• Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti

    Viene pubblicato in GU n 5 dell'8 gennaio il Decreto Legislativo n 210/2025 che recepisce la Direttiva UE 2024/1640.

    In particolare, il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento  europeo  e del  Consiglio,  del  31  maggio  2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi  terzi e i rischi ambientali, sociali e  di governance, nonchè per l'adeguamento al regolamento  (UE)  2024/1623 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31 maggio 2024,  che modifica il regolamento  (UE)  n.  575/2013  per  quanto  concerne  i requisiti per il rischio di  credito,  il  rischio  di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo,  il  rischio  di mercato e l'output floor. (26G00006) 

    L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a fini illeciti.

    Tra gli interventi specifici, si prevedono l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.

    Leggi anche Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da soggetti previsti dalla norma

    Con il provvedimento l’Italia si allinea rapidamente alla direttiva europea in materia di antiriciclaggio (2024/1640), limitando l’accesso al registro dei titolari effettivi. 

    In proposito solo autorità competenti, intermediari finanziari  e soggetti privati  che dimostrino un interesse giuridico qualificato potranno ottenere le informazioni.

    La disciplina nazionale sui titolari effettivi ricordiamo è stato molto contestata al punto che il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi in attesa di ulteriori decisioni.

    Essa prevedeva teoricamente una consultazione estesa a chiunque, ora con il nuovo decreto, la disciplina cambierà radicalmente.

    cambia radicalmente.

    Il decreto legislativo n 210/2025 in vigore dal 9 gennaio 2026 prevede tre categorie di soggetti autorizzati:

    • autorità di vigilanza, magistratura e forze dell’ordine;
    • soggetti obbligati ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
    • privati che riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico e differenziato, compresi i giornalisti.

    Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese definirà le modalità pratiche per la valutazione delle richieste, stabilendo i criteri per determinare quando un interesse giuridico può considerarsi legittimo.

    E' bene specificare che la relazione illustrativa al decreto sottolinea che la rapidità del recepimento si è resa necessaria poiché il termine era già scaduto il 10 luglio 2025, inducendo la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione, notificata anche ad altri Stati membri.

    Saranno necessari  ulteriori correttivi regolamentari, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 55 del 2022, che disciplina la comunicazione e la consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva. 

    Su queste modifiche saranno chiamati a esprimersi il Consiglio di Stato e il Garante per la protezione dei dati personali.

    In sintesi, il DLgs. 210/2025 esclude un accesso generalizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del pubblico.

    Si impone la dimostrazione di un interesse legittimo all’accesso, sanando così la disparità riscontrata nel DLgs. 231/2007 tra titolari effettivi comunicati da persone giuridiche e quelli comunicati da trust.

    Si recepisce l’art. 74 della direttiva 2024/1640/Ue che intende allineare la disciplina Ue alla decisione della Corte di Giustizia 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20.

    Il nuovo DLgs. 210/2025 prevede che “L’accesso è consentito … dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”

  • Rubrica del lavoro

    Sgravio contributivo agricoltura 2020: revoche in arrivo

    INPS comunica nel messaggio 72 2026 di aver concluso i controlli ex post  sui  requisiti legittimanti la concessione dell’agevolazione prevista dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e che sono in fase di notificazione

    i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.

    Le motivazioni  possono essere verificate oltre che sui provvedimenti di annullamento,anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.

    L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando  una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” oun’istanza di “Rateazione”accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto  Previdenziale del Contribuente”.

    ATTENZIONE L'istituto precisa che se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero (o per la prima rata in caso di istanza di rateazione) entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento , la sanzione civile prevista si riduce del 50% 

    Si ricorda inoltre che è  possibile proporre istanza di riesame  attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del

    Contribuente” utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.

    Sgravio contributivo straordinario per le filiere agricole e affini nei primi sei mesi del 2020 

    La misura consisteva nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2020 , per il  rilancio produttivo e occupazionale dei seguenti settori: 

    • filiere agricole,  pesca e dell'acquacoltura, 
    • filiere   agrituristiche,   apistiche,    brassicole,    cerealicole, florovivaistiche,     vitivinicole     
    • allevamento, ippicoltura, della pesca e  dell'acquacoltura.

    Nello specifico le imprese beneficiarie sono quelle che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:

    • 01.11 xx – Coltivazione di cereali
    • 01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attivita’ mista
    • 01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
    • 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
    • 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
    • 01.21.00 – Coltivazione di uva
    • 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
    • 01.30 – Riproduzione piante
    • 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
    • 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
    • 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
    • 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
    • 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
    • 01.46.00 – Allevamento di suini
    • 01.47.00 – Allevamento di pollame
    • 01.49.10 – Allevamento di conigli
    • 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
    • 01.49.40 – Bachicoltura
    • 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
    • 01.49.30 – Apicoltura
    • 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
    • 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
    • 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
    • 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
    • 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
    • 46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
    • 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
    • 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
    • 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
    • 56.10.12 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
    • 55.20.52 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole
    • 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

     MODALITA' OPERATIVE   PER LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO                  

    1.  L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020  e  in  coerenza con  i  limiti  individuali  sugli Aiuti di Stato  fissati   dalla   comunicazione   della  Commissione europea del 19 marzo  2020   «Quadro temporaneo» (C(2020)  1863) 
    2. L'esonero e'  riconosciuto  nei  limiti  della contribuzione  dovuta  dai  datori  di  lavoro,  al  netto  di  altre agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente , spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30  giugno 2020.
    3.  L'agevolazione  contributiva   andrà richiesta tramite domanda all'INPS , che monitora il rispetto dei limiti finanziari
    4. In caso  di  superamento  del  limite  individuale  fissato  dal «Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente
    5. In caso di superamento del limite di spesa  fissato l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei  beneficiari  
    Allegati:
  • IMU e IVIE

    IMU 2025: ravvedimento per chi non ha pagato entro il 16 dicembre

    Il saldo IMU 2025 andava versato entro il 16 dicembre

    Ricordiamo che l’anno 2025 è stato il primo in cui i Comuni devono obbligatoriamente utilizzare il prospetto delle aliquote predisposto dal MEF per differenziare.

    L'IMU generalmente si può pagare in due rate, una entro il 16 giugnoe l'altra entro il 16 dicembre. 

    Riepiloghiamo le regole per pagare e vediamo le sanzioni per il ravvedimento operoso.

    IMU 2025: come si paga

    Molti Comuni hanno adottato come modalità obbligatoria per il versamento dell’IMU il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. 

    Qualora invece il regolamento comunale lo prevede, si può effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente.

    Vediamo una tabella di riepilogo con i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:

    Codice tributo Imu Immobile Destinatario versamento
    3912 Abitazione principale e pertinenze Comune
    3913 Fabbricati rurali a uso strumentale Comune
    3914 Terreni Comune
    3916 Aree fabbricabili Comune
    3918 Altri fabbricati Comune
    3925 Fabbricati a uso produttivo categoria D Stato
    3930 Fabbricati a uso produttivo categoria D Comune

    Attenzione al fatto che, i contributenti che vantano altri crediti fiscali possono compensarli con l'F24 predisposto per l'IMU.

    IMU 2025: per quali immobili si paga

    L’IMU imposta municipale propria è dovuta in relazione agli immobili posseduti dal contribuente in ciascun comune tranne che per  l’abitazione principale e delle relative pertinenze, ricordando che  per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

    L'IMU è dovuta per:

    • fabbricati,
    • fabbricati rurali,
    • aree fabbricabilei,
    • terreni agricoli

    Per il calcolo dell'IMU dovuta per i fabbricati, tranne che per i fabbricati di categoria D, si fa riferimento alla rendita in Catasto vigente al 1° gennaio dell'anno dovuto, rivalutata del 5% e applicando lo specifico moltiplicatore di riferimento come di seguito riassunto:

    Categoria catastale Fabbricati Moltiplicatore
    A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 160
    B 140
    C/3 – C/4 – C/5 140
    A/10 e D/5 80
    D (escluso D/5) 65
    C/1 55

    Per quanto riguarda invece i terreni, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

    Attenziono al fatto che ricorrono, per i terreni dei casi di esenzione:

    • se ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Leggi anche Esenzione IMU 2025 terreni agricoli montani: elenco dei comuni 
    • se ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della Legge n. 448/2001
    • per i coltivatori diretti e gli Iap, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
    • terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

    La base imponibile per le aree fabbricabile è data dal valore venale in comune commercio.

    Leggi anche IMU 2025: tutte le novità di quest'anno per approfondire i casi di riduzione o esenzione.

    IMU 2025: ravvedimento per chi non ha pagato entro il 16 dicembre

    Con la Riforma del sistema sanzionatorio – Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%). Quindi per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

    • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
    • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
    • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
    •  3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
    •  3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
    •  4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

  • Mettersi in proprio

    Inizio attività e applicazione ISA: chiarimenti ADE in caso di prosecuzione attività

    Con Risposta a interpello n 320 del 24 dicembre le Entrate hanno chiarito l'applicazione degli ISA di inizio attività con prosecuzione di attività precedente.

    Vediamo i dettagli del chiarimento.

    Inizio attività e applicazione degli ISA: chiarimenti ADE

    Il contribuente istante specifica di avere avviato la propria attività in data 15 dicembre 2023 e di aver ricevuto in donazione con effetto dal 1° gennaio 2024 un'azienda individuale già esistente.
    Ciò posto, chiede se è tenuto ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno 2024 e in caso di risposta positiva se può aderire al c.d. concordato preventivo di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il biennio 2025 e 2026.

    Le Entrate ricordano che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 il quale disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) all'articolo 7, comma 1, prevede che «Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
    Il successivo articolo 10, al comma 1, precisa che «I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.»
    Ne consegue, quindi, che l'accesso al CPB è consentito ai soli contribuenti, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli ISA.
    La circolare 17 settembre 2023, n. 18/E, al paragrafo 3, ha chiarito che «Per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta».
    L'articolo 9 bis, comma 1, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che «[a]l fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11».
    Il comma 6 dello stesso articolo, nel descrivere le cause di non applicabilità degli ISA, alla lettera a), include l'ipotesi in cui il contribuente «ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa».
    In merito alle cause di esclusione previste ai fini degli ISA, peraltro, l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di osservare che «non sono state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007. La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:

    • avevano cessato l'attività ed entro sei mesi l'avevano nuovamente intrapresa;
    • avevano iniziato (o meglio ''continuato''), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.» 

    In altri termini, il legislatore non ha esteso agli ISA la deroga finalizzata all'applicazione degli studi di settore nelle ipotesi in cui l'attività esercitata costituiva mera prosecuzione di quella svolta da terzi nello stesso periodo d'imposta, e nel caso in cui il contribuente disponeva la riapertura dell'attività cessata da meno di 6 mesi.

    La prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi resta pertanto assimilata all'ipotesi di inizio attività, che il comma 6 del citato articolo 9 bis elenca tra le cause che escludono l'applicazione degli ISA.
    Peraltro, la citata circolare n. 17/E del 2019, in risposta ad uno specifico quesito concernente le operazioni straordinarie, ha anche chiarito che «Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare
    l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività […]».

    Rilevato, secondo quanto affermato nell'istanza, che l'attività in esame è iniziata nel dicembre 2023, con l'attribuzione della relativa partita IVA, il periodo d'imposta in cui collocare temporalmente l'avvio dell'attività è il 2023, non rilevando, per la fattispecie in esame, che gli effetti giuridici dell'atto di donazione siano stati posticipati al 1° gennaio 2024.
    Ne consegue che la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA riferita a coloro che hanno «iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa», di cui all'articolo 9 bis, comma 6, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ricorre con riferimento a tale periodo d'imposta (2023)

    Va comunque evidenziato che non risulterebbe più possibile aderire al CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026, considerato che l'istante non ha applicato gli ISA per l periodo d'imposta 2024 e che, all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024, è espressamente previsto che «Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre , ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

  • Accertamento e controlli

    Comunicazione di irregolarità: codici tributo per i pagamenti parziali

    Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre l'Agenzia delle Emtrate istituisce i codici tributo per pagare, tramite modello F24, solo una parte delle somme richieste nelle comunicazioni di irregolarità emerse dai controlli automatici (quelle inviate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972). 

    I suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare
    l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza
    delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno delle citate comunicazioni.

    Inoltre, solo per i codici tributo 973I, 974I, 975I, 979I, 980I, 981I, 982I, 983I e 984I, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere indicato il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”.

    Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, la risoluzione contiene una tabella, che in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), riporta: i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.                

    Si rimanda alla Risoluzione n 70 per la tabella completa

  • Riforme del Governo Meloni

    Referendum 2026: nuove regole e onorari

    Il Consiglio dei Ministri del 22 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026.

    Il provvedimento interviene per garantire l’ordinato svolgimento delle tornate elettorali previste per il prossimo anno, ottimizzando le procedure organizzative e i tempi delle operazioni di voto. 

    Il Decreto è stato pubblicato in GU n 299 del 27 dicembre ed è in vigore dal 28.12.

    Leggi anche Riforma della Giustizia: si vota il 22 e 23 marzo.

    Referendum 2026: nuove regole e onorari

    Le norme rispondono all’esigenza di assicurare la massima partecipazione dei cittadini e l’efficienza della macchina amministrativa in occasione delle scadenze elettorali e referendarie. 

    Il testo prevede il prolungamento delle operazioni di votazione, stabilendo che per le consultazioni dell’anno 2026 le urne rimangano aperte nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

    Tale misura mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto, riducendo il rischio di affollamenti presso i seggi e garantendo un tempo congruo per l’afflusso degli elettori.

    Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di accorpamento di diverse tipologie di consultazioni (cosiddetto election day), al fine di generare risparmi per la finanza pubblica e limitare i disagi per l’attività scolastica nei plessi sede di seggio. 

    Vengono infine aggiornate le indennità spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e disciplinate le procedure per il riparto delle spese tra lo Stato e gli enti locali interessati.

    In particoalre, in ragione del prolungamento delle operazioni  di  votazione  ai componenti degli uffici elettorali  di  sezione  e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile  1976, n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980,  n.  70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni  previste per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni.
    In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le  disposizioni  previste  per  le  elezioni  politiche suppletive relativamente agli  adempimenti  comuni,  compresi  quelli concernenti la composizione, il  funzionamento  e  i  compensi  degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 

    Appena completate le operazioni di  votazione  e  quelle  di   riscontro   dei   votanti   per   ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo  alle consultazioni referendarie e successivamente, senza  interruzioni,  a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
    In  caso  di  contemporaneo  svolgimento,  nell'anno  2026,  di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei  deputati o  del Senato  della  Repubblica  e  di   un   turno di   elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di  votazione  e  quelle  di  riscontro  dei votanti  per  ogni  consultazione,  si  procede  alle  operazioni  di scrutinio  delle  elezioni suppletive e   successivamente,  senza interruzioni, a quelle  relative  alle  elezioni  amministrative.  

    Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali  è rinviato  alle ore 9 del martedì                                                  

  • Adempimenti Iva

    Acconto IVA 2025: entro il 29 dicembre

    Entro il 29 dicembre i soggetti obbligati devono versare l''acconto dellIVA 2025.

    In particolare, tanto i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento mensile quanto i trimestrali, devono provvedere al pagamento dell'acconto.

    Acconto IVA 2025: come si paga

    Il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2025 avviene con il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da:

    • banche
    • Poste Italiane,
    • e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

    I codici Tributo da utilizzare per il pagamento sono:

    • il 6035  per i trimestrali,
    • il 6013 per i mensili.

    Acconto IVA 2025: contribuenti interessati dal pagamento

    Devono versare l'acconto IVA 2025 entro il giorno 29 dicembre le seguenti categorie di contribuenti:

    • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
    • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
    • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
    • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
    • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

    Acconto IVA 2025: come si calcola

    I metodi di determinazione dell’acconto IVA 2025 sono basati sui seguenti metodi:

    • storico: l’importo dovuto è determinato nella misura dell’88% dell’eventuale debito IVA risultante dall’ultima liquidazione del 2024;
    • previsionale: l'importo dovuto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare per l’ultima liquidazione periodica del 2025, cioè per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili, e per il quarto trimestre, per i trimestrali “per natura”, ovvero a saldo, in sede di dichiarazione annuale (per i trimestrali “per opzione”) Il contribuente deve stimare le fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno
    • e sulla liquidazione anticipata al 20 dicembre 2025: si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti trimestrali). L’acconto da versare è in questo caso pari al 100% dell’IVA a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva.

    In particolare, l'acconto va versato entro il 29 dicembre 2025, dato il 27 dicembre è sabato, solo se uguale o superiore a 103,29 euro, senza possibilità di rateizzazione, utilizzando il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

    Acconto IVA 2025: il codice tributo

    Il codice tributo 6035 “Versamento IVA acconto” è quello da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’acconto IVA, dovuto dai dai contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto. 

    A norma del DPR numero 633/1972 o Decreto IVA devono pagare l’acconto, entro il 27 dicembre di ciascun anno, tutti i titolari di partita IVA sia quelli con obbligo mensile sia quelli con obbligo trimestrale, che cadendo di sabato quest'anno è slittanto a lunedì 29 dicembre.

    Per i contribuenti mensili il codice tributo è il 6013.

    tra i soggetti esclusi da questo adempimento vi è:

    •  chi ha cessato l’attività entro il 30 settembre;
    • chi ha chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta, a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
    •  chi, pur avendo effettuato un versamento per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente o in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevede di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta.

  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2026: regole dal 1° gennaio

    In Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, viene pubblicato il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

    Tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale

    Si evidenzia che le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:

    • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, 
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in;
      • autoveicoli elettrici.
    • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in,
      • Autoveicoli elettrici.
    • Motoveicoli.
    • Autocaravan.

    Scarica qui le Tabelle ACI 2026

    L’ACI elabora due tipologie di tabelle:

    • le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
    • le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

    Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.

  • La casa

    Prima casa: il preliminare di riacquisto non basta a evitare la decadenza

    Con la Risposta n 314 del 17 dicembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contratto preliminare di acquisto non basta a evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale

    Il termine di 12 mesi resta fisso e si applica la novità della legge di bilancio 2025, facciamo il riepilogo della norma.

    Prima casa: il preliminare di riacquisto non basta a evitare la decadenza

    L’istante ha rappresentato la seguente situazione:

    • ha acquistato un immobile nel 2021 usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, con imposta di registro al 2% anziché al 9%.
    • ha venduto l’immobile nel gennaio 2025, prima del termine di 5 anni dall’acquisto, per motivi di trasferimento lavorativo.

    Nel settembre 2025 ha registrato un contratto preliminare di compravendita per una nuova abitazione.

    A fronte di questa situazione, il contribuente chiede se:

    • la registrazione del preliminare basti a “bloccare” il decorso del termine di 12 mesi per il riacquisto;
    • la proroga a 2 anni, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per la rivendita del precedente immobile nel caso di doppia agevolazione, possa applicarsi per analogia anche al suo caso;

    L’Agenzia, con riferimento alla disciplina di cui al comma 4 della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I del DPR 131/1986 evidenzia che il preliminare non basta.
    Come già affermato nella circolare n. 18/E del 2013, la stipula di un contratto preliminare non produce effetti reali e non equivale a un riacquisto

    Solo l’atto definitivo (rogito) può evitare la decadenza, se stipulato entro 12 mesi dalla vendita della “prima casa”.

    La proroga della Legge di Bilancio 2025 non si applica, la modifica normativa ha esteso da 1 a 2 anni il termine per rivendere l'immobile preposseduto (comma 4-bis), ma non riguarda il riacquisto in caso di vendita infraquinquennale (comma 4). 

    Non è quindi ammessa alcuna interpretazione analogica o estensiva delle agevolazioni tributarie.
    Se il contribuente non riesce a stipulare l’atto definitivo entro un anno, può ricorrere al ravvedimento operoso, presentando apposita istanza all’Agenzia per la riliquidazione dell’imposta senza sanzioni, ma con pagamento della differenza e degli interessi.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Prelievo erariale unico: tutti i codici tributo

    Con la Risoluzione n 71 del 18 dicembre le Entrate pubblicano i codici tributo richiesti dalle Dogane per il prelievo erariale Unico, vediamo il dettaglio.

    Con la risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007 sono stati istituiti, tra l’altro, i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, del
    Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto, per i codici tributo dettagliati nella risoluzione in oggetto, la compilazione a cura dei concessionari del campo “codice identificativo” del modello F24 Sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “ente”, la lettera “M”;
    • nel campo “codice identificativo”, il valore “000001” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWP), ovvero il valore “000002” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS (VLT);
    • nel campo “provincia”, la provincia di versamento;
    • nel campo “mese”, il valore 01, 02 ,03 ,04, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo acconto o del versamento a saldo del periodo contabile bimestrale individuato da ciascuno dei predetti codici. Per i codici 5161 e 5168 non dovrà essere indicato alcun valore;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.