• Risparmio energetico

    Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio

    Pubblicata la Circolare n 8/2025 con tutte le istruzione delle Entrate sulle novità introdotte per i bonus edilizi dalla Legge di Bilancio 2025.

    Relativamente al Superbonus, misura che sta andando a morire, vediamo cosa viene specificato dalla Circolare del 19 giugno.

    Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio

    Il 31 dicembre 2024 è scaduta l'aliquota al 70% del superbonus massicciamente ridimensionato da tutte le norme in tema, avvicendatesi nel corso del 2023 e del 2024.

    Sul superbonus la legge di bilancio 2025 ha previsto alcune novità e in particolare, il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

    La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

    • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
    • c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.

    Con la Circolare n 8 del 19 giugno in merito a queste novità viene precisato quanto segue.

    Si forniscono chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). 

    Lo sconto fiscale è infatti riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    Per i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo si precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025

    In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.

    Pedr le istruzioni pratiche di come gestire l'opzione in dichiarazione leggi: Superbonus in 10 rate: con l'integrativa entro il 31 ottobre..

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB: proposta e software il tuo ISA 2025 dopo il DLgs n 81

    L'agenzia delle entrate in data 18 giugno per recepire le novità inserite dal Dlgs n 81/2025 o correttivo del CPB, ha aggiornato software e istruzioni relative per la misura agevolativa.

    leggi anche CPB: tutte le novità del Correttivo             

    In particolare, le modifiche al CPB introdotte con il DLgs. 81/2025 e relative ai limiti alle proposte sono state recepite nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026 e nel relativo software “Il tuo ISA 2025 CPB”. 

    Per il CPB ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 117 del 22 maggio,  il decreto MEF 28 aprile per il CPB con le regole per la proposta del Fisco per i soggetti ISA.

    Il Dm è simile all’omologo decreto del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo relativa al primo biennio di concordato preventivo biennale e dispone, all’articolo 2 rubricato Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”, l’approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 hanno applicato gli Isa, una proposta di concordato per il biennio d’imposta 2025-2026. 

    Attenzione inoltre al fatto che il software per procedere, ora aggiornato al Dlgs n 81/2025, è disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale delle Entrate.

    CPB: come si elabora la proposta 2025-2026

    Il DM MEF del 28 aprile approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato per il biennio 2025/2026.

    Si evidenzia che la procedura è stata predisposta facendo attenzione alle specifiche attività d’impresa e professionali tenendo conto degli andamenti economici, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Isa e della loro applicazione. 

    La nota metodologica diffusa con il decreto descrive tutti i passaggi per giungere alla proposta di concordato 2025/2026, tanto con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette che quella ai fini Irap per i contribuenti ISA.

    In particolare, partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2024), per la definizione della proposta di concordato vengono previsti i seguenti passaggi:

    • 1) misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia
    • 2) valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione
    • 3) confronto con valori di riferimento settoriali
    • 4) criterio formulazione base Irap
    • 5) rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

    Il decreto individua, inoltre, l’oggetto della proposta di concordato che non può che coincidere con quanto è previsto nel citato Dlgs n. 13/2024 disponendo che, sulla base della metodologia oggetto di approvazione, ai fini della proposta di concordato, sono individuati, per il biennio 2025 e 2026:

    • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 15, Dlgs n. 13/2024)
    • il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 16, Dlgs n. 13/2024)
    • il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (articolo 17, Dlgs n. 13/2024).

    CPB: proposta e software il tuo ISA 2025

    Per i soggetti Isa è tutto pronto per il PCB Concordato preventivo biennale. 

    In particolare, dopo l’approvazione di specifiche tecniche e modalità di invio è ora disponibile software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.

    Sul concordato, l’applicazione informatica recepisce le importanti novità sulle modalità di trasmissione delle adesioni e delle eventuali revoche, stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 24 aprile. 

    Leggi anche CPB regole di adesione e revoca.

    In estrema sintesi, le novità prevedono la trasmissione telematica delle adesioni al Cpb in due modi:

    • trasmettendo il modello Cpb 2025/2026 insieme alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa,
    • o in modo autonomo, insieme al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025. 

    Ricordiamo che possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    CPB: tutte le novità del Correttivo

    Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno ha apportato varie modifiche alla agevolazione ormai nota come concordato preventivo biennale.

    L'agenzia delle entrate in data 18 giugno per recepire le novità ha aggiornato software e istruzioni relative. leggi anche  CPB: proposta e software il tuo ISA 2025 dopo il DLgs n 81

    In particolare, le modifiche al CPB introdotte con il DLgs. 81/2025 e relative ai limiti alle proposte sono state recepite nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026 e nel relativo software “Il tuo ISA 2025 CPB”.

    Ora risulta completo il quadro applicativo per chi vorrà aderire.

    Secondo quanto specifica la stessa agenzia nella pagina dedicata, il software in commento calcola la proposta di CPB considerando le novità introdotte dal DLgs. 81/2025.

    Inoltre l'agenzia precisa che l’accettazione di eventuali proposte di adesione elaborate con la precedente versione del software “Il tuo ISA 2025 CPB” resta valida e, in ogni caso, è possibile presentare una nuova accettazione alla proposta di CPB elaborata con la nuova versione del software entro il 30 settembre.

    Riepiloghiamo alcune delle novità introdotte col correttivo.

    Correttivo CPB: incremento della sostitutiva

    L'art 8 del nuovo testo prevede di incrementare l’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente superiore a ottantacinquemila euro.

    In particolare, è stabilito che sulla parte che supera il citato importo di ottantacinquemila euro sia applicata per i soggetti IRPEF l’aliquota prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti IRES l’aliquota individuata dall’articolo 77 del menzionato testo unico. 

    Per le società o associazioni di cui agli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il superamento del limite di ottantacinquemila euro è verificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con le aliquote di cui al nuovo comma 1-bis, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati. 

    La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

    La relazione al decreto evidenzia che non si è ritenuto di accogliere l’osservazione 2 della 6^ Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, volta a innalzare il limite di eccedenza di cui all’art. 7,  da 85.000 a 100.000 euro per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto, l’Agenzia delle entrate non ha alcun margine di discrezionalità nella formulazione della proposta, la quale viene elaborata sulla base della documentazione tecnica approvata con il decreto ministeriale dello scorso 28 aprile; inoltre l’innalzamento della soglia a 100.000 euro renderebbe la norma, di fatto, inapplicata, dal momento che il reddito medio dei soggetti che applicano gli ISA ammonta a circa 45.000 euro.

    Correttivo CPB: nuova causa di esclusione

    Con l'art 9 si introduce una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti che – con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta – dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, e contemporaneamente, partecipano ad associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del citato d.P.R. n. 917/1986, ovvero a società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

    Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo, è consentito solo se anche l’associazione professionale ovvero la società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultimo partecipa abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. 

    Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società, nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati – che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – aderiscano, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo.

    Contestualmente, vengono introdotte due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non siano soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone.

    In particolare, viene previsto che le associazioni e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato

    Analoga ipotesi di cessazione in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.

    Attenzione al fatto, che le disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

    Correttivo CPB: le soglie massime per le proposte in base al punteggio ISA

    La relazione illustrativa che accompagna il decreto prevede che in accoglimento della prima osservazione della 6^ commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, le disposizioni in esame intervengono in materia di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale mediante l’inserimento dei commi da 3-bis a 3-quater nell’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

    In particolare, viene previsto che la proposta di reddito concordato elaborata dall’Agenzia delle entrate può eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la medesima proposta, rettificato in base a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024. 

    In particolare, sono previsti tre distinti limiti di eccedenza massima, pari al 10, al 15 e al 25 per cento, che trovano applicazione in corrispondenza dei livelli di affidabilità fiscale più alti relativi al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. In particolare, il limite pari al:

    • 10 per cento si applica in caso di livello di affidabilità pari a 10;
    • 15 per cento si applica in caso di livello di affidabilità compreso tra 9 e 10;
    • 25 per cento si applica in caso di livello di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9.

    Inoltre, viene stabilito che le limitazioni di cui al comma 3-bis non trovano applicazione laddove la proposta, formulata applicando tale comma, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024. 

    Infine, le medesime regole vengono estese alla determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024.

    CPB: il calendario per aderire

    Il Decreto Correttivo ha confermato che l'adesione alla proposta di concordato può essere manifestata:

    • entro il 30.9; 
    • o entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

    A tal fine, l'adesione 2025-2026 può avvenire:

    • congiuntamente al Modello ISA nell'ambito del Modello Redditi 2025 (
    • in forma autonoma, con invio del Frontespizio del Modello Redditi 2025 indicando il codice "1" nella nuova casella "Comunicazione CPB"

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Professionisti: maxi deduzione nuove assunzioni sul modello Redditi PF 2025

    L’articolo 4 del Decreto Legislativo 2016/2023 ha introdotto una maxi deduzione del costo del personale dipendente per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali; più di recente la misura è stata prorogata dalla Legge di bilancio 2025 per gli anni 2025, 2026 e 2027.

    L’intervento agevolativo ha l’obiettivo di favorire l’incremento occupazionale, il quale si considera realizzato se il numero dei lavoratori a tempo indeterminato al termine dell’esercizio è superiore a quello dell’anno fiscale passato; tenendo presente che anche il numero totale dei lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti a tempo determinato, non deve essere inferiore a quello dell’esercizio precedente.

    Il beneficio fiscale si configura in una maxi deduzione, dal reddito fiscale conseguito dal contribuente, dei costi sostenuti per personale dipendente a tempo indeterminato di nuova assunzione, nella misura:

    • del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale;
    • del 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale in relazione a lavoratori appartenenti a categorie meritevoli di maggior tutela.

    Per ulteriori informazioni sulla misura agevolativa è possibile leggere l’articolo: Maxi deduzione del costo del personale in caso di nuove assunzioni.

    Il modello Redditi PF 2025

    Come detto, la misura agevolativa interessa anche gli esercenti lavoro autonomo e i professionisti, i quali, per la dichiarazione dei propri redditi utilizzano il quadro RE del modello Redditi PF 2025.

    Con maggiore precisione, per l’esposizione del beneficio fiscale relativo all’incremento occupazionale, lavoratori autonomi e professionisti utilizzano il rigo RE11, a sua volta suddiviso in tre colonne, come da indicazioni delle istruzioni del modello Redditi PF 2025:

    • in colonna 1 va indicato “l’ammontare della maggiorazione del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”;
    • in colonna 2 va indicato “l’ammontare della maggiorazione del 30 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, numero 216”;
    • in colonna 3 il costo complessivo sostenuto del lavoro dipendente, maggiorato degli importi già indicati in colonna 1 e in colonna 2.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che il costo totale del lavoro dipendente è costituito dalla somma di:

    • l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali”;
    • le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni”;
    • i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno”.

    Si ricorda infine che per professionisti e lavoratori autonomi, eccezione fatta per le quote maturate del TFR (acronimo di “Trattamento di Fine Rapporto”), il costo deducile nell’esercizio va determinato applicando il criterio di cassa, allargata nel caso del costo per il lavoro dipendente.

  • Reverse Charge

    Reverse charge logistica e appalti: novità dopo il dl fiscale

    La Legge di Bilancio 2025  ha previsto novità per il reverse charge nel settore della logistica.

    Ora il DL fiscale prevede ulteriori novità, vediamole in sintesi.

    Reverse charge: le novità in arrivo

    Ricordiamo che il meccanismo dell'inversione contabile, o reverse charge, (quinto comma dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972), comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

    Il DL fiscale estende, escludendo i precedenti vincoli sui singoli rapporti, il perimetro di applicazione dell’inversione contabile anche agli appalti di trasporto delle merci, per i quali tali limitazioni risultavano inapplicabili. 

    Con l’articolo 9 si vuole estendere il perimetro di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo anche per gli appalti di trasporto merci.

    Ricordiamo la legge di Bilancio 2025 ha introdotto il reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. 

    Attenzione al fatto che finalità della norma è quella di contrastare le frodi di operatori della logistica e negli appalti di fornitura di manodopera.

    Partendo dalle finalità antifrode della norma, il Legislatore interviene sul testo del comma 57 eliminando i vincoli applicativi legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. 

    La legge di Bilancio 2025 ha anche introdotto un sistema transitorio in attesa che il Consiglio dell’Unione europea autorizzi, per tali prestazioni, l’introduzione del meccanismo del reverse charge.

    In particolare è stato introdotto un regime transitorio opzionale con la possibilità per il prestatore e il committente di sceglie se il pagamento dell’Iva sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore che rimane responsabile solidale dell’imposta.

    Infine con il decreto fiscale il legislatore interviene chiarendo che l’opzione per il regime transitorio può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti. 

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Deduzioni autotrasportatori 2025: importi e istruzioni

    Il Ministero dell’economia e delle finanze in data 13 giugno comunica che, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate,come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

    In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

    Attenzione al fatto che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

    L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

    Deduzioni autotrasportatori: come indicarle in dichiarazione dei redditi 2025

    Conseguentemente, le Entrate con un comunicato stampa precisano che, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata:

    • nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, 
    • utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, 

    così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

    I codici si riferiscono, rispettivamente:

    • alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e 
    • alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 4.0: codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 41 dell'11 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per la Transizione 4.0

    Vediamo il riepilogo delle regole, il codice tributo e le istruzioni operative.

    Transizione 4.0: codice tributo per F24

    La Risolzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

    Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
    relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

    Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. 

    Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
    Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. 

    In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit cinema: il Decreto con le novità

    Il Decreto n 141/2025 del Ministero della Cultura contiene modifiche alla disciplina del credito di imposta spettante alle sale cinematografiche.

    Il decreto in oggetto reca modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” 

    Tax credit cinema: le domande sulla piattaforma DIGICOL

    La Direzione generale Cinema e audiovisivo ha anche contenstualmente fornito le informazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sulla piattaforma telematica Dgcol:

    • la sessione per la presentazione delle richieste preventive e definitive del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, attualmente in corso, consentirà unicamente il completamento delle domande già aperte in piattaforma, che dovrà avvenire entro le 23:59 del 15 giugno 2025.
    • a conclusione delle necessarie attività di aggiornamento della piattaforma, il 18 giugno 2025 si procederà alla riapertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito d’imposta, come previsto dal decreto n. 225/2024 modificato e integrato dalle nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo.

    Attenzione al fatto che in particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:

    • le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni di cui al decreto n. 225/2024, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo
    • le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n. 70/2021 e successive modifiche, in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024, alternativamente: erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi o con distributori cinematografici; erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese o il 50% delle giornate di lavorazione. in entrambi i casi resta fermo l’obbligo del versamento delle spese istruttorie.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    IMU 2025: esenzione immobili merce

    Il prossimo 16 giugno è in scadenza il pagamento dell'acconto IMU. 

    In proposito leggi anche IMU 2025: acconto entro il 16 giugno, elenchi MEF delibere.

    A tal proposito vediamo il contenuto della recente Ordinanza n. 10392/2025 della Cassazione sugli esenzione IMU degli immobili-merce.

    IMU 2025: esenzione immobili merce

    In particolare, con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato che l’esenzione dall’IMU per gli immobili merce, non spetta per i fabbricati acquistati e ristrutturati dall’impresa acquirente, per destinarli alla vendita. 

    La pronuncia si discosta quindi dall’orientamento espresso in precedenza dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con la Risoluzione n 11/DF dell'11 dicembre 2013.

    Ai fini IMU gli immobili merce sono  “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

    In base all'art 13 comma 9 bis del DL n 201/2011, spettava per tali immobili una aliquota ridotta, mentre a fare data dal 2014 era stata riconosciuta l'esenzione. Secondo l'art 1 comma 751 della Legg n 160/2019 dal 1° gennaio 2022 spetta l'esenzione.

    La risoluzione ministeriale su indicata evidenzia che sono immobili merce i “fabbricati costruiti”, tale da comprendere anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede ad interventi di incisivo recupero ai sensi dell'art 3 comma 1 lett. c), d) e f) del DPR 380/2001.

    La risoluzione ministeriale ha inoltre affermato che sussiste una generale equiparazione tra i “fabbricati in corso di costruzione” ed i “fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero”. 

    Pertanto, anche i fabbricati acquistati dall’impresa di costruzione ed oggetto di detti interventi di recupero rientrerebbero nell’ambito applicativo delle agevolazioni per gli immobili merce a partire dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

    L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10392/2025 ha rigettato tale posizione interpretativa, affermando che non rientra nell’ambito applicativo delle agevolazioni per gli “immobili merce” il fabbricato acquistato dall’impresa di costruzione, in quanto già immesso nel mercato immobiliareanche se la circolazione commerciale dell’immobile è atta ad una successiva attività di ristrutturazione da parte dell’impresa acquirente.

    Secondo la pronuncia di legittimità, al momento dell’acquisto non risulta possibile concepire né l’esistenza di un fabbricato “costruito” dal soggetto passivo dell’IMU e destinato alla vendita né la permanente destinazione alla vendita del bene costruito.

  • Redditi Lavoratori autonomi

    Decreto correttivo CPB: le novità per i professionisti

    È stato approvato il decreto fiscale correttivo del Concordato Preventivo Biennale, contenente anche alcune novità in tema di adempimenti tributari.

    Tra le principali novità si segnala la modifica alla tassazione incrementale del reddito oggetto di CPB, rispetto a quello conseguito nell’anno precedente.

    Tale reddito incrementale è oggetto di tassazione con una imposta sostitutiva la cui aliquota (10%, 12% o 15%) varia a seconda del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

    È stato adesso introdotto un tetto massimo alla tassazione del reddito incrementale tramite imposta sostitutiva, stabilito in euro 85 mila, superati i quali viene adesso applicata l’ordinaria aliquota IRES del 24% oppure l’aliquota IRPEF del 43%, a seconda del tipo di contribuente.

    È stata inoltre confermata l’abolizione del CPB per i contribuenti in regime forfetario, per i quali, comunque, il primo anno di applicazione era stato considerato di prova.

    Le novità per i professionisti

    Particolari, anche se limitate a una ristretta cerchia di persone, le novità previste dal decreto correttivo per i professionisti.

    Ad essere interessati sono coloro che posseggono una posizione IVA personale e al tempo stesso partecipano a una associazione professionale o a una società tra professionisti (o una società tra avvocati).

    Nella versione attuale del CPB, in una situazione del genere, il professionista è libero di aderire al CPB per la sua posizione personale, a prescindere dal fatto che lo faccia anche l’associazione professionale o la STP.

    Con le modifiche apportate dal decreto correttivo, viene confermato l’inserimento di una sorta di vincolo, ipotesi che circolava già in sede di bozza: fondamentalmente si impone una sorta di legame tra la posizione personale del contribuente e quella dell’associazione professionale o della STP in cui partecipa. Infatti:

    • il contribuente titolare di una posizione personale può aderire al CPB solo se aderisce anche l’associazione professionale o la STP;
    • l’associazione professionale e la STP possono aderire al CPB solo se vi aderiscono personalmente anche la totalità dei partecipanti che hanno una posizione IVA personale.

    Di conseguenza, ovviamente, se uno soci a titolo personale decade dal CPB, di conseguenza decadrà anche l’associazione professionale o la STP, e ugualmente il contrario.

    La particolarità della previsione normativa è quella di legare, ai fini del CPB, una pluralità di soggetti allo stesso destino: si pensi a una STP in cui partecipano ad esempio dieci professionisti con posizioni personali: per accedere al CPB dovranno essere tutti d’accordo, e anche se questo accordo si raggiunge, sarà sufficiente che uno solo dei partecipanti decada dal CPB, per qualsiasi motivo, per comportare la decadenza della STP e di tutti gli altri soci.

    Ovviamente la previsione normativa limiterà molto l’accesso al CPB in una situazione del genere.