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DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE
Con Risoluzione n 32 del 15 maggio le Entrate hanno chiarito le norme sul DtA deffered tax assets, a seguito di numerose richieste di informazioni in merito alle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate DTA (di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni).
DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE
L’articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce che “I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso.
I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.
In sintesi, i crediti d’imposta in oggetto, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973
I citato articolo 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della cessione dei crediti d’imposta, prevede l’applicazione degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Pertanto:
- la cessione dei crediti d’imposta in oggetto deve risultare “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (cfr. articolo 69, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923);
- l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente);
- il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).
In alternativa, i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità previste dai richiamati articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923.
In tale eventualità, la cessione è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Inoltre, si fa presente che:
- ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta di cui trattasi, non può essere utilizzata la Piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. In ogni caso, tale Piattaforma non rappresenta un mercato finanziario, bensì solo uno strumento per comunicare all’Agenzia, ai fini fiscali, l’avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d’imposta;
- la comunicazione all’Agenzia della cessione dei crediti d’imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, Piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili;
- l’Agenzia conserva il potere di controllare, secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni vigenti, la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
- l’Agenzia è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario, non svolge funzioni di intermediazione, non interviene in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale.
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Responsabilità dei Sindaci: in vigore dal 12 aprile il tetto massimo
In GU n 73 del 28 marzo la Legge n 35/2025 con le modifiche all'art 2407 sulla responsabilità dei sindaci delle società di capitali.
I Commercialisti, alla approvazione della novità hanno espresso grande soddisfazione per una norma fortemente voluta dal CNDCEC e dal Presidente De Nuccio.
Tetto per Responsabilità dei Sindaci: norma approvata
Il testo del nuovo art. 2407 c.c. in vigore dal 12 aprile prossimo recita come segue: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale e' esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilita' verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si e' verificato il danno"Pertanto d'ora in avanti i sindaci risponderanno, in solido con gli amministratori, solo entro un limite stabilito in base al compenso secondo le tre fasce.
L’ultimo comma del nuovo articolo 2407 del Codice civile, inserisce un termine di prescrizione certo, pari a cinque anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.
Il presidente dei Commercialisti Elbano de Nuccio ha parlato di traguardo storico "perché finalmente diventa legge dello Stato la perimetrazione della responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Nel corso degli anni il timore derivante da responsabilità illimitate aveva allontanato molti professionisti dallo svolgimento di questa insostituibile funzione, ma questa perimetrazione farà riavvicinare al collegio sindacale tanti professionisti di qualità, rafforzandone, quindi, la sua funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale"
Anche ANC Associazione Nazionale Commercialisti ha espresso soddisfazione tramite il suo Presidente Marco Cuchel.
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Modello Redditi SP 2025: pronte le regole per le società di persone
Con il Provvedimento n 131066 del 17 marzo le Entrate hanno pubblicato le regole per i dichiarativi 2025 anno di imposta 2024 per le società di persone, scarica qui: Modello e istruzioni SP 2025.
Il modello Redditi SP – Società di persone ed equiparate deve essere presentato in via telematica dalle seguenti società e associazioni, residenti in Italia:
- società semplici
- società in nome collettivo e in accomandita semplice
- società di armamento
- società di fatto o irregolari
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
- aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi
- gruppi europei di interesse economico GEIE.
accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle entrate, tra il 30 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per compilare la dichiarazione è disponibile il software RedditiOnLine SP
Modello Redidti SP: come è composto
Il modello “Redditi 2025–SP”, con le relative istruzioni, è composto da:
- a) il frontespizio ed i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RW, AC, FC, TR, OP, DI, RU, CP, RX;
- b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Attenzione al fatto che eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Il frontespizio dettagliatamente si compone di due facciate:
- la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
- la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o associazione e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.
Modello Redidti SP: novità di quest’anno
Le principali novità contenute nel modello SP2025 sono le seguenti:
- Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RG, RE e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agri- colo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sosti- tutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).
- Maggiorazione costo del personale. Sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e le componenti negative dei quadri RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
- Modifica del regime agevolato riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP). Nel quadro RA è stata prevista la determinazione del reddito imponibile agrario e dominicale prodotto da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in base alla nuova normativa introdotta dall’art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicem- bre 2023 n. 215, per gli anni 2024 e 2025.
- Prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell’aliquota dell’IVAFE per i prodotti finanziari de- tenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, fissata nella misura dello 0,40 per cento a decorrere dal 2024 (art. 19, comma 20-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011); è stata inoltre prevista la nuova ali- quota dell’IVIE che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06 per cento (art. 19, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011).
- Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Nei quadri RT (sezione X) ed RM (sezione VII) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- Redditi derivanti dalla produzione di vegetali. Nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art- 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Affrancamento cripto-attività. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in so- spensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al ter- mine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Riallineamento beni in caso di conferimento d’azienda e operazioni straordinarie. Nel quadro RQ (sezione VI) è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le me- desime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le no- vità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Regime società di comodo. Il prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
- Codice identificativo nazionale. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- Redditi derivanti dalla produzione di vegetali. Nei quadri RF e RG è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Modifiche alla disciplina della «tonnage tax». Sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS e RN per accogliere
- le novità normative della disciplina della tonnage tax di cui agli artt. 155 e seguenti del TUIR (art. 19 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)
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Dichiarazioni operazioni in oro: via dal 17 gennaio alle novità
Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro.
In particolare la UIF con un comunicato del 15 gennaio ha evidenziato che in data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il Dlgs. n. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione, vediamo i dettagli.
Dichiarazioni operazioni in oro: il via dal 17 gennaio
Si evidenzia parafrasando il contuenuto di quanto afferma la UIF.
Tra le principali novità, per quanto di competenza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dal 17 gennaio, le operazioni in oro, che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024, dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro e non più € 12.500.
Nel dettaglio, la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000.
In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d'Italia del 2010 nonché con quanto precisato nelle faq della UIF, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.
Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A partire dal 17 gennaio non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.
Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione.
La recente riforma attribuisce all'Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa e fino alla loro emanazione delle predette, la Comunicazione della UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni.
Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il Portale Infostat- UIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.
Per info e quesiti, le UIF conclude il comunicato specificando di rivolgersi a:
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SNC e SAS: in arrivo l’obbligo di redazione e deposito del bilancio
È stata pubblicata il 10 gennaio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva 2025/25/UE, datata 19 dicembre 2024, e recante modifica alle Direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE, che si occupa di digitalizzazione del diritto societario. La Direttiva dovrà essere recepita entro il 31 luglio 2027, e le disposizioni in essa contenute dovranno essere rese operative dagli stati membri a decorrere dal 31 luglio 2028.
Con questo intervento normativo l’Unione Europea dichiara di avere l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle imprese e di conseguenza la fiducia nel contesto imprenditoriale; oltre che, favorendo l’interconnessione digitale del sistema informativo delle imprese, quello di favorire l’espansione transfrontaliera delle PMI.
Nella pratica, per le imprese italiane ciò si configurerà nel futuro obbligo per SNS e SAS di:
- ampliare la quantità di informazioni da pubblicare presso il Registro delle imprese, al pari di quanto già avviene per le società di capitali;
- produrre il bilancio sociale e pubblicarlo presso il Registro delle imprese.
La direttiva, che una volta emanata darà agli stati membri dell’Unione Europea due anni per il suo recepimento, limita l’intervento alle società di persone esercenti attività commerciale, il che, in Italia, vuol dire appunto che sono interessate dal provvedimento le SNC e le SAS, ma non le società semplici.
Il fatto non è strano, se si pensa che l’obiettivo della novità normativa è quello di favorire la trasparenza del sistema imprenditoriale e lo sviluppo delle PMI, e le società semplici, non svolgendo attività commerciale, non sono neanche delle PMI propriamente dette.
La direttiva inserisce questo adempimento in un più generale programma di ampliamento dell’interconnessione dei registri nazionali, al fine di permettere che le informazioni fondamentali sulla vita delle società di persone possa divenire accessibile a livello unionale, come già avviene per le società di capitali.
È presumibile ritenere che, come già avviene per le società di capitali che sono anche microimprese, che per le società di persone di minore dimensione sarà prevista qualche semplificazione; fermo restando l’obiettivo finale di permettere l’allargamento del sistema informativo europeo.
Cosa cambia per le imprese italiane
Già adesso le SNC e le SAS trasmettono le informazioni fondamentali al Registro delle imprese detenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della sede di competenza; l’allargamento del numero di informazioni richieste non dovrebbe costituire adempimento di particolare onerosità amministrativa.
Di diversa rilevanza è l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio annuale che, per questo tipo di imprese, costituisce un adempimento in più, per nulla irrilevante, aggravato anche dell’onere del deposito presso il Registro delle imprese di competenza.
Volendo vedere la questione dal punto di vista del diritto societario, queste modifiche avvicinano, e non poco, le società di persone alle società di capitali.
In questo senso questa novità normativa, inserita nella particolarità del contesto italiano, alimenta ulteriormente quel processo che si è venuto ad innescare a partire dalla riforma del diritto societario, tale che la tradizionale differenziazione tra società di persone senza personalità giuridica, e società di capitali con personalità giuridica, quanto meno per le imprese a più ristretta base partecipativa, di fatto diviene alquanto fumosa.
Tra SNC e SAS obbligate alla redazione dei bilanci, e SRL i cui soci che sono anche amministratori in tante situazioni divengono illimitatamente responsabili, oltre che sottoposti al doppio obbligo previdenziale, le differenze divengono poco percettibili.
È come se il diritto in divenire abbia creato una sorta di società di persone che è tale (con specifici obblighi e limitazioni) nel momento in cui l’impresa è amministrata dai soci, i quali sono in un numero ristretto, a prescindere dalla forma (SNC, SAS, SRL) adottata, che diviene questione secondaria e non più costitutiva, come invece risultava prima della riforma del diritto societario.
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Soggettività IVA delle Holding e detraibilità dei costi finanziari
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 250/2024, ha affrontato temi cruciali per le società holding in materia di soggettività passiva IVA e di detraibilità dell’IVA relativa ai cosiddetti transaction costs, ossia i costi sostenuti per operazioni finanziarie come l'emissione di obbligazioni e finanziamenti tra società controllate.
Il caso di specie
Le società coinvolte, identificate come BETA TopCo S.p.A. e GAMMA MidCo S.p.A., fanno parte del gruppo ALFA, attivo nel settore dei servizi di marketing. Queste due società holding sono state costituite con una struttura definita "leggera", priva di personale dedicato e con un solo amministratore unico. La loro funzione principale è quella di reperire finanziamenti attraverso l’emissione di obbligazioni e di concedere prestiti alle controllate, come la società ALFA S.p.A.
I Quesiti Sottoposti all’Agenzia
- Soggettività passiva IVA: Le due holding (BETA TopCo e GAMMA MidCo) possono essere considerate soggetti passivi IVA, anche se operano con una struttura leggera?
- Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari: È possibile detrarre l’IVA sui costi sostenuti da BETA TopCo per i servizi connessi all’emissione delle obbligazioni e per i finanziamenti concessi alle controllate?
Soggettività passiva IVA delle Holding
Secondo l'Agenzia delle Entrate, le holding possono essere considerate soggetti passivi IVA quando svolgono attività economiche rilevanti ai fini IVA. In particolare:
- Non è sufficiente detenere partecipazioni per acquisire la soggettività IVA, è necessario interferire attivamente nella gestione delle partecipate.
- L'attività di concessione di finanziamenti onerosi alle partecipate è considerata un'attività economica rilevante ai fini IVA.
Nel caso specifico, BETA TopCo e GAMMA MidCo sono considerate soggetti passivi IVA poiché:
- Emettono prestiti obbligazionari.
- Concedono finanziamenti infragruppo.
- Prestano garanzie e svolgono attività finanziarie per supportare l'acquisizione delle società partecipate.
Questa attività supera la mera detenzione di partecipazioni e dimostra un’ingerenza nella gestione delle controllate, soddisfacendo così i requisiti per essere considerate soggetti passivi IVA.
Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA sostenuta sui transaction costs e sui servizi finanziari è detraibile in base alle regole di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972. In particolare:
- Transaction Costs: Sono i costi sostenuti per consulenze legali, notarili e servizi di assistenza relativi all’emissione di obbligazioni. Questi costi, se riaddebitati alla società controllata (ALFA) con applicazione dell’IVA, consentono la detraibilità dell’imposta.
- Finanziamenti Infragruppo: Gli interessi e le commissioni (come la Commitment Fee) connessi ai finanziamenti concessi sono operazioni esenti da IVA. Tuttavia, quando queste operazioni esenti sono rilevanti e non occasionali, si applica il pro-rata di detraibilità dell’IVA.
In altre parole:
- BETA TopCo può detrarre l’IVA sui costi di consulenza sostenuti nel 2023 per l’emissione dell’obbligazione e per l’acquisizione di finanziamenti, purché questi costi siano riaddebitati con IVA alla controllata ALFA nel 2024.
- ALFA, in qualità di destinataria dei servizi, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sui costi riaddebitati da BETA TopCo.
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Veicoli ecologici autotrasporto: domande di contributo dal 16 dicembre
Dalle ore 10 di oggi è possibile presentare le domande per i contributi per gli investimenti delle imprese di autotrasporto al fine di rinnovare il parco veicolare e renderlo eco sostenibile.
Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it
Le regole della agevolazione sono state pubblicate in GU n 283 del 3 dicembre è stato pubblicato il decreto MIT del 20 novembre con le regole per attuazione del decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.
Ricordiamo inoltre che il decreto n 208 del 6 agosto ha definito le modalità di attuazione della misura "investimenti XI", per l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ed all’Albo degli autotrasportatori.
Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato, per i trasporti in regime ATP, nonché l’acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.
Il decreto stabilisce che sia data priorità alle istanze che prevedono la rottamazione di veicoli con motore diesel di classe Euro IV e Euro 4 o inferiori.
In questi casi, sia che si provveda all’acquisto di un veicolo diesel che ad elevata sostenibilità, il contributo è incrementato rispetto a quello ordinariamente previsto.
La priorità ed il contributo maggiorato saranno riconosciuti entro il tetto di:
- euro 500.000 in caso di acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità
- euro 5.000.000 nel caso di acquisto di veicoli diesel di classe Euro 6 step E e Euro VI step E.
Vediamo come fare domanda.
Veicoli ecologici autotrasporto: via alle domande di contributo
La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due step distinti e successivi:
- a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
- b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.
E' previsto un solo periodo di incentivazione all'interno del quale, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025.
In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
All'interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208.Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al decreto ministeriale n. 208/2024, non abbiano perfezionato l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, nè presentato istanza di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente decreto direttoriale.
Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 25 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
Nella fase di prenotazione il soggetto gestore procede ad effettuare una istruttoria volta a verificare:- a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico indicato nell'art. 3, comma 5, del presente decreto direttoriale;
- b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione del suddetto modulo informatico;
- c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
- d) l'allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
- e) l'allegazione del documento d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
- f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale dell'impresa istante;
- g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).
Ove la piattaforma rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse.
In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.
Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è considerato ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento, nonché della determinazione del contributo massimo erogabile all'impresa all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procede alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.
L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun caso il totale delle somme accantonate sulla base dell'istanza presentata.
I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non possono in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.
Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del 6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale.
La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari al contributo massimo spettante, è calcolata dalla piattaforma sulla base di quanto indicato dall'impresa nel modello di istanza di ammissione all'incentivo che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto, costituisce il tetto massimo del contributo ammissibile.
Veicoli ecologici imprese autotrasporto: beneficiari
Possono inoltrare l'istanza:
- le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi,
- nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all'interno del periodo incentivante così come indicato al precedente art. 2 comma 2, secondo le modalità di seguito descritte.
Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione».
- Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00 del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio 2025 all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it
L'indirizzo PEC di trasmissione dell'istanza dovrà essere quello aziendale dell'impresa richiedente e dovrà essere indicato nell'istanza medesima.
Qualora, ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non potrà presentare istanza nella successiva edizione di incentivazione.
L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione.
Non sarà comunque possibile annullare le istanze oltre il termine di scadenza della rendicontazione.
L'istanza per il riconoscimento del contributo dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello.
Sul modello informatico dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa, comprovanti quanto dichiarato nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero a far data dal 14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovrà contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 208/2024.
Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che siano risultate regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il link per l'accesso al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Temi – trasporti – autotrasporto merci – documentazione – autotrasporto merci – contributi ed incentivi per l'anno 2024 – investimenti».
Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.
E' possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e contestualmente presentare, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con l'effetto di uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma 6 ad una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.
Allegati: -
Bonus veicoli sicuri 2024: in arrivo 1,5 ML
Il Collegato Fiscale DL n 155/2024 in conversione in legge contiene tra le altre misure il rifinanziamento del bonus veicoli sicuri rivolto ai proprietari di veicoli da sottoporre a revisione.
Vediamo i dettagli dell'art 1 commi 6 ter e quater relativi alla revisione dei veicoli.
Bonus veicoli sicuri 2024: l’aevolazione per le revisioni
L’articolo 1, comma 6-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di un importo pari ad 1,5 milioni di euro per il 2024, le risorse previste dall’articolo 1, comma 707 della legge n. 178 del 2020, volte a finanziare il cosiddetto “buono veicoli sicuri”.
Il comma 6-quater reca la copertura finanziaria del relativo onere, pari a 1,5 milioni per il 2024.
In proposito si ricorda che il comma 705 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 aveva previsto un adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.
A seguito di tale adeguamento tariffario, il comma 706 dello stesso articolo 1, aveva previsto, a titolo di misura compensativa dell'aumento, per i primi tre anni, il riconoscimento di un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale avessero sottoposto il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione.
Il comma in commento, pertanto, incrementa, come evidenziato in precedenza, il suddetto Fondo di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 aumentando la durata della misura compensativa in questione a quattro anni rispetto al periodo precedente di tre anni.Clicca qui, per accedere al sito del MIT in attesa della riapertura della piattaforma dove richiedere il bonus
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Codici tributo settore giochi ippica
Con Risoluzione n 58 del 3 dicembre le Entrate istituiscono con i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative:
- ai saldi per i concorsi pronostici sportivi,
- per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici,
- nonché per l’ippica d’agenzia.
Codici tributo settore giochi ippica
ll decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.
Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;
- “5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
- “5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
- “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
- “5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
- “5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
- “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;
- “5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”;
- “5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”.
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Rilevanza degli immobili come beni merce: principio della Cassazione
Con l'Ordinanza n 25550 del 24 settembre 2024 la Cassazione ha sancito un principio secondo cui i beni immobili che una società, in conformità al proprio oggetto sociale, costruisce su un terreno di sua proprietà e, successivamente, vende a un terzo, devono essere sottoposti alla disciplina tipica dei “beni merce” e non a quella dei “beni patrimoniali”.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Rilevanza immobili come beni merce: principio della Cassazione
Una Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate notificava ad una sas, avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito imputabile alla società nella misura di Euro 154.184,00 a fronte di un reddito imponibile dichiarato di Euro 14.184,00.
L'Ufficio, con distinti avvisi di accertamento, rettificava anche il reddito da partecipazione dei soci ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 TUIR.
In particolarem l'Agenzia delle Entrate contestava che la società aveva ceduto a titolo oneroso un fabbricato dalla stessa precedentemente edificato, applicando erroneamente la disciplina dei beni patrimoniali e dichiarando una plusvalenza di Euro 20.000,00, senza qualificare, come sarebbe stato doveroso, l'immobile ceduto come bene merce e senza includere tra i ricavi di competenza l'intero corrispettivo ricevuto pari ad Euro 140.000,00 come imposto dall'art. 85 TUIR.
La società e i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale contestando gli addebiti e affermando che l'immobile ceduto doveva rientrare tra i beni patrimoniali della società.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nei diversi giudizi chiedendo dichiararsi la legittimità della pretesa impositiva e respingersi le impugnazioni. La CTP regionale riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza. La società e i soci proponevano appello innanzi alla Commissione tributaria regionale. L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La CTR adita accoglieva l'appello e, di conseguenza, annullava gli accertamenti con sentenza, avverso la pronuncia della CTR, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L'Agenzia delle Entrate deduce violazione dell'art. 85, comma 1, TUIR in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo l'Amministrazione ricorrente la sentenza avrebbe errato nel ritenere l'immobile ceduto come bene patrimonio piuttosto che come bene merce, con conseguente scelta di un erroneo regime fiscale quanto alla tassazione del ricavo maturato.
Secondo la Cassazione il motivo del ricordo è fondato poichè la società aveva nel suo oggetto sociale, fino al 2005 e prima di un mutamento dell'oggetto sociale, anche la costruzione di immobili e non la sola commercializzazione degli stessi e che era incontestato tra le parti che la società stessa avesse realizzato la costruzione dell'immobile compravenduto.
Tale circostanza, secondo la Commissione tributaria regionale, giustificava l'ascriversi dell'immobile ai beni patrimoniali e ciò anche in assenza della contabilizzazione del valore di esso tra le rimanenze, dovendo qualificarsi tale condotta di bilancio come un errore formale inidoneo a mutare la natura del bene in questione.
La Corte ha più volte affrmato dei principi, violati, a suo avviso, nella sentenza impugnata.
Viene specificato appunto che "in tema di redditi d'impresa, deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un'interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalità oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l'esercizio dell'impresa"
ed ancora: "in tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del D.P.R. n. 917 del 1986 – che prevede l'indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari – vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione"
Nel caso di specie l'immobile oggetto della compravendita non aveva, alla luce dei criteri delineati dalle pronunce riportate, nemmeno nella prospettazione delle parti e cioè in ragione delle circostanze di fatto per come descritte nella sentenza, natura di bene patrimoniale, perché pacificamente non destinato al mercato locativo, né natura di bene strumentale atteso che difettava di ogni destinazione alla realizzazione dell'attività di impresa.
Tale conclusione è perfettamente coerente con l'assenza di un registro dei cespiti ammortizzabili della società che riportasse l'immobile tra i beni patrimoniali.
La sentenza impugnata ha, allora, errato nel negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 85 TUIR che recita: "sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa", atteso che solo tra di essi, e cioè tra i beni merce, poteva rientrare l'immobile ceduto.
A tale ultimo riguardo si consideri il principio di diritto, costantemente affermato dalla Corte, secondo il quale "in tema di determinazione del reddito di impresa, il corrispettivo della vendita di un complesso di unità immobiliari, effettuato da una società avente come oggetto principiale l'attività di compravendita di immobili, costituisce, a norma dell'art. 53 (ora art. 85), comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, ricavo interamente tassabile, atteso che la tassabilità della sola plusvalenza riguarda il corrispettivo realizzato mediante cessione di beni relativi all'impresa diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio essa è diretta"
Per tutto quanto premesso si accoglie il ricorso, si cassa la sentenza impugnata.