• Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: piattaforma sospesa fino al 1.07

    Il dipartimento dello sport con una nota pubblicata sul proprio sito informa del fatto che "per eseguire rilevanti e urgenti interventi tecnici di implementazione delle funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e adeguarle alla normativa vigente in tema di lavoro sportivo, l’operatività dei servizi della piattaforma del Registro rimarrà sospesa a partire dalle ore 8 del 26 giugno 2023 sino alle ore 8 del 1° luglio 2023".

    Pertanto, per consentire l’esecuzione delle operazioni tecniche di predisposizione e avvio delle nuove funzionalità, nell’arco temporale indicato non sarà consentito l’accesso degli utenti alla piattaforma.

    Ricordiamo che il Registro Nazionale è stato istituito con il Decreto Legislativo n 39/2021 presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la cui gestione ci si avvale della società Sport e Salute.

    Ricordiamo inoltre che il registro:

    • assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, 
    • nonché assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

    Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. 

    Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI.

    Infine è bene sottolineare che dal 1 luglio entrerà in vigore la riforma dello sport. 

    In proposito ti consigliamo:

    per un riepilogo di tutte le novità in arrivo.

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport: in arrivo emendamenti dei Commercialisti

    Con un comunicato del 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili informa degli emendamenti proposti sulla Riforma dello sport.

    Al momento non è disponibile il relativo testo emendativo, ma il comunicato specifica l'impegno dei Commercialisti nel monitorare i progressi e le evoluzioni della Riforma del Terzo e della Riforma dello Sport, così da ricercare soluzioni tecniche ed operative in grado di supportare al meglio l’attività degli iscritti e, contestualmente, degli enti che operano in tali ambiti.

    Attenzione ieri 31 maggio il CdM ha approvato in via preliminare nuovi correttivi, in proposito leggi: Riforma dello sport: il Governo approva nuovi correttivi.

    Tornando al contributo dei commercialisti, durante la partecipazione al recente convegno “Riforma dello Sport e del Terzo settore. Novità e criticità alla vigilia dell’entrata in vigore del D.lgs. 36/2021”, organizzato da Terzjus presso il Salone d’Onore del CONI, si sono aperti dibattiti per scambiare opinioni e riflettere su una Riforma che, seppur entrata parzialmente in vigore, potrebbe ancora subire dei cambiamenti.

    Ricordiamo che la gran parte del decreto legislativo n. 36 del febbraio 2021 entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2023, a seguito del differimento, rispetto all’antecedente data del 1° gennaio 2023, disposto dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022), convertito poi con modifiche dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023.

    Il comunicato del consiglio Nazionale ricorda inoltre che sono numerose le novità anche per i professionisti, in particolare con riferimento al mondo del lavoro sportivo. 

    Con il fine di correggere le previsioni che potrebbero risultare di difficile applicazione per gli enti sportivi dilettantistici, il CNDCEC, Terzjus e il Consiglio nazionale del Notariato, hanno preparato un pacchetto di proposte emendative, affinché il legislatore possa prendere atto dei miglioramenti che potrebbero realizzarsi con un limitato intervento normativo.

    Riforma dello sport: riepilogo dell'iter di riforma

    In data 2 novembre 2022 veniva pubblicato in GU n 256 il Dlgs n.163 recante Disposizioni integrative e  correttive del decreto  legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge  8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

    Il decreto legislativo dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”.

    Si evidenzia che per la prima volta, si introducono: 

    1. tutele lavoristiche e previdenziali nel settore dilettantistico 
    2. tutele lavoristiche e previdenziali nel settore professionistico.

    Viena prevista l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico.

    Tra le altre novità si evidenzia inoltre:

    • l'art 6 con novità in tema di tesseramento sportivo. Si prevede, in particolare che, all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il tesseramento è l'atto formale con il quale la  persona  fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata  a  svolgere  attività sportiva con  una  associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.»;
    • con l'art. 24 rubricato Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28  febbraio  2021  n. 36 si prevede che «I compensi  di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo  non  costituiscono  base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora  l'ammontare  complessivo  dei  suddetti  compensi superi il limite di  euro  15.000,00,  esso  concorre  a  formare  il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.»

    Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri lo scorso 7 luglio aveva approvato il pacchetto delle semplificazioni per il lavoro sportivo. Successivamente è arrivata l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Il via libera definitivo è stato raggiunto il 28 settembre 2022.

    Come evidenziato dal comunicato stampa di luglio 2022 le novità di rilievo possono riassumersi come segue:

    • Possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche
    • Ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche
    • Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive
    • Precisati, nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
    • Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
    • Definita la figura del volontario sportivo
    • Consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni
    • Agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell'area del dilettantismo
    • Anticipata l'abolizione del vincolo sportivo, nell'area del dilettantismo
    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Agente sportivo: il trattamento fiscale dei compensi

    Con Risoluzione n 69 del 21 novembre 2022 vengono forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi dell'agente sportivo.

    In particolare, si risponde ad una Associazione che in base all’articolo 4 del proprio Statuto, ha come scopo, senza finalità di lucro, di promuovere, sul piano giuridico e nei rapporti con una Federazione lo sviluppo e il riconoscimento dell’agente sportivo, regolandone l’attività e tutelandone l’immagine e ogni altro aspetto riguardante la sua attività.

    Essa, alla luce della nuova disciplina riguardante la figura dell’agente sportivo, così come delineata dall’articolo 1 del citato d.P.C.M. e dai citati Regolamenti del CONI e della Federazione, chiede di conoscere la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti, regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l’attività in modo non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle ritenute ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Per approfondimentui sulla figura dell'agente sportivo consigliamo di leggere anche: Agente procuratore sportivo: chi è e cosa fa

    Secondo il chiarimento della corposa Risoluzione n 69/2022, l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione regolamentata e pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita, i redditi conseguiti rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art 53 del TUIR.

    A supporto di tale assunto si rimanda alla disposizioni del DLgs. n 37/2021 con la disciplina in materia di accesso e di esercizio della professione di agente sportivo dalle quali emerge l’intenzione di declinare l’attività svolta dall’agente sportivo come una professione.

    Inoltre, l'Agenzia specifcia che nell'ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiscono, redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. 

    Si ricorda che, con l’entrata in vigore del DPCM 23 marzo 2018, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il Registro nazionale degli agenti sportivi.
    Al predetto Registro deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini:
    i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di  prestazione sportiva professionistica;

    i) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
    iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

    Allegati: