• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Condotta irreprensibile iscritto all’Albo: chi deve accertarla

    Con il pronto ordini il CNDCEC replica ad un quesito di un ordine territoriale che sollevava dubbi su di un iscritto. 

    Un dottore commercialista è stato iscritto all’Albo in data 29.11.2022 e, in data successiva all’iscrizione, il Consiglio dell’Ordine veniva a conoscenza di fatti e comportamenti tenuti dallo stesso in epoca anteriore alla iscrizione, che potenzialmente farebbero venire meno il requisito della condotta irreprensibile prevista dall’art. 36, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 139/2005. 

    Si chiede pertanto se, nel caso prospettato, la competenza a valutare i suddetti fatti e comportamenti tenuti in epoca antecedente all’iscrizione sia del Consiglio dell’Ordine oppure del Consiglio di Disciplina territoriale.

    Condotta irreprensibile dell’iscritto Albo: chi deve accertarla

    Il CNDCEC specifica che in sede di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 139/05 ai fini della iscrizione all’albo, il Consiglio dell’Ordine, come è noto, deve verificare, tra gli altri, la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del suddetto art. 36, ovvero che il professionista sia di condotta irreprensibile.
    Tale requisito riveste particolare rilevanza ed infatti l’art. 37 dell’Ordinamento professionale dispone, al 2° comma, che “Il rigetto della domanda [di iscrizione] per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente”.  
    Poiché nel caso di specie il professionista oggetto del presente quesito risultava possedere all’atto dell’iscrizione tutti i requisiti richiesti dall’art. 36 – atteso che, in caso contrario, la sua richiesta di iscrizione all’albo sarebbe stata rigettata – nel momento in cui, successivamente all’avvenuta iscrizione ed all’inizio dello svolgimento dell’attività professionale, siano emersi fatti e condotte da parte dell’iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, ancorché antecedenti alla sua iscrizione [con ogni probabilità omesse in sede di dichiarazione in merito ai requisiti prescritti dal menzionato art. 36 dell’Ordinamento professionale], si ritiene che la valutazione della condotta del professionista debba comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete in via esclusiva l’esercizio della funzione disciplinare territoriale nei confronti degli iscritti all’albo, nei termini che seguono.
    Al riguardo si osserva che, in tema di sanzioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli albi professionali, non possa escludersi la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l’iscrizione all’albo quando esse si siano protratte nel tempo ben oltre la data dell’iscrizione e, pertanto, integrino inevitabilmente un illecito disciplinare per i conseguenti riflessi negativi

    Il CNDCEC rimanda ad alcune sentenze della Cassazione in materia e evidenzia che, in sede di valutazione ai fini disciplinari delle condotte dell’iscritto antecedenti alla iscrizione all’albo, il Consiglio di Disciplina territoriale debba considerare sia la condotta riferita ad eventuali condanne penali antecedenti all’iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l’iscrizione all’albo, sia e soprattutto l’omessa menzione di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

  • Senza categoria

    Imprese florovivaiste: tutte le regole nella Legge delega

    Pubblicata in GU n 164 del 15 luglio la Legge n 102 di delega al Governo per il florovivaismo.

    In particolare, la legge in vigore dal 30 luglio prevede che il Governo è delegato  ad  adottare,  entro ventiquattro  mesi dalla stessa uno o più decreti  legislativi  per  costituire  un  quadro normativo  organico in   materia   di:

    • coltivazione,   
    • promozione, 
    • commercializzazione, 
    • valorizzazione e incremento della qualità  e dell'utilizzo dei prodotti  del settore  florovivaistico e  della filiera florovivaistica, 

    secondo i principi e i criteri direttivi  di cui all'articolo 2 che di seguito si dettaglia.

    Florovivaismo: cosa si prevede nella Legge di delega

    In particolare, ai sensi dell'art 2 nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • a) disciplinare  l'articolazione  della  filiera  florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di  supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
    • b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza  con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile  e  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  nonché prevedere  l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
    • c) prevedere un coordinamento nazionale che  fornisca  misure  di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio  per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale  non  generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività  tenendo conto  delle  peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno  delle misure di indirizzo del settore;
    • d) prevedere l'adozione di  atti  di  indirizzo  e  coordinamento delle attività di filiera e  delle  politiche  nazionali  e  locali, anche avvalendosi  della  collaborazione  degli  esperti  del  tavolo tecnico di settore;
    • e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore   florovivaistico,  quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle  peculiarità  delle produzioni  floricole  e  di  quelle  vivaistiche,  da  adottare   in coordinamento con la strategia nazionale del verde  urbano  elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
    • f) prevedere che il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  e) individui, tra l'altro,  azioni  volte  all'aggiornamento  normativo, alla   formazione   professionale,   alla   valorizzazione   e   alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione  ottimizzata  dei  fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica,  alla promozione  di  coltivazioni  e  di  installazioni  a  basso  impatto ambientale  e  a  elevata  sostenibilità  alle  certificazioni   di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica  e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
    • g) prevedere che il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  e) individui,  tra  le  altre  iniziative,  azioni  innovative  per   la comunicazione  e  la  promozione  dei   prodotti   nonché per   la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche,  tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;
    • h)  predisporre  un  sistema  di  rilevazione  annuale  dei  dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e  dei  relativi prezzi;
    • i) pianificare e  istituire,  a  livello  nazionale,  piattaforme logistiche per macroaree, ai fini  dell'efficiente  movimentazione  e distribuzione dei prodotti della filiera  florovivaistica  verso  gli Stati membri dell'Unione europea  e  i  Paesi  terzi,  tenendo  conto dell'attuale  collocazione  dei  distretti  florovivaistici   e   dei mercati;
    • l)  prevedere  misure  per  la   riconversione   degli   impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici  e  per l'incremento della loro  efficienza  energetica  nonchè della  loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
    • m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti,  al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo  e di  prodotto,  eventualmente  promuovendo,  a  cura   del   Ministero dell'agricoltura,  della  sovranità alimentare  e  delle   foreste, l'istituzione di  un  marchio  unico  distintivo  che  garantisca  le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea  e internazionale,  previa  adozione  di  disciplinari  di  qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici  ornamentali,  da interno e da esterno,  ovvero  destinati  all'arredo  urbano  nonché forestali;
    • n)  qualificare  come  centri  per  il  giardinaggio  le  imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che  operano  nel settore specializzato del giardinaggio  e  del  florovivaismo  e  che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e  definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
    • o) definire, nel rispetto della normativa  nazionale  in  materia fitosanitaria, le  figure  professionali  che  operano  nel  comparto florovivaistico, compresi i settori del  verde  urbano  e  periurbano nonchè i  parchi  e  i  giardini  storici,   prevedendo   il   loro inquadramento  nel  sistema  di  classificazione  delle   professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
    • p) promuovere  l'attivazione  di  ulteriori  percorsi  formativi, coerenti con l'ambito tecnologico  di  riferimento,  presso  gli  ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i  dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e  regionali  competenti,  nel  rispetto  di quanto previsto dall'articolo 12, comma  2,  della  legge  28  luglio 2016, n. 154;
    • q)  favorire  l'aggregazione   tra   produttori   attraverso   la semplificazione  delle   procedure   volte   alla   costituzione   di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
    • r) prevedere specifici criteri  di  premialità per  le  aziende florovivaistiche, da  inserire  nell'ambito  dei  piani  di  sviluppo regionale, previo accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del  settore  a  livello locale;
    • s) disciplinare, in coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto legislativo  10  novembre  2003,  n.  386,  e  dai  relativi  decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali  di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e  la  certificazione degli  stessi  materiali  di  moltiplicazione,  nel  rispetto  delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003,  siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che  la  successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai  di proprietà privata,  allo  scopo  di  sostenere  le   attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
    • t) includere anche il vivaismo orticolo e  frutticolo  esercitato ai  fini  della  produzione  e  della  moltiplicazione  di  materiale vegetale  certificato,  per  favorire  investimenti  nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
    • u) definire e incentivare l'avvio  delle  filiere  produttive  di livello regionale, quali elementi di promozione  delle  attività di forestazione  soprattutto  nei  confronti  dei   comuni   di   minori dimensioni;
    • v) prevedere che le amministrazioni pubbliche  possano  definire, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica, condizioni tecniche e contrattuali  agevolate  per  la  locazione  di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali. 

  • Ipotecaria e catastali

    Mappe catastali: i nuovi servizi per gli utenti Sister dal 16.07

    Con un comunicato stampa di oggi 16 luglio l'ade informa del fatto che sono attivi due nuovi servizi per gli utenti Sister, la piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate dedicata ai professionisti abilitati e agli enti pubblici e privati. 

    Vediamo i dettagli.

    Mappe catastali: i nuovi servizi Ade dal 16 luglio

    Sulla piattaforma in oggetto si può dal 16 luglio richiedere le visure degli stadi storici delle mappe, cioè “l’istantanea” della mappa a una data precisa, e dei fogli originali di impianto, ovvero gli esemplari unici delle mappe, come disegnati nel periodo di “formazione” del Catasto, dal 1886 al 1956. 

    A questi due servizi di consultazione si aggiunge la possibilità di acquistare le immagini dei fogli originali di impianto e i file vettoriali delle mappe, anche in formato open.

    Gli utenti di Sister possono adesso ottenere l’estratto di una mappa a uno specifico stadio storico, dal 2014 ad oggi. 

    Nell’archivio catastale è registrata ogni singola variazione nelle geometrie delle mappe in quest’arco temporale.

    L’utenza professionale, inoltre, può eseguire la ricostruzione storico-grafica delle geometrie delle particelle catastali di interesse indicando il numero della particella esistente alla data della richiesta.

    Le nuove funzionalità prevedono anche la possibilità di richiedere la visura dei fogli originali di impianto, cioè gli esemplari unici delle mappe, disegnati a mano e costruiti con le informazioni rilevate sul terreno dai tecnici del Catasto al momento dell’impianto del sistema cartografico.

    Inoltre si rendono disponibili per l’acquisto oltre 200.000 immagini dei fogli originali di impianto delle mappe per cui è stata completata la georeferenziazione, cioè l’attribuzione di coordinate

    Infine, si possono acquistare anche i files vettoriali delle mappe utilizzabili direttamente nei software GIS (Geographical Information System) e in un formato open, più adatto all’interscambio e all’archiviazione dei dati geometrici. 

    Il canale telematico consente di consultare le banche dati per eseguire visure, ricerche catastali ed ispezioni ipotecarie, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia.