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    Piattaforma composizione negoziata: dal 2 agosto novità per la scheda tecnica

    Con informativa del 29 luglio il CNDCEC comunica che al 2 agosto p.v. muteranno alcune funzionalità informatiche della Piattaforma telematica di gestione della Composizione Negoziata

    Alla modifica hanno contribuito le richieste dei Commercialisti.

    Prima di dettagliare ricordiamo che la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese al fine di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.

    L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

    Vediamo i dettagli come cambia la Piattaforma

    Piattaforma composizione negoziata: nuove funzionalità dal 2 agosto

    Anche su richiesta di Consiglio Nazionale dei Commercialisti, al fine di facilitare le attività di verifica condotte dagli Ordini con riguardo alle esperienze inserite dall’esperto nella scheda, lo stesso esperto potrà caricare sulla Piattaforma telematica la documentazione comprovante lo svolgimento delle esperienze professionali acquisite (quali sono ad esempio gli incarichi giudiziali). 

    Inoltre, in considerazione della circostanza per cui l’esperto può inserire più di un’esperienza e che, allo stato, il sistema non permette di procedere a una validazione parziale delle esperienze (ratificandone alcune e scartandone altre) poiché è consentito unicamente validare in blocco le nuove esperienze indicate dall’esperto, il sistema consentirà agli Ordini di convalidare ogni singola esperienza selezionata separatamente dalle altre. L’esperto, per ogni esperienza inserita, riceverà direttamente dalla Piattaforma telematica una PEC di approvazione o di diniego da parte dell’Ordine professionale in cui è iscritto. 

    Le nuove funzionalità informatiche saranno operative a partire da venerdì 2 agosto 2024. 

    Occorre precisare, pertanto, che per le esperienze già validate dall’Ordine di appartenenza del professionista, il procedimento può ritenersi concluso.

    Da ultimo, colgo l’occasione per chiarire che le valutazioni che l’Ordine conduce in relazione alle nuove esperienze sono analoghe a quelle le medesime che l’Ordine effettua ai fini di prima iscrizione nell’elenco. 

    Considerato che la Piattaforma telematica invia il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese una comunicazione agli indirizzi PEC degli Ordini professionali di appartenenza dell’esperto1, si invitano gli Ordini a completare l’istruttoria e ad assumere i provvedimenti relativi alla validazione – o meno – delle nuove esperienze degli esperti in occasione della prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine successiva alla comunicazione PEC ricevuta dalla Piattaforma.

  • La casa

    Acquisto immobile: avviso di rettifica dell’imposta di registro

    In data 26 luglio viene pubblicata la Guida ADE 2024 con tutte le regole per l'acquisto della casa.

    Tra le informazioni, vi è una sezioni di FAQ in risposta ai dubbi frequenti dei contribuenti per l'acquisto della casa.

    Avviso di rettifica e liquidazione imposta registro: che cos’è

    In una FAQ le Entrate replicano a chi ha ricevuto un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro su una compravendita immobiliare, specificando che la legge offre diversi strumenti al contribuente che ritiene l’accertamento non corretto. 

    Se ce ne sono le condizioni, si può giungere anche all’annullamento totale o parziale dell’accertamento o alla rideterminazione del valore accertato, in ogni caso è necessario attivarsi entro 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato notificato.

    In particolare, occorre sapere che nella parte finale dell’avviso sono comunque indicate tutte le informazioni utili per far valere le proprie ragioni.

    Il contribuente può: 

    • presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente (cioè quella del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto) 
    • presentare istanza di accertamento con adesione all’ufficio che ha emesso l’atto. In questo modo è possibile dialogare in contraddittorio con l’amministrazione, fornendo tutti gli elementi utili alla rideterminazione del valore accertato. L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per la presentazione del ricorso per un periodo di 90 giorni. 
    • presentare istanza di annullamento in autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto. L’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso. Pertanto, il contribuente può valutare di presentare l’istanza di accertamento con adesione o il ricorso qualora, prima dello scadere dei termini previsti per questi istituti, non sia pervenuta risposta favorevole all’istanza di annullamento in autotutela.

  • Accise

    Imposta prodotti con nicotina: codice tributo per mora e sanzioni

    Con Risoluzione n 42 del 30 luglio le Entrate pubblicano i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24

    Accise”, dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

    Imposta prodotti diversi dal tabacco: codice tributo per mora e sanzioni

    Con nota prot. n. 356213 del 14 giugno 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Accise ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise” dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della determinazione direttoriale prot. n. 406606/RU del 9 settembre 2022, come modificata dalla determinazione direttoriale prot. 82915/RU del 9 febbraio 2023.

    Tanto premesso, le Entrate con la Risoluzione in oggetto istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “5503” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”
    • “5504” denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Capital gain non residenti: il perimetro spiegato dall’Ade

    Con la Circolare n 17 del 29 luglio le Entrate approfondiscono le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 sul Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti.

    In particolare, l’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 2024 introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle  plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

    Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.

    Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze

    derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.

    E' bene evidenziare che la norma si applica alle società e agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, residenti in uno Stato Ue o See, a condizione che siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società – e, quindi, che non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci – e che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali. 

    Tali soggetti devono essere assoggettati ad un’imposta paritetica all’Ires nello Stato di residenza, intendendosi con ciò, a titolo d’esempio, una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE.
    Inoltre, nel caso in cui tali soggetti abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ai fini dell’applicabilità del comma 2-bis, la partecipazione non deve essere contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione dovendo, invece, essere riconducibile all’entità non residente.

    Vediamo i dettagli.

    Capital gain non residenti: regole di tassazione

    Con riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, si prevede che le plusvalenze, aventi i requisiti sopra descritti, «per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate».
    Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare
    corrispondente
    (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
    L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. 

    Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
    Il comma 59 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con la lettera b), introduce una norma di coordinamento mediante la quale le plusvalenze previste dal nuovo comma 2-bis sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 5
    dell’articolo 68 del TUIR.
    Al riguardo, infatti, come chiarito con la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2024, nell’ambito dei redditi diversi, viene creata una massa distinta, comprensiva esclusivamente delle plusvalenze e minusvalenze che rientrano nell’ambito del comma 2-bis. 

    Ne deriva che le minusvalenze conseguente  alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni de quibus sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze.

    Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

    Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 46119, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che  al secondo periodo, infatti, esclude specificamente dall’ambito applicativo

    dell’imposta sostitutiva solamente le plusvalenze indicate nel comma 4 dell’articolo 68 del TUIR (ossia le partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata).

    A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni

    effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime 

    fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al comma 2-bis in commento.

    Potrebbe, dunque, riscontrarsi che le frazioni di partecipazione cedute siano state assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (con il meccanismo di cui all’articolo 68, comma 5, del TUIR), anche qualora

    inizialmente la loro somma non abbia consentito il raggiungimento della “soglia di qualificazione” ai fini del comma 2-bis.

    Laddove, nel successivo periodo d’imposta, ma sempre entro i dodici mesi, in ragione della cessione di ulteriori frazioni della medesima partecipazione, queste ultime, sommate alle precedenti21, consentano il raggiungimento delle “soglie di qualificazione” ai fini del comma 2-bis, la plusvalenza, così ottenuta, deve concorrere alla determinazione della base imponibile a cui applicare l’imposta sostitutiva del soggetto non residente con le regole sopra esposte.