-
Formazione revisori 2023: aggiornate materie
Con Informativa n. 18 del 13 febbraio il CNDCEC informa che con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 21513 del 6 febbraio 2023 è stato adottato il programma annuale di formazione 2023 (leggi l'approfondimento: Formazioni revisori legali: il MEF pubblica il programma 2023).
Conseguentemente, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC,
In particolare, in linea con l’aggiornamento al programma MEF, sono state classificate “non caratterizzanti” anche le materie CNDCEC:- “C.7 bis – Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”,
- “C.7.1 – Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”,
- “C.7.3 – Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche”,
- “C.7.7 – Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”,
- “C.7.9 – La revisione negli enti locali e negli enti pubblici”,
- “D.4.19 – La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi”
- “D.7.2 – Imposte dirette, reddito d’impresa, IVA e IRAP”.
Sii evidenzio che il nuovo programma di formazione dei revisori legali introduce, seppur con un limite al numero di crediti conseguibili annualmente, le seguenti aree tematiche:
- Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali);
- Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali);
- Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali).
Nel corso delle prossime settimane saranno apportate le necessarie modifiche al portale FPC.
Infine si precisa che gli aggiornamenti riguarderanno le posizioni formative degli Iscritti anche in relazione ai corsi che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento.
-
Superbonus villette 2023: 90% con alcune condizioni
Il Decreto aiuti quater pubblicato in GU n.13 del 17 gennaio 2023 è legge e reca, tra le altre, novità in tema di superbonus, vediamo il dettaglio.
Decreto aiuti quater: sintesi delle novità per il superbonus
Con l’articolo 9 si riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento.
Il comma 2 dello stesso articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione ma tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
Inoltre, l’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus.Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.
Vediamo maggiori informazioni per il superbonus villette.
Decreto aiuti quater: il superbonus villette
La norma estende altresì il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari: tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale (al 90per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.
In particolare viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch’esso dal decreto in esame), non superiore a 15.000 euro.
-
Dichiarativi annuali energia e gas 2022: novità dalle Dogane
Con Circolare n 43 del 22 dicembre 2022 le Dogane comunicano che sono stati aggiornati, per l’anno d’imposta 2022, i modelli delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale da presentare entro il mese di marzo 2023 (ai sensi dell’art. 26, commi 13 e 14, dell’art. 53, comma 8 e dell’art. 53-bis, comma 3, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
Dichiarazioni annuali energia e gas anno d'imposta 2022
Il documento precisa che, essendo ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito ai sistemi di contabilizzazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale per ambiti territoriali:
- il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell’accisa torna ad essere, quindi, effettuato attraverso un unico quadro, il quadro Q per l’energia elettrica e il quadro L per il gas naturale, nel quale viene riepilogato l’importo dell’accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, in base al confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente,
- inoltre, nel quadro Q e nel quadro L di riepilogo e saldo dell’accisa sono stati inseriti alcuni nuovi righi, rispettivamente Q6 per l’energia elettrica e L11 e L12 per il gas naturale – Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022, per l’indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l’utilizzo nel corso dell’anno 2023.
Al riguardo si evidenzia che la compilazione di tali campi è obbligatoria e, pertanto, qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero.
La compilazione dei righi in questione non prevede alcun automatismo contabile.
Maggiori indicazioni in merito alla compilazione dei righi predetti sono riportate nelle istruzioni che accompagnano i modelli per le dichiarazioni annuali.
Come comunicato, l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell’attività da parte dell’operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario.
Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all’ultimo anno di attività.
Gli operatori tenuti all’adempimento dichiarativo predispongono le dichiarazioni osservando le istruzioni per la loro compilazione, riportate
- nell’Allegato 1 per il settore dell’energia elettrica
- e nell’Allegato 2 per il settore del gas naturale,
redatte sulla base dei rispettivi modelli di riferimento.
L'adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in forma telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ossia
- System to System (S2S)
- e User to System (U2S)
già descritti nella nota n. 156148/RU del 31 ottobre 2019.
Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all’implementazione del nuovo profilo “Sottoscrittore” (“dlr_enelettr_sottoscrittore”).
L’acquisizione del profilo predetto, che deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale, si rende indispensabile per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.
Nel caso in cui il profilo “Sottoscrittore” sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta.
-
Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023
Estesa la possibilità di definizione agevolata alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Pubblicata il 29.12 la legge di bilancio n. 197. GU n. 303. nel testo definitivo, e in particolare al comma 186, rimane la possibilità di definire in modo agevolato le controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte, oltre l’Agenzia delle Entrate, anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Definizione agevolata Dogane
Nello specifico, potranno essere definite, a fronte di apposita istanza presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, tutte le controversie tributarie che sono pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.
La controversia potrà essere definita con il pagamento di importi che variano:
- dal 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;
- al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado per il contribuente e,
- al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.
Inoltre, per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia.
Gli addetti ai lavori hanno sin da subito rilevato che con riferimento alla misura in esame in un primo momento erano stati esclusi i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A tal riguardo, infatti, nelle prime bozze della manovra finanziaria venivano esclusi dalle eventuali sanatorie o definizioni agevolate i tributi tipicamente gestiti dalle Dogane, indipendentemente dai dazi quali risorsa propria dell’Unione Europea.
ESTENSIONE DELLA MISURA ALLE CONTROVERSIE IN CUI È PARTE L’AGENZIA DELLE DOGANE
Con il testo della Legge di bilancio approvato, prima alla Camera e poi al Senato è stata prevista l’estensione della definizione agevolata anche delle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane ad eccezione, secondo quanto disposto dal comma 193, delle controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’IVA riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Dunque, in considerazione dei limiti espressamente previsti, la disposizione così come è stata approvata in via definitiva troverà applicazione limitatamente alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in materia di accise, tabacchi, imposte di consumo e giochi.
IVA ALL’IMPORTAZIONE QUALE TRIBUTO INTERNO
È bene rilevare, inoltre, che nonostante l’apertura rispetto alle prime bozze della legge di bilancio, al momento non è apparsa chiara la scelta del legislatore di escludere dall’agevolazione le controversie che abbiano ad oggetto l’IVA riscossa all’importazione, in quanto ormai è consolidata la tesi secondo cui l’IVA all’importazione, anche se riscossa in dogana, debba considerarsi un tributo interno e non quale risorsa propria dell’unione europea.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere la natura interna dell’IVA riscossa in dogana in quanto non ne consente l’assimilazione ai dazi, anche se fatto generatore ed esigibilità del tributo sono collegati a quelli dei dazi stessi.
La natura dell’IVA all’importazione risulta altresì chiara in quanto costituisce un tributo di competenza del bilancio nazionale dello Stato italiano, diversamente dai dazi che sono di competenza del bilancio comunitario e allo stesso tempo non possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del nostro Legislatore.
-
Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi
Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l'attestazione SOA, ossia una certificazione già prevista per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, ai fini delle agevolazioni da superbonus e bonus edilizi.
Ricordiamo che la novità è stata introdotta dalla legge n 51 di conversione del DL n 21 che ha previsto con l'art 10 bis, la SOA, una speciale certificazione, per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus del 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione del credito di tutti i bonus edilizi per i quali è prevista tale opzione.
Attestazione SOA: che cos'è
L’Attestazione SOA è:
- la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori,
- ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.
Di fatto la SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
Superbonus: attestazione SOA dal 1 gennaio 2023
L’articolo 10-bis prevede che:
- nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro,
- e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020,
- le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame, prevede una fase transitori durante la quale:
- ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020,
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023,
- l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto- legge n. 34 del 2020, può essere affidata:
- a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentino al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Invece, terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.
Superbonus: attestazione SOA quando non si applica
L'attestazione Soa per i bonus edilizi NON si applica:
- ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022,
- ovvero ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Potrebbe interessarti anche CCNL Edilizia firmato il rinnovo 2022-2024
-
Criptovalute: la Rivalutazione dei valori 2023
Come ormai noto, la Legge di bilancio 2023, ancora in bozza nel momento in cui questo articolo viene scritto, presenta una normativa positiva sulle criptovalute, per l’occasione definite cripto-attività per definire un perimetro più esteso e meno vincolato al concetto di valuta.
La disciplina in questione è trattata sugli articoli da 30 a 34 della Legge di bilancio 2023, i quali trattano:
- della fiscalità diretta e indiretta;
- della regolarizzazione delle inadempienze passate;
- della Rivalutazione dei valori.
I primi due punti sono stati oggetto di trattazione in precedenti articoli, ai quali si rimanda per approfondimenti.
La norma che delinea i contorni della procedura di Rivalutazione dei valori è l’articolo 32 della Legge di bilancio 2023, denominato “Rideterminazione del valore delle cripto-attività”.
La procedura, evidentemente facoltativa, per ogni cripto-attività posseduta dal contribuente al giorno 1 gennaio 2023, prevede la possibilità di assumerne come costo di acquisto il valore della cripto-attività in tale giorno, in luogo del costo o del valore di acquisto d’origine.
In conseguenza dell’eventuale Rivalutazione effettuata al giorno 1 gennaio 2023, le plusvalenze fiscali da realizzazione, realizzate in data successiva, saranno calcolate come differenza tra corrispettivo della cessione e costo rideterminato.
Bisogna fare attenzione al fatto che il comma 4 dell’articolo 32 della Legge di bilancio 2023 prevede espressamente che l’assunzione del valore rivalutato “quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili”.
La procedura è onerosa.
L’articolo 32 prevede espressamente l’assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 14% del valore rideterminato, da versarsi entro il 30 giugno 2023.
In alternativa al versamento in unica soluzione, il comma 3 dell’articolo 32 prevede la possibilità di rateizzare il versamento in tre rate annuali di pari importo; le scadenze dei versamenti saranno quindi presumibilmente i seguenti:
- 30 giugno 2023: scadenza della prima o dell’unica rata;
- 30 giugno 2024 : scadenza della seconda rata:
- 30 giugno 2025: scadenza della terza rata.
Sui versamenti dovuti alle scadenze successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Maggiori informazioni operative, come il codice tributo da utilizzare per il versamento con modello F24, o la procedura da utilizzare per l’effettiva rivalutazione saranno sicuramente chiarite dalla prassi con apposito provvedimento.
La valutazione della convenienza di una procedura come questa è facile a farsi, dato che la convenienza al versamento di una imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto alla tassazione ordinaria cresce proporzionalmente alla consistenza delle plusvalenze latenti.
-
Criptovalute: la normativa fiscale organica in Legge di bilancio 2023
Oggi i redditi realizzati dalla detenzione e dalla cessione di criptovalute non hanno una disciplina fiscale.
La prassi, in risposta all’esigenza di portare a tassazione la fattispecie, nel silenzio del Legislatore, ha assimilato la detenzione di criptovalute alla detenzione di valute estere.
Questo inquadramento fiscale è stato molto criticato dalla dottrina in relazione all’opportunità di assimilare valori basati su blockchain a valute fiat.
Una Proposta di legge contenente una trattazione organica della materia era giunta in Senato, ma la precedente legislatura è terminata prima che questa potesse approdare a qualcosa di concreto.
Così oggi il Legislatore, con la Legge di bilancio 2023, ancora in bozza, agli articoli che vanno da 30 a 34, propone una disciplina organica della materia, che ripropone alcune delle ipotesi avanzate dalla Proposta di legge decaduta, tenendo presente l’esigenza di ricondurre in questo contesto reddituale anche quelle fattispecie, basate sulla blockchain, che sono fuori dal limitato perimetro delle valute virtuali.
Con altre parole, il Legislatore supera la limitata interpretazione della prassi che assimila le valute virtuali alle valute estere e crea una nuova fattispecie reddituale denominata cripto-attività, seguendo la pista tracciata dall’Unione Europea in questa direzione.
Schematizzando per semplicità, la Legge di bilancio 2023 dedica alle imposte dirette e indirette derivanti da cripto-attività gli articoli numero 30, 31 e 34.
L’articolo 30 è dedicato alla tassazione diretta in capo alle persone fisiche.
Le plusvalenze e gli altri proventi “realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti” costituiscono “redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del Tuir, al quale è stata aggiunta la nuova lettera c-sexies dedicata appunto alle cripto-attività; nello specifico:
- tali plusvalenze e proventi costituiscono reddito imponibile se superano la franchigia di euro 2.000 (importo che potrebbe essere modificato durante l’iter di approvazione) nel periodo di imposta, cifra al di sotto della quale non assumono rilevanza fiscale;
- non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività con “medesime caratteristiche e funzioni”.
Per quanto concerne le modalità di determinazione del reddito, la Legge di bilancio 2023 integra l’articolo 68 del Tuir con il nuovo comma 10, con il quale si stabilisce che:
- le plusvalenze realizzate sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione (o il loro valore normale, in caso di permuta rilevante fiscalmente) e il costo o il valore di acquisto;
- nel periodo di imposta il reddito imponibile, che è netto, si calcola sommando algebricamente plusvalenze e minusvalenze;
- nel caso in cui le minusvalenze siano di importo superiore alle plusvalenze, le eventuali eccedenze possono essere riportate agli esercizi successivi per l’utilizzo, previa esposizione sul modello Redditi; anche per questo punto la rilevanza fiscale è subordinata alla franchigia di euro 2.000, sempre da confermare;
- in caso di acquisto per successione “si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”;
- in caso di acquisto per donazione, il costo è quello assunto per il donante.
- Il costo o il valore d’acquisto deve essere documentato dal contribuente “con elementi certi e precisi”, in mancanza dei quali si assume pari a zero;
- a differenza delle plusvalenze da cessione, che sono redditi netti, i proventi conseguiti durante il periodo di imposta in conseguenza della detenzione delle cripto-attività producono un reddito lordo, come i redditi da capitale.
L’articolo 31 della Legge di bilancio 2023 modifica l’articolo 110 del Tuir, che tratta della rilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio nel contesto dell’Ires.
Integrando il già citato articolo 110 con il nuovo comma 3bis, ai fini del reddito d’impresa il Legislatore dispone che “non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al Conto economico”; con relative conseguenze in tema di Irap.
Infine l’articolo 34 della Legge di bilancio 2023, disciplina l’imposizione indiretta in capo alle cripto-attività, alle quali si applica una imposta di bollo pari al 2 per mille.
-
Compenso dell’amministratore: la mancanza della delibera è sanabile a posteriori
L’articolo 2389 del Codice civile al comma 1 stabilisce che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”.
In relazione al compenso erogato dalla società di capitali ai suoi amministratori la giurisprudenza da tempo si è consolidata nel pretendere la delibera assembleare ai fini della deducibilità del compenso.
La pretesa non discende da norme specifiche del TUIR ma si baserebbe sul principio generale della certezza del costo, funzionale alla sua deducibilità, secondo i concetti stabiliti dall’articolo 108.
E in questo contesto la delibera dell’assemblea doveva essere preventiva.
La principale giurisprudenza sul tema è rappresentata dalle delibere della Corte di Cassazione numero 17673/2013 e, precedentemente, numero 28668/2018, ma l’elencazione potrebbe essere più lunga.
Recentemente Assonime, sul documento Note e Studi numero 7/2022 “Sulla compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società”, è stata molto critica sulla scelta di subordinare la deduzione fiscale di un costo inerente e sostenuto al rispetto delle norme civilistiche (sul tema si può leggere l’articolo La deducibilità del compenso dell’amministratore in mancanza di delibera secondo Assonime).
Si inserisce in questo contesto anche la sentenza della Corte di Cassazione numero 24652/2022, la quale presenta delle linee di novità: pur continuando a pretendere il rispetto delle norme civilistiche ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore, la Corte assume una posizione meno rigida sul tema, contemplando dichiaratamente la possibilità che la delibera a cui è demandato il compito di fissare il compenso dell’amministratore, al fine di rendere certo (e quindi deducibile) il costo, non debba essere necessariamente preventiva.
La Corte di Cassazione sulla sentenza numero 24652/2022 afferma infatti che “il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce”.
Quindi, in definitiva, secondo il novellato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore è richiesta una delibera dell’assemblea dei soci che ne renda certo e determinato il costo; tale deliberazione assembleare dovrebbe essere preventiva allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, e quindi all’imputazione del costo in bilancio, ma può anche essere adottata posteriormente dall’assemblea che approva il bilancio in cui tale costo è imputato; precisando che, pur nell’ambito della stessa seduta, l’assemblea deve espressamente deliberare il compenso dell’amministratore non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio su cui è esposta tale voce di costo.
-
Avvisi di accertamento per accise: ecco i codici tributo per pagare
Con Risoluzione n 66/E del 15 novembre vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento.
L’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli ha chiesto alle Entrate l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette.
A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2950” denominato “Accisa sull’alcole – Accertamento”;
- “2951” denominato “Accisa sulla birra – Accertamento”;
- “2952” denominato “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
- “2953” denominato “Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento”;
- “2954” denominato “Accisa sull’energia elettrica – Accertamento”;
- “2955” denominato “Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento”;
- “2956” denominato “Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento”;
- “2957” denominato “Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
- “2958” denominato “Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento”;
- “2959” denominato “Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
- “2960” denominato “Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”;
- “2961” denominato “Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo -Accertamento”;
- “2962” denominato “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
- "2963” denominato “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
- “2964” denominato “Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
- “2965” denominato “Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento”;
- “2966” denominato “Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo– Accertamento”.
Codici tributo versamento accise e imposte indirette accertate dalle Dogane: istruzioni operative
La risoluzione n 66 specifica che in sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “D”;
- nel campo “provincia”, sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo;
- nel campo “codice identificativo”, il codice ditta (composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00” ove indicati);
- nel campo “rateazione”: se il versamento è in forma rateale, utilizzare il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
- nel campo “mese”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
- nel campo “codice atto”, se richiesto, indicare il codice dell’atto oggetto di definizione.
Inoltre, per le stesse fattispecie oggetto di istituzione dei nuovi codici tributo sopra citati, si riepilogano nella tabella seguente i codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e ai versamenti a seguito dell’attività di reclamo e mediazione.
Al riguardo, al solo scopo di aggiornare alla normativa vigente la descrizione di alcuni di essi, opportunamente evidenziati in carattere grassetto, ne viene variata la denominazione come di seguito specificato.
Si ramanda al testo integrale della Risoluzione n 66/E del 15 novembre per tutti i codici ridenominati
Allegati: -
Energia elettrica autoprodotta e accise: chiarimenti delle Dogane
Con la Circolare n 37 del 17 ottobre le Dogane hanno fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui:
- vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica
- o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica.
La Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, ha precisato che l’esenzione dall’accisa, prevista dall’art. 52, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, “per l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità” è applicabile ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici specificando che:
a) laddove l’attività di produzione di energia elettrica sia l’attività istituzionale dell’azienda, rientrano nel campo applicativo dell’esenzione tutti i consumi come ad esempio: gli ausiliari di centrale (direttamente o indirettamente connessi alla produzione), i servizi di illuminazione e di forza motrice di ogni altro tipo nonché altri servizi ausiliari come i consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali per guardiania e custodia;
b) qualora, invece, l’attività di produzione di energia elettrica venga svolta dall’azienda produttrice in maniera incidentale, l’esenzione predetta spetta esclusivamente per tutti i consumi di centrale, compresa la relativa illuminazione.
Solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia medesima, beneficiano dell’esenzione anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia).
In tal senso, anche se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione.
L'energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell’attività di ricarica in questione dovrà essere assoggettata all’aliquota d’accisa “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, come precisato nella nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019, sopra richiamata.
Sarà invece meritevole di esenzione l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall’art. 52, co. 3 lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995.
Quanto all’eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, si evidenzia che, come chiarito nella ripetuta Circolare n. 37/D, a seguito della cennata revisione del quadro agevolativo possono beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 52, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 504/1995 solamente i consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, quali quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.
Allegati: