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Spese pannelli fotovoltaici: come indicarle in dichiarazione 2024
Un contribuente specificava di aver sostenuto nel 2023 delle spese per la realizzazione di opere finalizzate al recupero del patrimonio edilizio con l’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energie (pannelli fotovoltaici).
Ai fini della detrazione fiscale le Entrate hanno risposta a dubbi sulla indicazione nel modello 730/2024 e ne modello Redditi PF 2024.
Spese pannelli fotovoltaici: cosa indicare se rientranti nel superbonus
Con una FAQ del 13 settembre viene chiarito che:
se le spese sono relative ad interventi rientranti nel c.d. “Superbonus” (art. 119, commi 5 e 6 decreto-legge n. 34/2020), l’onere deve essere indicato:
- ai righi E41-E43 del Modello 730

- ai righi RP41-RP47 del Modello Redditi PF

inserendo:
- nella colonna 1 l’anno 2023,
- nella colonna 2 la tipologia di intervento (codice 16 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti e codice 17 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16),
- nella colonna 7 il codice 1 (in caso di percentuale del 110%) o codice 2 (in caso di percentuale del 90%),
- nella colonna 8 il numero della rata,
- nella colonna 9 l’importo della spesa sostenuta,
- nella colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile oggetto dell’intervento.
Spese pannelli fotovoltaici: cosa indicare se rientranti nel recupero edilizio
Se invece, specificano le entrate, le spese sono relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), non rientranti nell’ambito del “Superbonus”:
- nei righi E41-E43 del Modello 730

- nei righi RP41-RP47 del Modello Redditi PF

dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti dati:
- nella colonna 1 l’anno 2023
- nella colonna 8 il numero della rata
- nella colonna 9 l’importo della spesa sostenuta
- nella colonna 10 il numero d’ordine dell’immobile oggetto dell’intervento.
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Abitazione principale con superbonus: esclusa dalla plusvalenza da cessione
Con la Circolare n 13 del 13 giugno le entrate commentano le novità introdtte dalla Legge di Bilancio 2024 a tema di plusvalenze da cessioni di immobili agevolati con superbonus.
In particolare l'ADE fornisce chiarimenti:
- sulle modifiche agli artt. 67 e 68 del TUIR,
- sull'applicabilità dell'imposta sostitutiva,
- sulla decorrenza delle nuove norme,
specificando prima di tutto che non ci saranno imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l’acquisto e la vendita.
Abitazione principale con superbonus: esclusa dalla plusvalenza da cessione
L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024 introduce e disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, che riguarda le cessioni d’immobili che sono stati oggetto d’interventi agevolati con superbonus (ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
In particolare, con il comma 64, lettera a), numero 1), è stabilito che la previsione dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR – secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili, tra le altre, quelle «realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni» – si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla nuova lettera b-bis), descritta nel punto successivo, del predetto articolo 673 (di seguito lettera b-bis); con il comma 64, lettera a), numero 2), è introdotta la nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile mediante l’inserimento, nell’articolo 67 del TUIR, della lettera b-bis).
La nuova disposizione riconduce all’ambito dei redditi diversi «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo».
La Circolare ricorda che, trattandosi di una fattispecie che è inclusa nell’articolo 67 del TUIR, la stessa configura un reddito diverso laddove non sia conseguita nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Possono essere titolari del predetto reddito diverso:
- le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni;
- le società semplici e i soggetti a esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
- gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio d’impresa commerciale;
- le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del TUIR;
- le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR al di fuori dalla stabile organizzazione.
Quindi, specifica l'agenzia che con la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024, il legislatore si è limitato a individuare una nuova fattispecie di reddito diverso, senza modificare l’ambito soggettivo dell’articolo 67 del TUIR.
Per gli altri chiarimenti si rimanda alla consultazione del documento di prassi.
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Sismabonus acquisti: ammesso con almeno interventi strutturali entro il 31.12
Con Risoluzione n 14 dell'8 marzo le Entrate ammettono che il sismabonus acquisti spetta anche se le unità immobiliari acquistate sono classificate in una delle categorie catastali “provvisorie” (come ad es. F/3 «unità in corso di costruzione»), facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti in zona sismica 1, 2 o 3, sui quali risultano solo ultimati gli interventi sulle parti strutturali, con il miglioramento di una o di due classi di rischio sismico richiesto dalla norma.
Vediamo i dettagli.
Sismabonus acquisti: ammesso con interventi strutturali entro il 31.12
L'Associazione istante, ossia ANCE, domanda se sia possibile usufruire della detrazione per l'acquisto di case antisismiche, anche nel caso di acquisto di unità immobiliari classificate in categorie catastali provvisorie, come quelle in corso di costruzione, che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti con l'obiettivo di ridurre il rischio sismico.
Chiede inoltre se sia possibile fruire dell'agevolazione attraverso forme alternative, come lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.
Le entrate ricordano innanzitutto la norma di riferimento, specificando che si tratta del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Questa disposizione prevede che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore, siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2, e 3.
Questi lavori possono essere effettuati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile.
Le entrate confermano che è possibile usufruire del superbonus acquisti purché alla data del 31 dicembre 2024 siano realizzati e ultimati i lavori strutturali, e non anche il lavoro complessivo.
Specificano inoltre che per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito è necessario che alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
Questa disposizione è delineata nell'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legge n.11 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e ribadita con la circolare del 7 settembre 2023, n. 27/E.
Il chiarimento è importante in quanto in precedenza l'agenzia si era più volte espressa per una posizione differente ossia che riguardasse la complessiva ultimazione dei lavori.
Con la Risoluzione n 14 invece specifica che ai fine del sismabonus acquisti, è necessario che “siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni sono rilasciate all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”, mentre “non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale «fittizia». Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell’unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione (…)”.
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Superbonus: stop definitivo del Governo a proroghe e SAL straordinari
Il Governo chiude il superbonus, non ci sarà nessun SAL straordinario, è quanto emerge dal parere negativo espresso dal MEF a tutti i correttivi alla conversione del DL n 212/2023. Oggi è atteso il voto finale in commissione Finanze alla Camera.
Non solo non ci sarà nessuna proroga, ma neppure SAL straordinari come era stato richiesto lo scorso dicembre durante l'iter di approvazione della Legge di bilancio 2024, che non ha previsto nulla in tema di superbonus e quindi si sperava nella conversione del DL n 212/2023 approvato a fine dicembre.
Le richieste delle associazioni, tipo l'ANCE, non sono servite a convincere l'Esecutivo e anche se tra gli emendamenti presentati la scorsa settimana, c’erano diverse proposte quali:
- riaprire i termini del superbonus fino a febbraio,
- un Sal straordinario,
- allargamento del perimetro del fondo indigenti portando il tetto di accesso al plafond da 15mila a 25mila euro,
come precisato dalla sottosegretaria all’Economia Lucia Albano alla stampa, non ci sarà nulla di tutto ciò a causa di un necessario equilibrio dei conti pubblici .
Per i dettagli di cosa contiene il DL n 212/2023 in fase di conversione leggi anche: Superbonus 2024: tutte le novità.
Vediamo inoltre un riepilogo dei fatti di dicembre.
Superbonus: bocciato il SAL straordinario
Ricordiamo che nel mese di dicembre veniva aperto un dossier per un Dl Superbonus da portare in Consiglio dei ministri il 28 dicembre, seppur con margini molto stretti di manovra.
Il Governo ha già più volte sottolineato la mancanza di risorse e la difficoltà nel riaprire i termini del superbonus 110%, misura risultata molto costosa per lo Stato.
Con una proposta effettuata da uno dei relatori della Legge di bilancio 2024,si era pensato di introdurre un Sal straordinario al 31 dicembre che potesse consentire per cessioni dei crediti e sconti in fattura, di recuperare nel 2023 tutte le spese effettuate con l’agevolazione del 110%.
Con la norma si volva prevedere la possibilità di far rientrare nei Sal 2023 le fatture inviate allo Sdi fino al 12 gennaio 2024.
Arrivano però totali chiusure dal Governo tanto rispetto al SAL straordinario quanto alle altre proposte su elencate, atteso per oggi il voto finale in commissione finanza della camera che segnerà il punto.
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Asseverazione congruità spese sostituzione infissi: quando va emessa
Con Risposta a interpello n 1 del 5 gennaio le entrate chiariscono, relativamente alle spese da superbonus, quando emettere l'attestazione della congruità delle spese in base ai prezzari vigenti– articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Nel dettaglio si evidenzia che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.
Nel caso di specie l'istante è un ''condominio minimo'' composto da n. 5 unità immobiliari, unitamente agli altri proprietari e comodatari, ha deliberato e incaricato una ditta edile di effettuare interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 cd. Superbonus) con conseguente presentazione della CILAS in data 15 aprile 2022.
Si intende sostituire le finestre e persiane ''ad arco'' dell'intero edificio con il mantenimento della stessa forma e che, al momento della firma del contratto di appalto avvenuto ad aprile 2022, il prezzario della Regione non contemplava tale tipologia di infisso e, pertanto, è stato utilizzato il prezzario della ''vicina'' Regione edizione 2021 che, invece, la prevedeva.
L'Istante fa presente che la sostituzione delle finestre e persiane è attualmente in corso e che, nel frattempo, la Regione X ha aggiornato il prezzario includendovi anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre ''ad arco''.
Con documentazione integrativa l'Istante ha specificato che per l'intervento complessivo prospettato è stato completato il primo SAL, in data 2 maggio 2023, e che il secondo e ultimo SAL, nel quale confluirà anche l'intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso.
Lo stesso ha altresì esplicitato che i condomini hanno optato per l'applicazione del cd. ''sconto in fattura''.
Ciò premesso, l'Istante chiede quale prezzario deve essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi prevista dall'articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 visto che anche la propria regione nel frattempo lo ha pubblicato.
Le entrate specificano che con riferimento alla detrazione da Superbonus si prevede che, ai fini della fruizione diretta dell'agevolazione o dell'opzione di cui all'articolo 121 del medesimo decreto, per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, «i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3 ter dell'articolo 14 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».
Il successivo comma 13bis stabilisce che «L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.
Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022».
Tra altro, la circolare n. 23/E del 2022 precisa che «Come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con il quale è stato adottato il Regolamento recante: ''Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione''), lo ''Stato Avanzamento Lavori'' ''riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci''».
Pertanto, si ritiene che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.
Viene anche specificato che, come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento.
In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Concludendo, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall'Istante di attestare la congruità delle spese relative all'intervento ''trainato'', di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato.
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Impianti Fotovoltaici: ENEA consiglia come usarli bene anche in inverno
Con una nota pubblicata il 1 dicembre sul proprio sito istituzionale l'ENEA fornisce consigli utili ai possessori di impianti fotovoltaici o a chi intende installarli.
Nel dettaglio, con un documento in 12 punti, vengono fornite pratiche istruzioni per l'utilizzo del fotovoltaico installato sul tetto delle abitazioni, ai fini di una maggiore efficienza anche nella stagione invernale.
Impianti Fotovoltaici: ENEA consiglia come usarli in inverno
Dai dati ENEA sono oltre 1 milione gli utenti domestici che utilizzano il fotovoltaico e secondo la nota esplicativa si evidenzia che: “Il fotovoltaico può essere una valida soluzione per risparmiare in bolletta e salvaguardare l’ambiente anche in inverno quando può fornire, in abbinamento alle pompe di calore elettriche, un contributo per riscaldare gli ambienti, ma è fondamentale che a progettare l’impianto sia un professionista del settore”.
Viene inoltre evidenziato che i moduli fotovoltaici funzionano bene anche durante la stagione fredda, in quanto l’energia prodotta dipende dalla luce del Sole, non dall’intensità del suo calore.
Durante l'inverno, tuttavia, l’impianto produce in misura minore perché ci sono meno ore di luce solare e la frequenza di giornate nuvolose o piovose è maggiore.
Secondo il Dott. Calabrese responsabile del laboratorio ENEA di efficienze energetica negli edifici e sviluppo urbano: “In inverno è necessario ripensare il proprio modo di consumare energia. In estate paradossalmente è meno importante ‘saper usare’ l’impianto, visto che produce per tante ore al giorno e senza, in generale, le problematiche legate a condizioni meteorologiche avverse”
Secondo i dati di ENEA in una giornata tipo di novembre, un impianto fotovoltaico domestico standard da 4,5 kW riesce ad assicurare la massima potenza elettrica di progetto tra le ore 11 e le 14, mentre dopo le 16:30 non produce energia.
Inoltre, i dati sottolineano che alle ore 12 il sistema di accumulo dell’energia prodotta è già completamente carico, per cui sarebbe opportuno, da quel momento in poi, consumare tutta l’energia elettrica prodotta.
La nota prosegue affermando che per chi dispone di un impianto fotovoltaico, anche se dotato di sistemi di accumulo elettrico, è fondamentale in inverno sincronizzare produzione e consumo, ricorrendo a soluzioni di domotica per avviare le pompe di calore elettriche e riscaldare gli ambienti nelle ore centrali della giornata, anche se non si è in casa.
Il dotto Calabrese conclude il suo commento sull'utilizzo degli impianti fotovoltaici affermando che: “Se limitiamo l’uso di un impianto fotovoltaico domestico al solo periodo estivo, i tempi di ritorno dell’investimento si allungano. Se invece l’impianto viene ben gestito anche in inverno, è possibile rientrare dalla spesa in circa 6 anni”.
Scarica qui il depliant informativo in 12 punti utili all'utilizzo ottimale di un impianto fotovoltaico.
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Bonus casa non utilizzati: regole di comunicazione per l’ultimo cessionario
Con Provvedimento n 410221 del 23 novembre le Entrate pubblicano le regole per comunicare tramite la piattafroma cessione crediti, quelli inutilizzati.
Sempre ieri viene anche replicato con FAQ ad un dubbio relativo ai crediti sottoposti a sequestro. Ma andiamo con ordine.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento ADE si stabilisce che le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.
Inoltre con il presente provvedimento sono stabilite le modalità per l’effettuazione della comunicazione di cui trattasi, nonché il relativo contenuto per le quali c'è tempo un mese a decorrere appunto dal 1.12.2023.Crediti non utilizzati: come comunicarli alle Entrate dal 1 dicembre
La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.
Per i crediti d’imposta sono indicati:
- a) il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
- b) una o più rate annuali dei suddetti crediti.
La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
Per i crediti diversi da quelli non tracciabili sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.
La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.
Crediti non utilizzati sottoposti a sequestro: vanno comunicati all'ADE?
Inoltre sempre a tema di credibiti non utilizzati, con una faq del 23 novembre, le Entrate replicano ad un quesito sui crediti sottoposti a sequestro.
Nel dettaglio, in considerazione della ratio dell’articolo 25 del d.l. n. 104 del 2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa.
Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Allegati:
Diversamente, si ritiene che rientrino nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.