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Pista ciclopedonale in house providing: trattamento IVA contributi pubblici
Con Risposta a interpello n 433 del 20 settembre le Entrate chiarisco il trattamento IVA dei contributi pubblici per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing (Articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
In particolare, precisano che il contributo versato dal Comune per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, quindi l'operazione è soggetta ad IVA con l’aliquota ordinaria.
Vediamo il dettaglio dell'interpello.
L'istante riferisce di essere una società sottoposta al controllo analogo di più Comuni e vuole stipulare con il Comune X una Convenzione pluriennale della durata di 18 anni, avente ad oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale e delle relative pertinenze,
Con riferimento a tale bozza la Società precisa che:
- 1. si tratta di un affidamento in house providing e a titolo gratuito nel senso che non è dovuto al Comune X alcun canone;
- 2. assume la gestione della tratta della pista ciclopedonale ''per la cui fruizione non è previsto alcun pagamento da parte dell'utenza'';
- 3. essendo gli ''introiti attesi comunque limitati nella loro entità, in quanto ricavabili esclusivamente da limitate subconcessioni (per sottoservizi, attraversamenti, accessi) e dallo sfruttamento economico diretto di alcuni beni pertinenziali (parcheggi) ovvero dal loro affidamento per usi speciali/eccezionali a favore di terzi (punti ristoro, nolo bici ecc.)'', il Comune X si obbliga a un duplice intervento finanziario, consistente:
- in un versamento in conto aumento di capitale, così da fornire all'Istante le risorse sufficienti a eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta assegnata;
- nel riconoscimento di una somma di denaro a titolo di contributo annuale, finalizzato a garantire l'equilibrio economicofinanziario della Società, soggetto a revisione per adeguarlo all'interesse pubblico e agli effettivi risultati consuntivi della gestione.
Le entrate specificano che nel caso di specie, mancando un chiaro riferimento normativo in base al quale qualificare le somme elargite dal Comune X, occorre fare riferimento ai criteri suppletivi, indicati nella circolare n. 34/E del 2013, nell'ordine gerarchico specificato al paragrafo 2, tra cui assume un ruolo preminente il concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire con la Convenzione.
Oggetto della Concessione è dunque un'opera ''tiepida'', ossia un bene in grado di autofinanziarsi solo parzialmente, il che comporta un obbligo di contribuzione in capo all'Amministrazione che però non può essere ritenuto una mera elargizione di denaro poiché diretto a remunerare, unitamente al diritto di sfruttamento economico riconosciuto all'Istante, gli specifici obblighi da quest'ultimo assunti, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'uso gratuito della pista da parte della collettività.
Quanto a dire che la controprestazione del Comune X consiste sia nel riconoscimento del diritto di sfruttamento economico della pista e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico.
Tra il Comune X e l'Istante è dunque rinvenibile un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo dell'Istante di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione del bene oggetto di Concessione e l'obbligo assunto dall'ente di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall'esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società (cfr. risposta n. 211 del 2020 e prassi ivi richiamata).
Viene anche sottolineato che, sebbene la Convenzione non sia stipulata nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica di cui al Codice degli appalti pubblici in quanto trattasi di affidamento di un bene demaniale e per di più a una società in house, detta circostanza non è dirimente ai fini in esame.
Al riguardo, la circolare n. 34/E del 2013, al paragrafo 1.2, lettera b), chiarisce che si è in presenza di un contributo a carattere corrispettivo anche quando la controprestazione è assunta dal beneficiario in base a un contratto stipulato ''… al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici: ciò avviene quando il contratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per settori esclusi a norma dello stesso codice, ovvero quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo codice (per es: le società operanti secondo il modello organizzativo dell'in house providing), con la conseguenza che sirendono applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie''.
In conclusione, per quanto sino a ora rilevato, si ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune X costituisca il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria
Allegati: -
Riattivazione causale E068: versamento contributi Periti Industriali
Con Risoluzione n 53 del 22 settembre le Entrate riattivano la causale contributo “E068”.
Viene ricordato che, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI”)
Con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’EPPI, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.
Con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, è stata istituita, tra l’altro, la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018.
A seguito della richiesta pervenuta dall’EPPI, con la presente risoluzione si dispone la riattivazione della suddetta causale contributo “E068”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
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Rottamazione quater 2023: domande entro il 2 ottobre
Il 30 settembre scade il termine per gli alluvionati per aderire alla Rottamazione quater.
La Riscossione con un comunicato stampa, sottoliena che la domanda di adesione può essere presentata entro il prossimo 2 ottobre essendo il 30 settembre di sabato.
Inoltre il 30 settembre è anche il termine ultimo, per chi ha già aderito, per ricevere dalla Riscossione il prospetto dei pagamenti.
Per gli ultimi aggiornamenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione comunica le regole per pagare entro il 31.10
Ricordiamo sinteticamente che l'adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Attenzione al fatto che è possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, le prima delle quali entro il 31 ottobre.
Si decade dalla definizione agevolata se entro 5 giorni dalla scadenza di una qualsiasi delle rate non si versa o si versa co ritardo.
Nel dettaglio, ricordiamo che il 30 giugno è scaduto il termine nazionale per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle, ma tale scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio per i quali soggetti l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023).
Il provvedimento ha stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.
Rottamazione quater 2023: domande entro il 02.10 per gli alluvionati
Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.
Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023, 2 ottobre perchè il 30 è sabato, mentre l’invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023.
Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il relativo pagamento.
Oltre al differimento dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione.
In particolare, per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione.
Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).
I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.
Rottamazione quater 2023: il calendario dei pagamenti
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
- o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. In caso di risposta negativa alla domanda di adesione (diniego), nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Rottamazione quater 2023: tutte le regole
La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.
Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.
Rottamazione quater 2023: presenta la domanda
I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet della Riscossione, clicca qui, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.
Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.
È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.
Rottamazione quater 2023: la conferma della domanda
Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore.
Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
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Superbonus in 10 anni: possibile annullare la richiesta
Con Provvedimeto n 332687 del 22 settembre le Entrate disciplinano le regole per l'annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
Nel dettaglio, la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del Provvedimento. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.
La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.
Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”.
Attenzione al fatto che, fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito.In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.
Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.
Superbonus in 10 anni: il provvedimento attuativo
Dal 2 maggio era possibile di allungare la vita dei crediti tramite una nuova funzionalità della piattaforma cessione crediti delle Entrate.
A tale fine era stata aggiornata la relativa guida con l'indicazione a pagina 27 della nuova funzionalità denominata "ulteriore rateazione" per le cessioni dei crediti. Per tutte le regole leggi anche Cessione crediti da bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni.
Ricordiamo inoltre che con il Provvedimento ADE n 132123 del 18 aprile sono state disciplinate:
- le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
- per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi
In particolare, i soggetti titolari di crediti da: Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.
Inoltre, in data 11 aprile è stata pubblicata in GU n 85 la Legge n 38 di conversione del DL n 11. con anche la novità dello "spalmacrediti" in dieci anni per il superbonus.
Superbonus in 10 anni: la disciplina precedente
L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce, nella formulazione previgente alla legge di conversione del DL n 11 prevedeva che:
- per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso)
- i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022,
- e non ancora utilizzati, potevano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ossia delle quattro quote annuali, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Superbonus in 10 anni: le novità della conversione in legge del DL n 11
Con la conversione in Legge del DL n 11/2023 con il comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, modificando l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, si riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati:
- al superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34),
- agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34),
- nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)
aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.
Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
Il comma 3-sexies, anch'esso introdotto in sede referente, modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi un comma 8-quinquies.
Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.
L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
Attenzione al fatto che essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Si attende l'attuazione con le regole definitive dell'agenzia delle entrate già proposte prima della pubblicazione in GU della Legge n 38/2023.
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Trasformazione agevolata in società semplice: chiarimenti sull’IVA
Con Risposta n 431 del 18 settembre le Entrate chiariscono aspetti della:
- trasformazione agevolata in società semplice (ex articolo 1, commi 101– 106, della legge del 22 dicembre 2022, n. 197)
- e rettifica della detrazione dell'IVA relativa ai beni estromessi.
Nel dettaglio, viene sottolineato che, la Società istante ha detratto integralmente l'IVA sui beni oggetto di estromissione, evidenziando il relativo credito nella dichiarazione annuale IVA 2008, poi definitivamente perso per la disciplina sulle società di comodo.
Se quindi la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla Società essendo ormai trascorso il periodo di tutela fiscale dei beni oggetto di estromissione, mentre l'estromissione darà luogo a un'operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità.
Vediamo più in dettaglio i chiarimenti dell'Agenzia.
Trasformazione agevolata in società semplice: le norme in breve
L'Istante riferisce la sua intenzione di usufruire della disciplina della trasformazione agevolata in società semplice prevista dalla Legge di Bilancio 2023, (Leggi anche: La trasformazione agevolata in società semplice senza ''modificare l'oggetto della propria attività, per come sopra individuata''.
Ricordiamo brevemente che si tratta di una misura agevolativa valida fino al 30 settembre 2023 e che ripropone quella in precedenza già disciplinata dall'articolo 1, commi 115120, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208.
In particolare, con le disposizioni citate si prevede la possibilità per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali, di trasformarsi in società semplici e di consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di tali beni.
Ai fini delle imposte indirette, tuttavia, non è prevista alcuna agevolazione.
In particolare, l'assegnazione dei beni ai soci realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, equiparata a una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Direttiva IVA recepito nell'articolo 2, secondo comma, n. 6), del Decreto IVA.
Di conseguenza ai fini IVA rilevano tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati. Viceversa, esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto (cfr. circolare n. 26/E del 2016).
Il Contribuente istante cita la circolare n. 37/E del 2016, secondo cui ''in tutte le ipotesi di estromissione di un bene per la cessazione dell'esercizio dell'attività economica per il quale si è usufruito della detrazione d'imposta a monte, l'Iva sul bene estromesso va applicata anche oltre il termine previsto per la rettifica alla detrazione'' (paragrafo 8 e Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C229/2015).
Pertanto, chiede se in sede di assegnazione dei beni immobili qui in discussione, debba riversare l'IVA a credito di fatto mai utilizzata e/o l'importo limitato scaturente ''dalla compensazione che ha comportato una riduzione ''risibile'' dell'ammontare del credito Iva (anno 2007) mai utilizzato''
Trasformazione agevolata in società semplice: chiarimenti sull'IVA
Le entrate ripercorrono i chiarimenti della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E.
Essa ha chiarito che, stante l'assenza del requisito della commercialità in capo alla società semplice, la trasformazione di una società commerciale in una società semplice realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa a cui sono applicabili le disposizioni previste dalla norma di riferimento, tranne che per «quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;», la cui estromissione dall'attività d'impresa non è soggetta a IVA.
La medesima circolare precisa che quando l'estromissione ha per oggetto beni immobili abitativi o strumentali trovano applicazione le regole ordinarie di cui all'articolo 10, primo comma, nn. 8bis) e 8ter) del Decreto IVA che prevedono il regime ''naturale'' dell'esenzione, riconoscendo nello stesso tempo la possibilità di applicare il regime di imponibilità mediante espressa opzione nell'atto di ''trasferimento''.
Nel caso di specie, poiché la Società ha detratto integralmente l'IVA sugli immobili, la loro estromissione dal regime d'impresa per effetto della trasformazione realizza un'operazione rilevante ai fini IVA, in regime di esenzione a meno che l'Istante non opti per il regime di imponibilità.
Dato che l'estromissione può riguardare beni ammortizzabili, per i quali è stata detratta in tutto o in parte l'IVA, la circolare n. 37/E del 2016, richiamando i chiarimenti resi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 16 giugno 2016, C229/15, precisa l'autonomia di tale presupposto (n.d.r. estromissione) rispetto alle regole sulla rettifica della detrazione (n.d.r. di cui all'articolo 19bis2 del Decreto IVA).
In particolare la Corte ha spiegato come l'assoggettamento ad imposta di cui trattasi ''non si fonda sulla premessa secondo cui la detrazione completa o parziale dell'IVA, operata al momento dell'acquisto di beni oggetto di possesso in caso di cessazione dell'attività economica imponibile, sia superiore o inferiore a quella che il soggetto passivo aveva diritto di effettuare, bensì sulla realizzazione di una nuova operazione imponibile alla data della cessazione dell'attività economica''.
Da ciò discende che in tutte le ipotesi di estromissione di un bene per la cessazione dell'esercizio dell'attività economica per il quale si è usufruito della detrazione d'imposta a monte, l'Iva sul bene estromesso va applicata anche oltre il termine previsto per la rettifica alla detrazione.
Nella citata sentenza, in particolare, la Corte di Giustizia stabilisce che:
- 1. ''l'assoggettamento ad imposta (…) deve aver luogo (…) quando un bene che abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA conserva un valore residuo al momento della cessazione dell'attività economica imponibile, indipendentemente dal periodo trascorso tra la data dell'acquisizione di detto bene e quella della cessazione dell'attività stessa'' (punto 39);
- 2. ragion per cui, ''in caso di cessazione dell'attività economica imponibile di un soggetto passivo, il possesso di beni da parte di quest'ultimo, allorché tali beni hanno dato diritto ad una detrazione dell'IVA al momento del loro acquisto, può essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e soggetta all'IVA, se il periodo di rettifica previsto dall'articolo 187 della direttiva IVA è scaduto'' (punto 40).
Anche se con riferimento alle assegnazioni fuori campo IVA, la circolare 37/E del 2016, al paragrafo 9, nel chiarire che ''…la rettifica della detrazione deve essere operata, non solo per le assegnazioni in regime di esenzione, ma anche per quelle fuori campo IVA'', precisa che ''L'obbligo di operare la rettifica dell'IVA detratta al momento dell'acquisto e le modalità con le quali va operata dipende dal ''regime'' applicato ai beni ammortizzabili in sede di assegnazione e dalla circostanza che l'assegnazione avvenga nel corso del relativo periodo di tutela fiscale (dieci anni per i fabbricati, cinque anni per gli altri beni)''.
Da quanto sino a ora richiamato consegue che in caso di beni per i quali è stata operata in tutto o in parte la detrazione dell'imposta addebitata in via di rivalsa:
- la rilevanza IVA della loro estromissione dal regime d'impresa è regolata da presupposti autonomi e diversi rispetto a quelli che disciplinano la rettifica della detrazione;
- i principi che regolano la detrazione impongono di adempiere all'obbligo di rettifica se la cessione avviene nel periodo di tutela fiscale, mentre quelli che disciplinano l'estromissione ne determinano sempre la rilevanza ai fini IVA, fermo restando che detta operazione può dare origine a una cessione di beni imponibile, non imponibile o esente.
Nel caso di specie, da quanto riferito dal Contribuente, come sopra sinteticamente ricordato, la Società ha detratto integralmente l'IVA sui beni oggetto di estromissione, evidenziando il relativo credito nella dichiarazione annuale IVA 2008, poi definitivamente perso per la disciplina sulle società di comodo.
Se quindi la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla Società essendo ormai trascorso il periodo di tutela fiscale dei beni oggetto di estromissione, mentre l'estromissione darà luogo a un'operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità.
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Rimborso IVA estero: istanze entro il 30 settembre 2023
Entro il 30 settembre è possibile presentare le istanze di rimborso dell'IVA versata all'estero, relativa al periodo d'imposta 2022.
Ricordiamo che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, all’art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il modello iva 79, utile ai fini del rimborso, deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.
Attenzione al fatto che, l’importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a:
- 400 € (euro) se l’istanza è trimestrale;
- 50 € (euro) se l’istanza è annuale.
Rimborso IVA estero 2023: i soggetti interessati
I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.
Rimborso IVA estero 2023: presenta la domanda
La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:
- Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara
ed essere effettuata tramite:
- consegna diretta
- servizio postale
- "corriere espresso".
Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione.
Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
Il modello Iva 79 è stato aggiornato con provvedimento del 29/04/2010 e sostituisce la precedente versione (provvedimento del 31/01/02).
La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare:
- il numero di telefono, fax
- e l'indirizzo e-mail per essere contattati dall'Amministrazione finanziaria
- e un nuovo campo per l'indicazione dell'esistenza o meno del pro-rata
- e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso.
Rimborso IVA estero 2023: allegati all'istanza
E' bene precisare che all’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- originali delle fatture;
- documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture medesime;
- attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione. Il certificato ha validità annuale dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutte le istanze presentate in detto periodo.
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Leasing nautico: non rilevano le soste per la territorialità
Con Risposta a interpello n. 430 del 18 settembre le Entrate chiariscono come conteggiare i periodi di sosta per le imbarcazioni da diporto per la territorialità ai fini IVA.
Nel dettaglio, le entrate, sinteticamente, specificano che per la verifica della rilevanza territoriale dei servizi di leasing nautico, non conta il fatto che l’imbarcazione da diporto non sia in navigazione, ma sia ormeggiata.
I periodi di effettiva utilizzazione rilevano solo per dimostrare l’eventuale fruizione del bene in territorio extra Ue.
I dettagli del caso di specie.
L'istante ALFA è una società semplice che ha sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave da diporto di ad esclusivo uso privato, iscritta come ''Pleasure Yacht''.
La Società riferisce altresì che il contratto in questione dura 60 mesi con un maxicanone iniziale pari al 40% dell'importo finanziato, a cui si aggiungono 59 canoni mensili, il luogo di ricovero abituale della nave è in Italia, intendendo per tale ''il luogo (sia esso il porto, il cantiere o il luogo di rimessaggio a terra) in cui l'imbarcazione sosta nei periodi in cui non è impiegata nelle attività diportistiche (tipicamente i periodi di sosta invernale).
A parere dell'Istante sussistono dubbi in merito alla corretta applicazione dell'articolo 7sexies, comma 1, lettera ebis) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dalle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, ''Legge di Bilancio 2021'').
In particolare, secondo la Società, i dubbi riguardano le concrete modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2020, n. 341339 che al paragrafo 1, lettera e), dispone quanto segue:
- «per utilizzo della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici».
- Dal combinato disposto di questa disposizione e dell'articolo 7sexies, comma 1, lettera ebis), del Decreto IVA, risulterebbe che la parte del canone di locazione finanziaria da non assoggettare a IVA debba essere calcolata, a parere dell'Utilizzatrice, confrontando:
- 1. l'Utilizzo extra UE, inteso come numero di settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti che comprendono acque extracomunitarie, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici;
- 2. con il Totale Utilizzo, cioè il numero complessivo delle settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici.
Per l'Istante, oltre agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, da questo rapporto andrebbero escluse anche le settimane in cui l'imbarcazione:
- a) non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, oppure quando è in cantiere per manutenzione, a prescindere se detto luogo è in UE o in territorio extraUE;
- b) è armata, nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari. In queste ipotesi infatti, a suo dire, non c'è alcun utilizzo dell'imbarcazione nel senso chiarito dal citato Provvedimento del 2020, ai sensi del quale per ''utilizzo'' si intende «…le settimane in cui l'imbarcazione ha effettuato spostamenti tra porti…
L'Utilizzatrice chiede conferma della possibilità di ''escludere dal computo del totale delle settimane solari dell'anno, le settimane in cui l'unità non avrà compiuto alcuno spostamento e non assumerà alcun rilievo la sua localizzazione (sia questa in porti o acque dell'Unione o fuori dall'Unione europea)''.
Le entrate chiariscono che il parere è circoscritto esclusivamente al quesito esposto, avente a oggetto la corretta interpretazione della nozione di ''utilizzo'' ai fini dell'applicazione dell'articolo 7sexies, comma 1, lettera ebis) del Decreto IVA e specificano che per la norma in commento:
«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (…) ebis) le prestazioni di cui alla lettera e), servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità.
Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate (…) ».
Ai sensi della citata lettera ebis), quindi, la locazione finanziaria è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto dei 3 seguenti presupposti:
- 1. l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato;
- 2. la prestazione (in questo caso, il leasing finanziario) è resa da un soggetto passivo stabilito in Italia;
- 3. la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE, mentre difetta della territorialità quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, è utilizzata in territorio extraUE ma limitatamente alle settimane di ''effettiva utilizzazione'' in detto territorio, da dimostrare con adeguati mezzi di prova (cfr. articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2020 e Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 341339 del 2020).
Ne consegue che nella fattispecie in esame, risultando verificati i primi due presupposti, il criterio di territorialità è integrato nella misura in cui l'utilizzo dell'imbarcazione avvenga nel territorio unionale.
Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione.
D'altra parte, seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario ''per la maggior parte della durata del contratto'' l'imbarcazione sia in ricovero, l'Istante sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo quando l'imbarcazione è in navigazione, pur essendo il canone sempre dovuto per il medesimo importo.
Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni.
Allegati: -
Piattaforma ArSOS antiriciclaggio: attiva dal 15.09
Con informativa n 116 del 15 settembre, il CNDCEC informa della attivazione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni sospette allo IUF ai fini dell'antiriciclaggio.
Nel dettaglio facendo seguito all’informativa n. 104/2023 si evidenzia che a partire dal 15 settembre è di nuovo attivo il sistema di trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale.
La nuova piattaforma ArSOS (disponibile nella sezione iscritti/ArSOS presente nell’homepage del sito del Consiglio Nazionale) consente agli Iscritti che devono effettuare una SOS di mantenere l’anonimato nei confronti dell’UIF.
Accedendo alla nuova piattaforma, l’iscritto, attraverso una suite di applicazioni, può:- compilare una SOS secondo il format definito dall’UIF, con controlli formali e sostanziali diretti a minimizzare la possibilità di errori;
- procedere all’invio della SOS all’UIF;
- veicolare tutte le informazioni da e verso l’UIF cifrate (non solo le SOS ma anche gli eventuali riscontri a richieste di integrazione ovvero di sostituzione delle SOS effettuate);
- ricevere gli esiti dei controlli effettuati dall’UIF.
Piattaforma ArSOS: come funziona
Per inviare una SOS, l’Iscritto dovrà:
- utilizzare l’applicazione “Compilatore SOS” procedendo a inserire le informazioni richieste dal format (operazione/i oggetto della prestazione, soggetti, rapporti e legami). Il compilatore guida l’utente al corretto inserimento dei dati richiesti. All’esito della compilazione, l’utente dovrà salvare il file in chiaro (da conservare) e il file cifrato da inviare all’UIF;
- effettuare l’invio della SOS cifrata tramite accesso all’applicazione “Portale invii”, utilizzando la funzione “Invia SOS”.
Il sistema provvederà all’invio della SOS (priva del nome del segnalante) al portale INFOSTAT-UIF che restituirà una ricevuta attestante l’esito dei controlli effettuati sul suo contenuto.
Tale ricevuta sarà resa disponibile al segnalante nell’applicazione “Portale Invii” e, nel caso in cui sia stata attivata la specifica funzione, verrà a questi inviata via e-mail all’indirizzo indicato per ricevere le notifiche.
La notifica reca in allegato un documento non cifrato contenente l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla SOS dall’UIF e l’esito della sua avvenuta acquisizione o scarto.
Nel caso in cui la SOS venga scartata, nella suddetta comunicazione saranno indicate le anomalie riscontrate che dovranno essere sanate: Clicca qui per ulteriori istruzioni.
Infine si informa che, al fine di favorire l’utilizzo del nuovo applicativo, è stato predisposto un servizio di assistenza fruibile tramite e-mail all’indirizzo: antiriciclaggio@commercialisti.it.
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Modello 730/2023: invio entro il 2 ottobre
Come ricordato anche dalle Entrate con un comunicato stampa di ieri, il 2 ottobre scade il termine per l'invio del modello 730/2023, che sia esso secondo le regole ordinarie o che sia il precompilato.
Il modello 730 ordinario può essere presentato:
- al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale,
- al Caf,
- o al professionista abilitato.
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre, quest'anno entro il 2 ottobre perchè il 30 settembre è sabato, al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.
Quando il 730 è presentato tramite Caf o professionista, il controllo formale delle Entrate è effettuato nei confronti dell’intermediario, anche con riferimento ai dati presenti nella dichiarazione precompilata.
E' bene specificare che in caso di errori la sanzione del 30% grava su chi ha apposto il visto di conformità, salvo i casi di dolo o colpa grave del contribuente.
Gli intermediari devono quindi controllare tutti i documenti degli oneri, compresi quelli presenti in precompilata e non modificati, e conservare copia della relativa documentazione.
Ricordiamo che nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione
i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.Scarica qui modello 730/2023 e istruzioni
Modello 730/2023: le novità di quest'anno in sintesi
Come sinteticamente riportato nelle istruzioni ecco le novità per il 730/2023:
- Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43% (v. Tabella n. 1 in Appendice);
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro (v. Tabella n. 6 in Appendice);
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro (v. Tabella n. 7 in Appendice);
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro (v. Tabella n. 8 in Appendice);
- Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda;
- Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;
- Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
- Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;
- Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
- Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;
- Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”;
- Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF: da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario
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Crediti imprese energivore III trim. 2022: possibile compensare maggior credito da Ft.2023
Con Risposta a interpello n 429 del 18 settembre le Entrate chiariscono come usare i crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. ''energivore'' nel caso di fattura a conguaglio per i costi 2022.
Nel dettaglio, l'agenzia precisa che, in caso di fattura di conguaglio con ulteriori costi energetici successiva alla scadenza del termine di presentazione dei crediti maturati nel 2022, è possibile utilizzare in compensazione il maggior credito d’imposta presentando la dovuta comunicazione senza la "remissione in bonis”.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
La società istante, in merito alla comunicazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese cd. ''energivore'', specifica che "ha maturato in relazione ai costi energetici effettivamente sostenuti nel terzo trimestre 2022 un credito d'imposta ex art. 6, comma 1, decretolegge 9 agosto 2022, n. 115 pari a Euro […] il quale è stato integralmente compensato entro il 16 marzo 2023 (ragion per cui non è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei crediti residui relativi all'anno 2022 di cui all'art. 1, comma 6 del decretolegge 18 novembre 2022, n. 176). In data 11 maggio 2023 (e quindi dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022) BETA ha emesso nei confronti di ALFA con la quale sono stati addebitati, con competenza terzo trimestre 2022, maggiori costi per la fornitura di energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata pari a complessivi Euro […]. Conseguentemente alla società spetterebbe, per il terzo trimestre 2022, un maggiore credito d'imposta di Euro"
Considerando che il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, l'istante chiede chiarimenti:
- in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti d'imposta riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022
- sul comportamento che dovrà in concreto seguire per effettuare la compensazione dal momento che la mancata presentazione della comunicazione dei crediti residui 2022 comporterà lo scarto automatico del modello F24 trasmesso.
Fatture 2023 con maggiori costi 2022: cosa fare con il maggior credito
Le entrate ricordano che l'articolo 1, comma 6, del DL 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce che i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici tra cui il credito d'imposta di cui all'articolo 6, comma 1 del DL 9 agosto 2022, n. 115, relativo al terzo trimestre 2022 oggetto del caso di specie dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle entrate a pena di decadenza dal diritto alla fruizione, a decorrere dal 17 marzo 2023, del credito residuo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (cfr. articolo 1, comma 6, del dl del 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
Tale comunicazione, come precisato dal Provvedimento Prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023, non doveva essere inviata nel caso in cui il beneficiario, come nel caso prospettato, avesse già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
L'istante, tuttavia, riferisce di aver ricevuto in data 11 maggio 2023 decorso, dunque, il termine decadenziale per effettuare tale comunicazione una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022.
A tal riguardo, il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Aiuti bis, nel disciplinare il beneficio fiscale, finalizzato a ristorare parzialmente le imprese dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, stabilisce che «è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022».
Come precisato dalla Circolare 13/E del 13 maggio 2022 «le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto».
Pertanto, il credito è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento dell'acquisto e dell'effettivo consumo della componente energetica, potendo il momento del sostenimento dell'effettivo onere finanziario essere differito. È necessario, altresì, che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.
Tutto ciò è coerente con quanto chiarito con la circolare n. 25/E dell'11 luglio 2022, punto 3.6, ove (richiamando una la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e la circolare n. 13/E del 2022), è stato chiarito che, «l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta è consentito, […] a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto».
Pertanto, il credito d'imposta, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi normativamente richiesti, è riconosciuto per le spese riguardanti l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel corso del terzo trimestre 2022 e deve essere determinato seguendo la prescrizione di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto Aiuti bis e, dunque, nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate dalla fattura di acquisto.
Nonostante tale fattura sia pervenuta all'istante decorsi ormai i termini (16 marzo 2023) per effettuare la relativa comunicazione richiesta, al fine di fruire del credito, l'istante, ove sia in grado di provare l'esistenza del requisito sostanziale ossia il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento può comunque presentare la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti quater.
Stante la peculiarità del caso descritto, la comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis e quindi versare la sanzione di 250 euro stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; d'altronde, alla data di scadenza del 16 marzo 2023, l'istante non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti e, conseguentemente, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale.
Resta confermato che, stante la peculiarità del credito in esame, il quale, in riferimento al periodo oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022), è utilizzabile «esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023» la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (ora il 30 settembre 2023).
L'agenzia ricorda che il codice tributo all'uopo istituito per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ''6969''.
Fatture 2023 con maggiori costi 2022: invio della comunicazione dopo il 31.03
Con riguardo alle modalità di invio della comunicazione successivamente al 16 marzo 2023, andrà utilizzato lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (la cui riapertura è stata resa nota con la comunicazione del 26 giugno 2023 pubblicata sul sito internet della scrivente), oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: ''Servizi Agevolazioni Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici''.
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