

    Leggi anche: Prospetto aliquote IMU Comuni: slitta al 2025 la decorrenza del nuovo obbligo per le ultime novità per le aliquote.

  • IMU e IVIE

    IMU immobili collabenti: chiarimenti MEF su imponbilità o meno

    Con Risoluzione n 4 del 16 novembre 2023 il MEF pubblica risposte a specifici quesiti sulla applicabilità dell'IMU a:

    • fabbricati collabenti, 
    • fabbricati rurali strumentali,
    • conduzione associata di terreni.

    Immobili collabenti: delibere comunali che li classificano imponibili IMU

    Nel dettaglio, è stato chiesto un parere sulla legittimità della pretesa, da parte di diversi Comuni, del pagamento dell’IMU sui fabbricati collabenti (cat. catastale F/2), considerati ai fini del tributo alla stregua dei terreni fabbricabili. 

    A parere degli istanti verrebbe assunta dai comuni in questione: "una valutazione errata circa l'applicazione del presupposto del tributo anche dopo le modifiche apportate a norma dell'art. 1, c. 741 della L. n.160/2019, ove per fabbricato “s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale"

    Nel quesito viene osservato che: i fabbricati collabenti, sia pure privi di rendita in ragione del loro stato di immobili in disuso per il loro elevato grado di inutilizzabilità (fabbricati fatiscenti, ruderi, ecc.), e pertanto privi di autonomia funzionale e reddituale, non per questo perdono lo loro fisionomia di beni immobili iscritti al Catasto edilizio urbano, con propria categoria catastale (F/2), insuscettibili di essere qualificati quali terreni/aree edificabili ai fini IMU attesa la loro natura di fabbricati che insistono su un'area già edificata. Di conseguenza, tali fabbricati non assumono una propria rilevanza ai fini dell'imposizione in quanto privi di rendita per mancanza di quell'autonomia reddituale che si riflette sulla carenza di base imponibile”. 

    IMU immobili collabenti: chiarimenti MEF sull'imponbilità

    Al riguardo, il MEF con il primo chiarimento fornito dalla Risoluzione in oggetto precisa che la soluzione adottata dai Comuni riportata nel quesito non può ritenersi giuridicamente valida, vediamo il perchè?. 

    Si evidenzia che i fabbricati collabenti sono beni immobili presenti nell’archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita. 

    In particolare, sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità reddituale temporalmente rilevante.

    La principale ragione dell’iscrizione negli archivi catastali di questa specifica categoria è connessa alle ragioni civilistiche dell’esatta individuazione dei cespiti (e dell’intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito, individuazione che non può prescindere da quanto risulta al catasto, come previsto dalla disciplina dell’IMU. 

    Pertanto, alla luce di quanto illustrato e sulla base della lettura dell’art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019 è possibile pervenire alle seguenti conclusioni: 

    • 1. i fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “Fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 della Costituzione; 
    • 2. i fabbricati collabenti sono e restano “Fabbricati”, motivo per il quale non possono essere qualificati diversamente, come vorrebbero invece i comuni che li definirebbero “terreni edificabili”. 

    Il MEF evidenziare che anche la giurisprudenza di legittimità è dello stesso avviso. 

    Nella massima tratta dalla sentenza 28 marzo 2019, n. 8620 riguardante l’ICI (ma le medesime osservazioni possono essere mutuate anche per l’IMU) si legge che il “fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”. 

    Questo orientamento è stato inoltre ribadito dal medesimo Giudice sia nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019, sia nell’ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020, in cui, proprio in merito all’IMU, è stato autorevolmente ribadito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell'I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (in tema di I.C.I.: Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8620)

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili in social housing: quando spetta

    Con una nuova Risoluzione la n. 2 del 20 marzo il MEF fornisce chiarimenti sull'applicabilità dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati al social housing. 

    La Risoluzione specifica che il quesito pervenuto riguarda immobili delle fondazioni presenti sul territorio, con particolare attenzione tra l’altro “ai settori del no-profit e del social housing. Nell’ambito di tale attività di natura sociale, […] destina determinati immobili al “social housing”, locandoli a persone fisiche in forma diretta ovvero per il tramite di gestori sociali” 

    Dopo un riepilogo normativo di riferimento viene chiarito che sulla base delle norme di riferimento, si ritiene di poter affermare che:

    • «la condizione cui la norma subordina l’esclusione dall’IMU per gli alloggi sociali (“adibiti ad abitazione principale”) debba intendersi nel senso che […] deve “adibire” le unità abitative ad abitazione principale del possessore (…). 
    • La “destinazione” degli alloggi sociali ad abitazione principale del locatario può essere imposta dalla normativa regionale o può risultare da delibere o altri atti formali societari e/o dai contratti di locazione».

    Inoltre «si pone la questione se, ai fini dell’esclusione da IMU, l’alloggio sociale debba risultare effettivamente assegnato sulla base di un contratto di locazione o se siano meritevoli del beneficio fiscale anche gli alloggi sociali temporaneamente sfitti, in attesa di locazione» 

    E' stato chiesto infatti di chiarire se gli immobili in argomento possano beneficiare dell’esclusione dall’IMU «per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura “tecnico-amministrativa” necessarie per individuare l’assegnatario (nell’ipotesi di fabbricati costruiti o acquistati) o il nuovo assegnatario (nell’ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario), precisando se, in tal caso, possa farsi riferimento ad un periodo temporale di “moratoria” medio di sei mesi». 

    Il MEF chiarisce che a decorrere dal 2020 possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario. 

    Inoltre si può pervenire alla ragionevole conclusione secondo cui, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

    Appare però indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale.

    Chiarisce il MEF che l’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare ma indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi.

    In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU obbligatoria per l’esenzione, vediamo per quali immobili

    Nella recente edizione di Telefisco 2023, il MEF ha fornito un importante chiarimento relativo alla comunicazione IMU di alcune categorie di immobili ai fini della esenzione dalla imposta.

    In particolare, il ministero si adegua ad una recente pronuncia della Cassazione confermando che la dichiarazione IMU è obbligatoria per avere diritto all’esenzione. 

    Sinteticamente, viene affermato che l’onere della comunicazione è un principio generale del diritto tributario.

    Più nel dettaglio, viene chiarito che il beneficio dell’esenzione dall’IMU per 

    • i fabbricati “merce”, 
    • gli alloggi sociali,
    • le case dei militari,

    è subordinato alla presentazione della specifica dichiarazione, pur in assenza di un’espressa previsione «a pena di decadenza». 

    La questione è sorta con il Dl 102/2013, che ha introdotto cinque fattispecie di esonero dall’IMU soggette all’obbligo dichiarativo, previsto a pena di decadenza dal beneficio:

    • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati «merce»);
    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    • gli alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
    • gli immobili del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare;
    • gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati ad attività di ricerca scientifica.

    Si sottolinea che la Cassazione, in merito all’obbligo dichiarativo relativamente ai casi dei fabbricati “merce”, più volte ha confermato che l’esonero dall’IMU presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio.

    In particolare, con la pronuncia n.25774/2022 la Cassazione ha evidenziato che non è sufficiente l’indicazione nel bilancio della destinazione degli immobili alla vendita, rimarcando la necessità della dichiarazione.

    Con le decisioni n.5190 e n.5191 del 2022 la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che la legge 160/2019 (disciplina della nuova IMU) non ha abrogato il Dl 102/2013, riaprendo la questione sui casi soggetti all’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.

    Considerando che la disciplina sulla nuova IMU prevede tre fattispecie, ossia fabbricati merce, alloggi sociali e immobili forze armate e militari, soggette all’obbligo dichiarativo, si dovrebbe attribuire alla dichiarazione un’efficacia costitutiva dell’agevolazione. 

    Durante Telefisco 2023 il dipartimento delle Finanze prende atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali e in particolare della decisione n.37385/2022 della Cassazione, nella quale si legge che "il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)".

    Pertanto l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.

    Concludendo quindi, in questa nuova ottica che dev’essere letta la disposizione contenuta nella legge 160/2019, che ai fini dell’applicazione dell’esonero per i casi suddetti impone, in ogni caso, la presentazione della dichiarazione.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU 2022: chi non paga il saldo

    Entro il 16 dicembre 2022 i contribuenti proprietari o in alternativa:

    • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
    • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

    andranno in cassa per il pagamento del saldo IMU 2022 (per approfondimenti ti consigliamoSaldo IMU 2022: in cassa entro il 16 dicembre). 

    La normativa IMU però prevede una esenzione dal pagamento della imposta per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le relative pertinenze

    Ricordiamo che per “abitazione principale” si intende l'immobile utilizzato  come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente

    Di recente introduzioni, vi è inoltre, la sospensione fino al 30 giugno 2023 dal pagamento anche del saldo IMU 2022 per gli immobili siti nei comuni di Ischia colpiti dall'alluvione (In proposito leggi: Alluvione Ischia: sospensione versamenti fiscali e contributivi fino al 30.06.2023).

    Inoltre, durante il periodo pandemico covid 19, il legislatore ha previsto casi specifici di esonero dal pagamento dell'IMU. Di questi esoneri, l'unico caso rimasto ancora in vigore, è quello per gli immobili di cinema e teatri, vediamo i dettagli.

    Esenzione IMU 2022 per cinema e teatri: le condizioni per averla

    Tra quelle di carattere emergenziale, l'unica esenzione IMU rimasta in vigore anche per il 2022 è quella relativa agli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti / spettacoli.

    Tale esenzione IMU ricorre a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi. 

    Si sottolinea inoltre che la norma, di carattere interpretativo, del “Decreto Aiuti-quater”, ha confermato che per il 2022 per tali immobili, la seconda rata dell'IMU non è dovuta.

    Esenzione IMU 2022: altri casi

    Inoltre, sinteticamente si ricorda che l'IMU non è dovuta su:

    • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    • fabbricati con destinazione ad usi culturali;
    • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto nonché fabbricati di proprietà della Santa Sede;
    • fabbricati appartenenti a Stati esteri e a organizzazioni internazionali;
    • immobili di enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste.