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OPERATORI FINANZIARI – Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria
Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (mese di maggio), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Il termine cadendo di domenica slitta al primo giorno non festivo successivo, quindi lunedì 1° luglio 2024.
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FACTA – Comunicazione annuale
In attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi all'anno 2023, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari".
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Presentazione cartacea
Le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2024" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef presso gli uffici postali.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI DECEDUTI – Presentazione eredi
Gli eredi delle persone decedute:
- nel 2023
- o entro il 28 febbraio 2024,
devono presentare in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.
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LEZIONI PRIVATE – Versamento imposta sostitutiva
I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche.
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NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI – Versamento imposta sostitutiva
I proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche.
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SOSTITUTI MINIMI – Versamento ritenute
I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:
- le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2023, e le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2023, con codice tributo: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni,
- le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2023, con codice tributo: 1038 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
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REGIME OPZIONALE DELLE SIIQ – Versamento imposta sostitutiva
Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione.
Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato con modello F24 con modalità telematiche.
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CONSOLIDATO FISCALE – Versamento imposta sostitutiva
Le Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva
Le Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche
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IVIE E IVAFE – Versamento saldo e primo acconto
Le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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CEDOLARE SECCA – Versamento saldo e primo acconto
I locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche
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AFFITTI – Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2024, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
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SOSTITUTI MINIMI – Versamento ritenute
I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:
- le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2023, e le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2023, con codice tributo: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
- le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2023, con codice tributo: 1038 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
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NUOVI RESIDENTI – Versamento imposta sostitutiva
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro.
N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno.
Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il codice Tributo: NRPP – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR.
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ADEGUAMENTO MAGAZZINO – Versamento prima rata
Gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possono adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta suddetto, ovvero entro il 1° luglio in quanto il 30 giugno cade di domenica,
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
ATTENZIONE: Il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 (decreto legge Omnibus) ha prorogato al 30 settembre 2024 il termine per il versamento della prima delle due rate di pari importo previste per effettuare l’adeguamento delle esistenze di magazzino.
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ASD E SSD – Nomina responsabile Safeguarding tutela minori
Termine ultimo per le associazioni sportive dilettantistiche nonché le SSD per la nomina del responsabile della protezione dei minori e del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori.
ATTENZIONE: Il CONI, con delibera presidenziale n. 159/89 del 28 giugno 2024, ha comunicato che il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società sportive affiliate al Centro Sportivo Italiano è stato prorogato al 31 dicembre 2024.
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DICHIARAZIONE IMU/IMPi e IMU ENC – Presentazione
Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (quest'anno cadendo di domenica, il termine slitta a lunedì 1° luglio 2024). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Entro lo stesso termine, ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, (per quest’anno entro il 1° luglio) gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). devono presentare la dichiarazione IMU ENC.
In questo caso la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Per questo si precisa che il modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni diventa l’unico modello che deve essere utilizzato da tali soggetti, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento.
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DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO – Versamento
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2024 alla Camera di Commercio di appartenenza, in unica soluzione, senza maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 – Diritto camerale, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).
ATTENZIONE: Con una recente nota del 13.06.2024 n. 003353 il MIMIT ha confermato che la proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione, del termine di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi a favore dei soggetti ISA, vale anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2024.
Per la consultazione degli importi dovuti per il 2024 leggi Diritto camerale 2024: gli importi nella nota del MIMIT
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato (il termine ordinario del 30 giugno, cadendo di domenica, fa slittare la scadenza al 1° luglio).
I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
ATTENZIONE: I soggetti ISA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze), tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono effettuare i suddetti versamenti entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
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ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMPRESA INDIVIDUALE – Versamento imposta sostitutiva
Versamento della seconda e ultima rata dell'imposta sostitutiva a seguito dell'estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale dell'immobile strumentale relativamente agli immobili posseduti al 31.10.2022 e con effetto dal 1° gennaio 2023.
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ENTI NON COMMERCIALI – Presentazione Dichiarazione IMU ENC
Presentazione telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all'anno 2023.
Si ricorda che, a norma dell’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e che la stessa deve essere presentata ogni anno.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del comma 759 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire:
- gli enti non commerciali che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla lett. i), comma 1, dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e precisamente quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
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TREGUA FISCALE – Ravvedimento speciale versamento rata
Versamento della sesta rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale.
Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Il versamento andava eseguito entro il 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato. Ricordiamo che il termine è stato prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 02.10.2023.
Si ricorda che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
N.B. Il decreto legge 39/2024 ha riscritto il calendario della regolarizzazione, fissandone al 31 maggio 2024 il termine ultimo per il perfezionamento:
- per quanto riguarda le violazioni relative all’anno 2021 e a quelli precedenti, se si opta per la rateizzazione, entro il 31 maggio 2024 bisognava versare le prime cinque rate (quelle in scadenza il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024), mentre le restanti tre, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, continuano a essere dovute, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
- per quanto riguarda invece le violazioni relative all’anno 2022, i soggetti che hanno aderito all'istituto del ravvedimento speciale entro il 31 maggio 2024 (usufruendo della proroga prevista dal DL n. 39/2024) se hanno optato per la rateizzazione, entro oggi dovranno versare la seconda rata maggiorata degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024 (infatti, i termini di pagamento delle tre rate successive alla prima del 31 maggio 2024 rimangono fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024).
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ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:
- 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993
- 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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BOLLO AUTO – Versamento
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a maggio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 giugno 2024.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
- pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
- le Delegazioni ACI
- le Agenzie Sermetra
- i Punti vendita Mooney
- Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- i punti vendita Lottomatica
- le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
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SUPERBOLLO AUTO – Versamento
I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a maggio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.
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CASSA INTEGRAZIONE – richieste per eventi non evitabili (EONE)
SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia
ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti .
MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
- la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,
- la presumibile durata,
- i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento
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UNIEMENS Invio dati retributivi e contributivi mese precedente
SOGGETTI: Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche
ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.. L’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.
MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.
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LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi, figli e altri parenti e affini.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
MODALITÀ: elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
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IVA – Versamento rata saldo Iva 2023
I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 entro il 30 giugno 2024 (1° luglio 2024 in quanto il 30 giugno cade di domenica), devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento (quindi con interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 1° luglio 2024), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” il seguente codice tributo: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
ATTENZIONE: Per soggetti ISA e forfetari il termine per il versamento è differito al 31.07.2024 senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% (secondo quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. 13/2024).
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DIGITAL TAX – Invio Dichiarazione
Invio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:
- un ammontare complessivo dei ricavi – ovunque realizzati – di almeno 750 milioni di euro, di cui
- non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato tramite servizi digitali.
Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I soggetti passivi d'imposta applicheranno alla fornitura dei servizi digitali, un'imposta pari al 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.
La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello DST DIGITAL SERVICES TAX.