• Mettersi in proprio

    Inizio attività e applicazione ISA: chiarimenti ADE in caso di prosecuzione attività

    Con Risposta a interpello n 320 del 24 dicembre le Entrate hanno chiarito l'applicazione degli ISA di inizio attività con prosecuzione di attività precedente.

    Vediamo i dettagli del chiarimento.

    Inizio attività e applicazione degli ISA: chiarimenti ADE

    Il contribuente istante specifica di avere avviato la propria attività in data 15 dicembre 2023 e di aver ricevuto in donazione con effetto dal 1° gennaio 2024 un'azienda individuale già esistente.
    Ciò posto, chiede se è tenuto ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno 2024 e in caso di risposta positiva se può aderire al c.d. concordato preventivo di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il biennio 2025 e 2026.

    Le Entrate ricordano che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 il quale disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) all'articolo 7, comma 1, prevede che «Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
    Il successivo articolo 10, al comma 1, precisa che «I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.»
    Ne consegue, quindi, che l'accesso al CPB è consentito ai soli contribuenti, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli ISA.
    La circolare 17 settembre 2023, n. 18/E, al paragrafo 3, ha chiarito che «Per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta».
    L'articolo 9 bis, comma 1, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che «[a]l fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11».
    Il comma 6 dello stesso articolo, nel descrivere le cause di non applicabilità degli ISA, alla lettera a), include l'ipotesi in cui il contribuente «ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa».
    In merito alle cause di esclusione previste ai fini degli ISA, peraltro, l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di osservare che «non sono state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007. La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:

    • avevano cessato l'attività ed entro sei mesi l'avevano nuovamente intrapresa;
    • avevano iniziato (o meglio ''continuato''), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.» 

    In altri termini, il legislatore non ha esteso agli ISA la deroga finalizzata all'applicazione degli studi di settore nelle ipotesi in cui l'attività esercitata costituiva mera prosecuzione di quella svolta da terzi nello stesso periodo d'imposta, e nel caso in cui il contribuente disponeva la riapertura dell'attività cessata da meno di 6 mesi.

    La prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi resta pertanto assimilata all'ipotesi di inizio attività, che il comma 6 del citato articolo 9 bis elenca tra le cause che escludono l'applicazione degli ISA.
    Peraltro, la citata circolare n. 17/E del 2019, in risposta ad uno specifico quesito concernente le operazioni straordinarie, ha anche chiarito che «Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare
    l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività […]».

    Rilevato, secondo quanto affermato nell'istanza, che l'attività in esame è iniziata nel dicembre 2023, con l'attribuzione della relativa partita IVA, il periodo d'imposta in cui collocare temporalmente l'avvio dell'attività è il 2023, non rilevando, per la fattispecie in esame, che gli effetti giuridici dell'atto di donazione siano stati posticipati al 1° gennaio 2024.
    Ne consegue che la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA riferita a coloro che hanno «iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa», di cui all'articolo 9 bis, comma 6, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ricorre con riferimento a tale periodo d'imposta (2023)

    Va comunque evidenziato che non risulterebbe più possibile aderire al CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026, considerato che l'istante non ha applicato gli ISA per l periodo d'imposta 2024 e che, all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024, è espressamente previsto che «Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre , ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

  • Accertamento e controlli

    Comunicazione di irregolarità: codici tributo per i pagamenti parziali

    Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre l'Agenzia delle Emtrate istituisce i codici tributo per pagare, tramite modello F24, solo una parte delle somme richieste nelle comunicazioni di irregolarità emerse dai controlli automatici (quelle inviate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972). 

    I suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare
    l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza
    delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno delle citate comunicazioni.

    Inoltre, solo per i codici tributo 973I, 974I, 975I, 979I, 980I, 981I, 982I, 983I e 984I, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere indicato il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”.

    Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, la risoluzione contiene una tabella, che in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), riporta: i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.                

    Si rimanda alla Risoluzione n 70 per la tabella completa

  • Riforme del Governo Meloni

    Milleproroghe 2026: alcuni dei termini rimandati dal Governo

    Il Decreto Milleproroghe 2026 con tanti termini legislativi rinviati viene pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025.

    Ora il decreto, come di consueto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, vediamo una sintesi dei rinvii.

    Milleproroghe 2026 slittano anche le polize catastrofali per le imprese

    In sintesi il decreto milleproroghe 2026 contiene 63 proroghe articolate in 72 commi complessivi. 

    Dovendo essere il testo convertito in legge nel 2026, potrà anche subire variazioni, ma intanto vediamo alcune attese proroghe:

    • rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
      • le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
      • le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
      • grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
      • medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
      • micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
      • imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026. 
    • proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
      • rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
      • mantenere le percentuali di copertura già previste: 
        • 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
        • 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
    • proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
      • svolgere assemblee interamente da remoto;
      • utilizzare il voto elettronico;
      • ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
      • operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.

    Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:

    • Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
    • Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
    • Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
    • Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
    • Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).

    Leggi anche: Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027

    Milleproroghe 2026: cosa ha riassunto il comunicato stampa del Governo

    Tra le altre proroghe vi sono:

    • Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ("scudo penale") degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.
    • Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.
    • Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.
    • Normativa sanitaria e ricerca: vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.

  • Legge di Bilancio

    Regime forfettario 2026: prorogata soglia a 35mila per dipendenti e pensionati

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.

    Per il regime forfettario una piccola proroga e nulla più, vediamo di cosa si tratta.

    Regime forfettario 2026: aumenta la soglia della causa di esclusione

    Il regime forfettario, vedrà dal 1° gennaio, limiti più ampi per dipendenti e pensionati nel 2026.

    La tassa piatta non cambia e per chi intende aprire partita IVA l'anno prossimo, così come vuole restare nel regime agevolato, è confermarta la soglia di 35.000 euro.

    Inizialmente si era anche parlato dell'innalzamento del limite generale di applicazione a 100.000 euro ma tale previsione è sfumata nell'iter della finanziaria.

    Il limite a regime è pari a 30.000 euro e come avvenuto lo scorso anno, anche per il 2026 la soglia sale di 5.000 euro, la norma è e resta appunto solo temporanea, e consente di continuare ad applicare il forfettario al 15% ai  titolari di partita IVA che, nel 2025, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati entro la soglia di 35.000 euro, superato il limite si scatta il regime ordinario.

    Occorre anche ricordare che dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia, che consente a tutti gli Stati membri di prevedere nella propria legislazione un regime forfettario fino a 85.000 euro per le cessioni di beni e prestazioni di servizi interne, soglia che sale a 100.000 euro per le operazioni intra-UE.

    Ricordiamo ora che, n via generale che il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter) è precluso ai contribuenti che “nell’anno precedente” hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita.

    Al di là della sopra descritta novità, le regole da rispettare ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 non hanno subito modifiche pertanto per il 2026 sono esclusi dal regime forfetario i contribuenti che nel 2025 (art. 1 comma 54 della L. 190/2014):

    • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
    • hanno sostenuto spese per determinati rapporti di lavoro per un importo superiore a 20.000 euro.

    Ai fini dell’applicazione del regime forfetario, è inoltre necessario verificare l’eventuale presenza di cause ostative; in particolare, l’accesso nel 2026 è vietato ai contribuenti che a inizio anno:

    • esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito e non hanno operato espressa rinuncia;
    • sono residenti all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
    •  contemporaneamente all’attività per cui applicano il forfetario, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.

    Qualora, tali situazioni non si verificassero a inizio 2026, ma fossero concrete in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime si perfezionerebbe dal 2027.

  • Pianificazione Finanziaria

    Tobin Tax: raddoppia nella Legge di bilancio

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.

    Tra le ultime novità vi è quella della Tobin Tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie, che viene raddoppiata rispetto all'attuale aliquota.

    Per sapere che cos'è nel dettaglio leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie             

    Tobin Tax: cosa contiene la legge di bilancio 2026

    La Tobin Tax, imposta sulle transazioni finanziarie introdotta in Italia nel 2013, attualmente pari allo 0,2% sulle transazioni di azioni italiane a elevata capitalizzazione aumenta con la Legge di Bilancio 2026.

    Il Governo con questo aumento vuole trovare nuove risorse per coprire le spese pubbliche e gestire il deficit, evitando un prolungamento della procedura europea sul disavanzo.

    Dal 2026, l’aliquota della Tobin Tax con l'emendamento salirà dallo 0,2% allo 0,4% sulle transazioni di azioni italiane a elevata capitalizzazione

    Per le operazioni sui mercati regolamentati e non regolamentati, l’imposta passerebbe dall’attuale 1-2 per mille al 2-4 per mille.

    Questa variazione di imposizione secondo le stime ufficiali dovrebbe incrementare le entrate dello Stato di molto nei prossimi tre anni.

    Ricordiamo che la Tobin Tax prende il nome dall’economista statunitense James Tobin, che negli anni ’70 propose un’imposta sulle transazioni valutarie per limitare la speculazione a breve termine.

    Sul territorio nazionale è stata introdotta con la legge di Stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228).

    Con questa imposta si vuole:

    • scoraggiare la speculazione finanziaria eccessiva che può destabilizzare i mercati,
    • generare nuove entrate fiscali.

    Il raddoppio dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) previsto dagli emendamenti riformulati dal Governo al disegno di legge di bilancio per il 2026 si dovrebbe applicare, secondo le anticipazioni, ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    La tobin tax esclude però le azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società (individuate annualmente dalla Consob) con capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente inferiore a 500 milioni di euro.

    Inoltre, l’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. 

    Leggi l'approfondimento per ulteriori dettagli su questa imposta.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Condono edilizio fuori dalla Legge di Bilancio 2026: in arrivo in altro provvedimento

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.

    Il pacchetto di emendamenti che prevedeva una sanatoria edilizia su larga scala non è stata confermata ma già si parla di prevedere le medesime regole con un altro provvedimento. 

    La riapertura del condono edilizio del 2003 resta un tema caldo.

    Per le ultime novità leggi: Codice dell’Edilizia: parte la fase attuativa

    Condono edilizio 2026: restano aperte le misure allo studio

    Secondo le ipotesi in circolazione, si prevederebbe la riapertura del condono previsto dal Decreto‑legge 269/2003, con estensione su tutto il territorio nazionale. 

    Sarebbero sanabili purché rispettino vincoli urbanistici e siano conformi agli strumenti vigenti al 31 marzo 2003 una serie di abusi edilizi come tettoie, balconi, pergolati, logge, ristrutturazioni interne ed esterne, restauro, manutenzioni straordinarie e altri interventi di modesta entità.

    Non rientrerebbero invece nella sanatoria le nuove costruzioni completamente abusive, ampliamenti volumetrici significativi, sopraelevazioni, o edifici in aree con vincoli paesaggistici o ambientali severi.

    Sul condono edilizio ci sarebbe già un provvedimento da utilizzare, ossia il Testo unico dell’edilizia, approvato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora bollinato dalla Ragioneria. 

    Non è escluso che il testo possa essere riaperto per accogliere le proposte al vaglio del Governo.

    Gli emendamenti alla legge di Bilancio 2026, ora eliminati, sono comuque tra le ipotesi probabili.

    La sanatoria non sarebbe automatica: servirà una legge di recepimento da parte delle Regioni, che definirà le modalità effettive di adesione.  Da un lato, la sanatoria potrebbe offrire un’opportunità concreta a chi ha regolarizzato, anche involontariamente, situazioni non in regola da tempo, evitando demolizioni o procedure sanzionatorie; dall’altro, la riapertura di un condono, soprattutto su scala nazionale, riaccenderebbe il dibattito sull’equità, il rispetto delle regole urbanistiche e il rischio che incentivi l’abusivismo.

    Vedremo ad anno nuovo lo scenario praticabile.

    Per le ultime novità leggi: Codice dell’Edilizia: parte la fase attuativa i cui provvedimento attuativi dovranno essere approvati nel 2026 e conterranno di certo le regole per i "condoni".

  • PRIMO PIANO

    Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 atteso alla Camera per il voto finale prima della entrata in vigore dal 1° gennaio, contiene anche una morma per le società. 

    In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.

    I commi 42-43, modificato al Senato, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
    Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Ires e plusvalenze: novità in arrivo per il 2026

    A seguito della modifica operata in sede referente al Senato, l’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.

    Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate – e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 – concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.

    A seguito delle modifiche introdotte, è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta

    Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).

    La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:

    • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
    • in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).

    Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le

    plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in

    quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte

    proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro

    La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).

    Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove

    disposizioni.

    Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

  • Riforme del Governo Meloni

    Referendum 2026: nuove regole e onorari

    Il Consiglio dei Ministri del 22 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026.

    Il provvedimento interviene per garantire l’ordinato svolgimento delle tornate elettorali previste per il prossimo anno, ottimizzando le procedure organizzative e i tempi delle operazioni di voto. 

    Il Decreto è stato pubblicato in GU n 299 del 27 dicembre ed è in vigore dal 28.12.

    Leggi anche Riforma della Giustizia: si vota il 22 e 23 marzo.

    Referendum 2026: nuove regole e onorari

    Le norme rispondono all’esigenza di assicurare la massima partecipazione dei cittadini e l’efficienza della macchina amministrativa in occasione delle scadenze elettorali e referendarie. 

    Il testo prevede il prolungamento delle operazioni di votazione, stabilendo che per le consultazioni dell’anno 2026 le urne rimangano aperte nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

    Tale misura mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto, riducendo il rischio di affollamenti presso i seggi e garantendo un tempo congruo per l’afflusso degli elettori.

    Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di accorpamento di diverse tipologie di consultazioni (cosiddetto election day), al fine di generare risparmi per la finanza pubblica e limitare i disagi per l’attività scolastica nei plessi sede di seggio. 

    Vengono infine aggiornate le indennità spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e disciplinate le procedure per il riparto delle spese tra lo Stato e gli enti locali interessati.

    In particoalre, in ragione del prolungamento delle operazioni  di  votazione  ai componenti degli uffici elettorali  di  sezione  e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile  1976, n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980,  n.  70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni  previste per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni.
    In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le  disposizioni  previste  per  le  elezioni  politiche suppletive relativamente agli  adempimenti  comuni,  compresi  quelli concernenti la composizione, il  funzionamento  e  i  compensi  degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. 

    Appena completate le operazioni di  votazione  e  quelle  di   riscontro   dei   votanti   per   ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo  alle consultazioni referendarie e successivamente, senza  interruzioni,  a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
    In  caso  di  contemporaneo  svolgimento,  nell'anno  2026,  di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei  deputati o  del Senato  della  Repubblica  e  di   un   turno di   elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di  votazione  e  quelle  di  riscontro  dei votanti  per  ogni  consultazione,  si  procede  alle  operazioni  di scrutinio  delle  elezioni suppletive e   successivamente,  senza interruzioni, a quelle  relative  alle  elezioni  amministrative.  

    Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali  è rinviato  alle ore 9 del martedì                                                  

  • Adempimenti Iva

    Acconto IVA 2025: entro il 29 dicembre

    Entro il 29 dicembre i soggetti obbligati devono versare l''acconto dellIVA 2025.

    In particolare, tanto i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento mensile quanto i trimestrali, devono provvedere al pagamento dell'acconto.

    Acconto IVA 2025: come si paga

    Il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2025 avviene con il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da:

    • banche
    • Poste Italiane,
    • e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

    I codici Tributo da utilizzare per il pagamento sono:

    • il 6035  per i trimestrali,
    • il 6013 per i mensili.

    Acconto IVA 2025: contribuenti interessati dal pagamento

    Devono versare l'acconto IVA 2025 entro il giorno 29 dicembre le seguenti categorie di contribuenti:

    • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
    • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
    • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
    • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
    • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

    Acconto IVA 2025: come si calcola

    I metodi di determinazione dell’acconto IVA 2025 sono basati sui seguenti metodi:

    • storico: l’importo dovuto è determinato nella misura dell’88% dell’eventuale debito IVA risultante dall’ultima liquidazione del 2024;
    • previsionale: l'importo dovuto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare per l’ultima liquidazione periodica del 2025, cioè per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili, e per il quarto trimestre, per i trimestrali “per natura”, ovvero a saldo, in sede di dichiarazione annuale (per i trimestrali “per opzione”) Il contribuente deve stimare le fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno
    • e sulla liquidazione anticipata al 20 dicembre 2025: si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti trimestrali). L’acconto da versare è in questo caso pari al 100% dell’IVA a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva.

    In particolare, l'acconto va versato entro il 29 dicembre 2025, dato il 27 dicembre è sabato, solo se uguale o superiore a 103,29 euro, senza possibilità di rateizzazione, utilizzando il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

    Acconto IVA 2025: il codice tributo

    Il codice tributo 6035 “Versamento IVA acconto” è quello da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’acconto IVA, dovuto dai dai contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto. 

    A norma del DPR numero 633/1972 o Decreto IVA devono pagare l’acconto, entro il 27 dicembre di ciascun anno, tutti i titolari di partita IVA sia quelli con obbligo mensile sia quelli con obbligo trimestrale, che cadendo di sabato quest'anno è slittanto a lunedì 29 dicembre.

    Per i contribuenti mensili il codice tributo è il 6013.

    tra i soggetti esclusi da questo adempimento vi è:

    •  chi ha cessato l’attività entro il 30 settembre;
    • chi ha chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta, a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
    •  chi, pur avendo effettuato un versamento per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente o in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevede di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta.

  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2026: regole dal 1° gennaio

    In Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, viene pubblicato il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

    Tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale

    Si evidenzia che le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:

    • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, 
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in;
      • autoveicoli elettrici.
    • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in,
      • Autoveicoli elettrici.
    • Motoveicoli.
    • Autocaravan.

    Scarica qui le Tabelle ACI 2026

    L’ACI elabora due tipologie di tabelle:

    • le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
    • le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

    Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.