• Legge di Bilancio

    Canone RAI: scende a 70 euro nel 2024

    Con la Legge di Bilancio 2024tra le novità in vigore dal 1 gennaio vi è quella  della diminuzione del Canone Rai 2024.

    Vediamo i dettagli.

    Canone RAI 2024: a quanto ammonta e per cosa si paga

    L'importo del canone per l'intero anno 2023 è stato pari a 90 euro, la legge di bilancio 2024 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
    Inoltre per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024. 

    Si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. 

    Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive su cui sintonizzarsi.

    Il canone assume due forme:

    • il canone per uso privato (ordinario) – oggetto della disposizione qui in commento – è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.).
    • il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L.  1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma).

    Fino all’anno 2015 l’ammontare sia del canone per uso privato che del canone speciale sono stati determinati con decreto ministeriale.

    A partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, commi 152 e ss.) l’importo del canone per uso privato è stato fissato direttamente in via legislativa. 

    L’art. 8, comma 1, della legge di bilancio 2024, come anticipato, limitatamente all’anno 2024 riduce da 90 a 70 il canone per uso privato.

    Ricordiamo inoltre che, con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

    In sintesi, devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

    Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

    Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

    Canone RAI 2023: come si paga

    Attendendo eventuali aggiornamenti per le modialità di pgamento riepiloghiamo le regole per l'anno 2023.

    Per l'anno 2023 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato ammontava a euro 90 (art.1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1 comma 89).

    Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

    Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2022.

    Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).

    Il canone può essere pagato anche con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. 

    L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.

    Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

  • Legge di Bilancio

    Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: depennata

    Nella conversione del Decreto anticipi figurano delle novità anche per i sostituti d'imposta e gli obblighi relativi alla dematerializzazione delle schede dell'8,5,2 per mille sull'IRPEF.

    In dettaglio, si abroga l’obbligo previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime.

    Leggi anche Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti.

    Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: novità per i sostituti

    La disposizione in esame abroga il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, che posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 quindi al periodo d’imposta 2023, l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

    In sostanza, si espunge il riferimento alle modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e si prevede che i sostituti d’imposta provvedono a consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    Si abroga la lettera c-bis) del comma 2-bis dell’articolo 37 che prevede che i sostituti d’imposta provvedono a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti. 

    Infine si sopprime la previsione che il sostituto è tenuto a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

  • Legge di Bilancio

    Sanatoria errori formali: pochi giorni ancora al 31 ottobre

    Scade il 31 ottobre il pagamento di 200 euro per sanare gli errori formali come previsto dalla legge di bilancio 2023. 

    Ricordiamo che, per il perfezionamento della sanatoria è necessario il pagamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta e la rimozione dell’irregolarità, quest’ultima da effettuarsi entro il 31 marzo 2024.

    Prima di dettagliare, si evidenzia che con Provvedimento n 27696 del 30 gennaio le Entrate hanno pubblicato le regole su come sanare le Irregolarità formali di cui ai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 legge di bilancio 2023.

    Sanatoria errori formali: chi riguarda

    Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente:

    • dall’attività svolta, 
    • dal regime contabile adottato 
    • dalla natura giuridica,

    inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

    Sanatoria errori formali: quali violazioni riguarda

    Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

    Le violazioni definibili, come dettagliate dalle Entrate, sono:

    • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
    • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
    • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)  irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
    • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
    • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
    • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
    • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
    • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997
    •  irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
    • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
    • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
    • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
    •  detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
    • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
    • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
    • mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

    Sanatoria errori formali: gli esclusi

    Oltre che per le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi, per esempio: le imposte di registro, di successione, eccetera, non è possibile avvalersi della regolarizzazione per:

    • le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 , 
    • le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione,
    • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria 
    • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
    • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’IVAFE nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari,
    • le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).

    Sanatoria errori formali: come regolarizzare, primo pagamento entro il 31.10

    Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. 

    Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, in corso di conversione) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.

    Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse; per chi ha periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell’anno solare indicato nell’F24; se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d’imposta, il versamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.

    Qualora, in conseguenza di segnalazioni di anomalie rese note con le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, si intenda utilizzare uno degli istituti previsti dalla “tregua fiscale” per regolarizzare e perfezionare la propria posizione, non occorre inserire il codice atto nella delega di pagamento F24.

    Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

    Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.

    Infine, la rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: domande entro il 23 settembre

    Con un avviso del 9 agosto, il Ministero del Turismo informa di una proroga della misura agevolativa riguardante i Comuni a vocazione turistica.

    Nel dettaglio, il termine previsto al 9 settembre 2023 per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica sotto i 5000 abitanti, come richiesto da ANCI, è prorogato alle ore 9.00 del 23 settembre 2023.

    Ricordiamo che come definito all’art. 7 dell’Avviso pubblico del 07 giugno dalle ore 12 del 17 luglio 202 e fino alle ore 12 del 9 settembre, termine prorogato al 23.09, è possibile accedere alla piattaforma informatica realizzata dal Ministero del Turismo al seguente link, per effettuare domanda di finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica.

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: cosa riguarda

    Con il decreto interministeriale del 14 aprile 2023 è data attuanzione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 per i comuni a vocazione turistica.

    Ricordiamo infatti che, la Legge di Bilancio 2023 con l’articolo 1, comma 607 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di:

    • 10 milioni per il 2023 
    • 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

    Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica (leggi anche Comuni a vocazione turistica: cambiano le tabelle ISTAT ) con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana  sostenibilità ambientale 

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: chi riguarda

    Il Fondo piccoli comuni a vocazione turistica ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

    Nel dettaglio possono presentare domanda di finanziamento i Comuni italiani che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

    • a) popolazione residente Istat inferiore a 5.000 abitanti. Il possesso del requisito è riferito all’ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell’avviso. 
    • b) appartenenza, alla data di pubblicazione dell’Avviso, del Comune, con riferimento alla “Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in una delle seguenti categorie turistiche prevalenti: 
      • B – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica; 
      • C – Comuni con vocazione marittima; 
      • D – Comuni del turismo lacuale; 
      • E – Comuni con vocazione montana; 
      • F – Comuni del turismo termale; 
      • G – Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica; 
      • H – Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica; 
      • L1 – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni; 
      • L2 – Altri comuni turistici con due vocazioni; P – Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: gli interventi agevolabili

    L'avviso specifica inoltre che, gli interventi oggetto di agevolazione devono essere finalizzati a:

    1. accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
    2. sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
    3. riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
    4. potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
    5. creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
    6. promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
    7. ridurre l’impatto ambientale del turismo;
    8. incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: presenta la domanda dal 17 luglio

    Le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.

    Viene precisato che, eventuali richieste di informazioni/chiarimenti dovranno essere inoltrate all’ indirizzo:

    Si specifica tranttandosi di una misura pluriennale, possono essere presentate anche istanze a valenza pluriennale per il periodo 2023-2025, in coerenza con la capienza finanziaria prevista per ciascuna annualità

    L’entità del contributo concedibile per ciascun progetto è non superiore alla misura massima del 100% della spesa ammissibile e ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna annualità, per la progettazione e la realizzazione di ciascun intervento. 

    Le proposte progettuali non potranno essere inferiori ad un ammontare annuo pari a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00). 

    Attenzione al fatto che le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento ( accedi qui per tutto l'occorrente) dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 09 settembre 2023. 

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Affrancamento quote OICR: chiarimenti dell’Agenzia

    Con Risposta ad Interpello 19 luglio 2023, n. 391, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di affrancamento delle quote OICR.

    Nel dettaglio, l'Istante cittadino italiano, era residente fiscalmente nel Regno Unito iscrivendosi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).  

    Con decorrenza 2023 egli ha sottoscritto un contratto di locazione di immobile sito in Italia con l'intenzione di risiedervi stabilmente. 

    A seguito di tale trasferimento, cancellandosi dall'AIRE, considerato che trascorrerà in Italia la maggior parte del periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 2 del  Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) risulterà fiscalmente residente in Italia già a partire da gennaio 2023 

    L'Istante afferma di essere sottoscrittore delle quote di un fondo di investimento alternativo con sede a Malta

    Le quote sono detenute direttamente dall'Istante al 31 dicembre 2022 senza intermediari.

    Da un punto di vista fiscale, trattandosi di un fondo estero, il regime fiscale dei  redditi realizzati in sede di rimborso o cessione e dei proventi percepiti in costanza di partecipazione sarà quello previsto dall'articolo 10­ ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 

    Nel  caso  di  specie, non essendovi alcun intermediario residente tenuto ad applicare le ritenute, come chiarito nella circolare 4 giugno 2013, n. 19/E (paragrafo 3) e nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E del  (paragrafo 3), si applica la previsione di  cui all'articolo 18 del Tuir in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati ad  imposizione  sostitutiva  a  cura  del  contribuente  in  sede  di presentazione della  dichiarazione annuale dei redditi con la medesima aliquota prevista  per la ritenuta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell'esercizio d'impresa commerciale. 

    Pertanto, a  seguito  del trasferimento della residenza  in Italia,  la fiscalità dei  proventi e delle perdite derivanti dall'investimento verrà gestita direttamente dall'Istante in dichiarazione. 

    Ciò premesso, l'Istante chiede se può esercitare l'opzione per l'''affrancamento'' dei redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

    In particolare, chiede se, pur  diventando fiscalmente residente in Italia solo a partire dal 1° gennaio 2023, essendo già in possesso delle quote del  ''sub­fund'' al 31 dicembre 2022 possa esercitare l'opzione per l'affrancamento.

    Le entrate specificano che il parere viene reso nel presupposto assunto acriticamente che il contribuente sia  residente in Italia  nel periodo d'imposta  2023. 

    Viene ricorato che il comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede che «I redditi di  capitale  di  cui all'articolo  44, comma 1,  lettera  g),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c­ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione»

    Ai  sensi della  citata  disposizione, pertanto, è  possibile  considerare  realizzati i  redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il  versamento di una imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento

    Condizione necessaria per poter esercitare l'opzione è il possesso delle quote di OICR alla data del 31 dicembre 2022.

    Il successivo comma 113 dispone che «In assenza di un rapporto di custodia,  amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute  alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione». 

    Tenuto conto che, alla data del 31 dicembre 2022, l'Istante, pur non  essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del ''sub­fund'' e che al momento  del realizzo i predetti redditi saranno imponibili in Italia per effetto del trasferimento in Italia nel periodo d'imposta 2023, si ritiene che possa esercitare l'opzione prevista dal  comma 112, secondo le modalità di cui al successivo comma 113. 

    Pertanto, conclude l'agenzia, in assenza di uno stabile rapporto con un intermediario, il contribuente dovrà esercitare l'opzione presentando la dichiarazione del Redditi Persone Fisiche 2023 (relativa  al  periodo  d'imposta  2022) per:

    • compilare il Quadro  RM sezione XIX
    • e versando l'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023.
    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Flat tax incrementale: un esempio di calcolo

    Con la Circolare n 18/E  l'Agenzia ha chiarito chi può accedere al regime della flat tax incrementale.

    Nel dettaglio è stato chiarito:

    • chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), 
    • come determinare la base imponibile,
    • quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. 

    Viene inoltre ricordato che si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. 

    Optando per la flat tax si ha un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

    Flat tax incrementale: soggetti interessati

    Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni. 

    Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare. 

    La circolare precisa che rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. 

    Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa.

    Flat tax incrementale: modalità di calcolo

    La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile:

    • occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 
    • e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. 

    A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. 

    Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. 

    L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

    Flat tax incrementale: redditi esclusi dal beneficio

    La circolare chiarisce che si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:

    • i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR7 8 ; 
    • i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR9 ; 
    • i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati. 

    L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.

    Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.

    In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023 .

    Facciamo un esempio di calcolo come proposto dalle Entrate

    Anno di imposta e modalità di calcolo importo in euro
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2023 100.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2022 80.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2021 70.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2020 60.000
    Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il piu alto del triennio precedente ) 100.000 – 80.000= 20.0000
    5% di franchigia sul reddito più elevato del triennio precedente  5% di 80.000=4.000
    Reddito soggetto a flat tax incrementale con aliquota al 15% 20.000 – 4.000= 16.000
    Reddito che confluisce nel reddito complessivo con IRPEF ordinaria 100.000 – 16.000= 84.000
  • Legge di Bilancio

    Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile

    Entro il 30 aprile avverrà l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 a meno che gli enti interessati non abbiamo provveduto a deliberare la non applicazione della misura agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 poi modificata nei termini dal Decreto Milleproroghe.

    In particolare, la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato le disposizioni sullo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevedendo: 

    • differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potevano deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale (Leggi anche Stralcio mini ruoli: gli enti non statali hanno tempo fino al 31.03);
    • introduzione per gli stessi enti creditori della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).

    Sulla base di ciò la norma ha previsto:

    • il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; 
    • fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.

    Annullamento automatico debiti entro 1.000 euro

    La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

    Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

    • interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
    • sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

     L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

    • capitale;
    • rimborso spese per procedure esecutive;
    • diritti di notifica.

    Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non  le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).

    Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023 (termine prorogato al 31 marzo), uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.

    La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) ha dato appunto la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.

    La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.

    I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.

    La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.

  • Legge di Bilancio

    Liti pendenti con le Entrate: aggiornata la piattaforma per l’invio delle domande

    Aggiornata la piattaforma per l'invio telematico delle domande di chiusura agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia, a seguito della proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno) del termine ultimo per aderire, previsto dalla conversione in legge del decreto Bollette (Dl n. 34/2023).

    Entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.

    A seguito di questo slittamento, con Provvedimento del 5 luglio, l'Agenzia ha provveduto all'aggiornamento anche del Modello di domanda e delle relative istruzioni.

    Definizione agevolata liti pendenti con l'Agenzia: nuovo Modello

    Come anticipato, con Provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023 , le Entrate hanno approvano unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

    Scarica Modello e istruzioni di compilazione

    La domanda di definizione deve essere presentata, entro il 30 settembre 2023

    • per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato (è esente dall’imposta di bollo),
    • mediante trasmissione telematica, 
    • dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. 

    Ricordiamo che sono definibili:

    • le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (1 gennaio 2023)
    • si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

    La trasmissione telematica va effettuata: 

    1. direttamente dai contribuenti richiedenti; 
    2. o mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza. 

    Versamento dell'importo netto dovuto

    Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023.

    Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale. Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle
    prime tre, mensile.

    I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

    • 30 settembre 2023, prima rata;
    • 31 ottobre 2023, seconda rata;
    • 20 dicembre 2023, terza rata.

    Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

    Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 

    L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Crediti d’imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023

    Con Risoluzioni n 8 del 14 febbraio vengono istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre 2023.

    Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante

    In particolare, è stato previsto:

    1. il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al periodo precedente e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023; 
    2. il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023; 
    3. il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023;
    4. il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023
    5. il riconoscimento a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

    Il credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. 

    I crediti d’imposta sopra elencati  devono essere utilizzati entro la data del 31 dicembre 2023 in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    1.  “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    2. “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    3. “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    4. “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    5.  “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per i beneficiari e termini di utilizzo per approfondimento sull'utilizzo dei suddetti crediti

     

  • Legge di Bilancio

    LIPE: si delle Entrate alla sanatoria col 3% delle sanzioni

    Con Risoluzione n 7 del 14 febbraio le Entrate fornisce chiarimenti in merito in ordine all’applicabilità della definizione agevolata introdotta dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023) con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

    Sinteticamente la risoluzione specifica che:

    "Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello effettuato ai sensi del citato articolo 54-bis sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.".

    Per quanto riguarda le modalità di applicazione della misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023

    Ricordiamo che sul tema in data 1 febbraio il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti ha risposto alla Camera dei deputati ad alcune interrogazioni parlamentari a tema fiscale.

    In particolare, è stata richiesta conferma dell'applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023.

    Il Ministro ha chiarito che la sanatoria degli avvisi bonari è applicabile alle LIPE.

    Viene infatti specificato che i dubbi interpretativi sull’applicabilità della misura recentemente introdotta anche alle liquidazioni LIPE, sono stati chiariti dalla circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia delle entrate. 

    In particolare il documento di prassi specifica che, la definizione agevolata delle violazioni emerse dai controlli automatizzati (36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972), riguarda tutte le rateizzazioni regolarmente avviate anteriormente al 1° gennaio 2023 e, quindi, anche quelle relative alle liquidazioni periodiche IVA.

    Il tema degli avvisi bonari è stato anche quello più gettonato nelle domande presentate in Telefisco 2023 dai professionisti interessati ad avere conferma del fatto che le liquidazioni periodiche Iva potessero essere ricomprese nel perimetro della sanatoria degli avvisi bonari prevista dalla manovra che consente di applicare una sanzione scontata del 3 per cento.  Leggi anche Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%

    Giorgetti ha specificato: "L'agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, che la definizione in argomento si applica, a prescindere dal periodo d'imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è necessario, intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023."

    Il Ministro inoltre ha puntualizzato come il controllo eseguito sulle LIPE (eseguito ai sensi dell'articolo 54-bis del Dpr 633 del 1972) prevede che la liquidazione dell’imposta dovuta venga effettuata con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. 

    I relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni.

    Allegati: