• La casa

    Dl Salva Casa 2024: principali contenuti

    Pubblicata in GU n 175 del 27 luglio il testo della Legge di conversione del Dl Salva casa 2024.

    Ricordiamo che con le nuove regole si potrà regolarizzare le difformità parziali, le variazioni essenziali, le tolleranze costruttive, esecutive e quelle legate ai requisiti igienico sanitari. 

    Inoltre, sarà prevista la possibilità di regolarizzare le varianti ante 1977  e le difformità non contestate in fase di rilascio dell’agibilità dell’immobile.

    Prima di leggere una sintesi delle novità, ricordiamo che, il DL n 69/2024 recante Disposizioni  urgenti  in materia  di semplificazione  edilizia e urbanistica, noto inizialmente è stato pubblicato in GU n 124 del 29.05.

    Come specificato dal MIT obiettivo del provvedimento è “liberare” gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi. 

    Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità,

    Piano casa 2024: le sanatorie possibili

    Il DL 69/2024 reca misure volte a: semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

    Rispetto al quadro normativo vigente:

    • si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;
    • si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
    • si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;
    • si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;
    • si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”; 
    • in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);
    • si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
    • si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica; 
    • si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.
    • si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

    Tra gli emendamenti al DL n 69/2024 approvati e inseriti nel testo arrivato alla Camera vi sono novità: 

    • per il cambio di destinazione d'uso, prevedendo che:
      •  "ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6"
      • per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
    • per i sottotetti in quanto si prevede che:
      • alfine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli
    • per lo stato legittimo si prevede che i fini della su dimostrazione per le singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo

      dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso

    Vediamo di seguito una sintesi delle altre misure come riportate nelle slide pubblicate dallo stesso MIT per cui si attendono conferme dal testo definitivo.

    Piano casa 2024: edilizia libera

    Sono da considerare in edilizia libera:

    • le vetrate panoramiche amovibili o vepa, anche per i porticati rientranti all'interno dell'edificio
    • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia composta da tende anche a Pergola addossate o annesse agli immobili purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.

    Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.

    Piano casa 2024: tolleranze esecutive

    Per tolleranze esecutive si intendono l'irregolarità geometrica, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.

    Sono incluse tra le tolleranze esecutive:

    • il minor dimensionamento dell'edificio,
    • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali,
    • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni,
    • la difforme ubicazione delle aperture interne,
    • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria,
    • gli errori progettuali corretti in cantiere gli errori materiali di rappresentazione e progettuale.

    Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.

  • Senza categoria

    Addebito in conto con scadenze future: regole dal 5 agosto

    Con Provvedimento n 313945 del 26 luglio le Entrate fissano le regole e modalità applicative dell'addebito in conto con scadenze future previsto per i versamenti rateizzati predeterminati di imposte, contributi, e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell'agenzia.

    Pagamenti con addebito in conto con scadenza future: le regole dal 5 agosto

    Con il provvedimento n. 313945 del 26 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fissato criteri e modalità applicative dell’addebito in conto con scadenze future effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

    In particolare, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, si stabiliscono i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita è possibile inviare, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto.
    La data futura di pagamento indicata nell’I24 non può essere superiore a cinque anni dalla data di invio dello stesso.

    La disposizione si applica dal 5 agosto 2024.
    L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti.

    Criteri di utilizzo in compensazione dei crediti in I24 con scadenze future

    Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura inviate ai sensi del punto 3.1 del provvedimento, è ammesso l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le singole leggi d’imposta che li disciplinano.
    I crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura, sia alla scadenza stessa

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: i correttivi per migliorarlo

    Il consiglio dei ministri ha approvato in data 26 luglio diversi importanti provvedimenti e nel dettaglio come evidenziato dal comunicato stampa del Governo:

    • il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si compone di tre parti: 
      • misure in materia di concessioni autostradali; 
      • misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio 
      • misure in materia di start up. 
    • il Dlgs con disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
    • il Dlgs con disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

    Correttivo CPB e scadenze: la nota di Leo del 26 luglio

    Il Viceministro Leo con una nota diffusa alla stampa ha specificato che con il decreto correttivo sulle scadenze fiscali e concordato preventivo biennale arrivano "misure di fondamentale importanza per fornire maggiore chiarezza e flessibilità ai contribuenti, facilitando il rispetto delle scadenze fiscali e rendendo più agevole la gestione degli obblighi tributari".

    Inoltre, ha aggiunto che l'intervento rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e semplificazione del sistema fiscale
    La bozza del provvedimento non è ancora disponibile ma si evidenzia che nel decreto, che procede ad una ridefinizione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, viene anche "ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per il pagamento degli avvisi bonari ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni".
    Per il concordato preventivo biennale, recependo la condizione del Parlamento, viene introdotta un'imposta sostitutiva (flat tax) sul maggior reddito concordato con aliquote variabili dal 10 al 15 per cento in relazione al punteggio ISA ottenuto dal contribuente

    Correttivo CPB: approvata la flat tax

    Il Cdm di oggi ha apprvoato la Flat tax per rendere più vantaggioso il concordato preventivo biennale per le partite IVA.

    Nel corso dell’esame definitivo del correttivo, i cui contenuti sono stati anticipati alla stampa nei giorni scorsi, è stata confermata la proroga della dichiarazione dei redditi al 31 ottobre.

    La flat tax sul reddito incrementale rispetto al 2023 sarà strutturata su tre aliquote e rappresenta di fatto l’ultima mossa del Governo per evitare il flop del nuovo strumento di compliance fiscale.

    Di fatto sono state accolte le proposte dei commercialisti prevedendo che la tassa piatta sarà strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:

    • aliquota del 10 per cento gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
    • aliquota del 12 per cento per chi ha una pagella tra il 6 e l’8;
    • aliquota del 15 per cento i meno “affidabili”, con voto inferiore a 6”.

    Si attende il testo del provvedimento.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative: novità in arrivo nel Dl Concorrenza

    Il Governo ha approvato in data 26 luglio, tra gli altri provvedimenti il DL Concorrenza con novità per le start up.

    Il Governo precisa che il provvedimento si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR e si compone di tre parti: 

    • misure in materia di concessioni autostradali; 
    • misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio 
    • misure in materia di start up.

    Tra l’altro, nel testo vengono  definite le procedure di aggiudicazione delle concessioni autostradali, l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali. 

    Vengono inoltre introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.

    Start up innovative: cosa contiene il DL Concorrenza

    Come specificato dal MIMIT viene implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. 

    Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).
    Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.
    Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

    Si attende il testo del provvedimento per maggiori dettagli.

  • Cooperative e Consorzi

    Contributo imprese all’Antitrust: in scadenza il 31.07

    Con Delibera n 31092 del 5 marzo l' Agcm ha fissato gli importi 2024 da corrispondere da parte delle società di capitali e cooperative con ricavi superiori a 50 ML di euro per il funzionamento dell'Autoritàvgarante della concorrenza e del mercato, Agcm. Vediamo i dettagli.

    Contributo imprese all’Antitrust: in scadenza il 31.07

    Con la delibera, l'Agcom fissa per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90.

    Delibera inoltre che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 295.000,00 euro.

    Il termine per pagare scade il 31 luglio prosimo.

    In merito alle modalità di pagamento può essere utilizzata la piattaforma PagoPA.

    L'Antitrust ha inviato a ciascuna società tramite posta elettronica certificata oppure per posta ordinaria l’avviso di pagamento che può essere utilizzato presso gli sportelli bancari dei prestatori di servizio di pagamento (Psp) abilitati, il cui elenco è disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/.

    In alternativa, si possono utilizzare gli sportelli Atm della propria banca (se abilitati), nonché presso i punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5.

    Contributo imprese all’Antitrust: faq su come si determina

    Una faq pubblicata sul sito dell'Agcom ai fini dell’individuazione dei «ricavi totale», ossia della base di calcolo del contributo, a seconda della fattispecie di società, si dovrà far riferimento:

    • Per tutte le società di capitali, alla voce A1 del Conto Economico “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data della delibera del 5 marzo 2024,
    • Per le imprese di assicurazione, al valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data della stessa delibera, 
    • Per gli enti creditizi, per gli altri istituti finanziari, per le società di leasing e factoring, alla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data della stessa delibera,
    • Per le società holding di partecipazione, alla somma delle voci A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), C.15 (Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate) e C.16 (Altri proventi finanziari), in tutte le loro articolazioni, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data della stessa delibera.

     

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta Alluvione Emilia-Romagna: regole ADE

    Con Provvedimento n 312076 del 25 luglio si fissano le regole per fruire del credito di imposta degli alluvionati 2023 delle zone dell'Emilia Romagna.

    Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.

    Credito d’imposta alluvionati emilia romagna: come si usa

    Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
    Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.
    In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può recuperare le somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.
    Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

    • a) i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari presentano il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • b) con successiva risoluzione sono istituiti uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;
    • c) non si applica il limite previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

    Attenzione al fatto che con successivo provvedimento, verranno fissate le regole affinchè possano comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica i seguenti dati:

    • a) gli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, con i relativi importi;
    • b) il numero, l’importo e la scadenza delle singole rate;
    • c) i dati delle cessioni dei crediti di cui al punto 2.3 e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Imposte e contributi: il calendario delle scadenze

    La data di scadenza, a regime, del pagamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap è il 30 giugno 2024.

    Tuttavia, per effetti della proroga ex articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024 “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono state sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale […], tenuti a effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Imposta regionale sulle attività produttive e di Imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del Concordato preventivo biennale […], possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione”.

    Leggi anche: Imposte soggetti ISA: entro il 31.07 senza maggiorazione

    Le medesime disposizioni si applicano ai contribuenti in regime forfetario e a quei contribuenti che, pur soggetti a ISA, “presentano clausole di esclusione dagli stessi”.

    Va da se che per i contribuenti non interessati dalla proroga, la data di scadenza del versamento delle imposte a saldo e acconto rimane quella del 1 luglio 2024, in quanto il 30 giugno cade di domenica.

    Il problema dei contributi

    Ogni anno L’INPS emana una circolare sulle modalità e le tempistiche di versamento dei contributi previdenziali dovuti, in saldo e in acconto, in base alle risultanze della dichiarazioni dei redditi.

    Quest’anno la Circolare è la numero 72 del 14 giugno 2024.

    Si segnala che al paragrafo 3 della suddetta circolare, dedicata a “termini e modalità di versamento”, l’ente non sembra fare riferimento alla proroga prevista.

    Tuttavia, sia in base alle norme, che in base a quanto esposto sulla Circolare, è possibile  ritenere che le date di scadenza dei versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024 dovrebbero essere le medesime già viste per i relativi versamenti delle imposte; ciò, poiché, come del resto affermato dalla stessa Circolare 72/2024 “ai sensi del Decreto Legge 15 aprile 2002, numero 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, numero 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”.

    Del resto, se i versamenti delle imposte sui redditi e quelli dei contributi previdenziali da dichiarazione sono allineati nelle date dipende dal semplice fatto che il calcolo definitivo dei contributi previdenziali dovuti, sia a saldo che in acconto, costituisce una diretta conseguenza delle risultanze delle dichiarazione dei redditi.

    Sul tema l'agenzia ha fornito conferma  in una faq datata 26 luglio vedi   Contributi artigiani commercianti e GS al 31 7 senza maggiorazione

    La rateizzazione

    Deve essere ricordato anche che l’articolo 8 del Decreto Legislativo 1/2024 ha conferito a tutti i contribuenti la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni presentate, senza doverne esporre opzione in dichiarazione, per semplice comportamento concludente, secondo un nuovo calendario delle scadenze dei pagamenti.

    Ovviamente la prima rata sarà versata senza maggiorazione, ma le successive saranno soggette all’obbligo di versamento degli interessi sulle somme dovute.

    Quest’anno, in ragione del fatto che, come visto sopra, i soggetti ISA e i contribuenti in regime forfetario sono interessati alla proroga di cui sopra, il calendario delle scadenze risulterà differenziato.

    Calendario rateizzazione per contribuenti non soggetti alla proroga:

    • prima rata: entro 1 luglio 2024 (senza maggiorazione);
    • seconda rata: entro 16 luglio 2024;
    • terza rata: entro 20 agosto 2024;
    • quarta rata: entro 16 settembre 2024;
    • quinta rata: entro 16 ottobre 2024;
    • sesta rata: entro 18 novembre 2024;
    • settima rata: entro 16 dicembre 2024.

     

    Calendario rateizzazione per contribuenti soggetti alla proroga:

    • prima rata: entro 31 luglio 2024 (senza maggiorazione);
    • seconda rata: entro 20 agosto 2024;
    • terza rata: entro 16 settembre 2024;
    • quarta rata: entro 16 ottobre 2024;
    • quinta rata: entro 18 novembre 2024;
    • sesta rata: entro 16 dicembre 2024.

     

    Si ricorda che il secondo acconto, quello di novembre, non è interessato alla rateizzazione e dovrà essere versato per intero entro il 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

  • PRIMO PIANO

    Fermo auto di lavoro: come richiedere l’annullamento

    L'agenzia delle Riscossione ha pubblicato la guida aggiornata con tutti i servizi per orientare cittadini e professionisti all'utilizzo dei suoi servizi.

    Il documento datato luglio 2024 tra l'altro chiarisce come richiedere l'annullamento del preavviso o la cancellazione del fermo della propria auto.

    Come richiedere l’annullamento del fermo per veicolo di lavoro, o del preavviso per i disabili

    La legge prevede che i contribuenti che svolgono un’attività di impresa oppure una professione possano chiedere l’annullamento della procedura di iscrizione del fermo sul bene mobile registrato (per esempio, l’automobile), se questo riveste natura strumentale per le attività professionali o d’impresa e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione (art. 86 DPR n. 602/1973).

    In caso di notifica di preavviso di fermo su un bene strumentale, il contribuente può chiederne l’annullamento entro 30 giorni dalla notifica del preavviso compilando il modello F2, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli di AdeR. 

    Attenzione, non è prevista invece la cancellazione del provvedimento nel caso in cui la strumentalità del bene sia eccepita e accertata dopo l’iscrizione del fermo (30 giorni dalla notifica del preavviso).

    È inoltre possibile annullare il preavviso del fermo e non procedere, pertanto, all’iscrizione della misura cautelare, nel caso in cui venga comprovato che il bene sia destinato all’uso di persone diversamente abili.

    In questo caso, deve essere presentato il modello F3, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli. 

    Lo stesso modello deve essere presentato qualora l’uso del veicolo da parte di persone diversamente abili sia eccepito successivamente all’avvenuta iscrizione del fermo amministrativo; in questo caso, diversamente da quanto previsto in tema di beni strumentali, è, infatti, possibile procedere alla cancellazione della misura cautelare.

  • Lavoro Occasionale

    Prestazioni occasionali: novità sulla comunicazione dei dati

    L'INPS, con il Messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024, comunica che, a seguito di aggiornamento della piattaforma telematica dedicata alle prestazioni occasionali  (decreto-legge n. 50/2017)   per l' utilizzo 

    • del Libretto Famiglia
    •  o del Contratto telematico Presto per le aziende

    a decorrere dal mese di luglio 2024 i dati di contatto  di posta elettronica o  per SMS   degli utilizzatori   possono essere inseriti e  modificati  soltanto tramite la piattaforma  MyINPS.

    Leggi per  ulteriori  dettagli Libretto famiglia 2024 come funziona?  e Contratto telematico prestazioni occasionali novità e istruzioni

    Ti puo interessare per approfondire l'eBook Lavoro autonomo occasionale 2024 di P. Ballanti 

    Prestazioni occasionali: modalità di versamento nel portafoglio telematico

    Con il Messaggio n. 4380 del 6 dicembre 2023, INPS aveva comunicato invece  alcune novità sulle modalità di alimentazione  del   portafoglio telematico per il Libretto Famiglia  per i privati e il Contratto di prestazione occasionale per le partite IVA

    L’utilizzatore può effettuare il versamento delle somme:

    1.  mediante modello “F24, Elementi identificativi” (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC).
    2. dal Portale dei Pagamenti del sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE/CNS) scegliendo tra 
      • Pagamento online “pagoPA”, e utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente, altre carte e circuiti finanziari  innovativi;
      •  Avviso di Pagamento “pagoPA” (disponibile dal mese di dicembre 2023   attraverso i canali fisici e online dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) ovvero:  presso le agenzie della  propria banca;   utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o “pagoPA”);  presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;  presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati); presso gli Uffici Postali e Punti Postali.

    Per il pagamento con pagopa iI codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6.

    L’Avviso di Pagamento “pagoPA” può essere pagato anche tramite AppIO,.

    L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere i pagamenti tramite “pagoPA” è disponibile nel sito .

    Prestazioni occasionali: notifiche tramite AppIO e MyINPS

    Lo stesso messaggio comunicata che a partire dal mese di dicembre 2023 è attiva sull’AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica delle comunicazioni  del Libretto Famiglia  relative a 

    • disposizioni di pagamento  effettuate nel mese 
    • aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito di versamento e  liquidazione dei rimborsi.
    •  informazioni su irregolarità  dell’IBAN che impediscono il pagamento.
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit gasolio autotrasporto: il codice tributo

    Le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per il credito di imposta per il gasolio degli autotrasportatori.

    In particolare, con la Risoluzione n 41 del 24 luglio si istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 

    Tax credit gasolio autotrasporto: il codice tributo

    Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l’altro, che il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.   

    Con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2024, n. 263, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.  

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 31 maggio 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7060” denominatocredito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

    Allegati: