Crediti ceduti dei professionisti: nuove regole dal 12 agosto

Il Decreto legislativo Omnibus  pubblicato in GU n 185/2026 e in vigore dal 12 agosto contiene novità per il reddito dei professionisti e in particolare per la cessione dei crediti, vediamo tutti i dettagli.

Trattamento fiscale proventi da cessione o compensazione dei crediti d’imposta

In sintesi, si stabilisce che costituiscono reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti:

  •  dalla cessione, o
  •  dall’utilizzo in compensazione, dei crediti d’imposta diversi da quelli che derivano dalla liquidazione delle imposte, ivi inclusi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. 

I differenziali positivi in questione sono soggetti ad imposta sostitutiva (del 26%), qualora non costituiscano il corrispettivo di una prestazione  artistica o professionale – che invece concorre a formare il reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.

Attenzione al fatto che le norme in questione si applicano ai crediti d’imposta: 

1) acquistati a decorrere dal 12.08.20265, 

2) su scelta del contribuente, previa presentazione di apposita dichiarazione integrativa, a quelli già acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024.

Si precisa poi che, in caso di compensazione, i differenziali siano pari alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta