• Oneri deducibili e Detraibili

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Con Risposta a interpello n 56 del 3 marzo le Entrate replicano ad un quesito sulla deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54,

    comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

    In sintesi gli interessi versati per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. 

    Vediamo il quesito e il caso specifico.

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Un professionista, che ha utilizzato l’istituto del ravvedimento speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022 per regolarizzare alcune violazioni tributarie relative a periodi d’imposta precedenti prospettava il caso seguente:

    • nel 2024 il contribuente ha presentato dichiarazioni integrative che hanno comportato un maggiore debito d’imposta,
    • ha versato un’unica soluzione le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi. 

    L'istante chiede all’Agenzia se può dedurre dal reddito di lavoro autonomo gli interessi versati per il ravvedimento speciale.

    Il professionista ipotizza che tali interessi siano deducibili al pari degli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte. 

    A suo dire, l’assenza di una specifica disciplina nel Tuir riguardo alla deducibilità di questo tipo di interessi legittimerebbe la loro deduzione secondo i principi generali.

    L’Agenzia delle entrate rigetta l'interpretazione chiarendo che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, perché:

    • sono oneri accessori rispetto all’obbligazione principale, ovvero il pagamento delle imposte e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta,
    • l’articolo 54 del Tuir stabilisce che sono deducibili solo le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivanti da un inadempimento, non possono essere considerati spese inerenti all’attività professionale
    • le risposte fornite in precedenza dall’Agenzia riguardano interessi con una funzione ''compensativa'' del ritardo nell'esazione dei tributi, differente rispetto a quella ''risarcitoria'' che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

    Le entrate evidenziano che, in mancanza di una precisa previsione normativa, e trattandosi di una forma speciale di ravvedimento operoso, la questione si risolve rinviando alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 472/1997, secondo cui sono dovuti gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

    La qualificazione di tali interessi come ''interessi moratori'', in quanto  derivanti da inadempimento del contribuente li rende accessori rispetto all'obbligazione principale (cioè, il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. 

    Pertanto, nel caso di specie, considerata l'indeducibilità delle imposte ravvedute quali Irpef, addizionali e Irap, anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, devono ritenersi indeducibili.

    Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo implica che, la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nell’articolo 54, comma 1 e pertanto è necessario cioè che sussista una connessione funzionale dei costi e degli oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

    Gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa, in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

    L'agenzia replica che gli interessi versati nel 2024 dal professionista per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese sanitarie detraibili anche quando pagate dall’assicurazione

    Il perno della questione sotto esame è l’interpretazione da dare all’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, nel punto in cui, in relazione al diritto ad ottenere una detrazione sulle spese sanitarie, prescrive che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.

    La regola generale, quindi, è che le spese sanitarie godono di una detrazione d’imposta del 19% nel momento in cui queste sono sostenute dal contribuente e l’onere risulta “effettivamente rimasto a carico di questi”, condizioni che si realizzano entrambe nella situazione più ordinaria in cui la spesa è sostenuta direttamente dal contribuente.

    Può accedere però che il contribuente abbia stipulato una polizza assicurativa, in forza della quale le spese sanitarie vengono rimborsate dalla compagnia assicurativa; in questa situazione il costo è “sostenuto” dal contribuente, non è “rimasto a carico”, situazione che potrebbe mettere a rischio il diritto ad ottenere la detrazione, se non fosse che il legislatore ha previsto, con il prima citato articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, una specifica eccezione: infatti, anche quando le spese sanitarie sono rimborsate da una compagnia assicurativa l’onere sostenuto dà comunque diritto alla detrazione, sempre che il premio pagato per la polizza assicurativa che abbia determinato il rimborso non sia detraibile o deducibile dal reddito del contribuente.

    La situazione fin qui esaminata è chiara e non lascia scoperto il fianco a disguidi o interpretazioni; ma, le medesime considerazioni valgono pure per il caso in cui la spesa sanitaria in questione sia pagata direttamente dalla compagnia assicurativa?

    Non è un evento eccezionale, oggi molte polizze assicurative prevedono la copertura diretta della spesa piuttosto che il rimborso dopo che la spesa è stata sostenuta.

    La fattispecie è ben diversa dal semplice rimborso, prima esaminato, in quanto il costo, oltre a non essere “rimasto a carico” del contribuente, non è neanche da questi effettivamente “sostenuto”.

    La sentenza 30611/2024 della Corte di Cassazione

    Risponde al quesito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 30611 del 28 novembre 2024. Nel caso esaminato l’Agenzia delle Entrate aveva negato la detrazione e il punto era stato confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale competente, che aveva rigettato il ricorso del contribuente.

    Diametralmente opposto risulta invece il parere della Corte di Cassazione, che ha accolto le rimostranze del contribuente, asserendo che il contribuente mantiene il diritto ad usufruire della detrazione anche quando il pagamento avviene direttamente da parte della compagnia assicurativa.

    La Corte infatti puntualizza che il legislatore, con la previsione contenuta nell’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, ha voluto consentire al contribuente di godere del diritto alla detrazione nei casi in cui questi si faccia carico dell’onere economico della prestazione sanitaria, invece di gravare sul servizio sanitario nazionale; situazione che si realizza anche quando tale onere è rimborsato da una compagnia assicurativa, se il premio della polizza è a carico del contribuente, e il costo non viene né detratto né dedotto; e la situazione non cambia anche quando il pagamento della spesa avviene direttamente da parte della compagnia assicurativa, fermo restando le altre condizioni, in quanto “la circostanza che il contribuente abbia pagato e poi si veda rimborsato, piuttosto che non debba neppure sborsare la somma in quanto versata direttamente dall’assicuratrice, è fiscalmente indifferente, poiché in entrambi i casi l’onere grava sull’assicuratrice in virtù del contratto di assicurazione, con sollievo del servizio sanitario nazionale, e sul contribuente grava l’onere indeducibile del premio assicurativo”.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Omaggi natalizi imprese 2024: regole in vigore

    Il prossimo Natale, come di conseuto, le imprese provvederanno a donare omaggi ai propri clienti.

    Occorre evidenziare che la disciplina degli omaggi non ha subito particolari modifiche rispetto allo scorso anno anche se vi saranno novità dall'anno prossimo.

    La bozza di DDL di Bilancio 2025, infatti, prevede modifiche rispetto alla deducibilità delle spese di rappresentazna e omaggi, ma saranno comunque novittà in vigore dal 1° gennaio, pertanto riepiloghiamo le regole valide ad oggi in attesa della approvazione delle nuove norme. (Leggi qui le anticipazioni: Rimborsi spese: novità sulla tracciabilità per vitto, alloggio, trasferte).

    Omaggi natalizi 2024: le regole in attesa della Legge di Bilancio

    Ai sensi del DM 19.11.2028, in materia di spese di rappresentanza all'art 1 comma 4, viene previsto che ai fini della determinazione dell'importo deducibile delle spese (di cui al comma 2 dello stesso articolo), non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare (ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir)

    Diversamente, se gli oneri sostenuti per omaggi, sono superiori a 50 euro, sono considerati spese di rappresentanza e quindi deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

    Per il calcolo del valore unitario dell'omaggio però, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni da cui è composto.

    Esempio pertinente ne è il cesto natalizio che se contiene quanttro beni dal valore singolo di 15 euro, nel complesso varrà 60 euro e quindi sarà considerato tra le spese di rappresentanza con i limiti di deduzione in base al comma 2 dell'art 108 citato.

    Inoltre in tema di omaggio è bene evidenziare che, il bene oggetto del dono può anche essere autoprodotto dall'impresa.

    In questo caso, non rileva il valore complessivo del bene ma rileva il valore di mercato dello stesso (ai sensi dell'art 9 del TUIR).

    E' bene precisare che se però il valore di mercato supera i 50 euro, essendo la spesa qualificabile come spesa di rappresentanza, ai fini del calcolo del limite di deducibilità, concorre considerare il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro. (Come chiarito dalla Circolare n 27/2014).

    Se invece, il valore normale dell’omaggio autoprodotto risulti minore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

    Infine , attenzione al fatto che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

    • costituisce spesa di rappresentanza se donato ai clienti;
    • non costituisce spesa di rappresentanza, mancando il principio di inerenza,  se donato ai dipendenti. In tal caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

    Sugli omaggi ai clienti leggi anche:  

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Con Risposta a interpello n 172 del 20 agosto le entrate ribadiscono i criteri di deducibilità degli interessi passivi nei casi di conciliazione e accertamento con adesione.

    Il caso di specie riguarda una società che domanda chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

    Vediamo la replica ADE.

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Le Entrate evidenziano che si conferma l'orientamento espresso nella recente Risposta a interpello n. 541 del 2022 nell'ambito della quale, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, è stato statuito che ''la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono''.
    Analogo principio era stato precedentemente elaborato dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui è stato affermato che: ''l'articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del
    TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che ''rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta.'' In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi,
    la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili''

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Canoni locazioni studenti fuori sede: le detrazioni 2024

    Anche quest'anno nella dichiarazione dei redditi 2024, riferita al periodo d'imposta 2023, è possibile beneficiare della detrazione al 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede. 
    Ecco a cosa prestare attenzione.

    Canoni locazione studenti fuori sede: detrazioni 2024

    Secondo la norma, dall’imposta lorda si può detrarre un importo pari al 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede derivanti da:
    • contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98,
    • contratti di ospitalità,
    • atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
    I requisiti per avere diritto alla detrazione sono:
    1. l’università deve essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza dello studente e distante almeno 100 km e comunque in una provincia diversa. 
    2. l’immobile locato deve essere nello stesso comune dove è l’università o in comuni limitrofi
    Per quanto riguarda l'università non è importante che l’università sia pubblica o privata, né rileva il corso frequentato.
    La detrazione spetta anche per gli studenti iscritti a istituti tecnici superiori (ITS) e ai nuovi corsi istituiti presso Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati.
    Attenzione va prestata al fatto che la detrazione non spetta per:
    • corsi post laurea (quali master),
    • dottorati di ricerca,
    • corsi di specializzazione.

    Canoni locazione studenti fuori sede: la detrazione nel 730/2024

    Le detrazioni per canoni di locazione per studenti fuori sede va indicata nel quadro E del modello 730/2023 nei righi da E8 a E10 "ALTRE SPESE". In particolare:

    • in colonna 1 va indicato il codice "18",
    • in colonna 2 va indicato l'importo della spese sostenuta

    Attenzione al fatto che, l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

    Canoni locazione studenti fuori sede: limiti alla detrazione 2024

    I limiti alla detrazione sono i seguenti:
    • la detrazione spetta nella misura del 19% per un importo non superiore a 2.633 euro dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta,
    • non spetta per:
      • il deposito cauzionale, 
      • le spese condominiali, e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione,
      • e per i costi di intermediazione,
    • dall'anno di imposta 2020 la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
    Attenzione va prestata al fatto che se i canoni non sono pagati dallo studente ma da un familiare che abbia lo studente fiscalmente a carico, la detrazione spetta al familiare nei limiti suddetti.
    Nel caso in cui i genitori abbiano a carico due figli all’università, titolari di due distinti contratti, ciascun genitore può fruire della detrazione del 19% su di un importo massimo non superiore a euro 2.633.
    Qualora il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione e spetta ai conduttori che possiedano i requisiti e nei limiti suddetti.
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Ecobonus e bonus casa: attivo il portale ENEA per invio dati 2024

    L'ENEA con avviso del 26 gennaio informa gli utenti che il portale:

    è stato adeguato per consentire la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica con data di fine lavori a partire dal 01/01/2024 che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa.

    Attenzione al fatto che, i 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dal 26.01.24, data di messa online.

    Con un successivo avviso del 29 gennaio, l'ENEA ha specificato che devono essere inviati:

    • attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%)
    • attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

    È possibile accedere al servizio online solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE.

    Infine, l'ENEA ha attivato da tempo l'assistente virtuale Virgilio, che sfrutta l'intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti online sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Immobile locato soggetto a rilascio: quando spetta la detrazione interessi sul mutuo

    Con Risposta a interpello n 13 del 23 gennaio l'Agenzia chiarisce quando spetta la detrazione degli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile locato, da adibire ad abitazione principale, per il quale è stata attivata la procedura di rilascio dell'immobile prevista dall' articolo 447–bis del c.p.c.. 

    Nel caso in esame, l'Istante è divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi, circostanza che non risulterebbe soddisfatta in quanto, l'Istante:

    • ­ «in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile»; ­ 
    • in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo;  successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447­bis c.p.c

    Vediamo i maggiori dettagli dal caso dell'intepello.

    Mutuo per immobile locato con procedura di rilascio: il caso di specie

    Con atto notarile stipulato in data 13 dicembre 2022, l'istante ha  acquistato  un immobile a destinazione abitativa, concesso in locazione in  forza di contratto stipulato il  22  febbraio 2019 della durata di  quattro anni, rinnovabile tacitamente, salvo diniego alla prima scadenza.

    All'atto del rogito, risultava che in data 2 marzo 2022, i precedenti proprietari dell'immobile avevano comunicato al conduttore il diniego (ai sensi dell'articolo 3 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431).

    L'Istante precisa che la tipologia del contratto di locazione in esame (stipulato ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  della  citata  legge  n.  431  del  1998) prevede che qualora il conduttore, avendo ricevuto, come nel caso di specie, la notifica del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale, con le modalità e i termini di cui all'articolo 3 della legge n. 431 del 1998, non abbia spontaneamente adempiuto al rilascio, il locatore non potrà esperire il procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, dovendosi avvalere della procedura di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

    Detta disposizione di carattere processuale disciplina le modalità di recupero del bene nella disponibilità del locatore mediante il procedimento di cui all'articolo 447­bis del codice di procedura civile (c.p.c.) e non attraverso «l'atto di intimazione di licenza o di sfratto o per finita locazione» indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR ai fini della detrazione ivi disciplinata. 

    L'Istante «in  data  02/03/2023, con lettera  RA intimava il rilascio dell'immobile e visto che il conduttore non provvedeva alla consegna dell'immobile procedeva con azione legale». 

    In seguito, in  data  5 maggio  2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, con esito negativo.  

    Successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447­bis c.p.c.. 

    Ciò  premesso, l'Istante chiede di  potere fruire della detrazione degli  interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale  (articolo  15, comma  1, lettera  b),  del TUIR) pur in assenza dell'atto di «intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione» disposto dalla norma in esame, avendo il medesimo attivato la diversa procedura di cui al citato articolo 447­bis del c.p.c.. 

    Mutuo immobile locato e procedura di rilascio: è possibile detrarre gli interessi

    L'agenzia ha replicato che l'articolo 30 della legge n. 392 del 1978 (c.d. legge sull'equo canone), rubricato «Procedura per il rilascio», dispone che «Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29» relativa al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, «e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 447­bis del codice di procedura civile»

    Nella fattispecie in esame, l'Istante ha utilizzato la procedura di cui all'articolo 30 della legge n. 392 del 1978, che è lo strumento processuale, specificamente previsto dall'ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

    Al riguardo, si ritiene che l'utilizzo della procedura di rilascio ex articolo 30 della legge n. 392 del 1978 non osti alla fruizione della detrazione di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che nel termine di «tre mesi dall'acquisto» venga esercitata la relativa azione giudiziale, esperibile nelle forme dell'articolo 447­ bis c.p.c., ferma restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma. 

    Nel caso in esame, secondo quanto rappresentato, l'Istante è divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre  2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi, circostanza che nel caso di specie non risulterebbe soddisfatta in quanto, l'Istante:

    • ­ «in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile»; ­ 
    • in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo;  successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447­bis c.p.c..
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Immobili vincolati: quando spetta la detrazione al 19% per restauro

    Con Risposta a interpello n 461 del 14 novembre le Entrate chiariscono quando un immobile gode della detrazione del 19% ex art articolo  15,  comma  1, lett.  g),  del TUIR  per immobili  vincolati  e lavori  per  i  quali  «è  obbligatoria l'autorizzazione preventiva da  parte  della  Sovrintendenza». 

    L'Istante, residente  all'estero,  dichiara  di  avere  concluso  i  lavori  di  recupero  e  restauro  conservativo  di  un immobile per  il  quale  ha dovuto «chiedere l'autorizzazione alla Sovrintendenza».

    L'immobile in esame è un «Rascard» del XVI secolo, in pietra e legno originali, sottoposto ai vincoli previsti dall'articolo 142, lettere d) ed f), del decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42, dalla legge regionale, nonché dal regolamento comunale. 

    L'Istante precisa che su questo tipo di immobile, il vincolo non viene notificato dal Ministero e, inoltre, «come confermato dagli uffici della Sovrintendenza non c'è  il diritto di prelazione all'acquisto da parte dello Stato in caso di compravendita». 

    L'Istante  chiede se può  fruire  della  detrazione del  19% prevista  dall'articolo 15, comma 1, lett. g), del TUIR, chiede cioè se,  ai  fini della  detrazione prevista per le «cose vincolate», è sufficiente che il bene immobile sia messo sotto tutela per decreto o legge regionale o sia necessario uno specifico provvedimento notificato e  trascritto nei registri immobiliari. 

    Le entrate riepilogano che la detrazione fiscale del 19% si applica alle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati dalla legge. 

    È necessaria una certificazione rilasciata dalla soprintendenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali per dimostrare la necessità delle spese.

    La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza autorizzazione, mancato assolvimento degli obblighi di legge per il diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati e tentata esportazione non autorizzata.

    Per  rispondere  al  quesito in esame occorre interpretare disposizioni di natura non tributaria contenute nel citato Codice dei  beni  culturali allo scopo di definire compiutamente il perimetro applicativo della disposizione di cui al citato articolo 15 del TUIR e, per tale motivo, è stata avviata un'attività istruttoria  con il Ministero della cultura competente in materia. 

    Il predetto Ministero ha rappresentato che «il patrimonio culturale è costituito dai  ''beni culturali'', disciplinati dalla parte seconda del Codice e dai ''beni paesaggistici''  di cui alla parte terza. La detrazione del 19% è prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera  g)  del TUIR  per le ''spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla manutenzione,  protezione o restauro delle cose vincolate''. 

    Quando non  siano obbligatorie per legge, la spesa di restauro deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente  Soprintendenza,  sostituita  dal  2012  (in  virtù  dell'art.  40,  comma  9,  del  decreto­legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al Ministero della cultura. 

    Ai sensi della medesima disposizione, la detrazione non è ammessa in caso di  mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione ministeriale, di mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati e di tentata esportazione non autorizzata dei medesimi. 

    Dalla portata della norma emerge come la stessa possa trovare applicazione in caso di interventi eseguiti su beni oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale, per i quali il soggetto interessato sia obbligato alla manutenzione, protezione o restauro, non essendo sufficiente a tal fine che un immobile sia posto in un'area tutelata per legge.

    D'altronde all'articolo 30, comma 3 posto nella parte seconda del Codice relativa ai ''beni culturali'' si prevede che ''i privati proprietari, possessori o detentori  di  beni  culturali  sono tenuti  a  garantirne la  conservazione''. 

     Ed  è  rispetto a tali beni che  si  configurano le ipotesi di  esclusione  contemplate  dall'articolo 15  consistenti  nel  mutamento  di  destinazione in  assenza  dell'autorizzazione  ministeriale,  nel  mancato  assolvimento degli  obblighi previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione, nella tentata esportazione non autorizzata.

    Pertanto, secondo il competente Ministero, la sola circostanza che un edificio si  trovi in corrispondenza di territori costieri, territori montani o parchi naturali non é di per  sé sufficiente ad accedere al beneficio fiscale atteso che la finalità della norma "è quella   di agevolare i soggetti tenuti, per legge o in virtù del riconoscimento del Ministero, ad affrontare spese per effettuare lavori di conservazione di beni di interesse culturale"

    Secondo il Ministero, nel caso di specie, non  risulta l'interesse  culturale dell'edificio né la necessità delle spese effettivamente sostenute sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata alla competente Soprintendenza. 

    Il Ministero conclude precisando che «non assume rilievo ai fini della detrazione  di imposta la classificazione del rescard come ''documento'' disposta dalla pianificazione urbanistica ai sensi della legge regionale…, posto che la stessa non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale del bene da cui scaturiscono le forme di tutela stabilite dal Codice, ivi compresi gli obblighi di conservazione, restauro e manutenzione posti a carico del proprietario da cui deriva il diritto alla detrazione.». 

    Ciò premesso, sulla base del citato parere, l'Istante non può fruire della detrazione  di cui all'articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR con riferimento alle spese per i lavori di recupero e restauro conservativo dell'immobile in oggetto. 

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese veterinarie 2023: regole di detrazione

    Le Entrate nella nuova guida 2023 sulle spese sanitarie dedicano un capitolo apposito alle spese per gli animali.

    Nel dettaglio, viene innanzitutto ricordato che per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime, calcolata nel limite massimo di euro 550, con una franchigia di euro 129,11

    Spese veterinarie: quando spetta la detrazione

    La detrazione per le spese veterinarie spetta: 

    • al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale; 
    • per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.1). 

    La detrazione, quindi, NON spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati:

    • all’allevamento, 
    • alla riproduzione,
    • o al consumo alimentare,
    • né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (decreto ministeriale 6 giugno 2001, n. 289). 

    Detrazione per spese mediche veterinarie: per quali prestazioni spetta

    La detrazione per le spese veterinarie spetta per:

    • le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.3), 
    • per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, 
    • nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2). 

    In analogia con quanto previsto (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24/E). 

    Tuttavia, è necessario che lo scontrino riporti:

    • il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa,
    • la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (si rimanda alla guida per approfondimenti).

    La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. 

    Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica. 

    In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare. 

    Spese veterinarie: limiti di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. 

    La detrazione massima spettante è pari a euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80. 

    Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2). 

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione.

    Spese veterinarie: dove indicarle nel 730/2023

    le spese veterinarie nel Modello 73072023 vanno indicate nel quadro E degli oneri e spese ai righi E8/E10, con il codice "29" (Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del TUIR

  • Oneri deducibili e Detraibili

    IRPEF 2023: le detrazioni per spese universitarie non statali

    In data 19 giugno le Entrate pubblicano due documenti di prassi a supporto di caf, professionisti e contribuenti per la compilazione delle imminenti dichiarazioni dei redditi.

    Nel dettaglio con la Circolare n 14/2023, tra gli altri, si indicano alcuni chiarimenti sulle spese di istruzione universitaria non statali che di seguito verranno elencati.

    Intanto è bene ricordare che in merito alle detrazioni dall'IRPEF delle spese sostenute per le università non statali, in data 14 febbraio veniva pubblicato in GU n 37 il decreto 23 dicembre 2022 del MUR con gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022. 

    In particolare, la spesa relativa alle tasse e ai contributi d'iscrizione per la frequenza dei:

    • corsi di laurea, 
    • corsi di laurea magistrale,
    • corsi di laurea magistrale a ciclo unico,

    delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica   22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

    Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

    Area disciplinare corsi di istruzione Zona geografica nord Zona geografica centro Zona geografica sud e isole
    Medica 3.900 3.100 2.900
    Sanitaria 3.900 2.900 2.700
    Scientifico/tecnologica 3.700 2.900 2.600
    Umanistico/sociale 3.200 2.800 2.500

    Nell'allegato 1 sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo  unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.
    Invece per le spese riferite alla frequenza di corsi post laurea (corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello) l'importo massimo che da diritto alla detrazione è indicato nella sottostante tabella: 

    Spesa massima detraibile Zona geografica nord Zona geografica centro Zona geografica sud e isole
    Per i corsi di dottorato, specializzazione, e master universitari di primo e secondo livello 3.900 3.100 2.900

    Con la Circolare n 14/2023 è stato chiarito anche che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i master privati di I e II livello è richiesta, a partire dal 2015, solo la verifica che i master siano attivati da istituti universitari

    Di conseguenza, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali. 

    Il limite individuato dal decreto del MUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione

    Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese:

    • sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali
    • sia per la frequenza presso università non statali di corsi post- laurea

    occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario. 

    Nel caso di:

    • sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di 
    • sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche

    occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test

    Pertanto:

    • in caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere;
    • nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test. 

    Nel limite di spesa individuato dal decreto del MUR è compresa anche l’imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni (cfr. art. 1, comma 4, del decreto del MUR).

    730/2023: come indicare le spese per università non statali

    Le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in base all’area territoriale e a quella disciplinare. 

    Come visto per l’anno d’imposta 2022, gli importi massimi detraibili sono gli stessi stabiliti per gli anni passati e sono indicati nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1406 del 23 dicembre 2022 (G.U. – Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2023). 

    Nel modello 730/2023 le spese universitari per facoltà non statali vanno indicate con il codice 13 tra le altre spese nei righi da E8 a E10

    Leggi anche:

    per un quadro completo delle detrazioni per le spese scolastiche.

    Allegati: