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Accordi Innovazione: secondo sportello domande dal 18.09
Il MIMIT informa del fatto che, con il Decreto direttoriale 11 agosto 2023 sono stati definite le ulteriori modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione al sostegno dei progetti presentati sul secondo sportello agevolativo, non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17/02/2023.
I soggetti proponenti/capofila interessati potranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato al decreto direttoriale 11 agosto 2023.
Ricordiamo che il MIMIT ha destinato ulteriori 175 milioni di euro al sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione, presentati al secondo sportello agevolativo e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse.
In particolare nella GU n 159 del 10 luglio veniva pubblicato il decreto ministeriale 11 maggio 2023 con i dettagli ai fini dell’accesso ai finanziamenti.Accordi per l'innovazione: le regole
Ricordiamo che con il Decreto direttoriale del 14 novembre 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione relative agli accordi di innovazione.
In particolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva sbloccato 500 milioni di euro, a valere sul Fondo nazionale complementare al PNRR, per finanziare progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del secondo sportello dedicato agli Accordi per l’innovazione, aperto lo scorso il 31 gennaio 2023.
Veniva già allora specificato che a questo intervento, previsto dal decreto 14 novembre 2022, si sarebbero potute aggiungere ulteriori risorse.
Beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca.
Tra i criteri di approvazione delle domande vi sono:
- la novità dell’introduzione del divieto per un soggetto proponente di presentare più istanze in qualità di mono proponente o di soggetto capofila di un partenariato
- e l’ammissione in istruttoria delle domande non in ordine cronologico bensì in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non consentano l’accoglimento di tutte le domande presentate nello stesso giorno.
Accedi qui alla pagina MIMIT per restare aggiornato
Accordi per l'innovazione: i beneficiari 2023
Secondo le regole generali, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.
Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.
Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.
Accordi per l'innovazione: cosa finanzia
Vengono finanziati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:
- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell’energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
- Sistemi circolari
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.
Accedi qui alla pagina MIMIT per tutti i dettagli
Accordi per l'innovazione: le agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
- il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari:
- al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale
- al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
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Codice proprietà industriale: in vigore le novità sull’imposta di bollo
Dal 23 agosto sono in vigore le nuove regole per l'imposta di bollo previste dalla legge n 102/2023 pubblicata in GU n 184 dell'8 agosto con modifiche al codice della proprietà industriale.
In particolare si tratta dei nuovi importi dovuti per l’imposta di bollo applicabile alle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, trasmesse telematicamente o consegnate su supporto informatico alle Camere di commercio e all’Ufficio brevetti e marchi.
Codice proprietà industriale: alcune delle novità
Come annunciato già dal MIMIT in data 19 luglio la riforma, approvata a larga maggioranza, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il provvedimento, in vigore dal 23 agosto, prevede, tra l'altro, che anche in Italia, come nel resto dei principali Paesi occidentali, il brevetto originato dalla ricerca svolta dai ricercatori di:
- Università,
- Enti pubblici di ricerca,
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
sarà di titolarità della struttura.
Ciò renderà più agevole i percorsi di trasferimento tecnologico ed anche di valorizzazione delle invenzioni.
Inoltre, con il nuovo articolo 65, si norma la disciplina delle invenzioni che sono generate dall’attività di ricerca finanziata dalle imprese sulla base di criteri che saranno fissati entro 60 giorni dal Ministero delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Sinteticamente, si evidenzia che, tra le novità introdotte dalla riforma vi sono:
- la possibilità di ottenere una protezione ad hoc per i disegni e i modelli presentati nell’ambito di fiere, nazionali ed internazionali;
- l’attenzione alla lotta alla contraffazione, con la previsione della possibilità di sequestrare prodotti contraffatti esposti nelle fiere,
- il rafforzamento del sistema dei presidi a tutela delle indicazioni geografiche, patrimonio di fondamentale importanza per l’Italia, con l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione contro marchi imitativi delle DOP, da sempre vanto del Made in Italy.
Altra novità importante è l’introduzione della possibilità di pagare le tasse di deposito dei brevetti non solo contestualmente alla presentazione della domanda di brevetto, ma anche successivamente, aspetto questo di particolare interesse per le imprese anche in un’ottica di attrazione degli investimenti.
Codice proprietà industriale: come cambia l'imposta di bollo
In merito alla imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico, si interviene con l'articolo 31 della legge.
Apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'articolo introduce le seguenti modificazioni:
- aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
- diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
- lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
- richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
- diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
- aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).
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Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: domande entro il 23 settembre
Con un avviso del 9 agosto, il Ministero del Turismo informa di una proroga della misura agevolativa riguardante i Comuni a vocazione turistica.
Nel dettaglio, il termine previsto al 9 settembre 2023 per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica sotto i 5000 abitanti, come richiesto da ANCI, è prorogato alle ore 9.00 del 23 settembre 2023.
Ricordiamo che come definito all’art. 7 dell’Avviso pubblico del 07 giugno dalle ore 12 del 17 luglio 202 e fino alle ore 12 del 9 settembre, termine prorogato al 23.09, è possibile accedere alla piattaforma informatica realizzata dal Ministero del Turismo al seguente link, per effettuare domanda di finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica.
Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: cosa riguarda
Con il decreto interministeriale del 14 aprile 2023 è data attuanzione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 per i comuni a vocazione turistica.
Ricordiamo infatti che, la Legge di Bilancio 2023 con l’articolo 1, comma 607 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di:
- 10 milioni per il 2023
- 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica (leggi anche Comuni a vocazione turistica: cambiano le tabelle ISTAT ) con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana sostenibilità ambientale
Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: chi riguarda
Il Fondo piccoli comuni a vocazione turistica ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.
Nel dettaglio possono presentare domanda di finanziamento i Comuni italiani che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- a) popolazione residente Istat inferiore a 5.000 abitanti. Il possesso del requisito è riferito all’ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell’avviso.
- b) appartenenza, alla data di pubblicazione dell’Avviso, del Comune, con riferimento alla “Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in una delle seguenti categorie turistiche prevalenti:
- B – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- C – Comuni con vocazione marittima;
- D – Comuni del turismo lacuale;
- E – Comuni con vocazione montana;
- F – Comuni del turismo termale;
- G – Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- H – Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
- L1 – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni;
- L2 – Altri comuni turistici con due vocazioni; P – Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica
Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: gli interventi agevolabili
L'avviso specifica inoltre che, gli interventi oggetto di agevolazione devono essere finalizzati a:
- accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
- sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
- riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
- potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
- creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
- promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
- ridurre l’impatto ambientale del turismo;
- incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.
Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: presenta la domanda dal 17 luglio
Le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.
Viene precisato che, eventuali richieste di informazioni/chiarimenti dovranno essere inoltrate all’ indirizzo:
Si specifica tranttandosi di una misura pluriennale, possono essere presentate anche istanze a valenza pluriennale per il periodo 2023-2025, in coerenza con la capienza finanziaria prevista per ciascuna annualità
L’entità del contributo concedibile per ciascun progetto è non superiore alla misura massima del 100% della spesa ammissibile e ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna annualità, per la progettazione e la realizzazione di ciascun intervento.
Le proposte progettuali non potranno essere inferiori ad un ammontare annuo pari a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).
Attenzione al fatto che le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento ( accedi qui per tutto l'occorrente) dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 09 settembre 2023.
Allegati: -
Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario
L’art. 19 della legge delega reca i principi che dovrà seguire il Governo per la revisione della disciplina del contenzioso tributario.
La Legge n 111/2023 è stata pubblicata in GU n 189 del 14 agosto 2023
Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario
Si vuole prioritariamente che il Governo intervenga per potenziare l’istituto dell’autotutela preventiva in modo da ridurre il ricorso al contenzioso in sede giudiziale.
Il Governo dovrà quindi intervenire sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente ossia, dell’ente impositore, dell’agente della riscossione nei cui confronti sia stato proposto ricorso.
La finalità è quella del massimo contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR.
Si prevede inoltre di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante:
1) una completa digitalizzazione del processo;
2) l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali;
3) la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente.
4) si prevede, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile.
Ed ancora:
- il ricorrente potrà proporre opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario, solo nell’evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento;
- si vuole inoltre rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo. Attualmente l’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello e l’art. 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 546 prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
- Viene inoltre previsto che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga, entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo,
- Si vuole infine che il Governo introduca misure volte ad accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo e che vengano adottati interventi di deflazione del contenzioso, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione.
- Si stabilisce che nell’esercizio della delega si preveda l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Con un'altra modifica introdotta al Senato si vuole che il legislatore delegato appronti le norme per garantire a tutti i cittadini l’accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della giustizia tributaria gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa.
Con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e risparmiare sui costi la legge delega fissa i principi volti ad orientare il Governo nella redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione.
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Spese istruzione artistica giovani: detrazione 2023
Anche quest'anno è possibile avere la detrazione in dichiarazione per le spese sostenute per l'istruzione artistica dei figli.
Nel dettaglio ricordiamo infatti che, a decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per:
- l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Spese istruzione artistica giovani: limiti alla detrazione
La detrazione è calcolata:
- su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo,
- solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.
Nel limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni (art. 3, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico ad esempio il genitore per il figlio a carico e può essere ripartita tra gli aventi diritto ossia i due genitori.
In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi e la spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.
Una precisazione delle entrate sottolinea che, il requisito dell’età (ragazzi tra i 5 e i 18 anni) è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1).
Facciamo un esempio:
- se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2021,
- la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel 2021 successivamente al compimento dell’età.
Ai fini della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con strumenti tracciabili ossia:
- versamento postale o bancario.
- tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997,
- carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Spese istruzione artistica giovani: dove indicarla nel 730/2023
Le spese per istruzione musicale dei ragazzi va indicata nel Quadro E del Modello 730 ai righi da E8 a E 10 con il codice "45".

Attenzione al fatto che, se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
- l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
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Dichiarazione di successione: chi può presentare la sostitutiva
Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione vi sono gli eredi.
La qualità di erede, in senso civilistico, si acquista con l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, il cui effetto risale al momento dell’apertura della successione.
L'Agenzia delle entrate con una FAQ del 2 agosto 2023 ha chiarito alcuni aspetti sulla dichiarazione di successione sostitutiva.
Dichiarazione di successione: chi può presentare la sostitutiva
Per la presentazione di una dichiarazione sostitutiva occorre compilare il quadro EH del modello di dichiarazione di successione

A tal proposito, nella faq di cui si tratta, veniva domandato se dopo la trasmissione della dichiarazione di successione, un coerede diverso da chi l’ha inviata, può presentare per la stessa successione una dichiarazione sostituiva.
La replica dell'agenzia specifica che, come riportato nelle istruzioni di compilazioni al modello, la dichiarazione di successione sostitutiva può essere inviata:
- telematicamente solo dal “dichiarante” che ha presentato il modello che si intende sostituire;
- nel caso in cui una persona legittimata a presentare la dichiarazione, diversa dal dichiarante, voglia inviare una nuova dichiarazione per la stessa successione, egli dovrà recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione al fatto che la nuova dichiarazione non sostituirà, comunque, quella precedentemente trasmessa, ma costituirà un’ulteriore dichiarazione che si andrà ad affiancare alla precedente e saranno dovute le relative imposte.
Dichiarazione di successione: il nuovo modello 2023
Ricordiamo per completezza che con Provvedimento del 24 luglio le Entrate hanno aggiornato il modello e le istruzioni di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali alle ultime novità normative sul legato di genere.
In particolare, al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 e successive modificazioni pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sono apportate le modifiche descritte negli Allegati 1 e 2.
Attenzione al fatto che, la presentazione telematica del modello di dichiarazione aggiornato è consentita a partire dal 26 luglio 2023.
Si psecifica però che, per agevolare i contribuenti e gli operatori, fino al 26 ottobre 2023 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione utilizzando la precedente versione dei prodotti di compilazione e controllo.
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Domicilio digitale PEC: aggiornate le linee guida dell’Indice Nazionale
Con Determina n. 188/2023 l'AGID provvede alla «Modifica delle "Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese" adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale».
Scarica qui il file aggiornato al 9 agosto 2023.
Ricordiamo inoltre che dal 6 luglio è pienamente operativo l'INAD indice nazionale dei domicili digitali.
Attraverso il domicilio digitale registrato, cittadini, professionisti e aziende possono beneficiare di un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della Pa Pubblica Amministrazione.
INAD indice nazionale dei domicili digitali: che cos'é
L'INAD è una piattaforma che gestisce l'elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.
Dal giorno 6 giugno i cittadini possono registrare su INAD il proprio domicilio digitale, come per esempio un indirizzo PEC attivato in precedenza, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione.
Per farlo è sufficiente:
- collegarsi al sito https://domiciliodigitale.gov.it,
- accedere con SPID, CIE o CNS,
- inserire il proprio recapito certificato.
INAD nasce dalla collaborazione fra Agid, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma.
Ricordiamo che il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
INAD indice nazionale domicili digitali: chi può eleggere un proprio domicilio
Si precisa che possono eleggere domicilio digitale:
- le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
Si specifica che, dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il domicilio digitale inserito nell'elenco per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.
Sempre dal 6 luglio le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già disponibili in ambiente di test.
Attenzione al fatto che, dalla stessa data potranno eleggere il proprio domicilio digitale anche professionisti non iscritti in albi ed elenchi ed enti di diritto privato non presenti in INI-PEC.
INAD indice nazionale dei domicili digitali: i vantaggi
Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio:
- rimborsi fiscali e detrazioni d'imposta,
- accertamenti,
- verbali di sanzioni amministrative e altri,
vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.
Dopo aver registrato il proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all’azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali.
Inoltre il cittadino avrà immediatamente a disposizione la documentazione, senza l’incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla, mentre la Pubblica Amministrazione avrà un sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro.
INAD: cosa cambia per i professionisti
Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.
A tal proposito si evidenzia che con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.
A partire dal 6 luglio 2023, tutti i domicili eletti o eventualmente modificati, sono ststi automaticamente pubblicati su INAD e resi disponibili per la consultazione pubblica.
Resta salva la possibilità da parte del revisore legale presente in INI-PEC di poter modificare il proprio domicilio presente in INAD accendendo al sito anche dopo il 6 luglio avvalendosi delle funzioni presenti all'interno del portale: https://domiciliodigitale.gov.it.
Con l’occasione viene anche ricordato che l’inosservanza dell’obbligo comunicativo dell’indirizzo PEC-domicilio digitale da parte dei revisori legali al Mef – attraverso l’accesso all’area riservata del sito www.revisionelegale.mef.gov.it – è espressamente sanzionato ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del D.lgs. 39/2010.
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Riforma fiscale: la società a ristretta base partecipativa
Il legislatore fiscale non ha mai distinto le società di capitali in base al numero dei soci partecipanti alla compagine sociale; nonostante ciò, per iniziativa di giurisprudenza e prassi, nella pratica vige un sistema di sfavore per le società a ristretta base partecipativa.
Nelle società di capitali partecipate da un numero esiguo di soci, molto spesso questi assumono l’incarico di amministratori e, anche quando così non è, comunque partecipano attivamente alle scelte della società, pure da semplici soci di capitale.
Partendo da questa considerazione, giurisprudenza e prassi, per le società caratterizzate da ristretta base partecipativa, hanno costruito un sistema di presunzioni, in base alle quali:
- eventuali minori costi o maggiori ricavi contestati alla società vengono considerati come nuovi redditi per l’impresa;
- questi redditi si considerano anche elargiti ai soci, con tutte le conseguenze fiscali che derivano da ciò.
Molte sono state le critiche a questo sistema di presunzioni, partendo dalla constatazione che un tale sistema di sfavore non origina dall’ordinamento, passando per l’indeterminatezza che caratterizza il perimetro di queste riprese fiscali.
La notizia è che la Legge delega fiscale tratta esplicitamente la questione: così facendo ne definisce i contorni, e l’inserisce nell’ordinamento fiscale.
La motivazione del legislatore è esplicita: “assicurare la certezza del diritto”, in risposta al fatto che l’attuale sistema di presunzioni presenta dei contorni molto fumosi.
Il dubbio è se questa disciplina di sfavore, specifica per le piccole società di capitali, costituirà un ulteriore ostacolo per le aggregazioni societarie oppure no.
In ogni caso, l’articolo 17 della Legge delega fiscale prevede “la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci”.
In attesa dell’attuazione della delega, da cui discenderanno maggiori dettagli, è già possibile dedurre che il legislatore:
- prevederà, per norma, le situazioni specifiche in cui sarà lecito presumere che il maggior reddito accertato alla società potrà essere considerato anche distribuito ai soci;
- che ciò potrà essere presunto solo per le società a ristretta base partecipativa;
- che potranno essere considerati come distribuiti ai soci solo componenti reddituali positivi non contabilizzati e componenti negativi inesistenti;
- che questi maggiori valori reddituali dovranno essere accertati in base ad elementi certi e precisi;
- che il reddito imputato ai soci sarà considerato reddito finanziario da partecipazione (l’utilizzo dell’espressione generica “reddito finanziario”, in questa situazione, possibilmente dipende dal fatto che i redditi di questa natura verranno riorganizzati dalla riforma).
In definitiva, quindi, il legislatore recepisce la disciplina fiscale di sfavore nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, ma ne delineerà regole, limiti e perimetro.
La tipizzazione del fenomeno permetterà di regolarlo chiaramente, per cui l’obiettivo dichiarato di tutelare la certezza del diritto possibilmente sarà raggiunto; ma molto dipenderà dalla definizione degli “elementi certi e precisi”.
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Riforma fiscale 2023: le novità per le Dogane
L’articolo 11 della legge delega fiscale n 111/2923, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 , reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso:
- il riassetto del quadro normativo in materia doganale;
- il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
- un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli; il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione; (per approfondimenti leggi anche: S.U.D.o.C.o.: cosa c'è da sapere)
- la revisione dell’istituto della controversia doganale.
Come specificato anche dal dossier di accompagnamento alla riforma, si ricorda che la normativa doganale nazionale è attualmente contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973 e in altri provvedimenti di rango primario (decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e legge 17 luglio 1942, n. 907) pertanto i provvedimenti normativi appaiono obsoleti e, in buona parte (specie per quanto attiene al predetto TULD), non più applicabili tenuto conto dell’evoluzione del diritto unionale in materia doganale.
Al fine di attualizzare le norme di riferimento il Governo dovrà:
- completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, allo scopo di incrementare e migliorare l’offerta di servizi per gli utenti,
- accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le Autorità doganali (di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 del Codice doganale dell’Unione: e amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali) e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli,
- riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Il predetto decreto legislativo n. 374/1990, in sintesi, ha inteso riordinare gli istituti doganali e procedere alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, delle procedure di immissione in libera pratica delle merci e delle procedure di esportazione delle merci comunitarie,
- revisionare l’istituto della controversia doganale, di cui al Titolo II, Capo IV, del D.P.R. n. 43 del 1973, in considerazione – come chiarito dal Governo – della necessità di procedere al suo coordinamento con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento del tributo dovuto.
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IVA su ristrutturazione vecchio mercato del Comune: chiarimenti
Con Risposta a interpello n 415 del 3 agosto le Entrate chiariscono quale sia l’aliquota IVA applicabile sia all'intervento di recupero del vecchio mercato di quartiere sia alla realizzazione del nuovo mercato di quartiere da occupare temporaneamente dagli espositori in attesa della ristrutturazione del vecchio mercato.
L'Agenzia spiega che usufruiscono dell’Iva del 10% le prestazioni di servizio previste dal contratto di appalto stipulato da un Comune per le opere urbanistiche, finanziate con fondi del Pnrr, che prevedono la ristrutturazione del “vecchio mercato” di quartiere e la realizzazione di un “nuovo mercato” . Vediamo il perchè.
Ristrutturazione del mercato comunale: l'aliquota IVA
Un Comune fa presente che intende procedere a una serie di interventi chE consistono nella ristrutturazione dei mercati di quartiere e di altri edifici appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale, mediante:
- lo svuotamento dell'intero edificio,
- il ripristino e la sostituzione delle strutture di fondazione, delle strutture portanti, delle strutture di copertura,
- e la modificazione volumetrica per promuovere interventi di rigenerazione urbana,
tutti finanziati dal PNRR.
Il Comune precisa che intende attuare una trasformazione «mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti»
Al riguardo, il Comune afferma che per poter intervenire sui mercati di quartiere è necessario costruire delle strutture sostitutive in grado di accogliere fino a 200 operatori commerciali con superfici di vendita dell'ordine di 4 mila mq; in buona sostanza, si devono costruire nuovi mercati estinati ad accogliere, per un periodo limitato seppur non di breve durata (ipotizzabile in circa tre anni), non solo gli operatori commerciali, ma l'intera struttura mercatale nel suo complesso, realizzando quindi una nuova opera di urbanizzazione secondaria in sostituzione, per tutto il tempo necessario, della precedente struttura mercatale.
Ciò posto, il Comune chiede se sia applicabile l'IVA nella misura agevolata del 10 per cento relativamente ai due seguenti distinti interventi:
- a) ristrutturazione edilizia del mercato esistente (di seguito vecchio mercato);
- b) realizzazione del nuovo mercato (di seguito nuovo mercato),destinato a ospitare temporaneamente gli operatori del vecchio mercato per tutto il tempo necessario al completamento dei lavori di ristrutturazione.
L'agenzia, riguardo al primo quesito, replica che la riduzione dell’aliquota prevista dal numero 127-quaterdecies invocato dall’istante, è applicabile, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di:
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia,
- ristrutturazione urbanistica.
Il beneficio fiscale come chiarito dalla circolare dell’Agenzia n. 2/1994, prescinde dalla tipologia dell’immobile oggetto del recupero.
Inoltre, come previsto dal Testo unico dell’edilizia, la ristrutturazione edilizia può comportare anche un aumento della volumetria a condizione che sia finalizzata alla realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana.
In merito al secondo quesito ricordiamo che in base al numero 127-quinquies, della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva, l’imposta al 10% può essere applicata, tra l'altro, alle cessioni di “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”.
Secondo il successivo numero 127-septies lo sconto vale anche per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127quinquies”.
La legge n. 847/1964 che il Tu Edilizia includono i “mercati di quartiere” tra le opere di urbanizzazione secondaria e quindi agevolabili.
L’Agenzia delle entrate con diversi documenti di prassi, ha chiarito che le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economica, istruzione, cultura e tempo libero, all’interno di un centro abitato, con lo scopo di migliorare il livello qualitativo di vita dei propri abitanti.
In sostanza, secondo le finalità della norma, sono agevolabili anche le opere di urbanizzazione che, seppur non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini, sono indispensabili per alzare gli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti dalla comunità.
Dall'istanza si evince che l'oggetto del contratto di appalto del Comune comprende sia la ristrutturazione edilizia del “vecchio mercato” e la riqualificazione delle aree adiacenti sia la realizzazione del “nuovo mercato”.
Pertanto, in base a quanto su esposto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che spetti l'aliquota agevo9lata al 10% ad entrambe le opere e nel dettaglio:- riguardo al recupero del “vecchio mercato”, può trovare applicazione l’aliquota del 10% ai sensi del citato numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva se rispettate le caratteristiche definite dal Tu Edilia e dalla circolare n. 57/1998, con particolare riferimento al possesso del titolo abilitativo
- e Iva al 10% anche per la realizzazione del “nuovo mercato” ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies e 127-septies richiamati della Tabella A, parte terza, del decreto Iva. L’agevolazione può essere applicata a prescindere dal fatto che la struttura andrà a ospitare per un periodo limitato di tre anni gli operatori del ''vecchio mercato'' e che al termine del periodo di utilizzo verrà ricollocata in prossimità di un altro e diverso mercato di quartiere per provvedere allo stesso intervento di ristrutturazione. In estrema sintesi, quel che conta è che l’opera risulti di urbanizzazione secondaria, destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare, e che sia diretta a innalzare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato.