• PRIMO PIANO

    Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga

    La Legge di bilancio 2026 tra le norme ha previsto il contributo per i pacchi provenienti da paesi extra UE.

    Successivamente a tal proposito, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi e in data 7 gennaio ha pubblicato una rettifica introducendo uno slittamento della novità a partire dal 15 marzo prossimo.

    Il MEF con il comunicato n 13 del 12 marzo conferma che arriverà una ulteriore proroga con apposito provvedimento.

    Il comunicato specifica che con apposito provvedimento verranno modificate:

    • le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell’applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Riepiloghiamo la novità.

    Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro

    La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
    Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
    Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

    Ricordiamo che Codacons è intervenuta sulla previsione di legge evidenziando l'illeggittimità della norma.

    Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».

    L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.

    Spedizioni extra UE: da quando si applica il contributo di 2 euro

    La Circolare n 37/2025 di ADM evidenzia che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:

    • spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
    • spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
    • spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

    Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).

    Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

    Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).

    Con successiva circolare n 1/2026 datata 7 gennaio le Dogane hanno previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro.

    L’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), rettificando le proprie indicazioni contenute nella circolare n 37/D/2025, introduce un periodo transitorio, conclusosi il 28 febbraio 2026.

    La circolare n 1 nel rispetto dello Statuto del contribuente e per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi, concede un maggior lasso temporale (periodo transitorio) per dichiarare le importazioni registrate dal 1° gennaio al 28 febbraio e versare di conseguenza il relativo importo dovuto: i contributi delle spedizioni di valore inferiore ai 150 euro registrate nel periodo transitorio andranno contabilizzati e pagati sulla base della dichiarazione da presentare per la prima volta entro il 15 marzo 2026, e per le operazioni di gennaio e di febbraio. 

    Dal 1° marzo, invece, gli adempimenti correlati alla contabilizzazione, dichiarazione e versamento del contributo sulle spedizioni fino a 150 euro dovranno rispettare le tempistiche che sono già state indicate sulla circolare 37/D.

    Su questa novità il MEF ha confermato la ulteriore proroga al 30 giugno e a breve verrà apporvato un apposito provvedimento di modifica della disciplina prevedendone lo slittamento dell'entrata in vigore.

  • PRIMO PIANO

    Redditi SP 2026: modello e istruzioni con le novità

    Pubblicato il Provvedimento n 72272/2026 con le regole per la dichiarazione dei redditi delle società di persone per l'anno di imposta 2025, scarica il Modello Redditi SP 2026.

    Sono obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP – Società di persone ed equiparate – le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
    1) società semplici;
    2) società in nome collettivo e in accomandita semplice;
    3) società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
    4) società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
    5) associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
    6) aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
    7) gruppi europei di interesse economico GEIE.

    Attenzione al fatto che, i soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

    La dichiarazione può essere trasmessa:
    a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
    b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    c) per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    d) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

    Redditi SP 2026: da cosa è composto

    Il modello “Redditi SP 2026” è composto da:

    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, 
    • i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RW, AC, FC, TR, OP, DI, RU, CP e
      RX;
    • i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

    Redditi SP 2026: le novità di quest’anno

    Le principali novità contenute nel modello SP/2026 sono le seguenti:

    • Concordato preventivo biennale. Nella sezione I del quadro CP, nei righi CP1 e CP2, dedicati, rispettivamente, al reddito d’impresa e al reddito di lavoro autonomo, sono state inserite le nuove caselle “Comma 1-bis” per gestire le novità previste dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, riguardanti il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l’eventuale quota di imponibile concordato, ricevuta per trasparenza, da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis; nei righi CP6 e CP8, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP11 e CP12, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).
    • Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria. Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti (art.18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Spese per prestazione alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande. Nel quadro RE, nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e be- vande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84).
    • Iper-ammortamento. Nei quadri RF e RG, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Rateizzazione delle plusvalenze. Nei quadri RF e RG è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT sono state previste le nuove sezione V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207); nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da opera-
      zioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento (art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Rivalutazione delle partecipazioni. Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 e nel 2026 (art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Assegnazione agevolata di beni. Nel quadro RQ è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2026 nonché, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre
      2026 .
    • Disallineamenti da ibridi. In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).
    • Affrancamento straordinario delle riserve. È stata aggiornata la sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

    Attenzione al fatto che  le tabelle contenute nelle istruzioni dei singoli modelli REDDITI SP, SC ed ENC, sono state spostate nelle “Istruzioni generali dei modelli REDDITI”, ai fini di una più agevole consultazione

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Tassazione dividendi: norma in vigore dal 1° gennaio

    La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene una discussa norma che ha visto un intenso iter emendativo che riguarda la modifica alla normativa sulla tassazione dei dividendi delle società.

    La novità riguarda la tassazione dei dividendi percepiti da società, con la modifica del regime generalizzato di esenzione parziale al 95% previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

    Tale regime sarà mantenuto solo se:

    • la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili;
    • oppure, in alternativa, che la società percipiente detiene una partecipazione diretta di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
    • nella determinazione della soglia del 5% rilevano anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
    • il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera.

    La proposta inizialmente contenuta nella bozza di Legge di Bilancio 2026 prevedeva che la quota al di sotto della quale non fosse applicata l’esenzione pari al 95% fosse del 10% e questo ha causato diverse polemiche, poi in fase emendatativa la norma è cambiata.

    Tassazione dividendi società: le novità 2026

    In dettaglio la norma in vigore dal 1° gennaio 2026 prevede quanto segue.

    I commi 51-55, dell'arti 1 della Legge di Bilancio 2026, modificati al Senato, recano delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
    Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5
    per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
    Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non
    residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
    Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

  • PRIMO PIANO

    PEC Amministratori di società: chiarimenti da Unioncamere

    Il Decreto legge n 159/2025 con l'art 13 rubricato  Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riprende la norma discussa sulla PEC degli amministratori di società.

    Unioncamere con una nota del 7 novembre chiarisce il perimetro della novità e specifica chi riguarda questo nuovo obbligo.

    PEC Amministratori di società: norma ripresa nel Dl sicurezza lavoro

    Tra le norme del DL n 159/2025 già noto come Decreto sicurezza lavoro, in vigore dal 31 ottobre scorso, spuntano i commi 3 e 4 dell'articolo 13, che vorrebbero correggere il tiro per la norma sulla pec (posta elettronica certificata) degli amministratori introdotta con la legge di bilancio 2025 

    Al comma 3 tale articolo precisa, infatti, che «il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa». 

    Di fatto quindi si rende norma l'indicazione che il MIMIT aveva fornito con la nota del 13 marzo a fronte di una prassi delle Camere di commercio quasi univocamente orientata, a consentire l’utilizzazione della pec della società per adempiere – senza ulteriori oneri di acquisto e mantenimento al nuovo adempimento introdotto dalla legge di Bilancio 20205. 

    In proposito leggi anche: PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre             

    L'adempimento molto contestato forse non era necessario, mentre il legislatore introduce ora specificazioni a meno che la conversione in legge di questo decreto non ne modifichi ulteriormente la portata.

    Il decreto dovrà essere convertito entro il 30 dicembre pertanto ci sarebbe spazio per eventuali cambiamenti, ma nel frattempo Unioncamere con una nota del 7 novembre chiarisce quanto segue:

    L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025 (…) Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale
    / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, 
    che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora – oltre che su società e imprese individuali – solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
    Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.

    Viene inoltre chiarito che la norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
    Attenzione, non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.)

  • PRIMO PIANO

    Perizia di stima per le perdite eccedenti il patrimonio netto contabile

    Con la Risposta a interpello n 278 del 3 novembre l'agenzia si è pronunciata sul riporto delle perdite fiscali in ambito di fusione per incorporazione.

    L'agenzia delle Entrate affronta un tema di grande rilevanza per le operazioni di fusione societaria: la possibilità di riportare le perdite fiscali in capo alla società incorporata, alla luce delle nuove regole introdotte dal D.lgs. 192/2024. 

    In particolare, viene chiarito se sia possibile disapplicare la norma antielusiva dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, senza dover produrre una perizia giurata di stima.

    Vediamo nel dettaglio il caso oggetto dell’istanza, la risposta dell’Amministrazione finanziaria e cosa cambia in concreto per imprese e consulenti.

    Fusione e riporto perdite fiscali: obbligo di perizia con il D.lgs. 192/2024

    La questione nasce nell’ambito del gruppo internazionale GAMMA, attivo in oltre 80 Paesi.

    Nel 2023 il gruppo ha acquisito la società DELTA S.p.A., poi rinominata ALFA S.p.A., con l’obiettivo di rafforzare la presenza in mercati strategici, come l’Italia e la Spagna. 

    In seguito all’acquisizione, ALFA è stata fusa per incorporazione nella società controllante ETA S.p.A., con effetti giuridici dal 1° ottobre 2024.

    Alla data della fusione, ALFA deteneva consistenti posizioni fiscali soggettive:

    • perdite fiscali riportabili,
    • interessi passivi indeducibili,
    • eccedenza ACE.

    L’Istante (ETA S.p.A.) ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile disapplicare il limite patrimoniale previsto dalla norma antielusiva per poter riportare integralmente i tax asset di ALFA.

    L’art. 172, comma 7, TUIR prevede due condizioni fondamentali:

    • il test di vitalità economica, superato nel caso in esame,
    • il test del patrimonio netto, che invece risulta incapiente rispetto all’ammontare delle perdite da riportare, senza perizia giurata.

    L’Istante ha chiesto di basarsi sul solo valore contabile del patrimonio netto, escludendo l’onere della relazione giurata di stima, introdotta dal D.lgs. 192/2024.

    Le Entrate hanno replicato che dal 2024, la riforma fiscale ha modificato sensibilmente il regime del riporto delle perdite in caso di fusione. 

    In particolare, ha rafforzato i presìdi antiabuso, introducendo:

    • l’obbligo di determinare il patrimonio netto su base economica, non solo contabile,
    • la necessità di una perizia giurata redatta da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.,
    • un meccanismo di rettifica dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la fusione.

    L’Agenzia chiarisce che la perizia giurata è obbligatoria ogni volta che si vogliano riportare perdite fiscali eccedenti il valore contabile del patrimonio netto

    La relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024 conferma che: “L’onere di far periziare il valore economico sussiste quando le perdite superano il patrimonio netto contabile.”

    Nel caso in esame, ALFA non ha presentato la perizia, di conseguenza, l’Agenzia limita il riporto alle perdite contenute entro il valore contabile rettificato, escludendo le eccedenze.

    Il legislatore ha ritenuto che il valore contabile sia un indicatore inadeguato della reale capacità dell’impresa di generare redditi futuri. Il patrimonio economico, più vicino al “going concern”, consente una valutazione più realistica e prudenziale, evitando il rischio di utilizzo di soggetti in perdita per neutralizzare l’imponibile di altri soggetti beneficiari della fusione.

    Fino al 2024, l’Agenzia delle Entrate ammetteva in diversi interpelli la possibilità di fare riferimento al patrimonio netto contabile anche in assenza di perizia, qualora il valore fosse coerente con le perdite da riportare.

    Con il D.lgs. 192/2024, invece, si assiste a una stretta normativa, la risposta n. 278/2025 si allinea pienamente al nuovo impianto, rappresentando una discontinuità interpretativa.

    Le società che intendono beneficiare del riporto di perdite devono dotarsi di perizia, qualora:

    • le perdite eccedano il patrimonio netto contabile,
    • siano intervenuti conferimenti/finanziamenti nei 24 mesi precedenti,
    • si voglia superare il limite quantitativo previsto.

    In assenza di perizia, le perdite non sono perse, ma possono essere riportate solo entro il limite contabile, decurtato degli apporti recenti.

    La relazione giurata diventa così un documento chiave:

    • attesta il valore economico alla data di efficacia della fusione,
    • legittima il riporto delle perdite eccedenti,
    • costituisce elemento difensivo in sede di accertamento.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Responsabiltà di vigilare dei soci di società semplice

    Con la Pronuncia n  24811 del 9 settembre 2025 la Casssazione tratta l’onere probatorio relativo all’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative per violazioni fiscali, in relazione alla responsabilità dei soci di società di persone per “culpa in vigilando”.

    La Cassazione ha  rigettato alcuni motivi del ricorso confermando la sentenza di secondo grado richiamanto il principio enunciato dalla pronincia n 7127 del 2019:  “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione.

    Vediamo il caso specifico a cui si fa riferimento.

    Soci e culpa in vigilando nelle società semplici: Cassazione

    Un socio accomandatario e una socia accomandante di una società in accomandita semplice, sono stati destinatari di un avviso di accertamento riguardante l’utilizzo di fatture emesse da una Srl. priva di struttura organizzativa, qualificando tali fatture come soggettivamente inesistenti ai fini dell’Iva, generando maggiori imposte e sanzioni tributarie.

    La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, escludendo la responsabilità dei soci mentre in secondo grado la Commissione tributaria regionale ribaltava la decisione, affermando il dovere di vigilanza sancito dall’articolo 2320 del codice civile e riconoscendo la responsabilità solidale dei soci, con particolare modo del socio accomandatario. 

    Contro tale sentenza, i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi d’impugnazione.

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di secondo grado poichè alcuni motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

    La Corte ha evidenziato che tali motivi evidenziavano contestazioni generiche e cnon chiare, con una sovrapposizione di questioni di fatto e diritto incompatibili.

    La Corte ha ritenuto però opportuno sottolineare due importanti principi giuridici:

    1. con riferimento al principio di non contestazione nel processo tributario, ex articolo 115 del codice procedura civile, la Corte sottolinea come nel processo tributario, debba essere coordinato con la specialità del contenzioso: “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cassazione, 13 marzo 2019, n. 7127). Il principio tutela la possibilità per l’Ufficio di articolare una difesa più ampia e articolata nei diversi gradi di giudizio, evitando di limitare il thema decidendum ai soli motivi esplicitamente contestati in primo momento;
    2. viene ribadito il principio secondo cui, ai fini dell’esclusione della responsabilità in campo sanzionatorio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la totale assenza di colpa, ossia la condizione di ignoranza incolpevole non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (articolo 5 Dlgs n. 472/1997). Tale onere riguarda particolarmente, in questo contesto, la responsabilità per "culpa in vigilando": la mancata vigilanza diligente da parte dei soci, specie accomandatari, espone a sanzioni anche in assenza di dolo diretto o di partecipazione attiva alle condotte illecite.

    La Cassazione afferma che: “occorre poi ribadire che, in relazione alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza”.

    La pronuncia ha un riferimento esplicito alla diligenza e alla prudenza che devono essere adottate dai soci di società di persone nella vigilanza sulla gestione societaria. 

    La responsabilità solidale si estende anche a chi non ha preso parte direttamente alle condotte, evidenziando come sia essenziale dimostrare con prove concrete l’assenza di colpa, nonché l’attuazione di una vigilanza efficace e continuativa.           

     

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    PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi

    Con una Nota congiunta del 25 settembre, Unioncamere e il Notariato hanno diffuso nuovi chiarimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi del nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio e introdotto dalla legge di bilancio per gli amministratori di società.

    La nota, di nove pagine, evidenzia al punto n 3 chiarimenti sul domicilio digitale degli amministratori, vediamo il dettaglio.

    Per tutte le regole leggi anche  PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre             

    PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi

    In relazione all’obbligo degli amministratori di società, introdotto dall’art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di “indicare il proprio domicilio digitale” e di comunicarlo per l’iscrizione al registro delle imprese (previsto per le società dall’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall’ art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, si segnala quanto segue.
    Relativamene all'ambito oggettivo di applicazione per le imprese costituite in forma societaria si segnala che:

    • occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
      • (i) attività di impresa 
      • e (ii) forma societaria:
    • sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.

    Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione ossia per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.

    Attenzione al fatto che sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

    Relativamente alla decorrenza del nuovo adempimento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.

    La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

    PEC amministratori società: quale domicilio digitale indicare

    Infine, relativamente alle caratteristiche del Domicilio Digitale degli amministratori di società, la nota del 25 settembre  specifica che il domicilio digitale è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata …”, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43); conseguentemente
    l’amministratore/liquidatore può alternativamente:

    • indicare il proprio domicilio digitale personale;
    • indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
    • indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
    • “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.

    Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”

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    Accertamento a srl con socio unico: le presunzioni di legge

    La Cassazione con l'Ordinanza n. 24536/2025 si è pronunciata su un ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento emessi dal Fisco nei confronti di una s.r.l. e del suo socio unico, con i quali è stato contestato un maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, derivante dall'omessa dichiarazione di una parte dei ricavi.
    In materia di imposte sui redditi, vige il principio secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili eventualmente conseguiti dall'ente.
    Pertanto, non è richiesta la prova di effettivi trasferimenti patrimoniali, né la tracciabilità delle somme, poiché la preseunzione si fonda sulla particolare struttura della compagine sociale.
    L'onere della prova contraria grava sul socio, il quale deve dimostrare che i maggiori utili non sono stati percepiti, in quanto reinvestiti, accantonati o attribuiti ad altri soggetti.

    Vediamo i dettagli della causa.

    Accertamento a srl con socio unico: le presunzioni di legge

    Le Entrate hanno presentato ricorso per Cassazione dopo che la Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione regionale avevano ridimensionato le pretese fiscali di alcuni avvisi di accertamento.

    L’Amministrazione finanziaria ha denunciato tre errori di diritto commessi dal giudice d’appello:

    • mancata sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.), nonostante la pendenza della causa parallela sulla società.
    • motivazione apparente della sentenza, ritenuta nulla per carenza di spiegazioni logico-giuridiche (art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.).
    • errata applicazione della presunzione di distribuzione di utili occulti, tipica delle società a ristretta base (D.P.R. 600/1973 e TUIR).

    In particolare, si sosteneva che il giudice regionale avesse considerato definitive le decisioni favorevoli alla società, quando in realtà erano ancora oggetto di giudizio, e che avesse richiesto prove inesistenti sulla tracciabilità bancaria dei presunti utili distribuiti al socio.

    La Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo corretta la gestione processuale (nessuna sospensione necessaria) e sufficiente la motivazione della sentenza regionale.

    Il primo motivo è infondato poichè la Corte ha già chiarito che nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il suo passaggio in giudicato, oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.

    Inoltre per il secondo motivo la Corte ha chiarito che sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento.

    La Cassazione ha invece accolto il terzo motivo, riconoscendo la fondatezza delle doglianze dell’Agenzia delle Entrate in tema di presunzione di distribuzione degli utili. La Corte ha ribadito che:

    • nelle società a ristretta base partecipativa, la legge consente di presumere che i maggiori utili accertati dall’Amministrazione siano stati distribuiti ai soci;
    • l’onere della prova si sposta sul socio, che deve dimostrare il contrario, cioè che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o percepiti da altri soggetti;
    • non è necessario dimostrare passaggi di denaro tracciabili: la natura occulta degli utili rende improbabile l’esistenza di riscontri bancari.

    Il punto centrale è che la società aveva un unico socio, con partecipazione al 100%. 

    In questi casi, la presunzione di percezione degli utili è ancora più forte: non si può invocare la mancanza di prove documentali per sottrarsi all’imposizione.

    Nei confronti delle società a ristretta base (anche unipersonali), il Fisco può presumere la distribuzione degli utili extracontabili.

    Il socio non può limitarsi a negare la percezione, ma deve dimostrare concretamente che i maggiori utili non gli siano stati attribuiti, le contestazioni fondate sull’assenza di tracciabilità bancaria non sono idonee a superare la presunzione.

    La vicenda conferma quindi un principio operativo essenziale ossia che la difesa del socio unico richiede elementi probatori solidi, capaci di superare la presunzione legale, altrimenti l’accertamento del Fisco troverà conferma.

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    Accertamento a società estinta: conseguenze per i soci

    La Cassazione ha sancito con l'Ordinanza n 23939 del 2025 che se un avviso di accertamento è notificato a una società di persone già estinta, anche gli atti emessi nei confronti dei soci devono considerarsi invalidi, salvo che non sussistano vizi autonomi. 

    La decisione chiarisce un nodo ricorrente nella prassi: quali effetti produce l’estinzione della società sugli accertamenti notificati successivamente, e se i soci rispondano comunque delle imposte non versate, in virtù del regime di trasparenza fiscale ex articolo 5 del TUIR.

    Accertamento a società estinta: conseguenze per i soci

    Il contenzioso giunto fino alla Cassazione è nato da avvisi di accertamento notificati sia a una Sas che ai suoi soci persone fisiche, relativi a redditi imputati per trasparenza.

    Tuttavia, la società risultava già cancellata dal Registro delle imprese al momento della notifica degli atti. 

    Il giudice di primo grado aveva annullato l’avviso alla società per difetto di capacità processuale, ma aveva respinto i ricorsi dei soci, ritenendo validi gli accertamenti a loro carico.

    La CTR confermava questa impostazione, non estendendo l’effetto dell’annullamento agli atti emessi individualmente verso i soci.

    Il ricorso giunto in Cassazione subiva un ribaltamento degli esiti.

    La Suprema Corte ha espresso un principio secondo cui si genera un effetto estensivo dell’annullamento anche ai soci, ossia:

    L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato a una società di persone estinta si estende anche agli atti emessi nei confronti dei soci, salvo che sussistano vizi propri o cause autonome di inopponibilità (ad esempio, decadenza o nullità specifica della notifica)”.

    Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame gli accertamenti notificati ai soci non derivavano da una successione nella posizione giuridica della società estinta, ma dalla trasparenza ex art. 5 TUIR. 

    Dunque, essendo lo stesso presupposto impositivo travolto dalla nullità originaria, anche i successivi atti individuali dovevano considerarsi privi di fondamento.

    Risulta rilevante il riferimento al giudicato interno formatosi sul punto della nullità dell’avviso alla società: l’Amministrazione, infatti, aveva impugnato la sentenza solo per eccepire la carenza di legittimazione della società ad appellare, non contestando la nullità del provvedimento.

    La Cassazione sottolinea che, in ogni caso, l’atto alla società era nullo ab origine, e se fosse stato oggetto di impugnazione diretta in sede di legittimità, sarebbe stato annullato senza rinvio, in quanto notificato a un soggetto giuridico ormai inesistente (Cass. 21125/2018; Cass. 33278/2018).

    Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la distinzione tra la trasparenza fiscale (art. 5 TUIR) e la successione nei rapporti giuridici in caso di estinzione societaria.

    I soci di società di persone non subentrano automaticamente nei rapporti passivi della società per effetto della cancellazione, ma sono tassati direttamente per imputazione di reddito.

    In questo contesto, la validità degli accertamenti a loro carico dipende dalla legittimità dell’accertamento originario alla società. Se quest’ultimo è nullo, non può sopravvivere il secondo.

    La Corte esclude l'applicazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, il quale prevede che ai fini degli atti tributari l’estinzione della società ha effetto dopo cinque anni dalla cancellazione.

    Tale norma non si applica nei casi in cui la cancellazione sia avvenuta prima del 13 dicembre 2014, come nel caso di specie.

    Concludendo l’ordinanza n. 23939/2025 conferma un orientamento garantista e coerente con la giurisprudenza precedente, riconoscendo che non è possibile far sopravvivere gli effetti di un atto tributario nullo notificato a una società estinta, cercando di farli gravare sui soci attraverso la trasparenza fiscale.

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    Detrazione IVA assolta in dogana dall’importatore dei beni

    La detrazione dell’IVA doganale è ammessa anche se l’importatore non è proprietario delle merci, purché queste siano utilizzate nell’attività d’impresa e vi sia una chiara correlazione con le operazioni imponibili. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 213 del 2025

    La società ALFA S.r.l., operante nella commercializzazione di principi attivi farmaceutici e prodotti chimici industriali, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre l’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di una materia prima proveniente dalla Cina.

    Il bene, denominato fattore produttivo base ZZ, era fornito free of charge da un committente giapponese e rimaneva formalmente di sua proprietà, pur essendo utilizzato da ALFA per la produzione, in Italia, di un farmaco (YY) successivamente venduto in Germania e in Paesi extra-UE. 

    Il nodo interpretativo riguardava quindi il diritto alla detrazione dell’IVA doganale, nonostante l’importatore non fosse proprietario della merce. In particolare: 

    • ALFA importava dalla Cina il fattore produttivo base ZZ, di proprietà del committente giapponese, ricevuto a titolo gratuito (free of charge),
    • tale materia prima veniva poi consegnata ad una società italiana (GAMMA) per la trasformazione in un farmaco finito (YY),
    • successivamente venduto dal contribuente sia in ambito UE (Germania) sia in Paesi extra-UE (es. Brasile). 

    La questione centrale era se la società potesse registrare la bolletta doganale e detrarre l’IVA assolta in dogana, nonostante non vi fosse un trasferimento di proprietà sul bene importato

    Il parere dell’Agenzia delle Entrate

    Nella risposta, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato i principi unionali e nazionali sul diritto di detrazione, sottolineando che:

    • non è necessaria la proprietà dei beni importati per esercitare la detrazione;
    • è però indispensabile la presenza di un nesso diretto e immediato tra l’importazione e le operazioni attive del soggetto passivo;
    • l’IVA assolta in dogana può essere portata in detrazione solo se le relative spese restano effettivamente a carico dell’importatore e incidono sul prezzo delle operazioni a valle.

    Con specifico riferimento al caso di ALFA, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto tra importazione e commercializzazione del farmaco sembri soddisfare tali condizioni. Tuttavia, ha precisato che l’effettiva spettanza della detrazione è subordinata alla verifica in concreto dei contratti e delle spese sostenute, riservandosi ogni potere di controllo.

    Pertanto, per le aziende che operano in filiere produttive internazionali, spesso caratterizzate da rapporti complessi tra fornitori, committenti e terzisti, il documento dell’Agenzia ribadisce l’importanza di: 

    • formalizzare correttamente i contratti con i partner esteri; 
    • dimostrare l’inerenza dei beni importati; 
    • assicurare la tracciabilità contabile delle operazioni doganali.

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