• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti imprese energivore III trim. 2022: possibile compensare maggior credito da Ft.2023

    Con Risposta a interpello n 429 del 18 settembre le Entrate chiariscono come usare i crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. ''energivore'' nel caso di fattura a conguaglio per i costi  2022.

    Nel dettaglio, l'agenzia precisa che, in caso di fattura di conguaglio con ulteriori costi energetici successiva alla scadenza del termine di presentazione dei crediti maturati nel 2022, è possibile utilizzare in compensazione il maggior credito d’imposta presentando la dovuta comunicazione senza la "remissione in bonis”.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    La società istante, in merito alla comunicazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese cd. ''energivore'', specifica che "ha maturato in relazione ai costi energetici effettivamente sostenuti nel terzo trimestre 2022 un credito d'imposta ex art. 6, comma 1, decreto­legge 9 agosto 2022, n. 115 pari a Euro […] il quale è stato integralmente compensato entro il 16 marzo 2023 (ragion per cui non è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei crediti residui relativi all'anno 2022 di cui all'art. 1, comma 6 del decreto­legge 18 novembre 2022, n. 176). In data 11 maggio 2023 (e quindi dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022) BETA ha emesso nei confronti di ALFA con la quale sono stati addebitati, con competenza terzo trimestre 2022, maggiori costi per la fornitura di energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata pari a complessivi Euro […]. Conseguentemente alla società spetterebbe, per il terzo trimestre 2022, un maggiore credito d'imposta di Euro" 

    Considerando che il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, l'istante chiede chiarimenti:

    • in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti d'imposta riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022
    • sul comportamento che dovrà in concreto seguire per effettuare la compensazione dal momento che la mancata presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022 comporterà lo scarto automatico del modello F24 trasmesso.

    Fatture 2023 con maggiori costi 2022: cosa fare con il maggior credito

    Le entrate ricordano che l'articolo 1, comma 6, del DL 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce che i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici ­tra cui il credito d'imposta di cui all'articolo 6, comma 1 del DL 9 agosto 2022, n. 115, relativo al terzo trimestre 2022 oggetto del caso di specie  dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle entrate ­a pena di decadenza dal diritto alla fruizione, a decorrere dal 17 marzo 2023, del credito residuo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  (modello  F24)  ­un'apposita  comunicazione  dell'importo  del credito  maturato nell'esercizio 2022 (cfr. articolo 1, comma 6, del dl del 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6). 

    Tale comunicazione, come precisato dal Provvedimento Prot. n. 44905 del 16 febbraio  2023,  non  doveva  essere  inviata nel  caso in cui il  beneficiario, come  nel caso prospettato, avesse già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. 

    L'istante, tuttavia, riferisce di aver ricevuto in data 11 maggio 2023 ­decorso, dunque, il termine decadenziale per effettuare tale comunicazione ­ una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022. 

    A tal riguardo, il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Aiuti ­bis, nel disciplinare il  beneficio  fiscale,  finalizzato  a ristorare  parzialmente le imprese dei maggiori  costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, stabilisce che «è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022». 

    Come precisato dalla Circolare 13/E del 13 maggio 2022 «le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto». 

    Pertanto,  il credito è  riconosciuto  alle  imprese  beneficiarie  in  ragione del principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento dell'acquisto e dell'effettivo consumo della componente energetica, potendo il momento del sostenimento dell'effettivo onere finanziario essere differito. È necessario, altresì, che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto. 

    Tutto ciò è coerente con quanto chiarito con la circolare n. 25/E dell'11 luglio 2022, punto 3.6, ove (richiamando una la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e la circolare n. 13/E del 2022), è stato chiarito che, «l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta è consentito, […] a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto». 

    Pertanto, il credito d'imposta, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi normativamente richiesti, è riconosciuto per le spese riguardanti l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata  nel  corso  del  terzo trimestre 2022  e deve  essere determinato seguendo  la prescrizione di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto Aiuti­ bis e, dunque, nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate dalla fattura di acquisto

    Nonostante tale fattura sia  pervenuta all'istante decorsi ormai i  termini (16  marzo  2023)  per effettuare la relativa comunicazione richiesta, al fine di fruire del credito, l'istante, ove sia in grado di provare l'esistenza del  requisito sostanziale  ossia il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento ­ può comunque presentare la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­ quater. 

    Stante la peculiarità del caso descritto, la comunicazione potrà essere presentata senza la  necessità  di  ricorrere  all'istituto  della remissione in bonis e quindi versare la sanzione di 250 euro stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471; d'altronde, alla  data  di  scadenza  del 16 marzo 2023, l'istante non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della  fattura  di  conguaglio  utile a  documentare  gli  ulteriori  costi sostenuti e, conseguentemente, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale. 

    Resta confermato che, stante la peculiarità del credito in esame, il quale, in riferimento al periodo oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022), è utilizzabile «esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023» la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (ora il 30 settembre 2023). 

    L'agenzia ricorda che il codice tributo all'uopo istituito per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ''6969''.

    Fatture 2023 con maggiori costi 2022: invio della comunicazione dopo il 31.03

    Con  riguardo  alle modalità di  invio della comunicazione successivamente al 16 marzo  2023, andrà utilizzato lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (la cui riapertura è stata resa nota con la comunicazione del 26 giugno 2023 pubblicata sul  sito internet della scrivente), oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell'area riservata  del  sito internet dell'Agenzia delle  entrate, seguendo il  percorso: ''Servizi  Agevolazioni ­Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici''.

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    Autorizzazioni giochi: da domani 20.09 parte la dematerializzazione

    Con Circolare n 19 del 31 agosto le Dogane fissano le regole per la dematerilizzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi di intrattenimento (ex art 110 comma 7 TUPLS).

    Nel dettaglio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto del partner tecnologico Sogei s.p.a., ha avviato un processo di dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110 del TULPS, rilasciati dall’Agenzia ai sensi dell’art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che comporta la graduale e progressiva sostituzione degli attuali titoli cartacei stampati su carta filigranata con ologramma, in osservanza delle disposizioni dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i..

    Dematerializzazione autorizzazioni giochi: avvio graduale dal 20.09

    Il processo di dematerializzazione, a partire dal 20 settembre, interesserà inizialmente i soli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS e sarà esteso, in un secondo momento, anche agli apparecchi con vincita in denaro di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo. 

    Sinteticamente il processo prevede:

    • la generazione dei titoli autorizzatori in digitale 
    • mediante gli applicativi in uso all’Agenzia 
    • il rilascio al produttore/importatore (nel caso del nulla osta di distribuzione) o al gestore (nel caso del nulla osta di esercizio) tramite la propria area riservata.

    Il nulla osta di distribuzione (NOD) digitalizzato richiesto dal produttore/importatore dell’apparecchio, emesso dall’Ufficio, è messo a disposizione del richiedente nella propria area riservata in formato elettronico e rimarrà a disposizione degli stessi nella propria area riservata anche dopo la cessione dell’apparecchio al gestore, ai fini della messa in esercizio.
    Il gestore che ha acquistato dal produttore/importatore un apparecchio già munito di NOD richiederà, tramite la propria area riservata il rilascio del nulla osta di esercizio (NOE) che, come detto sarà rilasciato digitalmente.
    Tale titolo autorizzatorio, messo a disposizione del richiedente nella propria area riservata in formato elettronico ma, oltre a tale titolo, sarà rilasciata, altresì, un’etichetta contenente un QR-Code.

    l gestore dovrà stampare l’etichetta su un supporto cartaceo adesivo (o, comunque, cartaceo ma da attaccare in modo stabile sull’apparecchio con un adesivo) di formato minimo 5,13 cm di altezza e 10,21 cm di lunghezza, in modo da garantire la leggibilità dell’etichetta stessa e la sua non deperibilità.
    L’etichetta con il QR-Code – contenente il logo dell’Agenzia, il codice identificativo dell’apparecchio, la denominazione del modello di apparecchio – deve essere apposto sull’apparecchio, sotto la responsabilità del gestore, in modo visibile agli utenti.
    L’apposizione dell’etichetta, a regime, sostituirà entrambi i titoli autorizzatori.

    Tramite la scansione, con le modalità illustrate nella circolare, del QR-Code presente sull’etichetta, infatti, sono visualizzate tutte le informazioni inerenti all’apparecchio, presenti nella banca dati dell’Agenzia, aggiornate in tempo reale, ad oggi riportate sia sul NOD che sul NOE.

    La scansione del QR-Code è possibile mediante 

    1. qualsiasi App adibita alla lettura dei codici del tipo 
    2. ovvero mediante l’App ufficiale, messa a disposizione dall’Agenzia sugli store digitali, denominata Gioco Legale.

    Dematerializzazione autorizzazioni giochi: regole per la fase transitoria

    ATTENZIONE nella fase transitoria della dematerializzazione:

    • è fatto obbligo al gestore dell’apparecchio, in caso di rilascio di nuovi titoli autorizzatori, a partire dal 20 settembre p.v., di apporre sull’apparecchio in modo da renderlo ben visibile sia i titoli autorizzatori (NOD e NOE) stampati in carta semplice, sia l’etichetta recante il QR-Code;
    • rimangono assolutamente validi ed efficaci i titoli autorizzatori cartacei esistenti che dovranno essere apposti sull’apparecchio, come avviene già attualmente, sempre in originale su carta filigranata e ologrammata dell’Agenzia. Per tali titoli, quindi, non si dovrà procedere, per il momento, ad alcuna sostituzione.
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  • Base imponibile

    Sconto IRAP 2019 non spettante: i codici tributo per il recupero delle somme

    Con Risoluzione n 52 del 18 settembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui all’articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ossia lo sconto IRAP, non spettante.

    Leggi anche: IRAP: entro oggi 30 giugno pagamenti di saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020.

    Ricordiamo che con l’articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si era previsto,  per i soggetti e alle condizioni ivi indicate, l’esonero del versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta, nonché l’esonero del versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, unitamente ai relativi interessi e alla sanzione prevista per le ipotesi di omesso versamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

    • “5063” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”
    • “5064” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”; 
    • "5065” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”; 
    • “5066” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”.
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  • Fatturazione elettronica

    Lotteria istantanea scontrini: entro il 2.10 configurazione modelli dispositivi

    Con il Provvedimento n. 15943 del 18.01 le Entrate hanno disciplinato le nuove regole per la lotteria degli scontrini.

    In particolare, al punto 1.3 si precisa che "Entro il 2 ottobre 2023 i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. 

    In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici, dei ServerRT e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati al fine di generare e riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale che rispetti le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche valide per la lotteria ad estrazione istantanea allegate al presente provvedimento. Per la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea i documenti commerciali devono rispettare i requisiti previsti dal provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni"

    Con il provvedimento è adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici perché i produttori possano dichiarare, fino al 2 ottobre 2023, la conformità dei modelli, già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea. 

    Inoltre sono appunto approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” Accedi qui per scaricare le specifiche tecniche.

    Lotteria istantane scontrini: chi può partecipare

    Ricordiamo che possono partecipare alla lotteria istantane degli scontrini, le persone fisiche maggiorenni che:

    • risiedono nel territorio dello Stato;
    • pagano con strumenti elettronici;
    • acquistano beni e servizi, non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa, arte e professione;
    • acquistano i predetti beni e servizi presso esercenti che trasmettono i relativi corrispettivi telematicamente (Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127);

    L’esercente invia all’Agenzia delle entrate i dati di ogni singola cessione o prestazione.

    Bonus adeguamento registratori telematici: che cos'è

    Per l'adeguamento alle nuove regole dei registratori telematici è stato previsto un bonus. 

    Con il Provvedimento n 231943 del 23 giugno sono state dettate le istruzioni per accedere alla agevolazione pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.

    Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

    L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto modificando l'articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, su indicato, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

    Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.

    Si sottolinea che il pagamento delle somme per adeguare i misuratori fiscali deve essere tracciabile (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

    Infine si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

    Bonus adeguamento registratori telematici: come si usa

    Con la Risoluzione n 35/2023 è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per adeguamento registratori telematici e sono impartite le relative istruzioni di compilazione.

    Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti  utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.

    Leggi anche Bonus adeguamento registratori di cassa: il codice tributo per F24.

    Allegati:
  • Banche e Assicurazioni

    Notifica al legale rappresentante: è legittima ovunque avvenga

    Con Ordinanza 30 giugno 2023 n.18614 la Cassazione tratta il tema delle notifiche effettuate al legale rappresentante.

    Nel dettaglio coerentemente con la regola sancita per le persone fisiche, il recapito alla persona preposta alla ricezione per conto dell’ente, è possibile anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso.

    La Cassazione ritiene che la disciplina dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005, non escludeva la possibilità di procedere alla notifica stessa mediante consegna dell’atto al legale rappresentante della società, anche in mancanza di un previo tentativo di notifica presso la sede dell’ente.
    I fatti di causa.
    Una società impugnava (ricorso accolto) dinanzi al giudice tributario di primo grado il provvedimento di iscrizione ipotecaria notificatole dall’Agente della riscossione.
    Con sentenza n.30/ 2013, la Commissione tributaria regionale ritenendo che alcune delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione fossero state notificate irritualmente, violando l’articolo 145 cpc nel testo vigente al tempo, riformava parzialmente la decisione rideterminando, in misura inferiore il debito tributario oggetto dell’iscrizione stessa.
    Nel ricorso dinanzi alla suprema Corte, l’ente della riscossione denunciava violazione dell'articolo 145 cpc, lamentando che i giudici di appello avevano applicato un errone principio, non avendo considerato che le contestate notifiche, eseguite direttamente presso la residenza del rappresentante pro tempore della società, senza il previo tentativo di consegna presso la sede dell’ente, dovevano comunque essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
    La Cassazione ha accolto il ricorso, osservando che la questione sollevata relativa all’interpretazione dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005 è stata oggetto di una interpretazione non univoca da parte della giurisprudenza di legittimità che, in alcune occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo articolo 145, alla persona fisica che rappresenta l’ente; in altre occasioni, ha invece ritenuto valida la notifica eseguita direttamente al legale rappresentante, pur in mancanza di un previo tentativo di consegna presso la sede legale.
    Con l'ordinaza in oggetto del 2023, la Cassazione afferma che al caso di specie trova applicazione il principio fissato dalle sezioni unite nella sentenza n. 22086/2017, ossia la regola interpretativa in virtù della quale la notificazione di un atto riguardante una società è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dell’ente, in coerenza con la regola sancita per le persone fisiche dall’articolo 138 cpc, a norma del quale la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione di competenza dell’agente notificatore.
    Nel caso di specie, dunque pur non risultando tentata la consegna presso la sede legale dell’ente, alla luce del principio richiamato, la notificazione delle cartelle poteva ritualmente avvenire a mani del legale rappresentante, e di conseguenza la notifica effettuata presso l’abitazione di questi doveva ritenersi rituale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit musica: elenco dei beneficiari opere commercializzate 2022

    Con avviso pubblicato sul sito dl MIC, si informa che, ai sensi dell’art. 5 del D.I. 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. 147 del 30 marzo 2023, con il decreto direttoriale 2991 dell’11 settembre 2023 è stato riconosciuto il credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021, per le opere commercializzate nell’anno 2022, alle imprese inserite nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del citato decreto.

    Tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento.

    Consulta qui l'elenco.

    Tax credit musica 2022: che cos'è

    Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

    Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.

    Il credito d'imposta è riconosciuto:

    • nella misura del trenta per cento,
    • dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

    Tax credit musica : come fare domanda

    In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del  D.I. MIC-MEF n. 312 del 19 agosto 2021, con Decreto del Ministro della cultura del 1 dicembre 2021 si stabilisce che le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di pubblicazione dell’opera digitale, presentano la domanda on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica. 

    SCARICA QUI LA GUIDA AL TAX CREDIT MUSICA

    Attenzione al fatto che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di:

    • un indirizzo di posta elettronica certificata 
    • di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.

    Il dispositivo deve essere rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

    Nel dettaglio, a pena di inammissibilità, la domanda deve essere: 

    • a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all’indirizzo www.doc.beniculturali.it “piattaforma DGCOL”;
    • b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID; 
    • c) completa della documentazione prevista nel D.I. 312/2021 – Tax credit musica e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma. In particolare, nell'istanza dovrà essere specificato, per la singola opera: 
      • a) la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione, ai sensi del comma 1; 
      • b) il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4; 
      • c) l’attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 5; 
      • d) il credito d'imposta spettante.
    • d) presentata nei termini previsti all’articolo 1 del presente decreto.

    All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand 

     Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line. 

    Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla

    • D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, 
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 312/2021.

    Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto indicati a questo link: Contatti e assistenza.

    Per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: taxcreditmusica@beniculturali.it

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo straordinario imprese autotrasporto: a chi spetta

    Viene pubblicato in GU n. 213 del 12 settembre il Decreto 8 agosto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con le disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento,  in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi,  di un credito d'imposta sull'acquisto del gasolio effettuato nel secondo trimestre dell'anno 2022, utilizzato per l'alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori,  di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

    Il decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1, commi 503 e seguenti della legge n. 197/2022, così come  modificati dal decreto-legge n. 48/2023, finalizzato  a  mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti  eccezionali del prezzo dei carburanti per i settore autotrasporto.
    Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di  credito d'imposta sono pari a euro 200.000.000 per l'anno 2023. 

    Contributo straordinario autotrasporto: i beneficiari

    Il decreto prevede che, beneficiari del credito di imposta sono:

    • le imprese aventi  sede  legale o  stabile  organizzazione in Italia.
    • esercenti le attività di trasporto indicate all'art.  24-ter,  comma 2,  lettera  a),  numero  1) del  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 
    • che utilizzano per  l'esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

    Contributo straordinario autotrasporto: ammontare

    Le risorse sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento delle  spese  sostenute  nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di  gasolio impiegato dai soggetti su indicati in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a  7,5  tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività al netto dell'imposta  sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

    Per le domande leggi: Bonus gasolio autotrasporto merci per conto terzi: le domande dal 18 settembre

    Contributo imprese autotrasporto merci e persone: le modifiche del decreto lavoro

    Ricordiamo che con il Decreto lavoro in vigore dal 5 maggio, sono state semplificate le modalità di erogazione del credito di imposta per:

    • il settore dell'autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi,
    • il settore delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

    Nel dettaglio, l’art. 34 del Decreto Lavoro modifica la disciplina del sostegno al settore dell’autotrasporto merci, destinando gli 85 milioni – previsti dall’art. 14 del decreto legge c.d. Aiuti ter – al riconoscimento:

    • di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio, 
    • alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
    • che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito,
    • invece, le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta.

    La novità prevede appunto che, con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell’ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Canone Locazione Studio è imponibile IRPEF se viene rimborsato

    Il professionista che ha percepito una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in eccesso e dedotto per canoni di locazione dello studio deve tassare tale somma come reddito di lavoro autonomo.

    L'orientamento è stato confermato dalla Risposta a interpello n 482/2022 con la quale le Entrate si sono occupate di reddito da lavoro autonomo e della rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio dell'attività professionale (articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)).

    L'Istante ha stipulato un contratto di locazione non abitativo, non soggetto ad IVA, relativo a un immobile adibito in via esclusiva a studio professionale che prevedeva la corresponsione di canoni di locazione.

    Successivamente egli comunicava alla locatrice regolare disdetta a seguito della quale, ritenendo che i canoni richiesti e pagati "superassero i limiti quantitativi […]", ha richiesto alla stessa la restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso della locazione, 

    A fronte del rifiuto della parte locatrice, l'Istante ha attivato la procedura di mediazione al termine della quale è stato raggiunto un accordo in base al quale l'Istante ha percepito una somma nel 2021. 

    Trattandosi di locazione dei locali adibiti in via esclusiva al proprio studio professionale, l'Istante dichiara di avere dedotto dal reddito professionale prodotto nel corso del periodo di durata della locazione, con criterio di cassa, i canoni di locazione pagati. 

    Ciò posto, l'Istante chiede chiarimenti in ordine alla rilevanza reddituale della predetta somma percepita nel 2021 e ai criteri da utilizzare al fine della relativa tassazione. 

    Le Entrate hanno specificato che, in relazione al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo percipiente, sono stati forniti chiarimenti mediante diversi documenti di prassi. 

    In particolare, la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356/E ha chiarito che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il "rimborso" di "un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. 

    Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.

    La rilevanza reddituale del "rimborso" di spese dedotte in precedenza dal reddito del professionista è stata ribadita successivamente con la risoluzione 13 ottobre 2010, n. 106/E. 

    Tale documento di prassi chiarisce che " costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili "

    Il medesimo documento precisa, inoltre, che per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.

    Nel caso di specie, l'Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha percepito, all'esito un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in "eccesso" per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale.

    Per le suesposte motivazioni si ritiene che detta somma debba concorrere, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell'Istante nell'anno di percezione in quanto "rimborso" di spese inerenti l'esercizio dell’attività professionale svolta. 

    Allegati:
  • Attualità

    Covid-19: novità per accesso negli ospedali e tamponi

    Con Circolare del Ministero della Salute n 27648 dell'8 settembre si regolamentano gli accessi negli ospedali relativamente ai positivi al covid.

    Nel dettaglio, si specificano le indicazioni

    • per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2
    • per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

    La Circolare precisa che, esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali citati nell’allegato 1, anche al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale, si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2. 

    Resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle di seguito riportate. 

    Covid-19: regole di accesso in Pronto Soccorso e ricovero strutture sanitarie

    • Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all’accesso al Pronto Soccorso non è indicata l’esecuzione del test per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus. 
    • Per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.

    Covid-19: regole di accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie: 

    Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura. 

    Covid-19: contenimento dei contagi, misure di igiene e di protezione personale 

    Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/20231 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 20232 , si precisa quanto segue:

    • i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture; 
    • gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.
  • Adempimenti Iva

    Nota variazione in diminuzione: chi è legittimato ad emetterla

    Con Risposta a interpello n 427 dell'11 settembre le Entrate chiariscono chi sia il soggetto legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione nel caso in cui, nel rapporto tra assicurato e assicuratore, il credito dell'assicuratore sia irrecuperabile. 

    In sintesi viene chiarito che, dal  punto  di  vista  fiscale  l'assicurato  (originario cedente/ prestatore)  rimane  l'unico soggetto legittimato ad  emettere la  nota di variazione in diminuzione. Egli poi, "dovrà girare" all’assicuratore l’Iva recuperata con la variazione.

    L'istante è una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti, iscritta al R.I.G.A. (Registro Imprese e Gruppi Assicurativi) Albi ed Elenchi di Vigilanza, presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

    I crediti oggetto di copertura assicurativa  da parte dell'istante  sono crediti contrattualmente dovuti al contraente della polizza assicurativa nell'ambito della sua attività commerciale. 

    Gli importi relativi all'IVA connessa ai crediti assicurati possono essere inclusi o esclusi dalla copertura assicurativa; secondo quanto riferito nell'interpello, l'istanza fa riferimento esclusivamente alle polizze in cui gli importi relativi all'IVA sono inclusi nella copertura assicurativa. 

    Ai  sensi dell'art.  1916  del  codice  civile,  la società nel momento in cui  paga l'indennizzo previsto dalla polizza, è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. 

    Frequentemente  accade che  il  terzo  responsabile sia  assoggettato ad  una procedura concorsuale, in relazione alla quale l'Assicurato, in alcuni casi, si è insinuato al passivo prima che il credito sia oggetto di surroga, mentre, in altre ipotesi, al momento della surroga l'insinuazione non è ancora avvenuta. 

    Ciò posto, l'istante chiede conferma in merito alla possibilità di emettere, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 note di variazione IVA in diminuzione in relazione ad un credito originariamente vantato da un proprio Assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale, all'esito di un procedimento di surrogazione ex art. 1916 c.c. (in qualità di soggetto surrogante), si sia verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto (terzo responsabile) a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. 

    L'agenzia riepiloga che l'articolo 26 del decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento previste dalla  medesima norma, ha  natura facoltativa ed  è  limitato  alle ipotesi espressamente previste. 

    In particolare, il comma 2 del citato articolo 26 prevede che «Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25». 

    Nel  caso di  mancato  pagamento  del corrispettivo connesso a  procedure concorsuali, secondo quanto disposto dal successivo comma 3­bis, inserito dall'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto ­legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, «La disposizione di cui al comma 2 [possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, ndr] si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182­bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose»

    Con la  risoluzione n. 120/E del 2009, le Entrate hanno chiarito che «il recupero dell'imposta attraverso la nota di variazione ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 presuppone sempre ''l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili'' (Corte di cassazione sentenza 6 luglio 2001, n. 9188 e 2 giugno 1999, n. 5356).

    In tal senso, anche la sentenza della Cassazione Civile del 29 marzo 2001, n. 8455, secondo cui ''l'applicazione del citato articolo 26 comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 presuppone una variazione del rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell'operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio''». 

    È necessario, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l'identità tra gli originari soggetti dell'operazione imponibile. 

    Pertanto,  nell'ipotesi  di  surroga  dell'assicuratore,  sebbene dal punto di vista civilistico «L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili» (cfr. articolo 1916  del  codice  civile), dal  punto  di  vista  fiscale  l'assicurato  (originario  cedente/ prestatore)  rimane l'unico soggetto legittimato  ad  emettere  la  nota  di  variazione in diminuzione. 

    La  soluzione prospettata dall'istante  non  è condivisibile, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che, al momento della surroga, l'insinuazione al passivo dell'Assicurato non sia ancora avvenuta. 

    Si precisa,  infine, che qualora il cliente insolvente sia assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore (ossia, nel caso di specie, l'assicurato) può procedere  ­stante  l'attuale  formulazione  del  già  citato  comma  3­bis  dell'articolo  26 del decreto IVA ­ all'emissione della nota di variazione al momento dell'apertura della procedura medesima (sul punto si rinvia ai chiarimenti resi con la circolare 9 dicembre 2021, n. 20/E).

    Allegati: