• Adempimenti Iva

    Tax free shopping: validazione unica dal 1° luglio

    La Legge di Bilancio 2026  ha introdotto la validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA.

    Si tratta di una procedura semplificata per richiedere il rimborso dell’IVA nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.

    Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e monopoli n. 248879/2026 si da attuazione alla novità.

    Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA

    La Legge di Bilancio 2026 ha demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. 

    Inoltre stende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
    In particolare, si interviene sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.
    Al comma 1, la disposizione aggiunge il comma 2-bis all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016. 

    Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale. 

    La disposizione prevede altresì che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario.
    Il comma 2 sostituisce, nell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (sei mesi) dal momento di compimento dell’operazione.

    Ricordiamo che l’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro 70 (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. 

    Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
    L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’UE, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

    La determina delle dogane appena pubblicata da attuazione alle novità, e in particolare, dal 1° luglio 2026 sarà possibile validare in maniera unitaria, presso gli intermediari operanti nel tax refund, più fatture elettroniche tax-free emesse verso uno stesso cessionario

    Con determinazione direttoriale 248879 del 28 aprile 2026, pubblicata a maggio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dato così attuazione all’articolo 1, comma 934 della legge di Bilancio 2026. 

    Per ottenere il rimborso dell’Iva documentata con l’emissione di una fattura tax-free il turista extra-Ue deve preoccuparsi di ottenere il visto uscire doganale elettronico.

     A tal fine deve presentare ogni fattura in maniera separata oppure, se si usano direttamente gli sportelli doganali o l’app VatRefund, può chiedere il rimborso in maniera unitaria su tutte le fatture di acquisto, non essendoci un problema di condivisione di dati commerciali tra intermediari privati concorrenti. 

    La nuova procedura permetterà invece ora di richiedere, anche presso le società di refund, una validazione unica presentando, una sola volta, tutte le fatture intestate allo stesso acquirente contestualmente all’uscita dal territorio doganale.

    Si rimanda alla Determina n 248879/2026 per tutti i dettagli.

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    Compensi ai CAF rideterminati al ribasso con effetto retroattivo: le proteste

    Il compenso spettante ai CAF previsto dalla legge di Bilancio 2026 e attuato con il DM 29 aprile pubblicato in GU n 106 del 9 maggio scende di oltre 21 milioni.

    Il Presidente della Consulta dei Caf, Giovanni Angileri chiede un confronto con le Istituzioni.

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    Il DM 29 aprile pubblicato nella GU n 106 del 9 maggio da attuazione a quanto previstoa dalla legge di Bilancio, che ha ridotto la dotazione finanziari delle risorse da destinare ai CAF e professionisti abilitati alla assistenza fiscale.

    La novità opera dalle dichiarazioni 2026 anno di imposta 2025.

    Il decreto fissa in 195.297.790 euro il limite massimo delle risorse da destinare e la previsione è contenuta nell’articolo 2 del provvedimento, secondo cui le somme disponibili non possono eccedere tale importo a partire dal 2026, con riferimento all’assistenza fiscale prestata nell’anno precedente.

    La previsione è collegata alla evoluzione della Precompilata che renderebbe più "semplice" il lavoro di questi intermediari, ma sul punto non ci sta il presidente della Consulta dei Caf Angileri che ha replicato sul Sole24ore evidenziando che:

    "La grande maggioranza delle dichiarazioni precompilate richiede infatti modifiche o integrazioni, confermando la centralità del contributo dei Caf nel sistema".

    Angelieri ha inoltre specificato il fatto che la retroattività della norma non tiene conto del fatto che la campagna attualmente in corso è stata da tempo pianificata con dispendio di risorse basate sui massimali precedenti.

    Egli chiede pertanto un confronto con le istituzioni per un accordo in merito.

    La logica seguita dal decreto è quella di rapportare la misura dei compensi al diverso carico operativo e alle responsabilità connesse all’assistenza prestata.

    Tale aspetto non ha trovato affatto d'accordo i diretti interessati.