• Legge di Bilancio

    DEF 2025: il testo approvato il 9 aprile

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, da inviare alla Commissione europea entro il 30 aprile dopo esame del Parlamento. Vediamo come è stato strutturato.

    DEF 2025: cosa contiene

    Come sintetizzato dal comunicato stampa dello stesso Governo, il DEF 2025, è incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti negli ultimi sei mesi, in ottemperanza alla normativa dell’Unione Europea, che prevede l’invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report).

    A fronte dell’elevato grado di incertezza che caratterizza il contesto internazionale, il Governo conferma l’approccio prudenziale delle stime elaborate.

    Le previsioni relative al PIL reale indicano per il 2025 una crescita dello 0,6 per cento, in aumento allo 0,8 per cento nel 2026 e 2027. Tale andamento viene confermato, in base ai dati attualmente disponibili, anche nel 2028.

    Il quadro di finanza pubblica conferma sostanzialmente quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 dello scorso autunno.
    I dati di consuntivo per il 2024 hanno mostrato un deficit in miglioramento, ancor più marcato rispetto a quanto previsto nel Piano e nel DEF, che si è attestato al 3,4 per cento del PIL (anziché al 3,8 per cento previsto nel PSBMT e al 4,3 per cento nel DEF).

    Per l’orizzonte di previsione del documento, si conferma il profilo di deficit previsto dal Piano, in particolare, il deficit del 2025 è ancora previsto al 3,3 per cento del PIL. 

    Per quanto riguarda il 2026, le previsioni confermano la stima del 2,8 per cento, coerente con l’obiettivo di uscire dalla Procedura per disavanzo eccessivo. Nel 2027 si prevede un’ulteriore riduzione al 2,6 per cento, per poi chiudere al 2,3 nel 2028.
    Con riferimento al rapporto debito/PIL, nel periodo oggetto del DFP, si prevede un andamento leggermente più basso di quello indicato nel Piano, con differenze che tendono ad azzerarsi nel corso del periodo stesso’.

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    P.IVA fittizie: oltre 6.000 chiuse nel 2024

    Dal comunicato unificato dell’Ade e dell’Ader del 18 febbraio 2025, emerge che nel 2024 sono state chiuede oltre 6.000 PIVA di comodo.

    I dati sono in netto aumento rispetto al passato se già pensiamo che al 31.072023 i dati parlavano di 1.221.

    Ricordiamo che la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023 pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre 2022, tra le altre novità, ha previsto norme a presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.

    In particolare, le disposizion rafforzano l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. 

    Si riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività. 

    Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile

    Controllo preventivo PIVA fittizie: che cos'è

    La disposizione ha introdotto nuove misure a quelle già previste per l’esercizio del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA disposte dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

    Si ricorda che il comma 15-bis prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal medesimo decreto.

    Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.

    In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. 

    Vengono introdotti due nuovi commi 15-bis.1. e 15-bis.2 al richiamato articolo 35. 

    Nello specifico, si stabilisce che ai fini del rafforzamento del presidio già previsto, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire la documentazione prevista agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria. 

    Si tratta in particolare di scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni. 

    L’esibizione di tale documentazione è volta a consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. 

    In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA

    Si chiarisce inoltre che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 di nuova introduzione, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro

    In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse. 

    Inoltre si introduce un nuovo comma 7-quater. all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. 

    Tale norma prevede che il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. 

    Per tutti le regole applicative leggi: P.IVA fittizie: criteri delle Entrate per l'analisi di rischio.

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    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    La legge di Bilancio 2025 contiene, tra le altre, novità per l'Agricoltura, vediamo in sintesi le agevolazioni per il settore.

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    In particolare, le misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura disciplinate dai commi 541-546 della legge in oggetto, prevedono di estendere:

    • il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, 
    • nel limite massimo di spesa di 50 milioni. 

    I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 
    • e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

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    Sostegno alla Cultura: fondi 2025 per gli spettacoli dal vivo

    La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio contiene norme con agevolazioni per la Cultura ed in particolare per gli spettacoli dal vivo, vediamole.

    Spettacoli dal vivo: nuove misure a sostegno della Cultura

    Con i commi da 604 a 611 dell'unico articolo 1 si prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo.
    In particolare, sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. 

    I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025. 

    Inoltre, si recano norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e in particolare, si conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio). 

    Si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di
    euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada

    Infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.

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    Fondo Cammini religiosi: fondo perduto per il turismo

    Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo nella pagina dei cammini Religiosi il DD del 22 marzo con “Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234” in attuazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”

    Si informa inoltre che è aggiornato il catalogo cammini al 2024, clicca qui per accedervi.

    Fondo cammini religiosi: che cos'è

    La misura vuole finanziare, con una dotazione complessiva di 4.320.000 euro, progetti per:

    • la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui cammini religiosi;
    • il miglioramento della fruibilità dei percorsi;
    • la promozione turistica dei cammini.

    Gli interventi dovranno interessare i Cammini già inseriti nel Catalogo preposto.

    Attenzione al fatto che, il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, per un importo massimo pari a 1.000.000 di euro.

    I progetti finanziabili possono riguardare una o più delle seguenti tipologie di interventi:

    • adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici, finalizzati all’attivazione, all’interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica dei cammini religiosi;
    • miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi;
    • promozione dei cammini, la promo-commercializzazione turistica e realizzazione di eventi.

    È favorito l’utilizzo di tecnologie e strumenti innovativi.

    Gli immobili oggetto degli interventi di cui al punto a) devono necessariamente essere di proprietà pubblica e localizzati a non più di 5 km dal tracciato del cammino religioso che si intende valorizzare.

    Beneficiari della agevolazione sono:

    • enti pubblici territoriali,
    • associazioni, 
    • fondazioni ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 

    che rispondono ai requisiti richiesti.

    Fondo cammini religiosi: le domande 

    Le domande di partecipazione sono state presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero, accessibile al link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 26 ottobre 2023 entro le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2023.

    Il DD del 22 marzo 2024 ha previsto che la dotazione finanziaria integrativa del Fondo per i cammini religiosi, stanziata nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pari a 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, è così ripartita: 

    • a) una quota pari al 96 percento è destinata al perseguimento delle misure attuative del Fondo per i cammini religiosi individuate dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, prot. n. 25710/23, con priorità per il finanziamento dei progetti ammessi nell’ambito dell’Avviso Pubblico del 20 ottobre 2023, prot. n. 0027138/23 – di cui al decreto del Segretario Generale del 21 febbraio 2024, prot. n. 4872/24, di aggiornamento della graduatoria finale relativa all’Avviso pubblico del 20 ottobre 2023, prot. 0027138/23, fermo restando quanto già previsto e finanziato con il medesimo decreto, nonché con il decreto del Segretario Generale del 13 dicembre 2023, prot. n. 33654/23. 
    • b) una quota pari al 4 percento è destinata al supporto tecnico-operativo connesso alla gestione del Fondo, come previsto dall’articolo 6 del Decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, prot. n. 25710/23. 

    Fondo cammini religiosi: ricordiamo tutte le regole

    Il Fondo per i cammini religiosi è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022 con lo scopo di:

    • promuovere una importante componente dell’offerta turistica italiana,
    • recuperare e valorizzare ai fini turistici gli immobili di proprietà pubblica localizzati in prossimità dei tracciati.

    Con la Legge di Bilancio 2023 sono state  previste novità per il Fondo Cammini religiosi In particolare, si rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall’articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022.

    Ricordiamo che le disposizione attuative del fondo in oggetto sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a: 

    a) azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all’ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale “Cammini religiosi”; 

    b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori

    Cammini religiosi: cosa si intende

    Per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili a forme di turismo lento e sostenibile.

    Nella visione condivisa dal MITUR con l’Agenzia, l’attivazione del Fondo per i cammini religiosi è stata declinata in un’ottica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di mettere a disposizione del Ministero una base di conoscenza utile a indirizzare in maniera mirata sia le azioni promozionali sia gli investimenti sulla struttura, i servizi e le dotazioni dei cammini religiosi, anche in vista dei flussi che interesseranno tali percorsi in occasione del Giubileo 2025.

    Catalogo Cammini religiosi: modalità e requisiti per iscriversi

    L’inserimento dei percorsi all’interno del Catalogo dei cammini religiosi è vincolato al possesso di un numero minimo di requisiti definiti nell’Avviso, con l’obiettivo di garantire un buon livello qualitativo della rete e attivare, anche attraverso le azioni di promozione e valorizzazione previste dal Fondo, processi migliorativi dell’offerta tra gli attori pubblici e privati operanti sui territori. Nel manifestare l’interesse ad inserire il cammino di propria pertinenza nel Catalogo, i proponenti dovranno compilare una scheda con le principali caratteristiche qualitative e le dotazioni del percorso (es.: credenziale, sito internet, segnaletica, georeferenziazione, ecc.). 

    Tali informazioni permetteranno al MITUR di indirizzare al meglio le azioni di promozione e valorizzazione turistica previste dal Fondo e, allo stesso tempo, di acquisire una base di conoscenza che, nel medio-lungo periodo, contribuirà ad indirizzare al meglio le azioni di sviluppo e gli investimenti nel settore.

    I soggetti interessati dovranno inviare all’indirizzo: camminireligiosi@pec.ministeroturismo.gov.it  la Scheda di candidatura e la documentazione di cui all’articolo 4 dell’Avviso, fermo restando quanto disposto dall’art. 2 dell’Avviso stesso. 

    Lo stesso indirizzo potrà essere utilizzato per richiedere eventuali chiarimenti. Attenzione al fatto che l’eventuale inserimento dei cammini all’interno del Catalogo non comporta la concessione di contributi finanziari. 

    I cammini religiosi ivi ricompresi saranno oggetto delle azioni di valorizzazione e promozione turistica di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista all’articolo 3, comma 1 lett. a), del Decreto medesimo.

    Maggiori informazioni, insieme con tutta la documentazione di pertinenza, sono disponibili nella pagina Cammini d’Italia.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    IVA ridotta pellet: spetta fino al 29 febbraio

    Sta per scadere l'agevolazone prorogata dalla Legge di bilancio 2024 relativa all'IVA ridotta sui pellet.

    Tra le conferme dell'anno scorso, ma ridotta a soli i primi due mesi del 2024 vi è questa misura agevolativa, vediamo i dettagli.

    IVA acquisto pellet: ridotta per gennaio e febbraio 2024

    L’articolo 11, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

    Più in dettaglio, l’articolo in questione stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

    Si ricorda che l’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’aliquota d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.

    IVA al 10% acquisto pellet: per quali prodotti

    A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all'aliquota del 10 per cento:

    • la legna da ardere in tondelli,
    • i ceppi, le ramaglie o fascine; 
    • i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet, che pertanto rientrava nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22 per cento.

    Concludendo quindi, per soli due mesi le cessioni dei pellet scontano l'iva al 10%, dal 1 marzo 2024 si torna all'IVA ordinaria al 22%.

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    Prezzo sigarette e tabacco 2024: gli importi in vigore dal 2 febbraio

    L'agenzia delle Dogane ha pubblicato i prezzi in vigore dal 2 febbraio per i prodotti da inalazione quali sigari, sigarette e altri.

    Le novità derivano dalla Legge di Bilancio 2024 in base alla quale con decorrenza 2024 sono stati aggiornati i prezzi di vendita al pubblico.

    Di seguito tutti i prezzi in vigore dal 2 febbraio come riportati sul sito di ADM Agenzia dei Monopoli e delle Dogane:

    1. Sigarette – pdf 
    2. Sigari – pdf
    3. Sigaretti – pdf
    4. Fiuto e mastico – pdf
    5. Trinciati per sigaretta – pdf
    6. Altri tabacchi da fumo – pdf
    7. Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti a essi assimilati – pdf 

    Prezzo delle sigaretta: da cosa è composto

    La legge di bilancio 2024 ha rimodulato, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. 

    I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa e sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:

    1. Sigarette,
    2. Sigari,
    3. Sigaretti,
    4. Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette,
    5. Tabacco da fiuto e da mastico,
    6. Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base
       di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè),
    7. Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti ad essi assimilati (prodotti da inalazione
       senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina).

    Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è determinato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base dei prezzi richiesti dai produttori o importatori, e sempre con provvedimento i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia: Accisa, IVA, Aggio, Quota al fornitore.

    Tutte le categorie sono assoggettate all’IVA, nella misura del 22% del prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA stessa, all’aggio spettante al rivenditore al dettaglio (tabaccaio), pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico.

    Il compenso del produttore, su cui gravano anche le spese di distribuzione, è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, IVA e aggio.

    L’accisa varia in relazione alla categoria di prodotto, come di seguito specificato.

    Prezzo delle sigaretta: novità 2024

    Come evidenziato dalla Dogane, vediamo le modalità di calcolo dell'accisa.

    Per le Sigarette, l’accisa corrisponde alla somma di una componente fissa, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 29,30 per 1.000 sigarette, e di un elemento proporzionale, costituito dal 49,50% del prezzo di vendita al pubblico. È, altresì, previsto un onere fiscale minimo (IVA + accisa), che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 202,23 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).

    Per i Sigari, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 23,50% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima pari a euro 35,00 per chilogrammo convenzionale (200 sigari).

    Per i Sigaretti, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 24% sul prezzo di vendita al pubblico. È prevista, altresì, un’accisa minima pari a euro 37,00 per chilogrammo convenzionale (400 sigaretti).

    Per il Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (RYO), l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 60% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 147,50 per chilogrammo.

    Per il Tabacco da fiuto e da mastico, l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 25,28% sul prezzo di vendita al pubblico.

    Per gli Altri Tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè), l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 56,50% sul prezzo di vendita al pubblico.

    In ordine ai Tabacchi da inalazione senza combustione (anche detti tabacchi riscaldati o heated tobacco products o heat not burn products) e ai prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina, ad essi assimilati, l’accisa è pari, dal 1° gennaio 2024, al 38,00% dell’accisa gravante su un equivalente quantitativo di sigarette. Il calcolo, fondato su apposite procedure tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si basa sul consumo equivalente di sigarette dei tabacchi da inalazione senza combustione.

    Si evidenzia che gli importatori di tabacchi lavorati da paesi extra UE sono tenuti a pagare anche il relativo dazio.

    Per conoscere le componenti del prezzo dei prodotti, fissate, per ciascuna categoria, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono consultabili le tabelle di ripartizione pubblicate su questo sito nella apposita sezione.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Iscrizione AIRE: multe salate per chi non adempie

    La legge di bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio è intervenuta sugli obblighi di comunicazione in caso di variazioni anagrafiche:

    • elevando la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza a quanto previsto dalla legge in proposito nonché in caso di trasferimento della residenza (all’estero o dall’estero);
    • riducendo la sanzione nel caso di comunicazioni tardive da parte del soggetto interessato.

    Vediamo i dettagli tanto per i cambi di residenza in Italia quanto per i trasferimenti all'estero.

    Variazione residenza: più sanzioni per chi omette di comunicarla

    Secondo la novità, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici, quali sanciti dalla legge n. 1228 del 1954, la sanzione amministrativa ‘piena’ è pari ad una somma che si viene a prevedere sia ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro). 

    Si prevede inoltre una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 10 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni. 

    Questo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. 

    Iscrizione AIRE: più sanzioni per gli inadempienti

    L’obbligo di comunicazione all'AIRE del trasferimento all’estero è posto dalla legge n. 470 del 1988 all’articolo 6.

    Ricordiamo che sono tenuti ad iscriversi all’AIRE:

    • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; 
    • i cittadini che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

    Anche nel caso di iscrizione all'AIRE la legge di bilancio 2024 ha previsto un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria per chi non adempie.

    La sanzione diviene di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione. 

    Viene prevista una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 20 euro), se la comunicazione sia effettuata con ritardo non superiore a novanta giorni (a condizione, si è ricordato, che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza). 

    Ancora, la disposizione prevede che l’autorità competente all’accertamento e irrogazione della sanzione sia il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. 

    La notifica dell’accertamento e irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.

    Residenza anagrafica: gli obblighi della PA per le residenze di fatto

    Infine, si introduce un nuovo comma 9-ter e comma 9-quater all’articolo 6 della citata legge n. 470 del 1988, relativa all’anagrafe e censimento degli italiani all’estero.

    In base a tali previsioni, le pubbliche amministrazioni le quali acquisiscono nell’esercizio delle loro funzioni “elementi rilevanti” che indichino la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, debbono comunicarli al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente, per i provvedimenti da assumere, anche ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi anagrafici e di comunicazione di residenza.

    E si dispone un obbligo per il Comune di comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni d'ufficio “dall'anagrafe degli italiani all'estero”, all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali di competenza.

  • Legge di Bilancio

    Tax free shopping viaggiatori: soglia minima di acquisto passa a 70 euro

    Con la legge di bilancio 2024 pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 si introducono novità in vigore dal prossimo 1 febbraio,  sull'IVA delle cessioni dei viaggiatori residenti fuori dall'UE.

    Tax free shopping viaggiatori: la norma oggetto di modifica

    Nel dettaglio, si modifica l’articolo 38-quater, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede secondo la vecchia disposizione, che:

    • le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea
    • di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila 
    • destinati all'uso personale o familiare, 
    • da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, 
    • possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. 

    Tale disposizione si applica a condizione che:

    • sia emessa fattura, 
    • i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

    L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione.

    In caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla  scadenza del suddetto termine.

    Tax free shopping viaggiatori 2024: scende il limite minimo degli acquisti

    Con la novità approvata dalla legge di bilancio 2024, si vuole ridurre da 154,95 euro (le 300.000 mila lire di cui parlava la norma originaria) a 70 euro il valore delle cessioni, a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE, di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA.

    Il dossier alla legge specifica che il negoziante può non applicare l’imposta al viaggiatore extra UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell’imposta pagata.

    Viene precisato che la disposizione in oggetto ha la finalità di:

    • sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale, 
    • potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana.
  • Legge di Bilancio

    Cedolare secca Affitti brevi: le novità 2024

    La Legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio, pubblicata nella GU n 303 del 30 dicembre 2023, tra le altre ha previsto novità, per le locazioni brevi, dette anche affitti brevi. (Leggi anche Locazioni brevi: in arrivo il CIN codice identificativo nazionale).

    Locazioni brevi: cedolare secca al 26%

    In dettaglio, l'articolo 1, comma 63 della legge di bilancio 2024 aumenta:

    • dal 21 al 26 per cento,
    • l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca,
    • applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. 

    E' bene evidenziare che per la destinazione di un appartamento l'aliquota della cedolare resta al 21%.

    Inoltre, la stessa norma 2024 ha modificato l’articolo 4, comma 5-bis, del Dl 50/2017 in tema di obblighi previsti per le locazioni brevi a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliari.

    Ne dettaglio, si prevede che, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Sugli adempimenti relativi alla ritenuta leggi anche: Locazioni brevi: la certificazione unica 2024 

    Infine, si modificano le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

    Di fatto si distinguono quattro fattispecie, differenziate a seconda della localizzazione della residenza degli stessi:

    • intermediari non residenti con stabile organizzazione in Italia. 
    • intermediari residenti nell’Ue privi di stabile organizzazione in Italia.
    • intermediari residenti fuori dall’Ue con stabile organizzazione in uno Stato Ue.
    • intermediari residenti fuori dall’Ue privi di stabile organizzazione in uno Stato Ue.

    Cedolare secca: che cos'è?

    Ricordiamo che la cedolare secca, prevista dall'art 3 del Dlgs n 23/2011, riguarda le locazioni di immobili abitativi operate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’impresa. 

    La cedolare è un’imposta sostitutiva dell' IRPEF, delle addizionali regionale e comunale, nonché delle imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

    Si tratta di un regime opzionale applicabile con tutte le condizioni previste dalla norma e su opzione del contribuente.
    Le aliquote attuali sono: 

    • quella ordinaria del 21%,
    • quella ridotta al 10% applicabile alle locazioni a canone concordato.

    Infine ricordiamo che con l'art 4 del DL n. 50/2017 il legislatore ha disciplinato le “locazioni brevi” prevedendo espressamente la possibilità di applicare la cedolare secca nella misura del 21%.

    Ora con la legge di Bilancio 2024 si aggiunge la novità su indicata nel dettaglio.