• Riforma dello Sport

    Eventi sportivi sostenibili: linee guida del Dipartimento per lo sport

    Il Dipartimento per lo sport pubblica in data 8 giugno le Linee guida per l’organizzazione di eventi sportivi a basso impatto ambientale, che vogliono essere un documento di indirizzo per guidare e supportare gli attori coinvolti nell’organizzazione degli eventi sportivi, affinché si concentrino sull’adozione di misure, pratiche e azioni che abbiano un minore impatto sulla natura e sull'ambiente.

    Nel dettaglio vengono individuati 10 campi d’azione e, per ciascuno di essi, vengono suggeriti accorgimenti e strategie per  ridurre l’impatto ambientale degli eventi sportivi e aumentarne la sostenibilità.

    Scopo del documento, spiega il comunicato, è quello di aiutare gli organizzatori degli eventi sportivi, soprattutto quelli appartenenti alle piccole realtà, nel processo di transizione ecologica che trasformi le direttive sulla sostenibilità in comportamenti ecologici concreti.

    Eventi sportivi sostenibili: le linee guida per gli organizzatori

    Il documento del Dipartimento per lo sport è suddiviso in due sezioni:

    1. prima sezione, con i campi d’azione e le possibili misure da adottare per la realizzazione degli eventi sportivi ecologicamente sostenibili
    2. seconda sezione, sono presentati alcuni esempi progettuali realizzati in Italia con lo scopo di ispirare gli organizzatori degli eventi sportivi a ridefinire alcune azioni o effettuarne di nuove, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità dell’evento.

    Le linee guida sono corredate anche da un allegato che descrive il quadro di riferimento internazionale, europeo e nazionale, da ritenersi in continua evoluzione, delle misure da attuare in materia di sport, sostenibilità e ambiente, accompagnato da un elenco, non esaustivo, dei principali enti che rilasciano le certificazioni ambientali.

    Eventi sportivi sostenibili: cosa prevedono le linee guida per la certificazione

    Le linee guida al punto 1.8 sottolineano che le certificazioni sono strumenti volti a valutare e certificare l'impegno delle aziende verso le tematiche della sostenibilità ambientale.
    Per ridurre i danni ambientali e promuovere la consapevolezza del rispetto per l’ambiente, le organizzazioni sportive dovrebbero promuovere l’applicazione delle certificazioni e di protocolli delle etichette ambientali.
    Per garantire un'offerta di servizi sostenibili, sempre più richiesti e apprezzati dal punto di vista internazionale, si suggerisce l’adozione delle seguenti attività:

    • Utilizzare prodotti sostenibili, realizzati con materiali riciclati o prodotti ecologici certificati
    • Privilegiare i fornitori che possiedono una certificazione ambientale
    • Suggerire ai partecipanti le strutture alloggiative con una certificazione a basso impatto ambientale
    • Individuare fornitori in grado di gestire ogni categoria di rifiuti generati durante l’evento sportivo o addirittura richiedere nelle condizioni per le stipule delle gare d’appalto il certificato di trattamento dei rifiuti È possibile visionare le principali certificazioni ecologiche consultando il file allegato al documento
    Allegati:
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    Agente sportivo: il trattamento fiscale dei compensi

    Con Risoluzione n 69 del 21 novembre 2022 vengono forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi dell'agente sportivo.

    In particolare, si risponde ad una Associazione che in base all’articolo 4 del proprio Statuto, ha come scopo, senza finalità di lucro, di promuovere, sul piano giuridico e nei rapporti con una Federazione lo sviluppo e il riconoscimento dell’agente sportivo, regolandone l’attività e tutelandone l’immagine e ogni altro aspetto riguardante la sua attività.

    Essa, alla luce della nuova disciplina riguardante la figura dell’agente sportivo, così come delineata dall’articolo 1 del citato d.P.C.M. e dai citati Regolamenti del CONI e della Federazione, chiede di conoscere la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti, regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l’attività in modo non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle ritenute ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Per approfondimentui sulla figura dell'agente sportivo consigliamo di leggere anche: Agente procuratore sportivo: chi è e cosa fa

    Secondo il chiarimento della corposa Risoluzione n 69/2022, l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione regolamentata e pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita, i redditi conseguiti rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art 53 del TUIR.

    A supporto di tale assunto si rimanda alla disposizioni del DLgs. n 37/2021 con la disciplina in materia di accesso e di esercizio della professione di agente sportivo dalle quali emerge l’intenzione di declinare l’attività svolta dall’agente sportivo come una professione.

    Inoltre, l'Agenzia specifcia che nell'ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiscono, redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. 

    Si ricorda che, con l’entrata in vigore del DPCM 23 marzo 2018, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il Registro nazionale degli agenti sportivi.
    Al predetto Registro deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini:
    i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di  prestazione sportiva professionistica;

    i) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
    iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

    Allegati: