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Consultazione Planimetrie catastali: operativa la delega online agli agenti immobiliari
Dal 12 luglio, diventa operativo il nuovo servizio web per consentire agli agenti immobiliari di fiducia di consultare, telematicamente e in autonomia, le planimetrie catastali dei propri immobili.
Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato del 12 luglio 2023.
I proprietari che intendono vendere o affittare casa tramite agenzia immobiliare, potranno così presentare la delega direttamente dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, la delega può essere inviata anche dall’agente immobiliare tramite la piattaforma disponibile nella propria area riservata, allegando:
- il file firmato digitalmente dal delegante
- oppure una scansione della delega e un documento di identità del delegante.
Ricordiamo che l’accesso al servizio di consultazione delle planimetrie è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, espressamente delegati da uno degli intestatari catastali dell’unità immobiliare urbana, in attuazione del Provvedimento del 20 maggio 2022 n. 174602.
Consultazione telematica planimetrie catastali da agenti immobiliari: come fare
Le istruzioni su modalità di compilazione della richiesta e per l’estrazione delle planimetrie sono disponibili alla pagina dedicata del sito delle Entrate. Come qui indicato, per utilizzare il servizio è necessario seguire questi passi:
- l’intestatario catastale conferisce all’agente immobiliare una formale delega per l’accesso alla planimetria predisposta sulla base del modulo Mod. 12T-AgIm (2022) – pdf.
L’intestatario catastale può anche accedere nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e attraverso le funzionalità di gestione deleghe, presente nella sezione di “Profilo utente”, può inserire online una nuova delega per la consultazione delle planimetrie - l’agente immobiliare delegato accede nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e attraverso le funzionalità di gestione deleghe, presente nella sezione di “Profilo utente”, invia la richiesta di planimetriaavendo cura di:
- completare la delega ricevuta con il proprio numero REA, nel caso in cui l’intestatario catastale abbia inserito la stessa attraverso le funzionalità online,
oppure - compilare interamente la delega e allegare copia digitale del modulo di delega sottoscritto dal delegante, insieme alla copia di un documento di identità del delegante stesso ovvero il file firmato digitalmente dal delegante della delega, nel caso in cui l’intestatario catastale non abbia utilizzato le funzionalità online.
- completare la delega ricevuta con il proprio numero REA, nel caso in cui l’intestatario catastale abbia inserito la stessa attraverso le funzionalità online,
- l’Ufficio provinciale – Territorio, cui viene assegnata la richiesta, a seguito dell’esito positivo delle verifiche, rende disponibile la planimetria nell’area riservata dell’agente immobiliare delegato che potrà consultarla utilizzando il servizio “Consultazione Planimetrie” (da menù servizi in Fabbricati e Terreni).
L’Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta e la rende disponibile nell’area riservata del delegato. Contestualmente, verrà fornita notifica al delegante dell’erogazione del servizio, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull’area riservata.
Attenzione va prestata al fatto che la delega ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
L'originale della delega deve essere conservato per un periodo di 5 anni da parte del soggetto delegato ed esibito nel caso di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
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Duplo on line: nuova funzionalità delle Entrate per la banca dati catastale
L'agenzia delle Entrate in data 29 marzo ha aggiornato la pagina relativa al certificato di eseguita formalità (banca dati ipotecaria) informando del fatto che anche gli utenti non convenzionati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possono ora ottenerlo online con una nuova applicazione web “Richiesta di restituzione del duplo”, disponibile nell’area riservata del portale, accedendo con le proprie credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica.
Certificato di eseguita formalità: che cos'è
Il certificato di eseguita formalità è il documento rilasciato dai servizi di Pubblicità immobiliare, che attesta l’avvenuta esecuzione della formalità ipotecaria. Questo documento, noto come Duplo, certifica che la formalità ipotecaria richiesta, trascrizione, iscrizione o annotazione, è stata effettuata.
Come anche specificato dalla stessa agenzia:
- i cittadini,
- le Pubbliche Amministrazioni
- i professionisti
non abilitati al servizio telematico, possono presentare i documenti di aggiornamento della banca dati ipotecaria presso l’Area Servizi di Pubblicità immobiliare territorialmente competente in relazione al comune in cui sono situati i beni immobili.
L’aggiornamento della banca dati ipotecaria avviene mediante la richiesta e la successiva esecuzione di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni. Nel dettaglio:
- la trascrizione ha lo scopo di rendere pubblico il trasferimento del diritto di proprietà, la costituzione o la modifica di altro diritto reale sopra un bene immobile, un vincolo di natura reale (pignoramento, sequestro, etc.) o limitazioni di vario genere (come un vincolo paesaggistico, architettonico, archeologico, etc.);
- l’iscrizione ha lo scopo di costituire un vincolo su di un bene immobile a garanzia di un correlato credito e attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto, con preferenza, sul prezzo ricavato dall’espropriazione rispetto ad eventuali altri creditori non assistiti da tale garanzia;
- l’annotazione è una forma di pubblicità che presuppone necessariamente la presenza di una formalità già esistente, trascrizione o iscrizione o precedente annotazione. È finalizzata a rendere note le successive vicende modificative od estintive (come la cancellazione) di tali formalità.
Il certificato di eseguita formalità, noto come Duplo, certifica che la formalità ipotecaria richiesta, trascrizione, iscrizione o annotazione, è stata effettuata.
Ora, anche gli utenti non convenzionati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possono ora ottenere online il certificato di eseguita formalità, grazie alla nuova applicazione web “Richiesta di restituzione del duplo”, disponibile nell’area riservata del portale, accedendo con le proprie credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica.
Certificato di eseguita formalità (Duplo) on line: istruzioni
Viene specificato che, nel form di richiesta devono essere inseriti i dati presenti nella ricevuta, consegnata dall’operatore dell’ufficio, in cui sono indicati i tempi di ritiro del duplo ossia del certificato di eseguita formalità.
Il sistema telematico, verificata la correttezza dei dati inseriti, rende disponibile al richiedente il documento prodotto.
Selezionata nel menu orizzontale della sezione Modello Unico Immobiliare la voce Dupli restituiti l’utente può visualizzare la pagina per reperire le richieste inoltrate secondo diverse modalità di ricerca.Il download del documento si ottiene cliccando sull’icona presente nella colonna “Duplo”.
Il documento potrà essere richiesto telematicamente entro 90 giorni dall’esecuzione della formalità, trascorsi i quali il ritiro potrà avvenire esclusivamente presso l’ufficio.
Nel caso di esito negativo della ricerca negli archivi informatici dell’ufficio, il sistema telematico fornisce all’utente la motivazione del mancato reperimento del duplo, che potrebbe essere già stato ritirato presso lo sportello dell’ufficio o ancora in lavorazione.
Attenzione al fatto che, ricevuto il documento, l’utente non può ottenerlo una seconda volta, né mediante la nuova funzionalità, né recandosi presso l’ufficio competente.Se il duplo viene rilasciato dall’ufficio non può più essere disponibile mediante il servizio telematico.