• Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA

    Dal 15 giugno è già partito il CPB per i soggetti ISA, infatti con il Decreto 14 giugno, pubblicato in GU n 139 del 15 giugno, il MEF ha disposto l'approvazione della metodologia  relativa al concordato preventivo biennale. 

    Inoltre in data 20 giugno il Cdm aveva approvato l'atteso correttivo sul Concordato preventivo biennale, dal quale sono emersi due dati:

    • la conferma del 15 luglio come data per il software dei forfettari, 
    • lo slittamento di 15 giorni della data per aderire che passa appunto al 31 ottobre 2024.

    Le Entrate, dopo il decreto mef, hanno reso disponibile il software che fornisce il risultato per aderire all’accordo biennale con il Fisco.

    Sinteticamente il calendario del CPB:

    • 15 luglio il software per i forfettari,
    • 31 ottobre, data per aderire,
    • 30 novembre, primo pagamento.

    Leggi anche: Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire? 

    Concordato preventivo biennale: la metodologia della proposta

    Con l'art 2 del decreto MEF è approvata, in attuazione dell'art. 9, comma  1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia  formula  ai contribuenti  di  minori  dimensioni,  che svolgono  attività nel territorio dello Stato e che sono  titolari  di  reddito  di  impresa ovvero  di  lavoro autonomo  derivante dall'esercizio  di  arti   e professioni, una proposta di  concordato. 

    La  predetta  metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche,  tiene conto di:

    • andamenti economici e  dei  mercati,  
    • redditività individuali e settoriali desumibili  dagli  ISA  e  delle risultanze della loro applicazione,
    • nonché specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, 

    ed è individuata nella nota tecnica e  metodologica  di cui all'Allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

    La  proposta  di  concordato  è elaborata  sulla  base  della metodologia  approvata  dal  presente  decreto, utilizzando i dati dichiarati  dal  contribuente  e  le  informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad  annualità pregresse. 

    Ai fini dell'elaborazione della proposta  di  concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione  della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1. 

    I dati che l'Agenzia fornisce  ai contribuenti  per  l'elaborazione  della  proposta   di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel  medesimo Allegato 1. 

    Concordato preventivo biennale: individuati i redditi

    Con l'art 3 dello stesso decreto si prevede che sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

    • a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui  redditi,  di  cui all'art. 15 del decreto legislativo;
    • b. il reddito d'impresa, rilevante  ai  fini  delle  imposte  sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
    • c.  il  valore  della  produzione  netta,   rilevante   ai   fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del decreto legislativo.

    I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

    Concordato preventivo biennale: cause di cessazione

    Ai sensi dell'art 4 si prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto  legislativo,  fermo  restando  quanto  previsto  agli articoli 21, 22,  32  e  33  del  medesimo decreto  legislativo,  il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori  valori  della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale  prevista dai richiamati articoli 19, comma  2  e  30,  comma  2,  del  decreto legislativo, rispetto a quelli  oggetto  del  concordato  stesso,  in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

    • a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato  di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma  1, lettera  c),  e  24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    • b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
      • 1. danni ai  locali  destinati  all'attività d'impresa  o  di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
      • 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare  la sospensione del ciclo produttivo;
      • 3.  l'impossibilità di  accedere  ai  locali   di   esercizio dell'attività;
      • 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o  principale cliente sia un soggetto il quale, a  sua  volta,  a  causa  di  detti eventi, abbia interrotto l'attività;
    • c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta  amministrativa  o giudiziale;
    • d. cessione in affitto dell'unica azienda;
    • e. sospensione  dell'attività ai  fini  amministrativi  dandone comunicazione alla Camera  di  commercio, industria,  artigianato  e agricoltura;
    • f. sospensione   dell'esercizio   della   professione   dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza  o  agli  enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

    CPB: gli eventi straordinari previ in considerazione

    Ai sensi dell'art 5 l'Agenzia  delle  entrate tiene  conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente  per  determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
    A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a)  e b), e il valore della produzione netta di cui  al medesimo  art.  3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con  il presente decreto, relativi al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2024, sono ridotti:

    • a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
    • b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
    • c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari  che hanno comportato  la  sospensione  dell'attività economica  per  un periodo superiore a 120 giorni.

    Gli eventi straordinari di cui al  comma  1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere  a), b),  e)  ed  f) dell'art. 4, verificatesi  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data  antecedente  all'adesione  al concordato.

  • Agricoltura

    DL Agricoltura: sintesi delle misure

    Pubblicata in GU n 163 del 13 luglio la Legge n 101/2024 di conversione del DL Agricoltura.

    Il Ministro Lollobrigida durante l'iter di conversione aveva dichiarato, tra l'altro: "Si tratta però non soltanto di un decreto che affronta le emergenze, ma anche e soprattutto di un provvedimento normativo di prospettiva che mira a rilanciare complessivamente l'agricoltura italiana anche a livello europeo e mondiale in scia con quanto fatto dal Governo Meloni fin dall'inizio e ribadito anche nel recente G7. Oggi possiamo dire che l'agricoltore come bio regolatore e custode del territorio, ritorna al centro dell'agenda europea. Alcune battaglie dell'Italia, come quella contro il nutriscore e contro il cibo sintetico, hanno rappresentato una svolta e oggi siamo seguiti anche da molte altre nazioni dell'Unione e non solo. Continueremo su questa linea, in difesa della pesca, dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano, perché la difesa del settore primario rappresenta un interesse centrale per la nostra Nazione".

    Ricordiamo che il DL Agricoltura è un decreto di urgenza con misure a sostegno del comparto agricolo,

    Vediamo una sintesi delle misure.

    DL Agricoltura: alcune delle misure a sostegno delle imprese

    Tra le novità del decreto-legge n 63 già noto come DL Agricoltura che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, si prevede:

    • la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;
    • la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica;
    • la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla “moria del kiwi”, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;
    • l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;
    • misure di contrasto alla peste suina africana come il potenziamento dell’utilizzo delle Forze armate e l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili nell’attività di contrasto al fenomeno;
    • misure di contrasto alla diffusione della brucellosi, e altre.

    Il Ministro Lollobrigida il 4 luglio, all'atto della approvazione in Senato del testo emendato del DL ha evidenziato che il provvedimento è uscito rafforzato dopo gli emendamenti e prevede 500 ml di aiuti per il comparto agricolo, della pesca e della silvicoltura.

    Credito ZES imprese agricole per investimenti effettuati entro il 15.11

    Si prevede per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura,  che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a  strutture produttive  ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e  Molise,  ammissibili alla deroga prevista  dall'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea, e  nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga  prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli  aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel  limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
    Per le finalità suddette sono agevolabili gli  investimenti, effettuati  fino al  15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
    nonché all'acquisto di terreni  e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di  immobili strumentali  agli investimenti, che rispettino le condizioni previste  dalla  normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

    Il valore dei terreni e degli  immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.  

    Non sono agevolabili i  progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. 

    Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso  al  beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di  fruizione del credito  d'imposta  e  dei relativi  controlli,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del limite di spesa.

    Allegati: