• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riduzione pedaggi autotrasportatori domande dal 3 giugno

    Dal 3 giugno si parte con le domande per avere la riduzione dei pedaggi autostradali sostenuti nel 2024.

    A tal fine con la Delibera del 19 aprile 2025 pubblicata in GU n 108 del 12 maggio, il Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori ha definito le modalità per accedere al bonus destinato a:

    • imprese, 
    • cooperative e consorzi 

    del settore trasporto merci. 

    Il beneficio, che può arrivare fino al 13% dei costi fatturati, è riservato ai soggetti che utilizzano veicoli ecologici e sistemi di pagamento differito

    La procedura di domanda è interamente telematica e si articola in due fasi a partire dal 3 giugno.

    Vediamo i requisiti di accesso, i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo e le modalità operative previste dal provvedimento.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: veicoli ammessi

    La misura agevolativa consiste in un rimborso parziale dei costi per i pedaggi autostradali sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. 

    Sono ammissibili solo i costi fatturati o da fatturare dai service provider convenzionati. 

    La riduzione applicabile è calcolata in base al volume del fatturato annuale relativo ai pedaggi e alla classe ecologica del veicolo. 

    Sono ammessi:

    • Veicoli Euro V, Euro VI o superiori,
    • Veicoli a trazione elettrica o ad alimentazione alternativa,
    • Veicoli classificati nelle classi B, 3, 4, 5 (per assi e sagoma) o 2, 3, 4 (volumetrico).

    È prevista una riduzione aggiuntiva per transiti notturni (ingresso tra le 22:00 e le 02:00, uscita entro le 06:00) pari al 10% della percentuale base, purché tali transiti rappresentino almeno il 10% del fatturato annuo relativo ai pedaggi.

    Riduzione pedaggi autotrasporto: soggetti beneficiari

    Possono presentare domanda per la riduzione dei pedaggi autostradali:

    • Imprese di autotrasporto conto terzi iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2023 o nel 2024
    • Cooperative, consorzi, società consortili iscritte all’Albo e aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto
    • Imprese o raggruppamenti con sede nell’UE, Svizzera o Regno Unito, titolari di licenza comunitaria
    • Imprese esercenti trasporto in conto proprio, italiane o estere, in possesso di licenza specifica

    Anche le imprese in conto proprio interne a consorzi e cooperative possono accedere, purché abbiano individualmente sostenuto almeno 200.000 euro di costi per pedaggi nel 2024.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: criteri di riparto

    Il fatturato minimo richiesto per accedere al beneficio è pari a euro 200.000,00 per i soli pedaggi 2024. 

    L’importo rimborsabile è calcolato:

    • In base alla percentuale definita per ciascuno scaglione di fatturato,
    • Secondo la classe ecologica dei veicoli impiegati,
    • Nel limite massimo del 13% dei costi sostenuti.

    In caso di domande eccedenti le disponibilità, il Comitato applicherà un coefficiente di riparto che modificherà in proporzione le percentuali di riduzione previste.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: domande dal 3 giugno

    La presentazione della domanda avviene esclusivamente online tramite l’applicativo “Pedaggi” sul portale: alboautotrasporto.it secondo le seguenti fasi:

    1. Prenotazione della domandadal 3 giugno 2025 ore 9:00 al 9 giugno 2025 ore 14:00 Il richiedente inserisce dati anagrafici e codici cliente dei service provider.
    2. Inserimento e invio della domanda: dal 23 giugno 2025 ore 9:00 al 22 luglio 2025 ore 14:00

    Il soggetto carica i dati relativi a veicoli, targhe, classe euro, e titolo di disponibilità (anche per veicoli esteri).

    La domanda va firmata digitalmente ed inviata entro il termine perentorio.

    Il Comitato centrale calcolerà gli importi dovuti per ciascun soggetto beneficiario, in base ai dati ricevuti dai provider. 

    Le somme saranno accreditate ai service provider che provvederanno a riaccreditarle agli aventi diritto.
     È obbligatorio:

    • Dotarsi di firma digitale qualificata,
    • Effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA,
    • Conservare la ricevuta del pagamento per eventuali verifiche,

    Sono previsti controlli a campione, soprattutto su veicoli esteri con dati corretti manualmente.

    Allegati:
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    Credito ZLS 2025: via alle domande dal 22 maggio

    Con il Provvedimento n 153474/2025 le Entrate dettano le regole per richiedere il credito di imposta per le ZLS.

    ll provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate con le relative istruzioni.

    Credito ZLS 2025: la comunicazione da inviare dal 22 maggio

    Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS.

    La Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.

    Attenzione al fatto che con la Comunicazione possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025; 
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine, ossia entro il 23 giugno,  e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    Credito ZLS: la comunicazione integrativa entro il 15 novembre

    La comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto legge deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

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    Riversamento spontaneo crediti R&S: entro il 3 giugno

    Con Provvedimento n 224105 del 19 maggio le Entrate hanno pubblicato le regole per il riversamento spontaneo dei crediti R&S indebitamente fruiti.

    In particolare, si tratta della riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successiva modifiche (decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69).

    La procedura si riferisce ai crediti maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzati indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021.

    Scarica qui il modello e le istruzioni per il riversamento spontaneo dei crediti R&S.

    Riversamento spontaneo credito R&S: oggetto della regolarizzazione

    In particolare questa occasione converne gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che sono stati indebitamente fruiti a causa di:

    • attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri previsti dalla normativa,
    • attività non ammissibili al credito d’imposta (comma 1-bis, articolo 3, Dl n. 145/2013),
    • spese, anche se afferenti ad attività ammissibili, determinate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità,
    • errata determinazione della media storica di riferimento.

    Attenzione al fatto che, tale opportunità, non riguarda il riversamento di crediti già recuperati con atti definitivi, né in presenza di condotte fraudolente, simulazioni, false rappresentazioni o documentazione falsa, e i crediti derivanti da atti di recupero o provvedimenti impositivi già definitivi al 22 ottobre 2021.

    Riversamento credito R&S: modalità di presentazione

    Secondo le regole ADE, i contribuenti interessati inbviano il modello appena approvato, esclusivamente online, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, entro il 3 giugno prossimo, seguendo le modalità indicate.

    A breve sarà attivato il servizio e nel frattempo è possibile provvedere via Pec, inviando il modello alla direzione provinciale delle Entrate competente. 

    I contribuenti dovranno indicare nella domanda presentata anche eventuali contenziosi pendenti e rinunciare a impugnare gli atti di recupero o i provvedimenti impositivi ancora in corso di definizione.

    L’Agenzia una volta ricevuto il modello da parte degli interessati provvede a rilasciare una ricevuta telematica entro circa cinque giorni lavorativi. 

    Qualora invece il file viene scartato, il contribuente riceve un’apposita comunicazione e può ripresentare la domanda entro i successivi cinque giorni.

    Attenzione al fatto che la procedura si perfeziona con il pagamento tramite modello F24, in unica soluzione o tramite rate, dell’importo indebitamente fruito. 

    Il pagamento della prima rata o dell’intera somma deve essere effettuato entro il 3 giugno 2025. 

    In caso di rateizzazione sono previste tre rate di pari importo, con scadenza: 

    • il 3 giugno 2025, 
    • il 16 dicembre 2025
    • il 16 dicembre 2026, 

    con l’applicazione degli interessi al tasso legale. 

    Il mancato pagamento di una delle rate si traduce nel mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione di sanzioni e interessi.

    Occorre sottolienare che il pagamento va eseguito direttamente, senza compensare con altri crediti o debiti.

    Le domande presentate con il modello in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 25/2025, sono considerate comunque valide.

    Per quanto riguarda chi aveva già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, ma non aveva effettuato il versamento in unica soluzione o la prima rata entro il 16 dicembre 2024, questi potrà comunque effettuare il riversamento seguendo le opzioni e le scadenze stabilite dal nuovo decreto-legge n. 25/2025, regolarizzando la propria posizione senza perdere i benefici della procedura.

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    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: tutte le regole

    Il MIMIT con un avviso informa di aver aggiornato l’elenco degli iscritti all’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

    Con decreto direttoriale del 15 maggio 2025, a seguito di opportune verifiche compiute dalla Commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione competente, il Ministero ha provveduto ad aggiornare l’elenco degli iscritti all’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, selezionando gli idonei tra le domande pervenute al 31 marzo 2025. Consulta qui l'albo.

    Ricordiamo inoltre che per la certificazione dei crediti sono stati pubblicati:

    Leggi anche: Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT

    Albo certificatori crediti: come iscriversi

    Ai fini dell'iscrizione nell'albo certificatori, il MIMIT con Decreto direttoriale del 21 febbraio 2024, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande. Ogni dettaglio per iscriversi correttamente è in esso contenuto.

    Sinteticamente si evidenzia che ai fini della iscrizione:

    • i soggetti che possiedono i requisiti previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 inviano la domanda di iscrizione all’Albo mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero,
    • a partire dal 1° gennaio 2025 le domande possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo nonché dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno,
    • l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione delle persone fisiche ovvero del legale rappresentante o di un suo delegato per i soggetti di cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M,
    • ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all’Albo devono essere in possesso della seguente strumentazione:
      • a) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
      • b) firma digitale;
      • c) CIE, SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica associati alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come risultante dal Registro delle Imprese.

    L’iter di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo è articolato nelle seguenti fasi:

    • a) accesso alla procedura informatica;
    • b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
    • c) allegazione della eventuale delega nonché della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica;
    • d) generazione del modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l’iscrizione all’Albo e successiva apposizione della firma digitale;
    • e) caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale;
    • f) versamento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 mediante la piattaforma pagoPA e trasmissione della domanda nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3.

    Albo certificatori crediti: i documenti per iscriversi

    Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione all'albo certificatori  devono dichiarare: 

    • il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione,
    • di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti,
    • sono inoltre tenute a dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

    Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere: 

    • sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese, 
    • non essere sottoposte a procedura concorsuale
    • non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, 
    • e non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.

    Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti:

    • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, 
    • i centri di competenza ad alta specializzazione,
    • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea, 
    • le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

    Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

    A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.

    Viene precisato che ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.

    Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore. 

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: le faq

    In una apposita sezione della piattaforma dell'Albo dei certificatori, il MIMIT ha indicato tutte le risposte ai dubbi frequenti dei contribuenti.

    Tra le altre risposte si replica a chi aveva domandato cosa si intenda per responsabile tecnico

    • per responsabile tecnico si intende "Il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023" 

    Ulteriormente, il giorno 11 aprile viene data replica ad una FAQ che domandava: "Il responsabile tecnico deve essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa (impresa, università o ente di ricerca)?

    Il MIMIT ha specificato di si, il responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 3, co. 6 del DPCM del 15 settembre 2023, deve avere con una sola impresa, università o ente di ricerca di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del predetto DPCM, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunità energetiche: nuove regole in arrivo dal MASE

    Il MASE con un comunicato del 16 maggio annuncia il cambio regole per le comunità energetiche, ricordiamo intanto cosa si intende per comunità energetica.

    Una CER è un soggetto giuridico i cui soci o membri con potere di controllo all'interno della CER possono essere cittadini, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

    La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

    Comunità energetiche: nuove regole in arrivo dal MASE

    Con avviso del 16 maggio si informa che fatto che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che introduce importanti modifiche alla disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo.

    Il provvedimento, applicabile anche alle richieste già presentate, estende l’ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. 

    Inoltre, prevede:

    • una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, 
    • la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo, 
    • l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

    Il Ministro ha dichiarato: "abbiamo lavorato per migliorare l’orientamento dello strumento di incentivazione, con l’obiettivo di facilitare e ampliare la platea dei beneficiar. Crediamo fortemente nelle Comunità energetiche come strumento per fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili. Con questo intervento normativo rafforziamo un percorso iniziato oltre un anno fa, volto ad aumentare i benefici ambientali, economici e sociali per le famiglie italiane"

    Attenzione al fatto che il decreto sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore.

    Clicca qui per ulteriori dettagli dal sito del GSE

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tecnologie critiche ed emergenti: domanda di aiuti dal 30 aprile

    Il MIMIT Ministero delle imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale del 3 aprile, ha definito i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti la misura STEP (STEP PN RIC 2021-27).
    Lo sportello gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. aprirà ufficialmente alle ore 10:00 del 14 maggio 2025.
    Attenzione al fatto che, già a partire dal 30 aprile, i soggetti interessati potranno precompilare le domande di agevolazione utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito.
    La dotazione finanziaria a disposizione della misura è di 400 milioni di euro a valere sul “Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27”.

    Tecnologie critiche ed emergenti: i beneficiari di STEP

    I soggetti beneficiari sono le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane e i Centri di ricerca. 

    Gli Organismi di ricerca, le imprese agricole e le imprese di servizi all’industria possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.

    Tecnologie critiche ed emergenti: cosa finanzia STEP

    I progetti devono riguardare attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento STEP.

    I progetti, a valere sulle risorse di cui all’Azione 1.1.4 – Ricerca collaborativa, devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.

    I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:

    1. progetto realizzato congiuntamente, che preveda: 
      • un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
      • almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
      • che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
      • il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
    2. progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.

    I progetti a valere sulle risorse di cui all’Azione 1.6.1 – Sostegno alle tecnologie critiche STEP devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.

    L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse. 

    I soggetti ammissibili, di qualsiasi dimensione, possono presentare progetti di ricerca e sviluppo come singolo soggetto proponente o progetti congiunti, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.

    Tecnologie critiche ed emergenti: l’agevolazione per la misura STEP

    Come evidenziato dallo stesso MIMIT, le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25 e dall’articolo 4 del regolamento GBER, nelle seguenti forme in concorso tra loro:

    • nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;
    • nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 
      • 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
      • 30 per cento per le imprese di media dimensione;
      • 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

    Attenzione al fatto che per gli Organismi di ricerca, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

    Tecnologie critiche ed emergenti: domande dal 14 maggio

    Con Decreto direttoriale del 3 aprilesono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

    Dalle ore 10.00 del giorno 14 maggio 2025 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione.

    La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 30 aprile 2025.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese Borghi Linea A: incentivo per le PMI con domande dal 31.03

    Con avviso del 27 marzo Invitalia informa della partenza delle domande per l'agevolazione Imprese Borghi.

    In particolare dal 31 marzo al 6 maggio 2025 sarà possibile presentare la domanda per “Borghi Linea A”, l’incentivo che sostiene l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei Comuni di Acquapendente (VT), Calascio (AQ), Castel del Giudice (IS), Recoaro Terme (VI) e Rionero in Vulture/Atella (PZ).

    La dotazione finanziaria è di 2,9 milioni di euro assegnati dal PNRR. La misura e gestita da Invitalia.

    Per le domande occorre accedere dal sito Invitalia allo specifico avviso per il proprio comune, clicca qui.

    Borghi Linea A: i beneficiari

    Ricordiamo che la misura vuole favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei cinque borghi attraverso il finanziamento di progetti imprenditoriali orientati principalmente a due finalità: la rigenerazione culturale e sociale e la sostenibilità ambientale.

     Borghi Linea A a micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS – Registro Nazionale Terzo Settore.

    Borghi Linea A: spese finanziabili

    Sono finanziabili le iniziative imprenditoriali dal valore massimo di 150.000 euro, che siano eco-compatibili e che possano aumentare l’attrattività dei borghi, offrendo servizi e prodotti sia per la popolazione locale che per i visitatori.

    Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino a 75.000 euro, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 100% per le imprese da costituire o che hanno una prevalente titolarità di giovani e/o donne.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo

    Il MIMIT ha pubblicato la Provvedimento del 19 marzo con chiarimenti circa le modalità e le condizioni per l’erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione relativa al Fondo Transizione industriale le cui domande sono ancora presentabili entro il giorno 8 aprile.

    Per tutte le regole della agevolazione leggi anche: Fondo sostegno transizione industriale: domande entro l'8 aprile.

    Vediamo come gestire la richiesta di anticipazione.

    Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo

    L'articolo 11 del Decreto 21 ottobre 2022 definisce, in particolare, le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse, prevedendo, al comma 2, che è “fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L’importo dell’agevolazione erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento”.
    Al fine di consentire alle imprese beneficiarie di richiedere l’erogazione della prima quota di agevolazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto interministeriale 21 ottobre 2022, è fornito, in allegato alla presente circolare, lo schema in base al quale, dovrà essere predisposta la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria da rilasciare in
    favore dell’Agenzia.

    Scarica qui la Provvedimento n 587 del 19 marzo 2025 con gli allegati necessari.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo sostegno transizione industriale: domande entro l’8 aprile

    Dal 5 febbraio 2025 e fino al giorno 8 aprile è operativo lo sportello per la presentazione delle domande per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale che si pone l'obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

    Vediamo i beneficiari e le regole per le domande.

    Leggi anche Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo

    Fondo sostegno transizione industriale: regole operative

    Il decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 contiene tutte le regole operative della misura.

    I fondi destinati a questa agevolazione ammontano a 400 milioni di euro, nella forma del contributo a fondo perduto, di cui il 40% verranno messe a disposizioni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

    Nell’ambito di operatività del decreto e tenuto conto delle finalità connesse alla misura, una quota pari al 50% della somma sarà riservata alle imprese energivore.

    Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale con almeno una delle seguenti finalità: 

    • una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
    • un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.

    Le risorse attingono ai fondi del PNRR disponibili nell’ambito della Misura M1, Componente C2, Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”.

    Soggetto gestore della misura è Invitalia che pubblicherà quanto necessario per le domande.

    Fondo sostegno transizione industriale: beneficiari

    Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

    • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
    • operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
    • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
    • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
    • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
    • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

    Fondo sostegno transizione industriale: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

    • Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
    • Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
    • Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
    • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

    La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale e in particoalre sono ammesse:

    • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
    • spese di personale relative ai formatori;
    • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

    Fondo sostegno transizione industriale: domande fino all’8 aprile

    Con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 del MIMIT sono state definite le seguenti modalità di domanda:

    • le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia
    • a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.

    La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e la ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia.

    Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. 

    Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugno

    Viene pubblicato in GU n 61 del 14 marzo il Decreto MIMIT n 25/2205 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni con anche l'art 19 che al comma 5 prevede una riapertura dei termini per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo scaduto il 31 ottobre scorso.

    In particolare si potrà aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.

    Ricordiamo che il 31 ottobre scadeva il termine ultimo per presentare la domanda per la procedura di riversamento del credito di ricerca e sviluppo.

    La domanda poteva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.

    Dopo aver presentato la domanda si doveva eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024, anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

    Ora la possibilità slitta al 3 giugno.

    Ricordiamo che è stato il DL n 39 convertito in Legge n 67 pubblicata in GU N 123 del 28 maggio a modificare i termini per il riversamento spontaneo.

    Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, termine ora ulteriormente prorogato.

    Il comma 7-ter interveniva ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.

    Infine con Provvedimento n 169262 del 29 marzo 2024 le Entrate hanno modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Scarica qui il modello 

    Si attende verosimilmente un ulteriore provvedimento in proposito con aggiornamento del modello.

    Riversamento spontaneo credito d’imposta R&S: riaperti i termini al 3 giugno

    Il comma 5 dell'art 19 del DL n 25/2025 in vigore dal 15 marzo prevede che il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5  del decreto-legge21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge  17 dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per  coloro che aderiscono, il versamento  puo'  essere  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere  entro  il  suddetto  termine  e  le  successive entro il 16  dicembre  2025  e  il  16  dicembre  2026.  

    A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla  prima,  sono dovuti gli interessi di cui all'articolo  5,  comma  11, del  citato decreto-legge,  calcolati  al  tasso   legale.   Restano   ferme   le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  7  a  12 dell'articolo  5  del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

    Si attendono eventuali aggiornamenti ADE.