• Adempimenti Iva

    Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile

    La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo. 

    A tal fine, le Entrate, con distinti provvedimenti, hanno approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche necessari.

    Con Provvedimento n 19397 del 26 gennaio vengono approvate le specifiche tecniche (Allegato A) per l'invio del Modello Iva 2024.

    Con Provvedimento n 8230 del 15 gennaio vengono approvati modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

    • a) direttamente dal dichiarante; 
    • b) tramite un intermediario; 
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

    e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    Modello IVA 2024: come è composto

    Nel dettaglio con il provvedimento sono approvati i seguenti modelli IVA, con le relative istruzioni:

    • a) Modello IVA/2024 composto da
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
    • b) Modello IVA BASE/2024 composto da: 
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

    Modello IVA 2024: le regole di quest'anno

    Come specifica anche l'Agenzia i modelli IVA sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione.

    Si evidenzia che si rende disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.
    Il provvedimento in oggetto annuncia però che, con un successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni. 

    Il modello di dichiarazione annuale IVA 2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2023.

    La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 aprile 2024.

    Il servizio telematico, dopo l’invio del modello, replica con un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Modello IVA 2024: alcune novità

    In base al nuovo modello, sono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

    In dettaglio, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

    La casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. Attenzione al fatto che, l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

    La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.

    Viene eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

    Nel quadro VE sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4 dove vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, conseguentemente sono stati rinumerati i righi successive.

    È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%. 

    Leggi ancheIVA agricoltura: i nuovi quadri VE e VF nel Modello 2024.

    Si rimanda al modello IVA 2024 per tutte le altre novità.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Emissione Note di variazione IVA su crediti infruttuosi

    L'agenzia delle Entrate evidenzia che il creditore che vanta un credito verso un soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione generale dei beni può emettere una nota di variazione in diminuzione Iva seguendo le regole dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972. 

    Si previsa che se la procedura è precedente al 26 maggio 2021, entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, dovrà attendere la sua conclusione. 

    Questa è la sintesi della risposta a interpello n 88 del giorno 8 aprile.

    Note in diminuzione: chiarimenti ADE per le liquidazioni dei beni

    Nel caso di specie si descrive una situazione specifica che coinvolge tre entità distinte, identificate come [ALFA] Spa, [BETA] Srl, e la Fondazione [GAMMA] in cui:

    1. [ALFA] Spa: che pone il quesito all'Agenzia delle Entrate. [ALFA] Spa ha acquisito [BETA] Srl, assumendone tutti i diritti e le obbligazioni, compresi i crediti che [BETA] Srl deteneva nei confronti della Fondazione [GAMMA].
    2. [BETA] Srl: Prima della fusione, [BETA] Srl aveva emesso fatture nei confronti della Fondazione [GAMMA] per dei servizi o beni forniti. Queste fatture non sono state pagate, e di conseguenza, [BETA] Srl aveva intrapreso azioni legali per recuperare il credito, incluso l'ottenimento di un decreto ingiuntivo. Dopo la fusione, tutti i diritti e obblighi di [BETA] Srl sono stati trasferiti a [ALFA] Spa, inclusa la gestione di questo credito insoddisfatto.
    3. Fondazione [GAMMA]:La Fondazione aveva acquisito obblighi finanziari nei confronti di [BETA] Srl (e, dopo la fusione, nei confronti di [ALFA] Spa) per fatture emesse e non saldate. In seguito la Fondazione è stata sottoposta a una procedura di liquidazione generale dei beni.

    L'interpello tratta della questione di come gestire l'IVA su crediti riconosciuti ma non soddisfatti a seguito di una procedura di liquidazione.

    L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, sostanzialmente accoglie l'interpretazione proposta da [ALFA] Spa riguardo all'emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del decreto IVA, per le fatture relative a crediti riconosciuti ma non soddisfatti a seguito di una procedura di liquidazione generale dei beni della Fondazione [GAMMA].

    L'Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di infruttuosità della procedura concorsuale, è possibile emettere note di variazione in diminuzione secondo l'articolo 26 del decreto IVA.

    Questo è valido anche per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis.

    La risposta sottolinea che la procedura di liquidazione generale dei beni, si applicano per analogia le disposizioni previste per le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, in virtù dei numerosi rinvii normativi. 

    Di conseguenza, questa procedura rientra tra quelle per cui, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all'articolo 26 per la variazione dei corrispettivi.

    [ALFA] Spa può emettere note di variazione in diminuzione per i corrispettivi non incassati, a condizione di attendere l'infruttuosità della procedura di liquidazione.

    Inoltre, l'emissione delle note di variazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si verifica il presupposto dell'infruttuosità della procedura.

    In sintesi, l'Agenzia delle Entrate condivide l'interpretazione dell'istante che, nel caso specifico di una procedura di liquidazione generale dei beni con esito infruttuoso, consente l'emissione di note di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA sulle fatture non pagate, conformemente alla normativa vigente al momento dei fatti.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Assegnazione alloggi soci coop edilizia: chiarimenti sull’ IVA

    Con Risposta a interpello n 70 del 13 marzo le Entrate chiariscono il trattamento IVA delll'assegnazione di alloggi ai soci di una cooperativa edilizia.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti ADE.

    Assegnazione alloggi soci coop e IVA: il quesito

    ALFA S.r.l. è una cooperativa edilizia avente ad oggetto ''la costruzione, senza fine di lucro, di case popolari ed economiche a proprietà divisa da assegnare in proprietà ai soci, o da assegnare in locazione agevolata, nonché a proprietà indivisa da assegnare in godimento ai soci''.

    La Società afferma di operare in qualità di cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

    La Cooperativa riferisce che ha provveduto ad assegnare in godimento ai propri soci gli immobili, senza prevedere alcun canone di godimento.
    Secondo quanto riferito i soci contribuiscono al raggiungimento dell'oggetto sociale effettuando periodicamente dei versamenti in denaro.

    Inoltre si specifica di:

    • 1. realizzare sugli immobili interventi edilizi avvalendosi delle agevolazioni fiscali, quali il ''Superbonus'', ''Sisma Bonus'' ed ''Ecobonus'', avvalendosi con la ditta appaltatrice dello sconto in fattura;
    • 2. non aver conseguentemente compreso l'IVA nello sconto in fattura in quanto ritiene di essere soggetto passivo IVA, anche sulla scorta del parere di una primaria società di consulenza che la Società precisa, in sede di documentazione integrativa, essere solo verbale.

    La Cooperativa Edilizia è intenzionata a utilizzare negli anni successivi il credito IVA derivante da citati lavori edili portandolo ''in compensazione di altri debiti fiscali (ritenute d'acconto professionisti, IMU, etc.), nonché per compensare l'IVA a debito emergente in fase di assegnazione degli alloggi ai soci. Qualora (n.d.r. dovesse emergere) un credito residuo, lo stesso sarà chiesto a rimborso in fase di scioglimento della Cooperativa''.

    Con riferimento all'assegnazione degli alloggi ai soci, l'Istante dichiara che ''non vi sarà alcun corrispettivo, in quanto le somme versate negli anni dai soci a titolo di rimborso del mutuo stipulato dalla Società Cooperativa, potrebbero essere capienti rispetto al valore da attribuire agli immobili al momento dell'assegnazione''. 

    Inoltre si precisa che:

    • l'assegnazione comporta il ''… trasferimento della proprietà degli alloggi già posseduti dai medesimi in godimento'':
    • '' in sede di stipula dell'atto notarile di assegnazione degli immobili, il corrispettivo di assegnazione sarà pari al costo di costruzione degli immobili, così come contabilizzato nel bilancio della Società al momento dell'atto medesimo, al netto del contributo statale…riconosciuto dal 2001…'';
    • '' a fronte di tale operazione, verosimilmente non vi sarà alcun corrispettivo, in quanto le somme versate negli anni dai soci a titolo di rimborso del mutuo stipulato dalla Società…, potrebbero essere capienti rispetto al valore da attribuire agli immobili al momento dell'assegnazione'';
    • i versamenti semestrali dei soci sono decurtati dal valore di assegnazione.

    La Cooperativa Edilizia chiede:

    • 1. se può compensare il credito IVA con altri debiti di natura tributaria, oppure se possa chiederne il rimborso nonostante non svolga operazioni attive, se non quelle di assegnazione degli alloggi ai soci;
    • 2. quale sia il corretto trattamento fiscale delle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla Società.

    Assegnazione alloggi soci coop: il trattamento IVA secondo le Entrate

    In merito al primo quesito si osserva che in base al suo oggetto sociale, l'Istante può operare sia come cooperativa edilizia a proprietà divisa, sia in qualità di cooperativa edilizia a proprietà indivisa.
    Le cooperative edilizie a proprietà indivisa realizzano gli alloggi da affidare in godimento ai propri soci. 

    La proprietà dell'immobile resta in capo alla cooperativa, che ne assicura la manutenzione e la gestione. 

    Il socio utilizzatore corrisponde un canone per l'uso dell'alloggio, esercitando su di esso un ''diritto reale di godimento'' che nasce dal contratto societario.
    Le cooperative edilizie a proprietà divisa o individuale hanno lo scopo di realizzare gli alloggi da assegnare in proprietà ai propri soci. 

    Una volta ultimato l'immobile si procede al frazionamento del mutuo, all'assegnazione in via definitiva a mezzo rogito notarile e, se la cooperativa non intende varare nuovi programmi edilizi, allo scioglimento volontario della stessa.
    Nel caso dunque della cooperativa a proprietà divisa la c.d. proprietà cooperativa è transitoria perché destinata a trasformarsi nella proprietà individuale degli alloggi, mentre nelle cooperative a proprietà indivisa la c.d. proprietà cooperativa è tendenzialmente permanente in quanto il socio è in permanente regime di godimento
    dell'alloggio attribuitogli.
    Ai fini IVA, si ricorda che: 

    • nelle cooperative a proprietà indivisa sono ''(…) soggette al regime di imponibilità ad IVA le assegnazioni in godimento di case di abitazione secondo quanto previsto dal ''…numero 26 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione si riferisce, ovviamente, alle assegnazioni in godimento ai soci delle cooperative'' (cfr.: circolare del 16 novembre 2006, n. 33/E). La relativa base imponibile è data ovviamente dall'ammontare dei canoni di godimento e l'imposta è esigile all'atto del pagamento dei canoni periodici.
    • nelle cooperative a proprietà divisa, '' le assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici….''.

    Con riferimento alla fattispecie oggetto emerge che, sebbene la Società affermi di essere una cooperativa a proprietà indivisa, non ha mai chiesto ai propri soci un canone di godimento a fronte dell'assegnazione a loro favore dell'alloggio.

    Tale assegnazione avviene contestualmente all'atto dell'ammissione del socio e pertanto sin dal momento in cui assume la qualifica di socio, quest'ultimo ''gode'' dell'immobile gratuitamente.

    Si ritiene che tale circostanza inibisca la soggettività passiva IVA per mancanza del requisito oggettivo in capo all'Istante.

    Per l'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, lett. a), del Decreto IVA, non è infatti attività commerciale «il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze (…), da parte di

    società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni».

    La mancata previsione, dunque, di un canone di godimento determina l'impossibilità di ravvisare in capo all'Istante il ricorrere della soggettività passiva IVA, che a sua volta è il presupposto per l'esercizio del diritto alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA.

    In merito al secondo quesito, finalizzato a conoscere il corretto trattamento IVA delle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla Società, non si concorda con la soluzione prospettata che considera detti versamenti alla stregua di conferimenti in denaro.

    La prospettata natura di conferimento non collima con le relative modalità di contabilizzazione adottate dall'Istante che afferma di averli rilevati ''tra le passività dello stato patrimoniale in quanto considerati quali finanziamenti dei soci…''. 

    Ciò denota che sono debiti contratti dalla Cooperativa Edilizia nei confronti dei propri soci e che ora intende estinguere in natura, ossia cedendo gli alloggi ai soci in proprietà esclusiva e definitiva.

    La Società afferma infatti a più riprese che ''a fronte dell'assegnazione non vi sarà, presumibilmente, alcun corrispettivo in quanto i versamenti fatti dai soci saranno circa pari al valore di assegnazione''. 

    Per sua stessa ammissione inoltre detto corrispettivo è decurtato dei soli versamenti semestrali dei soci, il cui importo deriva dalla suddivisione tra i soci del mutuo contratto dall'Istante per la costruzione dei medesimi alloggi.

    Quanto a dire che la Cooperativa Edilia estingue il mutuo facendosi finanziare dai propri soci.

    A ben vedere dunque il corrispettivo dell'assegnazione degli alloggi ''in proprietà esclusiva e definitiva ai soci'' non è zero o presumibilmente pari a zero come sostenuto dall'Istante bensì pari alla somma degli importi semestrali versati dai soci nel corso degli anni.

    Questo modus operandi induce a ritenere che in sede di assegnazione definitiva degli alloggi in proprietà che peraltro sembra essere l'ultimo atto che compie la Società prima del suo scioglimento , l'Istante agisca come cooperativa edilizia a proprietà divisa, circostanza che gli fa assumere la veste di soggetto passivo IVA.

    Si ritiene in sostanza che compia l'ultimo atto, propedeutico al suo scioglimento, assumendo la veste di cooperativa edilizia a proprietà divisa, senza ricorrere preventivamente a una trasformazione e/o modifica del proprio oggetto sociale che, come già ricordato contempla la possibilità per la Società di operare sia in tale veste, sia come cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

    All'atto della stipula del rogito notarile, si realizzano pertanto tutti i presupposti per la rilevanza ai fini IVA della descritta (e ultima) operazione, il cui corrispettivo unitario, cioè quello relativo al singolo alloggio ceduto in proprietà definitiva ed esclusiva al socio, è dato dalla somma dei versamenti semestrali da quest'ultimo effettuati nel corso degli anni.

    In merito al regime IVA applicabile, si ricorda che la risoluzione 11 luglio 2007, n. 163/E, nell'affrontare il caso similare di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa che agisce (rectius, muta) a proprietà divisa e in tale veste assegna delle abitazioni in proprietà ai soci, richiama la circolare n. 33/E del 16 novembre 2006 per chiarire che ''…tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici…'

  • Adempimenti Iva

    Modello Lipe: la nuova soglia dei 100 euro

    Con il Provvedimento n. 125654 del 14 marzo le Entrate modificano il Modello LIPE. 

    Scarica qui modello e istruzioni.

    In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro. Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente. 

    Ricordiamo che il modello è costituito dal: 

    • frontespizio, composto di due facciate; 
    • modulo, composto dal quadro VP. 

    Modello Lipe: aggiornamento al 14 marzo

    In particolare, al modello di comunicazione LIPE (di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017), come modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche

    • a) nel modello è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
    • b) nel modello, la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
    • c) nel modello e nelle istruzioni la parola “25,82”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “100,00”;
    • d) alla pagina 6 delle istruzioni, nel paragrafo “Eventi eccezionali”, è eliminato il codice 2;
    • e) alla pagina 7 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10, il titolo è sostituito dal seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, inoltre il primo periodo è sostituito dal seguente: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006).”;
    • f) nelle specifiche tecniche, l’elemento “VersamentiAutoUE”, ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: “VersamentiAuto”;
    • g) alla pagina 11 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “AnnoImposta”, nella colonna “Controlli” le parole “di 2017” sono sostituite dalle seguenti: “o uguale di (Anno Invio comunicazione -1)”;
    • h) alla pagina 12 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “DataImpegno”, nella colonna “Controlli” la data “1/01/2017” è sostituita dalla seguente: “1/01/(Anno Invio comunicazione – 4)”;
    • i) alla pagina 13 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “EventiEccezionali”, nella colonna “Valori ammessi” le parole “o 2” sono soppresse e nella colonna “Controlli” le parole “Non può assumere valore 2 se l’elemento AnnoImposta è maggiore di 2022” sono soppresse; in corrispondenza dell’elemento “DebitoPrecedente”, nella colonna “Controlli” dopo la parola “25,82” sono inserite le seguenti: “se l’elemento AnnoImposta = 2023, altrimenti deve essere <= a 100,00” e sono aggiunti, alla fine, i seguenti punto elenco: “- l’elemento Mese è uguale a 1 o 12” e “- l’elemento Trimestre è uguale a 1 o 4 o 5

    Modello LIPE: modalità di presentazione

    Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

    Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

    La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ul timo giorno del mese di febbraio. 

    Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. 

    Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. 

    Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

     Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.  

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Iva integratori alimentari: quale aliquota applicare

    Il DL Anticipi prevede novità anche in tema di IVA per gli integratori alimentari. Vediamo quali.

    Iva integratori alimentari: quale aliquota applicare

    Con l’articolo 4-bis, introdotto in sede referente, si dispone l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA al 10 per cento agli integratori alimentari. 

    Viene modificato il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 il quale prevede che siano assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento (in luogo di quella ordinaria del 22 per cento) le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura. 

    Per effetto della modifica in arrivo, sono ricomprese tra le preparazioni alimentari assoggettate all’aliquota del 10 per cento anche gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo n. 169 del 2004, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 

    Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 169 del 2004, per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

  • Adempimenti Iva

    Pista ciclopedonale in house providing: trattamento IVA contributi pubblici

    Con Risposta a interpello n 433 del 20 settembre le Entrate chiarisco il trattamento IVA dei contributi pubblici per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing (Articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

    In particolare, precisano che il contributo versato dal Comune per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, quindi l'operazione è soggetta ad IVA con l’aliquota ordinaria. 

    Vediamo il dettaglio dell'interpello.

    L'istante riferisce di essere una società sottoposta al controllo analogo di più Comuni e vuole stipulare con il Comune X una Convenzione pluriennale della durata di 18 anni, avente ad oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale e delle relative pertinenze, 

    Con riferimento a tale bozza la Società precisa che: 

    • 1. si tratta di un affidamento in house providing e a titolo gratuito nel senso che non è dovuto al Comune X alcun canone; 
    • 2. assume la gestione della tratta della pista ciclopedonale ''per la cui fruizione non è previsto alcun pagamento da parte dell'utenza''; 
    • 3. essendo gli  ''introiti attesi comunque limitati nella loro entità, in quanto ricavabili esclusivamente da limitate sub­concessioni (per sottoservizi, attraversamenti, accessi) e dallo sfruttamento economico diretto di alcuni beni pertinenziali (parcheggi) ovvero dal loro affidamento per usi speciali/eccezionali a favore di terzi (punti ristoro, nolo bici ecc.)'', il Comune X si obbliga a un duplice intervento finanziario, consistente: ­  
      • in un versamento in conto aumento di capitale, così da fornire all'Istante le risorse sufficienti a eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta assegnata; ­    
      • nel riconoscimento di una somma di denaro a titolo  di contributo annuale, finalizzato a garantire l'equilibrio  economico­finanziario della Società, soggetto a revisione per adeguarlo all'interesse pubblico e agli effettivi risultati consuntivi della gestione.

    Le entrate specificano che nel caso di specie, mancando un chiaro riferimento normativo in base al quale qualificare le somme elargite dal Comune X, occorre fare riferimento ai criteri suppletivi, indicati nella circolare n. 34/E del 2013, nell'ordine gerarchico specificato al paragrafo 2, tra cui assume un ruolo preminente il concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire con la Convenzione.

    Oggetto della Concessione è dunque un'opera ''tiepida'', ossia un bene in grado di autofinanziarsi  solo parzialmente, il  che  comporta un  obbligo  di  contribuzione  in capo all'Amministrazione che però non può essere ritenuto una mera elargizione di denaro  poiché diretto a remunerare,  unitamente  al  diritto di  sfruttamento economico riconosciuto  all'Istante, gli  specifici  obblighi  da  quest'ultimo assunti,  tra  cui  la manutenzione ordinaria  e  straordinaria e l'uso gratuito  della  pista  da  parte  della collettività. 

    Quanto a dire che la controprestazione  del Comune X consiste  sia nel riconoscimento del diritto di  sfruttamento economico della pista  e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico. 

    Tra il Comune X e l'Istante è dunque rinvenibile un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo dell'Istante di svolgere una serie di  attività correlate  alla riqualificazione e alla valorizzazione del bene oggetto di Concessione e l'obbligo assunto dall'ente di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall'esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società (cfr. risposta n. 211 del 2020 e prassi ivi richiamata).

    Viene anche sottolineato che, sebbene la Convenzione non sia stipulata nel rispetto delle  regole  dell'evidenza  pubblica  di  cui  al Codice degli  appalti  pubblici in quanto trattasi di affidamento di un bene demaniale e per di più a una società in house, detta circostanza non è dirimente ai fini in esame. 

    Al riguardo, la circolare n. 34/E del 2013, al paragrafo 1.2, lettera b), chiarisce che si è in presenza di un contributo a carattere corrispettivo anche quando la controprestazione è assunta dal beneficiario in base a un contratto stipulato ''… al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici: ciò avviene quando il contratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per settori esclusi a norma dello stesso codice, ovvero quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo codice (per es: le società operanti secondo il modello organizzativo dell'in house providing), con la conseguenza che sirendono applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie''.

    In conclusione, per quanto sino a ora rilevato, si ritiene che il contributo annuale pagato  dal  Comune  X  costituisca  il corrispettivo  della prestazione  di  servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria

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  • Adempimenti Iva

    Remunerazione aggiuntiva farmacie e IVA: chiarimenti delle Entrate

    Con Consulenza Giuridica n 2 del 15 settembre le Entrate forniscono chiarimenti sulla emunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN ai fini IVA.

    In particolare, viene precisato che tale remunerazione riconosciuta alle farmacie in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022 e portata a regime dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 532, legge n. 197/2022), non è soggetta a Iva.

    Una associazione di categoria, in rappresentanza di oltre 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), chiede chiarimenti in merito alla natura della "remunerazione aggiuntiva" introdotta dalla legge di bilancio 2023. 

    In particolare, chiede se detta remunerazione sia un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell'IVA.

    Le entrate nel dettaglio, chiariscono che con le risposte a interpello nn. 219 e 227 del 2022 viene qualificato non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo decreto attuativo (D.M. 11 agosto 2021). 

    Il comma 532 unitamente al relativo decreto attuativo 30 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2023, dispongono a regime una remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie, finalizzata a «salvaguardare la rete di prossimità rappresentata» da queste ultime. 

    Tale remunerazione è riconosciuta «anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41» e, dunque, deve ritenersi in continuità con quest'ultima previsione. 

    Inoltre, analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche «la remunerazione aggiuntiva (n.d.r. della legge di bilancio 2023) … non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»

    L'erogazione di tali somme avviene al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco. 

    Peraltro, specifica l'agenzia, l'elemento di novità rispetto alla precedente normativa e rappresentato dal fatto che "la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 40-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni", si ritiene dovuto alla presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34 -bis , della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

    Pertanto l'erogazione è interrotta qualora risultino esaurite le risorse stanziate dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.

    Tali disposizioni inducono dunque a ritenere che le conclusioni delle risposte n. 219 e n. 227 del 2022, nel senso della non rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, siano valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di bilancio 2023. 

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  • Adempimenti Iva

    Detrazione IVA in assenza di operazioni attive: altri tasselli dalla Cassazione

    L’incertezza intorno al diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati nella fase preparatoria all’avvio dell’impresa, prima dell’effettuazione della prima operazione imponibile, oggi si può considerare superata.

    In conseguenza di voluminosa giurisprudenza, sono ormai considerati consolidati i seguenti punti che delineano i tratti caratteristici della fattispecie:

    • gli acquisti di beni e servizi, effettuati nella fase preparatoria di start-up, antecedente l’effettivo inizio dell’attività economica, danno diritto alla detrazione dell’IVA non essendo richiesto, a questo fine, il collegamento tra il diritto alla detrazione e l’effettuazione di operazioni imponibili;
    • quello che è richiesto è che tali spese preparatorie siano inerenti all’attività d’impresa, cioè che siano spese funzionali all’attività economica che verrà esercitata, ma non è necessario il contestuale realizzo di tale attività;
    • che in questa situazione spetta al contribuente l’onere di dimostrare tale inerenza;
    • fanno eccezione solo quelle attività inserite in un contesto di frode o effettuate con l’intento di ottenere indebiti vantaggi fiscali.

    La prassi da diverso tempo si è allineata a questa linea interpretativa, prima con la Circolare Agenzia delle Entrate numero 33/E/2016 e poi con la Risposta a interpello numero 584 del 14 settembre 2021.

    Due recenti deliberazioni della Corte di Cassazione aggiungono ulteriori dettagli a questo quadro, già ben delineato.

    L’ordinanza numero 11213 della Corte di Cassazione, pubblicata il 28 aprile 2023, precisa che, per il diritto alla detrazione sull’IVA applicata all’acquisto di beni e servizi effettuati durante la fase di start-up, non importa quali siano le motivazioni per cui l’attività non è stata concretamente avviata; con l’ovvia eccezione dei casi in cui questi acquisti possono essere inseriti in un contesto di abuso del diritto alla detrazione o al rimborso.

    La successiva ordinanza della Corte di Cassazione numero 15570, pubblicata il giorno 1 giugno 2023, prende in esame il diritto al rimborso dell’IVA versata sugli acquisti di beni e servizi durante la fase preparatoria, in assenza di produzione di ricavi: secondo la Corte, così come il diritto alla detrazione delle spese di investimento prescinde dall’effettivo avvio dell’impresa, ugualmente il diritto al rimborso dell’imposta versata sarà esercitabile senza dover aspettare l’effettivo esercizio di questa attività.

    Quindi, fondamentalmente:

    • le spese sostenute durante la fase preparatoria all’avvio dell’impresa danno diritto alla detrazione dell’IVA;
    • il diritto in quella fase è già sorto, per cui dovranno seguirsi le regole ordinarie che regolano tale diritto, come appunto il principio di inerenza;
    • ciò in rispetto del principio della neutralità dell’imposta, la cui violazione comporterebbe una disparità tra imprese che esercitano la medesima attività.

    Non inficia tale diritto neanche il successivo mancato avvio dell’attività dell’impresa, in quanto il diritto era già sorto (con la solita eccezione per il caso in cui tale situazione non nasconda un intento fraudolento o abusivo), sempre che il mancato avvio dell’attività economica derivi da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un'accezione ampia”.

    Su questo punto l’ordinanza 11213/2023 cita la sentenza della Corte di giustizia europea del 18 maggio 2021 nella Causa C-248/20: “il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata, cosicché non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell'ambito di operazioni soggette a imposta. Ogni interpretazione diversa della direttiva IVA sarebbe contraria al principio di neutralità dell'IVA per quanto riguarda l'onere fiscale dell'impresa. Infatti, ciò potrebbe creare, all'atto del trattamento fiscale delle stesse attività di investimento, disparità ingiustificate tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno operazioni soggette ad imposta”.

  • Adempimenti Iva

    Cessione fabbricato in leasing: la base imponibile IVA

    Con Risposta a interpello n 405  del 31 luglio le Entrate chiariscono le modalità di determinazione della base imponibile IVA della cessione di un fabbricato in un rapporto di leasing.

    La società istante operante nel settore della produzione di insaccati e prodotti di carne ha conseguito per la maggior parte del proprio fatturato presso la sede operativa mediante anche un contratto di locazione finanziaria immobiliare, edifici ed  impianti tecnologicamente all'avanguardia.

    Tuttavia, un vasto incendio ha quasi completamente distrutto l'intero impianto  lasciando  in  stato  di  rovina  e  degrado  l'immobile  che deve  essere  considerato un  collabente da  inquadrare nella categoria  catastale F/2.  

    Le  autorità competenti hanno imposto l'abbattimento dell'intera struttura, la rimozione dei detriti e la bonifica del suolo, p

    L'Istante  dichiara  che,  anche  per  esplicito obbligo contrattuale e  accordi  sopraggiunti con la Compagnia di Leasing, occorre trasferire l'immobile collabente dalla società concedente, cioè la società BETA, alla società utilizzatrice ALFA. 

    Il contratto  di  leasing  dovrà ritenersi risolto di diritto alla data in cui sarà verificato l'evento

    In caso di distruzione dell'immobile  l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del terreno, del rudere e di ogni altro  diritto relativo ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo; tale prezzo imponibile sarà dovuto con valuta corrispondente alla data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto, indipendentemente dalla data  in cui verrà stipulato il rogito notarile di compravendita.

    Una succesiva clausola prevede che in tutti quei casi ove si faccia riferimento ad  un indennizzo  spettante al Concedente e l'indennizzo non  è  determinato, esso deve  essere  quantificato  come la  ''somma di tutti quei canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto  e del prezzo di eventuale acquisto finale…''. 

    L'Istante aggiunge di aver sottoscritto con una Compagnia assicuratrice una polizza che copriva anche il rischio di incendio, con appendice di vincolo a favore  della società concedente.

    In  virtù  del  fatto  che  si  deve  procedere  al  rogito  notarile  di trasferimento  del  terreno  e  dei  fabbricati  collabenti  dalla  società concedente  alla  società  utilizzatrice,  l'Istante  necessita  di  chiarimenti  sulla  natura  di  ''corrispettivo''  o  di  ''indennizzo''  dell'importo che dovrà essere erogato alla compagnia di leasing e sull'eventuale valore da tassare ai fini dell'IVA. 

    Il dubbio interpretativo posto dalla  società istante è  relativo  alla  qualificazione dell'importo che dovrà essere erogato alla compagnia di leasing. 

    Cessione fabbricato in leasing: chiarimenti sulla base imponibile IVA

    Le entrate riassumo tutto il caso prima di esporre il proprio parere e sottolineano che in linea generale, ai fini IVA, i canoni di leasing immobiliare sono assimilati e, dunque, assoggettati ad IVA secondo le stesse regole previste per le locazioni di immobili. 

    Diversamente, gli importi versati dall'utilizzatore  a titolo di riscatto finale del bene sono soggetti alle regole IVA previste per le cessioni di immobili (cfr. circolare 18/E/2013, par. 3.5). 

    Ciò premesso, al fine di individuare il regime IVA applicabile al trasferimento del rudere in questione e stabilire la rilevanza ai fini IVA delle somme che la società istante  è  tenuta  a  corrispondere  alla Compagnia  di Leasing in  virtù degli  impegni contrattuali assunti,  è necessario esaminare  le condizioni generali del contratto di locazione finanziaria immobiliare sottoscritto dalle parti. 

    In particolare, ai fini che qui interessano, la clausola n. 17 disciplina la risoluzione anticipata  del contratto in  caso di  distruzione totale dell'immobile, prevedendo espressamente che l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del terreno, del  rudere e di ogni altro diritto relativo ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo di cui  alla successiva clausola 23)

    La successiva clausola n. 21, rubricata ''Risoluzione anticipata ed effetti'' dispone che in ogni  ipotesi di perimento  o  di  perdita  dell'immobile, al  Concedente  resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni  periodici  già in  precedenza  pagati ed  ogni altra  somma a qualsiasi titolo corrisposta; l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per  canoni  scaduti  e  non pagati,  interessi  convenzionali,  di  mora,  commissioni,  spese  e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto.[…]

    La clausola n. 23, rubricata ''Indennizzo a favore del Concedente'', inoltre, dispone  che se l'''indennizzo'' non è diversamente determinato nel suo ammontare, esso ''deve  essere  quantificato  come  la  somma  di  tutti  i  canoni  non  ancora  scaduti  alla  data  di  risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale…''. 

    Dalla disamina delle clausole contrattuali citate, contrariamente a quanto asserito dall'Istante, si desume che la somma da erogare alla società di leasing concedente, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, non costituisce il ristoro del danno derivante dall'incendio che ha coinvolto l'impianto oggetto del contratto di leasing, bensì come stabilito espressamente dalla clausola n. 17 del contratto ­il prezzo da saldare per il  passaggio di proprietà del bene medesimo.  

    Detto passaggio di proprietà dell'immobile costituisce, dunque, un elemento significativo che depone a  favore della qualificazione della somma in questione come corrispettivo.  

    Ad avviso delle Entrate, depone a favore di tale qualificazione il criterio di determinazione dell'ammontare di detta somma indicato dalla citata clausola 23 del contratto, in base al quale detto ammontare è costituito dalla somma di tutti i canoni non  ancora scaduti alla data di risoluzione anticipata del contratto e del maxicanone finale. 

    Ciò posto, si ritiene, pertanto, che il trasferimento del rudere di cui trattasi alla  società istante costituisca una cessione da assoggettare ad IVA secondo le regole previste per le cessioni di immobili. 

    In proposito, si fa presente che se, come asserito dalla società istante, all'atto del trasferimento il rudere sia effettivamente inquadrabile come collabente nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, la cessione  dovrà essere assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria (cfr. Risposta n. 554 del 2022). 

    Per completezza di  trattazione, si  fa  presente, infine,  che ad  avviso della scrivente, la base imponibile di detta cessione non  possa essere decurtata,  ai sensi  dell'art. 15, comma 1, numero 1) del D.P.R. 633 del 1972, dell'ammontare relativo al rimborso assicurativo che, secondo quanto asserito dalla società istante, sarà veicolato  direttamente dalla Compagnia assicuratrice alla Società di Leasing. 

    Ciò in quanto, come rappresentato  anche  dall'Istante, detto  ammontare  sarà  corrisposto  alla  società  di  leasing  a  compensazione in  tutto  o  in  parte  dell'importo  (rectius, corrispettivo) dovuto a quest'ultima a seguito della  risoluzione anticipata del  contratto di leasing.

  • Adempimenti Iva

    Immobile del Comune: detraibilità IVA se concesso per usi commerciali

    Con Risposta a interpello n 419 del 25 agosto le Entrate trattano della possibilità di presentare dichiarazioni integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all'effettuazione dell'attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale.

    Sinteticamente, le entrate chiariscono che, la detrazione spetta solo dal momento in cui il bene di proprietà comuncale è effettivamente usato per scopi comerciali. 

    I dettagli dell'interpello.

    Il Comune istante ha realizzato nelle annualità  2020,  2021 e  2022 un intervento di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione di una pertinenza demaniale storica struttura su palafitte che sorge in mare davanti alla spiaggia.

    Il Comune afferma che attività di ultimazione dei lavori sono in corso nel 2023, e che il suddetto locale risulta diviso in due aree funzionali di cui: 

    • ­una verrà affidata a un gestore attraverso una concessione avente lo scopo di garantire la realizzazione di servizi finalizzati alla fruizione e valorizzazione, accoglienza e informazione turistica dell'offerta integrata sul territorio, volta alla promozione e valorizzazione del  brand turistico di alcune città  del territorio e della Regione; ­              
    • l'altra  area rimarrà, invece, a sua completa disposizione per la rappresentazione dell'immagine turistica del  Comune, come centro  di attrazione e catalizzatore di iniziative culturali, ricreative e turistiche di vario genere nel periodo non  solo estivo di massimo afflusso vacanziero, ma anche in quello invernale. 

    Al  riguardo, il  Comune chiarisce che il  concessionario potrà  svolgere, previo nulla­osta della stessa  amministrazione comunale, tutte  le iniziative/eventi e  attività legate alla promozione e valorizzazione del territorio, nonché con  finalità divulgativa  e socio­culturale, organizzate o promosse dal medesimo concessionario.

    Il Comune fa presente di aver provveduto alla registrazione delle fatture ricevute a seguito dell'esecuzione dei suddetti lavori, applicando il regime IVA di cui all'articolo 17­ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cd. ''split payment''), nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

    Tuttavia, al completamento dei lavori, nello specificare le modalità di utilizzo del locale è emerso che lo stesso verrà utilizzato anche per finalità commerciali come sopra  descritto; conseguentemente, i canoni che verranno versati dal concessionario saranno assoggettati dall'Istante a IVA

    Considerato, pertanto, il notevole investimento effettuato nelle annualità sopra indicate, anche alla luce della destinazione d'uso del predetto locale, il Comune ritiene  opportuno rettificare le precedenti dichiarazioni annuali IVA presentate dallo stesso ente locale, al fine di poter detrarre il tributo con riferimento all'effettuazione dell'attività commerciale. 

    Al riguardo, sorgono dubbi in merito all'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA, ai sensi degli articoli 4, quarto comma e 19­ter del citato d.P.R. n. 633 del 1972, al fine della possibilità di rettificare le predette dichiarazioni IVA relative alle annualità pregresse interessate (anni d'imposta 2020 e 2021) per cui lo stesso Comune ha già provveduto all'invio.

    Detrazione IVA per immobile del Comune concesso per usi commerciali?

    Le entrate nel riepilogare la normativa di riferimento specificano che relativamente agli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni,  l'articolo  19­ ter  prevede  che  l'IVA «[…]  è ammessa in  detrazione,  a  norma  degli  articoli  precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali […]. 

    Mentre con riferimento all'istituto della dichiarazione integrativa, ricordano che l'articolo 8, comma  6­bis del d.P.R. n. 322 del 1998, disciplina il ricorso alla dichiarazione integrativa,  quale strumento per modificare le dichiarazioni annuali già  presentate, al fine di  «correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, […], non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

    Nel  caso d  specie, il Comune utilizza il locale, coincidente con l'area che risulta oggetto di affidamento in concessione, in parte per effettuare un'attività economica e per la restante parte per lo svolgimento della propria attività istituzionale di rappresentanza. 

    Al  riguardo, con  iferimento  alla circostanza che il predetto locale ostituisca un benestrumentale per la suddetta  attività commerciale, dalla documentazione catastale fornita a riscontro della  richiesta di documentazione integrativa, detto bene risulta accatastato nella categoria  D/8, che ricomprende i  «fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni». 

    In  particolare, il  locale seppur accatastato quale bene immobile destinato ad  attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla  stipula dell'atto di concessione, ossia dal 21 febbraio 2023. 

    Infatti, solo con riferimento  all'affidamento dei predetti servizi e della connessa parte dell'area del locale strumentale all'esercizio degli stessi, a  fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l'intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l'attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, da  quel momento il medesimo ente locale può esercitare il relativo diritto alla detrazione dell'IVA assolta per i richiamati interventi.

    In altri termini, con riferimento alle annualità dal 2020 al 2022, l'Istante non ha  maturato il diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta relativa alle spese sostenute  per gli interventi di recupero e riqualificazione del locale, come previsto dal richiamato  articolo 19, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto acquisti eseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale e, quindi, fuori dall'esercizio dell'impresa. 

    Con riferimento ai detti periodi d'imposta, dunque, non si configura alcun errore od omissione emendabile tramite il predetto istituto della dichiarazione integrativa, poiché in detti periodi, l'Istante non  ha  svolto alcuna attività  commerciale che legittimerebbe il diritto a detrazione. 

    Solo  nel  2023,  quando  viene  stipulata  la  suddetta  concessione  di  servizi  (21  febbraio 2023), infatti, muta parzialmente la destinazione d'uso dell'immobile e, pertanto,  come  già  detto,  solo  a  partire  da  detto  periodo  d'imposta  è  possibile  esercitare  proporzionalmente il diritto a detrazione, nonché recuperare l'IVA relativa alle spese pluriennali imputabili al fabbricato secondo le regole di cui ai citati articoli 19 e 19­bis2  del decreto IVA.

    Pertanto, a partire dal 2023, la parziale destinazione d'uso dell'immobile (come  visto strumentale per natura), consente all'Istante di recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota  d'imposta ad essi  relativa, in applicazione  di  quanto  previsto sia dal richiamato articolo 19, comma 4 sia dal citato articolo 19­bis2 del citato  d.P.R. n. 633 del 1972, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 328 del 1997.

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