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Comando di personale: chiarimento sull’IVA sui rimborsi
L'Agenzia delle Entrate estende al comando di personale i principi sul distacco: le somme rimborsate dalla struttura commissariale sono corrispettivo IVA.
Il comando di personale, anche quando le somme corrisposte coprono soltanto il costo della retribuzione, non sfugge più all'IVA.
Con la risposta a interpello n. 142 del 13 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i principi elaborati per il distacco e il prestito di personale, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE si estendono anche all'istituto del comando, nonostante le differenze giuridiche che lo distinguono dal distacco.
Il caso: il personale comandato presso una struttura commissariale
Il quesito è stato posto da un Commissario di Governo, istituito per l'attuazione di specifici interventi e privo di personale di ruolo proprio.
Per svolgere le proprie funzioni, la struttura commissariale utilizza esclusivamente personale proveniente da altre amministrazioni ed enti, tra cui una società di capitali (nell'interpello denominata “ALFA”), posto in posizione di comando a tempo pieno o parziale.
Dall'istruttoria è emerso che la società ALFA continua a corrispondere al proprio dipendente comandato sia la retribuzione principale sia quella accessoria, restando titolare del rapporto di lavoro per tutta la durata del comando.
Il costo complessivo, tuttavia, è per intero a carico della struttura commissariale, che lo rimborsa integralmente alla società.
La tesi del contribuente: comando diverso da distacco
Il Commissario istante ha sostenuto che le somme rimborsate dovessero restare escluse da IVA ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972, valorizzando una distinzione tra comando e distacco/prestito di personale.
Secondo questa impostazione, il legislatore, nel riformare il regime IVA con l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 131 del 2024, avrebbe utilizzato deliberatamente i termini “distacco” e “prestito”, senza mai richiamare il “comando”: nel distacco il sinallagma si realizzerebbe con il pagamento delle retribuzioni da parte dell'amministrazione distaccante nell'interesse dell'ente distaccante, mentre nel comando il personale opera nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatore, che ne sostiene interamente il costo, senza che si configuri alcuna prestazione di servizi rilevante ai sensi dell'articolo 3 del decreto IVA.
A supporto, il Commissario ha richiamato anche la circolare n. 5/E del 2025, che elenca distacco, prestito e altre forme di messa a disposizione del personale (come codatorialità e avvalimento) senza menzionare il comando.
Comando e distacco di personale: norme per l’esclusione all’imponibilità IVA
L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 prevedeva l'esclusione da IVA per i prestiti o distacchi di personale a fronte del mero rimborso del relativo costo, senza alcun margine di ricarico.
Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 16-ter del d.l. n. 131 del 2024 (convertito dalla legge n. 166/2024), in attuazione della sentenza della CGUE dell'11 marzo 2020, causa C-94/19.
La circolare n. 5/E del 2025 ha chiarito che, per effetto dell'abrogazione, anche le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate a fronte del semplice rimborso del costo diventano prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, purché ricorrano i normali presupposti previsti dalla disciplina IVA, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
L'Agenzia richiama l'articolo 1 del decreto IVA, secondo cui l'imposta si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, individuando i tre presupposti impositivi: soggettivo, oggettivo e territoriale.
Presupposto
Riscontro nel caso esaminato
Soggettivo
La società ALFA, datore di lavoro del dipendente comandato, è comunque soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto IVA
Oggettivo
Le somme rimborsate dal Commissario costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizi ex articolo 3 del decreto IVA
Territoriale
Dato per assunto nel caso di specie
Sul presupposto oggettivo, l'Agenzia richiama espressamente i principi della sentenza UE: il nesso diretto tra la messa a disposizione del personale e il pagamento sussiste quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, a prescindere dall'ammontare della somma corrisposta e anche in assenza di un margine di lucro per chi presta il personale. L'intero importo, comprensivo dell'eventuale quota di mero rimborso dei costi, costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto IVA.
L'Agenzia respinge la tesi del contribuente: la circostanza che il personale comandato presti servizio nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatore, e non della società di appartenenza, è qualificata come una “peculiarità” del comando che non impedisce di ricondurre l'istituto, sotto il profilo fiscale, ai medesimi principi elaborati per il distacco e il prestito di personale.
La prestazione onerosa si configura nel fatto stesso che la società consente l'utilizzo del proprio personale, percependo un corrispettivo pari al costo delle retribuzioni corrisposte.
In conclusione, le somme dovute dal Commissario a titolo di rimborso delle retribuzioni principali e accessorie sostenute dalla società, con riferimento agli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, costituiscono corrispettivo da assoggettare a IVA per la messa a disposizione del personale comandato.
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Decreto Omnibus: diritto alla detrazione dell’ IVA prorogato a due anni
L’art 12 del d.lgs. correttivo 7.8.2026, n. 148, pubblicato in GU l'11 agosto scorso modifica la regola della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni adeguandosi alla giurisprudenza europea.
Secondo la nuova regola, il soggetto cessionario e/o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta non più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
La regola non può prescindere dal presupposto sostanziale rappresentato dalla presenza della fattura di acquisto (e del documento doganale nel caso di importazione) che deve essere valida e disponibile prima del momento in cui la detrazione è effettuata. Secondariamente, questa regola allunga anche il termine per procedere all’annotazione del documento nel registro IVA degli acquisti, operazione che deve essere rispettata entro la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui il documento è stato ricevuto.
La modifica alleggerisce i tempi previsti in precedenza allungando i termini per le annotazioni delle fatture di acquisto mediante la riduzione del rischio di perdita del diritto alla detrazione.
Come cambia la normativa – Esempio
A) la regola previgente
il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al
momento della nascita del diritto medesimo.
B) la nuova regola
il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Come regola generale il termine di scadenza della presentazione annuale ai fini dell'IVA è fissato al giorno 30.4 successivo all'anno di riferimento.
Questa condizione, ora non più in vigore ma valida fino alla dichiarazione relativa all'anno 2025, riduce sensibilmente il termine entro il quale poteva essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta. Superato tale termine, il tributo non era più detraibile trasformandosi in un costo.
ESEMPIO
se la fattura:
- – è stata ricevuta e annotata nel registro IVA degli acquisti nell'anno 2025: la detrazione è stata operata regolarmente e indicata nella dichiarazione annuale;
- – è stata ricevuta nell'anno 2025 ma è stata annotata nell'anno 2026: la detrazione era subordinata all'avvenuta annotazione nel registro IVA degli acquisti da eseguirsi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, cioè entro il 30.4.2026; inoltre, nel registro degli acquisti era necessario distinguere la fattura in argomento rispetto a quelle ricevute e annotate nell'anno 2026.