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    Comunità energetiche: trattamento fiscale chiarito dalle Entrate

    Con Risoluzione n 37 del 22 luglio le Entrate specificano il trattamento fiscale dei contributi alle CER da parte del GSE.

    Sinteticamente, il corretto trattamento fiscale degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi elettronici e restituiti da una Comunità energetica rinnovabile ai propri associati che hanno concorso all'autoconsumo di energia, deve essere valutato in base alla natura del soggetto che riceve le somme.

    Vediamo maggiori dettagli della Risoluzione.

    Comunità energetiche: trattamento fiscale chiarito dalle Entrate

    In data 8 aprile 2024 è stata avviata l'apertura dei portali del Gse per presentare le istanze di ammissione agli incentivi, che comprendono, fra l'altro una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell'energia condivisa (tariffa premio) e un contributo di valorizzazione (contributo Arera).
     A tal proposito la disciplina transitoria prevista dall'articolo 42-bis del Dl 162/2019 ha previsto la possibilità di sperimentare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di Comunità energetiche rinnovabili

    Con l'emanazione del Dlgs n. 199/2021 “I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili” purché siano rispettati specifici requisiti.
    Le Entrate hanno ricordato che obiettivo della comunità deve essere quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari.

    La comunità è un soggetto di diritto autonomo che include, fra l’altro, persone fisiche, Pmi, associazioni, enti territoriali e autorità locali,  enti di ricerca, religiosi e del terzo settore, nonché le amministrazioni locali. La partecipazione a tali comunità energetiche non può costituire per le imprese attività commerciale principale.

    L’Agenzia ricorda i chiarimenti sul corretto trattamento tributario delle somme erogate dal GSE a queste comunità sperimentali, forniti con la risoluzione n. 18/2021 e con la risposta all’interpello n. 37/2022, richiamate dall'istante. 

    La risoluzione ha precisato che ai fini fiscali rileva il solo corrispettivo per la vendita dell'energia immessa in rete che si configura come reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir).
    La risposta n. 37/2022, riguardante un gruppo di comunità energetiche strutturate come enti non commerciali ha chiarito identicamente che i proventi derivanti dalla vendita dell'energia sono riconducibili alla categoria dei “redditi diversi”.
    La circolare n. 23/2022 ha chiarito che per i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, ai fini fiscali rileva solo il corrispettivo per la vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.
    Tale chiarimento vale anche per le somme erogate dal Gse ad una Comunità energetica costituita nella forma di ente non commerciale che assumono rilevanza per il fisco solo per la quota eccedente l’autoconsumo.
    L’Agenzia rileva che, come stabilito dal citato articolo 32 del Dlgs n. 199/2021, i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la “gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE”

    Tale rapporto è un mandato senza rappresentanza in cui la Cer, in qualità di referente, gestisce tutti i rapporti con il Gse, compreso l'incasso degli incentivi.
    Alla luce di tutto ciò premesso, l'ade ha chiarito che:

    • il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota che eccede l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal Gse e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla Cer, per cui il trattamento fiscale sarà differenziato in base alla natura del soggetto percipiente, come chiarito dai citati documenti di prassi;
    • considerati gli obiettivi sociali e ambientali perseguiti dalle comunità energetiche, l’Agenzia esclude che la spartizione degli incentivi ricevuti dalla Cer ai partecipanti della comunità configuri una distribuzione di utili, non costituendo tali incentivi “profitti finanziari”.

    Il Codice del terzo settore ha previsto che l'attività di condivisione e i relativi scambi economici fra la Cer e gli utenti non costituiscono un profitto finanziario, ma l'esercizio dell'attività di un interesse condiviso. 

    La Cer, in quanto ente associativo, non può distribuire utili e avanzi di gestione, né può effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati (articolo 8, Dlgs n.117/2017).

    In conclusione, si specifica che la restituzione da parte di una Comunità energetica rinnovabile costituita nella forma di ente del terzo settore delle somme ai propri associati non costituisca aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: flat tax sui redditi incrementali

    Il Legislatore si è reso conto quanto il Concordato preventivo biennale, nella sua formulazione attualmente in vigore, rappresenti uno strumento poco appetibile per il contribuente.

    La questione era stata evidenziata dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.

    Constatato l’alto rischio di flop, per uno strumento che non presenta abbastanza incentivi per accettare un surplus di costi che è certo, in un contesto macroeconomica che è incerto, il Governo, prima della pausa estiva, vuole mettere mano ad alcuni meccanismi di funzionamento del Concordato preventivo biennale, per aumentarne l’appetibilità per il contribuente.

    Le modifiche in discussione, che recepiscono i pareri delle commissioni parlamentari competenti, a causa delle tempistiche di approvazione, della pausa estiva e delle scadenze programmate per accettare la proposta, possibilmente saranno le ultime per quest’anno.

    In questo contesto, quindi, si cerca di trovare una soluzione, quella soluzione che potrebbe risollevare le sorti di un provvedimento molto rappresentativo per il Governo in carica, ma che, da subito, ha incontrato le perplessità dei commentatori e degli operatori.

    Tassazione sostitutiva sugli incrementi reddituali

    La misura che dovrebbe cambiare il destino del provvedimento interessa il costo fiscale dell’operazione, al fine di aumentare l’appetibilità dello strumento per il contribuente.

    Attualmente, accettando la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente accetta di versare imposte e contributi su un reddito figurativo superiore a quello realizzato nell’anno in cui si accetta la proposta.

    La novità in discussione si basa sulla possibilità di applicare una tassazione sostitutiva non progressiva, quella che ormai gergalmente e impropriamente viene chiamata flat tax, agli incrementi reddituali scaturenti dall’adesione al Concordato preventivo biennale.

    L’imposta sostitutiva dovrebbe avere una aliquota inferiore sia alle aliquote progressive dell’Irpef previste a parità di reddito, sia all’unica aliquota dell’Ires: come detto, l’obiettivo è di rendere più appetibile l’adesione al Concordato riducendo il carico fiscale.

    Fondamentalmente il contribuente verserebbe l’Irpef o l’Ires, nella sua forma regolare, per una parte di reddito, e una imposta sostitutiva, ad aliquote minori, per un’altra parte del reddito figurativo, quello incrementativo.

    La misura dovrebbe interessare sia i soggetti ISA che i contribuenti in regime forfetario, e la fattibilità dipenderà anche dal costo della copertura finanziaria del provvedimento.

    Di certo questa ipotesi può costituire uno stimolo per coloro i quali ipotizzano di poter effettivamente conseguire i redditi concordati, ma meno per coloro i quali hanno una prospettiva di stagnazione.

    Inoltre, i soggetti Ires o in generale i contribuenti che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali, con ogni probabilità, saranno più sensibili alla novità, proprio per il fatto che, non essendo obbligati al versamento dei contributi previdenziali, potranno godere di un maggiore guadagno fiscale rispetto a coloro che invece ne sono soggetti: il fatto è che l’ipotesi in commento incide appunto solo sull’imposta e non sui contributi, che reteranno dovuti in misura piena anche per la parte incrementale, dato che la base imponibile resta invariata.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Visto di conformità ai Tributaristi negato dalla Consulta

    Con la Sentenza n. 144 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla estensione del visto di conformità ai tributaristi.

    Ricordiamo che l'Associazione Nazionale dei Tributaristi Lapet aveva sollevato motivi di incostituzionalità dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.

    Il Consiglio di Stato aveva sospeso il giudizio e rimandato alla Corte eventuali decisioni in merito allo stesso argomento. Vediamo in dettaglio cosa ha statuito la Corte Costituzionale.

    Visto ai tributaristi: non fondata la questione di incostituzionalità

    La Corte Costituzionale conferma la legittimità del perimetro dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva, e in particolare:

    • gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro» (lettera a) 
    • e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria

    Viene bloccata la richiesta di allargamento anche ai tributaristi sollevata dalla Associazione Lapet dei tributaristi che aveva portato il Consiglio di Stato dubbi sull’articolo 35, comma 3, del Dlgs 241/1997 rispetto agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione.

    La sentenza 144/2024 della Consulta conclude che:

    "la scelta operata dal legislatore non è sproporzionata, in quanto una disciplina meno restrittiva, che consentisse il rilascio del visto di conformità a chiunque presti liberamente consulenza fiscale, non offrirebbe le medesime garanzie di attitudine, di affidabilità e di sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività".

    Inoltre, dalle motivazioni si legge che:

    "il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità (si pensi, ad esempio, alla corretta determinazione degli oneri detraibili collegati al cosiddetto superbonus edilizio)". 

    Accolta con Favore la Sentenza in oggetto dal Presidente del CNDCEC Elbano De Nuccio mentre non si arrende il Presidente della Lepet Falcone che attende la decisione del Consiglio di Stato dopo la pronuncia della Consulta.