• La casa

    Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa

    Con Ordinanza n 26703 del 14 ottobre 2024 la Cassazione ha affermato un principio importante per i coniugi in comunione legale e l'acquisto di abitazione con agevolazione prima casa.

    In particolare, i coniugi che intendono acquistare un’abitazione con le agevolazioni “prima casa”, esseno in regime di comunione legale, devono intervenire entrambi in atto, al fine di rendere le dichiarazioni previste dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986. 

    In base alla nota suddetta, è bene ricordare che, il beneficio fiscale in esame è subordinato al rilascio di determinate dichiarazioni che riguardano:

    • la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su altre case situate nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare (lettera “b” della citata nota);
    • la non titolarità, neppure per quote, sull’intero territorio nazionale dei diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, nuda proprietà, su altre case di abitazione acquistate con le agevolazioni “prima casa” (lettera “c” della citata nota).

    Pertanto l'agevolazione è subordinata al rilascio di tali dichiarazioni, vediamo ora il caso di specie.

    Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa

    Un contribuente impugnava l'avviso di liquidazione notificatogli dalle Entrate poichè si disconosceva le agevolazioni fiscali IVA richieste dal medesimo quale solo acquirente in atto pubblico di un immobile nella misura del 50%, immobile rientrante nel regime di comunione legale dei beni tra coniugi:

    • l'Ufficio rilevava il mancato intervento in atto del coniuge del contribuente e quindi l'omissione delle dichiarazioni previste ai fini della concessione delle agevolazioni in argomento; 
    • richiedeva pertanto l'applicazione dell'IVA secondo l'aliquota ordinaria oltre a interessi e sanzioni di legge;
    • il giudice di primo grado accoglieva il ricorso;
    • appellava l'Agenzia delle entrate;         
    • con la pronuncia gravata la CTR confermava a sentenza di primo grado.

    L'Amministrazione finanziaria con atto affidato a un solo motivo di censura ricorreva in Cassazione.

    La censura si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, c.d. TUR.

    L'agenzia ritiene che la sentenza di merito abbia erroneamente ritenute applicabili le agevolazioni richieste dal contribuente per l'acquisto di un immobile in regime di comunione legale tra coniugi, anche senza l'intervento in atto di acquisto e quindi senza che siano state formulate le dichiarazioni di cui alla nota 2 bis dell'art. 1 della tariffa in argomento del coniuge dell'acquirente.

    Secondo la Corte il motivo è fondato infatti questa ha già avuto modo di rilevare che "a norma dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale; la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta" e che "nel caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest'ultimo";

    Pertanto, nel pronunciare in aperto contrasto con i principi sopra enunciati, il giudice del merito ha evidentemente commesso errore di diritto.

    In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo n diversa composizione, che deciderà in applicazione delle ragioni di diritto sopra enunciato.

    Il caso di specie ha riguardato un atto di assegnazione di alloggio da parte di una cooperativa edilizia in favore di due coniugi in comunione legale dei beni. 

    La comunione disciplinata dagli articoli 159 e seguenti del codice civile, si caratterizza dal fatto che ricadono in comunione legale, salvo alcune eccezioni, “…gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente…” (articolo 177 cc). 

    Pertanto, l’acquisto compiuto da un solo coniuge in regime di comunione legale, anche avente ad oggetto beni immobili, è idoneo a far acquistare la proprietà del bene ad entrambi i coniugi.

    L’atto di assegnazione dell’immobile da parte della cooperativa era stato sottoscritto, quale parte acquirente, solo da uno dei coniugi, il quale aveva chiesto l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’intero acquisto e, quindi, anche per la quota di spettanza del coniuge non intervenuto in atto. 

    La Corte ha affermato che "nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest’ultimo.”.

  • La casa

    Mutui misti: regole di detrazione degli interessi passivi

    Con una FAQ del 23 settembre l'agenzia delle entrate ha risposto ad un dubbio di un contribuente che ha acceso un mutuo per acquistare l'abitazione principale e per ristrutturarla, cosiddetto mutuo misto.

    Il contratto non specifica l’importo del mutuo destinato all’acquisto dell'immobile e pertanto si domanda per quale importo possa usufruire della detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell'immobile.

    Le entrate evidenziano che il contribuente può autocertificare l'importo del mutuo per l'acquisto della casa, vediamo come.

    Mutui misti: regole di detrazione degli interessi passivi

    Prima di evidenziare il chiarimento ADE, si ricorda che, l’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. 

    Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. 

    L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita. 

    La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. 

    Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione.

    Nel caso di specie il contribuente ha contratto un mutuo cosiddetto misto, dove non è distinta la parte per acquista da quella per la ristrutturazione necessario all'immobile.

    In questo caso, specifica l'agenzia, premesso che la destinazione del mutuo per l’acquisto dell’abitazione potrebbe anche risultare nel contratto di compravendita dell’immobile o da altra documentazione della banca mutuante, in assenza di un documento che distingua le differenti finalità e i relativi importi, il contribuente può avvalersi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000).

    In essa egli dovrà attestare:

    • quale somma è imputabile all’acquisto dell’abitazione,
    • e quale alla ristrutturazione.

    Sulla base di questo documento, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, il contribuente potrà così richiedere la detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione.

    Per i mutui misti, la stessa agenzia nella Guida alle detrazioni sui mutui del 2024 le entrate hanno elencato i documenti da controllare e conservare:

    • Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2023 o estratto conto bancario o postale 
    • Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale
    • Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo riportato sull’atto. Se tale importo, maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, sarà necessario riproporzionare gli interessi alla minore spesa sostenuta –
    • Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) 
    • Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2023 e che indichi la somma imputabile all’acquisto e quella relativa alla ristrutturazione dell’abitazione principale
    • Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare, al termine dei lavori, gli interessi relativi al finanziamento per la ristrutturazione alle spese effettivamente sostenute 

  • La casa

    Plusvalenze da cessione su immobile A10: quando è esclusa

    La Cassazione con l'Ordinanza n 17852 depositata a giugno ha sancito un importante criterio sulla tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili (avvenute quindi entro i 5 anni dall'acquisto).

    Il caso di specie riguarda un immobile destinato ad abitazione principale dal cedente e i suoi familiari, tale immobile è classificato in categoria A/10.

    La pronuncia sinteticamente afferma che la nozione di abitazione principale è ancorata all’accertamento di una situazione di fatto, di oggettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale, e deve essere consentito al contribuente di provare tale condizione. 

    In caso di accertamento, grava su di lui tale tale onere.

    Vediamo i fatti causa.

    Plusvalenze da cessione su immobile A10: quando è esclusa

    L'Agenzia delle entrate notificava a due persone fisiche comproprietarie di un immobile in categoria A10, due avvisi di accertamento riguardanti il presunto maggior reddito che sarebbe derivato dalla plusvalenza realizzata a seguito di una (ri)vendita infraquinquennale di un immobile in comproprietà.

    La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondata solo la censura relativa al mancato conteggio da parte dell'Agenzia delle Entrate delle spese documentate sostenute per l'acquisto dell'immobile successivamente ceduto, con conseguente rideterminazione della maggiore imposta dovuta.

    I contribuenti proponevano appello, eccependo l'omessa motivazione in ordine alle eccezioni preliminari avanzate in primo grado, con particolare riferimento a quella di nullità della notifica degli avvisi di accertamento.

    Il cuore della doglianza fatta valere dai contrbiuenti ruotava intorno all'insussistenza di una plusvalenza tassabile, dal momento che, indipendentemente dalla categoria catastale A/10, l'immobile era stato adibito ad abitazione principale della famiglia e la sua vendita non era finalizzata al perseguimento di un intento speculativo, ma era stata resa necessaria, invece, dalla situazione di crisi familiare sfociata nella separazione personale tra i coniugi.

    La Commissione Tributaria Regionale, rigettate le eccezioni di nullità concernenti la notifica degli atti impositivi, accoglieva il motivo di ricorso relativo all'insussistenza di una plusvalenza tassabile, annullando gli atti impositivi originariamente impugnati.

    Essa osservava che la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), nell'escludere dalle plusvalenze tassabili le somme ottenute dalla vendita infraquinquennale di immobili adibiti ad abitazione principale, non contiene alcun riferimento alla loro categoria catastale.

    Aggiungeva che l'assegnazione di un immobile ad una categoria catastale non può assumere rilevanza probatoria assoluta in ordine all'utilizzo corrispondente alla classificazione, sicché l'inclusione di un immobile in una categoria che normalmente identifica un uso diverso da quello abitativo – come appunto la categoria A/10, che identifica la destinazione ad uso ufficio o studio privato – non precludeva la possibilità di provare, da parte del contribuente, che l'immobile stesso fosse stato effettivamente adibito ad abitazione principale e, come tale, sottratto per legge all'imposizione fiscale sulla plusvalenza derivante dalla vendita prima del decorso di cinque anni dall'acquisto.

    Riteneva quindi che tale prova fosse stata fornita dal contribuente attraverso la produzione dei certificati di residenza nell'immobile poi ceduto, delle copie delle fatture relative alla fornitura di gas, energia elettrica (per usi domestici) e servizio telefonico, delle copie dei bollettini di pagamento del canone RAI, della tassa rifiuti e delle quote condominiali. 

    Tale documentazione veniva considerata idonea a superare la presunzione di non utilizzo a fini abitativi derivante dall'assegnazione a tale unità immobiliare della categoria catastale prevista per gli uffici e gli studi privati.

    L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso in Cassazione, ricorso respinto dalla Corte che esplicitava il seguente principio: "in caso di cessione, entro il quinquennio dall'acquisto, di un immobile classificato ad uso ufficio, ma oggettivamente classificabile anche ad altri usi abitativi, l'effettiva adibizione di esso ad abitazione principale del cedente (sul quale grava il relativo onere probatorio) o di un suo familiare, da intendersi come destinazione a dimora abituale, ove realizzatasi per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione, è idonea ad escludere l'assoggettamento a tassazione dell'eventuale plusvalenza conseguita dal cedente, anche se tale destinazione sia avvenuta in contrasto con la classificazione catastale dell'immobile, potendosi anche in tal caso escludere l'intento speculativo dell'operazione".
    Secondo la Cassazione la sentenza della CTR ha fatto corretta applicazione di tale principi 

  • La casa

    Bonus casa under 36: atto integrativo per il credito d’imposta

    Con la Circolare n 14 del 18 giugno le Entrate pubblicano le regole operative per il bonus casa under 36.

    Si forniscono vari chiarimenti utili alla sulla applicazione da parte dei relativi beneficiari.

    Prima del dettaglio, ricordiamo che il Decreto Milleproroghe o Decreto n 215 del 30.12  convertito in Legge n 18 del 23 febbraio pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio, ha previsto, tra le altre, disposizioni che prevedono la proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti “under 36” e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. Su qeusto credito la circolare n 14/2024 ha fornito un chiarimento.

    Bonus casa under 36: confermato per preliminari entro il 31.12.2023

    Le agevolazioni prima casa per gli under 36 ( per i rogiti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023) prevedono che:

    • per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale,
    • per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore,
    • per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva né l'imposta di bollo.

    Con il Milleproroghe convertito in legge n 18/2024 si è previsto che, per "dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione" da parte di under 36 con un Isee non superiore a 40mila euro, le agevolazioni su indicate si applicano anche nei casi in cui, entro il termine del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione.

    Attenzione però al fatto che, la stipula del definitivo deve essere formalizzata entro il 31 dicembre del 2024, anche in caso di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci.

    Si prevede inoltre una salvaguardia per chi abbia già stipulato il rogito tra gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe disponendo che potranno procedere a compensare le imposte pagate in eccesso, "secondo modalità fissate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate".

    Tali soggetti avranno diritto a un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso da usare nell’anno 2025:

    • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
    • in compensazione in F24 (mentre in nessun caso il credito può essere rimborsato).

    Bonus casa under 36: atto integrativo per il credito di imposta

    La Circolare n 14 del 18 giugno tra gli altri chiarimenti evidenzia che il credito d’imposta di cui trattasi, non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti.

    La fruizione del credito presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto di trasferimento, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge. In ordine all’atto integrativo, si ritiene che lo stesso:

    • debba contenere la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU;
    • possa essere stipulato anche in data successiva al 31 dicembre 2024 (ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta);
    • sia esente dall’imposta di registro, in quanto stipulato al fine di usufruire dei benefici fiscali di cui all’articolo 64, commi 6, 7 e 8, del d.l. n. 73 del 2021, a seguito dell’entrata in vigore della novella normativa in esame, in considerazione della ratio agevolativa della stessa.

    Detto credito d’imposta è utilizzabile soltanto nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con le modalità previste dall’articolo 64, comma 7, del d.l. n. 73 del 2021.

    Ne consegue che, in caso di acquisto tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, non è ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso, neanche in caso di mancato utilizzo del credito nel termine previsto.

    Si rimanda alla Circolare n 14/2024 per gli altri chiarimenti sul bonus in oggetto.

  • La casa

    Sospensione Agevolazioni prima casa: il 31.10 ripartono i termini

    Domani 31 ottobre riprendono a decorrere i termini per l'agevolazione prima casa, a meno di ulteriori proroghe che in passato, è bene sottolinearlo, sono arrivate anche dopo la scadenza.

    Prima di dettagliare cosa riguardano, riepiloghiamo le sospensioni e le proroghe avvicendatesi nel tempo.

    Agevolazione prima casa: le sospensioni

    L'art 24 del DL n 23/2020 aveva disposto la sospensione dei termini in materia di prima casa dal 23.02.2020 al 31.12.2020; successivamente con la conversione del DL n 183/2020, il termine finale era stato spostato al 31.12.2021.

    L'art 3 comma 5 septies del DL n 228/2022 lo aveva ulteriormente modificato spostandolo al 31.03.2022 ed infine, una norma contenuta nell’art 3 comma 10-quinquies del DL n 198/2022, inserito in sede di conversione dalla L. 24 febbraio 2023 n.14, con norma apposita ha ulteriormente sospeso i termini in tema di prima casa e di credito d’imposta per il riacquisto, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. 

    La sospensione complessiva è durata quindi tre anni, otto mesi e nove giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.

    Ricordiamo ora che cosa riguardava.

    Sospensioni Agevolazioni prima casa

    L’articolo 3, comma 10-quinquies del DL N 228/2022, ha sospeso i termini previsti per:

    • l’utilizzo dell’aliquota agevolata fissata ai fini dell'imposta di registro per l’acquisto della prima casa,
    • nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall’alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa.

    La disposizione, ha sospeso i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione dell’aliquota agevolata del 2% (anziché del 9 per cento sul valore catastale dell’immobile) per:

    • gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, 
    • e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa (disciplina contenuta nella nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

    La norma stabilisce che:

    • per usufruire del beneficio, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, mentre se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile;
    • in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte;
    • l’agevolazione non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
    • l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto di acquisto.

    Pertanto, a seguito della sospensione:

    • il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi, (articolo 3, comma 10-quinquies 182)
    • il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi;
    • allo stesso modo passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

    Vedremo se arriverà una ulteriore proroga delle sospensioni.

  • La casa

    Bonus acquisto casa residenti all’estero: novità dal 14 giugno

    In Gazzetta Ufficiale n.186 del 10.08.2023, il testo del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023 n.103, recante: Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

    Il decreto legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2023 e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.136 del 13 giugno 2023.

    Da notare che tra gli interventi in merito alle procedure di infrazione, il decreto legge interviene anche in materia di aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato (procedura di infrazione n. 2014/4075). 

    La Commissione europea, nel 2018, aveva infatti invitato l’Italia a modificare la disciplina relativa all’agevolazione in materia di imposta di registro per l’acquisto della prima casa perché era stata rilevata la presenza di un trattamento di favore nei confronti dei cittadini italiani su tale agevolazione e conseguentemente un trattamento discriminatorio nei confronti di cittadini di altri Stati Ue diversi dall’Italia non avendo alcun trattamento preferenziale se non risiedono effettivamente nel comune in cui il bene è ubicato o se non vi fissano la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. 

    In generale, l’obiettivo del decreto è quello di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione ed evitare l’aggravamento di quelle pendenti adeguando l’ordinamento nazionale al diritto dell’Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. È infatti necessario ridurre il numero complessivo delle procedure di infrazione già avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia e che attualmente è superiore alla media degli altri Stati membri dell’Unione Europea.

    Il testo si compone di 27 articoli con i quali si agevola la chiusura di:

    • 8 procedure d'infrazione
    • 8 casi di pre-infrazione

    e si adegua l'ordinamento nazionale a 9 regolamenti e a 1 direttiva.

    Novità agevolazioni prima casa per i soggetti che si trasferiscono all'estero 

    Di seguito, le novità apportate in merito all'agevolazione prima casa per i soggetti che si trasferiscono all'estero.

    In particolare, all'art. 2 si prevede che al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente  della Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: «se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui  ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui  dipende  ovvero,  nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato  all'estero, che  l'immobile  sia  acquistato  come  prima  casa  sul   territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di  lavoro e  abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque  anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attivita' prima del trasferimento».

    In sintesi cambiano le condizioni richieste per l’accesso al beneficio e riguardano:

    • sia la permanenza in Italia per almeno 5 anni, 
    • sia la collocazione dell’immobile, che legata alle origini del soggetto ovvero alla sua residenza o attività prima della partenza.

    Ricordiamo che l’agevolazione di cui si tratta consente a certe condizioni elencate dalla norma di applicare, all’atto di acquisto dell’abitazione:

    • l’imposta di registro del 2% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna,
    • oppure l’IVA al 4% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse nella misura di 200 euro ciascuna.

    La norma disponeva alcune deroghe alle condizioni di applicabilità dell'agevolazione per i soggetti trasferiti all’estero ossia, a norma della previgente lett. a) della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86:

    • se l’acquirente dell’immobile si era trasferito all’estero per ragioni di lavoro, operava una deroga alla condizione che richiede la residenza dell’acquirente nel Comune di acquisto e l’agevolazione prima casa spettava se l’immobile agevolato si trovava nel Comune in cui aveva sede o esercitava l’attività il datore di lavoro;
    • il cittadino italiano emigrato all’estero poteva applicare l’agevolazione prima casa, senza dover dare alcuna prova relativa alla residenza, ma alla condizione che l’immobile acquistato costituisse la sua prima casa sul territorio italiano.

    L’art. 2 del DL 69/2023 interviene su questa disciplina, introducendo una nuova disposizione, in base alla quale “se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni”, per l’accesso al beneficio è necessario che l’immobile acquistato sia ubicato “nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”.

    Pertanto, a partire dal 14 giugno data di entrata in vigore del DL n. 69/2023  il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro, potrà accedere al beneficio prima casa sull’acquisto in Italia, di un’abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni su elencate.

    Allegati:
  • La casa

    Aste giudiziarie: le regole del Ministero per la banca dati

    Con Decreto 11 luglio 2023 contenente il regolamento di funzionamento della banca dati aste giudiziarie (ai sensi dell'art 26 comma 6 del DLGS n 149/2022) pubblicato in GU n 175 del 28 luglio, il Minsitero della Giustizia disciplina:

    • le modalita' di acquisizione  dei dati e il loro inserimento nella banca dati  relativa alle aste giudiziarie,
    • le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

    Banca dati aste giudiziarie: che cos'è

    La banca dati relativa alle aste giudiziarie e' tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel  rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza  e  sicurezza  delle notizie e delle informazioni raccolte.

    La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni:

    • a) esecuzioni immobiliari;
    • b) esecuzioni mobiliari;
    • c) vendite nelle procedure concorsuali.

     Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:

    • a) il nome, il cognome e  il  codice  fiscale dell'offerente  se persona  fisica,  ovvero  la  denominazione e  il   codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica
    • b)  il  codice  IBAN  del  conto corrente  bancario  o   ostale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di  aggiudicazione  o gli estremi  identificativi  del  mezzo di   pagamento o della fideiussione utilizzati ai  sensi  degli  articoli   169-quater   e 173-quinquies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di procedura civile e disposizioni transitorie;
    • c) la relazione di stima dei beni;
    • d) il nominativo del professionista delegato;
    • e) il prezzo di stima;
    • f) il prezzo base;
    • g) il prezzo di aggiudicazione;
    • h) il compenso liquidato al professionista delegato.

    Viene precisato che, per ragioni di giustizia, l'autorita'  giudiziaria  civile  e penale acquisisce i dati  inseriti nella banca dati accedendo  al sistema tramite apposita utenza. 

    A tal  fine, il  capo  dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo  del  medesimo ufficio, uno o piu' soggetti abilitati.

    Sono in  ogni  caso soggetti abilitati il  giudice dell'esecuzione  e  il  giudice delegato.  

    Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla  banca  dati  ai fini  della  vigilanza  prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.