• Oneri deducibili e Detraibili

    Bonus affitto giovani 2023: tutte le regole

    Il bonus affitti per i giovani under 31 spetta anche per il 2023. Vediamo di seguito tutte le regole per averlo.

    Con la Circolare n 9 del 1 aprile 2022  l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al bonus affitto giovani e le novità contenute nella legge di bilancio 2022.

    Bonus affitti giovani 2023: tutte le regole

    L’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconosce:

    • dall’anno d’imposta 2022, 
    • ai giovani under 31 (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti),
    • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
    • che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, 
    • una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale,
    • se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione. 

    Bonus affitti giovani: come è cambiato

    Nella Circolare le Entrate hanno specificato che, rispetto alla disciplina precedente, la modifica normativa: 

    • eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti; 
    • estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
    • innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Attenzione al fatto che il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (cfr. circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1). Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.
      • ESEMPIO: se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà usufruire della detrazione in questione; 
    • stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso); 
    • prevede una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.
      • ESEMPIO: in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario. 

    Resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario:

    • stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
    • e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. 

    È confermato il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro. 

    La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.

    Ti consigliamo anche 730/2023: come si indica il bonus locazioni giovani per le istruzioni su come si indica in dichiarazione.

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  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese procreazione assistita: quando spetta la detrazione d’imposta

    Tra le spese mediche detraibili ai sensi della lett. c) comma 1 dell'art 15 del TUIR vi sono le spese per la procreazione assistita.

    In particolare, come precisato da ultimo nella Circolare n. 7 luglio 2022 n. 24 la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita PMA è detraibile da entrambi i componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura.

    In caso di fattura cointestata, chiarisce il documento di prassi, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.

    Detraibilità spese mediche procreazione assistita: le condizioni

    La detrazione d'imposta spetta per: 

    • prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015. Viene chiarito che il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.2, e Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.3). Attenzione al fatto che il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita quali ad esempio:
      • inseminazione, 
      • fecondazione in vitro, ecc.
    • prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposte 1.3 e 1.4)

    La detrazione NON spetta per le spese relative a:

    • conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155/E);
    • circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere del Ministero della salute del 20 ottobre 2016);

    Detraibilità spese mediche procreazione assistita: i documenti 

    Ai fini della detrazione fiscale per le spese mediche sostenute per:

    • l'inseminazione artificiale, 
    • e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni

    è necessario controllare e conservare i seguenti documenti:

    • ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione 
    • ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN 
    • se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. 
    • in mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati 
    • per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità