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CANONE RAI – Versamento rata trimestrale o semestrale
I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della terza rata trimestrale del canone RAI (18,62 a rata per l'anno 2024 perchè per l’anno 2024, l’importo del canone annuo è stato ridotto a 70 euro (articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) o seconda rata semestrale.
Ricordiamo infatti, che se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale può pagare il canone per il rinnovo dell'abbonamento tv con una delle seguenti modalità:
- in un'unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio
- in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio
- in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:
- TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).
N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.
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ACCISE – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024
Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 31 luglio 2024, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it.
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IVA – Versamento rata saldo Iva 2023
I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno, per il 2024 è il 1° luglio) e quindi entro il 31 luglio 2024 (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare in unica soluzione o come 1° rata il saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento e maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
Per soggetti ISA e forfetari il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 19/03/2024 – 30/06/2024 è differito al 31.07.2024 senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% (secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. 13/2024).
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IVA – Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale (Modello Iva TR)
I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2024 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR.
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IVA – Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale (Modello Iva TR)
I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2024 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR.
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OPERATORI FINANZIARI – Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria
Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
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IVA – Versamento rata saldo Iva 2023
I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno, per il 2024 è il 1° luglio) e quindi entro il 31 luglio 2024 (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare in unica soluzione o come 1° rata il saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento e maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
Per soggetti ISA e forfetari il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 19/03/2024 – 30/06/2024 è differito al 31.07.2024 senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% (secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. 13/2024).
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AFFITTI – Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2024, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
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ROTTAMAZIONE QUATER – Pagamento rata
ATTENZIONE: Nella seduta del 26.07.2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato la mini proroga al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della 5° rata della rottamazione-quater con scadenza al 31 luglio 2024.
I contribuenti che hanno sceltro il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, devono provvedere al versamento della 5° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni.
Ricordiamo l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere versato:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
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ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
- 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993
- 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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SUPERBOLLO AUTO – Versamento
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a giugno 2024, residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.
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IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.
La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss.
Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.
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IVA – Dichiarazione OSS e liquidazione
I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 2° trimestre 2024, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.
È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.
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CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili (EONE)
SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia
ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti .
MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
- la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,
- la presumibile durata,
- i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento
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UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedente
SOGGETTI: Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche
ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.
MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.
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ACCISE – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024
Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 entro il 31 luglio 2024, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2024 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio, devono effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.
ATTENZIONE: I soggetti ISA e forfetari possono effettuare il suddetto versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, senza applicare la maggiorazione dello 0,40%.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ISA – Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
I soggetti ISA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze), tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti:
- dalle dichiarazioni dei redditi
- da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive
- e di imposta sul valore aggiunto,
per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono effettuare i suddetti versamenti entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione (art. 37 del Dlgs n 13/2024).
La disposizione si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Si precisa che lo slittamento è possibile indipendentemente dal fatto di aver accettato o meno il Concordato Preventivo Biennale.
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DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO – Versamento
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2024 alla Camera di Commercio di appartenenza, in unica soluzione, con la maggiorazione dello 0,40%, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 – Diritto camerale, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).
ATTENZIONE: Con una recente nota del 13.06.2024 n. 003353 il MIMIT ha confermato che la proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione dello 0,40%, del termine di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi a favore dei soggetti ISA, vale anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2024.
Per la consultazione degli importi dovuti per il 2024 leggi Diritto camerale 2024: gli importi nella nota del MIMIT.