-
Canoni concessori demaniali: chiarimenti sulla deducibilità
Con la Pronuncia n. 28297 del 4 novembre 2024 la Cassazione ha chiarito il perimentro dell’articolo 10 del Tuir.
In particolare nonostante al comma 1 lettera a) annoveri canoni, livelli, e altri oneri quali costi deducibili, si riferisce a oneri reali, le cui obbligazioni sono caratterizzate da realità e ambulatorietà.
I canoni delle concessioni demaniali, oggetto di obbligazioni personali del privato concessionario, non rientrano tra gli i su elencati in quanto attengono al rapporto che intercorre tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione.
Vediamo il caso di specie.
Canoni concessioni demaniali: chiarimenti sulla deducibilità
Un privato concessionario ha impugnato le cartelle emesse dall’Amministrazione finanziaria, in base all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/197 nei suoi confronti e del padre dante causa, con le quali veniva recuperato a tassazione l’importo erroneamente dedotto, del canone concessorio del suolo, dal reddito derivante da alcuni immobili realizzati su arenile in concessione demaniale da parte dei contribuenti.
La CTP accoglieva il ricorso mentre il giudice di secondo grado lo respingeva inducendo la ricorrente ad adire la Corte di Cassazione.L’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 prevede, al primo comma, che l'Amministrazione finanziaria proceda, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti di imposta sulla base di criteri selettivi fissati dal MEF.
L’esito di tale controllo è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta, con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica di quanto dovuto.Il contribuente può segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Se si riscontrano differenze tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati, il contribuente può essere anche invitato dall’ufficio a fornire la relativa documentazione.L'articolo 36-ter, comma 2, lettera c), consente all’ufficio, senza pregiudizio per l’azione accertatrice di escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b).
Ai sensi dell’articolo 10 del Tuir, inoltre, rilevano come costi deducibili i canoni, i livelli, i censi e altri oneri e, nel caso in esame, è sorta una criticità sulla possibilità di annoverarvi i canoni concessori e, conseguentemente, di comprendere la legittimità o meno della deduzione degli stessi operata dai contribuenti.
Il ricorso proposto dalla contribuente è fondato su due motivi, che la suprema Corte ha ritenuto infondati.
Il primo consiste nella violazione o falsa applicazione dell’articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973.
Veniva contestato all’Agenzia che avrebbe dovuto procedere non a un controllo meramente formale, ma sostanziale, provvedendo a notificare non la cartella, ma l’avviso di accertamento, non ricorrendo i presupposti previsti dalla norma di cui si denuncia la violazione.La ricorrente risultava proprietaria di un immobile, concesso in locazione, realizzato su area demaniale, per la quale versava un canone di concessione.
L’articolo 10 del Tuir consente la deduzione, dal reddito che produce un bene immobile, di canoni, livelli e censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili.
Deve trattarsi ai fini della deduzione di oneri reali, cioè obbligazioni connesse funzionalmente al bene e caratterizzate dall’ambulatorietà ossia la circolazione dell’obbligazione insieme al bene a cui afferisce.
La Corte di Cassazione, sostiene che il canone concessorio del caso di specie non è annoverabile negli oneri reali in quanto rappresenta un’obbligazione connotata da un rapporto intercorrente tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione e quindi non ha i caratteri di realità e ambulatorietà necessari per la deduzione.A parere della Cassazione, il motivo di ricorso deve essere rigettato poiché l’Amministrazione finanziaria ha effettuato una rettifica a seguito di un controllo meramente formale fondato sull’esclusione ictu oculi del canone dedotto dal novero degli oneri deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 10 del Tuir e l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 consente, al comma 2 lettera c) di escludere, in sede di controllo formale, le deduzioni dal reddito non spettanti, dovendosi procedere in via ordinaria (quindi previo apposito avviso di accertamento) solo quando occorra una complessa attività di verifica o di interpretazione.
Detto ciò, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto “l’art. 10 TUIR, allorché al comma 1 lett. a) annovera canoni, livelli, censi ed altri oneri quali costi deducibili, si riferisce ad oneri reali, le cui obbligazioni sono dunque caratterizzate dalla realità, in quanto legate al bene e pertanto ambulatorie. Tra essi non rientrano dunque i canoni delle concessioni demaniali, che formano l’oggetto di obbligazioni personali del privato concessionario, in quanto ricollegate al rapporto intercorrente tra quest’ultimo e la pubblica amministrazione. Conseguentemente l’amministrazione finanziaria può senz’altro disconoscere la deduzione del canone demaniale, operata dal contribuente nella propria dichiarazione, in sede di controllo formale di cui all’art. 36 ter, D.P.R. n. 600/1973, in quanto la rettifica dipende da un’esclusione emergente ictu oculi”.
La suprema Corte di cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. -
Invio dati all’ADE per spese di trasporto pubblico: FAQ del 5.11
Il 5 novembre sono state pubblicate 4 faq sul sito ADE con chiarimenti sulle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici.
Ricordiamo che, tali spese devono essere comunicate all'ADE, dall'ente pubblico o privato di trasporto, ai fini della Dichiarazione Precompilata.
In dettaglio, gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico inviano all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche.
Con la stessa comunicazione, i soggetti che erogano rimborsi di tali spese trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata.
Ricordiamo che l'invio sarà obbligatorio dal 2025, leggi anche: Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata
A tal proposito le Entrate hanno pubblicato in data 5 novembre 4 faq di chiarimento, vediamole.
Spese di trasporto pubblico: l’ente che invia i dati deve informare l’abbonato?
La FAQ ADE chiarisce che è sempre opportuno informare il titolare dell’abbonamento del fatto che:
- i dati sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata
- e che può essere esercitato il diritto di opposizione secondo le modalità previste e regolate dal paragrafo 9 “Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il contribuente infatti deve sempre essere messo in condizione di esercitare il diritto di opposizione all’invio all’Agenzia dei dati relativi alle spese da lui effettuate.
Le modalità per l’esercizio dell’opposizione sono consultabili al seguente link: Schede – Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per la dichiarazione dei redditi precompilata
Spese di trasporto pubblico: per quali abbonamenti non si inviano i dati?
Veniva chiesto se sia prevista la trasmissione dei dati di spesa nei casi di vendita di abbonamenti esclusivamente di tipo impersonale che quindi possono essere utilizzati da chiunque.
Le entrate hanno specificato che, come da documento di prassi (Circolare 14/E del 2023), il titolo di viaggio deve contenere ogni informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).
Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato.
Se invece, il titolo stesso non prevede alcuna individuazione del soggetto titolare dell’abbonamento, i relativi dati non dovranno essere trasmessi, in quanto l’azienda non ha disponibilità di un dato obbligatorio.
Spese trasporto pubblico: chi eroga il rimborso è tenuto a comunicare i dati?
Veniva domandato come debba comportarsi l’azienda di trasporto se ha gestito solo il rimborso del titolo di viaggio venduto da altro soggetto.
Le Entrte evidenziano che l’azienda di trasporto deve sempre comunicare i rimborsi anche in mancanza dei dati di spesa.
Se l’azienda di trasporto eroga un rimborso a fronte di un titolo emesso da altro soggetto e attraverso la procedura di rimborso raccoglie i dati richiesti dal Tracciato Record D delle specifiche tecniche, deve sempre comunicarlo.
Se l’azienda di trasporto invece ha a disposizione anche i dati di spesa dell’abbonamento per cui, nello stesso anno, ha erogato un rimborso, dovrà comunicare l’importo netto dell’abbonamento utilizzando il tracciato Record C (spesa).
Spese trasporto pubblico: opposizione all’invio dati, come fare
Le Entrate nella sezione del proprio sito internet dedicata alla opposizione alla comunicazione dati delle spese di trasporto pubblico, aggiornata al 5 ottobre, evidenziano che i contribuenti che hanno sostenuto spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.
È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:
- comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della spesa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta,
- comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, fornendo le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione – pdf. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.
Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2024.
-
Canoni locazioni studenti fuori sede: le detrazioni 2024
Anche quest'anno nella dichiarazione dei redditi 2024, riferita al periodo d'imposta 2023, è possibile beneficiare della detrazione al 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede.Ecco a cosa prestare attenzione.Canoni locazione studenti fuori sede: detrazioni 2024
Secondo la norma, dall’imposta lorda si può detrarre un importo pari al 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede derivanti da:- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98,
- contratti di ospitalità,
- atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
I requisiti per avere diritto alla detrazione sono:- l’università deve essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza dello studente e distante almeno 100 km e comunque in una provincia diversa.
- l’immobile locato deve essere nello stesso comune dove è l’università o in comuni limitrofi
Per quanto riguarda l'università non è importante che l’università sia pubblica o privata, né rileva il corso frequentato.La detrazione spetta anche per gli studenti iscritti a istituti tecnici superiori (ITS) e ai nuovi corsi istituiti presso Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati.Attenzione va prestata al fatto che la detrazione non spetta per:- corsi post laurea (quali master),
- dottorati di ricerca,
- corsi di specializzazione.
Canoni locazione studenti fuori sede: la detrazione nel 730/2024
Le detrazioni per canoni di locazione per studenti fuori sede va indicata nel quadro E del modello 730/2023 nei righi da E8 a E10 "ALTRE SPESE". In particolare:
- in colonna 1 va indicato il codice "18",
- in colonna 2 va indicato l'importo della spese sostenuta

Attenzione al fatto che, l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.
Canoni locazione studenti fuori sede: limiti alla detrazione 2024
I limiti alla detrazione sono i seguenti:- la detrazione spetta nella misura del 19% per un importo non superiore a 2.633 euro dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta,
- non spetta per:
- il deposito cauzionale,
- le spese condominiali, e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione,
- e per i costi di intermediazione,
- dall'anno di imposta 2020 la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Attenzione va prestata al fatto che se i canoni non sono pagati dallo studente ma da un familiare che abbia lo studente fiscalmente a carico, la detrazione spetta al familiare nei limiti suddetti.
Nel caso in cui i genitori abbiano a carico due figli all’università, titolari di due distinti contratti, ciascun genitore può fruire della detrazione del 19% su di un importo massimo non superiore a euro 2.633.
Qualora il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione e spetta ai conduttori che possiedano i requisiti e nei limiti suddetti. -
Spese funebri e detraibilità nel 730/2024
Nel QUADRO E del 730/2024 vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito.
Tra queste spese, danno diritto ad una detrazione d’imposta, le spese funebri, e in particolare tali spese danno diritto ad una detrazione del 19% e vanno indicate nella sezione I del QUADRO E.
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.
Spese funebri: detraibilità nel 730/2024
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte.
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a condizione che, analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550.
Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Spese funebri: dove indicarle nel 730/2024
Le spese funebri da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14".

In particolare, nel Modello 730/2024 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato:
- il codice “14” nella colonna 1,
- la spesa nella colonna 2.
L’importo riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro.
Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.
Attenzione al fatto che, nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.
-
Detraibilità spese sanitarie pagate da un fondo sanitario: regole per gli eredi
Con Risposta a interpello n 43 del 15 febbraio le Entrate chiariscono la detraibilità delle spese sanitarie pagate a beneficio di una struttura sanitaria da un fondo sanitario per conto di un soggetto deceduto l'anno successivo al pagamento.
Nel caso di specie l'Istante è erede del coniuge, il quale era iscritto ad un fondo sanitario di dirigenti aziendali.
L'istante specifica che i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo.
Lo stesso Fondo, secondo quanto riferisce l'interpellante, ha pagato nell'anno successivo al decesso del coniuge, direttamente ad una struttura sanitaria, una fattura intestata al de cuius, a fronte di prestazioni sanitarie rese nell'anno precedente.
Ciò premesso, si chiede se le suddette spese sanitarie, pagate dal Fondo nell'anno successivo a quello del decesso, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del de cuius relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione della fattura, ovvero l'anno precedente.
Detrazione spese sanitarie soggetto deceduto: detraibilità per gli eredi
Nel caso di specie, le Entrate chiariscono che, secondo quanto affermato dall'Istante, i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di ''cassa'' nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.
Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all'anno precedente di sostenimento delle stesse.
A supporto di ciò le entrate ricordano quanto chirito dalla circolare n. 14 del 2023, secondo la quale: «gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.».
Inoltre, con riferimento alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, con la risoluzione 25 novembre 2005 n. 167/E è stato chiarito che la detrazione delle spese in questione spetta anche nell'ipotesi in cui tali spese sono pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell'iscritto.Ciò in quanto «il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure […]. Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati […] alla struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione beneficiario della prestazione sanitaria. […] Può affermarsi, pertanto, che questo particolare modo di sostenimento dell'onere sanitario […] determina, in sostanza, gli stessi effetti del ''rimborso'' previsto dall'art. 15 del Tuir.».
Allegati:
Inoltre, in base ai principi su indicati, le spese rimborsate direttamente alle strutture sanitarie si considerano sostenute nell'anno del pagamento effettuato dal fondo sanitario, in applicazione del principio di ''cassa''. -
Locazioni lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro: regole detrazione 2023
Anche nella dichiarazione dei redditi 2023, riferita all'anno di imposta 2022 è possibile beneficiare delle detrazioni sui canoni di locazione sostenuti in caso di trasferimento di residenza per motivi di lavoro.
Nel dettaglio, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, a determinate condizioni, spetta una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
E' bene specificare che sono destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.2).
Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: le condizioni
Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente.
Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Attenzione al fatto che, se nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).
Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione.
Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione.
Si precisa che i due requisiti:
- distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni,
- ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza,
devono essere rispettati contestualmente.
La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).
Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022
Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono: cointestazione del contratto
Occorre sottolienare che in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti su indicati (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito.
Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6).
Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR.
Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: come indicare nel 730
Ai fini della detrazione occorre compilare la sezione V del quadro E e nel dettaglio il rigo preposto E72.

I lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione compileranno il rigo E72 come segue:
- Colonna 1 (n. giorni): il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale,
- Colonna 2 (percentuale): la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
-
IRPEF 2023: le detrazioni per spese universitarie non statali
In data 19 giugno le Entrate pubblicano due documenti di prassi a supporto di caf, professionisti e contribuenti per la compilazione delle imminenti dichiarazioni dei redditi.
Nel dettaglio con la Circolare n 14/2023, tra gli altri, si indicano alcuni chiarimenti sulle spese di istruzione universitaria non statali che di seguito verranno elencati.
Intanto è bene ricordare che in merito alle detrazioni dall'IRPEF delle spese sostenute per le università non statali, in data 14 febbraio veniva pubblicato in GU n 37 il decreto 23 dicembre 2022 del MUR con gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022.
In particolare, la spesa relativa alle tasse e ai contributi d'iscrizione per la frequenza dei:
- corsi di laurea,
- corsi di laurea magistrale,
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico,
delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
Area disciplinare corsi di istruzione Zona geografica nord Zona geografica centro Zona geografica sud e isole Medica 3.900 3.100 2.900 Sanitaria 3.900 2.900 2.700 Scientifico/tecnologica 3.700 2.900 2.600 Umanistico/sociale 3.200 2.800 2.500 Nell'allegato 1 sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.
Invece per le spese riferite alla frequenza di corsi post laurea (corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello) l'importo massimo che da diritto alla detrazione è indicato nella sottostante tabella:Spesa massima detraibile Zona geografica nord Zona geografica centro Zona geografica sud e isole Per i corsi di dottorato, specializzazione, e master universitari di primo e secondo livello 3.900 3.100 2.900 Con la Circolare n 14/2023 è stato chiarito anche che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i master privati di I e II livello è richiesta, a partire dal 2015, solo la verifica che i master siano attivati da istituti universitari.
Di conseguenza, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali.
Il limite individuato dal decreto del MUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese:
- sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali,
- sia per la frequenza presso università non statali di corsi post- laurea,
occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario.
Nel caso di:
- sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di
- sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche,
occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.
Pertanto:
- in caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere;
- nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Nel limite di spesa individuato dal decreto del MUR è compresa anche l’imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni (cfr. art. 1, comma 4, del decreto del MUR).
730/2023: come indicare le spese per università non statali
Le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in base all’area territoriale e a quella disciplinare.
Come visto per l’anno d’imposta 2022, gli importi massimi detraibili sono gli stessi stabiliti per gli anni passati e sono indicati nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1406 del 23 dicembre 2022 (G.U. – Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2023).
Nel modello 730/2023 le spese universitari per facoltà non statali vanno indicate con il codice 13 tra le altre spese nei righi da E8 a E10

Leggi anche:
- La detraibilità delle spese scolastiche nel 2023,
- Come detrarre le spese di istruzione universitaria?
per un quadro completo delle detrazioni per le spese scolastiche.
Allegati: -
Bonus affitto giovani 2023: tutte le regole
Il bonus affitti per i giovani under 31 spetta anche per il 2023. Vediamo di seguito tutte le regole per averlo.
Con la Circolare n 9 del 1 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al bonus affitto giovani e le novità contenute nella legge di bilancio 2022.
Bonus affitti giovani 2023: tutte le regole
L’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconosce:
- dall’anno d’imposta 2022,
- ai giovani under 31 (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti),
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
- che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza,
- una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale,
- se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Bonus affitti giovani: come è cambiato
Nella Circolare le Entrate hanno specificato che, rispetto alla disciplina precedente, la modifica normativa:
- eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
- innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Attenzione al fatto che il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (cfr. circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1). Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.
- ESEMPIO: se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà usufruire della detrazione in questione;
- stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
- prevede una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.
- ESEMPIO: in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.
Resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario:
- stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
- e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
È confermato il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.
Ti consigliamo anche 730/2023: come si indica il bonus locazioni giovani per le istruzioni su come si indica in dichiarazione.
Allegati: -
Cessione crediti singole annualità: preclusa al primo beneficiario
In telefisco 2023 viene fornito un chiarimento in merito alla cessione dei crediti di imposta che scaturiscono dai bonus edilizi.
Il tema è ancora tanto dibattuto, e genera parecchie perplessità e dubbi.
Vari lettori della piattaforma legata al Convegno de IlSole24ore hanno chiesto chiarimenti sulle singole rate in cui un credito è suddiviso.
Considerando l'ipotesi di una spesa da Superbonus 2022 con quote di detrazione da fruire in quattro anni: dal 2023 al 2026, è stato chiesto se sia possibile cedere solo la quota 2023 o le quote 2023/2024, trattenendo le rate residue.
La risposta è negativa per il primo beneficiario e viene specificato che:
- tale possibilità di cessione delle singole quote è sicuramente riconosciuta al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura
- o all’acquirente del credito per tutti i crediti la cui opzione è stata comunicata all’agenzia delle Entrate
Ricordiamo che, in base all’articolo 121, comma 1-quater, del Dl n. 34/2020, dopo la prima cessione scatta un divieto di cessione parziale, nel senso di cessione frazionata delle singole rate. (In proposito si legga anche: Divieto di cessione parziale dei bonus edilizi: i chiarimenti delle Entrate)
Tuttavia, questo riguarda fornitori e cessionari, non il primo beneficiario, il quale ha due possibilità:
- cedere l’intero credito,
- o iniziare a detrarre e poi, se vuole, cedere irrevocabilmente tutte le rate residue non fruite (Si legga il Provvedimento direttoriale del3 febbraio 2022)
Di ciò vi è conferma anche nella Circolare n. 19/E/2022, in cui si specifica che "in caso, ad esempio, di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone".
È possibile:
- cedere a soggetti diversi tutte le rate del medesimo credito,
- cedere singolarmente i crediti scaturente da spese annuali distinte
- cedere in maniera differenziata i crediti emergenti da Sal diversi
Sarebbe auspicabile che le Entrate rendessero possibile anche per il primo beneficiario la cessione di singole rate.
Per concludere si ricorda che, dal 17 febbraio è in vigore il DL n 11 che ha bloccato da tale data il meccanismo delle cessioni.
Per approfondimenti leggi: Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta con i dettagli sugli esclusi.
Si auspicano ulteriori chiarimenti in merito.
-
Detrazione premi assicurativi sul modello 730 del 2022 per l’anno 2021
Le spese sostenute per premi assicurativi non sono tutte detraibili; sono detraibili solo alcune specifiche situazioni assicurate, espressamente individuate dal Legislatore, a determinate condizioni e con alcuni limiti.
Sono detraibili, nella misura del 19%, i seguenti premi assicurativi:
- per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave;
- per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
- per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi;
- per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione.
In linea generale le spese sostenute per premi assicurativi, quelli elencati, sono detraibili nella misura del 19% se sostenute dal contribuente, con modalità tracciate (bonifico, bancomat, carta di credit, altro), per se stesso o per un familiare fiscalmente a carico nell’anno d’imposta 2021.
A partire dal 2020 la misura delle detrazioni di imposta per queste spese, come prevista dal Legislatore, è usufruibile in misura piena se il contribuente percepisce un reddito complessivo fino a 120 mila euro; è da ragguagliare in modo proporzionale per i redditi che arrivano fino 240 mila euro, limite reddituale oltre il quale tali spese diventano indetraibili.
Anche i redditi da cedolare secca rientrano nel suddetto limite.
Entrando nello specifico delle singole detrazioni, è possibile puntualizzare alcune questioni operative, come specificato sulle istruzioni del modello 730 del 2022 per l’anno fiscale 2021:
- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: sono detraibili le spese sostenute per contratti stipulati dal 2001 per polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualunque causa derivante, fino all’importo di 530 euro;
- assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave: interessa le persone con disabilità grave accertata dalle Aziende sanitarie locali tramite le commissioni mediche, mentre l’ammontare corrisposto non deve complessivamente superare l’importo di 750 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- assicurazioni per rischio di non autosufficienza: la detrazione (che spetta solo se l’assicurazione non può recedere dal contratto) riguarda i premi versati per le assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e l’importo dei premi non deve complessivamente superare l’importo di 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e la tutela di delle persone con disabilità grave;
- assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi: riguarda le polizze stipulate dal 2018 relative a immobili ad uso abitativo;
- assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione: (detrazione prevista nel contesto agevolativo del cosiddetto Superbonus 110%) sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4.
Condizione necessaria per poter usufruire di tali detrazioni d’imposta è la loro esposizione in sede di Dichiarazione annuale dei redditi.
In relazione ai contribuenti che possono presentare il modello 730 del 2022, per l’anno d’imposta 2021, l’esposizione delle spese sostenute si effettua attraverso la compilazione dei righi E8 – E9 – E10 “Altre spese” sul Quadro E “Oneri e spese”, sezione 1 “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% 26% 30% 35% o 90%”.

La compilazione dei righi E8 – E9 – E10 è molto semplice e si configura nell’indicazione della spesa sostenuta (importo arrotondato all’unità di euro) accompagnato dal “codice spesa”, necessario per riconoscere la detrazione in questione.
I codici spesa delle detrazioni per premi assicurativi sono:
- per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: codice spesa 36;
- per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave: codice spesa 38;
- per assicurazioni per rischio di non autosufficienza: codice spesa 39;
- per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi: codice spesa 43;
- per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione: codice spesa 81.