• La casa

    Dl Salva Casa 2024: principali contenuti

    Pubblicata in GU n 175 del 27 luglio il testo della Legge di conversione del Dl Salva casa 2024.

    Ricordiamo che con le nuove regole si potrà regolarizzare le difformità parziali, le variazioni essenziali, le tolleranze costruttive, esecutive e quelle legate ai requisiti igienico sanitari. 

    Inoltre, sarà prevista la possibilità di regolarizzare le varianti ante 1977  e le difformità non contestate in fase di rilascio dell’agibilità dell’immobile.

    Prima di leggere una sintesi delle novità, ricordiamo che, il DL n 69/2024 recante Disposizioni  urgenti  in materia  di semplificazione  edilizia e urbanistica, noto inizialmente è stato pubblicato in GU n 124 del 29.05.

    Come specificato dal MIT obiettivo del provvedimento è “liberare” gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi. 

    Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità,

    Piano casa 2024: le sanatorie possibili

    Il DL 69/2024 reca misure volte a: semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

    Rispetto al quadro normativo vigente:

    • si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;
    • si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
    • si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;
    • si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;
    • si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”; 
    • in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);
    • si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
    • si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica; 
    • si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.
    • si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

    Tra gli emendamenti al DL n 69/2024 approvati e inseriti nel testo arrivato alla Camera vi sono novità: 

    • per il cambio di destinazione d'uso, prevedendo che:
      •  "ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6"
      • per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
    • per i sottotetti in quanto si prevede che:
      • alfine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli
    • per lo stato legittimo si prevede che i fini della su dimostrazione per le singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo

      dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso

    Vediamo di seguito una sintesi delle altre misure come riportate nelle slide pubblicate dallo stesso MIT per cui si attendono conferme dal testo definitivo.

    Piano casa 2024: edilizia libera

    Sono da considerare in edilizia libera:

    • le vetrate panoramiche amovibili o vepa, anche per i porticati rientranti all'interno dell'edificio
    • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia composta da tende anche a Pergola addossate o annesse agli immobili purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.

    Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.

    Piano casa 2024: tolleranze esecutive

    Per tolleranze esecutive si intendono l'irregolarità geometrica, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.

    Sono incluse tra le tolleranze esecutive:

    • il minor dimensionamento dell'edificio,
    • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali,
    • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni,
    • la difforme ubicazione delle aperture interne,
    • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria,
    • gli errori progettuali corretti in cantiere gli errori materiali di rappresentazione e progettuale.

    Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.

  • Senza categoria

    Addebito in conto con scadenze future: regole dal 5 agosto

    Con Provvedimento n 313945 del 26 luglio le Entrate fissano le regole e modalità applicative dell'addebito in conto con scadenze future previsto per i versamenti rateizzati predeterminati di imposte, contributi, e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell'agenzia.

    Pagamenti con addebito in conto con scadenza future: le regole dal 5 agosto

    Con il provvedimento n. 313945 del 26 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fissato criteri e modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

    In particolare, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, si stabiliscono i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita è possibile inviare, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto.
    La data futura di pagamento indicata nell’I24 non può essere superiore a cinque anni dalla data di invio dello stesso.

    La disposizione si applica dal 5 agosto 2024.
    L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti.

    Criteri di utilizzo in compensazione dei crediti in I24 con scadenze future

    Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura inviate ai sensi del punto 3.1 del provvedimento, è ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le singole leggi d’imposta che li disciplinano.
    I crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura, sia alla scadenza stessa

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: i correttivi per migliorarlo

    Il consiglio dei ministri ha approvato in data 26 luglio diversi importanti provvedimenti e nel dettaglio come evidenziato dal comunicato stampa del Governo:

    • il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si compone di tre parti: 
      • misure in materia di concessioni autostradali; 
      • misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio 
      • misure in materia di start up. 
    • il Dlgs con disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
    • il Dlgs con disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

    Correttivo CPB e scadenze: la nota di Leo del 26 luglio

    Il Viceministro Leo con una nota diffusa alla stampa ha specificato che con il decreto correttivo sulle scadenze fiscali e concordato preventivo biennale arrivano "misure di fondamentale importanza per fornire maggiore chiarezza e flessibilità ai contribuenti, facilitando il rispetto delle scadenze fiscali e rendendo più agevole la gestione degli obblighi tributari".

    Inoltre, ha aggiunto che l'intervento rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e semplificazione del sistema fiscale
    La bozza del provvedimento non è ancora disponibile ma si evidenzia che nel decreto, che procede ad una ridefinizione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, viene anche "ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per il pagamento degli avvisi bonari ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni".
    Per il concordato preventivo biennale, recependo la condizione del Parlamento, viene introdotta un'imposta sostitutiva (flat tax) sul maggior reddito concordato con aliquote variabili dal 10 al 15 per cento in relazione al punteggio ISA ottenuto dal contribuente

    Correttivo CPB: approvata la flat tax

    Il Cdm di oggi ha apprvoato la Flat tax per rendere più vantaggioso il concordato preventivo biennale per le partite IVA.

    Nel corso dell’esame definitivo del correttivo, i cui contenuti sono stati anticipati alla stampa nei giorni scorsi, è stata confermata la proroga della dichiarazione dei redditi al 31 ottobre.

    La flat tax sul reddito incrementale rispetto al 2023 sarà strutturata su tre aliquote e rappresenta di fatto l’ultima mossa del Governo per evitare il flop del nuovo strumento di compliance fiscale.

    Di fatto sono state accolte le proposte dei commercialisti prevedendo che la tassa piatta sarà strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:

    • aliquota del 10 per cento gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
    • aliquota del 12 per cento per chi ha una pagella tra il 6 e l’8;
    • aliquota del 15 per cento i meno “affidabili”, con voto inferiore a 6”.

    Si attende il testo del provvedimento.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative: novità in arrivo nel Dl Concorrenza

    Il Governo ha approvato in data 26 luglio, tra gli altri provvedimenti il DL Concorrenza con novità per le start up.

    Il Governo precisa che il provvedimento si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR e si compone di tre parti: 

    • misure in materia di concessioni autostradali; 
    • misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio 
    • misure in materia di start up.

    Tra l’altro, nel testo vengono  definite le procedure di aggiudicazione delle concessioni autostradali, l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali. 

    Vengono inoltre introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.

    Start up innovative: cosa contiene il DL Concorrenza

    Come specificato dal MIMIT viene implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. 

    Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).
    Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.
    Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

    Si attende il testo del provvedimento per maggiori dettagli.