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Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del modello redditi
La campagna dei dichiarativi è entrata nel vivo e si concluderà con l'invio dei modelli con date diversificate.
Per quanto riguarda il Modello Redditi PF 2025, quest'anno ci sono diverse novità, per leggerne una sintesi ti consigliamo: Redditi PF 2025: novità di quest'anno.
Di seguito vediamo come indicare l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta nel Quadro RQ e precisamente al rigo RQ29.
Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del Quadro Q
Il quadro RQ del Modello Redditi 2025 al rigo RQ29 deve essere utilizzato dalla imprese che intenderanno avvalersi della facoltà di affrancare (totalmente o parzialmente) con imposta sostitutiva al 10% le riserve in sospensione d’imposta ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso.
Il rigo in oggetto è nella sezione VII del quadro RQ

In particolare, nella Sezione VII – Affrancamento straordinario delle riserve (art. 14 del D.Lgs. 192/2024) i contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
L’affrancamento avviene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
A tal fine, nel rigo RQ29, va indicato:- in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e,
- in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, 10 per cento, all’importo di colonna 1; tale imposta è versata, con l’apposito codice tributo, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d’imposta successivi.
Le istruzioni al modello redditi evidenziano che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni di attuazione della disciplina di affrancamento ma è bene specificare che nella relazione illustrativa al decreto legislativo è indicato che "l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo".
Quindi, in presenza dell’indicazione in dichiarazione, ma in assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva, quest’ultima dovrebbe essere riscossa mediante iscrizione a ruolo senza inficiare gli effetti dell’affrancamento.
Leggi anche Affrancamento riserve in sospensione d'imposta: si paga una sostitutiva del 10%
Affrancamento riserve in sospensione: riserve escluse
Per la nozione di “riserva in sospensione di imposta” si può fare riferimento a quella fornita dalla Circolare MEF n 310/1995 secondo la quale "i fondi e le riserve in sospensione d’imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l’imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione"
Non sono in sospensione d’imposta e quindi non rientrano nella norma di affrancamento:
- le riserve di rivalutazione con effetto esclusivamente contabile;
- le riserve di rivalutazione con operazione effettuata quando l’impresa era in contabilità semplificata;
- le riserve di rivalutazione/riallineamento già affrancate al momento dell’operazione originaria;
- le riserve che sono semplicemente caratterizzate da un “blocco” civilistico alla distribuzione ma non a una particolare cautela fiscale (si pensi alla riserva per ammortamenti sospesi ex articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 o alla riserva per utili presunti su cambi ex articolo 2426 n. 8-bis, del Codice civile);
- le riserve da conferimento neutrale (ex articolo 4, Dlgs 358/1997, “antesignano” dell’attuale articolo 176 del Tuir: si vedano la risoluzione 82/E/2000 e la circolare 33/E/2005).
Affrancamento riserve: il DM MEF 27 giugno con tutte le regole
Con il DM 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 14 del D.lgs. 192/2024, disciplinando l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta.
L'agevolazione, prevista dalla riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, consente ai contribuenti di regolarizzare poste patrimoniali ancora vincolate al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, sia ai fini IRES che IRAP.
Questa riapertura straordinaria mira a incentivare la piena trasparenza tra valori civilistici e fiscali, migliorando la leggibilità e l’efficienza del sistema contabile e tributario.
Si rimanda al decreto per tutti gli approfondimenti.
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Blocco compensazioni nel sequestro di società con debiti iscritti a ruolo
Con Risposta n 172/2025 le Entrate replicano rispetto al sequestro di una società e il blocco delle compensazioni.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta una questione rilevante ossia la possibilità per una società sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p., di utilizzare crediti tributari in compensazione orizzontale (modello F24), anche in presenza di debiti fiscali pregressi superiori a 100.000 euro, formalmente iscritti a ruolo ma sospesi a causa della misura cautelare penale.
L’istanza è presentata da una società tramite il proprio amministratore giudiziario.
Secondo l’amministratore giudiziario, la società si trova in una situazione particolare:
- i debiti tributari sono tutti anteriori al sequestro;
- la normativa antimafia vieta il pagamento di tali debiti in quanto momentaneamente inesigibili (art. 53 D.lgs. 159/2011);
- pertanto, non possono essere considerati "scaduti" ai fini dell’applicazione del blocco compensazioni previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006.
La tesi sostenuta è che i debiti tributari, essendo sospesi per legge, non rientrerebbero nel perimetro normativo del blocco delle compensazioni.
Di conseguenza, la società chiede di poter comunque utilizzare i crediti tributari disponibili per compensare debiti iscritti a ruolo anche se superiori alla soglia di 100.000 euro.
Le Entrate non sono d'accordo vediamo il perchè.
Blocco compensazioni nel sequestro di società
L’Agenzia delle Entrate non condivide l’impostazione proposta dall’istante infatti evidenzia che la sospensione delle procedure esecutive prevista dagli artt. 50 e 55 del D.lgs. 159/2011 è volta a garantire l’integrità dei beni sequestrati, ma non incide sulla natura e validità dei carichi fiscali iscritti a ruolo.
Il concetto chiave è che il “ruolo” precede la fase esecutiva e non coincide con essa.
Pertanto, anche se le esecuzioni sono sospese per effetto del sequestro, i debiti restano formalmente esistenti, esigibili e superiori alla soglia dei 100.000 euro, ai fini del blocco delle compensazioni.
L’Agenzia puntualizza che l’art. 52 D.lgs. 159/2011 tutela i diritti di credito dei terzi solo nel caso in cui vi sia una confisca definitiva, e non per garantire operazioni correnti di compensazione da parte della società sequestrata.
Secondo l’Agenzia, l'istante richiama erroneamente l’art. 53, mentre la norma applicabile sarebbe semmai il citato art. 52, che però non è rilevante nella fase cautelare preventiva.
L’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006 – come recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal D.L. 39/2024 – esclude la possibilità di utilizzare crediti in compensazione orizzontale per i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 euro, scaduti e non sospesi.
La Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, citata dall’Agenzia, ha chiarito che tra i provvedimenti di sospensione ammissibili rientrano solo:
- le sospensioni giudiziali ex art. 47 D.Lgs. 546/1992;
- le sospensioni amministrative ex art. 39 DPR 602/1973.
La sospensione automatica prevista dal Codice Antimafia per le società sequestrate non è contemplata tra queste, né ha effetto esonerante rispetto alla disciplina sulle compensazioni.
Pertanto l’Agenzia conclude che la compensazione orizzontale non è ammessa anche nel caso in cui:
- i debiti tributari siano anteriori al sequestro;
- non siano eseguibili per effetto della misura cautelare;
- e siano formalmente sospesi nei confronti dell’agente della riscossione.
Infatti, il blocco previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies, opera sul semplice superamento della soglia di 100.000 euro di carichi affidati, indipendentemente dalla loro esigibilità immediata.
Il sequestro penale, quindi, non costituisce causa di sospensione idonea a rimuovere il divieto di compensazione.
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Elenco Certificatori TCF: regole e modello per le domande
È stato approvato il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework, TCF
L’iscrizione avviene a seguito di domanda e richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.
La domanda va inviata al CNDCEC con uno specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento.
Elenco Certificatori TFC: chi può iscriversi
Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale.
Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
Il professionista che richiede l’iscrizione nell’Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:
- l’indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell’Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l’attestazione del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
- le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
- le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
- la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell’iscrizione e del recapito telefonico.
Attenzione al fatto che la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all’originale delle copie allegate.
La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le verifiche sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all’articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione.
Elenco Certificatori TFC: come fare domanda
Il procedimento di iscrizione, ai sensi dell'art 7 del regolamento di cui si tratta deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 5, comma 7 dello stesso regolamento, entro centoventi giorni.
Può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l’invio della documentazione integrativa.
La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l’iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Elenco.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:
- il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale
- l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
- la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Le richieste e le comunicazioni sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.
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Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026
L'OAM organismo degli agenti e mediatori ha pubblicato un comunicato stampa del 1° luglio a commento delle novità del Dl Omnibus o DL n 95/2025 pubblicto in GU n 149 del 30 giugno per le criptovalute.
In particolare, si evidenzia che è stato prorogato al 30 giugno del 2026 il regime transitorio per gli operatori in criptovalute.
Vediamo le altre nolvità.
Regime transitorio criptovalute: proroga al 30 dicembre 2026
L'OAM ha commentato l’articolo 10 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 che rinvia inoltre al 30 dicembre prossimo anche il termine per presentare l’istanza di autorizzazione prevista dal MiCAR.
Per effetto del Decreto, specifica l'OAM, le persone giuridiche regolarmente iscritte nel Registro VASP al 27 dicembre 2024 potranno presentare istanza di autorizzazione come CASP ai sensi del Regolamento MiCA, entro il 30 dicembre 2025 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2025) e continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione e comunque non oltre 30 giugno 2026.
Si tratta, pertanto, di una proroga di 6 mesi rispetto al precedente termine del periodo transitorio fissato al 30 dicembre 2025.
Il decreto stabilisce, inoltre, che potranno usufruire del regime transitorio anche le persone giuridiche che appartengono al medesimo gruppo di una società che ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento MiCA.
Viene, infine, prorogato l’obbligo di trasmissione all’OAM dei flussi informativi da parte dei VASP fino ai dati relativi al terzo trimestre 2025. L'OAM ha approvato una Circolare n 55/2025 con la quale è stato mantenuto invariato il contributo variabile richiesto per ciascun cliente comunicato (pari a 0,08 Euro).
In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di 40 euro per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento. Il contributo variabile relativo al secondo e terzo trimestre 2025 dovrà essere corrisposto rispettivamente entro il 18 agosto 2025 e il 17 novembre 2025, come sempre attraverso la piattaforma PagoPa.
Allegati: -
Erogazioni pubbliche: rendiconto per trasparenza fiscale entro il 30 giugno
La Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019 prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente delle erogazioni, quali:
- sovvenzioni,
- sussidi,
- vantaggi,
- contributi o aiuti,
- in denaro o in natura,
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti, debbano darne specifica comunicazione.
Tale adempimento comunicativo va adempiuto entro il 30 giugno.
Attenzione al fatto che l’obbligo di comunicazione è previsto qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro.
Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: come si adempie entro il 30.06
Ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017, scade il 30 giugno il termine per rendicontare le erogazioni pubbliche percepite nel 2024 da parte dei soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet
Stesso termine anche per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa e che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L'ultima modifica normativa in materia c'è stata con la Legge n 160/2023.
Nel dettaglio sono destinatarie dell'obbligo:
- enti non commerciali quale: associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
- imprese.
Per gli enti commerciali occorre pubblicare le informazioni:
- nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
- nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese occorre pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
Qualora il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e, quindi, per il bilancio 2024, entro il 30 giugno 2025), anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata occorre pubblicare:
- sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
- nella Nota integrativa nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Per imprenditori individuali, società di persone e micro imprese occorre pubblicare su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.
Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: sanzioni per chi non adempie
E' bene specificare che in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.
Inizialmente l'entrata in vigore delle sanzioni era previsto a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (al posto del 1 gennaio 2022) l’applicabilità delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
Inoltre, l’articolo 3 septies del decreto Milleproroghe ha introdotto un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022 e le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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CPB regole di adesione e revoca
Le Entrate con la Circolare n 9/2025 hanno pubblicato ulteriori chiarimenti per l'adesione al CPB.
L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti relativi all’adesione al concordato preventivo biennale CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, richiamando i contenuti ancora attuali della precedente circolare 18/E del 17 settembre 2024
La circolare n 9/2025 è così strutturata:
- viene illustrato l’istituto e fornita una disamina degli ultimi interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina,
- inserita un’Appendice, in cui sono raccolte e sistematizzate le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia su questioni particolarmente complesse.
Il testo del documento contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di CPB anche alla luce del decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025), compresi i chiarimenti resi nelle risposte ai quesiti e nelle faq pubblicate sul sito dell’Agenzia nel corso di questi ultimi mesi.
CPB: regole di adesione 2025-2026
La Circolare ricorda che l’articolo 8 del Decreto CPB prevede che l’Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB.
L’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha posticipato, per il solo anno 2025, dal 15 al 30 aprile 2025, il termine entro cui mettere a disposizione il software.
Il contribuente può aderire alla proposta formulata dall’Agenzia attraverso l’utilizzo dello specifico software realizzato per aderire al CPB.A tal fine il contribuente:
- inserisce i dati necessari;
- calcola la proposta di concordato;
- accetta la proposta entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Il processo di calcolo della proposta è trasparente perché si basa sui dati dichiarati dal contribuente tenuto conto delle modalità di calcolo definite, per le proposte relative al biennio d’imposta 2025-2026, dal decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 aprile 2025 decreto ministeriale CPB ISA.
Per l’elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, vengono utilizzati anche i dati, acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al decreto ministeriale CPB ISA e resi disponibili ai contribuenti.
CPB: modalità di adesione 2025-2026 e revoca
Per il CPB relativo ai periodi d’imposta 2025/2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato:
- con il Provvedimento del 9 aprile 2025, il modello per la comunicazione dei dati per l’elaborazione della proposta
- e, con il Provvedimento del 24 aprile 2025, le modalità di adesione ed eventuale revoca.
In particolare, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intende aderire alla proposta di concordato, dichiara i dati contenuti nel modello CPB.
Il modello CPB 2025/2026 che risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello relativo al biennio precedente, si compone delle seguenti sezioni:
- Condizioni di accesso;
- Dati contabili;
- Proposta CPB;
- Accettazione proposta CPB.
Nella sezione Condizioni di accesso sono previste le informazioni relative alla presenza di requisiti e all’assenza di cause di esclusione che i contribuenti dichiarano per poter accedere alla proposta di concordato.
Nella medesima sezione i contribuenti possono, altresì, indicare la presenza di eventi straordinari, individuati con il decreto ministeriale CPB ISA, che si sono verificati per una parte, anche limitata, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e in data antecedente all’adesione al concordato.
L’elaborazione della proposta di concordato sarà di conseguenza effettuata tenendo conto della presenza delle circostanze straordinarie dichiarate dal contribuente.
Nella sezione Dati contabili i contribuenti dichiarano il reddito di impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta IRAP rilevanti ai fini della determinazione della proposta di concordato.
Nella sezione Proposta CPB sono individuati gli importi relativi al Reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 e al Valore della produzione netta IRAP, proposto ai fini del CPB per i medesimi periodi d’imposta, calcolati dal software IltuoISA_CPB 2025.
Nella sezione Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03, apponendo la firma al rigo P10, il contribuente procede all’accettazione della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2025 e il periodo d’imposta 2026 ed alla sottoscrizione delle
dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.
In tale ultima sezione viene, altresì, ricordato che alla proposta di CPB relativa al nuovo biennio possono aderire solo coloro che non hanno aderito ad una proposta relativa al biennio 2024/2025.
Con il richiamato il Provvedimento del 24 aprile 2025 è stato previsto che i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”.
L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:
- invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
- invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”).
Quest’ultima modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.
La revoca dell’adesione ad una proposta CPB, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del “Modello CPB 2025/2026”:
- “Codice ISA”;
- “Codice attività”;
- “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.
La revoca può essere comunicata esclusivamente tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”).
Anche in questo caso, la comunicazione ha natura non dichiarativa.
In atri termini, l’invio del frontespizio del modello REDDITI per trasmettere l’adesione o la revoca al CPB non assolve all’adempimento della trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi.
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Redditi da locazioni brevi: come indicarli in dichiarazione
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2025. Tra le novità di quest'anno vi è il fatto che, i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime.
La predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Vediamo come indicare i redditi di locazione breve nel modello 730.
Modello 730/2025: redditi da locazioni brevi
A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa detti Contratto di locazione breve.
Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario:- per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B;
- per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.
Attenzione al fatto che dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Pertanto, se nel corso del 2024 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF.
Attenzione al fatto che il Comune di Venezia può autonomamente individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.
Modello 730/2025: redditi da locazione turistica
Inoltre, per le locazioni brevi per finalità anche turistiche a partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati
nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
Questa disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata.La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.
Dal 2021 l’attività di locazione breve si intende svolta nell’esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti.In tal caso, il relativo reddito non può essere dichiarato utilizzando il modello 730, ma va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche. In caso di locazione nel corso del 2024 di più di 4 appartamenti non può essere utilizzato il modello 730.
Il Comune di Venezia può autonomamente individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni previste per il regime della “cedolare secca sugli affitti”, in
caso di opzione per tale tipo di tassazione, con l'aliquota del 26 per cento, ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Il medesimo regime fiscale si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso,
stipulati nelle medesime forme descritte, conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.
In conseguenza dell’introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell’immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D.Il proprietario dell’immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito.
La disciplina delle locazioni brevi, inoltre, prevede che se i relativi contratti sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano
attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una
ritenuta del 21% a titolo d’acconto se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai
contratti di locazione breve.Modello 730/2025: il nuovo quadro B

Si segnala anche CIN affitti brevi nel modello 730/2025 per le novità sul codice indentififcativo nazionale.
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Maggiori acconti addizionale Ires: codici tributo per intermediari
Con Risoluzione n 43 del 20 giugno le Entrate istituitscono i codici tributo “2043” e “2044” per consentire agli intermediari finanziari di pagare i maggiori acconti dell’addizionale Ires.
Tutti i dettagli per adempiere.
Maggiori acconti addizionale Ires: codici tributo per intermediari
La Risoluzione in oggetto precisa che rimane la validità di quanto già versato con i codici 2007, 2008, 3881, 3882 istituiti con la Risoluzione n. 38 del 6 giugno 2025 per il pagamento dei maggiori acconti Ires e Irap per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per il successivo, in linea con quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 14-20 legge n. 207/2024).
I nuovi codici tributo sono:
- “2043” denominato “Maggior acconto I rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”
- “2044” denominato “Maggior acconto II rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari o maggior acconto in unica soluzione – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Praticamente all'atto dellaq compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per il codice tributo “2043”, in caso di versamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero totale delle rate. Per i pagamenti in un’unica soluzione, tale campo è valorizzato con “0101”.
Allegati: -
Bonus edilizi 2025: tutti i chiarimenti per usufruirne
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare n 8 del 19 giugno con chiarimenti su tutte le novità della Legge di Bilancio 2025 per:
- Bonus ristrutturazioni,
- Ecobonus e Sismabonus,
- Superbonus e interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Vediamo in sintesi alcuni chiarimenti e conferme.
Detrazione recupero patrimonio edilizio 2025: chiarimenti ADE
La Circolare n 8/2025 ricorda che come stabilito dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Ecobonus e Sismabonus sono prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
In particolare, per la “prima casa” lo sconto fiscale sale al 50% (al posto del 36%) per le spese sostenute quest’anno e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027.
La detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo).
Attenzione al fatto che, per usufruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa alla fine dei lavori.
Ecobonus e bonus ristrutturazioni 2025: istruzioni ADE
Le Entrate specificano che nel 2025, continueranno a essere incentivati nell’ambito dell’Ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente.
I benefici fiscali si applicano infatti:
- ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili),
- ai generatori a biomassa,
- alle pompe di calore ad assorbimento a gas
- ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.
Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275.
In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.
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Ecobonus, ristrutturazioni e sismabonus: maggiorazione per nuda proprietà
La Circolare n 8/2025 delle Entrate ha chiarito tra gli altri, il punto della maggiorazione delle detrazioni relative a ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus.
Vediamo il paragrafo della circolare che ne chiarisce le condizioni dopo le modifiche approvate dalla legge di bilancio 2025.
Ecobonus, ristrutturazioni e sismabonus: quando spetta la maggiore detrazione
Come evidenziato nel paragrafo 2 della circoalre gli articoli 14, comma 3-quinquies (Ecobonus), e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), e 1-septies.1 (Sismabonus) del d.l. n. 63 del 2013, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, prevedono che la detrazione, per i rispettivi interventi, è elevata:
- al 50 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025
- e al 36 per cento per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027,
nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per espressa previsione normativa, la maggiorazione spetta, quindi, a condizione che:- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Al riguardo, si evidenzia che, per il riconoscimento della maggiorazione, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per i predetti interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente
Vista la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e del 30 per cento delle spese sostenute nel 2026 e nel 2027.
Con riferimento al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, in linea con quanto evidenziato con la circolare n. 13/E del 2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata».
Ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR).
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.
La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di
pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.
Si ritiene, inoltre, che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori
Con riferimento al c.d. “Sismabonus acquisti”, l'agenzia ricorda che la misura della detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Ciò posto, ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata prevista dal nuovo comma 1-septies.1 del medesimo articolo 16, si ritiene che l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Identiche considerazioni valgono anche per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, previsti dal comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR 20 .
Si precisa inoltre che ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata per la detrazione per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR 21 , l’acquirente deve adibire ad abitazione principale l’immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza entro il suddetto termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.
Tali circostanze devono essere verificate, come detto per le singole unità immobiliari, all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Resta fermo che, per le spese imputate agli altri condòmini, non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti diritti, che non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote non maggiorate previste dalle disposizioni in commento, come sopra descritte.
I medesimi chiarimenti sono validi anche per le spese per gli interventi su parti comuni effettuate in condomini minimi e in interi edifici di un unico proprietario.
Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell’aliquota di detrazione per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come declinati nel presente paragrafo, si precisa, infine, che, se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.