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Piattaforma composizione negoziata: dal 2 agosto novità per la scheda tecnica
Con informativa del 29 luglio il CNDCEC comunica che al 2 agosto p.v. muteranno alcune funzionalità informatiche della Piattaforma telematica di gestione della Composizione Negoziata
Alla modifica hanno contribuito le richieste dei Commercialisti.
Prima di dettagliare ricordiamo che la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese al fine di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.
L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
Vediamo i dettagli come cambia la Piattaforma
Piattaforma composizione negoziata: nuove funzionalità dal 2 agosto
Anche su richiesta di Consiglio Nazionale dei Commercialisti, al fine di facilitare le attività di verifica condotte dagli Ordini con riguardo alle esperienze inserite dall’esperto nella scheda, lo stesso esperto potrà caricare sulla Piattaforma telematica la documentazione comprovante lo svolgimento delle esperienze professionali acquisite (quali sono ad esempio gli incarichi giudiziali).
Inoltre, in considerazione della circostanza per cui l’esperto può inserire più di un’esperienza e che, allo stato, il sistema non permette di procedere a una validazione parziale delle esperienze (ratificandone alcune e scartandone altre) poiché è consentito unicamente validare in blocco le nuove esperienze indicate dall’esperto, il sistema consentirà agli Ordini di convalidare ogni singola esperienza selezionata separatamente dalle altre. L’esperto, per ogni esperienza inserita, riceverà direttamente dalla Piattaforma telematica una PEC di approvazione o di diniego da parte dell’Ordine professionale in cui è iscritto.
Le nuove funzionalità informatiche saranno operative a partire da venerdì 2 agosto 2024.
Occorre precisare, pertanto, che per le esperienze già validate dall’Ordine di appartenenza del professionista, il procedimento può ritenersi concluso.
Da ultimo, colgo l’occasione per chiarire che le valutazioni che l’Ordine conduce in relazione alle nuove esperienze sono analoghe a quelle le medesime che l’Ordine effettua ai fini di prima iscrizione nell’elenco.
Considerato che la Piattaforma telematica invia il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese una comunicazione agli indirizzi PEC degli Ordini professionali di appartenenza dell’esperto1, si invitano gli Ordini a completare l’istruttoria e ad assumere i provvedimenti relativi alla validazione – o meno – delle nuove esperienze degli esperti in occasione della prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine successiva alla comunicazione PEC ricevuta dalla Piattaforma.
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Acquisto immobile: avviso di rettifica dell’imposta di registro
In data 26 luglio viene pubblicata la Guida ADE 2024 con tutte le regole per l'acquisto della casa.
Tra le informazioni, vi è una sezioni di FAQ in risposta ai dubbi frequenti dei contribuenti per l'acquisto della casa.
Avviso di rettifica e liquidazione imposta registro: che cos’è
In una FAQ le Entrate replicano a chi ha ricevuto un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro su una compravendita immobiliare, specificando che la legge offre diversi strumenti al contribuente che ritiene l’accertamento non corretto.
Se ce ne sono le condizioni, si può giungere anche all’annullamento totale o parziale dell’accertamento o alla rideterminazione del valore accertato, in ogni caso è necessario attivarsi entro 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato notificato.
In particolare, occorre sapere che nella parte finale dell’avviso sono comunque indicate tutte le informazioni utili per far valere le proprie ragioni.
Il contribuente può:
- presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente (cioè quella del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto)
- presentare istanza di accertamento con adesione all’ufficio che ha emesso l’atto. In questo modo è possibile dialogare in contraddittorio con l’amministrazione, fornendo tutti gli elementi utili alla rideterminazione del valore accertato. L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per la presentazione del ricorso per un periodo di 90 giorni.
- presentare istanza di annullamento in autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto. L’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso. Pertanto, il contribuente può valutare di presentare l’istanza di accertamento con adesione o il ricorso qualora, prima dello scadere dei termini previsti per questi istituti, non sia pervenuta risposta favorevole all’istanza di annullamento in autotutela.