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Tassazione dividendi: accordo raggiunto sulla soglia al 5%
Nel DDL di bilancio 2026 compare anche una norma sulla tassazione dei dividendi.
In estrema sintesi, con la norma inizialmente introdotta nel DDL in bozza si voleva prevedere un inasprimento per la tassazione dei dividendi e in particolare, per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata.
Vediamo un confronto tra ciò è in bozza di legge di bilancio e ciò che si vorrebbe emendare scendendo ad una percentuale del 5%.
Tassazione dividendi società: cosa si preannuncia per il 2026
Vediamo un confornto sulla norma del Ddl e quella dell'emendamento che dovrebbe andare a modificarla.
L'attuale formulazione dell'art 18 del Ddl. di Bilancio 2026 profila un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, con l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione (95%) previsto dall’art. 89, comma 2, del TUIR.
Tale regime verrebbe mantenuto solo se:
- la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari almeno al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- nella determinazione della soglia del 10% rilevano anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
- il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera.
Dettagliatamente l'art 18 in bozza del DDL di Bilancio 2026, rubricato Modifiche alla disciplina dei dividendi prevede che al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 59, al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo e secondo periodo.»;
- b) all’articolo 89:
- 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
- 2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al secondo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
Dopo ampie valutazioni, pare che la norma emendativa voglia prevedere una soglia di partecipazione al 5% anzichè al 10% come inizialmente previsto.
Secondo l'emendamento, si dovrebbe prevedere che,
- da un lato, l’obbligo di partecipazione per avere il regime agevolato non scatterà più oltre il 10% ma dal 5% in poi;
- dall’altro, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni.
Il tutto a decorre dal 1° gennaio 2026 senza effetti retroattivi.
Si attende la norma definitiva e quindi quella emendata con le modifiche.
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Perizia di stima per le perdite eccedenti il patrimonio netto contabile
Con la Risposta a interpello n 278 del 3 novembre l'agenzia si è pronunciata sul riporto delle perdite fiscali in ambito di fusione per incorporazione.
L'agenzia delle Entrate affronta un tema di grande rilevanza per le operazioni di fusione societaria: la possibilità di riportare le perdite fiscali in capo alla società incorporata, alla luce delle nuove regole introdotte dal D.lgs. 192/2024.
In particolare, viene chiarito se sia possibile disapplicare la norma antielusiva dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, senza dover produrre una perizia giurata di stima.
Vediamo nel dettaglio il caso oggetto dell’istanza, la risposta dell’Amministrazione finanziaria e cosa cambia in concreto per imprese e consulenti.
Fusione e riporto perdite fiscali: obbligo di perizia con il D.lgs. 192/2024
La questione nasce nell’ambito del gruppo internazionale GAMMA, attivo in oltre 80 Paesi.
Nel 2023 il gruppo ha acquisito la società DELTA S.p.A., poi rinominata ALFA S.p.A., con l’obiettivo di rafforzare la presenza in mercati strategici, come l’Italia e la Spagna.
In seguito all’acquisizione, ALFA è stata fusa per incorporazione nella società controllante ETA S.p.A., con effetti giuridici dal 1° ottobre 2024.
Alla data della fusione, ALFA deteneva consistenti posizioni fiscali soggettive:
- perdite fiscali riportabili,
- interessi passivi indeducibili,
- eccedenza ACE.
L’Istante (ETA S.p.A.) ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile disapplicare il limite patrimoniale previsto dalla norma antielusiva per poter riportare integralmente i tax asset di ALFA.
L’art. 172, comma 7, TUIR prevede due condizioni fondamentali:
- il test di vitalità economica, superato nel caso in esame,
- il test del patrimonio netto, che invece risulta incapiente rispetto all’ammontare delle perdite da riportare, senza perizia giurata.
L’Istante ha chiesto di basarsi sul solo valore contabile del patrimonio netto, escludendo l’onere della relazione giurata di stima, introdotta dal D.lgs. 192/2024.
Le Entrate hanno replicato che dal 2024, la riforma fiscale ha modificato sensibilmente il regime del riporto delle perdite in caso di fusione.
In particolare, ha rafforzato i presìdi antiabuso, introducendo:
- l’obbligo di determinare il patrimonio netto su base economica, non solo contabile,
- la necessità di una perizia giurata redatta da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.,
- un meccanismo di rettifica dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la fusione.
L’Agenzia chiarisce che la perizia giurata è obbligatoria ogni volta che si vogliano riportare perdite fiscali eccedenti il valore contabile del patrimonio netto.
La relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024 conferma che: “L’onere di far periziare il valore economico sussiste quando le perdite superano il patrimonio netto contabile.”
Nel caso in esame, ALFA non ha presentato la perizia, di conseguenza, l’Agenzia limita il riporto alle perdite contenute entro il valore contabile rettificato, escludendo le eccedenze.
Il legislatore ha ritenuto che il valore contabile sia un indicatore inadeguato della reale capacità dell’impresa di generare redditi futuri. Il patrimonio economico, più vicino al “going concern”, consente una valutazione più realistica e prudenziale, evitando il rischio di utilizzo di soggetti in perdita per neutralizzare l’imponibile di altri soggetti beneficiari della fusione.
Fino al 2024, l’Agenzia delle Entrate ammetteva in diversi interpelli la possibilità di fare riferimento al patrimonio netto contabile anche in assenza di perizia, qualora il valore fosse coerente con le perdite da riportare.
Con il D.lgs. 192/2024, invece, si assiste a una stretta normativa, la risposta n. 278/2025 si allinea pienamente al nuovo impianto, rappresentando una discontinuità interpretativa.
Le società che intendono beneficiare del riporto di perdite devono dotarsi di perizia, qualora:
- le perdite eccedano il patrimonio netto contabile,
- siano intervenuti conferimenti/finanziamenti nei 24 mesi precedenti,
- si voglia superare il limite quantitativo previsto.
In assenza di perizia, le perdite non sono perse, ma possono essere riportate solo entro il limite contabile, decurtato degli apporti recenti.
La relazione giurata diventa così un documento chiave:
- attesta il valore economico alla data di efficacia della fusione,
- legittima il riporto delle perdite eccedenti,
- costituisce elemento difensivo in sede di accertamento.
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Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante
Pubblicato in GU n 252 del 29 ottobre il Decreto 16 ottobre con le regole per la minimum tax.
In particolare, si pubblicano le modalità di invio della comunicazione rilevante da presentare alle Entrate ad opera delle imprese localizzate nel territorio italiano e delle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023.
Scarica qui il Modello di Comunicazione rilevante 2025.
Inoltre il MEF in data 31 ottobre ha pubblicato le Linee Guida per procedere.
Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante
Ai fini della global minimu tax, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023, sono tenute a presentare la comunicazione rilevante all’agenzia delle Entrate.
In alternativa, tali soggetti possono delegare un’altra impresa del gruppo ad adempiere, per loro conto, agli obblighi informativi in esame.
A stabilirlo è il Decreto 16 ottobre 2025 del MEF.
La comunicazione rilevante deve rispettare il modello standard di cui all’allegato 1, con le informazioni generali sul gruppo di appartenenza e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera.
Attenzione al fatto che, sono esonerati dall’obbligo di presentazione i soggetti che individuano un’impresa locale designata o un’impresa designata o la controllante capogruppo che presenta la comunicazione rilevante per conto loro.
Nel decreto in oggetto, con l'articolo 3 si disciplinano le modalità di raccolta e trasmissione dei dati relativi all’imposizione integrativa, quando più Paesi rivendicano un diritto di imposizione su un gruppo multinazionale.
Se più Paesi hanno diritto all’imposizione per lo stesso esercizio, l’Impresa Dichiarante italiana deve compilare la Comunicazione Rilevante seguendo le Regole OCSE segnalando eventuali divergenze tra la normativa OCSE e quella dei singoli Paesi che hanno diritto di imposizione.
L’Agenzia delle Entrate italiana può richiedere ulteriori informazioni per valutare il rischio fiscale e la correttezza dei dati.
Se solo un Paese ha il diritto d’imposizione, l’Impresa dichiarante seguirà le regole di quel singolo Paese.
Se un gruppo è controllato da un’impresa estera che ha già versato un’imposta minima equivalente in un altro Stato (Porto Sicuro), l’Italia può accettare quei dati come validi.
Con l’articolo 4 si definisce invece nel dettaglio il pacchetto di informazioni che devono essere contenute nella Comunicazione Rilevante.
Essa si compone di una sezione generale e di più sezioni giurisdizionali:
- sezione generale: con le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale (struttura, società controllate, dati identificativi). Sintesi dei dati fiscali del gruppo e applicazione dell’imposta integrativa:
- sezioni giurisdizionali: con dati fiscali specifici per ciascun Paese in cui il gruppo opera.
La comunicazione come evidenziato dal decreto, contenente le informazioni e i dati previsti, è trasmessa all'agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui la comunicazione si riferisce.
Si rimanda al Decreto per tutte le altre informazioni.
Allegati: -
Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori
Adm annunica le novità organizzative ed operative che partiranno dal 1° novembre
Attenzione, per gli operatori, necessario aggiornare i propri sistemi e verisificare le competenze territoriali.
Il comunicato stampa di ADM ha anche riepilogato sinteticamente a cosa prestare attenzione da sabato prossimo relativamente ad aggiornamenti di sistemi.
Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori
Le Dogane rendono noto che dal 1° novembre 2025 il nuovo assetto dell'Agenzia prevederà una articolazione in tredici Direzioni territoriali, ognuna con funzioni di programmazione e coordinamento su base regionale o interregionale.
Ad esse faranno capo gli Uffici locali, riorganizzati per aree funzionali e specializzazioni operative, al fine di ridurre duplicazioni, velocizzare i tempi e garantire uniformità nei controlli e nelle procedure.
Da sabato 1° novembre cambieranno le sedi competenti per molti operatori economici, con conseguente aggiornamento degli indirizzi Pec e dei codici identificativi degli Uffici.
Ogni operatore dovrà verificare tempestivamente il nuovo Ufficio territorialmente competente e aggiornare i propri sistemi informatici con i nuovi riferimenti.
L’Agenzia metterà a disposizione, tramite i propri canali istituzionali, elenchi aggiornati e tabelle di corrispondenza al fine di supportare tale transizione.
Il cambiamento avrà un impatto diretto anche su:
- procedure di sdoganamento,
- istanze telematiche
- rapporti che gli operatori si troveranno a intrattenere con gli Uffici e le aree operative interessate da tale riorganizzazione.
A seguito degli interventi organizzativi delle strutture territoriali dell’Agenzia, si comunica che le modifiche avranno decorrenza 1° novembre 2025.
Inoltre per consentire il corretto aggiornamento dei sistemi e garantire la coerenza delle banche dati, sono previsti i seguenti interventi nella giornata del 1° novembre 2025:- Applicativi Accise: è previsto un intervento di configurazione dalle ore 00:00 alle ore 18:00 della giornata; saranno, pertanto, inibiti gli accessi ai servizi di trasmissione delle dichiarazioni e alle applicazioni fruibili dal Portale dell’Agenzia.
- Applicativi Dogane: i sistemi di accoglienza e presentazione delle dichiarazioni saranno sempre disponibili; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.
- Applicativi Giochi: non sono previste interruzioni dei servizi system to system dedicati ai Concessionari o dei servizi telematici esposti sul Portale dell’Agenzia; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.
Attenzione al fatto che con separate comunicazioni le Direzioni centrali competenti ratione materie disciplineranno le eventuali modalità operative, extra sistema, per consentire un’ordinata trattazione delle attività amministrative nel periodo di fermo.
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Responsabiltà di vigilare dei soci di società semplice
Con la Pronuncia n 24811 del 9 settembre 2025 la Casssazione tratta l’onere probatorio relativo all’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative per violazioni fiscali, in relazione alla responsabilità dei soci di società di persone per “culpa in vigilando”.
La Cassazione ha rigettato alcuni motivi del ricorso confermando la sentenza di secondo grado richiamanto il principio enunciato dalla pronincia n 7127 del 2019: “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione.
Vediamo il caso specifico a cui si fa riferimento.
Soci e culpa in vigilando nelle società semplici: Cassazione
Un socio accomandatario e una socia accomandante di una società in accomandita semplice, sono stati destinatari di un avviso di accertamento riguardante l’utilizzo di fatture emesse da una Srl. priva di struttura organizzativa, qualificando tali fatture come soggettivamente inesistenti ai fini dell’Iva, generando maggiori imposte e sanzioni tributarie.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, escludendo la responsabilità dei soci mentre in secondo grado la Commissione tributaria regionale ribaltava la decisione, affermando il dovere di vigilanza sancito dall’articolo 2320 del codice civile e riconoscendo la responsabilità solidale dei soci, con particolare modo del socio accomandatario.
Contro tale sentenza, i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi d’impugnazione.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di secondo grado poichè alcuni motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.
La Corte ha evidenziato che tali motivi evidenziavano contestazioni generiche e cnon chiare, con una sovrapposizione di questioni di fatto e diritto incompatibili.
La Corte ha ritenuto però opportuno sottolineare due importanti principi giuridici:
- con riferimento al principio di non contestazione nel processo tributario, ex articolo 115 del codice procedura civile, la Corte sottolinea come nel processo tributario, debba essere coordinato con la specialità del contenzioso: “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cassazione, 13 marzo 2019, n. 7127). Il principio tutela la possibilità per l’Ufficio di articolare una difesa più ampia e articolata nei diversi gradi di giudizio, evitando di limitare il thema decidendum ai soli motivi esplicitamente contestati in primo momento;
- viene ribadito il principio secondo cui, ai fini dell’esclusione della responsabilità in campo sanzionatorio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la totale assenza di colpa, ossia la condizione di ignoranza incolpevole non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (articolo 5 Dlgs n. 472/1997). Tale onere riguarda particolarmente, in questo contesto, la responsabilità per "culpa in vigilando": la mancata vigilanza diligente da parte dei soci, specie accomandatari, espone a sanzioni anche in assenza di dolo diretto o di partecipazione attiva alle condotte illecite.
La Cassazione afferma che: “occorre poi ribadire che, in relazione alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza”.
La pronuncia ha un riferimento esplicito alla diligenza e alla prudenza che devono essere adottate dai soci di società di persone nella vigilanza sulla gestione societaria.
La responsabilità solidale si estende anche a chi non ha preso parte direttamente alle condotte, evidenziando come sia essenziale dimostrare con prove concrete l’assenza di colpa, nonché l’attuazione di una vigilanza efficace e continuativa.
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Accertamento a società estinta: conseguenze per i soci
La Cassazione ha sancito con l'Ordinanza n 23939 del 2025 che se un avviso di accertamento è notificato a una società di persone già estinta, anche gli atti emessi nei confronti dei soci devono considerarsi invalidi, salvo che non sussistano vizi autonomi.
La decisione chiarisce un nodo ricorrente nella prassi: quali effetti produce l’estinzione della società sugli accertamenti notificati successivamente, e se i soci rispondano comunque delle imposte non versate, in virtù del regime di trasparenza fiscale ex articolo 5 del TUIR.
Accertamento a società estinta: conseguenze per i soci
Il contenzioso giunto fino alla Cassazione è nato da avvisi di accertamento notificati sia a una Sas che ai suoi soci persone fisiche, relativi a redditi imputati per trasparenza.
Tuttavia, la società risultava già cancellata dal Registro delle imprese al momento della notifica degli atti.
Il giudice di primo grado aveva annullato l’avviso alla società per difetto di capacità processuale, ma aveva respinto i ricorsi dei soci, ritenendo validi gli accertamenti a loro carico.
La CTR confermava questa impostazione, non estendendo l’effetto dell’annullamento agli atti emessi individualmente verso i soci.
Il ricorso giunto in Cassazione subiva un ribaltamento degli esiti.
La Suprema Corte ha espresso un principio secondo cui si genera un effetto estensivo dell’annullamento anche ai soci, ossia:
“L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato a una società di persone estinta si estende anche agli atti emessi nei confronti dei soci, salvo che sussistano vizi propri o cause autonome di inopponibilità (ad esempio, decadenza o nullità specifica della notifica)”.
Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame gli accertamenti notificati ai soci non derivavano da una successione nella posizione giuridica della società estinta, ma dalla trasparenza ex art. 5 TUIR.
Dunque, essendo lo stesso presupposto impositivo travolto dalla nullità originaria, anche i successivi atti individuali dovevano considerarsi privi di fondamento.
Risulta rilevante il riferimento al giudicato interno formatosi sul punto della nullità dell’avviso alla società: l’Amministrazione, infatti, aveva impugnato la sentenza solo per eccepire la carenza di legittimazione della società ad appellare, non contestando la nullità del provvedimento.
La Cassazione sottolinea che, in ogni caso, l’atto alla società era nullo ab origine, e se fosse stato oggetto di impugnazione diretta in sede di legittimità, sarebbe stato annullato senza rinvio, in quanto notificato a un soggetto giuridico ormai inesistente (Cass. 21125/2018; Cass. 33278/2018).
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la distinzione tra la trasparenza fiscale (art. 5 TUIR) e la successione nei rapporti giuridici in caso di estinzione societaria.
I soci di società di persone non subentrano automaticamente nei rapporti passivi della società per effetto della cancellazione, ma sono tassati direttamente per imputazione di reddito.
In questo contesto, la validità degli accertamenti a loro carico dipende dalla legittimità dell’accertamento originario alla società. Se quest’ultimo è nullo, non può sopravvivere il secondo.
La Corte esclude l'applicazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, il quale prevede che ai fini degli atti tributari l’estinzione della società ha effetto dopo cinque anni dalla cancellazione.
Tale norma non si applica nei casi in cui la cancellazione sia avvenuta prima del 13 dicembre 2014, come nel caso di specie.
Concludendo l’ordinanza n. 23939/2025 conferma un orientamento garantista e coerente con la giurisprudenza precedente, riconoscendo che non è possibile far sopravvivere gli effetti di un atto tributario nullo notificato a una società estinta, cercando di farli gravare sui soci attraverso la trasparenza fiscale.
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Detrazione IVA assolta in dogana dall’importatore dei beni
La detrazione dell’IVA doganale è ammessa anche se l’importatore non è proprietario delle merci, purché queste siano utilizzate nell’attività d’impresa e vi sia una chiara correlazione con le operazioni imponibili.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 213 del 2025.
La società ALFA S.r.l., operante nella commercializzazione di principi attivi farmaceutici e prodotti chimici industriali, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre l’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di una materia prima proveniente dalla Cina.
Il bene, denominato fattore produttivo base ZZ, era fornito free of charge da un committente giapponese e rimaneva formalmente di sua proprietà, pur essendo utilizzato da ALFA per la produzione, in Italia, di un farmaco (YY) successivamente venduto in Germania e in Paesi extra-UE.
Il nodo interpretativo riguardava quindi il diritto alla detrazione dell’IVA doganale, nonostante l’importatore non fosse proprietario della merce. In particolare:
- ALFA importava dalla Cina il fattore produttivo base ZZ, di proprietà del committente giapponese, ricevuto a titolo gratuito (free of charge),
- tale materia prima veniva poi consegnata ad una società italiana (GAMMA) per la trasformazione in un farmaco finito (YY),
- successivamente venduto dal contribuente sia in ambito UE (Germania) sia in Paesi extra-UE (es. Brasile).
La questione centrale era se la società potesse registrare la bolletta doganale e detrarre l’IVA assolta in dogana, nonostante non vi fosse un trasferimento di proprietà sul bene importato
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nella risposta, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato i principi unionali e nazionali sul diritto di detrazione, sottolineando che:
- non è necessaria la proprietà dei beni importati per esercitare la detrazione;
- è però indispensabile la presenza di un nesso diretto e immediato tra l’importazione e le operazioni attive del soggetto passivo;
- l’IVA assolta in dogana può essere portata in detrazione solo se le relative spese restano effettivamente a carico dell’importatore e incidono sul prezzo delle operazioni a valle.
Con specifico riferimento al caso di ALFA, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto tra importazione e commercializzazione del farmaco sembri soddisfare tali condizioni. Tuttavia, ha precisato che l’effettiva spettanza della detrazione è subordinata alla verifica in concreto dei contratti e delle spese sostenute, riservandosi ogni potere di controllo.
Pertanto, per le aziende che operano in filiere produttive internazionali, spesso caratterizzate da rapporti complessi tra fornitori, committenti e terzisti, il documento dell’Agenzia ribadisce l’importanza di:
- formalizzare correttamente i contratti con i partner esteri;
- dimostrare l’inerenza dei beni importati;
- assicurare la tracciabilità contabile delle operazioni doganali.
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Società cancellata dal Registro Imprese: al liquidatore poteri per 5 anni
La Cassazione n 10429/2025 ha trattato il caso di una società cancellata dal registro imprese, fornendo chiarimenti sui poteri del liquidatore anche dopo la cancellazione.
In sintesi, il principio affermato dalla Suprema Corte specifica che il liquidatore, nonostante l’ente non sia più giuridicamente esistente, conserva tutti i poteri di rappresentanza sul piano sostanziale e processuale per i successivi cinque anni.
Vediamo il caso di specie.
Cancellazione società: la normativa vigente
L'Amministrazione finanziaria recuperava spese di sponsorizzazione nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese con atto impositivo notificato al liquidatore e agli ex soci, in virtù della disposizione derogatoria di cui all’articolo 28, comma 4, Dlgs n. 175/2014, a norma della quale, ai soli fini degli atti di accertamento dei tributi, del contenzioso e della riscossione, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi “cinque anni” dalla richiesta di cancellazione medesima.
I giudici tributari annullavano l’atto di accertamento in quanto ritenuto notificato a società “estinta” in persona del liquidatore, ritenuto soggetto privo di legittimazione passiva.
Secondo i giudici di secondo grado, in particolare, nei confronti del liquidatore sarebbe invocabile soltanto la responsabilità ai sensi dell’articolo 36 del Dpr n. 602/1973, dovendo l’atto impositivo emesso nei confronti della società essere rivolto ai soci, che succedono nei rapporti debitori facenti capo alla società ma non estinti.
L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione, valorizzando il dettato della norma speciale e sostenendo una “perpetuatio” dei poteri del liquidatore.
La Suprema Corte ha accolto le ragioni del Fisco innanzitutto ribadendo la natura sostanziale della disposizione speciale di sopravvivenza della società e quindi la portata “non retroattiva” della norma. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata a partire dal 13 dicembre 2014.
Cancellazione società: la decisione della Cassazione
Appurata la vigenza della disposizione, la Suprema corte ha precisato che la norma “non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare la notificazione dell’atto impositivo, ma il liquidatore deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale”.
Per la Cassazione “egli deve poter non soltanto ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, ma anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, come è confermato dalla circostanza che l’estinzione è posticipata anche ai fini della efficacia e validità degli atti del contenzioso”.
Viene invece precisato che “sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso”.
La Corte aveva già evidenziato che il soggetto intestatario e destinatario della notifica dell’atto impositivo ove questa si collochi entro il segmento temporale del quinquennio, è e rimane la società e per essa l’ex liquidatore.
Pertanto secondo la Corte il liquidatore è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, per i cinque anni successivi alla cancellazione.
Decorso detto termine, può dirsi riespanso il fenomeno successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
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Esenzione redditi domenicali e agrari: istruzioni quadro RA e RO Reditti SP
Con una nuova FAQ del 25 giugno le Entrate forniscono istruzioni dettagliate per la compilazione Modello Redditi Sp 2025 in un caso particolare, quello dell’applicazione delle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola (articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016).
Una società semplice agricola riveste la qualifica Iap attribuita da uno solo dei soci.
In particolare, la società domanda come compilare i quadri RA ed RO per attribuire al socio qualificato i redditi fondiari tenendo conto delle soglie di esenzione e al socio non iscritto alla previdenza agricola il reddito al lordo di tali soglie che dovrà essere ulteriormente rivalutato del 30 per cento.
Inoltre, chiede come vada compilata il modello Redditi Pf 2025 da parte del socio Iap.
Vediamo il chiarimento delle Entrate.
Modello Redditi SP: istruzioni per l’esenzione redditi domenicali e agrari
L’Agenzia premette che la società semplice, qualificata come Iap, non è iscritta alla previdenza agricola poiché l’iscrizione è un requisito attribuibile soltanto ai soci persone fisiche.
La società semplice è imprenditore agricolo professionale se lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e se almeno un socio risulta in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Successivamente fornisce istruzioni per compilare i quadri RA e RO del modello e come considerare i redditi dei soci tenendo contro delle soglie di esenzione.
In particolare, per quanto riguarda il quadro RA, precisa che nelle istruzioni al modello viene chiarito che nell’ipotesi in cui l’esclusione dalla formazione della base imponibile prevista dalla norma agevolativa non riguardi tutti i soci, la casella di colonna 10 “IAP” va barrata e l’ulteriore rivalutazione è pari a zero.

Tuttavia, considerato che per gli altri componenti della compagine i redditi fondiari sono imponibili con l’applicazione dell’ulteriore rivalutazione del 30%, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a quest’ultimi riportando l’importo del maggior reddito dominicale e agrario, rispettivamente, nei campi 15 e 16 della sezione II del quadro RO.

La faq specifica, inoltre, che è corretto riconoscere al socio con qualifica previdenziale, fino a concorrenza dei propri redditi fondiari imponibili, l’esenzione del socio non IAP.
Di conseguenza il socio IAP riporta il reddito fondiario imponibile e il reddito fondiario non imponibile attribuito dalla società semplice rispettivamente nelle colonne 4 e 13 dei righi da RH1 a RH4 quadro RH del modello Redditi PF 2025.
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DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE
Con Risoluzione n 32 del 15 maggio le Entrate hanno chiarito le norme sul DtA deffered tax assets, a seguito di numerose richieste di informazioni in merito alle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate DTA (di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni).
DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE
L’articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce che “I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso.
I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.
In sintesi, i crediti d’imposta in oggetto, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973
I citato articolo 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della cessione dei crediti d’imposta, prevede l’applicazione degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Pertanto:
- la cessione dei crediti d’imposta in oggetto deve risultare “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (cfr. articolo 69, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923);
- l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente);
- il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).
In alternativa, i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità previste dai richiamati articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923.
In tale eventualità, la cessione è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Inoltre, si fa presente che:
- ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta di cui trattasi, non può essere utilizzata la Piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. In ogni caso, tale Piattaforma non rappresenta un mercato finanziario, bensì solo uno strumento per comunicare all’Agenzia, ai fini fiscali, l’avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d’imposta;
- la comunicazione all’Agenzia della cessione dei crediti d’imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, Piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili;
- l’Agenzia conserva il potere di controllare, secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni vigenti, la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
- l’Agenzia è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario, non svolge funzioni di intermediazione, non interviene in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale.