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DEF 2025: il testo approvato il 9 aprile
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, da inviare alla Commissione europea entro il 30 aprile dopo esame del Parlamento. Vediamo come è stato strutturato.
DEF 2025: cosa contiene
Come sintetizzato dal comunicato stampa dello stesso Governo, il DEF 2025, è incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti negli ultimi sei mesi, in ottemperanza alla normativa dell’Unione Europea, che prevede l’invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report).
A fronte dell’elevato grado di incertezza che caratterizza il contesto internazionale, il Governo conferma l’approccio prudenziale delle stime elaborate.
Le previsioni relative al PIL reale indicano per il 2025 una crescita dello 0,6 per cento, in aumento allo 0,8 per cento nel 2026 e 2027. Tale andamento viene confermato, in base ai dati attualmente disponibili, anche nel 2028.
Il quadro di finanza pubblica conferma sostanzialmente quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 dello scorso autunno.
I dati di consuntivo per il 2024 hanno mostrato un deficit in miglioramento, ancor più marcato rispetto a quanto previsto nel Piano e nel DEF, che si è attestato al 3,4 per cento del PIL (anziché al 3,8 per cento previsto nel PSBMT e al 4,3 per cento nel DEF).Per l’orizzonte di previsione del documento, si conferma il profilo di deficit previsto dal Piano, in particolare, il deficit del 2025 è ancora previsto al 3,3 per cento del PIL.
Per quanto riguarda il 2026, le previsioni confermano la stima del 2,8 per cento, coerente con l’obiettivo di uscire dalla Procedura per disavanzo eccessivo. Nel 2027 si prevede un’ulteriore riduzione al 2,6 per cento, per poi chiudere al 2,3 nel 2028.
Con riferimento al rapporto debito/PIL, nel periodo oggetto del DFP, si prevede un andamento leggermente più basso di quello indicato nel Piano, con differenze che tendono ad azzerarsi nel corso del periodo stesso’. -
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
E' in vigore dal 2 aprile la Legge Quadro n 40/2025 in materia di ricostruzione post-calamita' che all'art 23 reca novità per le imprese che stipulano la polizza catastrofale recentemente prorogata.
Leggi anche Polizza catastrofale imprese: tutte le regole.
Di fatto il nuovo adempimento è stato prorogato per le PMI e per le medie imprese mentre è in vigore per le grandi imprese che hanno ancora tre mesi per mettersi in regola senza sanzioni.
Relativamente alla legge quadro si prevede una procedura automatica di liquidazione del danno, in via anticipata, che le imprese assicurate possono chiedere a certe condizioni alle Assicurazioni.
Vediamo i dettagli dalla norma già in vigore.
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
In dettaglio l'art 23 della legge quadro n 40/2025 contiene la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonche' la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine stabilit, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.Sono fatte salve le causedi nullità annullabilità e risoluzione del contratto.
La procedura non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
Il procedimento previsto non pregiudica, successivamente al versamento della somma lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa derivanti dagli eventi calamitosi situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro. -
Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025
La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.
Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025
Nel dettaglio, il comma 81 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
La lettera a), intervenendo sull’articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La lettera b), aggiunge il comma 6-ter all’articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo.
In proposito si segnala che il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, concernente “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, ha sostituito l’art. 54 TUIR con gli attuali articoli da 54 a 54-octies, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Leggi: Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti.
Nel testo come modificato l’articolo 54 contiene tre soli commi e la disciplina incisa dalla novella in esame sembrerebbe doversi trovare nell’art. 54-septies.
La novella in questione specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.
La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
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Cani guida: maggiori tutele per i soggetti disabili
La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio contiene, tra le altre novità, una norma con misure migliorative in materia di cani di assistenza per le persone disabili.
Cani guida: maggiori tutele per i soggetti disabili
In dettaglio, si estende, la disciplina di cui alla legge n. 37 del 1974, ai cani di assistenza che accompagnano persone aventi:
- disabilità che presentino compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali,
- specifiche patologie, anche non associate al riconoscimento della condizione di disabilità,
Tali categorie di persone saranno individuate con decreto interministeriale.
Giova forse ricordare che la legge n. 37 del 1974, oggetto dell’estensione, prevede, per i cani guida delle persone non vedenti, la gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e la libertà di accesso agli esercizi aperti al pubblico.
Attenzione al fatto che, ai sensi della medesima legge n. 37 del 1974, i soggetti responsabili della gestione del trasporto pubblico e i titolari di pubblici esercizi sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 500 a 2.500 euro, in caso di mancato rispetto delle norme in oggetto.
Si specifica che, per “cani di assistenza” devono intendersi i cani addestrati per il supporto delle suddette persone con disabilità o con patologie, ivi compresi i cani guida per le persone cieche o ipovedenti.
Si prevede l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, di un decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si demanda al decreto in oggetto:- la definizione delle compromissioni e delle patologie della persona in relazione alle quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974; nell’ambito delle compromissioni e delle patologie in oggetto sono espressamente inclusi le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo; il decreto dovrà inoltre definire gli eventuali criteri di esclusione;
- la definizione delle procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e delle modalità di istituzione di un registro dei medesimi soggetti, nonché l’individuazione dei requisiti di questi ultimi, anche con riferimento alla qualificazione delle figure operanti in tale settore di attività;
- l’individuazione dei percorsi di addestramento dei cani di assistenza e delle misure atte a garantirne la salute e il benessere;
- la definizione delle caratteristiche del tesserino identificativo dei cani di assistenza, rilasciato, dai soggetti formatori nelle more e al termine dell’addestramento nonché delle modalità operative per la registrazione dei cani di assistenza nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia- SINAC;
- l’individuazione degli enti con funzioni di controllo e di monitoraggio, deputati al riconoscimento dei soggetti formatori dei cani di assistenza, alla tenuta del registro summenzionato e alla valutazione periodica dei medesimi soggetti formatori, nonché la definizione delle misure da attuare in caso di valutazione negativa o di riscontrata non conformità del servizio offerto.
Si specifica che ai cani guida delle persone non vedenti, formati prima della data di entrata in vigore del decreto interministeriale, continueranno ad applicarsi le disposizioni della citata legge n. 37 del 1974, indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale.
Si stabilisce che le disposizioni della legge n. 37 del 1974 si applicano anche nelle circostanze in cui i cani siano impegnati nelle attività di addestramento, svolte dalle figure operanti presso i suddetti soggetti formatori.
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Comuni colpiti dal sisma 2016-2017: proroga esenzioni imposte, vediamo quali
La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio, tra le novità, prevede una proroga delle esenzioni concesse ai soggetti residenti nelle zone colpite dai Sismi del 2016 e 2017, vediamo di quale esenzione si tratta e quanto dura la proroga.
Esenzioni bollo e registro istanze e documenti comunica colpiti dal sisma 2016-2017
Il comma 663, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 l’esenzione, prevista dall’articolo 48, comma 7, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti:
- dal sisma del 24 agosto 2016,
- dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016,
- nonché di quello del 18 gennaio 2017.
La lettera b), numero 1), novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2024 (in luogo dell’anno d’imposta 2023).
La lettera b), numero 2), novellando il secondo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024). -
Sostegno alla Cultura: fondi 2025 per gli spettacoli dal vivo
La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio contiene norme con agevolazioni per la Cultura ed in particolare per gli spettacoli dal vivo, vediamole.
Spettacoli dal vivo: nuove misure a sostegno della Cultura
Con i commi da 604 a 611 dell'unico articolo 1 si prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo.
In particolare, sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali.I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025.
Inoltre, si recano norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e in particolare, si conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio).
Si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di
euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada.Infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.
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Credito d’imposta ZES Unica: anticipazioni dalla Legge di Bilancio 2025
Entro il 31 dicembre deve essere approvata la Legge di Bilancio 2025. L'iter parlamentare sta per avviarsi dopo l'approvazione in data 15 ottobre del DDL di Bilancio.
La bozza del testo diffusa ieri 23 ottobre dovrà partire dalla Camera per le prime discussioni.
La bozza approvata, tra le altre novità, contiene una modifica al Credito d'imposta spettante nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno, vediamole.
Credito d’imposta ZES Unica: novità 2025
Il comma 1 dell'art 77 agisce sull’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023:
- prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA),
- autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2025.
Si introduce per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024.
In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Si dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale, siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:- i) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative;
- ii) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
- iii) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi.
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Fondo Cammini religiosi: fondo perduto per il turismo
Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo nella pagina dei cammini Religiosi il DD del 22 marzo con “Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234” in attuazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”
Si informa inoltre che è aggiornato il catalogo cammini al 2024, clicca qui per accedervi.
Fondo cammini religiosi: che cos'è
La misura vuole finanziare, con una dotazione complessiva di 4.320.000 euro, progetti per:
- la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui cammini religiosi;
- il miglioramento della fruibilità dei percorsi;
- la promozione turistica dei cammini.
Gli interventi dovranno interessare i Cammini già inseriti nel Catalogo preposto.
Attenzione al fatto che, il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, per un importo massimo pari a 1.000.000 di euro.
I progetti finanziabili possono riguardare una o più delle seguenti tipologie di interventi:
- adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici, finalizzati all’attivazione, all’interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica dei cammini religiosi;
- miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi;
- promozione dei cammini, la promo-commercializzazione turistica e realizzazione di eventi.
È favorito l’utilizzo di tecnologie e strumenti innovativi.
Gli immobili oggetto degli interventi di cui al punto a) devono necessariamente essere di proprietà pubblica e localizzati a non più di 5 km dal tracciato del cammino religioso che si intende valorizzare.
Beneficiari della agevolazione sono:
- enti pubblici territoriali,
- associazioni,
- fondazioni ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
che rispondono ai requisiti richiesti.
Fondo cammini religiosi: le domande
Le domande di partecipazione sono state presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero, accessibile al link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 26 ottobre 2023 entro le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2023.
Il DD del 22 marzo 2024 ha previsto che la dotazione finanziaria integrativa del Fondo per i cammini religiosi, stanziata nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pari a 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, è così ripartita:
- a) una quota pari al 96 percento è destinata al perseguimento delle misure attuative del Fondo per i cammini religiosi individuate dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, prot. n. 25710/23, con priorità per il finanziamento dei progetti ammessi nell’ambito dell’Avviso Pubblico del 20 ottobre 2023, prot. n. 0027138/23 – di cui al decreto del Segretario Generale del 21 febbraio 2024, prot. n. 4872/24, di aggiornamento della graduatoria finale relativa all’Avviso pubblico del 20 ottobre 2023, prot. 0027138/23, fermo restando quanto già previsto e finanziato con il medesimo decreto, nonché con il decreto del Segretario Generale del 13 dicembre 2023, prot. n. 33654/23.
- b) una quota pari al 4 percento è destinata al supporto tecnico-operativo connesso alla gestione del Fondo, come previsto dall’articolo 6 del Decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, prot. n. 25710/23.
Fondo cammini religiosi: ricordiamo tutte le regole
Il Fondo per i cammini religiosi è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022 con lo scopo di:
- promuovere una importante componente dell’offerta turistica italiana,
- recuperare e valorizzare ai fini turistici gli immobili di proprietà pubblica localizzati in prossimità dei tracciati.
Con la Legge di Bilancio 2023 sono state previste novità per il Fondo Cammini religiosi In particolare, si rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall’articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022.
Ricordiamo che le disposizione attuative del fondo in oggetto sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a:
a) azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all’ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale “Cammini religiosi”;
b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori
Cammini religiosi: cosa si intende
Per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili a forme di turismo lento e sostenibile.
Nella visione condivisa dal MITUR con l’Agenzia, l’attivazione del Fondo per i cammini religiosi è stata declinata in un’ottica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di mettere a disposizione del Ministero una base di conoscenza utile a indirizzare in maniera mirata sia le azioni promozionali sia gli investimenti sulla struttura, i servizi e le dotazioni dei cammini religiosi, anche in vista dei flussi che interesseranno tali percorsi in occasione del Giubileo 2025.
Catalogo Cammini religiosi: modalità e requisiti per iscriversi
L’inserimento dei percorsi all’interno del Catalogo dei cammini religiosi è vincolato al possesso di un numero minimo di requisiti definiti nell’Avviso, con l’obiettivo di garantire un buon livello qualitativo della rete e attivare, anche attraverso le azioni di promozione e valorizzazione previste dal Fondo, processi migliorativi dell’offerta tra gli attori pubblici e privati operanti sui territori. Nel manifestare l’interesse ad inserire il cammino di propria pertinenza nel Catalogo, i proponenti dovranno compilare una scheda con le principali caratteristiche qualitative e le dotazioni del percorso (es.: credenziale, sito internet, segnaletica, georeferenziazione, ecc.).
Tali informazioni permetteranno al MITUR di indirizzare al meglio le azioni di promozione e valorizzazione turistica previste dal Fondo e, allo stesso tempo, di acquisire una base di conoscenza che, nel medio-lungo periodo, contribuirà ad indirizzare al meglio le azioni di sviluppo e gli investimenti nel settore.
I soggetti interessati dovranno inviare all’indirizzo: camminireligiosi@pec.ministeroturismo.gov.it la Scheda di candidatura e la documentazione di cui all’articolo 4 dell’Avviso, fermo restando quanto disposto dall’art. 2 dell’Avviso stesso.
Lo stesso indirizzo potrà essere utilizzato per richiedere eventuali chiarimenti. Attenzione al fatto che l’eventuale inserimento dei cammini all’interno del Catalogo non comporta la concessione di contributi finanziari.
I cammini religiosi ivi ricompresi saranno oggetto delle azioni di valorizzazione e promozione turistica di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista all’articolo 3, comma 1 lett. a), del Decreto medesimo.
Maggiori informazioni, insieme con tutta la documentazione di pertinenza, sono disponibili nella pagina Cammini d’Italia.
Allegati: -
IVA ridotta pellet: spetta fino al 29 febbraio
Sta per scadere l'agevolazone prorogata dalla Legge di bilancio 2024 relativa all'IVA ridotta sui pellet.
Tra le conferme dell'anno scorso, ma ridotta a soli i primi due mesi del 2024 vi è questa misura agevolativa, vediamo i dettagli.
IVA acquisto pellet: ridotta per gennaio e febbraio 2024
L’articolo 11, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Più in dettaglio, l’articolo in questione stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’aliquota d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.
IVA al 10% acquisto pellet: per quali prodotti
A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all'aliquota del 10 per cento:
- la legna da ardere in tondelli,
- i ceppi, le ramaglie o fascine;
- i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet, che pertanto rientrava nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22 per cento.
Concludendo quindi, per soli due mesi le cessioni dei pellet scontano l'iva al 10%, dal 1 marzo 2024 si torna all'IVA ordinaria al 22%.
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Imposta sostitutiva mance: codici tributo per percettore e sostituto
Con la Risoluzione n 11 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle mance del settore turistico e della ristorazione, lato percettore.
Nel dettaglio, ricordiamo che l’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:
- nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori,
- costituiscono redditi di lavoro dipendente,
- e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.
Imposta sostitutiva mance: codici tributo per il percettore
L’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, quando non è trattenuta dal sostituto d’imposta può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A tal fine la Risoluzione n 11/2024 istituisce il seguente codice tributo: “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Viene specificato che, in sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Imposta sostitutiva mance: codici tributo per i sostituti
Invece, ricordiamo che, con Risoluzione n 16 del 17 marzo l'Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali relativa alle mance del settore ristorazione.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
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