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Bando cinema e auidiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio
Il MIC Ministero della Cultura ha pubblicato il bando Bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva 2026.
In sintesi il bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2026,
per la realizzazione, in Italia e all’estero, di:
a) progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 341, che:-
- i. promuovano l’internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo (di seguito progetti “A – Internazionalizzazione e cineturismo”)
- ii. favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, siano finalizzati allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, siano finalizzati alla crescita economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, realizzino indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale (di seguito progetti “B – Sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi”);
b) festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi, di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale;
c) attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche, di cui all’articolo 7 del citato decreto ministeriale.Bando cinema e audiovisivi 2026: le risorse a disposizione
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 5 marzo 2026 n. 101 recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2026”, le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando, per l’anno 2026, sono pari a:
a) euro 2.334.750,00 per i progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, così ripartiti:
i. euro 1.334.750,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), punto i (A – Progetti per internazionalizzazione e cine-turismo);
ii. euro 1.000.000,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), punto ii (B – Progetti per lo sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi);
b) euro 6.000.000,00 per i festival, le rassegne e i premi cinematografici e audiovisivi, così ripartiti:
i. euro 5.000.000,00 ai festival e alle rassegne;
ii. euro 1.000.000,00 ai premi;
c) euro 1.500.000,00 per le attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cinetecheBando cinema e audiovisivi 2026: i beneficiari e i requisiti
Le richieste di contributo possono essere presentate da:
- enti pubblici e privati,
- fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria
aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
b) essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell’erogazione del contributo;
c) essere in possesso di codice fiscale o partita IVAd) attestare, in forma di autocertificazione o di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
e) essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014;Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio
La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) presentata utilizzando la piattaforma informatica Direzione Generale Cinema on line, disponibile sul sito www.cinema.cultura.gov.it (di seguito: DGCOL);
b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma
digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
c) completa di tutte le informazioni richieste, nonché di tutta la documentazione prevista nel presente bando;
d) presentata a partire dal 28 maggio 2026 ed entro il termine perentorio del 25 giugno
2026 ore 23:59; ai fini del rispetto di tale termine, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma e riportata nella PEC generata automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della compilazione della richiesta online. -
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IAP e incompatibilità con la professione di Commercialista
Il Pronto Ordini del 13 maggio pubblicato sul sito del CNDCEC affronta il tema della incompatilità tra la professione da Cammercialista e l'imprenditore agricolo.
Vediamo l'orientamento per la professione.
IAP e incompatibilità con la professione di Commercialista
Si chiadeva di chiarire la compatibilità tra l’esercizio della professione e la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), con particolare riferimento alla partecipazione all’assunzione di cariche in una società agricola di capitali e alla rilevanza della separazione tra attività professionale e attività agricola ai fini dell’esclusione di profili di incompatibilità.
Con riguardo al primo quesito, concernente la compatibilità tra l’esercizio della professione di Commercialista e il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), anche in presenza di partecipazione e assunzione di cariche in una società agricola di capitali nella quale l’attività operativa sia svolta da dipendenti, si osserva che l’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 prevede l’incompatibilità con l’esercizio di attività d’impresa, anche se non prevalente né abituale.Le Note interpretative del CNDCEC chiariscono che l’attività agricola rientra a pieno titolo tra le attività d’impresa rilevanti ai fini dell’incompatibilità e che la stessa è compatibile solo ove assuma carattere meramente patrimoniale o conservativo; diversamente, laddove la stessa integri esercizio effettivo di impresa, si configura una causa di incompatibilità.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale presuppone, per definizione normativa, lo svolgimento abituale e prevalente dell’attività agricola e un apporto personale significativo in termini di tempo e reddito, elementi che denotano un coinvolgimento diretto nell’attività imprenditoriale.
L’incompatibilità consegue sempre all’effettivo esercizio di un’attività o professione e non alla mera qualità o qualifica assunta; di conseguenza, nel caso in esame il professionista dovrebbe dimostrare che alla qualifica di IAP non consegue anche l’effettivo esercizio dell’attività.
La qualifica di IAP, tuttavia, consegue al riconoscimento in capo al soggetto di determinati requisiti che, da una parte, escludono l’esercizio per finalità di mera conservazione o godimento del fondo agricolo e, dall’altra, presuppongono lo svolgimento effettivo dell’attività agricola e la sua prevalenza rispetto a qualsiasi altra attività (il soggetto qualificato IAP dedica alle attività agricole indicate dall’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro – i requisiti sono ridotti al 25% nelle aree svantaggiate).
La dimostrazione della mancanza di esercizio effettivo dell’attività risulta, pertanto, difficile anche in presenza di esercizio dell’attività svolta attraverso lo schermo societario dovendosi dimostrare che il soggetto qualificato IAP, in presenza dei citati requisiti di tempo e reddito, non abbia un interesse economico prevalente e non gestisca l’attività con tutti o ampi poteri.
Con riferimento al secondo quesito, relativo alla rilevanza della separazione soggettiva, organizzativa e fiscale tra attività professionale e attività agricola svolta in forma societaria, si osserva che, secondo l’impostazione delle Note interpretative, la verifica della compatibilità deve essere effettuata avendo riguardo all’attività concretamente esercitata e non alla mera configurazione formale dei rapporti.In tale prospettiva, la separazione tra le due attività costituisce certamente un elemento rilevante sotto il profilo
organizzativo, ma non è di per sé sufficiente a escludere l’incompatibilità qualora, in concreto, il professionista eserciti un’attività d’impresa. In particolare, nel caso di specie, la presenza della qualifica di IAP rende tale separazione potenzialmente non idonea a superare il profilo di incompatibilità, in quanto l’attività agricola mantiene comunque carattere imprenditoriale diretto e qualificato.
Con riferimento, infine, al terzo quesito, posto in via subordinata, si ritiene che l’attività agricola possa risultare compatibile con l’esercizio della professione laddove non sia svolta in forma professionale e non assuma carattere prevalente o imprenditoriale in senso proprio.In particolare, le Note interpretative ammettono la compatibilità nei casi in cui l’attività agricola sia riconducibile a finalità di mero godimento o conservazione del fondo, ovvero sia esercitata senza i requisiti tipici dell’imprenditore agricolo professionale.
In tale prospettiva, può ritenersi compatibile l’esercizio dell’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo non professionale o, nei limiti sopra indicati, come coltivatore diretto, purché l’attività non assuma dimensioni tali da configurare esercizio di impresa.Analogamente, la partecipazione a una società semplice agricola può ritenersi compatibile ove non si traduca in un coinvolgimento diretto nell’attività imprenditoriale e sia mantenuta una posizione analoga a quella del socio non gestore, fermo restando che ogni valutazione deve essere effettuata in concreto alla luce dei criteri della prevalenza sostanziale dell’attività e dell’assenza di un interesse economico dominante o di un’influenza gestionale rilevante.
Concluedendo si ritiene pertanto che la fattispecie rappresentata, in presenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, sia potenzialmente idonea a configurare una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, non superabile mediante il ricorso allo schema societario né mediante la separazione formale delle attività, restando invece compatibili le ipotesi in cui l’attività agricola sia svolta in forme non professionali e prive dei requisiti tipici dell’impresa agricola in senso proprio.Resta ferma la competenza degli Ordini territoriali nella valutazione delle singole fattispecie concrete.
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Pagamenti imposte PIVA al 20 luglio: ipotesi di proroga
Con una lettera congiunta, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo, si chiede una proroga delle scadenze fiscali delle PIVA alla luce delle novità del calendario emerse con la conversione del DL Fiscale.
A tali richieste si è aggiunta nella serata di ieri anche quell'ANC associazione nazionale commercialisti.
Proroga tasse PIVA al 20 luglio: le associazioni di categoria scrivono a Giorgetti
Il comunicato congiunto evidenzia la necessità di una proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2025.
La richiesta nasce a seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, del software “Il tuo ISA 2026 CPB”, necessario per l’elaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale 2026/2027.
Le Organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese evidenziano che il rilascio dell’applicativo, inizialmente previsto entro il 15 aprile 2026 e successivamente differito al 15 maggio 2026 nell’ambito della conversione del decreto-legge n. 38/2026, ha inevitabilmente ridotto il tempo a disposizione di imprese e intermediari fiscali per effettuare le elaborazioni necessarie alla corretta determinazione delle imposte.
Inoltre, si evidenzai la necessità di ulteriori aggiornamenti del software per recepire le recenti modifiche normative approvate in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, relative all’introduzione di specifiche soglie di incremento per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8.
Questa situazione genera, secondo le associazioni, rilevanti difficoltà operative sia per le imprese soggette agli ISA sia per i professionisti incaricati dell’assistenza fiscale.
In vista della scadenza del 30 giugno prossimo, si chiede il differimento dei versamenti:
- al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
- al 19 agosto 2026 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
L’intervento garantirebbe tempi congrui per gli adempimenti fiscali relativi alla campagna dichiarativa 2026.
Medesime e dettagliate richieste arrivano dall'ANC che si aggiunge alle legittime considerazioni che dovrebbero condure allo slittamento dei pagamenti.
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Rottamazione 2026-2028: quando si paga? Consulta lo scadenzario ADER
L'Ader ha recentemente reso disponibile un servizio denominato "Caledario delle Rottamazioni" per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.
Prima dei dettagli è bene soffermarsi su alcune novità fiscali recate dalla Legge di conversione del DL fiscale.
Per la rottamazione quinquies le cui domande sono scadure il 30 aprile, il termine di tolleranza di cinque giorni si applicherà solo alla prima e unica rata e all'ultima.
Per le altre rate la scadenze saranno perentorie.
Il comma 2-bis inserito all’articolo 10 prevede che la tolleranza di cinque giorni rispetto alle scadenze ordinarie si applicherà limitatamente ai pagamenti previsti dalle lettere a) e c) del comma 95, articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.
Si tratta nello specifico:
- dell’unica rata da versare entro il 31 luglio 2026;
- dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
In attesa della legge di conversione del dl fiscale in GU, dopo il passaggio alla Camera atteso per questi giorni, vediamo il servizio ADER con il calendario dei pagamenti delle rottamazioni.
Rottamazione: tutte le scadenze dal 2026 al 2028 dall’ADER
L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottazioni in corso.
In particolare dal 30 marzo, è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:
- Rottamazione quater,
- Rottamazione quinquies in partenza.
Si ricorda che per accedere alla ultima definizione agevolata stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 è possibile presentare l'istanza entro il 30 aprile. Leggi qui: Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile per sapere come presentare le istanze online.
Nel frattempo per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenzario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.
Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2026
Tabella anno 2026 rottamazione quater e quinquies

Lo scadenzario completo della rottamazione quinquies e quater è anche utile anche per sapere se per una data scadenza vi sarà la tolleranza dei cinque giorni oppure no.
Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2027
Sempre accedendo al sito dell'Ader e utilizzando il medesimo servizio di calendario dei pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies vediamo le scadenze 2027:
