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CPB: i dubbi sugli acconti chiariti dall’Ade
Le Entrate a più riprese hanno pubblicato FAQ con chiarimenti per il CPB la misura agevoltiva nota come concordato preventivo biennale rivolto ai soggetti ISA e ai forfettari.
L'ultimo aggiornamento è stato pubblicato il 17 ottobre e tra i chiarimenti ve n'è uno riguardante gli acconti che si aggiunge ai precedenti dell'8 ottobre e del 15 ottobre.
Vediamo i chiarimenti ADE sul pagamento degli acconti.
CPB: i dubbi sugli acconti chiariti dall’Ade
Il calcolo degli acconti e imposta sostitutiva è disciplinato dagli articoli 20 e 20-bis del Decreto CPB.
In via preliminare, si ricorda che l'articolo 20, comma 2, prevede che "per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
- a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
- b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17".
Il quesito riguardava l'ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria.
Si domandava se il contribuente sia comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (di seguito, decreto CPB).
Le Entrate evidenziano che considerato il tenore letterale della norma su indicata, in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla "differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16", nel caso prospettato il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.
Nella Circolare n 18/2024, in proposito viene chiarito che "La maggiorazione può essere determinata come differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025."
Al riguardo, si chiede conferma che, nel caso in cui l'importo dichiarato in P04 sia negativo, ai fini della determinazione della maggiorazione vada considerato un valore pari a zero.
Si conferma che, attesa la ratio sottesa alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 20 in argomento, la maggiorazione, nel caso in cui il valore dichiarato in P04 sia negativo, debba essere determinata sulla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e zero.
Alle medesime conclusioni si può giungere per la determinazione della "parte di reddito eccedente" ai fini dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB.
Infine veniva domandato se nel caso in cui venga esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del Decreto CPB, l’eventuale eccedenza degli acconti versati rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, possa essere compensata con l’imposta sostitutiva.
Le entrate con una faq del 17 ottobre confermano che in sede di determinazione del saldo relativo all’imposta principale, potranno essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite.
L’eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 20-bis, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva.
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Codici tributo per il ravvedimento del CPB
Pubblicata la Risoluzione n 50 del 17 ottobre con i codici tributo da utilizzare in F24 per pagare le somme derivanti dal ravvedimento speciale previsto per il CPB.
Attenzione al fatto che manca però ancora il provvedimento ADE attuativo per l'opzione di ravvedimento.
Leggi anche Concordato preventivo biennale: tutte le regole per il ravvedimento speciale
Codici tributo per il ravvedimento del CPB
I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, effettuano il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai successivi commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024, utilizzando i seguenti codici tributo:
- “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.
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Irpef autonomi: il decreto di riforma riprende il suo iter di approvazione
In primavera il testo del Decreto legislativo di riforma Irpef/Ires è stato rinviato in quando necessitava di cambiamenti.
Oggi 15 ottobre risulta che il Decreto bollinato ha ripreso il suo iter verso le commissioni tecniche parlamentari al fine di continuare il percorso di definitiva approvazione.
Molte delle misure in esso contenute dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2025 e pertanto il tempo a disposizione per modifiche si assottiglia.
Il decreto contiene modifiche alle disposizioni su redditi:
- da lavoro autonomo e dipendente,
- agrari e diversi,
- d’impresa.
Vediamo cosa contiene la bozza dell'art 6 rubricato Revisone della disciplina dei redditi di lavoro autonomo relativamente al nuovo art 54 del TUIR per la determinazione dei redditi da lavoro autonomo.
Riforma Fiscale: le novità per l’irpef del lavoro autonomo
Il bollinato consegnato alle Commissioni tecniche del Parlamento, contine previsioni di modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In particolare, per il reddito di lavoro autonomo si prevede un nuovo art 54 del TUIR.
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V.
Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:
- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a
- finalità estranee all’arte o professione.
La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati,
indeducibile in quanto riferibile al terreno.
Relativamente ai rimborsi e riaddebiti le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.
Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
- a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:
- a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della
- sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
- b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
- c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
- d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
- e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell’accordo ovvero del piano;
- f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all’articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
- g) in caso di contratto o accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti;
- h) in caso di concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
- i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
- l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell’articolo 70 del medesimo decreto.
Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 1, lettere a) e b).
Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ridotti alla metà per il primo periodo d’imposta.
È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. In caso di eliminazione dall’attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, il costo residuo è ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, è
ammessa:
- a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici anni;
- b) in caso di beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo;
- c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
Le spese relative all’acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 164, comma 1, lettera b), adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a euro 516,40, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento.
Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.
Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o
l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi delle disposizioni del capo V.
Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 7, anche le quote delle indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dall’articolo 95, comma 3.
Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
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Dlgs Irpef e Ires: riprende l’iter verso le Commissioni tecniche
Il testo del decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare lo scorso 30 aprile, ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e può quindi arrivare alle commissioni Finanze.
Ricordiamo che l'iter di questo complesso decreto era stato interrotto e posticipato.
Con la bollinatura e il riprendere del cammino verso le commissioni, si intravede la definitiva approvazione del Governo.
In attesa del testo in bozza, vediamo cosa conteneva il testo preliminare impostato sui criteri della Riforma Fiscale.
Riforma redditi dei terreni: il Dlgs della riforma fiscale
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno.
La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA.
Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.
Riforma redditi di lavoro autonomo: il Dlgs della riforma fiscale
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti):
- il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche:
- le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
- in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
- in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
Riforma redditi di impresa: il Dlgs della riforma fiscale
Per quanto riguarda i redditi d’impresa si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
- delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
- della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- delle differenze sui cambi.
Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.
Riforma redditi diversi: il Dlgs della riforma fiscale
In merito ai redditi diversi, si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
Riforma dei redditi di lavoro dipendente: il Dlgs della Riforma fiscale
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
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Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali
L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno ha pubblicato un atto di intidizzo per gli enti liocali sulle novità sulla autotela obbligatoria.
In particolare, viene fornito orinetamento sull’applicazione pratica dell’autotutela obbligatoria nell’ambito dei tributi locali.
Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali
La interessante novità per gli enti locali rappresentatata dall’intervenuta introduzione dell’istituto dell’“autotutela obbligatoria” ad opera dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 ha aggiunto l’art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con l’art. 10-quater prevede quanto segue:
“1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 2.
L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.”.
L'Osservatorio sulla Finanza e contabilità specifica che, ritenuto che l'istituto costituisce una novità, inplica da parte degli enti, titolari di poteri impositivi, attenzione nella sua applicazione.
In particolare, gli enti sono ora chiamati a monitorare con attenzione i propri atti di imposizione, procedendo, nei casi previsti dalla legge, in tutto o in parte, all'annullamento di detti atti ovvero alla rinuncia all'imposizione, nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater citato) e, dunque, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi ora indicati dalla legge.
L'attività di monitoraggio deve essere intesa a prevenire contenzioso tributario dal quale potrebbero derivare oneri a carico degli enti sia sotto il profilo di eventuali condanne alle spese del giudizio innanzi alle Corti tributarie sia per riattivare, in modo tempestivo, l’azione impositiva.
Tutto ciò premesso l'osservatorio, pronuncia il seguente atto di orientamento rivolto agli enti locali:
“A seguito dell’introduzione dell’art. 10-quater nella legge 27 luglio 2000, n. 212 – che ha introdotto l’istituto dell’autotutela obbligatoria – gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi”.
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Concordato preventivo biennale: arriva il tachimetro con pagella fiscale per le PIVA
Scade il 31 ottobre prossimo l'adesione al CPB concordato preventivo biennale.
Dal 20 settembre, nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, arriva il tachimetro dell'Agenzia della Entrate, uno strumento di valutazione della affidabilità fiscale delle PIVA, al fine di incentivare quanto possibile l'adesione alla misura.
Come precedentemente annunciato, il tachimetro è stato strutturato in collaborazione con SOGEI al fine di consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione ed eventualmente aderire all'accordo col Fisco.
Vediamo maggiori dettagli.
Tachimetro per affidabilità delle PIVA: che cos’è?
L'agenzia delle entrate ha inserito nei cassetti fiscali delle PIVA potenzialmente interessate dal CPB, circa 2,7 milioni di contribuenti, una scheda personalizzata al fine di illustrare i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto agevolativo.
La scheda, con cui si può valutare la propria affidabilità fiscale, evidenzia la convenienza o meno di aderire al concordato preventivo biennale e in sintesi contiene:
- l'attività economica esercitata,
- il voto ISA conseguito nel periodo d’imposta 2022,
- gli eventuali benefici fiscali connessi alla adesione al CPB,
- l’avvenuta o meno adesione al concordato.
Di fatto, l'agenzia ha dato il via ad una campagna di comunicazione per sensibilizzare i contribuenti sull’importanza di aderire alla proposta del Fisco.
Nella scheda sintetica, già ribattezzata tachimetro, viene anche ricordato che: “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.
Tachimetro per affidabilità delle PIVA: i vantaggi di adesione al CPB
Con il tachimetro i contribuenti hanno a disposizione l'elenco dei vantaggi della adesione al CPB ovvero:
- accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA, quali a titolo di esempio: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui e altri (ciascuno li troverà nel proprio cassetto fiscale);
- imposte sui redditi e IRAP calcolate sulle proposte di concordato per due periodi d'imposta ossia il 2024 e il 2025;
- opzione dell'imposta sostitutiva, con aliquota variabile dal 10% al 15%, sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'adesione al concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta 2023.
Attenzione al fatto che l’imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale raggiunto nel periodo d'imposta 2023, tanto è più alto quanto più bassa sarà l'aliquota da applicare per la sostitutiva.
Rispetto alla pagella fiscale le situazioni possibili sono tre:
- minore affidabilità fiscale con punteggio da 0 a 5,99: ciò rileva significative incoerenze e il contribuente può verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 che consente l'accesso ai benefici premiali ISA;
- affidabilità da 6 a 7,99: ciò rivela possibili anomalie che precludono l’accesso ai benefici premiali. Il contribuente può possibile verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 per accedere ai benefici premiali ISA;
- affidabilità da 8 a 10: si accede ai benefici premiali.
La piena affidabilità si raggiunge con un punteggio pari a 10, che consente di usufruire di tutti i benefici premiali previsti.
Con un punteggio ISA 2023 inferiore a 8, il contribuente dovrà valutare attentamente il rapporto costi/benefici, dato che il raggiungimento dei benefici ha un costo, che in termini di maggior reddito, si trasforma in maggiore imposta dovuta.
Attenzione al fatto che chi non aderirà, a causa di un voto di scarsa affidabilità fiscale indicata sul tachimetro, cui non si pone rimedio, potrà essere inserito in una lista di contribuenti a rischio di evasione, grazie all'incrocio dei dati a disposizione del Fisco.
L'agenzia però precisa che NON ci sarà nessun controllo diretto per chi non si aderisce al CPB.
Tuttavia, sui contribuenti a rischio saranno concentrate le attenzioni di agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza al fine di riscontrare se ci sono effettivamente dei redditi nascosti e quindi imposte non versate.
Infine, aderendo al CPB, qualora venisse confermata la novità sul condono dei redditi 2018-2023, ancora al vaglio del Parlamento, il vantaggio potrebbe aumentare di molto. (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: spunta l'ipotesi del condono per i redditi 2018-2023).
Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato stanno appunto valutando l’emendamento al decreto Omnibus che potrebbe aprire, in caso di accettazione del CPB, una tripla sanatoria dei redditi evasi con un ravvedimento speciale che copre anche gli anni d’imposta 2018-2023.
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CPB Forfettari: come si calcolano gli acconti
Pubblicato in GU n 182 del 5 agosto il Dlgs 108/2024 con Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di
adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
In merito al CPB vediamo cosa si prevede per gli acconti dei forfettari.CPB forfettari: come si calcolano gli acconti per il primo anno
Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa al correttivo, pubblicata post pareri della Commissione Finanza, si sostituisce interamente l’articolo 31, in materia di determinazione degli acconti per i contribuenti soggetti al regime forfetario e che aderiscono al concordato preventivo biennale.
La nuova disposizione prevede che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
- a) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
- b) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), e' versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;
Inoltre si prevede di inserire dopo l'articolo 31 il «31-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). che prevede che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che puo' essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.
L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1.
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Il correttivo della riforma fiscale è in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.182 del 05.08.2024 il Decreto legislativo 5 agosto 2024 n.108 Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
Il decreto si compone di 8 articoli. Ecco alcune delle novità più rilevanti.
Le novità più rilevanti del Decreto correttivo in vigore dal 6 agosto 2024
Il decreto si compone di 8 articoli. Tra le novità tra le più rilevanti:
All’articolo 1 del Decreto correttivo citato sono apportate modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo.
In particolare in caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.
All’articolo 2 si apportano Modifiche alla discipline degli adempimenti tributari.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria deve rendere disponibili i programmi informatici relativi agli ISA entro il 15 aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
I versamenti dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo ma effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Lo stesso dicasi per i trimestrali ma il termine ultimo per il versamento è spostato dal 16.12 al 16 novembre. Si precisa che il versamento relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Per quanto riguarda la dichiarazione precompilata dal 2025 è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Inoltre, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, sono riviste le scadenze:
- 31.10 termine presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
- ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le dichiarazioni dei soggetti IRES;
Dal 2025 le dichiarazioni possono essere presentate a partire dal 15.04.
All’articolo 3 del Decreto si fa riferimento all’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.
In merito alle comunicazioni elaborate a partire da gennaio 2025, dal ricevimento della comunicazione passano da 30 a 60 giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste di cui all’art.36-bis DPR n.600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972.
All’art. 4 Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, per cui il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Viene introdotto inoltre un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Nello specifico, dopo l’art. 20 è inserito l’art. 20 bis, infatti coloro che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del d.lgs. 13/2024, a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
Per quanto riguarda i programmi informatici dell’Agenzia delle Entrate si proroga dal 1° aprile al 15 aprile la data entro cui l’Agenzia mette a disposizione di contribuenti e intermediari i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato.
Per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.
Per quanto riguarda la determinazione degli acconti, l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
All’articolo 5 sono previste Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.
La determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.
Il contribuente può sempre dimostrare che:
a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
All’articolo 6, il Decreto differisce al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024
Il Decreto entra in vigore il 6 agosto 2024
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Correttivo CPB: come renderlo più appetibile con l’imposta sostitutiva
La 6a Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo, n 170 riguardante modifiche alle seguenti discipline:
- adempimento collaborativo,
- adempimenti tributari,
- concordato preventivo biennale;
ha espresso un parere con diverse modifiche e osservazioni relativamente al Concordato preventivo Biennale.
Il Governo dovrà tenerne conto nel correttivo ancora da definire che modificherà il Dlgs n 13/2024, vediamo i dettagli.
Parere della Commissione Finanza sui correttivi alla Riforma Fiscale
La legge n. 111 del 2023 prevede la facoltà di emanare disposizioni correttive e integrative della disciplina dell'adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale, già oggetto di specifici decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della citata legge
Ciò premesso la Commissione, per rendere più appetibile la misura del CPB, ritiene:
- di sottolineare il carattere sperimentale del concordato preventivo biennale, poiché da più parti è stato esposto il rischio di un mancato raggiungimento dell'equilibrio tra discrezionalità dell'Agenzia nel proporre il concordato e la tutela del contribuente nel vedersi riconosciuti tutti gli elementi (positivi o negativi) che concorrono ad un realistico risultato reddituale; la Commissione ritiene essenziale approfondire la necessità di garantire tale equilibrio pena la mancata adesione all'istituto innovativo del concordato; in tale prospettiva si sollecita il Governo a introdurre un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato proposto, anche con il rinvio del versamento dell'acconto all'anno successivo con opportune rateizzazioni;
- di prevedere l'introduzione di un regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato, in modo tale che, in entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato, i contribuenti possano optare per tale imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un'aliquota del 10, del 12 o del 15 percento, rispettivamente se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia non inferiore a 8, non inferiore a 6 e inferiore a 8, ovvero inferiore a 6.
- in tema di adempimenti tributari prevedere l'estensione, con vigenza dal 1° Gennaio 2025 da trenta a sessanta giorni del termine per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata (avvisi bonari).
Si specifica che le novità dovrebbero interessare sia i soggetti ISA che i forfettari, si attende il testo definitivo del provvedimento.
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Correttivi Riforma Fiscale: l’ADE in audizione in Senato
Oggi 10 luglio, l'Agenzia delle Entrate è stata in audizione presso il Senato, in vista dei correttivi ad alcuni punti della Riforma Fiscale.
In particolare, si prevedono modifiche alle seguenti discipline:
- adempimento collaborativo,
- adempimenti tributari,
- concordato preventivo biennale.
Presso la Commissione Finanze del Senato si è discusso di questi temi e in particolare, dei ritocchi ai decreti legislativi:
- n. 221/2023 (“Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”),
- n. 1/2024 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”,
- n. 13/2024 (“Disciplina del Concordato preventivo biennale”).
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Correttivi alla Riforma Fiscale: l’ADE in audizione in Senato
Come specificato dal rappresentante dell’Agenzia, i correttivi sul concordato preventivo biennale e sull'adempimento collaborativo, mirano a stabilire un confronto costante, fattuale e preventivo con il contribuente affinché possa instaurarsi un rapporto di piena fiducia tra le parti in grado di anticipare l’azione di controllo del Fisco, vediamo i punti trattati per i Dlgs di cui si tratta che saranno oggetto di integrazioni e correzioni, secondo quanto specificato dall'Ade:
- sull' adempimento collaborativo, il provvedimento in esame perfeziona l’istituto attraverso diposizioni integrative che mirano a realizzare meglio i criteri direttivi dettati dalla riforma e interviene, principalmente, sulla disciplina della certificazione del Tcf (Tax control framework”), sui requisiti soggettivi di accesso al regime, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti, e sul potenziamento degli effetti premiali derivanti dall’adesione al regime;
- sulla semplificazione degli adempimenti tributari tra le modifiche previste, lo schema anticipa, in caso di importo inferiore a 100 euro, al 16 novembre in luogo del 16 dicembre, il termine entro cui effettuare il versamento Iva relativo alle liquidazioni periodiche riguardanti i primi tre trimestri dell’anno. Tale termine allinea la scadenza con il pagamento dell’ultimo trimestre. Inoltre si vuole estendere ulteriormente l’utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata, ampliando la platea dei delegati che possono accedere alla precompilata dei contribuenti, che potranno rivolgersi, ad esempio, anche alle società tra professionisti
- sul concordato preventivo biennale (Dlgs n. 13/2024) l’Agenzia precisa che, in un’ottica di coordinamento e razionalizzazione dei diversi adempimenti dichiarativi, il termine entro il quale, a regime, l’Agenzia, mette a disposizione dei contribuenti e/o dei loro intermediari i programmi informatici per l’elaborazione della proposta. In virtù di tale ratio, il termine slitta dal 1° al 15 aprile. È previsto che per il primo anno di applicazione dell’istituto i software per il calcolo delle proposte di concordato per i contribuenti forfetari siano resi pubblici entro il 15 luglio 2024. Confermato, invece, il termine per la pubblicazione di quelli relativi ai contribuenti Isa. Inoltre, si modifica il periodo per i contribuenti per decidere se accettare no la proposta del Fisco: l’adesione deve arrivare entro il 31 luglio (attualmente il termine di adesione coincide con quello di versamento del saldo delle imposte), oppure entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per il primo anno di applicazione resta ferma la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Inoltre con riferimento al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del CPB è previsto che per il 2024 sia possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La possibilità di differimento, in un primo momento riconosciuta fino al 31 luglio, potrà essere estesa al 30 agosto.