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    Bonus digitalizzazione PMI: domande da novembre, scopri tutte le regole

    Con il DD 5 agosto il MIMIT ha pubblicato le regole per le domande per il voucher cloud e digitalizzazione.

    In particolare, prima di riepilogare:

    beneficiri,

    regole per le domande, 

    spese ammesse

    elenco fornitori del bonus,

    specifichiamo che per gli interessati c'è tutto il tempo di organizzarsi visto che l'invio delle richieste è previsto per novembre prossimo.

    Clicca qui per l'elenco fornitori diffuso con decreto del 29 luglio scorso.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è

    Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
    • DD 5 agosto 2026 con le regole per le domande.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.

    Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Voucher cloud e digitalizzazione: domande dal 10 novembre

    Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate
    L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

    • a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:
      • a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
        identità elettronica;
      • a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;
      • a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;
      • a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
    • b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
      • b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;
      • b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della
      • domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
      • b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

    La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni, pena l’irricevibilità della stessa:

    a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
    b) ubicazione dell’unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;

    c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
    d) dichiarazione sull’effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l’acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera
    e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
    e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall’elenco, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4 del presente decreto;
    f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell’elenco;
    g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l’acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell’abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le
    tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell’abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto 18 luglio 2025;
    h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
    i) dichiarazione circa l’intervenuto adempimento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse: 

    a) le offerte per l’acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l’indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:

    • riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall’elenco;
    • contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l’upgrade garantito attraverso i servizi e/o prodotti ricompresi nell’offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;

    b) l’ulteriore eventuale documentazione indicata nell’area dedicata alla misura del portale.

    Il Ministero provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’area dedicata alla misura del portale del Ministero stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.

  • Tutto Auto

    Noleggio sociale auto a 100 euro al mese: quando e come fare domanda

    Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.

    Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.(Vedi nei paragrafi successivi tutti i dettagli noti)

    AGGIORNAMENTO 16 AGOSTO 

    Al 16 agosto 2026  malgrado un comunicato pubblicato in GU che  lo annuncia, il decreto  non è ancora stato pubblicato.

    Lo sportello telematico per presentare le richieste non è quindi ancora attivo.  

    ATTENZIONE Si sa comunque che le domande verranno  ordinate in base al momento di presentazione, non in base a chi ha l'Isee più basso: una volta verificati i requisiti, conterà l'ordine cronologico di arrivo.

    "L'Automobile", la rivista ufficiale dell'ACI, ha osservato che i tempi delle procedure – gara pubblica per l'acquisto delle vetture e organizzazione dello sportello comprese – potrebbero spostare l'operatività concreta della misura più verso il 2027 che verso la fine del 2026. Non si tratta di una data ufficiale, che al momento non risulta ancora fissata

    Cosa fare nel frattempo

    In attesa dell'apertura dello sportello, chi ritiene di avere i requisiti può già verificare la propria posizione: 

    • controllare che l'Isee aggiornato sia inferiore a 30.000 euro, (leggi anche ISEE  2026 come si calcola?)
    • accertare la classe ambientale del veicolo da rottamare (fino a Euro 4) e
    •  verificare che l'auto risulti intestata da almeno dodici mesi al richiedente o a un familiare convivente.

     Non serve invece scegliere già un modello di auto nuova, perché la disponibilità dipenderà interamente dall'esito della gara pubblica gestita dall'ACI.

    Noleggio auto sociale: che cos’è

    Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.

    La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.

    Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia.  Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.

    Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore devono  essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa

    Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.

    Quanto dura il contratto di noleggio sociale?

    Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.

    Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.

    Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".

    Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.

    Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui

    Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

    Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

    Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate

    Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.

    In particolare, dovrà essere:

    • un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
    • nuovo di fabbrica;
    • acquistato e immatricolato in Italia;
    • omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
    • con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.

    L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.

    Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto

    Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.

    L’auto da rottamare dovrà:

    • essere immatricolata in Italia;
    • risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
    • essere posseduta da almeno 12 mesi.

    La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.

    Chi gestirà il programma

    Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.

    Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.

    Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio

    Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.

    Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.

    Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.

    Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.

    Quando partirà il noleggio sociale

    La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.

    Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.

    Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:

    • l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
    • i servizi compresi nel noleggio;
    • la procedura di domanda;
    • le scadenze per partecipare;
    • i modelli di auto disponibili.

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU: sarà solo online e c’è una scadenza da segnare

    Il Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale è stato pubblicato in GU n 185 dell'11 agosto 

    Il Governo, malgrado la mancata intesa con la Conferenza stato-regioni ha deciso, con deliberabione del 29 luglio di proseguire la riforma.      

    Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

    In particolare, si prevede anche per gli enti territoriali di incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: 

    • un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; 
    • l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
    • a possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

    Come specificato sinteticamente dal comunicato stampa del CdM per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. 

    Vediamo le novità previste per l'IMU, qualora le norme venissero confermate.

    La nuova dichiarazione IMU se passa il Decreto Tributi locali

    La dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

    È una delle modifiche contenute nello schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali, che dedica l’articolo 26 alla semplificazione dell’imposta municipale propria.

    Il testo introduce un’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo e interviene anche sulle dichiarazioni necessarie per ottenere alcune esenzioni e agevolazioni. Trattandosi di uno schema di decreto legislativo, le disposizioni riportate sono quelle contenute nel documento esaminato.

    Cosa cambia in sintesi

    La modifica concentra l’adempimento IMU in una dichiarazione telematica unica, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o alla variazione rilevante.

    Lo stesso modello dovrà essere utilizzato anche per attestare i requisiti richiesti per specifici benefici e per il diritto all’esenzione richiamato dal comma 759, lettera g-bis.

    Fino all’approvazione delle nuove modalità, restano utilizzabili i modelli già vigenti indicati nello schema di decreto.

    Dichiarazione IMU esclusivamente telematica

    La principale novità è contenuta nel nuovo comma 768-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

    Secondo il testo, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, seguendo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

    La trasmissione telematica costituirà l’unica modalità prevista per l’adempimento dichiarativo.

    Resta la scadenza del 30 giugno

    La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui:

    • è iniziato il possesso degli immobili;
    • sono intervenute variazioni rilevanti per determinare l’imposta.

    Il termine potrà essere differito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

    Un solo modello anche per attestare alcuni benefici IMU

    Il nuovo comma stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei benefici richiamati dal comma 741, lettera c), numeri 3 e 5, e dal comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti previsti dalle norme.

    Il decreto ministeriale chiamato ad approvare le modalità telematiche dovrà disciplinare anche i casi nei quali la dichiarazione deve essere presentata.

    Esenzione IMU: la comunicazione diventa dichiarazione

    Lo schema interviene anche sulla lettera g-bis del comma 759, relativa al diritto all’esenzione.

    Il testo elimina il precedente richiamo a modalità telematiche da stabilire con uno specifico decreto e prevede che il diritto all’esenzione venga attestato utilizzando il modello disciplinato dal nuovo comma 768-bis.

    Inoltre, nel testo normativo le parole “analoga comunicazione” vengono sostituite da “analoga dichiarazione”.

    La dichiarazione vale anche per gli anni successivi

    Una volta presentata, la dichiarazione IMU produce effetti anche per gli anni successivi.

    Non è quindi necessario ripresentarla ogni anno, a condizione che non intervengano modifiche nei dati o negli elementi dichiarati dalle quali derivi un diverso importo dell’imposta dovuta.

    Restano valide le precedenti dichiarazioni IMU e TASI

    Lo schema precisa che restano ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell’IMU e della TASI, purché compatibili con la nuova disciplina.

    Per gli enti richiamati dal comma 759, lettera g), continua invece ad applicarsi il regolamento previsto dal decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Per questi enti la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

    Quale modello usare nella fase transitoria

    Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, i contribuenti continueranno a utilizzare i modelli di dichiarazione già previsti:

    • dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022;
    • dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2023.

    Lo schema abroga inoltre i commi 769 e 770 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

    Sistema sanzionatorio previsto dalla riforma

    Relativamente alla riforma del sistema sanzionatorio, si prevede:

    • Sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
    • Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
    • Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.

    Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.

    Si attende ora il provvedimento definitivo, per delineare il dettaglio delle novità.

    Dichiarazione IMU con la riforma del federalismo fiscale: come sarà

    Quando deve essere presentata la dichiarazione IMU?

    Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti per il calcolo dell’imposta.

    La dichiarazione IMU potrà essere presentata su carta?

    No. Il testo prevede che la dichiarazione sia presentata esclusivamente in via telematica.

    La dichiarazione deve essere ripresentata ogni anno?

    No, salvo modifiche dei dati dichiarati che comportino un diverso ammontare dell’IMU. Per gli enti indicati dal comma 759, lettera g), la dichiarazione resta invece annuale.

    Quale modello si utilizza fino al nuovo decreto?

    Continuano a essere utilizzati i modelli approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto federalismo fiscale pubblicato in Gazzetta: cosa cambia

    E' stato pubblicato  nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto  il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147  Disposizioni in  materia  di  tributi  regionali  e  locali   e   di  federalismo fiscale regionale 

    Il testo era stato approvato in via preliminare a maggio del 2025 e  malgrado il parere contrario della Conferenza unificata stato regioni del 28 luglio 2026  il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha adottato in merito , ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una deliberazione motivata  con l'approvazione definitiva del testo con le modifiche proposte il 28 luglio 2026.

    Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni

    Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell'atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.

    La deliberazione dà atto che, in attuazione del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative e le attività istruttorie utili e necessarie al raggiungimento dell'intesa. 

    La mancata intesa è stata sancita pur a fronte dell'orientamento favorevole espresso dalla maggioranza delle regioni.

    Il Consiglio dei Ministri ha altresì considerato la prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega, fissata al 29 agosto 2026, e la necessità di proseguire il percorso di attuazione del federalismo fiscale.

    Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge n 111/2023 gli schemi dei decreti legislativi delegati devono essere trasmessi alla Conferenza unificata qualora incidano  sulla gestione degli enti locali.

    Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale era stato approvato il 9 maggio 2025 per introdurre una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e a semplificare gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con le seguenti previsioni:

    • gli enti territoriali possono incentivare l’adempimento spontaneo mediante un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
    •  l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; 
    • la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi;
    • i Comuni dovranno applicare una maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e la semplificazione degli adempimenti IMU, unificati in un unico modello telematico

    Pertanto, Il Consiglio dei Ministri, vista la mancata intesa ha deliberato di proseguire nell’esercizio della delega, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell’atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.

    Le principali novità sul bollo auto

    Le principali novità  introdotte dal decreto legislativo sul bollo auto:

    • nuova qualifica giuridica Modificato l'art. 8 co. 2 DLgs. 68/2011: la tassa automobilistica diventa "tributo proprio derivato", con maggiore autonomia impositiva per le Regioni. Inoltre. 
    •  Superbollo escluso dalle esenzioni regionali Dal 1° gennaio 2027, eventuali esenzioni regionali/provinciali sul bollo auto non si estendono all'addizionale erariale (c.d. "superbollo", art. 23 co. 21 DL 98/2011). L'esenzione sul superbollo resta possibile solo con legge statale.
    • Principio di territorialità (a quale Regione spetta l'incasso del bollo auto) Persone fisiche: rileva la residenza del soggetto tenuto al pagamento (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore in leasing o noleggio lungo termine senza conducente) alla data ultima utile per il pagamento.
    • Persone giuridiche: rileva la sede legale, salvo che la gestione ordinaria principale sia altrove — in tal caso prevale quest'ultima sede ai fini del gettito. Persone giuridiche estere con sedi secondarie in Italia: rileva la sede secondaria dove si svolge la gestione ordinaria principale.
    •  Obbligo di aggiornamento dati in Camera di Commercio Le comunicazioni sulla sede alla CCIAA competente valgono come dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000). I soggetti già iscritti devono aggiornare l'indirizzo della sede entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. In mancanza, ai fini del bollo auto si considera la sede di gestione ordinaria principale
    •  Il bollo auto resta comunque dovuto anche in caso di fermo amministrativo del veicolo.

    Novità Sconti, Ravvedimento , accertamento e sanzioni

    Il DLgs. 147/2026  prevede la possibilità di sconto per pagamento con addebito permanente dei tributi locali  Gli enti territoriali possono ridurre fino al 20% aliquote e tariffe delle proprie entrate tributarie/patrimoniali se il contribuente paga tramite autorizzazione permanente su conto corrente bancario o postale. Esclusione: entrate riscosse esclusivamente tramite F24 (art. 17 DLgs. 241/97).

    Inoltrre estende ai tributi locali e regionali il ravvedimento operoso "potenziato" (art. 13 co. 1-ter DLgs. 472/97): non sarà più inibito da questionari, inviti a comparire, PVC o schemi di atto per il contraddittorio preventivo, ma solo dalla notifica dell'atto impositivo vero e proprio (accertamento esecutivo, atto di contestazione sanzioni, cartella).

    Viene introdotta anche la compliance per i tributi locali: Regioni ed enti possono inviare comunicazioni con elementi/informazioni acquisiti da terzi e avvisi bonari con sanzione ridotta (misura demandata al regolamento dell'ente).

    Le Sanzioni IMU sono  ridotte dal 1° gennaio 2027 (no favor rei, no retroattività):

    • omessa dichiarazione: sanzione fissa 100% (non più 100-200%), minimo 50 euro;
    • infedele dichiarazione: sanzione fissa 40% (non più 50-100%), minimo 50 euro.

    Rendita catastale e IMU: in caso di ricorso sulla rendita, il differenziale IMU va accertato entro il 31 dicembre del quinto anno dal giudicato, con soli interessi legali; stesso termine per il rimborso IMU non più dovuta.

    Infine, accertamento esecutivo esteso ai tributi regionali (già vigente per i locali ex L. 160/2019).