• Risparmio energetico

    Lavori di efficientamento energetico: quando spetta doppia detrazione

    Con Risposta a interpello n 143 del 23 gennaio 2023 le Entrate chiariscono quando gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti non sono l’uno (il secondo) la mera prosecuzione dell’altro, quindi, godono ognuno della detrazione spettante con limite di spesa massimo. 

    In particolare, viene specificato che l’autonomia dei lavori effettuati in anni diversi è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
    Nel caso di specie l’Agenzia ha fornito chiarimenti ad un istante che aveva dubbi in merito alla sistemazione e il rifacimento della copertura di uno stabile, per i quali ha prodotto copia della Cila e della comunicazione all’Enea della fine dei lavori, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019, nonché della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi e sullo stesso stabile, aveva provveduto anche alla sostituzione degli infissi, ma l'anno successivo, fornendo copia degli stessi documenti presentati e datati 2020.

    Egli chiedeva:

     “nel caso in cui gli interventi … realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni'' 

    Le Entrate hanno replicato invece che l'istante potrà beneficiare:

    • nel periodo d'imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, 
    • anche se ha già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti.

    Viene specificato che con la circolare n 175/2015 è stato chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.

    Con la circoalre n 19/2020 viene precisato invece che l'autonoma configurabilità dell'intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori.

    Visto che gli adempimenti amministrativi presentati dall’istante, in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili, come previsto dall'art 14 del decreto legge n. 63/2013, che attualmente disciplina le detrazioni in oggetto, le Entrate ritengono che lo sconto fiscale spetti nella misura del 65% fino a un valore massimo di 60 mila euro per l'intervento del 2019 e nella misura del 50% fino a un valore massimo di 60 mila euro per la sostituzione degli infissi.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Colonnine di ricarica: 21mila stazioni in tutta Italia, vediamo dove

    Con avviso del 12 gennaio il MASE ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che nei prossimi tre anni, per accellerare il processo di decarbonizzazione trasporti, verrano instrallati oltre 21 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sulle superstrade e nei centri urbani.

    Immagine dal sito MASE

    In particolare, con due diversi decreti (si attendono le bozze) il MASE disciplina le modalità di accesso mediante gare ai fondi, 713 milioni di euro, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3) per installare entro fine 2025:

    • almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, 
    • e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città.

    L'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero specifica inotre che, tali infrastrutture di ricarica contribuiranno alla riqualificazione dell’attuale rete di distribuzione carburanti adeguandoli alla futura mobilità sostenibile

    I provvedimenti firmati dal Ministro definiscono:

    • le tipologie di progetti e spese ammissibili,
    • le modalità di selezione, 
    • come anche le porzioni di territorio nelle quali potrà essere organizzato il servizio.

    Nel primo anno è prevista l’aggiudicazione dei contratti  per la realizzazione di 2.500 postazioni di ricarica sulle superstrade, e di 4.000 colonnine nelle aree urbane italiane. 

    Alla fine del 2025 dovranno essere complessivamente installati in Italia 21.255 punti di ricarica. 

    L’investimento del PNRR è destinato a finanziare fino al 40% dei costi di realizzazione delle stazioni, che dovranno essere distribuite secondo una base uniforme, dunque con un livello minimo di infrastrutture di ricarica per area  privilegiando l’utilizzo di stazioni di servizio e aree di sosta esistenti.

    Sulle superstrade sono previste infrastrutture super veloci ( da 175kW), per garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza, privilegiando l’installazione presso stazioni di servizio esistenti e aree di parcheggio esistenti.

    Il decreto riguardante le colonnine nei centri urbani (da almeno 90kW), tiene invece conto nella definizione dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privatidella qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche, della vocazione turistica dei comuni.

  • Risparmio energetico

    Superbonus: codici tributo per le comunicazioni di cessione e sconto dal 1.11

    Con Risoluzione n 71 del 7 dicembre 2022 vengono istituiti i codici tributo n. “7708” e “7718” da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il superbonus ceduto e fruito con sconto in fattura, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022.

    Ricordiamo che l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto che “Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.”. 

    Tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni da Superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022. 

    Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
    • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

    Per le istruzioni operative si rimanda al testo della risoluzione disponibile anche in allegato.

    Infine viene precisato che i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Modello unico semplificato per impianti fotovoltaici fino a 200Kw

    Il ministro Cingolani ha firmato il provvedimento che amplia il perimetro di applicazione della procedura semplificata per gli impianti fotovoltaici.

    Scarica qui il Modello Unico semplificato fotovoltaico

    Esso dà attuazione a una delle semplificazioni in materia energetica previste dal decreto Bollette di marzo (Dl 17/2022, all’articolo 10). 

    Il Modello unico semplificato, una comunicazione al proprio gestore di rete e già attiva per gli impianti con potenza nominale non superiore ai 20 kW e dalla fine 2021 (con il Dlgs 199/2021, articolo 25) agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW con il decreto di cui si tratta, viene estesa agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW.

    Nello specifico, il Modello unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti che presentino tutte le seguenti caratteristiche: 

    • ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici; 
    • aventi potenza nominale non superiore a 200 kW; 
    • per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.

    Modello Unico semplificato fotovoltaico

    Il soggetto richiedente compila e trasmette, in via informatica, al gestore di rete competente il Modello Unico e prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del Modello Unico. 

    In fase di presentazione della parte I del Modello Unico (da inviare a inizio lavori) e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA

    Il gestore di rete, secondo modalità definite da ARERA, verifica che:

    a) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), dandone comunicazione al soggetto richiedente; 

    b) per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA. 

    In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, lettere a) e b), la presentazione della parte I del Modello Unico comporta l’avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione.

    In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a: 

    a) inviare copia del Modello Unico al Comune; 

    b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A. (nel seguito: “Gaudì”); 

    c) inviare copia del Modello Unico al GSE; 

    d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, secondo quanto stabilito da ARERA ai sensi dell’articolo 4; 

    e) inviare copia delle ricevute delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) al soggetto richiedente;

    f) inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 

    Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e procede a dar seguito all’iter di connessione secondo le disposizioni previste dall’ARERA. 

    Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, sono rispettate le tempistiche e le modalità definite dall’ARERA in materia di connessioni. 

    In seguito all’accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5. 

    Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico. 

    In fase di presentazione della parte II del Modello Unico (da inviare a fine lavori) , il soggetto richiedente prende visione e accetta: 

    a) il regolamento di esercizio; 

    b) il contratto per l'erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE, fornito dal medesimo GSE e messo a disposizione dal gestore di rete. 

    A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a: 

    a) inviarne copia al Comune, tramite PEC; 

    b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato; 

    c) caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto; 

    d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione; 

    e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente. 

    l soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.

  • Risparmio energetico

    Bonus edilizi: in GU il DL n.13 con cessioni a soggetti affidabili e nuove sanzioni

    Pubblicato in GU n 47 del 25 febbraio 2022 il decreto legge n 13 recante  "Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili".

    Come già anticipato dal Governo il DL n.13 prevede che:

    • dopo la prima cessione del credito saranno consentiti solo altri due trasferimenti a soggetti affidabili come banche, poste, assicurazioni e altri operatori vigilati,
    • il professionista che assevera sarà obbligato ad avere un’assicurazione con un massimale pari all’importo di tutti i lavori attestati 
    • il credito ceduto non potrà essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. Per consentire questo correttivo alla precedente norma viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto ai fini della tracciabilità delle cessioni,
    • inoltre si introduce pene molto severe per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere.

    Ricordiamo che il Decreto Frodi va a correggere il decreto Sostegni ter e con la pubblicazione in GU è legge.

    Attenzione al fatto che viene introdotta una nuova sanzione penale con una multa e reclusione da due a cinque anni a carico dei professionisti che attestino il falso nelle procedure legate alle diverse detrazioni.

    In particolare l'articolo 2 del DL n 13 prevede che all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni  di  cui  al  comma  13  e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni  false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con  la  multa  da  50.000  euro  a 100.000 euro. Se il fatto  è commesso  al  fine  di  conseguire  un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;
    b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli   importi   degli interventi oggetto delle predette  attestazioni  o  asseverazioni  e, comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro»  sono  sostituite  dalle seguenti:   «per   ogni   intervento   comportante   attestazioni   o asseverazioni,  con  massimale  pari  agli  importi   dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Superbonus: il 60% dei lavori al 30.06 deve riguardare i lavori complessivi

    Con Risposta a interpello n 791 del 24 novembre 2021 con oggetto "Superbonus – criteri per il raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 " le entrate chiariscono come esso vada computato nel caso di specie in cui l'istante intende usufruire del super-sismabonus. 

    In particolare, per il superbonus, occorre verificare che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo e non solo alcuni interventi tipo quelli antisismici come nel caso di specie.

    Ma veniamo al caso concreto, l'Istante intende effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio:

    • di cui è comproprietario, insieme ad altre persone fisiche,
    • costituito da tre appartamenti di categoria A/4 ed un deposito pertinenziale di categoria C/2; 
    • al termine dei lavori, saranno realizzati cinque appartamenti e tre box auto.

    Tale opera sarà regolarmente autorizzata dal Comune e sul provvedimento autorizzativo sarà evidenziata la circostanza che tutto il complesso a fine lavori risulterà residenziale. 

    Tutte le opere saranno progettate e certificate come da previsione normativa.

    Il completamento degli interventi, con le opere di finizione ed impiantistiche, avverrà entro i termini di validità del permesso di costruire (tre anni) mentre:

    • le opere aventi valenza strutturale termineranno entro il 31 dicembre 2022 
    • ed entro giugno 2022 verrà completato il 60% delle stesse.

    Poiché l'Istante intende fruire solamente del "supersismabonus" chiede se:

    1) ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si debba tener conto solo delle opere aventi valenza strutturale, ovvero di miglioramento sismico

    2) il limite di detrazione fiscale sia di 96.000,00 euro per le quattro unità immobiliari preesistenti, ovvero 384.000,00 euro; 

    Le Entrate specificano che in relazione al primo quesito, si rileva che ai sensi del comma 8-bis del predetto articolo 119 «per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».

    In sostanza, per effetto di tale disposizione, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. 

    Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno siano stati effettuati almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Al riguardo, si rileva che, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 per cento dell'intervento "complessivo", tale percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici

    In merito al secondo quesito, come chiarito con la citata circolare n. 30/E del 2020, anche ai fini del Superbonus, nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

    Pertanto, visto che l'edificio all'inizio dei lavori è composto da 4 unità immobiliari, il limite di spesa ammesso al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento richiesto dalla norma e non oggetto dell'istanza, è pari a 384.000 euro (96.000 x 4). 

  • Risparmio energetico

    Superbonus 110%: spetta con asseverazione tardiva e cambio di zona sismica?

    Con Risposta a interpello n 764 dell'8 novembre le Entrate chiariscono la spettanza della agevolazione superbonus 110% (art 119 DL n 34/2020) nel caso di cambio di zona sismica del Comune da 4 a 3 e con presentazione di asseverazione successiva.

    In particolare, per l'immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione del caso di specie, le Entrate chiariscono che dato, che la richiesta del permesso di costruire senza asseverazione, è stata presentata a luglio 2019 prima della delibera della Giunta regionale che ha disposto il passaggio del Comune dove è ubicato l'immobile oggetto di interventi alla zona sismica 3, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione, l'istante potrà accedere al Superbonus ai sensi del comma 4, dell'articolo 119, del decreto Rilancio per le spese sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la delibera della Giunta regionale che ha mutato la zona sismica del comune dove è ubicato l'immobile oggetto degli interventi.

    L'Istante è proprietario di un edificio per il quale ha richiesto un permesso di costruire nel mese di luglio 2019 avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale.

    Alla richiesta del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori l'Istante non ha allegato l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'intervento progettato, in quanto il Comune nel quale è ubicato l'immobile si trovava ancora in zona sismica 4. 

    I lavori sono iniziati nel mese di agosto 2020 e successivamente, nel mese di marzo 2021, il Comune, a seguito di delibera della Giunta regionale è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se possa accedere alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 per i lavori di riduzione del rischio sismico, in corso di esecuzione, anche se non è stata ancora presentata l'asseverazione della efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

    Le Entrate ricordano innanzitutto che le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici cd. ecobonus, nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici cd. sismabonus.

    Con riferimento alla possibilità, nel caso prospettato dall'Istante, di produrre l'asseverazione dell'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico successivamente alla data di inizio lavori, si evidenzia che ai sensi del comma 13, lett. b), del citato articolo 119 del decreto Rilancio l'efficacia degli interventi antisismici è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

    Nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2020, l'asseverazione di cui al citato articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 andava allegata alla richiesta del titolo abilitativo da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti. Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sismabonus (cfr., da ultimo, circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E), analogo principio si applica anche ai fini del Superbonus

    Tuttavia, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto ministeriale n. 58 del 2017 e delle linee guida ad esso allegate, con il parere prot. n. 7876 del 9 agosto 2021, ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus – sia pure limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in zona sismica 3 – anche i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del predetto titolo abilitativo ovvero non la hanno presentata prima dell'inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava in zona sismica 4. 

    Ciò a condizione, tuttavia, che l'adempimento sia effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta del Superbonus, ovvero, in caso di opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, prima dell'esercizio di tale opzione. 

    Pertanto, nel caso di specie, dato che la richiesta del permesso di costruire senza la predetta asseverazione è stata presentata a luglio 2019 e prima della delibera della Giunta regionale che ha disposto il passaggio del Comune dove è ubicato l'immobile oggetto di interventi alla zona sismica 3, l'Istante potrà accedere al Superbonus per le spese sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la delibera della Giunta regionale che ha inserito il Comune in zona

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Superbonus: possibile anche in condomini misti

    Con Risposta a interpello n 620 del 21 settembre  2021 le Entrate trattano di Superbonus e imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato.

    In particolare in un condominio misto, gli altri condomini, diversi dall'Istante amministrazione pubblica, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell'articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n.34 del 2020.

    L'Istante è una pubblica amministrazione proprietaria in un condominio misto di unità immobiliari.

    Alcuni condomini del condominio misto intenderebbero usufruire dell'agevolazione Superbonus 110 per cento per interventi sulle parti comuni. 

    Considerato che l'amministrazione istante non può usufruire del Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non darà il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati. 

    Tuttavia, in caso di valida deliberazione dell'assemblea all'esecuzione degli interventi e, in particolare, all'accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo, l'istante non si opporrà.

    L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio) disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). 

    Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con vari documenti di prassi. 

    Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio il comma 9-bis, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2021. 

    Il citato comma stabilisce che «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.».

    La disposizione contenuta nel comma 9-bis consente

    • al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. 

    Attenzione va prestata al fatto che in caso di non corretta fruizione del Superbonus ne risponderà esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito.

    Ciò considerato si ritiene che gli altri condomini, diversi dall'Istante amministrazione pubblica potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell'articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n.34 del 2020.

  • Risparmio energetico

    Ecobonus: i lavori svolti e non comunicati all’ENEA perdono l’agevolazione?

    L'ENEA rende disponibile sul proprio sito internet una sezione FAQ di risposte alle domande frequenti dei contribuenti fruitori della agevolazione fiscale dell'ecobonus.

    In particolare, tramite due quesiti proposti si chiarisce la documentazione necessaria per fruire della agevolazione in oggetto e i casi in cui la stessa venga perduta.

    Ecobonus quali documenti occorrono

    Per poter fruire delle detrazioni fiscali dell’ECOBONUS (ex legge 296/2006, detrazioni del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) NON occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. 

    La normativa vigente impone che:

    • entro 90 giorni solari dal termine dei lavori debbano essere trasmessi ad ENEA, per via telematica tramite l'applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, raggiungibile dalla homepage https://detrazionifiscali.enea.it/, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.
    • effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID).
    • le stampe di questa ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell'avvenuto invio.

    Si specifica che:

    • Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. 
    • Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione eseguiti da ENEA ai sensi del DM 11.05.2018. 
    • E' facoltà dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. 

    E' fortemente consigliato stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.

    Ecobonus invio tardivo dei documenti

    In caso di mancato invio dei documenti richiesti entro 90 giorni solari dalla conclusione dei lavori è possibile provvedere successivamente.

    L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1, al Titolo 1 “semplificazioni in materia tributaria” afferma quanto segue:

     "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
    a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
    b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (ex art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista"). Per quanto riguarda il versamento della sanzione, si consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 800 909696. 

    Qualora il contribuente soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perderà il diritto a fruire delle detrazioni fiscali e occorre provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, secondo le modalità entro il termine ultimo della presentazione dei redditi relativi all’anno nel quale si è concluso il lavoro.