• Legge di Bilancio

    Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre novità per l'editoria, vediamo la norma in dettaglio.

    Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio

    Con i commi 430 e 431 dell'unico articolo 1 di legge di bilancio, si recano misure in favore del settore dell’Editoria.
    In particolare in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, si incrementa di 50 milioni di euro per il 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Inoltre si prevede che le risorse aggiuntive stanziate siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Ricordiamo che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
    Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
    Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza. 

    Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
    Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6).

    Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
    Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024),

  • Legge di Bilancio

    Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio

    La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre, novità per il credito transizione 4.0.

    Facciamo il punto su questa agevolazione per le imprese e vediamo cosa cambia per il 2025.

    Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio

    Prima di specificare le modifiche che si stanno introducendo per il credito transizione 4.0, facciamo un riepilogo delle norme in vigore già prima della legge di bilancio 2025.

    L’articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 – legge n. 232 del 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

    • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
    • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

    Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

    Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Il comma 1058-bis riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Il comma 1058-ter riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".

    Tutto ciò premesso, la legge di bilancio 2025:

    • con il comma 445 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 e in particolare, si limita la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
    • viene abrogato il comma 1058-ter e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta “transizione 4.0” nei commi da 1051, 1057-bis, 1059, 1062, 1063,
    • il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
    • il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446. In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.
    • il comma 448 definisce una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge di bilancio 2021. Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del made
      in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

  • Legge di Bilancio

    Accise birra 2025: cosa prevede la legge di bilancio

    La legge di Bilancio 2025  approvata anche in Senato entrerà in vigore dal  1° gennaio, vediamo le novità sulle accise per la birra.

    Accise birra: cosa prevede la legge di bilancio 2025

    L’articolo 1, ai commi 72 e 73 stabilisce che si applichino a decorrere dal 2025 talune disposizioni in materia di accisa ridotta sulla birra previste, a legislazione vigente, per gli anni 2022 e 2023.
    Le disposizioni in esame modificano i commi 3-bis e 3-quater dell’art. 35 del decreto legislativo 504 del 1995 stabilendo che le norme ivi contenute, relative alle semplificazioni e alla riduzione dell’accisa sulla birra previste per il 2022 e il 2023, si applichino anche a decorrere dal 2025.
    Si segnala, preliminarmente, che l’Allegato I del medesimo decreto legislativo n. 504 prevede, per la birra, l’accisa pari a euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.
    La modifica in esame prevede che si applichino a decorrere dal 2025 le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici), già previste a legislazione vigente per gli anni 2022 e 2023. 

    Per tale birra, inoltre, si applica, a decorrere dal 2025, l’accisa decurtata del 50 per cento (anch’essa già prevista per gli anni 2022 e 2023).
    Attenzione al fatto che la nozione di microbirrificio, ossia una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e avente determinate caratteristiche, è definita dal decreto n. 138 del 4 giugno 2019 (G.U. n. 138 del 2019).
    La modifica al comma 3-quater del medesimo art. 35 TUA prevede che si applichino a decorrere dal 2025 le seguenti riduzioni delle accise sulla birra (anch’esse previste per gli anni 2022 e 2023): 

    • a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
    • b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

    Si prevede, inoltre, che ai fini dell’applicazione dall’anno 2025 dell’accisa ridotta sulla birra prodotta dai suddetti birrifici di minori dimensioni, trovi applicazione il citato decreto n. 138 del 4 giugno 2019 come modificato dal decreto del 21 marzo 2022 (G.U. n. 75 del 2022).

  • Legge di Bilancio

    E-DAS: novità in legge di bilancio 2025

    La Legge di Bilancio 2025 verrà approvata entro il 28 dicembre dal Senato ed entro il 31, come di consueto, verrà pubblicata in GU per l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.

    Vediamo le novità per l’e-DAS, ricordando che è il documento di accompagnamento semplificato necessario per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, introdotto con l’articolo 11 del decreto-legge n.124 del 2019.

    E-DAS: novità in legge di bilancio 2025

    L’articolo 1, comma 45, estende l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a

    tutti i trasferimenti nazionali.

    In dettaglio l’articolo 1, comma 45, modifica l’articolo 25, comma 8, del testo unico accise che prevede, in via generale, con finalità antifrode, che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12 (e-DAS o documento analogo

    all’e-DAS).

    Nella formulazione vigente il comma 8 prevede un’eccezione all’obbligo di circolazione con l’e-DAS, con riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ed ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

    Il comma in commento sopprime il riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia estendendo anche a tale ultima fattispecie l’utilizzo del documento di accompagnamento.

    Viene mantenuta l’esclusione dall’obbligo dell’e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

  • Legge di Bilancio

    Credito d’imposta ZES Unica: anticipazioni dalla Legge di Bilancio 2025

    Entro il 31 dicembre deve essere approvata la Legge di Bilancio 2025. L'iter parlamentare sta per avviarsi dopo l'approvazione in data 15 ottobre del DDL di Bilancio.

    La bozza del testo diffusa ieri 23 ottobre dovrà partire dalla Camera per le prime discussioni.

    La bozza approvata, tra le altre novità, contiene una modifica al Credito d'imposta spettante nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno, vediamole.

    Credito d’imposta ZES Unica: novità 2025

    Il comma 1 dell'art 77 agisce sull’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023:

    • prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA),
    • autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2025.

    Si introduce per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. 

    Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. 

    Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. 

    In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
    Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
    Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
    Si dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale, siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • i) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative; 
    • ii) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
    • iii) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

    Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi.

  • Legge di Bilancio

    Adeguamento rimanenze magazzino: pronti i codici tributo

    Scade il 30 giugno il termine per il pagamento della imposta sostitutiva prevista per il riallineamento delle rimanenze di magazzino (Legge di Bilancio 2024). 

    Ricordiamo che, il c.d. "riallineamento del magazzino", introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 è a beneficio dei soggetti che desiderano iscrivere rimanenze che non sono transitate in contabilità o, viceversa, eliminare importi relativi a simili beni che risultano ancora iscritti in bilancio. 

    Le Entrate, a tal proposito, hanno pubblicato la Risoluzione n 30 del 17 giugno con i codici tributo necessari.

    Ieri il MEF ha pubblicato anche il Decreto n 611/2024 con i necessari coefficienti di maggiorazione applicabili (ai fini IVA) in caso di cancellazione delle rimanenze, laddove risulta per l'appunto dovuta anche l'imposta sul valore aggiunto. 

    Leggi qui l'approfondimento.

    Riallineamento magazzino: le novità della Legge di Bilancio 2024

    I commi 78-85 dell'unico articolo della legge di bilancio 2024 prevedono che agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

    Più nello specifico, l’adeguamento delle rimanenze può essere effettuato in due modi:

    1. Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
    2. Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

    Attenzione al fatto che, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.

    Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta suddetto e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. 

    Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

    L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato.

    L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

    Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 

    L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    Riallineamento magazzino: i codici tributo per pagare entro il 30 giugno

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1736” denominato “Adeguamento per  esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 
    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta

    Il 17 giugno scade il termine per pagare l'acconto IMU 2024 (il giorno 16 termine ordinario cade quest'anno di domenica).

    Tra le novità, da sottolineare la norma interpretativa prevista dalla Legge di Bilancio 2024 che chiarisce il perimetro della esenzione IMU per gli immobili utilizzati per scopi non commerciali.

    Prima di dettagliare ricordiamo che è stato pubblicato il nuovo Modello IMU/IMPI 2024 con le relative istruzioni.

    Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta

    La norma contiene una interpretazione all’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati da:

    • enti pubblici e privati diversi dalle società,
    • trust (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) 
    • nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato,

    purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.

    Con la disposizione in arrivo, si interpreta la previsione nel senso che:

    • gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività:
      • assistenziali, 
      • previdenziali, 
      • sanitarie, 
      • di ricerca scientifica, 
      • didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
      • di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
    • gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

    Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. 

    Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).

     

  • Legge di Bilancio

    Imposta sostitutiva mance: codici tributo per percettore e sostituto

    Con la Risoluzione n 11 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle mance del settore turistico e della ristorazione, lato percettore.

    Nel dettaglio, ricordiamo che l’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:

    • nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
    • le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, 
    • costituiscono redditi di lavoro dipendente,
    • e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

    Imposta sostitutiva mance: codici tributo per il percettore

    L’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, quando non è trattenuta dal sostituto d’imposta può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi

    A tal fine la Risoluzione n 11/2024 istituisce il seguente codice tributo: “1838” denominato Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Viene specificato che, in sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

    Imposta sostitutiva mance: codici tributo per i sostituti

    Invece, ricordiamo che, con Risoluzione n 16 del 17 marzo l'Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali relativa alle mance del settore ristorazione.

    Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    •  “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 

    Ti consigliamo anche: Detassazione delle mance 2023: chiarimenti sull'imposta sostitutiva al 5% con i dettagli delle interpretazioni applicative delle Entrate.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Prezzo sigarette e tabacco 2024: gli importi in vigore dal 2 febbraio

    L'agenzia delle Dogane ha pubblicato i prezzi in vigore dal 2 febbraio per i prodotti da inalazione quali sigari, sigarette e altri.

    Le novità derivano dalla Legge di Bilancio 2024 in base alla quale con decorrenza 2024 sono stati aggiornati i prezzi di vendita al pubblico.

    Di seguito tutti i prezzi in vigore dal 2 febbraio come riportati sul sito di ADM Agenzia dei Monopoli e delle Dogane:

    1. Sigarette – pdf 
    2. Sigari – pdf
    3. Sigaretti – pdf
    4. Fiuto e mastico – pdf
    5. Trinciati per sigaretta – pdf
    6. Altri tabacchi da fumo – pdf
    7. Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti a essi assimilati – pdf 

    Prezzo delle sigaretta: da cosa è composto

    La legge di bilancio 2024 ha rimodulato, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. 

    I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa e sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:

    1. Sigarette,
    2. Sigari,
    3. Sigaretti,
    4. Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette,
    5. Tabacco da fiuto e da mastico,
    6. Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base
       di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè),
    7. Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti ad essi assimilati (prodotti da inalazione
       senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina).

    Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è determinato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base dei prezzi richiesti dai produttori o importatori, e sempre con provvedimento i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia: Accisa, IVA, Aggio, Quota al fornitore.

    Tutte le categorie sono assoggettate all’IVA, nella misura del 22% del prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA stessa, all’aggio spettante al rivenditore al dettaglio (tabaccaio), pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico.

    Il compenso del produttore, su cui gravano anche le spese di distribuzione, è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, IVA e aggio.

    L’accisa varia in relazione alla categoria di prodotto, come di seguito specificato.

    Prezzo delle sigaretta: novità 2024

    Come evidenziato dalla Dogane, vediamo le modalità di calcolo dell'accisa.

    Per le Sigarette, l’accisa corrisponde alla somma di una componente fissa, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 29,30 per 1.000 sigarette, e di un elemento proporzionale, costituito dal 49,50% del prezzo di vendita al pubblico. È, altresì, previsto un onere fiscale minimo (IVA + accisa), che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 202,23 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).

    Per i Sigari, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 23,50% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima pari a euro 35,00 per chilogrammo convenzionale (200 sigari).

    Per i Sigaretti, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 24% sul prezzo di vendita al pubblico. È prevista, altresì, un’accisa minima pari a euro 37,00 per chilogrammo convenzionale (400 sigaretti).

    Per il Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (RYO), l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 60% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 147,50 per chilogrammo.

    Per il Tabacco da fiuto e da mastico, l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 25,28% sul prezzo di vendita al pubblico.

    Per gli Altri Tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè), l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 56,50% sul prezzo di vendita al pubblico.

    In ordine ai Tabacchi da inalazione senza combustione (anche detti tabacchi riscaldati o heated tobacco products o heat not burn products) e ai prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina, ad essi assimilati, l’accisa è pari, dal 1° gennaio 2024, al 38,00% dell’accisa gravante su un equivalente quantitativo di sigarette. Il calcolo, fondato su apposite procedure tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si basa sul consumo equivalente di sigarette dei tabacchi da inalazione senza combustione.

    Si evidenzia che gli importatori di tabacchi lavorati da paesi extra UE sono tenuti a pagare anche il relativo dazio.

    Per conoscere le componenti del prezzo dei prodotti, fissate, per ciascuna categoria, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono consultabili le tabelle di ripartizione pubblicate su questo sito nella apposita sezione.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Tax free shopping viaggiatori: soglia minima di acquisto passa a 70 euro

    Con la legge di bilancio 2024 pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 si introducono novità in vigore dal prossimo 1 febbraio,  sull'IVA delle cessioni dei viaggiatori residenti fuori dall'UE.

    Tax free shopping viaggiatori: la norma oggetto di modifica

    Nel dettaglio, si modifica l’articolo 38-quater, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede secondo la vecchia disposizione, che:

    • le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea
    • di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila 
    • destinati all'uso personale o familiare, 
    • da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, 
    • possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. 

    Tale disposizione si applica a condizione che:

    • sia emessa fattura, 
    • i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

    L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione.

    In caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla  scadenza del suddetto termine.

    Tax free shopping viaggiatori 2024: scende il limite minimo degli acquisti

    Con la novità approvata dalla legge di bilancio 2024, si vuole ridurre da 154,95 euro (le 300.000 mila lire di cui parlava la norma originaria) a 70 euro il valore delle cessioni, a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE, di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA.

    Il dossier alla legge specifica che il negoziante può non applicare l’imposta al viaggiatore extra UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell’imposta pagata.

    Viene precisato che la disposizione in oggetto ha la finalità di:

    • sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale, 
    • potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana.