• Principi Contabili Nazionali

    OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio

    Con comunicato stampa del 20 maggio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa di aver posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario. 

    OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio

    Viene precisato che le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
    Sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali, e tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.

    Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.

    L'OIC evidenzia che sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
    In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento. 

    La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
    Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.

    Leggi qui l'approfondimento: OIC 10: la proposta di un nuovo schema di rendiconto finanziario. 

    La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio. 

  • La Fattura Elettronica nella PMI

    Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero

    Con il Provvedimento n 153611 del 22 maggio l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) che ha introdotto la lettera b-ter), al comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con l’obiettivo di estendere il patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione disponibile ai fini delle attività di riscossione coattiva.
    Come illustrato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2026, l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive al fine di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
    La disciplina previgente prevedeva già l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza per l’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per finalità di analisi del rischio, controllo e vigilanza (articolo 1, comma 5-bis, lettere a) e b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). 

    Con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha ora esteso tale utilizzo anche all’Agente della riscossione, in coerenza con la “Riforma dell’Amministrazione fiscale” prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
    Sono definite le modalità attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tenuto conto altresì del parere favorevole formulato dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.

    Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero

    All’Agenzia delle entrate è consentito di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla
    somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori 
    e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili

    La norma estende la condivisione del patrimonio informativo, costituito dalle informazioni ritraibili dalle fatture elettroniche, anche all’ente della riscossione.

    In particolare, l’Agenzia delle entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso
    soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.

    I dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e attengono alle seguenti informazioni:
    a) codice fiscale;
    b) partita IVA;
    c) cognome e nome o denominazione o ragione sociale;
    d) domicilio fiscale.

    La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle entrate e dall’Agente della riscossione, in conformità alla normativa vigente in
    materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
    Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati (as is), la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC, le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso. L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.
    Per la soluzione a regime (to be), verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati

    Allegati:
  • Tutto Auto

    IPT auto imposta provinciale trascrizioni: novità dal DL Fiscale

    Imposta Provinciale di Trascrizione IPT con novità nel Dl Fiscale convertito in Legge.
    In sintesi, si introduce una novità sulla gestione e riscossione dell’IPT e il sistema sanzionatorio, vediamo le novità.

    IPT imposta provinciale trascrizioni: novità dal DL Fiscale

    L’articolo 10-bis modifica la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione.

    Si tratta di un’imposta che si applica alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. 

    L’articolo 10-bis è pertanto destinato a novellare l’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

    Il decreto legislativo in questione riguarda, tra le varie cose, la disciplina dei tributi locali, e il suo articolo 56 è interamente dedicato all’imposta provinciale di trascrizione.
    Il nuovo articolo 10-bis dell’A.S. 1852 è formato da un unico comma, suddiviso in otto lettere, vediamo le novità più rilevanti.
    La lettera a) stabilisce che l’imposta si applica anche alle modalità di registrazione di veicoli in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A., indicate dall'articolo 93-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada (corrispondente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 

    In proposito, si ricorda che l’utilizzatore di un veicolo è tenuto ad effettuare la suddetta registrazione quando la disponibilità del veicolo, da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia, supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare. 

    Inoltre, ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso.

    In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo.
    La lettera c) del comma unico dell’articolo 10-bis inserisce una previsione secondo la quale le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi alla Camera di Commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

    In base alla lettera e) del comma unico dell’articolo 10-bis si stabilisce che nell’ipotesi di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. 

    Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 

    La provincia o la città metropolitana provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

    Si rimanda alla lettura della norma per le altre modifiche.

  • Accise

    Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno

    Il Governo in data 22 maggio ha approvato il DL n 89 in vigore dal 23 maggio (GU n 117/2026), altro decreto urgente per prorogare gli sconti sui prezzi dei carburanti.

    I decreti d'urgenza sono stati tanti, il primo dei quali è stato il DL n 38 del 27 marzo.

    Facciamo un riepilogo e vediamo fino a quando sono in vigore gli sconti sulle accise.

    Sconti prezzo carburanti: proroga al 6 giugno

    Il provvedimento del 22 maggio ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché sui carburanti HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già applicate in precedenza

    • circa 5 centesimi al litro per la benzina
    • 10 centesimi al litro per il gasolio.

    Inoltre è prorogato al mese di giugno 2026 il credito d'imposta a favore dell'autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal decreto-legge n. 33 del 2026.

    Inoltre, è introdotto un credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta, per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente. 

    Infine è ampliata l'agevolazione per l'acquisto di gasolio in agricoltura, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro, comprensivi dei 30 milioni di euro già stanziati allo stesso fine da precedenti provvedimenti.

    Ricordiamo che è stato il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il primo a prevedere misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia. 

    Successivamente ci sono stati altri provvedimenti che di volta in volta hanno rideterminato i prezzi per fare fronte all'amergenza delle guerre e al caro carburanti.

  • Versamenti delle Imposte

    Proroga PIVA al 20 luglio: il Governo approva

    Con una lettera congiunta, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo, si chiedevano una proroga delle scadenze fiscali delle PIVA alla luce delle novità del calendario emerse con la conversione del DL Fiscale.

    A tali richieste si aggiungeva anche quell'ANC associazione nazionale commercialisti.

    Il giorno 22 maggio il Cdm ha approvato un DL d'urgenza che prevede di accordare tale progora, vediamo il perimetro dei pagamenti estivi delle tasse.

    Il Decreto n 89 è già stato pubblicato in GU n 117 del 22 maggio.

    Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario

    Il comunicato congiunto evidenziava la necessità di una proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2025. 

    La richiesta nasce a seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, del software “Il tuo ISA 2026 CPB”, necessario per l’elaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale 2026/2027.

    Le Organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese evidenziavano che il rilascio dell’applicativo, inizialmente previsto entro il 15 aprile 2026 e successivamente differito al 15 maggio 2026 nell’ambito della conversione del decreto-legge n. 38/2026, inevitabilmente riduce il tempo a disposizione di imprese e intermediari fiscali per effettuare le elaborazioni necessarie alla corretta determinazione delle imposte. 

    Inoltre, si evidenzisvs la necessità di ulteriori aggiornamenti del software per recepire le recenti modifiche normative approvate in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, relative all’introduzione di specifiche soglie di incremento per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8.

    In vista della scadenza del 30 giugno prossimo, si chiedeva il differimento dei versamenti:

    • al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
    • al 19 agosto 2026 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

    Medesime e dettagliate richieste arrivavano dall'ANC che si aggiunge alle legittime considerazioni che dovrebbero condure allo slittamento dei pagamenti.

    Per rispondere a tutte le suddette richieste, il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 prevede che: "Ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. 

    Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo."