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Tessile e Moda: decreto di assegnazione dei contributi 2025
Il MIMIT ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi per il settore tessile e della moda.
Ricordiamo che il 3 giugno sono scadute le domande per l'incentivo finalizzato al sostegno di programmi di investimento, sull’intero territorio nazionale, nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.
La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro.
Con il Decreto interministeriale del 10 dicembre 2024 il MIMIT ha fissato le regole per l'agevolazione.
Successivamente con Decreto Direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande dal 3 aprile prossimo e la documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni.
Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.
Di seguito il riepilogo delle regole.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: i beneficiari
Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:
- ATECO 13 (Industrie Tessili);
- ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio).
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le modalità di erogazione
Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità:
- a) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% (sessanta per cento) delle spese ammissibili;
- b) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00):
- nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a), per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 (centomila/00);
- nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000 ,00 (centomila/00) e fino a 200.000,00 (duecentomila/00).
Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro 200.000,00 (duecento/mila).
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024.
Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse da Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: spese ammissibili
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento.
I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali).
Nello specifico sono ammissibili le spese relative a:
- a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- b) formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione;
- c) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
- d) spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati;
- e) acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
- f) spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a:
- spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le linee di intervento
Le linee di intervento della misura per il Tessile e la Moda riguardano i seguenti programmi:
- "crescita e innovazione" con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati;
- "sostenibilità ambientale" con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni.
Per i programmi di investimento comportanti spese di importo non superiore a 100mila euro, il contributo a fondo perduto concesso sarà pari al 60% delle spese.
Per i programmi di investimento comportanti spese tra 100mila e 200mila euro, il contributo a fondo perduto sarà pari al 60% delle spese fino a 100.000 euro e con finanziamento agevolato all’80% per la quota restante.
Le spese dovranno riguardare:
- l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- la formazione del personale dedicata all’uso dei nuovi macchinari;
- l’acquisto di brevetti, licenze d’uso, certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
- attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.
Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, gli schemi in base ai quali devono essere presentate e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del soggetto gestore.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: domande entro il 3 giugno
I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e sono scadytu alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025.
Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica.Dal sito di invitalia si legge che:- dalle 12.00 del 27 marzo 2025 le imprese possono registrarsi e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”. La registrazione dell'impresa è propedeutica e necessaria per la presentazione della domanda,
- la compilazione e la presentazione delle domande è possibile dalle 12.00 del 3 aprile 2025 alle 12.00 del 3 giugno 2025 accedendo all'area riservata.
A tal fine è necessario:
- essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE) ,
- accedere all'area riservata per compilare online la domanda,
- disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’accesso alle agevolazioni avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Quest'ultimasarà stilata sulla base degli indicatori e dei criteri contenuti nell’Allegato 1 del decreto interministeriale10 dicembre 2024.
A breve sarà disponibile in questa pagina la documentazione per inviare la domanda e la guida alla presentazione.
Attenzione: a seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”.
Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; se non è possibile inserire per esteso la dicitura è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.
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Transizione 5.0: aggiornamento della piattaforma e nuove funzionalità
Con l’intervento di manutenzione della piattaforma “Transizione 5.0”, svolto nella giornata del 7 agosto, sono state introdotte le seguenti funzioni, pensate per semplificare le procedure e ampliare le possibilità per le imprese beneficiarie del credito d’imposta.
Nuove funzionalità disponibili dopo l’aggiornamento
1. Energy Service Company come beneficiaria
Gli utenti potranno indicare una Energy Service Company (ESCo) quale soggetto beneficiario del credito d’imposta.
2. Segnalazione del cumulo con altre agevolazioni
Sarà possibile dichiarare l’eventuale cumulo con altre misure di sostegno già ottenute o richieste per i medesimi costi ammissibili.
3. Sostituzione di beni materiali
Per i beni compresi nell’Allegato A, sarà consentito indicare la sostituzione con un bene equivalente, già ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
4. Semplificazioni per beni di valore inferiore a 300.000 €
Per beni con spesa inferiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia asseverata o alla certificazione di un ente accreditato, sarà possibile caricare una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
5. Aggiornamento delle categorie di impianti termici
La tipologia “Energia termica da fonte geotermica” sarà sostituita da: “Energia termica da fonte geotermica, acqua/acqua e acqua/aria”. Restano invariati i massimali previsti dalla Tabella 2b, Sezione II, del DM 24 luglio 2024.
Dove trovare istruzioni e approfondimenti
La Guida all’utilizzo del portale TR5, con spiegazioni dettagliate e indicazioni operative, è disponibile nella sezione dedicata del sito GSE, che qui alleghiamo.
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Aiuti al settore radiotelevisivo: novità nel DL Economia
Il MIMIT ha comunicato con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale che in sede di esame in Commissione al Senato della conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, Dl Economia, è stato presentato un emendamento volto a ripristinare il livello delle risorse assegnate al Mimit per il sostegno al settore radiotelevisivo, superando così l’interpretazione particolarmente penalizzante alla Legge di Bilancio 2024 in merito al riparto riservato al Dicastero per le emittenti locali.
Il Ministro Urso ha così commentato: “Siamo intervenuti tempestivamente, pienamente consapevoli del ruolo fondamentale svolto dalle emittenti locali, che rappresentano una primaria fonte di informazione a livello territoriale. Assicureremo la continuità delle risorse stanziate anche in sede di formulazione della prossima Legge di Bilancio”.
In particolare, l’emendamento prevede l’erogazione di un contributo straordinario pari a 16,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Mimit, che – unitamente a ulteriori 2,5 milioni di euro recuperati mediante il disaccantonamento di fondi relativi a esercizi precedenti – consentirà di compensare integralmente la riduzione della quota spettante al Dicastero del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”, riportando così, con risorse proprie, lo stanziamento ai livelli dell’anno precedente.
Si resta in attesa del testo definitivo della norma.
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Credito d’imposta beni strumentali 4.0: tutte le regole
Il MIMIT comunica che per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.
Viene anche ricordato che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GS accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
Con il Decreto del 16 giugno il MIMIT ha fissato le regole con cui le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.
Si ricorda che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Credito d’imposta beni strumentali 4.0: processo di prenotazione
Viene evidenziato che il processo di prenotazione del bonus prevede:
- comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
- conferma dell'acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
- comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.
Credito d’imposta beni strumentali 4.0: cosa accade a chi ha già prenotato
Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:
- Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;
- Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
- Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.
Credito d’imposta beni strumentali 4.0: condizioni 2025
Il bonus spetta al:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Allegati: -
IVA commercio opere d’arte: le novità in vigore dal 1° luglio
Pubblicato in GU n 149 del 30 giugno il DL n 95 in vigore dal 1° luglio con diverse novità in ambito fiscale.
Tra le misure attese quelle previste dall'art 9 Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta.
Vediamo di cosa si tratta.
IVA ridotta commercio opere d’arte: in vigore dal 1° luglio
Il DL Omnibus prevede l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione.
In proposito il ministro della Cultura Alessandro Giuli aveva assicurato che il Mef avrebbe trovato le risorse necessarie per garantire competittività al mercato italiano delle gallerie e delle mostre d’arte stimolando gli investimenti dall’estero.
La novità prevede che le opere d’arte, d’antiquariato e da collezione potranno beneficiare dell’Iva ridotta al 5%, purché non vendute sotto il regime speciale del margine.
La nuova misura dell’aliquota ridotta si applica alle importazioni e alle cessioni “interne” ampliando la platea di beneficiari.
Inoltre, l’agevolazione non è più limitata ai soli beni ceduti dagli autori delle opere, ovvero dai loro eredi o legatari.
L'aliquota viene estesa a tutti gli acquisti intracomunitari di oggetti d’arte, antiquariato e collezione d’arte come indicato al comma 5 dell’articolo 43 del Dl n. 331/93.
La riduzione di aliquota si applica a partire dal 1° luglio 2025, considerando valido il momento della consegna o spedizione del bene, salvo che il pagamento o la fattura avvengano prima.
L'Italia è stata allineata agli standard fiscali degli altri Paesi europei e concretamente con l'entrata in vigore della norma:
- per i collezionisti e gli acquirenti si verifica una riduzione dell'Iva al 5% con risparmio netto su ogni acquisizione, rendendo gli acquisti in Italia più convenienti rispetto al passato e più competitivi rispetto ad altri paesi europei;
- per le gallerie e i mercanti d'arte la riduzione dell'Iva rende il mercato italiano più attrattivo per la clientela finale, che prima preferiva acquistare in UE a causa del costo fiscale complessivo più basso. Pur se le gallerie recuperano l'Iva nelle loro operazioni, beneficiano indirettamente di un mercato più competitivo a livello internazionale:
- secondo le stime di Nomisma, per le piccole gallerie questo potrebbe significare una crescita del fatturato fino al 50%, mentre per il settore nel complesso si prevede un incremento del 28%.
- le gallerie potranno inoltre partecipare con maggiore competitività alle fiere internazionali, proponendo opere a prezzi più allettanti;
- per le case d'asta infine, l'impatto fiscale ridotto sulle commissioni di vendita rende le aste italiane più attraenti per i consegnatori di opere di alto valore, che in passato preferivano rivolgersi a case d'asta estere.
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Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale
Con la Risposta a interpello n 168 del 23 giugno le Entrate replicano a dubbi sulle agevolazioni fiscali:
- Credito di imposta ZES Unica e,
- Credito Transizione 5.0.
L'agenzia ricorda che entrambe sono pensate per incentivare lo sviluppo economico e l'efficienza energetica, ma seguono regole diverse, soprattutto in termini di benefici spettanti e tempistiche di comunicazione.
Viene innanzitutto evidenziato che:
- il Credito ZES Unica è destinato alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi all’interno della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e parte dell’Abruzzo. L’incentivo varia in base alla dimensione aziendale e alla zona in cui si trova lo stabilimento.
- il Credito Transizione 5.0 riguarda invece investimenti in tecnologie che consentano risparmi energetici. Il beneficio dipende dall’efficientamento ottenuto, ma per le PMI è prevista anche una quota agevolata sulle spese di certificazione energetica, fino a 10.000 euro.
Ciò ricordato in modo sintetito le Entrate replica ai seguenti dubbi del contribuente:
- il primo dubbio riguarda il momento in cui determinare la dimensione d’impresa. La società ha presentato la comunicazione iniziale “ex ante” qualificandosi come media impresa, ma al momento dell’approvazione del bilancio (entro 180 giorni) potrebbe diventare grande impresa. Chiede quale sia il requisito valido ai fini della agevolazione;
- il secondo dubbio riguarda il divieto di doppio finanziamento, cioè l’impossibilità di ricevere due contributi pubblici per gli stessi costi. Dato che il credito ZES è finanziato con fondi diversi da quelli del PNRR, mentre Transizione 5.0 è finanziato da fondi PNRR, il contribuente chiede come gestire correttamente il cumulo dei due crediti.
Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale
Le Entrate relativamente alla dimensione d’impresa, chiariscono che per il credito ZES Unica conta la classificazione al momento della comunicazione integrativa (“ex post”), da inviare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025.
Quindi, se l’impresa nel frattempo è passata da media a grande, dovrà adeguare la percentuale del credito richiesto.
Per il credito Transizione 5.0, invece, l’Agenzia si è dichiarata non competente, dato che la gestione è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Tuttavia, essa ricorda che le regole del GSE potrebbero differire, e suggerisce quindi di verificare direttamente con gli enti competenti.
Sulla questione del cumulo dei benefici, l’Agenzia ha precisato che il tema del divieto di doppio finanziamento non è di stretta competenza fiscale. Ha comunque ricordato che tale principio è regolato dalla Circolare n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato, che fornisce indicazioni generali su come evitare sovrapposizioni di spesa finanziate da fondi diversi.
Le imprese che vogliono beneficiare di entrambi i crediti devono prestare particolare attenzione alla documentazione, ai tempi di invio delle comunicazioni e all’aggiornamento dei dati societari:
- verificare entro l’invio della comunicazione integrativa ZES se sono ancora PMI o diventate grandi imprese.
- coordinare le comunicazioni per il credito Transizione 5.0 con il GSE, tenendo conto delle soglie di risparmio energetico e delle eventuali spese agevolabili.
- evitare la sovrapposizione tra credito ZES e Transizione 5.0 per la stessa quota di spesa, rispettando i limiti imposti sul cumulo.
Concludendo l'Ade ribadisce un principio chiave: per accedere correttamente agli incentivi fiscali serve coerenza tra i dati dichiarati e quelli ufficiali, soprattutto in presenza di passaggi dimensionali.
Allo stesso tempo, è essenziale non dare per scontata la cumulabilità tra misure diverse, soprattutto se finanziate da fonti differenti (PNRR vs altri fondi).
Per evitare errori o decadenze, si raccomanda di monitorare costantemente l’evoluzione normativa e consultare i siti istituzionali (Agenzia Entrate, GSE, MIMIT) per eventuali aggiornamenti.
Allegati: -
Albo imprese culturali e creative, ICC: tutte le regole
Il Decreto della Cultura n 460/2024 contiene le modalità di attuazione dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e a tal fine disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
Per “imprese culturali e creative di interesse nazionale” si intendono i soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, i quali in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale.Albo imprese culturali e creative, ICC: entrata in vigore
Il decreto ha previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, viene istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (di seguito anche “DGCC”), l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale tenuto con modalità telematiche.
L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della DGCC del Ministero della Cultura, che ne cura l’aggiornamento ed è liberamente consultabile.
L’iscrizione all’albo è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.
L’iscrizione al presente albo comporta altresì, per quei soggetti che abbiano un archivio di impresa riconosciuto di interesse storico particolarmente importante, che lo stesso sia registrato, per il tramite degli uffici competenti del Ministero, nel portale afferente al Sistema archivistico nazionale del Ministero della Cultura (SAN)Albo imprese culturali e creative, ICC: requisiti per iscriversi
Possono richiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 i soggetti che, al momento della presentazione della domanda:
- a) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402;
- b) svolgono, da almeno 5 anni, attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure attività capaci di connettere la propria organizzazione con il
territorio in cui è localizzata e di valorizzare il territorio medesimo attraverso la propria attività; - c) abbiano un archivio di impresa, inteso come l’insieme della documentazione strumentale o funzionale all’attività dell’impresa stessa.
Le ICC riconosciute ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 che alla data della presentazione della domanda di iscrizione all’albo siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale come definito all’articolo 11- ter del Codice della proprietà industriale e iscritto nel registro speciale dei marchi storici di
interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale tenuto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono automaticamente ammesse all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.
Albo imprese culturali e creative, ICC: modalità di iscrizione
L’istanza di iscrizione è presentata alla DGCC del Ministero della Cultura esclusivamente con modalità telematica accedendo all’area riservata del portale bandi della DGCC, previa registrazione. La domanda, completa dei documenti richiesti e firmata digitalmente, dovrà
contenere le seguenti informazioni:- a) i dati e la qualifica del richiedente;
- b) gli estremi dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
- c) la sede legale, la sede operativa e l’oggetto principale della propria attività;
- d) documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività continuativa ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;
- e) lo Statuto o l’atto costitutivo;
- f) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che il soggetto di cui si chiede la registrazione svolge attività che:
- contribuisce, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale
- valorizza il territorio in cui è localizzato il soggetto richiedente;
- g) la dichiarazione circa il possesso di un marchio storico di interesse nazionale registrato;
- h) la dichiarazione circa il possesso di un archivio di impresa;
- i) la dichiarazione che l’archivio di impresa di cui alla precedente lettera h) abbia il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio).
Ai fini della presentazione dell’istanza di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, con riguardo alla lettera h), il soggetto richiedente deve comunicare alla DGCC:
- a) una breve descrizione dell’archivio con gli estremi cronologici della documentazione;
- b) la localizzazione dell’archivio (indicazione di Regione, Provincia, Comune in cui è attualmente conservata la documentazione);
- c) il Soggetto conservatore;
- d) il Soggetto proprietario o detentore;
- e) la trasmissione della copia della comunicazione inviata all’organo periferico del Ministero della cultura, competente ai fini dell’eventuale accertamento dell’interesse storico particolarmente importante.
L’iscrizione all’albo è gratuita e con decreto del direttore generale della DGCC sono definite ulteriori modalità applicative per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 del decreto.
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Transizione 4.0: codice tributo per F24
Con Risoluzione n 41 dell'11 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per la Transizione 4.0
Vediamo il riepilogo delle regole, il codice tributo e le istruzioni operative.
Transizione 4.0: codice tributo per F24
La Risolzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate.Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:- “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45
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Tax credit cinema: il Decreto con le novità
Il Decreto n 141/2025 del Ministero della Cultura contiene modifiche alla disciplina del credito di imposta spettante alle sale cinematografiche.
Il decreto in oggetto reca modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”
Tax credit cinema: le domande sulla piattaforma DIGICOL
La Direzione generale Cinema e audiovisivo ha anche contenstualmente fornito le informazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sulla piattaforma telematica Dgcol:
- la sessione per la presentazione delle richieste preventive e definitive del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, attualmente in corso, consentirà unicamente il completamento delle domande già aperte in piattaforma, che dovrà avvenire entro le 23:59 del 15 giugno 2025.
- a conclusione delle necessarie attività di aggiornamento della piattaforma, il 18 giugno 2025 si procederà alla riapertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito d’imposta, come previsto dal decreto n. 225/2024 modificato e integrato dalle nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo.
Attenzione al fatto che in particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:
- le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni di cui al decreto n. 225/2024, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo
- le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n. 70/2021 e successive modifiche, in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024, alternativamente: erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi o con distributori cinematografici; erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese o il 50% delle giornate di lavorazione. in entrambi i casi resta fermo l’obbligo del versamento delle spese istruttorie.
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Registro Aiuti di Stato: come regolarizzare gli errori 2021
Con il Provvedimento n 244832 del 5 giugno le Entrate fissano le regole di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2021 – dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Errori 2021 RNA: come regolarizzare spontaneamente
Con il provvedimento n 244832 del 5 giugno sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021.
Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, è stato istituito al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi- automatici” di cui all’articolo 10 del Regolamento, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle
entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2021.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.I dati di cui si tratta sono:
- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
- d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
- e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cuial successivo punto 5.
Consulta il provvedimento n 244832/2025 di cui si tratta per tutte le altre info su come procedere alla eventuale regolarizzazione.