• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tessile e Moda: decreto di assegnazione dei contributi 2025

    Il MIMIT ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi per il settore tessile e della moda.

    Ricordiamo che il 3 giugno sono scadute le domande per l'incentivo finalizzato al sostegno di programmi di investimento, sull’intero territorio nazionale, nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.

    La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro.

    Con il Decreto interministeriale del 10 dicembre 2024 il MIMIT ha fissato le regole per l'agevolazione.

    Successivamente con Decreto Direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande dal 3 aprile prossimo e la documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni.

    Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.

    Di seguito il riepilogo delle regole.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: i beneficiari

    Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:

    • ATECO 13 (Industrie Tessili);
    • ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio).

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le modalità di erogazione

    Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità:

    • a) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% (sessanta per cento) delle spese ammissibili;
    • b) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00):
      1. nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a), per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 (centomila/00);
      2. nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000 ,00 (centomila/00) e fino a 200.000,00 (duecentomila/00).

    Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro 200.000,00 (duecento/mila).

    Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024.

    Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse da Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: spese ammissibili

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento.

    I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali).

    Nello specifico sono ammissibili le spese relative a:

    • a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
    • b) formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione;
    • c) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
    • d) spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati;
    • e) acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
    • f) spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a:
      1. spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
      2. strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

    Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le linee di intervento

    Le linee di intervento della misura per il Tessile e la Moda riguardano i seguenti programmi:

    • "crescita e innovazione" con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati;
    • "sostenibilità ambientale" con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni.

    Per i programmi di investimento comportanti spese di importo non superiore a 100mila euro, il contributo a fondo perduto concesso sarà pari al 60% delle spese.

    Per i programmi di investimento comportanti spese tra 100mila e 200mila euro, il contributo a fondo perduto sarà pari al 60% delle spese fino a 100.000 euro e con finanziamento agevolato all’80% per la quota restante.

    Le spese dovranno riguardare:

    • l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
    • la formazione del personale dedicata all’uso dei nuovi macchinari; 
    • l’acquisto di brevetti, licenze d’uso, certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, nuove licenze software per la tracciabilità della filiera; 
    • attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

    Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

    Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, gli schemi in base ai quali devono essere presentate e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del soggetto gestore.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: domande entro il 3 giugno

    I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e sono scadytu alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025.
    Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica.

    Dal sito di invitalia si legge che:
    • dalle 12.00 del 27 marzo 2025 le imprese possono registrarsi e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”. La registrazione dell'impresa è propedeutica e necessaria per la presentazione della domanda,
    • la compilazione e la presentazione delle domande è possibile dalle 12.00 del 3 aprile 2025 alle 12.00 del 3 giugno 2025 accedendo all'area riservata.

    A tal fine è necessario:

    • essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE) ,
    • accedere all'area riservata per compilare online la domanda,
    • disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    L’accesso alle agevolazioni avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Quest'ultimasarà stilata sulla base degli indicatori e dei criteri contenuti nell’Allegato 1 del decreto interministeriale10 dicembre 2024.

    A breve sarà disponibile in questa pagina la documentazione per inviare la domanda e la guida alla presentazione.

    Attenzione: a seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. 

    Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; se non è possibile inserire per esteso la dicitura è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

    Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi diretti 2024 Imprese Editrici: piattaforma aperta fino al 30 settembre

    Riattivata la piattaforma per la gestione delle domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2024 a favore delle imprese editrici di quotidiani, editi e diffusi in Italia o all’estero, e delle imprese editrici di periodici editi e diffusi in Italia.

    Per il riepilogo delle regole leggi anche: Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio

    Contributi diretti 2024 Imprese Editrici: piattaforma aperta fino al 30 settembre

    Con avviso del 18 luglio il Dipartimento specifica che la piattaforma per le domande del contributo in oggetto rimarrà aperta fino al 30 settembre 2025, data entro la quale le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista:

    • dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale)
    •  e dall’art. 2, comma 3, del DPCM 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero) ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda.

    Gli editori possono accedere alla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo:

    Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore.

    La modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio per il successivo invio.

    Attenzione al fatto che sono sempre disponibiliti per i supporto tecnico i seguenti recapiti:

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    Transizione 5.0: aggiornamento della piattaforma e nuove funzionalità

    Con l’intervento di manutenzione della piattaforma “Transizione 5.0”, svolto nella giornata del 7 agosto, sono state introdotte le seguenti funzioni, pensate per semplificare le procedure e ampliare le possibilità per le imprese beneficiarie del credito d’imposta.

    Nuove funzionalità disponibili dopo l’aggiornamento

    1. Energy Service Company come beneficiaria

    Gli utenti potranno indicare una Energy Service Company (ESCo) quale soggetto beneficiario del credito d’imposta.

    2. Segnalazione del cumulo con altre agevolazioni

    Sarà possibile dichiarare l’eventuale cumulo con altre misure di sostegno già ottenute o richieste per i medesimi costi ammissibili.

    3. Sostituzione di beni materiali

    Per i beni compresi nell’Allegato A, sarà consentito indicare la sostituzione con un bene equivalente, già ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

    4. Semplificazioni per beni di valore inferiore a 300.000 €

    Per beni con spesa inferiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia asseverata o alla certificazione di un ente accreditato, sarà possibile caricare una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

    5. Aggiornamento delle categorie di impianti termici

    La tipologia “Energia termica da fonte geotermica” sarà sostituita da: “Energia termica da fonte geotermica, acqua/acqua e acqua/aria”. Restano invariati i massimali previsti dalla Tabella 2b, Sezione II, del DM 24 luglio 2024.

    Dove trovare istruzioni e approfondimenti

    La Guida all’utilizzo del portale TR5, con spiegazioni dettagliate e indicazioni operative, è disponibile nella sezione dedicata del sito GSE, che qui alleghiamo.

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    Aiuti al settore radiotelevisivo: novità nel DL Economia

    Il MIMIT ha comunicato con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale che in sede di esame in Commissione al Senato della conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, Dl Economia, è stato presentato un emendamento volto a ripristinare il livello delle risorse assegnate al Mimit per il sostegno al settore radiotelevisivo, superando così l’interpretazione particolarmente penalizzante alla Legge di Bilancio 2024 in merito al riparto riservato al Dicastero per le emittenti locali.

    Il Ministro Urso ha così commentato: “Siamo intervenuti tempestivamente, pienamente consapevoli del ruolo fondamentale svolto dalle emittenti locali, che rappresentano una primaria fonte di informazione a livello territoriale. Assicureremo la continuità delle risorse stanziate anche in sede di formulazione della prossima Legge di Bilancio”.

    In particolare, l’emendamento prevede l’erogazione di un contributo straordinario pari a 16,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Mimit, che – unitamente a ulteriori 2,5 milioni di euro recuperati mediante il disaccantonamento di fondi relativi a esercizi precedenti – consentirà di compensare integralmente la riduzione della quota spettante al Dicastero del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”, riportando così, con risorse proprie, lo stanziamento ai livelli dell’anno precedente.

    Si resta in attesa del testo definitivo della norma.

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    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: tutte le regole

    Il MIMIT comunica che per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro.

    Viene anche ricordato che le comunicazioni per l’accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GS accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

    Con il Decreto del 16 giugno il MIMIT ha fissato le regole con cui le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, il modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro. 

    Si ricorda che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: processo di prenotazione

    Viene evidenziato che il processo di prenotazione del bonus prevede: 

    1. comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
    2. conferma dell'acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
    3.  comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

    In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: cosa accade a chi ha già prenotato

    Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:

    1. Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni a partire dal 17 giugno 2025 le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva;
    2. Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
    3. Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.

    Credito d’imposta beni strumentali 4.0: condizioni 2025

    Il bonus spetta al:

    • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
    • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
    • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 

    Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

     

    Allegati:
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    Credito ZES: chiarimenti sugli importi della componente immobiliare

    Con la Risposta a interpello n 183 dell'8 luglio le Entrate replicano ad una società che vorrebbe beneficiare del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES ora ZES UNICA.

    Ricordiamo che l'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).
    La società svolge la propria attività presso uno stabilimento sito in […] in virtù di contratto di locazione commerciale e vorrebbe accedere al Credito di imposta ZES Unica in quanto intende estendere la capacità dello stabilimento esistente, acquistando nuovi macchinari, impianti e attrezzature nonché procedere ''[al]l'acquisto dell'immobile strumentale, costituito dalla parte attualmente locata e da una nuova porzione costituita da immobile e piazzale''.
    La società istante chiarisce che l'acquisto dell'immobile avrà un costo pari a euro 600.000,00 circa, mentre il costo degli ulteriori beni strumentali (macchinari eattrezzature varie) ammonta a euro 270.000,00.
    Si chiede chiarimento sull'interpretazione dell'articolo 16, comma 2, del decretolegge n. 124 del 2023 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2024, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito nella parte in cui prevedono che ''[i]l valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.

    Ai fini del riconoscimento del beneficio, la disciplina distingue gli investimenti immobiliari da quelli non immobiliari: è stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto agevolabile, il valore della sua componente immobiliare non può essere superiore alla metà del valore complessivo del bonus richiesto.

    Ciò significa, tra l’altro, che l’investimento immobiliare non può superare quello in attrezzature e impianti e che il solo acquisto di edifici e terreni non consente l’accesso al tax credit.

    L'agenzia conferma la soluzione dell'istante ossia che le spese per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali possono accedere al calcolo del credito d’imposta Zes unica fino a una quota del 50% in relazione a ogni singolo progetto di investimento. 

    Pertanto, l’impresa che spende 600mila euro per l’acquisto di un immobile e 270mila euro per l’acquisto di macchinari, ai fini del bonus Zes Unica, deve considerare un investimento complessivo di 540mila euro, visto che la componente immobiliare non può superare il 50% del totale agevolabile e, quindi, nel caso specifico, 270mila euro.

    Nell'interpello viene riepilogata le norme in base alle quali risultano agevolabili gli investimenti, ''facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti'', effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 [e anche quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025 come, da ultimo, previsto dall'articolo 1, comma 485, lettera c), della legge n. 207 del 2024].
    In relazione agli investimenti aventi ad oggetto l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali, l'articolo 16, comma 2, del decretolegge n. 124 del 2023 e l'articolo 3, comma 5, del decreto attuativo, stabiliscono che ''[i]l valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato''.
    Attesa la ratio di limitare la componente agevolata riferita all'acquisto di beni immobili strumentali (di seguito, ''componente immobiliare'') rispetto a quella relativa
    all'acquisizione degli altri asset strumentali agevolati (di seguito, ''componente non immobiliare''), con le previsioni citate viene stabilito che, in relazione a ogni singolo progetto di investimento avente le caratteristiche richieste dal citato articolo 16 e rilevante ai fini del Credito di imposta ZES Unica, il valore della sua componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al cinquanta per cento) del valore complessivo dell'investimento agevolato.
    Ciò implica, in concreto, che il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non immobiliare e che, dunque, laddove l'investimento immobiliare costituisca l'unica spesa riconducibile al progetto di investimento iniziale, lo stesso non è agevolabile per l'assenza di ulteriori investimenti elegibili al Credito di imposta ZES Unica in altri asset strumentali (cd. ''componente nonimmobiliare'').

    Allegati:
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    Tax credit opere audiovisive: nuove regole

    Il tax credit relativo alla produzione nazionale e internazionale di opere audiovisive, ossia l’incentivo fiscale che consente all’industria cinematografica di sostenere la produzione, la distribuzione e la promozione di tali opere cambia forma.

    Le nuove disposizioni arrivano con due Decreti della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, che rafforzano la trasparenza e la tracciabilità dell’agevolazione fiscale.

    Tax credit opere audiovisive: nuove regole

    Il tax crediti consiste nel riconoscimento di crediti di imposta calcolati sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l’apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse e per le industrie tecniche. 

    Esso spetta a condizione che l’opera per la quale viene richiesto abbia “eleggibilità culturale”, determinata in base a un punteggio minimo.
    Il tax credit è previsto anche in relazione alla spesa sostenuta, sul territorio nazionale, per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere (tax credit internazionale).

    Il bonus è regolato dalla Legge Cinema o legge n 220/2016 e numerosi decreti ministeriali hanno completato la disciplina, demandando a decreti direttoriali la definizione delle ulteriori modalità, disposizioni tecniche e applicative per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e garantire un controllo più efficace sui costi e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha ritenuto di aggiornare il quadro provvedimentale, emanando:

    • a) il Decreto Direttoriale n 2540 del 26 giugno 2025, in materia di tax credit produzione internazionale
    • b) il Decreto Direttoriale n 2541 del 26 giugno 2025, per la produzione nazionale.

    Entrambi gli atti delineano in modo specifico le procedure di accesso per le imprese al fine dell'ottenimento del credito di imposta.

    Vediamo le principali novità che essi hanno apportato alla disciplina:

    • viene previsto l’obbligo di un conto corrente dedicatoda parte dei beneficiari degli incentivi. Sempre al fine di garantire la tracciabilità, e con riferimento alle richieste a consuntivo, sono state dettate regole precise per la fatturazione. Le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore a mille euro, emessi a partire dalla data di pubblicazione dei decreti direttoriali, devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo; sempre a pena di ineleggibilità del costo, tutte le fatture e i documenti attestanti i costi eleggibili devono essere pagati mediante strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari e a valere sul conto dedicato. Non sono considerati eleggibili i costi la cui regolazione è avvenuta con lo strumento della compensazione di posizioni di debito e credito con i fornitori di beni o servizi;
    • la direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) potrà richiedere, anche ai fini della cedibilità del credito di imposta, una perizia di congruità sui costi eleggibili dichiarati, redatta da un soggetto terzo e indipendente e in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità e secondo metodologie e standard di riferimento preventivamente comunicate;
    • rafforzate le regole già in vigore per l’assunzione del personale e l’affidamento di servizi a soggetti esterni. Tra gli allegati da fornire dai richiedenti vi sarà l’elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del codice fiscale e del relativo costo; la documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore, secondo le modalità indicate dai decreti stessi; l’autodichiarazione del fornitore attestante: 
      • i. l’assenza di sub contrattazione a soggetti terzi in modalità “a cascata”;
      •  ii. l’eleggibilità delle spese sostenute; iii. con riferimento alla propria impresa e relativamente alla specifica fornitura, le autodichiarazioni sugli aspetti lavoristici (cfr articolo 2 di entrambi i decreti)
    • per il tax credit internazionale arriva l’obbligo di consegna della copia dell’opera.

    Attenzione al fatto che il Ministero ha comunicato che sono in arrivo altri dettagli tecnici con ulteriori avvisi, consultare il sito di riferimento, clicca qui, per ulteriori novità.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    IVA commercio opere d’arte: le novità in vigore dal 1° luglio

    Pubblicato in GU n 149 del 30 giugno il DL n 95 in vigore dal 1° luglio con diverse novità in ambito fiscale.

    Tra le misure attese quelle previste dall'art 9  Modifiche al regime del margine per la cessione  di  beni  usati,  di  oggetti d'arte, di antiquariato  o  da  collezione  e  applicazione  dell'aliquota IVA ridotta.

    Vediamo di cosa si tratta.

    IVA ridotta commercio opere d’arte: in vigore dal 1° luglio

    Il DL Omnibus prevede l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione.

    In proposito il ministro della Cultura Alessandro Giuli aveva assicurato che il Mef avrebbe trovato le risorse necessarie per garantire competittività al mercato italiano delle gallerie e delle mostre d’arte stimolando gli investimenti dall’estero. 

    La novità prevede che le opere d’arte, d’antiquariato e da collezione potranno beneficiare dell’Iva ridotta al 5%, purché non vendute sotto il regime speciale del margine. 

    La nuova misura dell’aliquota ridotta si applica alle importazioni e alle cessioni “interne” ampliando la platea di beneficiari. 

    Inoltre, l’agevolazione non è più limitata ai soli beni ceduti dagli autori delle opere, ovvero dai loro eredi o legatari.

    L'aliquota viene estesa a tutti gli acquisti intracomunitari di oggetti d’arte, antiquariato e collezione d’arte come indicato al comma 5 dell’articolo 43 del Dl n. 331/93. 

    La riduzione di aliquota si applica a partire dal 1° luglio 2025, considerando valido il momento della consegna o spedizione del bene, salvo che il pagamento o la fattura avvengano prima. 

    L'Italia è stata allineata agli standard fiscali degli altri Paesi europei e concretamente con l'entrata in vigore della norma:

    • per i collezionisti e gli acquirenti si verifica una riduzione dell'Iva al 5% con risparmio netto su ogni acquisizione, rendendo gli acquisti in Italia più convenienti rispetto al passato e più competitivi rispetto ad altri paesi europei;
    • per le gallerie e i mercanti d'arte la riduzione dell'Iva rende il mercato italiano più attrattivo per la clientela finale, che prima preferiva acquistare in UE a causa del costo fiscale complessivo più basso. Pur se le gallerie recuperano l'Iva nelle loro operazioni, beneficiano indirettamente di un mercato più competitivo a livello internazionale: 
    • secondo le stime di Nomisma, per le piccole gallerie questo potrebbe significare una crescita del fatturato fino al 50%, mentre per il settore nel complesso si prevede un incremento del 28%. 
    • le gallerie potranno inoltre partecipare con maggiore competitività alle fiere internazionali, proponendo opere a prezzi più allettanti;
    • per le case d'asta infine, l'impatto fiscale ridotto sulle commissioni di vendita rende le aste italiane più attraenti per i consegnatori di opere di alto valore, che in passato preferivano rivolgersi a case d'asta estere.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Albo imprese culturali e creative, ICC: tutte le regole

    Il Decreto della Cultura n 460/2024 contiene le modalità di attuazione dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e a tal fine disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
    Per “imprese culturali e creative di interesse nazionale” si intendono i soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, i quali in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: entrata in vigore

    Il decreto ha previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, viene istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (di seguito anche “DGCC”), l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale tenuto con modalità telematiche.
    L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della DGCC del Ministero della Cultura, che ne cura l’aggiornamento ed è liberamente consultabile.
    L’iscrizione all’albo è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.
    L’iscrizione al presente albo comporta altresì, per quei soggetti che abbiano un archivio di impresa riconosciuto di interesse storico particolarmente importante, che lo stesso sia registrato, per il tramite degli uffici competenti del Ministero, nel portale afferente al Sistema archivistico nazionale del Ministero della Cultura (SAN)

    Albo imprese culturali e creative, ICC: requisiti per iscriversi

    Possono richiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 i soggetti che, al momento della presentazione della domanda:

    • a) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402;
    • b) svolgono, da almeno 5 anni, attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure attività capaci di connettere la propria organizzazione con il
      territorio in cui è localizzata e di valorizzare il territorio medesimo attraverso la propria attività;
    • c) abbiano un archivio di impresa, inteso come l’insieme della documentazione strumentale o funzionale all’attività dell’impresa stessa.

    Le ICC riconosciute ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 che alla data della presentazione della domanda di iscrizione all’albo siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale come definito all’articolo 11- ter del Codice della proprietà industriale e iscritto nel registro speciale dei marchi storici di

    interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale tenuto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono automaticamente ammesse all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: modalità di iscrizione

    L’istanza di iscrizione è presentata alla DGCC del Ministero della Cultura esclusivamente con modalità telematica accedendo all’area riservata del portale bandi della DGCC, previa registrazione. La domanda, completa dei documenti richiesti e firmata digitalmente, dovrà
    contenere le seguenti informazioni:

    • a) i dati e la qualifica del richiedente;
    • b) gli estremi dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
    • c) la sede legale, la sede operativa e l’oggetto principale della propria attività;
    • d) documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività continuativa ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;
    • e) lo Statuto o l’atto costitutivo;
    • f) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che il soggetto di cui si chiede la registrazione svolge attività che:
      • contribuisce, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale
      • valorizza il territorio in cui è localizzato il soggetto richiedente;
    • g) la dichiarazione circa il possesso di un marchio storico di interesse nazionale registrato;
    • h) la dichiarazione circa il possesso di un archivio di impresa;
    • i) la dichiarazione che l’archivio di impresa di cui alla precedente lettera h) abbia il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
      e del paesaggio).

    Ai fini della presentazione dell’istanza di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, con riguardo alla lettera h), il soggetto richiedente deve comunicare alla DGCC:

    • a) una breve descrizione dell’archivio con gli estremi cronologici della documentazione;
    • b) la localizzazione dell’archivio (indicazione di Regione, Provincia, Comune in cui è attualmente conservata la documentazione);
    • c) il Soggetto conservatore;
    • d) il Soggetto proprietario o detentore;
    • e) la trasmissione della copia della comunicazione inviata all’organo periferico del Ministero della cultura, competente ai fini dell’eventuale accertamento dell’interesse storico particolarmente importante.

    L’iscrizione all’albo è gratuita e con decreto del direttore generale della DGCC sono definite ulteriori modalità applicative per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 del decreto.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR

    Durante il Cdm di fine maggio il Governo ha deciso di rivedere una parte del PNRR il Piano nazionale di ripresa e resilienza sostenuto dall'Unione europea, modificando alcuni degli obiettivi.

    Alcuni bandi, ad esempio quello per le colonnine, sono andati quasi deserti con residuo di risorse da convogliare ad altri incentivi.

    Per questo motivo ci saranno circa 600 milioni di euro da destinare alle auto con un nuovo bonus per il 2025.

    Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR

    Secondo quanto indicato nella proposta di revisione del PNRR inviata alla Commissione europea il 21 marzo scorso e approvata solo in data 19 maggio, il nuovo programma di incentivazione prevederebbe la sostituzione, entro il 30 giugno 2026, di 39 mila veicoli a combustione interna con vetture elettriche. 

    Secondo le anticipazioni alla stampa, la modulazione dell'ecobonus, dovrebbe contenere limiti legati all'Isee del richiedente e al prezzo di listino. 

    Il contributo potrebbe arrivare a:

    • 11.000 euro per chi ha un Isee fino a 30 mila euro 
    • 9.000 per chi arriva a 40 mila

    Dovrebbe essere un bonus accessibile anche alle piccole imprese intenzionate a sostituire i loro mezzi da lavoro con parametri differenti quali:

    • bonus fino al 30% del listino
    • fino a un massimo di 20.000 euro.  

    A margine è utile evidenziare il commento della Associazione italiana dell'industria della mobilità elettrica che ha commentato la novità come segue: "grande soddisfazione per la decisione del governo e in particolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica do convogliare sugli incentivi ai veicoli elettrici un’importante quota dei fondi residui a disposizione del Pnrr". 

    Il Presidente della Associaizone Fabio Pressi ha commentato: "si ascoltano le esigenze dei cittadini e si accolgono le nostre istanze. Ora sarà decisivo conoscere tutti i dettagli della misura, da cui dipenderanno la platea dei beneficiari e il successo dell’iniziativa, e andrà definita in tempi rapidi la messa a terra delle risorse, per scongiurare effetti penalizzanti sul mercato"