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Piattaforma composizione negoziata: dal 2 agosto novità per la scheda tecnica
Con informativa del 29 luglio il CNDCEC comunica che al 2 agosto p.v. muteranno alcune funzionalità informatiche della Piattaforma telematica di gestione della Composizione Negoziata
Alla modifica hanno contribuito le richieste dei Commercialisti.
Prima di dettagliare ricordiamo che la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese al fine di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.
L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
Vediamo i dettagli come cambia la Piattaforma
Piattaforma composizione negoziata: nuove funzionalità dal 2 agosto
Anche su richiesta di Consiglio Nazionale dei Commercialisti, al fine di facilitare le attività di verifica condotte dagli Ordini con riguardo alle esperienze inserite dall’esperto nella scheda, lo stesso esperto potrà caricare sulla Piattaforma telematica la documentazione comprovante lo svolgimento delle esperienze professionali acquisite (quali sono ad esempio gli incarichi giudiziali).
Inoltre, in considerazione della circostanza per cui l’esperto può inserire più di un’esperienza e che, allo stato, il sistema non permette di procedere a una validazione parziale delle esperienze (ratificandone alcune e scartandone altre) poiché è consentito unicamente validare in blocco le nuove esperienze indicate dall’esperto, il sistema consentirà agli Ordini di convalidare ogni singola esperienza selezionata separatamente dalle altre. L’esperto, per ogni esperienza inserita, riceverà direttamente dalla Piattaforma telematica una PEC di approvazione o di diniego da parte dell’Ordine professionale in cui è iscritto.
Le nuove funzionalità informatiche saranno operative a partire da venerdì 2 agosto 2024.
Occorre precisare, pertanto, che per le esperienze già validate dall’Ordine di appartenenza del professionista, il procedimento può ritenersi concluso.
Da ultimo, colgo l’occasione per chiarire che le valutazioni che l’Ordine conduce in relazione alle nuove esperienze sono analoghe a quelle le medesime che l’Ordine effettua ai fini di prima iscrizione nell’elenco.
Considerato che la Piattaforma telematica invia il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese una comunicazione agli indirizzi PEC degli Ordini professionali di appartenenza dell’esperto1, si invitano gli Ordini a completare l’istruttoria e ad assumere i provvedimenti relativi alla validazione – o meno – delle nuove esperienze degli esperti in occasione della prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine successiva alla comunicazione PEC ricevuta dalla Piattaforma.
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Acquisto immobile: avviso di rettifica dell’imposta di registro
In data 26 luglio viene pubblicata la Guida ADE 2024 con tutte le regole per l'acquisto della casa.
Tra le informazioni, vi è una sezioni di FAQ in risposta ai dubbi frequenti dei contribuenti per l'acquisto della casa.
Avviso di rettifica e liquidazione imposta registro: che cos’è
In una FAQ le Entrate replicano a chi ha ricevuto un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro su una compravendita immobiliare, specificando che la legge offre diversi strumenti al contribuente che ritiene l’accertamento non corretto.
Se ce ne sono le condizioni, si può giungere anche all’annullamento totale o parziale dell’accertamento o alla rideterminazione del valore accertato, in ogni caso è necessario attivarsi entro 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato notificato.
In particolare, occorre sapere che nella parte finale dell’avviso sono comunque indicate tutte le informazioni utili per far valere le proprie ragioni.
Il contribuente può:
- presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente (cioè quella del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto)
- presentare istanza di accertamento con adesione all’ufficio che ha emesso l’atto. In questo modo è possibile dialogare in contraddittorio con l’amministrazione, fornendo tutti gli elementi utili alla rideterminazione del valore accertato. L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per la presentazione del ricorso per un periodo di 90 giorni.
- presentare istanza di annullamento in autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto. L’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso. Pertanto, il contribuente può valutare di presentare l’istanza di accertamento con adesione o il ricorso qualora, prima dello scadere dei termini previsti per questi istituti, non sia pervenuta risposta favorevole all’istanza di annullamento in autotutela.
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Imposta prodotti con nicotina: codice tributo per mora e sanzioni
Con Risoluzione n 42 del 30 luglio le Entrate pubblicano i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24
Accise”, dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Imposta prodotti diversi dal tabacco: codice tributo per mora e sanzioni
Con nota prot. n. 356213 del 14 giugno 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Accise ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise” dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della determinazione direttoriale prot. n. 406606/RU del 9 settembre 2022, come modificata dalla determinazione direttoriale prot. 82915/RU del 9 febbraio 2023.
Tanto premesso, le Entrate con la Risoluzione in oggetto istituiscono i seguenti codici tributo:
- “5503” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”
- “5504” denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
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Capital gain non residenti: il perimetro spiegato dall’Ade
Con la Circolare n 17 del 29 luglio le Entrate approfondiscono le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 sul Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti.
In particolare, l’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 2024 introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.
Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.
E' bene evidenziare che la norma si applica alle società e agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, residenti in uno Stato Ue o See, a condizione che siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società – e, quindi, che non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci – e che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali.
Tali soggetti devono essere assoggettati ad un’imposta paritetica all’Ires nello Stato di residenza, intendendosi con ciò, a titolo d’esempio, una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE.
Inoltre, nel caso in cui tali soggetti abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ai fini dell’applicabilità del comma 2-bis, la partecipazione non deve essere contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione dovendo, invece, essere riconducibile all’entità non residente.Vediamo i dettagli.
Capital gain non residenti: regole di tassazione
Con riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, si prevede che le plusvalenze, aventi i requisiti sopra descritti, «per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate».
Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare
corrispondente (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
Il comma 59 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con la lettera b), introduce una norma di coordinamento mediante la quale le plusvalenze previste dal nuovo comma 2-bis sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 5
dell’articolo 68 del TUIR.
Al riguardo, infatti, come chiarito con la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2024, nell’ambito dei redditi diversi, viene creata una massa distinta, comprensiva esclusivamente delle plusvalenze e minusvalenze che rientrano nell’ambito del comma 2-bis.Ne deriva che le minusvalenze conseguente alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni de quibus sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze.
Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.
Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 46119, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che al secondo periodo, infatti, esclude specificamente dall’ambito applicativo
dell’imposta sostitutiva solamente le plusvalenze indicate nel comma 4 dell’articolo 68 del TUIR (ossia le partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata).
A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni
effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime
fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al comma 2-bis in commento.
Potrebbe, dunque, riscontrarsi che le frazioni di partecipazione cedute siano state assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (con il meccanismo di cui all’articolo 68, comma 5, del TUIR), anche qualora
inizialmente la loro somma non abbia consentito il raggiungimento della “soglia di qualificazione” ai fini del comma 2-bis.
Laddove, nel successivo periodo d’imposta, ma sempre entro i dodici mesi, in ragione della cessione di ulteriori frazioni della medesima partecipazione, queste ultime, sommate alle precedenti21, consentano il raggiungimento delle “soglie di qualificazione” ai fini del comma 2-bis, la plusvalenza, così ottenuta, deve concorrere alla determinazione della base imponibile a cui applicare l’imposta sostitutiva del soggetto non residente con le regole sopra esposte.
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Convivente di fatto: incostituzionale la minore tutela nell’impresa familiare
La Corte Costituzionale ha dichiarato con Sentenza 148 del 25 luglio l'incostituzionale del comma 3 dell'art 230 bis e dell'art 230 ter relativamente alla mancata inclusione del convivente di fatto.
Vediamo i dettagli della pronuncia.
Convivente di fatto: novità dalla Corte Costituzionale
La Consulta sinteticamente si è espressa sottolineando che il convivente di fatto è un familiare ed è impresa familiare quella con cui collabora.
Questa è la sintesi della importante conclusione della Consulta in risposta ad una questione sollevata dalla Cassazione sul tema dei conviventi di fatto.
Ricordiamo che per “conviventi di fatto”, secondo la definizione prevista dall'articolo 1, comma 36, di tale legge, si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.
Il caso di specie veniva sollevato da una donna convivente di fatto di una soggetto deceduto, la quale aveva presentato ricorso in Cassazione vedendosi negare dai giudici di prima cure il diritto ad ottenere la liquidazione della sua quota come partecipante all'impresa, per il periodo in cui aveva lavorato nell'azienda agricola di famiglia.
Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della donna valutando che il convivente di fatto non poteva essere considerato familiare ai sensi dell'art. 230-bis, terzo comma, del Codice civile. Identicamente si era pronunciata la corte di appello.
Da qui il ricorso proposto alla Suprema Corte, presso la quale la ricorrente evidenziava anche «la mancata considerazione delle mutate sensibilità sociali in materia di convivenza more uxorio, oltre che delle aperture della giurisprudenza sia di legittimità e sia costituzionale»
La Consulta ha accolto le questioni della ricorrente rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.
Comunque sono immutate le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.
In questo caso però si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni come il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione.
Tale diritto nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta.
Nel rimandare alla consultazione della corposa sentenza e si evidenzia sinteticamente che la Corte Costituzionale ha praticamente dato ragione alla ricorrente e con la Sentenza n. 148/2024 in oggetto 24 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'art 230 nella parte in cui non prevede:
- come familiare, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, anche il convivente di fatto;
- come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto.
Inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 230 ter che riconosce al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.
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Concordato preventivo biennale: inserita la flat tax
Il 26 luglio è stato approvato il correttivo sul CPB con molte delle novità attese e richieste dai commercialisti e a tal proposito con un comunicato stampa, lo stesso CNDCEC ha espresso grande apprezzamento per il provvedimento il cui testo non è ancora ufficialmente stato diffuso, pur se atteso in GU,
Ricordiamo che gli stessi professionisti, in audizione alla Camera lo scorso 10 luglio avevano portato le loro osservazioni.
Concordato preventivo biennale: prevista la flat tax
Il Consiglio Nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per il decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale licenziato oggi dal Consiglio dei ministri visto l'accoglimento di molte delle richieste dei tecnici.
In particolare, di grande rilievo sono le modifiche introdotte in materia di concordato preventivo biennale per il quale viene prevista, tra l’altro, una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l’IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.
Elbano De Nuccio, ringraziando il Governo per il lavoro svolto, ha specificato: “Il decreto valorizza il costante dialogo con le Istituzioni di riferimento. Abbiamo operato nella logica di andare incontro alle esigenze quotidiane dei colleghi e, nel contempo, di rendere più efficienti gli strumenti normativi esistenti come, ad esempio, l’ampliamento del termine a 60 giorni per la definizione degli avvisi bonari e, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, prevedere, per coloro che adottano volontariamente il tax control framework, la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente"
Il Tesoriere Salvatore Regalbuto, ha evidenziato invece gradimento per le modifiche relative al termine al 31 ottobre per la presentazione del modello redditi e del 31 luglio per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma soprattutto l’ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari.
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Concordato preventivo biennale: i correttivi per migliorarlo
Il consiglio dei ministri ha approvato in data 26 luglio diversi importanti provvedimenti e nel dettaglio come evidenziato dal comunicato stampa del Governo:
- il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si compone di tre parti:
- misure in materia di concessioni autostradali;
- misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio
- misure in materia di start up.
- il Dlgs con disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
- il Dlgs con disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
Correttivo CPB e scadenze: la nota di Leo del 26 luglio
Il Viceministro Leo con una nota diffusa alla stampa ha specificato che con il decreto correttivo sulle scadenze fiscali e concordato preventivo biennale arrivano "misure di fondamentale importanza per fornire maggiore chiarezza e flessibilità ai contribuenti, facilitando il rispetto delle scadenze fiscali e rendendo più agevole la gestione degli obblighi tributari".
Inoltre, ha aggiunto che l'intervento rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e semplificazione del sistema fiscale
La bozza del provvedimento non è ancora disponibile ma si evidenzia che nel decreto, che procede ad una ridefinizione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, viene anche "ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per il pagamento degli avvisi bonari ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni".
Per il concordato preventivo biennale, recependo la condizione del Parlamento, viene introdotta un'imposta sostitutiva (flat tax) sul maggior reddito concordato con aliquote variabili dal 10 al 15 per cento in relazione al punteggio ISA ottenuto dal contribuenteCorrettivo CPB: approvata la flat tax
Il Cdm di oggi ha apprvoato la Flat tax per rendere più vantaggioso il concordato preventivo biennale per le partite IVA.
Nel corso dell’esame definitivo del correttivo, i cui contenuti sono stati anticipati alla stampa nei giorni scorsi, è stata confermata la proroga della dichiarazione dei redditi al 31 ottobre.
La flat tax sul reddito incrementale rispetto al 2023 sarà strutturata su tre aliquote e rappresenta di fatto l’ultima mossa del Governo per evitare il flop del nuovo strumento di compliance fiscale.
Di fatto sono state accolte le proposte dei commercialisti prevedendo che la tassa piatta sarà strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:
- aliquota del 10 per cento gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
- aliquota del 12 per cento per chi ha una pagella tra il 6 e l’8;
- aliquota del 15 per cento i meno “affidabili”, con voto inferiore a 6”.
Si attende il testo del provvedimento.
- il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si compone di tre parti:
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Start up innovative: novità in arrivo nel Dl Concorrenza
Il Governo ha approvato in data 26 luglio, tra gli altri provvedimenti il DL Concorrenza con novità per le start up.
Il Governo precisa che il provvedimento si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR e si compone di tre parti:
- misure in materia di concessioni autostradali;
- misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio
- misure in materia di start up.
Tra l’altro, nel testo vengono definite le procedure di aggiudicazione delle concessioni autostradali, l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali.
Vengono inoltre introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.
Start up innovative: cosa contiene il DL Concorrenza
Come specificato dal MIMIT viene implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente.
Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).
Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.
Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.Si attende il testo del provvedimento per maggiori dettagli.
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Fermo auto di lavoro: come richiedere l’annullamento
L'agenzia delle Riscossione ha pubblicato la guida aggiornata con tutti i servizi per orientare cittadini e professionisti all'utilizzo dei suoi servizi.
Il documento datato luglio 2024 tra l'altro chiarisce come richiedere l'annullamento del preavviso o la cancellazione del fermo della propria auto.
Come richiedere l’annullamento del fermo per veicolo di lavoro, o del preavviso per i disabili
La legge prevede che i contribuenti che svolgono un’attività di impresa oppure una professione possano chiedere l’annullamento della procedura di iscrizione del fermo sul bene mobile registrato (per esempio, l’automobile), se questo riveste natura strumentale per le attività professionali o d’impresa e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione (art. 86 DPR n. 602/1973).
In caso di notifica di preavviso di fermo su un bene strumentale, il contribuente può chiederne l’annullamento entro 30 giorni dalla notifica del preavviso compilando il modello F2, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli di AdeR.
Attenzione, non è prevista invece la cancellazione del provvedimento nel caso in cui la strumentalità del bene sia eccepita e accertata dopo l’iscrizione del fermo (30 giorni dalla notifica del preavviso).
È inoltre possibile annullare il preavviso del fermo e non procedere, pertanto, all’iscrizione della misura cautelare, nel caso in cui venga comprovato che il bene sia destinato all’uso di persone diversamente abili.
In questo caso, deve essere presentato il modello F3, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli.
Lo stesso modello deve essere presentato qualora l’uso del veicolo da parte di persone diversamente abili sia eccepito successivamente all’avvenuta iscrizione del fermo amministrativo; in questo caso, diversamente da quanto previsto in tema di beni strumentali, è, infatti, possibile procedere alla cancellazione della misura cautelare.
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Contributo imprese all’Antitrust: in scadenza il 31.07
Con Delibera n 31092 del 5 marzo l' Agcm ha fissato gli importi 2024 da corrispondere da parte delle società di capitali e cooperative con ricavi superiori a 50 ML di euro per il funzionamento dell'Autoritàvgarante della concorrenza e del mercato, Agcm. Vediamo i dettagli.
Contributo imprese all’Antitrust: in scadenza il 31.07
Con la delibera, l'Agcom fissa per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90.
Delibera inoltre che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 295.000,00 euro.
Il termine per pagare scade il 31 luglio prosimo.
In merito alle modalità di pagamento può essere utilizzata la piattaforma PagoPA.
L'Antitrust ha inviato a ciascuna società tramite posta elettronica certificata oppure per posta ordinaria l’avviso di pagamento che può essere utilizzato presso gli sportelli bancari dei prestatori di servizio di pagamento (Psp) abilitati, il cui elenco è disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/.
In alternativa, si possono utilizzare gli sportelli Atm della propria banca (se abilitati), nonché presso i punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5.
Contributo imprese all’Antitrust: faq su come si determina
Una faq pubblicata sul sito dell'Agcom ai fini dell’individuazione dei «ricavi totale», ossia della base di calcolo del contributo, a seconda della fattispecie di società, si dovrà far riferimento:
- Per tutte le società di capitali, alla voce A1 del Conto Economico “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data della delibera del 5 marzo 2024,
- Per le imprese di assicurazione, al valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data della stessa delibera,
- Per gli enti creditizi, per gli altri istituti finanziari, per le società di leasing e factoring, alla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data della stessa delibera,
- Per le società holding di partecipazione, alla somma delle voci A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), C.15 (Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate) e C.16 (Altri proventi finanziari), in tutte le loro articolazioni, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data della stessa delibera.